CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 23141/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7495/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL' INTERNO - [OSCURATO:PERSONA]' CIVILI E L' IMMIGRAZIONE - UNITA' DUBLINO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difendeope legis -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di TRIESTE n. 1021/2022 depositatoil 17/02/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trieste, con decreto pubblicato il 17 - 2 - 2022 e comunicato il 2-3-2022, ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento con il quale il Ministero dell’Interno-Dipartimento per le [OSCURATO:PERSONA] e l’Immigrazione – [OSCURATO:PERSONA] dei servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo-Unità di Dublino ha disposto, ex art.18.1.b. del Regolamento UE n. 604/2013, Reg. Dublino III, il suo trasferimento in Austria, Paese in cui lo straniero risultava avere già presentato una precedente domanda di protezione internazionale, come risultante dal sistema Eurodac, e che aveva comunicato di accettare la richiesta di ripresa in carico. Il Tribunale di Trieste, dinanzi al quale la causa era stata riassunta all’esito della declaratoria di incompetenza del Tribunale di Roma, ha affermato che l’oggetto del giudizio era limitato alla individuazione della competenza dello Stato membro a decidere la domanda di protezione internazionale, e non invece ad una nuova valutazione del “rischio” già delibato dallo Stato membro, altrimenti verificandosi un aggiramento dei principi sulla competenza a deliberare degli stati membri e la vanificazione dei criteri di competenza condivisi dai paesi membri e confluiti nel regolamento UE 604\13 , che mira ad evitare il c.d. [OSCURATO:PERSONA]. Ha altresì affermato che la censura di non refoulement dovrebbe essere correttamente riferita e indirizzata allo Stato membro in quanto soggetto investito della decisione e che non risultava infine che alcuno Stato europeo avesse sospeso i trasferimenti verso l’Austria per violazione dei diritti dei richiedenti asilo , né risultavano prese di posizione da parte di autorità ufficiali di stati membri tali da comportare l’applicazione della clausola di cui all’art. 3 comma 2 del predetto regolamento, mentre con l’accettazione della ripresa in carico ai sensi dell’art. 18.1 lett. d) del reg. UE 604\13 il Paese estero era tenuto a decidere sul reimpatrio definitivo del ricorrente. 2. Avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 25-3-2022, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno-Unità di Dublino, che ha resistito con controricorso. Il procedimento veniva di fatto sospeso, essendo stata la questione dell'interpretazione e dell'applicazione concreta del Regolamento c.d. Dublino III portata all'attenzione della Corte di Giustizia UE con quattro ordinanze di rinvio pregiudiziale sollevate dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 8668/21) e dalle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE dei Tribunali di Roma (ordinanza di rimessione del 12.04.2021), Firenze (ordinanza 29.04.2021) e Trieste (ordinanza di rimessione 02.04.2021), con conseguente necessità di dover attendere la decisione la pronuncia della Corte di Giustizia investita della questione, quale giudice deputato all'interpretazione della normativa comunitaria. 3. Intervenuta la sentenza della Corte di giustizia (Corte di giustizia UE, Sezione Seconda, Sentenza del 30/11/2023, C-228/21 e altre riunite), è stata fissata udienza per la trattazione del ricorso in camera di consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, l’omesso esame delle violazioni degli obblighi informativi e comunque la violazione o falsa applicazione dagli artt. 4 e 5 del regolamento Dublino 604/2013 e la correlata violazione degli obblighi informativi previsti dalle citate norme. Deduce che il Tribunale di Trieste non ha esaminato la questione sottesa alla eccepita violazione, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], degli obblighi di fornire informazioni previamente “per iscritto in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile … ovvero, se necessario per la loro corretta comprensione, anche oralmente, ad esempio in relazione con il colloquio personale di cui all’art. 5” e del corrispondente diritto del richiedente a ricevere una serie di informazioni funzionali alla partecipazione effettiva e consapevole alla procedura relativa al riconoscimento della protezione internazionale, garantendo, in tal modo, la tutela dei suoi diritti fondamentali. Afferma che l'argomentazione era stata ampiamente illustrata nella memoria autorizzata depositata il 20 ottobre 2020, allorché il giudizio era pendente innanzi al Tribunale di Roma, all'esito della costituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], con la prima difesa utile, e riproposta nella memoria di data 28 dicembre 2020 depositata nella fase del giudizio riassunto innanzi al Tribunale di Trieste. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per la decisione che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alle contestazioni del ricorrente circa l'omessa comunicazione dei motivi di rigetto della domanda di protezione formalizzata in altro Stato membro e l'omessa consegna di copia della decisione medesima e della documentazione relativa al procedimento amministrativo e la conseguente violazione o falsa applicazione dell'articolo 11 della direttiva 2013/32/UE, rubricato criteri applicabili alle decisioni dell’autorità accertante, attuata in Italia con d.lgs. 142/2015, nonché dell'articolo 17 Regolamento UE 604/2013, con riferimento all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché agli articoli 1,2 e 4 CEDU, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per la decisione che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla attuale situazione di pericolo e di conflitto nelle aree limitrofe [OSCURATO:PERSONA] e Kashmir e, comunque, violazione o falsa applicazione dell'articolo 33 della Convenzione di Ginevra e dell'articolo 19, primo comma, del d.lgs. 286/1998, nonché dell'articolo 5, comma 6, d.lgs. nr. 286 del 1998, nella formulazione vigente ratione temporis alla data di presentazione della domanda, dell'articolo 2, lett. e) e lett. g) d.lgs. n. 251/2007, dell'articolo 14 d.lgs. n. 251/2007, nonché violazione falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. in tema di ripartizione dell'onere della prova, nonché violazione o falsa applicazione dell'articolo 8 del d.lgs nr. 25 del 2008 che pone a carico del giudicante il potere-dovere di cooperazione istruttoria, denunciando sia che il Tribunale doveva accertare la veridicità delle contestazioni sollevate (circa la mancata informazione scritta ricevuta sull’esito della domanda di protezione internazionale presentata nel diverso Stato membro), dovendo essere posto a carico del Ministero dell'Interno l'onere di allegare la documentazione afferente la procedura di asilo svoltasi presso il Paese di prima istanza, sia che il Tribunale non aveva affrontato il riferimento compiuto dal ricorrente al principio del «non refoulement indiretto», illustrato, nella memoria depositata, in relazione all'attuale situazione geopolitica dell'area da cui egli proviene, limitrofa al Jammu e Kashmir, venendo meno al dovere di cooperazione officiosa. 2. Il primo motivo è fondato. 2.1. Nel decreto impugnato non si rinviene menzione dell’adempimento da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] degli obblighi informativi di cui agli artt. 4 e 5 del [OSCURATO:PERSONA] e l’odierno ricorrente afferma , con sufficiente specificità, di avere svolto detta deduzione nel corso dei giudizi di merito con le memorie autorizzate che ha prodotto in allegato al ricorso per cassazione. Occorre precisare che, nella fattispecie in esame, il procedimento impugnatorio di merito è soggetto alle regole generali operanti per il rito camerale, ex art.737 e ss. c.p.c., vigentiratione temporis,ma anche al rito speciale dettato dall’art. 3, commi 3- bis/3-decies, d.lgs. 25/2008, a seguito delle modifiche introdotte con il d.l.n.13/2017, convertito nella l. n. 46 del 2017. La norma regola, invero, un rito cameralesui generis, ispirato al principio di effettività previsto dall’art. 27, par. 1, Reg. 604/2013, che prende le mosse da un ricorso contro la decisione di trasferimento adottata dall'autorità Dublino, a seguito del quale l’amministrazione, tenuta comunque a provare la fondatezza del provvedimento adottato, può depositare una nota difensiva entro quindici giorni dalla notifica, ma deve altresì depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di trasferimento, completando ladiscovery. È poi espressamente previsto dal citato art.3 il diritto del ricorrente a depositare una nota difensiva (entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3-quinquies, secondo periodo, e cioè il termine entro cui debbono essere depositati i documenti) che ha - logicamente e sulla scorta del tenore letterale della disposizione normativa -lo scopo di consentire al ricorrente di prendere posizione su quanto emerso a seguito di detto deposito e sugli elementi di prova versati (o non versati) in atti. Pertanto l’inizialethema decidendum posto dal ricorso introduttivo può essere seguito da una precisazione della domanda consentita dalla specialità del rito, tramite la memoria che l’art. 3, comma 3- sexiescod. proc. civ. abilita a depositare o, in mancanza di espresse preclusioni di legge, di una memoria autorizzata dal giudice, dovendosi altresì rimarcare che l’art.3 citato prevede come perentorio (“a pena di inammissibilità”- art.3 ter) solo il termine iniziale di impugnazione del provvedimento, a riprova della prioritaria esigenza di armonizzare la celerità del rito con l’effettività della tutela imposta dall’art.27 del Regolamento. In sostanza, nel procedimento in questione, di impugnazione del decreto di trasferimento «Dublino», disciplinato da un rito camerale “speciale”, caratterizzato dalla semplicità delle forme e dall’urgenza, ma con una scansione temporale temperata dalla necessità di tutela effettiva, va senz’altro esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario. La concentrazionee celerità del rito non rappresentano un ostacolo all’introduzione da parte del ricorrente, con le note difensive ex art.3-comma 3-sexies d.lgs. 25/2008 o comunque con note scritte o nella discussione orale (ove disposta dal giudice), di fatti sopravvenuti o di specificazione delle ragioni di nullità del decreto di trasferimento impugnato, che, nel rituale contraddittorio tra le parti, comunque garantito dalla struttura del procedimento, dovranno essere esaminate dal giudice, poiché va assicurato all’interessato il diritto ad un ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento dell’Unità di Dublino, sia pure entro un tempo ragionevole. 2.2. Va aggiunto che, a seguito della sentenza della CGUE del 30 novembre 2023, non vi è dubbio che l’assolvimento degli obblighi informativi sia presupposto procedurale necessario per la regolarità del procedimento di determinazione dello Stato competente, essendo previsto che, all’esito delle informazioni date ed acquisite, l’amministrazione adotti (ove ne ravvisi i presupposti) il provvedimento di trasferimento del migrante. Se ne ricava, da un lato, che la documentazione che l’amministrazione deve depositare non può non riguardare anche l’assolvimento degli oneri informativi, dall’altro che il Tribunale deve prendere in considerazione le deduzioni critiche del ricorrente, sollevate nel ricorso oppure nel corso del giudizio ovvero all’interno della memoria prevista per legge o autorizzata dal giudice, in merito al mancato o irregolare assolvimento degli obblighi informativi. 2.3. Nel caso di specie il Tribunale, a fronte dell’espressa deduzione circa il mancato assolvimento degli obblighi informativi, ritualmente sollevata dal migrante all’interno di una memoria autorizzata, non poteva esimersi dal prendere in esame la questione, onde verificare se gli specifici adempimenti previsti dagli artt. 4 e 5 Reg. UE 604/2013 fossero stati assolti e la conseguente ritualità del provvedimento di trasferimento impugnato. Come chiarito da recente pronuncia di questa Corte (Cass.10331/2024), il Tribunale deve verificare l’effettuazione del colloquio personale con le garanzie previste dal Regolamento in esame e la consegna di un opuscolo informativo rispettoso del modello standard presente nell’Allegato X REG. 603/2013 . In particolare il Giudice di merito deve riscontrare in concreto quale opuscolo sia stato consegnato, nonché se sussista diversità strutturale tra l'opuscolo informativo che dev'essere consegnato al richiedente la protezione internazionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 25 del 2008 e l’opuscolo informativo cd. «comune», che va consegnato all'interessato ai sensi dell'art. 4 di detta normativa euro-unitaria. Invero, pur nell’ambito di un procedimento unitario, gli obblighi informativi a carico dell’Amministrazione competente sono diversi: a) quelli delineati dall’art.10 d.lgs. n. 25/2008, emanato in attuazione della Direttiva c.d. Procedure (2005/85/CE), in generale, per i richiedenti protezione internazionale; b) quelli, di contenuto più ampio, prescritti dagli artt. 4 («Diritto d’informazione», implicante l’obbligo di consegna preventiva di un opuscolo contenuto nell'allegato X al Regolamento UE, c.d. Eurodac, n. 603 del 2013) e 5 («Colloquio personale») del Regolamento n. 604 del Reg. UE del 26 giugno 2013, c.d. Dublino III, nel dichiarato obiettivo di consentire al richiedente di fornire all'autorità tutte le informazioni utili ad individuare lo Stato membro competente all'esame della sua domanda di protezione internazionale. L’onere di provare il corretto assolvimento delle garanzie partecipative e degli obblighi informativi ricade sull’Amministrazione - Unità di Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno. Il Tribunale ha, quindi, errato nel non prendere in considerazione le deduzioni del ricorrente in merito al mancato/irregolare assolvimento degli oneri informativi –sia nel caso in cui la nota del ricorrente abbia anticipato il deposito dell’amministrazione (così’ posta nella piena possibilità di conoscere tutta la strategia difensiva della controparte), sia nel caso in cui le note (come previsto dalla specifica disciplina) siano state depositate dopo il deposito dell’amministrazione, che essendo edotta di tale possibilità in ragione della previsione normativa, non risulta che si sia doluta o abbia avanzato contestazioni nel merito. Il Ministero, nel controricorso, afferma che in calce al mod. C3 il ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto l’opuscolo informativo ed afferma di aver dimostrato sia la consegna dell’opuscolo allegato X reg. 1560/2003, sia la rituale effettuazione del colloquio personale, ma, come si è detto, dal decreto impugnato non risulta che il Tribunale abbia effettuato accertamenti in tal senso. 3. Dall’accoglimento del motivo discende la cassazione del decreto impugnato, con rinvio della causa della causa al giudice del merito, in considerazione della necessità che il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, accerti compiutamente (essendo nella specie tale accertamento fattuale del tutto mancato) se gli obblighi informativi prescritti dagli artt. 4 e 5 Reg. Dublino n. 604/2013, siano stati o meno effettivamente adempiuti dall’Amministrazione. 4. L’ulteriore motivo e le ulteriori questioni sono assorbite, con la precisazione che si verte in ipotesi di assorbimento per ragioni di economia processuale, che ricorre quando il ricorso è fondato su una pluralità di motivi pari-ordinati, ciascuno autonomamente idoneo a inficiare la validità del provvedimento amministrativo impugnato, ossia quando è sufficiente che anche una sola delle ragioni prospettate risulti fondata perché l'impugnativa avverso il provvedimento amministrativo venga accolta ( Cass. 28751/2017; Cass. 37270/2022; Cass. 14813/2023). Da ciò discende che , laddove il motivo venga riproposto nel giudizio di rinvio, esso dovrà essere esaminato dal giudice, sempre che ve ne sia interesse. 5. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il primo motivo di ricorso, va dichiarato assorbito il secondo e va cassato il decreto impugnato nei limiti del motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Trieste in diversa composizione per nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il