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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11689/2024

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ul ricorso iscritto al n. 4821/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 84 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 3300/2015 depositata il 15 luglio 2015 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 marzo 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] II di Milano dell’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], titolare di un’officina di riparazioni meccaniche di autoveicoli corrente in [OSCURATO:PERSONA], un avviso di accertamento mediante il quale rettificava in aumento con metodo analitico-induttivo ex artt. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973 il reddito d’impresa del contribuente da sottoporre a tassazione ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA in relazione all’anno 2007. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento in questione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, la quale, con sentenza n. 2991/22/14, accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo.

La decisione veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, che con sentenza n. 3300/2015 del 15 luglio 2015 respingeva il gravame esperito dall’[OSCURATO:PERSONA].

Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, entrambi formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione, in un caso, dell’art. 56 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c., nell’altro, del solo art. 112 c.p.c.. 1.1 Si sostiene che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, avendo accolto un preteso appello incidentale del contribuente, in realtà giammai proposto.

2. Con il terzo e il quarto motivo, parimenti articolati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992. 2.1 Si assume che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità perché corredata di una motivazione solo apparente.

La CTR avrebbe, infatti, affastellato una serie di affermazioni generiche, astratte, anapodittiche e in alcuni punti incomprensibili, omettendo di esaminare le argomentazioni svolte nell’atto di appello dall’Agenzia delle Entrate e non spiegando perché, a fronte della ritenuta erroneità dell’accertamento analitico-induttivo compiuto dall’[OSCURATO:PERSONA], non fosse possibile rideterminare in una diversa misura il reddito d’impresa prodotto dal contribuente.

Essa, inoltre, avrebbe del tutto immotivatamente definito privi dei requisiti di gravità precisione e concordanza di cui all’art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973 gli elementi presuntivi offerti dall’Ufficio a supporto dell’accertamento, senza nemmeno premurarsi di indicarli.

3. I primi due motivi, che possono essere esaminati insieme perché intimamente connessi, si appalesano inammissibili per difetto di interesse. 3.1 Come si ricava dalla ricostruzione della vicenda processuale operata dalla stessa ricorrente, il giudizio di primo grado si era concluso con esito totalmente favorevole per il [OSCURATO:PERSONA], avendo la CTP, in accoglimento del ricorso da lui proposto, annullato l’avviso di accertamento impugnato. 3.2 Alla luce di ciò, in assenza del necessario requisito della soccombenza, anche solo parziale, il prefato contribuente non aveva alcun interesse a impugnare la sentenza di primo grado (cfr. sull’argomento, Cass. n. 38054/2022, Cass. n. 13395/2018, Cass.n. 21304/2016).

Peraltro, dalla lettura della decisione ora al vaglio della Corte si apprende che nessun gravame era stato esperito dal [OSCURATO:PERSONA], il quale nel giudizio d’appello aveva depositato un mero atto di controdeduzioni, «chiedendo l’infondatezza dell’appello e quindi la conferma della sentenza qui impugnata, chiedendo il rigetto di tutte le doglianze mosse dall’Agenzia»(pag. 2, ultimo periodo). 3.3 Da quanto precede risulta, quindi, evidente che l’espressione «appello incidentale» contenuta nella parte motiva della sentenza disecondo grado è stata utilizzata in modo improprio dalla CTR, la quale ha erroneamente qualificato come mezzo di impugnazione la pura e semplice articolazione da parte del contribuente di difese finalizzate a contrastare le censure rivolte dall’[OSCURATO:PERSONA] alla pronuncia di prime cure. 3.4 Ne consegue che nessun concreto interesse ha l’Agenzia delle Entrate a dolersi dell’errore terminologico commesso dal collegio regionale, rimasto privo di conseguenze pratiche sulla decisione finale.

4. Anche il terzo e il quarto motivo possono essere scrutinati congiuntamente per la loro intima connessione. 4.1 Essi appaiono fondati. 4.2 La CTR ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate sulla scorta di una motivazione meramente apparente, perché priva di ogni intelligibile aggancio con le doglianze, le allegazioni difensive e gli elementi di prova addotti a fondamento dell’esperito gravame, peraltro esposti in sentenza in modo estremamente generico e approssimativo. 4.3 Invero, il giudice regionale ha anzitutto omesso di illustrare le presunzioni semplici poste a base dell’accertamento analitico- induttivo operato dall’Ufficio, le quali -come si ricava dall’esame dell’atto impositivo, riprodotto nel corpo del ricorso- risultavano incentrate, fra l’altro: (1)sull’incoerenza del reddito d’impresa dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] (20.942 euro) rispetto agli studi di settore, oltre che sulla sua palese inadeguatezza in confronto alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, di poco inferiori ad esso; (2)sull’incompletezza delle fatture di vendita trasmesse dal contribuente in risposta al questionario inviatogli dall’Ufficio ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 4), del D.P.R. cit., prive dell’indicazione del numero delle ore di manodopera impiegate nella lavorazione e delletariffe applicate; (3)sulle rimanenze finali di magazzino registrate nelle scritture contabili per un ammontare sproporzionato in rapporto a un’attività caratterizzata da elevata rotazione delle merci, circostanza dalla quale era lecito arguire che fra le dette rimanenze fossero stati inclusi anche materiali e pezzi di ricambio in realtà venduti; (4)sull’esborso della cospicua somma di 259.554 euro per l’acquisto di beni immobili (un terreno e un fabbricato) effettuato nell’anno 2008. 4.4 Lungi dal valutare singolarmente e nel loro insieme i suddetti elementi presuntivi, la CTR ha così giustificato la decisione assunta: «[OSCURATO:PERSONA], presa visione delle argomentazioni e motivi di difesa posti del contribuente nei suoi atti, ne condivide sia il percorso iter logico che le argomentazioni addotte dal contribuente e quindi ritiene che l’appello qui presentato dall’Ufficio sia da rigettare.

L’Ufficio, nel prospetto di accertamento opposto dal contribuente, includeva il costo del personale con il numero degli addetti alla formazione delle capacità di produzione del reddito, unica attività ricostruttiva del reddito posta a base dell’accertamento induttivo.

L’Ufficio non prendeva in esame nessuna giustificazione del contribuente in risposta all’accertamento, ma continuava nella sua attività, prendendo l’altro valore della merce inserito in bilancio come parametro modificativo del reddito.

Il contribuente nel suo appello incidentale lamentava il percorso iter logico tenuto dall’Ufficio come motivo di modifica del valore di reddito dichiarato nell’accertamento, contestandone integralmente il metodo. [OSCURATO:PERSONA] condivide il percorso e le motivazioni riportate nell’appello incidentale, dichiarandolo meritevole d’accoglimento.

L’Ufficio infatti confonde il concetto del costo del personale del concorso degli addetti alla formazione del reddito, prendendone come base utilizzata per la rettifica induttiva dei ricavi.

Sempre l’Ufficio erroneamente prendeva l’altro valore della merce acquistata come base di calcolo della nuova capacità di produzione di reddito, non depurandolo dai costi di materiale di consumo, i quali vengono comunque confusi come valore nella fattura finale emessa dal contribuente.

Per quanto concerne la decurtazione delle ore di lavoro riferite al titolare, erroneamente l’Ufficio non provvedeva alla riduzione del 50%, visto che il titolare non si dedica solo all’attività diretta di riparazione ma anche all’attività di gestione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene fondato anche l’altro motivo posto a base dell’appello incidentale dove il contribuente dichiara che l’Ufficio non ha effettuato la media ponderata tra i valori e ricarichi determinati e il costo della merce e il prezzo ricavato, ma prendeva come base di calcolo il prezzo di listino ed il prezzo scontato, ritenendo quel prezzo di vendita sia in ogni caso pari al prezzo di listino, anche questi motivi e dati sull’accertamento sono da ritenersi non corretti.

In ultimo la Commissione dichiara che gli elementi posti a base dell’accertamento dell’agenzia delle entrate non rientrano tra le fattispecie di presunzioni gravi, precise e concordanti da consentire allo stesso ufficio la rideterminazione dei ricavi ai sensi dell’art. 39, comma 2, lettera d DPR 600/76 (recte: 600/73-n.d.r.)». 4.5 La motivazione espressa dal collegio di secondo grado si appalesa anapodittica e in più punti inintelligibile, non riuscendosi a comprendere dalla lettura della sentenza: (a)se e quale concreta incidenza abbia esplicato sull’accertamento del reddito d’impresa prodotto dal [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2007 l’asserita mancata distinzione concettuale, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], fra il «costo generale del personale e il concorso degli addetti alla formazione del reddito»; (b)cosa debba intendersi, nella fattispecie concreta, per «altro valore della merce acquistata» e per «base di calcolo della nuova capacità di produzione di reddito»; (c)perché la circostanza secondo cui i «costi di materiale di consumo… ven(ivano) comunque confusi come valore nella fattura finale emessa dal contribuente» contrasterebbe con la ricostruzione reddituale operata dall’Ufficio; (d)da dove emergerebbe che nell’avviso di accertamento non sia stato ridotto del 50% il numero di ore lavorative riferibili a l titolare dell’attività; (e)per quale ragione l’ipotesi ricostruttiva elaborata dall’Ufficio risulterebbe erronea laddove include fra i ricavi il riaddebito ai clienti del valore dei beni (pneumatici e pezzi di ricambio) utilizzati nelle riparazioni dei veicoli, per un importo non inferiore al loro prezzo di listino. 4.6 Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, può conclusivamente affermarsi che l’impugnata sentenza risulta affetta da nullità per mancanza del requisito di cui all’art. 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992, essendo viziata da una motivazione apparente e criptica, come tale non rispettosa del cd.

«minimo costituzionale» imposto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale.

5. Va, pertanto, disposta, a norma dell’art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c. la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della causa, fornendo congrua motivazione. 5.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a mente dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso e dichiara inammissibili il primo e il secondo; cassa l’impugnata sentenza, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ul ricorso iscritto al n. 4821/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 84 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 3300/2015 depositata il 15 luglio 2015 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 marzo 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] II di Milano dell’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], titolare di un’officina di riparazioni meccaniche di autoveicoli corrente in [OSCURATO:PERSONA], un avviso di accertamento mediante il quale rettificava in aumento con metodo analitico-induttivo ex artt. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973 il reddito d’impresa del contribuente da sottoporre a tassazione ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA in relazione all’anno 2007. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento in questione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, la quale, con sentenza n. 2991/22/14, accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo. La decisione veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, che con sentenza n. 3300/2015 del 15 luglio 2015 respingeva il gravame esperito dall’[OSCURATO:PERSONA]. Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, entrambi formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione, in un caso, dell’art. 56 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c., nell’altro, del solo art. 112 c.p.c.. 1.1 Si sostiene che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, avendo accolto un preteso appello incidentale del contribuente, in realtà giammai proposto. 2. Con il terzo e il quarto motivo, parimenti articolati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992. 2.1 Si assume che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità perché corredata di una motivazione solo apparente. La CTR avrebbe, infatti, affastellato una serie di affermazioni generiche, astratte, anapodittiche e in alcuni punti incomprensibili, omettendo di esaminare le argomentazioni svolte nell’atto di appello dall’Agenzia delle Entrate e non spiegando perché, a fronte della ritenuta erroneità dell’accertamento analitico-induttivo compiuto dall’[OSCURATO:PERSONA], non fosse possibile rideterminare in una diversa misura il reddito d’impresa prodotto dal contribuente. Essa, inoltre, avrebbe del tutto immotivatamente definito privi dei requisiti di gravità precisione e concordanza di cui all’art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973 gli elementi presuntivi offerti dall’Ufficio a supporto dell’accertamento, senza nemmeno premurarsi di indicarli. 3. I primi due motivi, che possono essere esaminati insieme perché intimamente connessi, si appalesano inammissibili per difetto di interesse. 3.1 Come si ricava dalla ricostruzione della vicenda processuale operata dalla stessa ricorrente, il giudizio di primo grado si era concluso con esito totalmente favorevole per il [OSCURATO:PERSONA], avendo la CTP, in accoglimento del ricorso da lui proposto, annullato l’avviso di accertamento impugnato. 3.2 Alla luce di ciò, in assenza del necessario requisito della soccombenza, anche solo parziale, il prefato contribuente non aveva alcun interesse a impugnare la sentenza di primo grado (cfr. sull’argomento, Cass. n. 38054/2022, Cass. n. 13395/2018, Cass.n. 21304/2016). Peraltro, dalla lettura della decisione ora al vaglio della Corte si apprende che nessun gravame era stato esperito dal [OSCURATO:PERSONA], il quale nel giudizio d’appello aveva depositato un mero atto di controdeduzioni, «chiedendo l’infondatezza dell’appello e quindi la conferma della sentenza qui impugnata, chiedendo il rigetto di tutte le doglianze mosse dall’Agenzia»(pag. 2, ultimo periodo). 3.3 Da quanto precede risulta, quindi, evidente che l’espressione «appello incidentale» contenuta nella parte motiva della sentenza disecondo grado è stata utilizzata in modo improprio dalla CTR, la quale ha erroneamente qualificato come mezzo di impugnazione la pura e semplice articolazione da parte del contribuente di difese finalizzate a contrastare le censure rivolte dall’[OSCURATO:PERSONA] alla pronuncia di prime cure. 3.4 Ne consegue che nessun concreto interesse ha l’Agenzia delle Entrate a dolersi dell’errore terminologico commesso dal collegio regionale, rimasto privo di conseguenze pratiche sulla decisione finale. 4. Anche il terzo e il quarto motivo possono essere scrutinati congiuntamente per la loro intima connessione. 4.1 Essi appaiono fondati. 4.2 La CTR ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate sulla scorta di una motivazione meramente apparente, perché priva di ogni intelligibile aggancio con le doglianze, le allegazioni difensive e gli elementi di prova addotti a fondamento dell’esperito gravame, peraltro esposti in sentenza in modo estremamente generico e approssimativo. 4.3 Invero, il giudice regionale ha anzitutto omesso di illustrare le presunzioni semplici poste a base dell’accertamento analitico- induttivo operato dall’Ufficio, le quali -come si ricava dall’esame dell’atto impositivo, riprodotto nel corpo del ricorso- risultavano incentrate, fra l’altro: (1)sull’incoerenza del reddito d’impresa dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] (20.942 euro) rispetto agli studi di settore, oltre che sulla sua palese inadeguatezza in confronto alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, di poco inferiori ad esso; (2)sull’incompletezza delle fatture di vendita trasmesse dal contribuente in risposta al questionario inviatogli dall’Ufficio ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 4), del D.P.R. cit., prive dell’indicazione del numero delle ore di manodopera impiegate nella lavorazione e delletariffe applicate; (3)sulle rimanenze finali di magazzino registrate nelle scritture contabili per un ammontare sproporzionato in rapporto a un’attività caratterizzata da elevata rotazione delle merci, circostanza dalla quale era lecito arguire che fra le dette rimanenze fossero stati inclusi anche materiali e pezzi di ricambio in realtà venduti; (4)sull’esborso della cospicua somma di 259.554 euro per l’acquisto di beni immobili (un terreno e un fabbricato) effettuato nell’anno 2008. 4.4 Lungi dal valutare singolarmente e nel loro insieme i suddetti elementi presuntivi, la CTR ha così giustificato la decisione assunta: «[OSCURATO:PERSONA], presa visione delle argomentazioni e motivi di difesa posti del contribuente nei suoi atti, ne condivide sia il percorso iter logico che le argomentazioni addotte dal contribuente e quindi ritiene che l’appello qui presentato dall’Ufficio sia da rigettare. L’Ufficio, nel prospetto di accertamento opposto dal contribuente, includeva il costo del personale con il numero degli addetti alla formazione delle capacità di produzione del reddito, unica attività ricostruttiva del reddito posta a base dell’accertamento induttivo. L’Ufficio non prendeva in esame nessuna giustificazione del contribuente in risposta all’accertamento, ma continuava nella sua attività, prendendo l’altro valore della merce inserito in bilancio come parametro modificativo del reddito. Il contribuente nel suo appello incidentale lamentava il percorso iter logico tenuto dall’Ufficio come motivo di modifica del valore di reddito dichiarato nell’accertamento, contestandone integralmente il metodo. [OSCURATO:PERSONA] condivide il percorso e le motivazioni riportate nell’appello incidentale, dichiarandolo meritevole d’accoglimento. L’Ufficio infatti confonde il concetto del costo del personale del concorso degli addetti alla formazione del reddito, prendendone come base utilizzata per la rettifica induttiva dei ricavi. Sempre l’Ufficio erroneamente prendeva l’altro valore della merce acquistata come base di calcolo della nuova capacità di produzione di reddito, non depurandolo dai costi di materiale di consumo, i quali vengono comunque confusi come valore nella fattura finale emessa dal contribuente. Per quanto concerne la decurtazione delle ore di lavoro riferite al titolare, erroneamente l’Ufficio non provvedeva alla riduzione del 50%, visto che il titolare non si dedica solo all’attività diretta di riparazione ma anche all’attività di gestione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene fondato anche l’altro motivo posto a base dell’appello incidentale dove il contribuente dichiara che l’Ufficio non ha effettuato la media ponderata tra i valori e ricarichi determinati e il costo della merce e il prezzo ricavato, ma prendeva come base di calcolo il prezzo di listino ed il prezzo scontato, ritenendo quel prezzo di vendita sia in ogni caso pari al prezzo di listino, anche questi motivi e dati sull’accertamento sono da ritenersi non corretti. In ultimo la Commissione dichiara che gli elementi posti a base dell’accertamento dell’agenzia delle entrate non rientrano tra le fattispecie di presunzioni gravi, precise e concordanti da consentire allo stesso ufficio la rideterminazione dei ricavi ai sensi dell’art. 39, comma 2, lettera d DPR 600/76 (recte: 600/73-n.d.r.)». 4.5 La motivazione espressa dal collegio di secondo grado si appalesa anapodittica e in più punti inintelligibile, non riuscendosi a comprendere dalla lettura della sentenza: (a)se e quale concreta incidenza abbia esplicato sull’accertamento del reddito d’impresa prodotto dal [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2007 l’asserita mancata distinzione concettuale, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], fra il «costo generale del personale e il concorso degli addetti alla formazione del reddito»; (b)cosa debba intendersi, nella fattispecie concreta, per «altro valore della merce acquistata» e per «base di calcolo della nuova capacità di produzione di reddito»; (c)perché la circostanza secondo cui i «costi di materiale di consumo… ven(ivano) comunque confusi come valore nella fattura finale emessa dal contribuente» contrasterebbe con la ricostruzione reddituale operata dall’Ufficio; (d)da dove emergerebbe che nell’avviso di accertamento non sia stato ridotto del 50% il numero di ore lavorative riferibili a l titolare dell’attività; (e)per quale ragione l’ipotesi ricostruttiva elaborata dall’Ufficio risulterebbe erronea laddove include fra i ricavi il riaddebito ai clienti del valore dei beni (pneumatici e pezzi di ricambio) utilizzati nelle riparazioni dei veicoli, per un importo non inferiore al loro prezzo di listino. 4.6 Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, può conclusivamente affermarsi che l’impugnata sentenza risulta affetta da nullità per mancanza del requisito di cui all’art. 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992, essendo viziata da una motivazione apparente e criptica, come tale non rispettosa del cd. «minimo costituzionale» imposto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale. 5. Va, pertanto, disposta, a norma dell’art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c. la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della causa, fornendo congrua motivazione. 5.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a mente dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso e dichiara inammissibili il primo e il secondo; cassa l’impugnata sentenza, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per
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