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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38054/2022

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25767/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- piduglia, con domicilio eletto in Roma, viale delle Milizie, n. 140, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – e MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di- feso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –resistente – e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- DANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- RIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MARIAe [OSCURATO:PERSONA]- TRO; –intimati – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Palermo n. 1076/20, depositata il 10 luglio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostitu- to Procuratore generale Alberto CARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricor- so. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], per sen- tirne dichiarare nulla l'elezione a Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e pronunciarne la decadenza dalla carica, sostenendo che lo stesso versava nella condizione d'incandidabilità prevista dall'art. 10, lett. d), del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, per essere stato condannato,con sentenza di pat- teggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Palermo e passata in giudicato, alla pena di sedici mesi di reclusione per i delitt i di truffa aggravatadi cui all'art. 640, secondo comma, n. 1 cod. pen., in conti- nuazione con i reati previsti dagli artt. 480, 493 e 61 n. 2 cod. pen., com- messi in qualità di mandatario per conto della S.I.A.E.

Si costituì il Giunta, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

Si costituirono inoltre il Ministero dell'interno, la Prefettura di Palermo, l'[OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e l'Assessorato alle [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana, ed eccepirono il proprio difetto di legittimazione passiva.

Spiegarono intervento nel giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Anto- nio Borgognone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- ne, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che aderirono alle difese del Giunta.

1.1. Il giudizio fu successivamente riunito a quello separatamente pro- mosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- lino, i quali avevano chiesto a loro volta la dichiarazione di decadenza del Giunta dalla carica, per le stesse ragioni fatte valere dal [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Con ordinanza del 9 gennaio 2018, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarò il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'interno, della Prefettura, dell'[OSCURATO:PERSONA], dell'[OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e dell'Assessorato alle [OSCURATO:PERSONA], e ri- gettòi ricorsi.

2. L'impugnazione proposta dal Fasone, dal Curreri, dal Piro e dal Ciofa- lo è stata parzialmente accolta dalla Corte d ' a ppello di Palermo , che con sentenza del 10 luglio 2020 ha dichiarato cessata la materia del contendere.

Premesso che nelle more del giudizio il Giunta aveva rassegnato le di- missioni dalla carica di Sindaco, e precisato di avere per tale ragione rinvia- to l'udienza di discussione, in modo da consentire alle parti di dedurre in or- dine all'incidenza della predetta circostanza, la Corte ha rilevato che in me- moria il Giunta si era limitato ad eccepirel'omessa formalizzazione di tale sopravvenienza, senza tuttavia negarla, nonché a precisare che alle dimis- sioni non aveva fatto seguito il subentro del Fasone nelle funzioni di Sinda- co, ma la nomina di un Commissario straordinario, incaricato d'indire nuove elezioni.

Ciò posto, e ritenuto che le parti non avessero più alcun interesse alla decisione, la Corte ha affermato di dover ugualmente esaminare la contro- versia, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale.

In proposito, ha osservato che l'art. 10, lett. d), del d.lgs. n. 235 del 2012 non richiede in al- cun modo che per i reati per i quali è stata riportata la condanna sia stata contestata l'aggravante di cui all'art. 69 cod. pen. o che si tratti di reati aventi come elementi costitutivi l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ma si limita a fa- re riferimento a reati comunque commessi, nella loro materialità, con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio.

Precisato che l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri sussiste se la commissione del fatto è stata anche soltanto agevolata dalle qualità soggettive dell'agente, ha rilevato che nella specie le condotte crimi- nose contestate al Giunta erano state commesse approfittando della qualità di mandatario della SIAE, che gli aveva consentito di venire in possesso di somme di denaro spettanti all'Ente.

Ha ritenuto tali considerazioni estensibili anche ai reati di falso, commessi nella medesima qualità, precisando che in riferimento agli stessi la violazione dei doveri inerenti al pubblico servizio era in re ipsa, in quanto compresa nella materialità del reato.

Ha aggiunto che, trattandosi in entrambi i casi di reati riconducibili alla fattispecie di cui alla lett. d)dell'art. 10, occorreva prendere in considerazione la pena deten- tiva complessivamente comminata con la sentenza penale di patteggiamen- to, che risultava superiore a sei mesi di reclusione, concludendo pertanto per la fondatezza della domanda.

3. Avverso la predetta sentenza il Giunta ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], il Curreri, il Piro ed il Ciofalo hanno resistitocon controricorso, illustrato anche con memoria.

Il Ministero dell'in- terno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Gli altri intimatinon hanno svolto atti- vità difensiva.

Con ordinanza interlocutoria del 14 gennaio 2022, il ricorso, già avviato alla trattazione in camera di consiglio, è stato rinviato alla pubblica udienza, ai fini dell'approfondimento delle seguenti questioni: a) entro quali limiti l'intervenuta cessazionedella materia del contendere possa essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, a fronte di fatti che non risultino do- cumentati ex actis, b) se l'intervenuta cessazione della materia del conten- dere possa essere desunta dal notorio, e se la Corte di cassazione possa qualificare come notorio un fatto che il giudice di merito non abbia qualifica- to come tale.

Per la decisione del ricorso, questa Corte ha peraltro proceduto in ca- mera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato dispo- sto con l'art. 16, comma primo, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022). [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., rilevando che la Corte d'appello ha introdotto d'ufficio nel giudizio la circostanza di fatto delle sue dimissioni dalla carica di Sindaco, mai dedotta da alcuna delle parti, senza neppure indicare gli atti da cui ha desunto la relativa informazione.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ.,osservando che, nel dichiarare cessata la materia del contendere, la Corte d'appello non ha tenuto conto delle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali confermavano la persistenza dell'interesse ad agire.

3. Non merita consenso, al riguardo, l'eccezione sollevata dalla difesa dei controricorrenti, secondo cui il ricorrente non ha interesse a censurarela dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non potendo con- seguire alcun risultato pratico favorevole per effetto dell'accoglimento dell'impugnazione, dal momento che, in caso di annullamento della predetta pronuncia, non potrebbe comunque evitare la dichiarazione d'incandidabilità alla carica di Sindaco.

In tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ. postula infatti la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, corre- lata al pregiudizio che la parte subiscaa causa della decisione, e dev'essere quindi apprezzato in relazione all'utilità giuridica che può derivare al propo- nente il gravame dall'eventuale suo accoglimento (cfr. Cass., Sez.

III, 29/05/2018, n. 13395; Cass., Sez.

I, 12/04/2013, n. 8934; Cass., Sez.

V, 4/04/2004, n. 6546).

Nella specie, tale utilità dev'essere individuata nella riapertura del dibattito processuale in ordine all'incandidabilità del ricorren- te, ricollegabile all'eventuale accoglimento delle censure mosse alla pronun- cia di cessazione della materia del contendere, il cui annullamento impor- rebbe di procedere al riesame del merito della controversia, rimasto impre- giudicato per effetto della decisione di natura processuale adottata dalla Corte d'appello; nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che quest'ultima, dopo aver accertato il venir meno dell'interesse delle parti alla decisione, abbia riconosciuto la fondatezza della domanda, ai soli fini del regolamento delle spese processuali, trattandosi di una statuizione che, in quanto accessoria a quella di cessazione della materia del contendere, è destinata a restare automaticamente travolta, ai sensi dell'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., in caso di cassazione della statuizione principale.

4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto profili diversi della medesima questione, sono peraltro infondati.

In linea generale, questa Corte ha infatti affermato che la cessazione della materia del contendere, incidendo sul diritto sostanziale e rendendo superflua la decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto an- che d'ufficio, tutte le volte che, indipendentemente da una formale rinuncia al giudizio o al merito delle pretese avanzate, i fatti da cui deriva risultino acquisiti agli atti.

Essa non forma quindi oggetto di un'eccezione in senso stretto, e può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, costituendo espressione di un potere il cui esercizio non è subordinato a una specifica e tempestiva allegazione della parte, purché ifatti da cui emerge il venir me- no dell'interesse delle parti alla decisione risultino documentati ex actis(cfr. Cass., Sez.

II, 17/07/2020, n. 15309; 3/05/2017, n. 10728; Cass., Sez.

VI, 4/05/2016, n. 8903).

Tale principio ha trovato applicazione anche alle con- troversie in materia elettorale, con particolare riguardo all'ipotesi in cui nel corso del giudizio l'eletto sia cessato dalla carica per dimissioni, scioglimen- to dell'organo elettivo o scadenza delmandato elettorale: si è infatti osser- vato che, tanto nelle controversie riguardanti la legittimità delle operazioni elettorali quanto in quelle aventi ad oggetto la sussistenza dei requisiti di eleggibilità o candidabilità, la sopravvenuta cessazione dalla carica rende impossibile l'attuazione dell'eventuale statuizione di accoglimento della do- manda, mediante la correzione del risultato delle elezioni e la sostituzione del candidato proclamato con quello illegittimamente escluso; si è quindi ri- tenuto che le predette circostanze comportino il venir meno dell'interesse alla decisione, rilevabile anche d'ufficio, ed impongano la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, anche se l'evento che l'ha deter- minataemerga nel corso del giudizio di legittimità (cfr. ex plurimis , Cass., Sez.

Un., 4/08/2010, n. 18047; Cass., Sez.

I, 16/09/2009, n. 19988; 6/10/ 2008, n. 24642).

Nella specie, è pacifico che la cessazione della materia del contendere è stata dichiarata in virtù della rilevazione di una circostanza di fatto non ri- sultante dagli atti né allegata dalle parti, e cioè dell'intervenuta presenta- zione delle dimissioni da parte dell'appellante, che, avendo determinato la decadenza di quest'ultimo dalla carica di Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ha comportato, secondo la sentenza impugnata, il venir meno dell'interesse alla decisione in ordine alla sussistenza della denunciata causa d'incandidabilità alla medesima carica.

L'introduzione della predetta circo- stanza ad iniziativa esclusiva della Corte d'appello si è tradotta, ad avviso del ricorrente, in una violazione del divieto della scienza privata, non esclu- sa dalla rilevabilità d'ufficio della cessazione della materia del contendere, la quale implica l'attribuzione al giudice soltanto del potere di conferire rile- vanza a determinati fatti modificativi, estintivi o impeditivi, ma non fa veni- re meno la necessità che gli stessi risultino legittimamente acquisiti al pro- cesso.

In realtà, il divieto della scienza privata, posto dall'art. 97 disp. att. cod. proc. civ., attiene all'impiego di quelle nozioni particolari, estranee al patri- monio di conoscenza della collettività, la cui utilizzazione da parte del giudi- ce, sulla base d'informazioni attinte da fonti esterne al processo, deve rite- nersi esclusa, comportando un'alterazione della posizione di terzietà ed im- parzialità dell'organo giudicante, nonché una lesione del diritto di difesa del- le parti.

Le dimissioni dell'eletto dalla carica di Sindaco, configurandosi come un fatto acquisito alle conoscenze dell'uomo medio o della collettività, con un grado di certezza tale da risultare incontestabile, quanto meno nella lo- calità in cui si sono svolte le elezioni, sono semmai riconducibili alla nozione di fatto notorio, la cui utilizzazione da parte del giudice deve ritenersi con- sentita ai sensi dell'art. 115, secondo comma,cod. proc. civ., in deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio (cfr. Cass., Sez.

II, 16/12/2019, n. 33154; Cass., Sez.

III, 20/03/2019, n. 7726; Cass., Sez.

I, 19/03/2014, n. 6299).

Nel caso in esame, d'altronde, la rilevazione d'ufficio della predetta cir- costanza non ha pregiudicato in alcun modo l'esercizio del diritto di difesa da parte del ricorrente, avendo la Corte d'appello provveduto, prima di di- chiarare la cessazione della materia del contendere, a provocare il contrad- dittorio tra le parti in ordine alla rilevata sopravvenienza delle dimissioni dalla carica, mediante la fissazione di una nuova udienza collegiale, in vista della quale ha invitato le parti ad interloquire inordine all'incidenza di tale evento sulla prosecuzione del giudizio.

Quanto invece alla violazione del principio dispositivo asseritamente conseguente alla mancanza di un'allega- zione di parte, anche a voler ritenere, conformemente ad alcuni isolati pre- cedenti di legittimità, che in linea generale il ricorso al notorio comporti la dispensa delle parti soltanto dall'onere della prova, e non anche da quello dell'allegazione del fatto (cfr. Cass., Sez.

V, 4/12/2020, n. 27810; Cass., Sez.

II, 26/03/1999, n. 2878), l'individuazione dei margini d'intervento spettanti all'organo giudicante nel caso in esame non può prescindere dalla considerazione delle particolari caratteristiche dei giudizi in materia elettora- le, e segnatamente delrilievo preminente che negli stessi riveste l'interesse pubblico rispetto a quello individuale dei litiganti, nonché del conseguente riconoscimento di ampi poteri ufficiosi in favore delgiudice: in tali giudizi, la posizione soggettiva dell'eletto trova infatti tutela in ragione non già di una sua astratta capacita a conseguire o a conservare la carica elettiva, ma della necessitàd'identificare il soggett o legittimat o a d impersonare o a comporre l'organo, sulla base delle regole che ne disciplinano l'elezione, in modo tale da consentire all'organo di funzionare regolarmente (cfr. Cass., Sez.

Un., 23/02/2001, n. 73; Cass., Sez.

I, 12/11/2003, n. 17020; 15/02/1973, n. 466); in quanto strettamente congiunti con l'esercizio e la titolarità di diritti indisponibili, qualificati dalla Corte costituzionale come diritti fondamentali ed inviolabili, i giudizi in questione non possono ritenersi interamente go- vernati dal principio dispositivo che caratterizza il giudizio civile ordinario, ma esigono un chiaro impulso ufficioso, capace di sopperire alle eventuali deficienze dovute alla negligente o addirittura carente difesa delle parti (cfr. Cass., Sez.

I, 11/12/2007, n. 25946; 28/07/2004, n. 14199).

Avuto riguar- do a tali caratteristiche, nulla si oppone alla possibilità che il giudice, avve- dutosi della sopravvenienza di fatti idonei ad escludere l'interesse pubblico sotteso alla decisione della controversia, sulla base di elementi di conoscen- za attinti di propria iniziativa da informazioni diffuse nella comunità locale, dia atto dell'intervenuta cessazione di ogni ragione di contrasto tra le parti, chiudendo il giudizio con una pronuncia di carattere meramente processua- le.

Non merita dunque censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, nonostante la mancanza di un'allegazione in tal senso, ha dato atto dell'av- venuta presentazione delle dimissioni da parte del ricorrente, desumendone il venir meno dell'interesse delle parti alla decisione della controversia, e di- chiarando pertanto cessata la materia del contendere.

E' pur vero che, nello attribuire rilievo alle predette dimissioni, la Corte territoriale ha omesso non solo d'indicare la fonte dalla quale ne ha tratto la conoscenza, ma anche di qualificare tale circostanza come fatto notorio: è noto peraltro che il ricorso al notorio costituisce oggetto di un potere discrezionale il cui esercizio, riser- vato giudice di merito, risulta sindacabile in sede di legittimità esclusiva- mente se sia stata posta a fondamento della decisione un'inesatta nozione del notorio, e non anche per inesistenza o insufficienza della motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determina- zione si fonda (cfr. Cass., Sez.

VI, 22/05/2019, n. 13715; Cass., Sez.

I,18/ 05/2007, n. 11643).A ciò si aggiunga che nei giudizi in materia elettorale questa Corte è giudice non solo di legittimità, ma anche di merito, e, dispo- nendo di poteri di diretta cognizione dei fatti di causa, sia pure nell'ambito delle risultanze probatorie già acquisite nei precedenti gradi di giudizio (cfr. Cass., Sez.

I, 17/02/2021, n. 4227; 18/10/2006, n. 22346; 27/03/2000, n. 3684), può provvedere essa stessa alla qualificazione del fatto come noto- rio, esercitando il relativo potere discrezionale indipendentemente dalla va- lutazione compiuta dal giudice d'appello.

Nessun ostacolo alla dichiarazione di cessazione della materia del con- tendere può essere infine ravvisato nella circostanza, fatta valere dal ricor- rente, che le parti, invitate dalla Corte di merito ad interloquire in ordine all'incidenza delle dimissioni sullo svolgimento del giudizio , non abbiano concordato in ordine all'idoneità delle stesse a determinare il venir meno dell'interesse alla decisione, rassegnando conclusioni conformi: in mancanza di accordo tra le parti, la valutazione dell'incidenza del fatto sopravvenuto spetta infatti al giudice, il quale, ove ritenga che lo stesso abbia fatto venir meno ogni ragione di contrasto, lo dichiara, regolando le spese giudiziali in base al criterio della soccombenza virtuale, ed in caso contrario pronuncia sul merito della domanda (cfr. Cass., Sez.

V, 16/03/2015, n. 5188; Cass., Sez. lav., 30/01/2014, n. 2063; Cass., Sez.

III, 8/07/2010, n. 16150).

5. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 10, lett. d), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurando la sentenza impugnata per aver attribuito rilevanza, sul piano elettorale, alla pena complessivamente applicata con la sentenza di patteggiamento, senza procedere alla suddivi- sione dell'aumento applicato ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen.

Premesso inoltre che le limitazioni del diritto di elettorato passivo devono essere interpretate restrittivamente, afferma che la mancata contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen. escludeva la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 10, lett. d), cit., rilevando, in subordine, che la sentenza penale non conteneva alcun elemento idoneo ad evidenziare l'abu- so dei poteri inerenti alla pubblica funzione.

5.1. Il motivo è infondato.

Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto configurabile, nel caso in esame, la fattispecie di cui all'art. 10, comma primo, lett. d), del d.lgs. n. 235 del 2012, in considerazione della pena detentiva unitariamente irrogata al ricorrente per il reato di cui all'art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen.,commesso in continuazione con quelli di cui agli artt. 480 e 493 e 61 n. 2 cod. pen., nellaqualità di mandatario per conto della SIAE: il tenore letterale della norma in esame, ricollegando l'incandidabilità alle caric he elettive degli enti territoriali e locali indicati alla circostanza che l'eletto sia stato condannato alla pena della reclusione «complessivamente» superiore a sei mesi per «uno o più delitti» commessi con abuso dei poteri o con vio- lazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, risulta infatti incompa- tibile con il frazionamento della pena tra il reato principale ed i reati c.d. sa- tellite, effettuato dal Giudice di primo grado in virtù del richiamo ad un pre- cedente della giurisprudenza penale di legittimità assolutamente inconferen- te, in quanto riguardante il computo dei termini di durata massima della cu- stodia cautelare (cfr. Cass. pen., Sez.

Un., 26/02/1997, n. 1).Nessun rilie- vo può assumere, in contrario, l'eterogeneità delle fattispecie criminose con- testate ed accertate nel giudizio penale, alcune soltanto delle quali aventi come elemento costitutivo del fatto materiale la commissione ad opera di pubblici ufficiali o pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio, risul- tando le condotte unificate dal nesso di strumentalità intercorrente tra i rea- ti di falso e quello di truffa aggravata dalla commissione in danno dell'ente pubblico.

Parimenti irrilevante deve ritenersi la circostanza che nel giudizio penale non sia stata accertata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen., la cui contestazione sarebbe risultata peraltro incompatibile con quella dei reati di cui agli artt. 480 e 493 cod. pen., già aventi come ele- mento costitutivo la commissione ad opera di un pubblico ufficiale o di un pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio, e quindi implicanti un abuso dei poteri o una violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione ed al pubblico servizio: condivisibile risulta, in proposito, il richiamo della sentenza impugnata al principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimi- tà in riferimento all'incandidabilità prevista dall'art. 15, comma primo, lett. c), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'art. 58, comma primo, lett. c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aventi una formulazione pressocché iden- tica a quella dell'art. 10, comma primo, lett. d), del d.lgs. n. 235 del 2012, e recentemente ribadito anche in riferimento a quest'ultima disposizione, secondo cui la stessa reca una norma di chiusura, volta ad impedire l'esclu- sione dall'area della decadenza di comportamenti non specificamente previ- sti dallalettera che la precede, ma ugualmente lesivi dell'interesse protetto, con la conseguenza che l'incandidabilità opera in riferimento ad ogni con- dotta che integri la componente materiale di una fattispecie criminosa auto- noma ovvero una circostanza aggravante che si estrinsechi nell'abuso dei poteri o nella violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione (cfr. Cass., Sez.

I, 7/10/2020, n. 21582; 14/02/2004, n. 2896; 27/07/2002, n. 11140).

E' stato infatti precisato che il giudice cui è devoluto l'accertamento della causa d'incandidabilità, pur essendo tenuto a verificare la sussistenza di tali estremi nel comportamento della persona di cui si tratta sulla base di quanto già accertato in sede penale, senza poter esperire ulteriori indagini di merito, deve stabilire se il fatto realizzi quell'abuso di poteri o quella vio- lazione di doveri che costituisce componente dell'elemento oggettivo di una fattispecie delittuosa tipica ovvero di una circostanza aggravante di un delit- to non immediatamente diretto alla tutela della [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass., Sez.

I, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14707; 10/03/1999, n. 2065; 6/08/ 1998, n. 7697).

Tale accertamento è stato puntualmente compiuto dalla sentenza impugnata, la quale, nel ritenere sussistente la causa d'incandida- bilità, ha correttamente evidenziato che la violazione da parte del ricorrente dei doveri inerenti al pubblico servizio da lui esercitato nell'interesse della SIAE emergeva dallo stesso tenore dei capi d'imputazione relativi ai reati di truffa aggravata contestatigli, dai quali si evinceva che egli aveva profittato della qualità di mandatario dell'Ente, che gli aveva permesso di venire in possesso di somme di denaro spettanti a quest'ultimo, parte delle quali era- no state da lui indebitamente trattenute mediante le false attestazioni con- testate negli altri capi d'imputazione.

6. Il ricorso vapertanto rigettato, con la conseguente condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquidano come dal dispositivo.Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25767/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- piduglia, con domicilio eletto in Roma, viale delle Milizie, n. 140, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – e MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di- feso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –resistente – e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- DANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- RIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MARIAe [OSCURATO:PERSONA]- TRO; –intimati – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Palermo n. 1076/20, depositata il 10 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostitu- to Procuratore generale Alberto CARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricor- so. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], per sen- tirne dichiarare nulla l'elezione a Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e pronunciarne la decadenza dalla carica, sostenendo che lo stesso versava nella condizione d'incandidabilità prevista dall'art. 10, lett. d), del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, per essere stato condannato,con sentenza di pat- teggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Palermo e passata in giudicato, alla pena di sedici mesi di reclusione per i delitt i di truffa aggravatadi cui all'art. 640, secondo comma, n. 1 cod. pen., in conti- nuazione con i reati previsti dagli artt. 480, 493 e 61 n. 2 cod. pen., com- messi in qualità di mandatario per conto della S.I.A.E. Si costituì il Giunta, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto. Si costituirono inoltre il Ministero dell'interno, la Prefettura di Palermo, l'[OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e l'Assessorato alle [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana, ed eccepirono il proprio difetto di legittimazione passiva. Spiegarono intervento nel giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Anto- nio Borgognone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- ne, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che aderirono alle difese del Giunta. 1.1. Il giudizio fu successivamente riunito a quello separatamente pro- mosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- lino, i quali avevano chiesto a loro volta la dichiarazione di decadenza del Giunta dalla carica, per le stesse ragioni fatte valere dal [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Con ordinanza del 9 gennaio 2018, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarò il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'interno, della Prefettura, dell'[OSCURATO:PERSONA], dell'[OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e dell'Assessorato alle [OSCURATO:PERSONA], e ri- gettòi ricorsi. 2. L'impugnazione proposta dal Fasone, dal Curreri, dal Piro e dal Ciofa- lo è stata parzialmente accolta dalla Corte d ' a ppello di Palermo , che con sentenza del 10 luglio 2020 ha dichiarato cessata la materia del contendere. Premesso che nelle more del giudizio il Giunta aveva rassegnato le di- missioni dalla carica di Sindaco, e precisato di avere per tale ragione rinvia- to l'udienza di discussione, in modo da consentire alle parti di dedurre in or- dine all'incidenza della predetta circostanza, la Corte ha rilevato che in me- moria il Giunta si era limitato ad eccepirel'omessa formalizzazione di tale sopravvenienza, senza tuttavia negarla, nonché a precisare che alle dimis- sioni non aveva fatto seguito il subentro del Fasone nelle funzioni di Sinda- co, ma la nomina di un Commissario straordinario, incaricato d'indire nuove elezioni. Ciò posto, e ritenuto che le parti non avessero più alcun interesse alla decisione, la Corte ha affermato di dover ugualmente esaminare la contro- versia, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale. In proposito, ha osservato che l'art. 10, lett. d), del d.lgs. n. 235 del 2012 non richiede in al- cun modo che per i reati per i quali è stata riportata la condanna sia stata contestata l'aggravante di cui all'art. 69 cod. pen. o che si tratti di reati aventi come elementi costitutivi l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ma si limita a fa- re riferimento a reati comunque commessi, nella loro materialità, con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio. Precisato che l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri sussiste se la commissione del fatto è stata anche soltanto agevolata dalle qualità soggettive dell'agente, ha rilevato che nella specie le condotte crimi- nose contestate al Giunta erano state commesse approfittando della qualità di mandatario della SIAE, che gli aveva consentito di venire in possesso di somme di denaro spettanti all'Ente. Ha ritenuto tali considerazioni estensibili anche ai reati di falso, commessi nella medesima qualità, precisando che in riferimento agli stessi la violazione dei doveri inerenti al pubblico servizio era in re ipsa, in quanto compresa nella materialità del reato. Ha aggiunto che, trattandosi in entrambi i casi di reati riconducibili alla fattispecie di cui alla lett. d)dell'art. 10, occorreva prendere in considerazione la pena deten- tiva complessivamente comminata con la sentenza penale di patteggiamen- to, che risultava superiore a sei mesi di reclusione, concludendo pertanto per la fondatezza della domanda. 3. Avverso la predetta sentenza il Giunta ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], il Curreri, il Piro ed il Ciofalo hanno resistitocon controricorso, illustrato anche con memoria. Il Ministero dell'in- terno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale. Gli altri intimatinon hanno svolto atti- vità difensiva. Con ordinanza interlocutoria del 14 gennaio 2022, il ricorso, già avviato alla trattazione in camera di consiglio, è stato rinviato alla pubblica udienza, ai fini dell'approfondimento delle seguenti questioni: a) entro quali limiti l'intervenuta cessazionedella materia del contendere possa essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, a fronte di fatti che non risultino do- cumentati ex actis, b) se l'intervenuta cessazione della materia del conten- dere possa essere desunta dal notorio, e se la Corte di cassazione possa qualificare come notorio un fatto che il giudice di merito non abbia qualifica- to come tale. Per la decisione del ricorso, questa Corte ha peraltro proceduto in ca- mera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato dispo- sto con l'art. 16, comma primo, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022). [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., rilevando che la Corte d'appello ha introdotto d'ufficio nel giudizio la circostanza di fatto delle sue dimissioni dalla carica di Sindaco, mai dedotta da alcuna delle parti, senza neppure indicare gli atti da cui ha desunto la relativa informazione. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ.,osservando che, nel dichiarare cessata la materia del contendere, la Corte d'appello non ha tenuto conto delle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali confermavano la persistenza dell'interesse ad agire. 3. Non merita consenso, al riguardo, l'eccezione sollevata dalla difesa dei controricorrenti, secondo cui il ricorrente non ha interesse a censurarela dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non potendo con- seguire alcun risultato pratico favorevole per effetto dell'accoglimento dell'impugnazione, dal momento che, in caso di annullamento della predetta pronuncia, non potrebbe comunque evitare la dichiarazione d'incandidabilità alla carica di Sindaco. In tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ. postula infatti la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, corre- lata al pregiudizio che la parte subiscaa causa della decisione, e dev'essere quindi apprezzato in relazione all'utilità giuridica che può derivare al propo- nente il gravame dall'eventuale suo accoglimento (cfr. Cass., Sez. III, 29/05/2018, n. 13395; Cass., Sez. I, 12/04/2013, n. 8934; Cass., Sez. V, 4/04/2004, n. 6546). Nella specie, tale utilità dev'essere individuata nella riapertura del dibattito processuale in ordine all'incandidabilità del ricorren- te, ricollegabile all'eventuale accoglimento delle censure mosse alla pronun- cia di cessazione della materia del contendere, il cui annullamento impor- rebbe di procedere al riesame del merito della controversia, rimasto impre- giudicato per effetto della decisione di natura processuale adottata dalla Corte d'appello; nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che quest'ultima, dopo aver accertato il venir meno dell'interesse delle parti alla decisione, abbia riconosciuto la fondatezza della domanda, ai soli fini del regolamento delle spese processuali, trattandosi di una statuizione che, in quanto accessoria a quella di cessazione della materia del contendere, è destinata a restare automaticamente travolta, ai sensi dell'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., in caso di cassazione della statuizione principale. 4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto profili diversi della medesima questione, sono peraltro infondati. In linea generale, questa Corte ha infatti affermato che la cessazione della materia del contendere, incidendo sul diritto sostanziale e rendendo superflua la decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto an- che d'ufficio, tutte le volte che, indipendentemente da una formale rinuncia al giudizio o al merito delle pretese avanzate, i fatti da cui deriva risultino acquisiti agli atti. Essa non forma quindi oggetto di un'eccezione in senso stretto, e può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, costituendo espressione di un potere il cui esercizio non è subordinato a una specifica e tempestiva allegazione della parte, purché ifatti da cui emerge il venir me- no dell'interesse delle parti alla decisione risultino documentati ex actis(cfr. Cass., Sez. II, 17/07/2020, n. 15309; 3/05/2017, n. 10728; Cass., Sez. VI, 4/05/2016, n. 8903). Tale principio ha trovato applicazione anche alle con- troversie in materia elettorale, con particolare riguardo all'ipotesi in cui nel corso del giudizio l'eletto sia cessato dalla carica per dimissioni, scioglimen- to dell'organo elettivo o scadenza delmandato elettorale: si è infatti osser- vato che, tanto nelle controversie riguardanti la legittimità delle operazioni elettorali quanto in quelle aventi ad oggetto la sussistenza dei requisiti di eleggibilità o candidabilità, la sopravvenuta cessazione dalla carica rende impossibile l'attuazione dell'eventuale statuizione di accoglimento della do- manda, mediante la correzione del risultato delle elezioni e la sostituzione del candidato proclamato con quello illegittimamente escluso; si è quindi ri- tenuto che le predette circostanze comportino il venir meno dell'interesse alla decisione, rilevabile anche d'ufficio, ed impongano la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, anche se l'evento che l'ha deter- minataemerga nel corso del giudizio di legittimità (cfr. ex plurimis , Cass., Sez. Un., 4/08/2010, n. 18047; Cass., Sez. I, 16/09/2009, n. 19988; 6/10/ 2008, n. 24642). Nella specie, è pacifico che la cessazione della materia del contendere è stata dichiarata in virtù della rilevazione di una circostanza di fatto non ri- sultante dagli atti né allegata dalle parti, e cioè dell'intervenuta presenta- zione delle dimissioni da parte dell'appellante, che, avendo determinato la decadenza di quest'ultimo dalla carica di Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ha comportato, secondo la sentenza impugnata, il venir meno dell'interesse alla decisione in ordine alla sussistenza della denunciata causa d'incandidabilità alla medesima carica. L'introduzione della predetta circo- stanza ad iniziativa esclusiva della Corte d'appello si è tradotta, ad avviso del ricorrente, in una violazione del divieto della scienza privata, non esclu- sa dalla rilevabilità d'ufficio della cessazione della materia del contendere, la quale implica l'attribuzione al giudice soltanto del potere di conferire rile- vanza a determinati fatti modificativi, estintivi o impeditivi, ma non fa veni- re meno la necessità che gli stessi risultino legittimamente acquisiti al pro- cesso. In realtà, il divieto della scienza privata, posto dall'art. 97 disp. att. cod. proc. civ., attiene all'impiego di quelle nozioni particolari, estranee al patri- monio di conoscenza della collettività, la cui utilizzazione da parte del giudi- ce, sulla base d'informazioni attinte da fonti esterne al processo, deve rite- nersi esclusa, comportando un'alterazione della posizione di terzietà ed im- parzialità dell'organo giudicante, nonché una lesione del diritto di difesa del- le parti. Le dimissioni dell'eletto dalla carica di Sindaco, configurandosi come un fatto acquisito alle conoscenze dell'uomo medio o della collettività, con un grado di certezza tale da risultare incontestabile, quanto meno nella lo- calità in cui si sono svolte le elezioni, sono semmai riconducibili alla nozione di fatto notorio, la cui utilizzazione da parte del giudice deve ritenersi con- sentita ai sensi dell'art. 115, secondo comma,cod. proc. civ., in deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio (cfr. Cass., Sez. II, 16/12/2019, n. 33154; Cass., Sez. III, 20/03/2019, n. 7726; Cass., Sez. I, 19/03/2014, n. 6299). Nel caso in esame, d'altronde, la rilevazione d'ufficio della predetta cir- costanza non ha pregiudicato in alcun modo l'esercizio del diritto di difesa da parte del ricorrente, avendo la Corte d'appello provveduto, prima di di- chiarare la cessazione della materia del contendere, a provocare il contrad- dittorio tra le parti in ordine alla rilevata sopravvenienza delle dimissioni dalla carica, mediante la fissazione di una nuova udienza collegiale, in vista della quale ha invitato le parti ad interloquire inordine all'incidenza di tale evento sulla prosecuzione del giudizio. Quanto invece alla violazione del principio dispositivo asseritamente conseguente alla mancanza di un'allega- zione di parte, anche a voler ritenere, conformemente ad alcuni isolati pre- cedenti di legittimità, che in linea generale il ricorso al notorio comporti la dispensa delle parti soltanto dall'onere della prova, e non anche da quello dell'allegazione del fatto (cfr. Cass., Sez. V, 4/12/2020, n. 27810; Cass., Sez. II, 26/03/1999, n. 2878), l'individuazione dei margini d'intervento spettanti all'organo giudicante nel caso in esame non può prescindere dalla considerazione delle particolari caratteristiche dei giudizi in materia elettora- le, e segnatamente delrilievo preminente che negli stessi riveste l'interesse pubblico rispetto a quello individuale dei litiganti, nonché del conseguente riconoscimento di ampi poteri ufficiosi in favore delgiudice: in tali giudizi, la posizione soggettiva dell'eletto trova infatti tutela in ragione non già di una sua astratta capacita a conseguire o a conservare la carica elettiva, ma della necessitàd'identificare il soggett o legittimat o a d impersonare o a comporre l'organo, sulla base delle regole che ne disciplinano l'elezione, in modo tale da consentire all'organo di funzionare regolarmente (cfr. Cass., Sez. Un., 23/02/2001, n. 73; Cass., Sez. I, 12/11/2003, n. 17020; 15/02/1973, n. 466); in quanto strettamente congiunti con l'esercizio e la titolarità di diritti indisponibili, qualificati dalla Corte costituzionale come diritti fondamentali ed inviolabili, i giudizi in questione non possono ritenersi interamente go- vernati dal principio dispositivo che caratterizza il giudizio civile ordinario, ma esigono un chiaro impulso ufficioso, capace di sopperire alle eventuali deficienze dovute alla negligente o addirittura carente difesa delle parti (cfr. Cass., Sez. I, 11/12/2007, n. 25946; 28/07/2004, n. 14199). Avuto riguar- do a tali caratteristiche, nulla si oppone alla possibilità che il giudice, avve- dutosi della sopravvenienza di fatti idonei ad escludere l'interesse pubblico sotteso alla decisione della controversia, sulla base di elementi di conoscen- za attinti di propria iniziativa da informazioni diffuse nella comunità locale, dia atto dell'intervenuta cessazione di ogni ragione di contrasto tra le parti, chiudendo il giudizio con una pronuncia di carattere meramente processua- le. Non merita dunque censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, nonostante la mancanza di un'allegazione in tal senso, ha dato atto dell'av- venuta presentazione delle dimissioni da parte del ricorrente, desumendone il venir meno dell'interesse delle parti alla decisione della controversia, e di- chiarando pertanto cessata la materia del contendere. E' pur vero che, nello attribuire rilievo alle predette dimissioni, la Corte territoriale ha omesso non solo d'indicare la fonte dalla quale ne ha tratto la conoscenza, ma anche di qualificare tale circostanza come fatto notorio: è noto peraltro che il ricorso al notorio costituisce oggetto di un potere discrezionale il cui esercizio, riser- vato giudice di merito, risulta sindacabile in sede di legittimità esclusiva- mente se sia stata posta a fondamento della decisione un'inesatta nozione del notorio, e non anche per inesistenza o insufficienza della motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determina- zione si fonda (cfr. Cass., Sez. VI, 22/05/2019, n. 13715; Cass., Sez. I,18/ 05/2007, n. 11643).A ciò si aggiunga che nei giudizi in materia elettorale questa Corte è giudice non solo di legittimità, ma anche di merito, e, dispo- nendo di poteri di diretta cognizione dei fatti di causa, sia pure nell'ambito delle risultanze probatorie già acquisite nei precedenti gradi di giudizio (cfr. Cass., Sez. I, 17/02/2021, n. 4227; 18/10/2006, n. 22346; 27/03/2000, n. 3684), può provvedere essa stessa alla qualificazione del fatto come noto- rio, esercitando il relativo potere discrezionale indipendentemente dalla va- lutazione compiuta dal giudice d'appello. Nessun ostacolo alla dichiarazione di cessazione della materia del con- tendere può essere infine ravvisato nella circostanza, fatta valere dal ricor- rente, che le parti, invitate dalla Corte di merito ad interloquire in ordine all'incidenza delle dimissioni sullo svolgimento del giudizio , non abbiano concordato in ordine all'idoneità delle stesse a determinare il venir meno dell'interesse alla decisione, rassegnando conclusioni conformi: in mancanza di accordo tra le parti, la valutazione dell'incidenza del fatto sopravvenuto spetta infatti al giudice, il quale, ove ritenga che lo stesso abbia fatto venir meno ogni ragione di contrasto, lo dichiara, regolando le spese giudiziali in base al criterio della soccombenza virtuale, ed in caso contrario pronuncia sul merito della domanda (cfr. Cass., Sez. V, 16/03/2015, n. 5188; Cass., Sez. lav., 30/01/2014, n. 2063; Cass., Sez. III, 8/07/2010, n. 16150). 5. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 10, lett. d), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurando la sentenza impugnata per aver attribuito rilevanza, sul piano elettorale, alla pena complessivamente applicata con la sentenza di patteggiamento, senza procedere alla suddivi- sione dell'aumento applicato ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. Premesso inoltre che le limitazioni del diritto di elettorato passivo devono essere interpretate restrittivamente, afferma che la mancata contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen. escludeva la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 10, lett. d), cit., rilevando, in subordine, che la sentenza penale non conteneva alcun elemento idoneo ad evidenziare l'abu- so dei poteri inerenti alla pubblica funzione. 5.1. Il motivo è infondato. Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto configurabile, nel caso in esame, la fattispecie di cui all'art. 10, comma primo, lett. d), del d.lgs. n. 235 del 2012, in considerazione della pena detentiva unitariamente irrogata al ricorrente per il reato di cui all'art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen.,commesso in continuazione con quelli di cui agli artt. 480 e 493 e 61 n. 2 cod. pen., nellaqualità di mandatario per conto della SIAE: il tenore letterale della norma in esame, ricollegando l'incandidabilità alle caric he elettive degli enti territoriali e locali indicati alla circostanza che l'eletto sia stato condannato alla pena della reclusione «complessivamente» superiore a sei mesi per «uno o più delitti» commessi con abuso dei poteri o con vio- lazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, risulta infatti incompa- tibile con il frazionamento della pena tra il reato principale ed i reati c.d. sa- tellite, effettuato dal Giudice di primo grado in virtù del richiamo ad un pre- cedente della giurisprudenza penale di legittimità assolutamente inconferen- te, in quanto riguardante il computo dei termini di durata massima della cu- stodia cautelare (cfr. Cass. pen., Sez. Un., 26/02/1997, n. 1).Nessun rilie- vo può assumere, in contrario, l'eterogeneità delle fattispecie criminose con- testate ed accertate nel giudizio penale, alcune soltanto delle quali aventi come elemento costitutivo del fatto materiale la commissione ad opera di pubblici ufficiali o pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio, risul- tando le condotte unificate dal nesso di strumentalità intercorrente tra i rea- ti di falso e quello di truffa aggravata dalla commissione in danno dell'ente pubblico. Parimenti irrilevante deve ritenersi la circostanza che nel giudizio penale non sia stata accertata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen., la cui contestazione sarebbe risultata peraltro incompatibile con quella dei reati di cui agli artt. 480 e 493 cod. pen., già aventi come ele- mento costitutivo la commissione ad opera di un pubblico ufficiale o di un pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio, e quindi implicanti un abuso dei poteri o una violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione ed al pubblico servizio: condivisibile risulta, in proposito, il richiamo della sentenza impugnata al principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimi- tà in riferimento all'incandidabilità prevista dall'art. 15, comma primo, lett. c), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'art. 58, comma primo, lett. c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aventi una formulazione pressocché iden- tica a quella dell'art. 10, comma primo, lett. d), del d.lgs. n. 235 del 2012, e recentemente ribadito anche in riferimento a quest'ultima disposizione, secondo cui la stessa reca una norma di chiusura, volta ad impedire l'esclu- sione dall'area della decadenza di comportamenti non specificamente previ- sti dallalettera che la precede, ma ugualmente lesivi dell'interesse protetto, con la conseguenza che l'incandidabilità opera in riferimento ad ogni con- dotta che integri la componente materiale di una fattispecie criminosa auto- noma ovvero una circostanza aggravante che si estrinsechi nell'abuso dei poteri o nella violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione (cfr. Cass., Sez. I, 7/10/2020, n. 21582; 14/02/2004, n. 2896; 27/07/2002, n. 11140). E' stato infatti precisato che il giudice cui è devoluto l'accertamento della causa d'incandidabilità, pur essendo tenuto a verificare la sussistenza di tali estremi nel comportamento della persona di cui si tratta sulla base di quanto già accertato in sede penale, senza poter esperire ulteriori indagini di merito, deve stabilire se il fatto realizzi quell'abuso di poteri o quella vio- lazione di doveri che costituisce componente dell'elemento oggettivo di una fattispecie delittuosa tipica ovvero di una circostanza aggravante di un delit- to non immediatamente diretto alla tutela della [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass., Sez. I, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14707; 10/03/1999, n. 2065; 6/08/ 1998, n. 7697). Tale accertamento è stato puntualmente compiuto dalla sentenza impugnata, la quale, nel ritenere sussistente la causa d'incandida- bilità, ha correttamente evidenziato che la violazione da parte del ricorrente dei doveri inerenti al pubblico servizio da lui esercitato nell'interesse della SIAE emergeva dallo stesso tenore dei capi d'imputazione relativi ai reati di truffa aggravata contestatigli, dai quali si evinceva che egli aveva profittato della qualità di mandatario dell'Ente, che gli aveva permesso di venire in possesso di somme di denaro spettanti a quest'ultimo, parte delle quali era- no state da lui indebitamente trattenute mediante le false attestazioni con- testate negli altri capi d'imputazione. 6. Il ricorso vapertanto rigettato, con la conseguente condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquidano come dal dispositivo.Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma