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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 33698/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 03/11/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento mpugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate, per la parte civile Comune di Asciano, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Siena, cui si è riportata in udienza, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], cui si è riportato in udienza, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze, che si riporta al ricorso, insiste per l'accoglimento e chiede, in caso di rigetto, che la Corte dia atto dell'avvenuto pagamento della somma di 20.000 euro corrisposta al Comune di Asciano (come da ricevuta di pagamento allecata) quale condizione cui era subordinata la concessione della pena sospesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza emessa dal tribunale di Siena I 27/04/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di liquidatore dela società [OSCURATO:PERSONA] s.pa.a) alla pena di mesi sei di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda per la contravvenzione di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 commesso in Arbia di Asciano in data antecedente e prossima al 12/11/2013 e fino al 6/09/2018, epoca del sequestro», ncnché al risarcimento del danno in favore della parte civile Comune di Asciano, da liquidarsi con separato giudizio e con concessione di una provvisionale di euro

20.000. Il Tribunale aveva altresì assolto 'Imputato in ordine alla contestazione di quell'articolo 452- terdecies del codice penale per insussistenza del fatto.

2. Avverso tale sentenza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione; in particolare:

2.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione per il travisamento dei fatti e delle prove, in relazione all'articolo 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen..

Violazione dell'articolo 533, comma 1, cod. proc. pen. relazione all'articolo 606, comma 1, lettera c) cod. proc. pen..

Censura in particolare come il tribunale e la Corte d'appello abbiano travisato il senso della testimonianza del teste Cappelli, ritenendo che dalla stessa sì sarebbe ricavato che il materiale di risulta del nuovo stabilimento di [OSCURATO:PERSONA] veniva, per mancanza di spazio, trasportato ad Arbia, in quanto lo stesso teste si è limitato a svolgere delle illazioni e considerazioni personali, condite peraltro di molte espressioni dubitative, trasformate dai giudici in prova decisiva.

2.2. Col secondo motivo l'imputato lamenta violazione di legge ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., in relazione all'articolo 256 comma 2 d.

Igs. 152/2006.

Evidenzia come la giurisprudenza di legittimità distingua nettamente tra abbandono definitivo ed abbandono prodromico a successive fasi di recupero, ritenendo che solo il secondo configuri un reato permanente, laddove il primo è in realtà un reato istantaneo la cui consumazione si esaurisce con l'ultimo deposito, data da cui decorre il termine prescrizionale.

Nel caso di specie tutti i testi hanno confermato che il deposito incontrollato sarebbe cessato almeno dal 2010, allorquando il ricorrente non rivestiva alcuna carica amministrativa.

Dal processo emerge chiaramente che dal 2010 al 2018 non furono programmate, né ordinate, attività di smaltimento o ci bonifica dei rifiuti, né da parte dell'impresa diretta dal ricorrente, né da parte del Comune di Asciano.

2.3. Col terzo motivo l'imputato lamenta violazione di legge ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. in riferimento all'articolo 157 e seguenti del codice penale e all'articolo 256, comma 2, d.

Igs. 152/2006.

Censura ricorrente come La Corte di appello abbia erroneamente fatto decorrere il termine prescrizionale dalla data del sequestro, eseguito il 6 settembre 2018 anziché, come visto in relazione al secondo motivo, dalla data di cessazione dei depositi e comunque almeno a far data dal 19 maggio 2016, epoca svolgimento di un sopralluogo da parte della Azienda USL. 2.4 Con il ouarto motivo l'imputato lamenta violazione di legge ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. in riferimento all'articolo 192 il codice di procedura penale e all'articolo 256, comma 2, d.

Igs. 152/2006.

Lamenta il ricorrente in particolare come erroneamente La Corte territoriale abbia ritenuto che il materiale fosse a diretto contatto con il suolo laddove, al contrario, i rifiuti erano contenuti all'interno di capannoni.

3. In data 22 giugno 2023 la difesa del ricorrente faceva pervenire note di replica alle conclusioni del P.G..

Contesta, in primo luogo, la dedotta inammissibilità del primo motivo di ricorso, che denuncerebbe un vizio di motivazione in fattispecie dove si tratterebbe soltanto di violazione di legge, osservando che il motivo di ricorso attiene al trattamento riservato dai Giudici di merito al materiale probatorio acquisito al processo, dal quale costoro hanno tratto la convinzione della sussistenza del reato.

E', dunque, pienamente ammissibile la deduzione della manifesta illogicità della valutazione probatoria, intesa quale presupposto di fatto della contestata condanna.

In secondo luogo, quanto alla natura «definitiva» dell'abbandono, evidenzia che un prezioso indizio a favore della tesi difensiva (e cioè della inesistenza di ulteriori apporti di rifiuti dopo l'abbandono dello stabilimento di Asciano, avvenuto nell'anno 2010), era stato offerto dai sopraluoghi effettuati dalla P.G. in data 19.5.2016 e poi in data 6.9.2018 (in occasione del sequestro): a distanza di quasi due anni e mezzo la situazione era identica, e dunque nessun deposito di rifiuti era avvenuto nello stabilimento di Asciano.

Contesta, infine, l'affermazione del P.G. secondo cui «quel sito era tenuto allo smaltimento dei rifiuti allocati, in virtù delle determinazioni ingiuntive comunali nemmeno adempiute».

Si tratta all'evidenza di un equivoco: prima del sequestro, che costituisce la data di riferimento del processo e dell'imputazione, Comune non aveva mai ingiunto lo smaltimento dei rifiuti; l'unica ordinanza di smaltimento dei rifiuti risale al 17.10.2018, successiva al tempus commissi delicti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente inammissibile.

1.1. Preliminarmente, la Corte rammenta come in caso di c.d.

«doppia conforme», le due pronunce si saldano a formare un corpo inscindibile, per cui lo scrutinio di legittimità andrà svolto, anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, analizzando contestualmente le due sentenze.

In tal caso, infatti (Sez. 3, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, non massimata sul punto), «le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez.

IL sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez.

III, sentenza n. 13926 del 10 dicembre 2011 - 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615)».1.2.

Sempre sul versante dell'ammissibilità, in caso di doppia conforme il vizio di «travisamento della prova» (v.

Sez. 2, n. 32113 del 02/07/2021, Dhayba, n.m.) può essere dedotto con il ricorso per cassazione, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, ma in tal caso il travisamento deve appalesarsi «in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., Cass. Pen., 4, 3.12.2020 n. 35.963, Tassoni; Cass. Pen., 2, 9.1.2018 n. 5.336, L. ed altro; Cass. Pen., 22.10.2013 n. 44.765, Buonfine ed altri)».

Per aversi vizio di travisamento della prova è necessario, insomma, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la «palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori eventualmente commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini; cfr., Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG in proc.

Borriello)».

Ancora, la Corte ha evidenziato (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777 - 01) che nel caso di cosiddetta «doppia conforme», il vizio del travisamento della prova «può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado».

Nel presente procedimento sussiste, con tutta evidenza, una doppia conforme, per i due provvedimenti andranno esaminati congiuntamente, anche sotto il profilo dell'ammissibilità del ricorso.

2. Il primo motivo e il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente per il comune profilo di inammissibilità.

Essi, infatti, propongono entrambi una «rilettura» del compendio probatorio non consentita (soprattutto in caso di c.d.

«doppia conforme) in sede di legittimità.

Non è infatti in alcun modo possibile censurare un travisamento della prova (che attiene non alla valutazione ma alla percezione della stessa, ossia il «significante» e non il «significato», v.

Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto), né lamentare in sede di legittimità un travisamento del «fatto», attingendo a piene mani al compendio probatorio onde sostenere una lettura «alternativa» degli elementi di prova rispetto a quella fornita dal giudice del merito, operazione esclusa nel giudizio di cassazione (sul punto v.

Sez. 4, n. 24826, del 16/03/2021, Benenati, non massimata: «il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argornentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali"», che cita, in senso conforme, Sez.4, n. 5693, del 31.03.1999 rv 213798-01; Sez.1, n.10528, del 12.07.2000, rv 217052-01).

Esula infatti, per costante giurisprudenza (v., ex plurimis, Sez. 5, n. 186 del 13/09/2022, Bruscoli, non massimata), dai poteri della Corte quello «di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944)».

Ciò, soprattutto, alla luce di evidenziato al paragrafo che precede in relazione alla presenza di una doppia conforme di merito.

3. Anche il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, in quanto dall'inquadramento giuridico della fattispecie concreta sortiscono dirimenti effetti in tema di prescrizione del reato.

I motivi sono inammissibili.

3.1. L'articolo 256 comma 2 d.

Igs. n. 152/2006 sanziona tre differenti condotte poste in essere dai titolari ai imprese e dai responsabili di enti: - l'abbandono di rifiuti; - il deposito incontrollato di rifiuti; - l'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee.

In riferimento alle prime due ipotesi, la Corte ritiene (Sez. 3, Sentenza n. 38725 del 26/04/2016, Napolitano) che «il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti è tale solo ove, rispetto alla generale previsione di illecito amministrativo di abbandono di cui all'art. 255, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, ricorra l'elemento specializzante della commissione del fatto da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti (v., tra le tante: Sez. 3, n. 33766 del 10/05/2007 - dep. 03/09/2007, Merlo, Rv. 238859)», circostanza sicuramente ricorrente nel caso di specie e non contestata.

La differenza ontologica tra le due fattispecie (abbandono e deposito), secondo una certa giurisprudenza della Corte, assume rilievo ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del reato.

La Corte ha ritenuto infatti (Sez. 3, Sentenza n. 39781 del 13/04/2016, Pajardi) che «il reato di deposito incontrollato di rifiuti è reato permanente poiché, integrando la condotta da esso prevista una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero od allo smaltimento, la sua consumazione perdura sino allo smaltimento o al recupero» (Sez. 3, n. 7386 del 19/11/2014, dep. 2015, Cusini, Rv. 262410; in tal senso, altresì, Sez. 3, n. 48489 del 13/11/2013, Fumuso, Rv. 258519; Sez. 3, n. 25216 del 26/05/2011, Caggiano, Rv. 250969.

Viceversa (Sez. 3, n. 6999 del 22/11/2017, Paglia, Rv. 272632 - 01) «il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ha invece natura istantanea con effetti permanenti, in quanto presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri effetti al momento della derelizione (conformi: Sez. 3, n. 38977 del 07/04/2017, Rv. 271078 - 01; Sez. 3, n. 7386 del 19/11/2014, Rv. 262410 - 01)».Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha ritenuto (Sez. 3, n. 8088 del 07/03/2022, Franceschetti) che non sussista una distinzione ontologica tra le due condotte, ritenendo dirimente solo la circostanza che la derelizione sia o meno «prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero del rifiuto stesso»; in tal caso, essa si caratterizza come una forma, per quanto elementare, di gestione del rifiuto (della quale attività potrebbe dirsi che costituisce il «grado zero»), la cui relativa illiceità penale permea di sé l'intera condotta (quindi sia la fase prodronnica che quella successiva), «integrando, pertanto, una fattispecie penale di durata, la cui permanenza cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella di rilascio; tutto ciò con le derivanti conseguenze anche a livello di decorrenza del termine prescrizionale».

Viceversa, nel caso in cui, invece, siffatta attività non costituisca l'antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni, aventi ad oggetto appunto lo smaltimento od il recupero de; rifiuto, ma racchiuda in sé l'intero disvalore penale della condotta, non vi è ragione di ritenere che essa sia idonea ad integrare un reato permanente; ciò in quanto, essendosi il reato pienamente perfezionato ed esaurito in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, risulterebbe del tutto irragionevole non considerarne oramai cristallizzati i profili dinamici fin dal momento dei rilascio del rifiuto, nessuna ulteriore attività e residuando alla descritta condotta di abbandono.

Il criterio discretivo, secondo la pronuncia ultima citata, sarebbe costituito, dal mantenimento dei rifiuti nella «sfera di disponibilità» dell'agente: «ove l'agente pur non abbandonando il rifiuto ne mantiene la detenzione con modalità estranee a quelle conformi a legge, potenzialmente pericolose e la sua consumazione dura fintanto che non vengano a cessare le situazioni di fatto che integrano i'illecito (la regolarizzazione delle modalità di tenuta del deposito, la materiale rimozione dei rifiuti, anche ad opera di terzi, il compimento delle fasi di recupero o smaltimento dei medesimi)».

Più di recente, la Corte (Sez. 3, n. 32305 del 24/05/2022, Vitali, n.m.), ha confermato l'indirizzo ermeneutico ultimo evidenziato, affermando che: - la fattispecie di deposito incontrollato attiene ad una condotta che deve distinguersi dalle altre due tipologie contemplate dali'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, quelle di abbandono e di Immissione nelle acque superficiali o sotterranee, pena altrimenti l'inutilità della previsione normativa; - il significato letterale del termine «deposito» evoca «la collocazione non definitiva dei rifiuti in un determinato luogo in previsione di una successiva fase di gestione del rifiuto»; - la condotta di «deposito», tuttavia, coincide con quella di abbandono quando «sia mancata la successiva fase di gestione [-1 e la collocazione del rifiuto ed altri dati oggettivi siano indicativi della mera volontà di liberarsene definitivamente», con conseguente esaurimento della stessa al momento in cui la cosa viene riposta; - la condotta di «deposito», invece, quando costituisce attività prodromica alla successiva gestione del rifiuto, in una prospettiva di smaltimento o di recupero, è diversa dall'abbandono, che si protrae nel tempo, perché consiste nella «detenzione con modalità estranee a quelle conformi alla legge, potenzialmente pericolose», e tali da incidere, durante la sua protrazione, sui beni giuridici tutelati della salute umana e dell'integrità dell'ambiente, ed integra, quindi, un illecito permanente (così, specificamente, in motivazione, Sez. 3, n. 44516 del 2019, cit.).

La pronuncia evidenzia, ancora, che laddove l'attività di deposito incontrollato è prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero, occorre ulteriormente distinguere: se le operazioni appena indicate sono compiute da un soggetto autorizzato, si avrà reato permanente che perdura fino all'intervento di quest'ultimo; se le precisate operazioni sono compiute da un soggetto non autorizzato, si configurerà un unitario reato permanente di gestione abusiva dei rifiuti.

In sostanza, il deposito incontrollato implica una «custodia» del rifiuto, integrando così un reato permanente che si esaurisce quando inizia la gestione lecita del rifiuto, siccome correttamente svolta da un soggetto autorizzato, ovvero perdura fino al compimento della successiva fase di gestione de rifiuto, quando questa è effettuata da un soggetto non autorizzato o con modalità illegali, venendo assorbita in questa più generale fattispecie. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire alle conclusioni cui la più recente giurisprudenza della Corte è pervenuta, con la seguente precisazione: in tema di reato previsto dall'articolo 256, comma 2, d.

Igs. n. 152/2006, tra la condotta di abbandono e quella di deposito incontrollato di rifiuti non sussiste una distinzione ontologica, essendo dirimente solo la circostanza che la derelizione sia o meno prodromica ad una successiva fase di «trattamento» (Le. smaltimento o recupero, arg. ex art. 183, lettera s, d.

Igs. n. 152/2006) del rifiuto stesso, con la conseguente natura, nel primo caso, di reato permanente del reato.

Tale «destinazione» del rifiuto a successive operazioni di trattamento può essere dedotta da indici obbiettivi, quali, a titolo esemplificativo, la permanenza del rifiuto nel luogo di produzione, il mantenimento della detenzione in capo all'imputato, le modalità di «raggruppamento» dei rifiuti (v. art. art. 183, lettera bb, d.

Igs. n. 152/2006), il tipo di autorizzazione in possesso dell'imputato.

L'accertamento in ordine alla sussistenza di tali «indici» costituisce giudizio di fatto rimesso al giudice del merito.

3.2. La Corte territoriale ha ritenuto, a pagina 3 della motivazione, di ricondurre la condotta dell'imputato (coerentemente con la contestazione sollevata dall'ufficio requirente) alla ipotesi del deposito incontrollato, anziché dell'abbandono, in considerazione del fatto che «l'ammasso dei rifiuti eterogenei ... alcuni di essi pericolosi, era collocato all'interno dello stabilimento dismesso ed era inerente ali'attività aziendale svolta sino al 2010»; inoltre, alla luce della deposizione del teste Cappelli, ex dipendente dello stabilimento (il quale ha riferito che «il sito continuava sia pure occasionalmente ad essere utilizzato per smaltire materiale sempre inerente all'attività aziendale ma non collocabile per mancanza di spazio presso il nuovo stabilimento di [OSCURATO:PERSONA]»), ha ritenuto che la condotta di deposito incontrollato sia proseguita anche negli anni successivi, ritenendo, evidentemente che, avendo la società mantenuto la disponibilità di uffici all'interno del vecchio stabilimento, non si sia verificata quella «derelizione definitiva» che è propria dell'abbandono.La Corte, inoltre, confuta !a doglianza sollevata già in appello dalla difesa in ordine alla non credibilità del teste, ritenendo che non sussistano elementi tali da minare la sua attendibilità, tenuto conto anche che all'interno dello stabilimento dismesso residuavano negli anni successivi al 2010 ancora uffici della società».

3.3. La sentenza di primo grado, a sua volta, non contesta la risalenza nel tempo dei depositi di rifiuti (circostanza su cui la difesa si è spesa molto sia nel ricorso che nella discussione orale), concentrando il focus dell'attenzione sulla natura del reato, che «sterilizza» tale dato.

A pagina 6 chiarisce infatti che «va disattesa la tesi difensiva che ravvisa nel caso di specie una ipotesi di abbandono di rifiuti ... il momento .consumativo del reato relativo al ciclo dei rifiuti varia in ragione della natura dell'attività svolta ... ove la condotta di deposito incontrollato, come nel caso di specie, segua al mancato rispetto delle condizioni di legge per la qualificazione del medesimo come temporaneo, si è sempre in presenza di un reato permanente, perché la condotta riguarda un'ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dalla norma citata, donde l'inosservanza di dette condizioni integra un'cmissione a carattere permanente, la cui antigiuridicità cessa sino allo smaltimento o al recupero».

A pagina 7 precisa, inoltre, come nel caso di specie «non può qualificarsi come atto di abbandono di rifiuti, istantaneo nella sua consumazione, il loro accumulo all'interno dello stabilimento in cui sono stati prodotti, al quale, con ogni evidenza, avrebbe dovuto far seguito una successiva attività di smaltimento alla quale l'imputato non ha provveduto, neppure dopo esservi stato sollecitato dal Comune di Asciano», precisando subito dopo che «la qualificazione del fatto in termini di deposito incontrollato determina il rigetto dell'eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato, in quanto tale fattispecie, a differenza dell'abbandono di rifiuti, ha natura di reato permanente».

3.4. Le conclusioni della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado non presentano, alla luce delle considerazioni esposte al par. 3.1, elementi di manifesta illogicicità e risuitano, perciò, corrette nel:a qualificazione del fatto in termini di «deposito incontrollato» di rifiuti finalizzato ad una successiva fase di smaltimento o di recupero degli stessi, con conseguente configurabilità di un reato permanente.

Elemento centrale delle due sentenze è infatti costituito dalla duplice constatazione, del mantenimento dei rifiuti nel luogo di produzione, da un lato; della perdurante disponibilità in capo alla società gestita dall'imputato del luogo di custodia, dall'altro.

Con tali dati il ricorrente non si confronta, limitandosi a sostenere che la condotta fosse in concreto riconducibile all'ipotesi dell'abbandono piuttosto che a quella del deposito incontrollato e attribuendo rilievo all'epoca di derelizione dei rifiuti ai fini della declaratoria di prescrizione del reato.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 8 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 03/11/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento mpugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate, per la parte civile Comune di Asciano, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Siena, cui si è riportata in udienza, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], cui si è riportato in udienza, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze, che si riporta al ricorso, insiste per l'accoglimento e chiede, in caso di rigetto, che la Corte dia atto dell'avvenuto pagamento della somma di 20.000 euro corrisposta al Comune di Asciano (come da ricevuta di pagamento allecata) quale condizione cui era subordinata la concessione della pena sospesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza emessa dal tribunale di Siena I 27/04/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di liquidatore dela società [OSCURATO:PERSONA] s.pa.a) alla pena di mesi sei di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda per la contravvenzione di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 commesso in Arbia di Asciano in data antecedente e prossima al 12/11/2013 e fino al 6/09/2018, epoca del sequestro», ncnché al risarcimento del danno in favore della parte civile Comune di Asciano, da liquidarsi con separato giudizio e con concessione di una provvisionale di euro 20.000. Il Tribunale aveva altresì assolto 'Imputato in ordine alla contestazione di quell'articolo 452- terdecies del codice penale per insussistenza del fatto. 2. Avverso tale sentenza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione; in particolare: 2.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione per il travisamento dei fatti e delle prove, in relazione all'articolo 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen.. Violazione dell'articolo 533, comma 1, cod. proc. pen. relazione all'articolo 606, comma 1, lettera c) cod. proc. pen.. Censura in particolare come il tribunale e la Corte d'appello abbiano travisato il senso della testimonianza del teste Cappelli, ritenendo che dalla stessa sì sarebbe ricavato che il materiale di risulta del nuovo stabilimento di [OSCURATO:PERSONA] veniva, per mancanza di spazio, trasportato ad Arbia, in quanto lo stesso teste si è limitato a svolgere delle illazioni e considerazioni personali, condite peraltro di molte espressioni dubitative, trasformate dai giudici in prova decisiva. 2.2. Col secondo motivo l'imputato lamenta violazione di legge ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., in relazione all'articolo 256 comma 2 d. Igs. 152/2006. Evidenzia come la giurisprudenza di legittimità distingua nettamente tra abbandono definitivo ed abbandono prodromico a successive fasi di recupero, ritenendo che solo il secondo configuri un reato permanente, laddove il primo è in realtà un reato istantaneo la cui consumazione si esaurisce con l'ultimo deposito, data da cui decorre il termine prescrizionale. Nel caso di specie tutti i testi hanno confermato che il deposito incontrollato sarebbe cessato almeno dal 2010, allorquando il ricorrente non rivestiva alcuna carica amministrativa. Dal processo emerge chiaramente che dal 2010 al 2018 non furono programmate, né ordinate, attività di smaltimento o ci bonifica dei rifiuti, né da parte dell'impresa diretta dal ricorrente, né da parte del Comune di Asciano. 2.3. Col terzo motivo l'imputato lamenta violazione di legge ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. in riferimento all'articolo 157 e seguenti del codice penale e all'articolo 256, comma 2, d. Igs. 152/2006. Censura ricorrente come La Corte di appello abbia erroneamente fatto decorrere il termine prescrizionale dalla data del sequestro, eseguito il 6 settembre 2018 anziché, come visto in relazione al secondo motivo, dalla data di cessazione dei depositi e comunque almeno a far data dal 19 maggio 2016, epoca svolgimento di un sopralluogo da parte della Azienda USL. 2.4 Con il ouarto motivo l'imputato lamenta violazione di legge ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. in riferimento all'articolo 192 il codice di procedura penale e all'articolo 256, comma 2, d. Igs. 152/2006. Lamenta il ricorrente in particolare come erroneamente La Corte territoriale abbia ritenuto che il materiale fosse a diretto contatto con il suolo laddove, al contrario, i rifiuti erano contenuti all'interno di capannoni. 3. In data 22 giugno 2023 la difesa del ricorrente faceva pervenire note di replica alle conclusioni del P.G.. Contesta, in primo luogo, la dedotta inammissibilità del primo motivo di ricorso, che denuncerebbe un vizio di motivazione in fattispecie dove si tratterebbe soltanto di violazione di legge, osservando che il motivo di ricorso attiene al trattamento riservato dai Giudici di merito al materiale probatorio acquisito al processo, dal quale costoro hanno tratto la convinzione della sussistenza del reato. E', dunque, pienamente ammissibile la deduzione della manifesta illogicità della valutazione probatoria, intesa quale presupposto di fatto della contestata condanna. In secondo luogo, quanto alla natura «definitiva» dell'abbandono, evidenzia che un prezioso indizio a favore della tesi difensiva (e cioè della inesistenza di ulteriori apporti di rifiuti dopo l'abbandono dello stabilimento di Asciano, avvenuto nell'anno 2010), era stato offerto dai sopraluoghi effettuati dalla P.G. in data 19.5.2016 e poi in data 6.9.2018 (in occasione del sequestro): a distanza di quasi due anni e mezzo la situazione era identica, e dunque nessun deposito di rifiuti era avvenuto nello stabilimento di Asciano. Contesta, infine, l'affermazione del P.G. secondo cui «quel sito era tenuto allo smaltimento dei rifiuti allocati, in virtù delle determinazioni ingiuntive comunali nemmeno adempiute». Si tratta all'evidenza di un equivoco: prima del sequestro, che costituisce la data di riferimento del processo e dell'imputazione, Comune non aveva mai ingiunto lo smaltimento dei rifiuti; l'unica ordinanza di smaltimento dei rifiuti risale al 17.10.2018, successiva al tempus commissi delicti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente inammissibile. 1.1. Preliminarmente, la Corte rammenta come in caso di c.d. «doppia conforme», le due pronunce si saldano a formare un corpo inscindibile, per cui lo scrutinio di legittimità andrà svolto, anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, analizzando contestualmente le due sentenze. In tal caso, infatti (Sez. 3, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, non massimata sul punto), «le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez. IL sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. III, sentenza n. 13926 del 10 dicembre 2011 - 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615)».1.2. Sempre sul versante dell'ammissibilità, in caso di doppia conforme il vizio di «travisamento della prova» (v. Sez. 2, n. 32113 del 02/07/2021, Dhayba, n.m.) può essere dedotto con il ricorso per cassazione, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, ma in tal caso il travisamento deve appalesarsi «in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., Cass. Pen., 4, 3.12.2020 n. 35.963, Tassoni; Cass. Pen., 2, 9.1.2018 n. 5.336, L. ed altro; Cass. Pen., 22.10.2013 n. 44.765, Buonfine ed altri)». Per aversi vizio di travisamento della prova è necessario, insomma, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la «palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori eventualmente commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini; cfr., Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG in proc. Borriello)». Ancora, la Corte ha evidenziato (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777 - 01) che nel caso di cosiddetta «doppia conforme», il vizio del travisamento della prova «può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado». Nel presente procedimento sussiste, con tutta evidenza, una doppia conforme, per i due provvedimenti andranno esaminati congiuntamente, anche sotto il profilo dell'ammissibilità del ricorso. 2. Il primo motivo e il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente per il comune profilo di inammissibilità. Essi, infatti, propongono entrambi una «rilettura» del compendio probatorio non consentita (soprattutto in caso di c.d. «doppia conforme) in sede di legittimità. Non è infatti in alcun modo possibile censurare un travisamento della prova (che attiene non alla valutazione ma alla percezione della stessa, ossia il «significante» e non il «significato», v. Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto), né lamentare in sede di legittimità un travisamento del «fatto», attingendo a piene mani al compendio probatorio onde sostenere una lettura «alternativa» degli elementi di prova rispetto a quella fornita dal giudice del merito, operazione esclusa nel giudizio di cassazione (sul punto v. Sez. 4, n. 24826, del 16/03/2021, Benenati, non massimata: «il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argornentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali"», che cita, in senso conforme, Sez.4, n. 5693, del 31.03.1999 rv 213798-01; Sez.1, n.10528, del 12.07.2000, rv 217052-01). Esula infatti, per costante giurisprudenza (v., ex plurimis, Sez. 5, n. 186 del 13/09/2022, Bruscoli, non massimata), dai poteri della Corte quello «di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944)». Ciò, soprattutto, alla luce di evidenziato al paragrafo che precede in relazione alla presenza di una doppia conforme di merito. 3. Anche il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, in quanto dall'inquadramento giuridico della fattispecie concreta sortiscono dirimenti effetti in tema di prescrizione del reato. I motivi sono inammissibili. 3.1. L'articolo 256 comma 2 d. Igs. n. 152/2006 sanziona tre differenti condotte poste in essere dai titolari ai imprese e dai responsabili di enti: - l'abbandono di rifiuti; - il deposito incontrollato di rifiuti; - l'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee. In riferimento alle prime due ipotesi, la Corte ritiene (Sez. 3, Sentenza n. 38725 del 26/04/2016, Napolitano) che «il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti è tale solo ove, rispetto alla generale previsione di illecito amministrativo di abbandono di cui all'art. 255, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, ricorra l'elemento specializzante della commissione del fatto da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti (v., tra le tante: Sez. 3, n. 33766 del 10/05/2007 - dep. 03/09/2007, Merlo, Rv. 238859)», circostanza sicuramente ricorrente nel caso di specie e non contestata. La differenza ontologica tra le due fattispecie (abbandono e deposito), secondo una certa giurisprudenza della Corte, assume rilievo ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del reato. La Corte ha ritenuto infatti (Sez. 3, Sentenza n. 39781 del 13/04/2016, Pajardi) che «il reato di deposito incontrollato di rifiuti è reato permanente poiché, integrando la condotta da esso prevista una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero od allo smaltimento, la sua consumazione perdura sino allo smaltimento o al recupero» (Sez. 3, n. 7386 del 19/11/2014, dep. 2015, Cusini, Rv. 262410; in tal senso, altresì, Sez. 3, n. 48489 del 13/11/2013, Fumuso, Rv. 258519; Sez. 3, n. 25216 del 26/05/2011, Caggiano, Rv. 250969. Viceversa (Sez. 3, n. 6999 del 22/11/2017, Paglia, Rv. 272632 - 01) «il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ha invece natura istantanea con effetti permanenti, in quanto presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri effetti al momento della derelizione (conformi: Sez. 3, n. 38977 del 07/04/2017, Rv. 271078 - 01; Sez. 3, n. 7386 del 19/11/2014, Rv. 262410 - 01)».Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha ritenuto (Sez. 3, n. 8088 del 07/03/2022, Franceschetti) che non sussista una distinzione ontologica tra le due condotte, ritenendo dirimente solo la circostanza che la derelizione sia o meno «prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero del rifiuto stesso»; in tal caso, essa si caratterizza come una forma, per quanto elementare, di gestione del rifiuto (della quale attività potrebbe dirsi che costituisce il «grado zero»), la cui relativa illiceità penale permea di sé l'intera condotta (quindi sia la fase prodronnica che quella successiva), «integrando, pertanto, una fattispecie penale di durata, la cui permanenza cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella di rilascio; tutto ciò con le derivanti conseguenze anche a livello di decorrenza del termine prescrizionale». Viceversa, nel caso in cui, invece, siffatta attività non costituisca l'antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni, aventi ad oggetto appunto lo smaltimento od il recupero de; rifiuto, ma racchiuda in sé l'intero disvalore penale della condotta, non vi è ragione di ritenere che essa sia idonea ad integrare un reato permanente; ciò in quanto, essendosi il reato pienamente perfezionato ed esaurito in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, risulterebbe del tutto irragionevole non considerarne oramai cristallizzati i profili dinamici fin dal momento dei rilascio del rifiuto, nessuna ulteriore attività e residuando alla descritta condotta di abbandono. Il criterio discretivo, secondo la pronuncia ultima citata, sarebbe costituito, dal mantenimento dei rifiuti nella «sfera di disponibilità» dell'agente: «ove l'agente pur non abbandonando il rifiuto ne mantiene la detenzione con modalità estranee a quelle conformi a legge, potenzialmente pericolose e la sua consumazione dura fintanto che non vengano a cessare le situazioni di fatto che integrano i'illecito (la regolarizzazione delle modalità di tenuta del deposito, la materiale rimozione dei rifiuti, anche ad opera di terzi, il compimento delle fasi di recupero o smaltimento dei medesimi)». Più di recente, la Corte (Sez. 3, n. 32305 del 24/05/2022, Vitali, n.m.), ha confermato l'indirizzo ermeneutico ultimo evidenziato, affermando che: - la fattispecie di deposito incontrollato attiene ad una condotta che deve distinguersi dalle altre due tipologie contemplate dali'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, quelle di abbandono e di Immissione nelle acque superficiali o sotterranee, pena altrimenti l'inutilità della previsione normativa; - il significato letterale del termine «deposito» evoca «la collocazione non definitiva dei rifiuti in un determinato luogo in previsione di una successiva fase di gestione del rifiuto»; - la condotta di «deposito», tuttavia, coincide con quella di abbandono quando «sia mancata la successiva fase di gestione [-1 e la collocazione del rifiuto ed altri dati oggettivi siano indicativi della mera volontà di liberarsene definitivamente», con conseguente esaurimento della stessa al momento in cui la cosa viene riposta; - la condotta di «deposito», invece, quando costituisce attività prodromica alla successiva gestione del rifiuto, in una prospettiva di smaltimento o di recupero, è diversa dall'abbandono, che si protrae nel tempo, perché consiste nella «detenzione con modalità estranee a quelle conformi alla legge, potenzialmente pericolose», e tali da incidere, durante la sua protrazione, sui beni giuridici tutelati della salute umana e dell'integrità dell'ambiente, ed integra, quindi, un illecito permanente (così, specificamente, in motivazione, Sez. 3, n. 44516 del 2019, cit.). La pronuncia evidenzia, ancora, che laddove l'attività di deposito incontrollato è prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero, occorre ulteriormente distinguere: se le operazioni appena indicate sono compiute da un soggetto autorizzato, si avrà reato permanente che perdura fino all'intervento di quest'ultimo; se le precisate operazioni sono compiute da un soggetto non autorizzato, si configurerà un unitario reato permanente di gestione abusiva dei rifiuti. In sostanza, il deposito incontrollato implica una «custodia» del rifiuto, integrando così un reato permanente che si esaurisce quando inizia la gestione lecita del rifiuto, siccome correttamente svolta da un soggetto autorizzato, ovvero perdura fino al compimento della successiva fase di gestione de rifiuto, quando questa è effettuata da un soggetto non autorizzato o con modalità illegali, venendo assorbita in questa più generale fattispecie. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire alle conclusioni cui la più recente giurisprudenza della Corte è pervenuta, con la seguente precisazione: in tema di reato previsto dall'articolo 256, comma 2, d. Igs. n. 152/2006, tra la condotta di abbandono e quella di deposito incontrollato di rifiuti non sussiste una distinzione ontologica, essendo dirimente solo la circostanza che la derelizione sia o meno prodromica ad una successiva fase di «trattamento» (Le. smaltimento o recupero, arg. ex art. 183, lettera s, d. Igs. n. 152/2006) del rifiuto stesso, con la conseguente natura, nel primo caso, di reato permanente del reato. Tale «destinazione» del rifiuto a successive operazioni di trattamento può essere dedotta da indici obbiettivi, quali, a titolo esemplificativo, la permanenza del rifiuto nel luogo di produzione, il mantenimento della detenzione in capo all'imputato, le modalità di «raggruppamento» dei rifiuti (v. art. art. 183, lettera bb, d. Igs. n. 152/2006), il tipo di autorizzazione in possesso dell'imputato. L'accertamento in ordine alla sussistenza di tali «indici» costituisce giudizio di fatto rimesso al giudice del merito. 3.2. La Corte territoriale ha ritenuto, a pagina 3 della motivazione, di ricondurre la condotta dell'imputato (coerentemente con la contestazione sollevata dall'ufficio requirente) alla ipotesi del deposito incontrollato, anziché dell'abbandono, in considerazione del fatto che «l'ammasso dei rifiuti eterogenei ... alcuni di essi pericolosi, era collocato all'interno dello stabilimento dismesso ed era inerente ali'attività aziendale svolta sino al 2010»; inoltre, alla luce della deposizione del teste Cappelli, ex dipendente dello stabilimento (il quale ha riferito che «il sito continuava sia pure occasionalmente ad essere utilizzato per smaltire materiale sempre inerente all'attività aziendale ma non collocabile per mancanza di spazio presso il nuovo stabilimento di [OSCURATO:PERSONA]»), ha ritenuto che la condotta di deposito incontrollato sia proseguita anche negli anni successivi, ritenendo, evidentemente che, avendo la società mantenuto la disponibilità di uffici all'interno del vecchio stabilimento, non si sia verificata quella «derelizione definitiva» che è propria dell'abbandono.La Corte, inoltre, confuta !a doglianza sollevata già in appello dalla difesa in ordine alla non credibilità del teste, ritenendo che non sussistano elementi tali da minare la sua attendibilità, tenuto conto anche che all'interno dello stabilimento dismesso residuavano negli anni successivi al 2010 ancora uffici della società». 3.3. La sentenza di primo grado, a sua volta, non contesta la risalenza nel tempo dei depositi di rifiuti (circostanza su cui la difesa si è spesa molto sia nel ricorso che nella discussione orale), concentrando il focus dell'attenzione sulla natura del reato, che «sterilizza» tale dato. A pagina 6 chiarisce infatti che «va disattesa la tesi difensiva che ravvisa nel caso di specie una ipotesi di abbandono di rifiuti ... il momento .consumativo del reato relativo al ciclo dei rifiuti varia in ragione della natura dell'attività svolta ... ove la condotta di deposito incontrollato, come nel caso di specie, segua al mancato rispetto delle condizioni di legge per la qualificazione del medesimo come temporaneo, si è sempre in presenza di un reato permanente, perché la condotta riguarda un'ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dalla norma citata, donde l'inosservanza di dette condizioni integra un'cmissione a carattere permanente, la cui antigiuridicità cessa sino allo smaltimento o al recupero». A pagina 7 precisa, inoltre, come nel caso di specie «non può qualificarsi come atto di abbandono di rifiuti, istantaneo nella sua consumazione, il loro accumulo all'interno dello stabilimento in cui sono stati prodotti, al quale, con ogni evidenza, avrebbe dovuto far seguito una successiva attività di smaltimento alla quale l'imputato non ha provveduto, neppure dopo esservi stato sollecitato dal Comune di Asciano», precisando subito dopo che «la qualificazione del fatto in termini di deposito incontrollato determina il rigetto dell'eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato, in quanto tale fattispecie, a differenza dell'abbandono di rifiuti, ha natura di reato permanente». 3.4. Le conclusioni della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado non presentano, alla luce delle considerazioni esposte al par. 3.1, elementi di manifesta illogicicità e risuitano, perciò, corrette nel:a qualificazione del fatto in termini di «deposito incontrollato» di rifiuti finalizzato ad una successiva fase di smaltimento o di recupero degli stessi, con conseguente configurabilità di un reato permanente. Elemento centrale delle due sentenze è infatti costituito dalla duplice constatazione, del mantenimento dei rifiuti nel luogo di produzione, da un lato; della perdurante disponibilità in capo alla società gestita dall'imputato del luogo di custodia, dall'altro. Con tali dati il ricorrente non si confronta, limitandosi a sostenere che la condotta fosse in concreto riconducibile all'ipotesi dell'abbandono piuttosto che a quella del deposito incontrollato e attribuendo rilievo all'epoca di derelizione dei rifiuti ai fini della declaratoria di prescrizione del reato. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 8 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
Decreto Cassazione n. 33698/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris