CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09469/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
controC.[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore,262 rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.A.I. - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legaleNumero registro generale 15765/2022rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliN umero sezionale 262/2026Numero di raccolta generale 9469/2026avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- controricorrente –avverso la sentenza n. 4478/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 17/12/2021 R.G.N. 3141/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diRoma ha respinto l’appello proposto dagli odierni ricorrenticonfermando la decisione di primo grado che aveva rigettato ladomanda dai medesimi proposta mediante la quale chiedevano,previo accertamento della violazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] CAIdegli obblighi a contrarre assunti con l’accordo sindacale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e con quelli successivi, l’accertamento del lorodiritto ad essere assunti come piloti con funzioni di comandante-pilota alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] dal 13.1.2009 e per l’effettola pronuncia ex art. 2932 c.c. di una sentenza costitutiva delcontratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, concondanna della predetta società al pagamento delle retribuzionimedio tempore maturate, nonché al risarcimento dei dannipatrimoniali e non patrimoniali.2. La Corte territoriale, richiamate, ai sensi dell’art. 118disp. att. c.p.c., precedenti decisioni d’appello, ha premessoche, mancando nell’accordo l’individuazione dei beneficiari deidiritti, rimessa all’espletamento di una procedura selettiva,fosse onere dei lavoratori, terzi estranei all’accordo medesimo,dimostrare il possesso dei requisiti condizionanti l’acquisto dellaNumero registro generale 15765/2022Numero sezionale 262/2026qualità di beneficiari dell’accordo; in proposito, ha interpNruemetrao tdoi r accolta generale 9469/2026Data pubblicazione 14/04/2026l’accordo sindacale del 30 /31.10.2008 nel senso che lo stessoprevedesse l’obbligo di CAI di assumere 12.500 lavoratori tra ilpersonale in precedenza impiegato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] inamministrazione straordinaria e di [OSCURATO:PERSONA], da selezionare incoerenza con le esigenze del nuovo progetto industriale e deinuovi assetti organizzativi dell’azienda, secondo i criterispecificamente indicati alle lettere A) e B), in ordine gerarchico,dando prevalenza alle “esigenze organizzative in coerenza conil nuovo piano industriale”, con la precisazione che “verrannoconsiderati i profili professionali che le risorse dovrannopossedere (categoria, qualifica) in base ai parametriorganizzativi sopra individuati” e che “il fabbisognooccupazionale di CAI presso ciascuna sede/base di impiego saràallocato secondo la tabella allegata”; ha quindi negato il dirittodegli appellanti all’assunzione osservando che l’accordosindacale in relazione a tale profilo non conteneva previsionigestionali a carattere aziendale ma previsioni programmatichenell’ambito dei rapporti tra le parti firmatarie che, come tali nonperfetto all’assunzione per essere costoro terzi rispettoall’accordo – che è pacificamente atto negoziale interprivatoagli effetti dell’art. 1372 c.c. – e per non essere qualificabilel’Accordo come un contratto a favore di terzo, in quanto ibeneficiari dell’obbligo di assunzione assunto da CAI non sonospecificamente individuati e per quanto si esporrà, neppureindividuabili. Secondo la Corte di merito, ciò emergeva dal fattoche l’Accordo si fondava su esigenze aziendali coerenti con ilnuovo progetto industriale di [OSCURATO:SOCIETA] secondo anche quantoevincibile dai criteri selettivi indicati sub A) e B). Analogheconsiderazioni, nel senso della inidoneità a fondare un dirittoNumero registro generale 15765/2022Numero sezionale 262/2026all’assunzione degli originari ricorrenti sono state sviluppNaumteero idni r accolta generale 9469/2026Data pubblicazione 14/04/2026relazione all’Accordo sindacale del 19 febbraio 2009 cheprevedeva assunzioni ulteriori rispetto a quello precedentesenza contenere criteri specifici e vincolanti o comunque idoneia rendere determinabili i soggetti da assumere. In ogni caso,secondo la Corte, anche a voler ritenere che tale accordoconsentisse la determinabilità dei soggetti beneficiari solo sullabase dei criteri subordinati di cui al punto B, la domanda dovevaritenersi non sorretta da idonee allegazioni e prove sul possessodei requisiti necessari a soddisfare i criteri selettivi elencatinell’accordo sindacale e prevalenti su quello dell’anzianità; harilevato che i comandanti non avevano dedotto alcunché sullescelte aziendali relative ai profili professionali e all’allocazionedel personale da assumere, avendo gli originari ricorrentifondato la pretesa azionata esclusivamente sull’anzianità diservizio, che era soltanto il terzo dei criteri di selezioneprofessionali in coerenza con i nuovi assetti organizzativi, inassenza di allegazioni comparative.3.Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorsoMassimiliano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sullabase di sedici motivi. Le società [OSCURATO:PERSONA].p.a. (da ora CAI) e [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. inamministrazione straordinaria hanno resistito al ricorsoprincipale ciascuna con controricorso.4. Tutte le parti hanno depositato memoriaAll’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato ildeposito della ordinanza nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 15765/2022Numero sezionale 262/20261. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente dedNuucmeer oe dxi r accolta generale 9469/2026Data pubblicazione 14/04/2026art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. , violazione dell’art. 112 c.p.c.censurando la sentenza impugnata per avere, travisando ilcontenuto della originaria domanda, ritenuto che con il ricorsofosse stato lamentato l’inadempimento da parte di CAIall’accordo del 30/31 ottobre 2008 laddove – si sostiene-secondo quanto evincibile dal petitum, era stata chiesto in primoluogo l’accertamento della violazione da parte di CAIdell’accordo quadro governativo del 14 settembre 2008 con ilquale CAI si era impegnata ad assumere un numero minimo dipiloti pari a 1689 unità; i criteri selettivi dell’accordo30/[OSCURATO:DATA_NASCITA] erano stati invocati al solo fine di dimostrare cheessi erano tutti soddisfatti dagli originari ricorrenti sicché nonessendo stato raggiunto il numero minimo di piloti che [OSCURATO:SOCIETA]si era impegnata ad assumere gli odierni ricorrenti dovevanonecessariamente essere assunti.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto dispecificità2.1. Questa Corte ha chiarito che la redazione del ricorsoper cassazione deve avvenire in conformità ai principi dichiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrenteselezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice"posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrireal giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'interavicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e nonrisolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre leragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencatadall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri puòcondurre ad una declaratoria di inammissibilitàdell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizioneNumero registro generale 15765/2022Numero sezionale 262/2026oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelliNguimbeirloi tdài r accolta generale 9469/2026Data pubblicazione 14/04/2026delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando irequisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366c.p.c. (v. tra le altre, Cass. n. 4300/2023, Cass. Sez. Un. n.37552/2021).2.2. Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa,prescritto a pena d'inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n., 3c.p.c., è funzionale alla completa e regolare instaurazione delcontraddittorio, nonché alla comprensione dei motivi di ricorsoed alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza dellecensure proposte; esso è soddisfatto laddove il contenutodell'atto consenta di avere una chiara e completa cognizione deifatti che hanno originato la controversia e dell'oggettodell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti,sicché impone alla parte ricorrente, sempre che la sentenzagravata non impinga proprio per questa ragione in un'apparenzadi motivazione, di sopperire ad eventuali manchevolezze dellastessa decisione nell'individuare il fatto sostanziale e soprattuttoprocessuale (Cass. n. 10072/ 2018, Cass. n. 16103/2016).2.3. Con specifico riferimento alla denunzia di error inprocedendo, in relazione alla quale il giudice di legittimità qualegiudice del fatto processuale ha il potere di esame diretto deglil'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso,nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed iriferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esattie non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire allaCorte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter"processuale senza compiere generali verifiche degli atti (v. trale altre, Cass. n. 23834/2019, Cass. n. 11738/2016, Cass. n.Numero registro generale 15765/2022Numero sezionale 262/202619410/2015). In particolare, è stato precisato che nel gNiuumdeiroz idoi r accolta generale 9469/2026Data pubblicazione 14/04/2026di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, aisensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice dimerito sia stato investito di una domanda o eccezioneautonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanzesiano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativocontenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivoe/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano stateproposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualitàe della tempestività e, in secondo luogo, della decisività dellequestioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto viziorilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del"fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli attiprocessuali in quanto, in ottemperanza al principiodi autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena diinammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n.28072/2021, Cass. n. 15367/2014, Cass. n. 6361/2007).2.4. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denunzial’errata individuazione della causa petendi della originariadomanda, da ricercarsi, secondo la prospettazione degli odierniricorrenti, nella violazione dell’obbligo di assunzione di un certonumero di unità, assunto da [OSCURATO:SOCIETA] nell’ambito dell’accordoquadro governativo del 14 settembre 2008, non è articolato inconformità delle indicazioni del giudice di legittimitàsoprarichiamate essendosi parte ricorrente limitata a trascriverele sole conclusioni formulate nel ricorso di primo grado senzaNumero registro generale 15765/2022Numero sezionale 262/2026trascrivere la parte espositiva, come necessario al fineN umdeerol ldai r accolta generale 9469/2026Data pubblicazione 14/04/2026corretta identificazione della causa petendi destinata asorreggere il petitum; alle prima ha riservato infatti un richiamomolto sintetico ( v. ricorso, pag.2, in fine, e pag. 3), dal qualenon è dato evincere la deduzione della violazione di un(autonomo) obbligo a contrarre scaturente dall’Accordo digoverno del 14 settembre 2008 rispetto agli accordi successivisui quali si è in particolare soffermata la Corte di merito; inparticolare la individuazione delle ragioni in fatto ed in dirittoalla base della originaria domanda è effettuata medianteriferimento all’inadempimento degli obblighi a contrarrescaturenti dall’’Accordo governativo del 14 settembre 2008 edagli accordi negoziali successivi conformi , a seguito dei qualil’[OSCURATO:SOCIETA] non aveva assunto a tempo indeterminato ilnumero minimo di piloti previsto nella misura di 1550, poielevata a 1689 …; tale riferimento, per la sua genericità e perla contestuale evocazione anche degli accordi negozialisuccessivi conformi, non consente di comprendere se ladeduzione di violazione dell’obbligo a contrarre fosse riferita inmanera autonoma e separata all’accordo governativo delsettembre 2008, quale fonte di autonomo obbligo a contrarre,o se piuttosto l’obbligo in oggetto e la correlata pretesa degliodierni ricorrenti fossero fondati su una lettura coordinata deivari accordi intervenuti tra le parti rispetto al quale l’Accordogovernativo si inseriva come mero segmento negoziale.2.5. Neppure elementi di chiarificazione possono trarsi dalmero riferimento agli atti del giudizio di primo grado (ricorsointroduttivo e memoria di primo grado di [OSCURATO:SOCIETA]) nellaillustrazione del motivo in esame non essendo consentitoNumero registro generale 15765/2022Numero sezionale 262/2026il rinvio per relationem agli atti della fase di merito (CaNsumse.r o ndi. r accolta generale 9469/2026Data pubblicazione 14/04/202615367/2014), come viceversa avvenuto.3. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduceex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c , violazione dell’art. 112 c.p.c.censurando la sentenza impugnata per avere sintetizzato inmodo errato il secondo motivo di gravame con il quale,diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, sicensurava la decisione di primo grado per non avere accertatol’obbligo di CAI ad assumere il numero minimo inderogabile di1689 piloti .4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto diinteresse ad impugnare. Anche ove dovesse ritenersisussistente il denunziato “travisamento” del secondo motivo diappello, occorre infatti considerare che la Corte di merito, nelriassumere il terzo motivo di appello degli odierni ricorrenti, hadato atto che esso concerneva l’errata lettura degli obblighiscaturenti dall’accordo quadro governativo del 14 settembre2008 (e del 30-31 ottobre 2008). A tale motivo e con esso altema della configurabilità di un obbligo di assunzione riferito aun numero minimo inderogabile di 1689 piloti, ha quindi datorisposta (trattandolo unitamente agli altri, -sentenza pag. 5 esgg.) laddove ha mostrato di ritenere la inconfigurabilità in capoagli odierni ricorrenti di un diritto di assunzione in ragione delfatto che la selezione del numero di unità da assumere dovevaavvenire in coerenza con le esigenze del nuovo progettoindustriale e dei nuovi assetti organizzativi dell’azienda epuntualizzato non potersi prescindere dal fabbisognooccupazionale di CAI, fabbisogno che risultava non determinatoNumero registro generale 15765/2022Numero sezionale 262/2026né determinabile in difetto di prova che le relative tabNeumlleero ldoi r accolta generale 9469/2026Data pubblicazione 14/04/2026avessero effettivamente definito ( sentenza, pag. 7) .5. Con il terzo motivo di ricorso deduce ex art. 360 n. 4c.p.c. violazione dell’art. 112 c.p.c. per travisamento delladomanda con conseguente erronea e/o falsa applicazionedell’art. 118 disp. att. c.p.c.; sostiene in particolare che inrelazione alla domanda formulata non erano pertinenti ledecisioni della Corte di appello richiamate in sentenza ai sensidell’art. 118 disp. att. c.p.c. .6. Il motivo è inammissibile perché muove dall’assunto,superato dall’inammissibilità del primo motivo di ricorso, che laoriginaria domanda fosse stata travisata dalla Corte di merito.7. Con il quarto motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 3c.p.c. violazione dell’art. 1362 c.c. ed in particolare del criteriodi interpretazione letterale dell’accordo del 30.31/10 20088. Con il quinto motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 3c.p.c. violazione dell’art. 1362 c.c. ed in particolare del criteriodi interpretazione letterale censurando in sintesi la decisione peravere escluso la configurabilità negli accordi richiamati di uncontratto a favore di terzi.9. Con il sesto motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 3c.p.c. violazione degli artt. 1362 e 1367 c.c. ed in particolaredel criterio letterale con riferimento al rilievo conferito allaeventuale tabella che – si sostiene- avrebbe avuto solo lafunzione di distribuire il fabbisogno prestabilito di 1678 piloti trai vari aeromobili.10. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso, trattaticongiuntamente per connessione, sono inammissibili, in quantoNumero registro generale 15765/2022Numero sezionale 262/2026non articolati in conformità dell’insegnamento dellaN umSer.oC di. r accolta generale 9469/2026Data pubblicazione 14/04/2026secondo la quale l'interpretazione del contratto e degli atti diautonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice dimerito, ed è censurabile in sede di legittimità soltantoper violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattualeovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contrariaa logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo delprocedimento logico seguito per giungere alla decisione erichiede in ossequio al principio di specificitàed autosufficienza del ricorso, la trascrizione del testo integraledella regolamentazione pattizia del rapporto o della parte incontestazione, ancorchè la sentenza abbia fatto ad essariferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualoraciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significatoche ad essa il ricorrente pretenda di attribuire. ( Cass.2560/2007, Cass. n. 4178/2007). Ai fini della censura diviolazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficientel'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma ènecessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con laprecisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali ilgiudice se ne è discostato mentre la denuncia del vizio dimotivazione dev'essere invece effettuata mediante la precisaindicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicitàconsistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di unsignificato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazionedei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioèconnotati da un'assoluta incompatibilità razionale degliargomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dalragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risultadalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato dilegittimità, non è necessario che quella data dal giudice siaNumero registro generale 15765/2022Numero sezionale 262/2026l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sNuicmcerho édi, r accolta generale 9469/2026Data pubblicazione 14/04/2026quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni,non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede dilegittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra ( Cass.n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, in motivazione; Cass. n.4178/2007 ) dovendosi escludere che la semplicecontrapposizione dell' interpretazione proposta dal ricorrente aquella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai finidell'annullamento di quest'ultima ( Cass. n. 14318//2013,Cass. n. 23635/2010 ). .10.1. Parte ricorrente infatti non ha assolto alle prescrizionisopra richiamate ai fini della valida deduzione della censura diviolazione delle regole legali di interpretazione e neppure hatrascritto, in violazione del precetto di cui all’art. 366 comma 1n. 6 c.p.c., il contenuto degli accordi della cui interpretazionesi duole.11. Con il settimo motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 3c.p.c. violazione dell’art. 115 c.p.c. ; censurano la sentenzaimpugnata per avere da un lato affermato che vi era assolutaincertezza sul contenuto della tabella e dall’altro per non avereammesso la prova documentale e la prova orale offerte sulpunto.12. Il motivo è inammissibile per plurimi profili a) in quantola violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come viziodi legittimità qualora si alleghi che il giudice, esercitando il suopotere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementiprobatori, ha omesso di valutare le risultanze di cui la parteabbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne inNumero registro generale 15765/2022Numero sezionale 262/2026concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quanNduom eerog dli ir accolta generale 9469/2026Data pubblicazione 14/04/2026ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenganotori o la sua scienza personale (Cass., Sez. Un. n. 20867/2020, Cass. n. 11892/2016, Cass. n. 25029/2015, Cass. n.25216/ 2014); b) perché ancora una volta, in violazione delprincipio di specificità del ricorso per cassazione, partericorrente non riporta nei loro esatti termini le istanze istruttorieche assume contraddittoriamente disattese dalla Corte di merito(Cass. n. 19985/2017).13. Con l’ottavo motivo deduce ex art. 360 comma 1 n. 4c.p.c. , violazione dell’art. 112 c.p.c. per travisamento delladomanda e ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. , violazione dell’art.1362 c.c. ; la sentenza impugnata è censurata per avereconsiderato oggetto della domanda la violazione dei criteri diassunzione anche in relazione al profilo della comparazione, chesi assume mai prospettato, e per avere, in violazione dellavolontà delle parti, ritenuto indispensabile la tabella per ladeterminazione dei beneficiari del diritto all’assunzione laddovele parti avevano relegato la tabella a mero strumento per ladistribuzione del fabbisogno; in questa prospettiva si duole dellamancata valutazione del concorde comportamento delle parti.14. L’ottavo motivo è inammissibile, in quantosostanzialmente reitera deduzioni già formulate nei motiviprecedenti in punto di oggetto della domanda e diinterpretazione del contenuto dell’accordo di governo delsettembre 2008, deduzioni disattese per difetto di specificità.Anche in relazione all’ottavo motivo si riscontrano analoghecarenze sia con riferimento alla denunzia di error in procedendoche alla deduzione di violazione dei criteri legali diNumero registro generale 15765/2022Numero sezionale 262/2026interpretazione oltre che alla trascrizione del docuNmumeenro tdoi r accolta generale 9469/2026Data pubblicazione 14/04/2026negoziale o dell’atto della cui interpretazione ci si duole.15. Con il nono motivo di ricorso deduce ex art. 360 comma1 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione; lasentenza impugnata è censurata per avere escluso che il dirittoall’assunzione potesse ritenersi radicato nell’accordo del 19febbraio 2009 , accordo sindacale mai invocato nell’atto diappello.16. Il nono motivo di ricorso è inammissibile nonconfigurandosi il denunziato vizio di ultrapetizione già allastregua della illustrazione delle ragioni di critica alla sentenzaimpugnata. In primo luogo, parte ricorrente non dimostra intermini conformi al principio di specificità del ricorso percassazione che la originaria domanda non era fondata (anche)sull’accordo del 19 febbraio 2009) per cui si richiamano i principievocati a riguardo nell’esame del primo motivo di ricorso. Insecondo luogo, per costante giurisprudenza di legittimitàil vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice dimerito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum ocausa petendi), emetta un provvedimento diverso da quellorichiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi unbene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato),così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezionifatte valere dai contraddittori (Cass. n. 644/2025, Cass. n.8048/2019), ipotesi non configurabile nella fattispecie in esameche è stata definita sia in prime che seconde cure con il rigettodella domanda degli odierni ricorrenti .17. Con il decimo motivo di ricorso parte ricorrente deduceex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c.Numero registro generale 15765/2022Numero sezionale 262/2026per travisamento della domanda; censura la seNnutmeenroz dai r accolta generale 9469/2026Data pubblicazione 14/04/2026impugnata per avere osservato che i ricorrenti avevanoampiamente argomentato sulla loro maggiore anzianità rispettoai piloti assunti; sostengono infatti che nella originaria domandaavevano dedotto il possesso di tutti i requisiti non incomparazione con i piloti in concreto assunti bensì al solo finedella dimostrazione che essi comunque rientravano nel numerominimo di piloti che CAI doveva obbligatoriamente assumere.18. Il motivo è inammissibile in quanto, ancora una volta,l’assunto del travisamento della originaria domanda e delconseguente error in procedendo nel quale sarebbe incorsa laCorte di merito non è sorretto dalla trascrizione in terminiautosufficiente degli atti di riferimento per cui valgono i principirichiamati e le considerazioni espresse in relazione al primomotivo.19. Con l’undicesimo motivo deducono ex art. 360, comma1 n. 4 c.p.c. falsa e/o erronea applicazione dell’art. 421 c.p.c.;censura la sentenza per avere rilevato di ufficio la questionedella esistenza delle tabelle pur in difetto di eccezione sul puntodella controparte.20. L’undicesimo motivo è inammissibile sia per difetto dispecificità nella ricostruzione del fatto processuale e delcontenuto delle difese articolate sul punto sia per difetto diinteresse concreto ed attuale all’impugnazione della decisione inordine al rilievo concernente le tabelle, avendo la sentenzaimpugnata mostrato comunque di escludere che gli odierniricorrenti potessero essere considerati beneficiari dell’accordopur in presenza delle tabelle ( v. sentenza, pag. 7, § 5 e § 5.1.).Numero registro generale 15765/2022Numero sezionale 262/202621. Con il dodicesimo motivo di ricordo deduce ex arNtu.m e3ro6 d0i r accolta generale 9469/2026Data pubblicazione 14/04/2026comma n. 4 c.p.c. violazione dell’art. 112 c.p.c. a causa deltravisamento della domanda22. Con il tredicesimo motivo deduce ex art. 360 comma 1n. 4 c.p.c. violazione dell’art. 115 c.p.c. in punto di principio dinon contestazione23. Con il quattordicesimo motivo deduce ex art. 360comma 1 n. 5 c.p.c. omesso esame di fatto decisivo econtroverso oggetto di discussione fra le parti .24. I motivi, illustrati congiuntamente, contestano sottodiversi profili la affermazione della sentenza impugnata secondola quale anche a ritenere che l’ accordo consentisse ladeterminabilità dei soggetti beneficiari solo sulla base deicriteri subordinati di cui al punto B, la domanda doveva ritenersinon sorretta da idonee allegazioni e prove sul possesso deirequisiti necessari a soddisfare i criteri selettivi elencatinell’accordo sindacale e prevalenti su quello dell’anzianità; leragioni di critica: a) reiterano la deduzione in punto ditravisamento della domanda; b)assumono che in assenza dicontestazione di controparte dovevano ritenersi sussistenti incapo ai ricorrenti tutti i requisiti previsti dal gruppo A) e dalgruppo B); c) lamentano l mancata considerazione di plurimecircostanze ( v ricorso pag. 28).25. I motivi sono inammissibili per difetto di interesse adimpugnare in quanto intesi ad incrinare la seconda ratiodecidendi (.v. sentenza, punto 7) che sorregge la decisione inassenza di valida censura dell’autonoma ratio decidendirappresentata dal carattere programmatico e non gestionale delcontenuto degli accordi, inidonei in quanto tali ad attribuire aiNumero registro generale 15765/2022Numero sezionale 262/2026lavoratori una posizione di diritto soggettivo pNeurmfeerot tdoi r accolta generale 9469/2026Data pubblicazione 14/04/2026all’assunzione, ratio quest’ultima che non è stata validamente25.1. Può ulteriormente soggiungersi che: a) il dodicesimomotivo, sul travisamento della domanda non è autosufficienteper le ragioni in precedenza esposte in relazione al primomotivo; b) il secondo motivo è anch’esso privo di specificità inquanto non articolato in conformità della giurisprudenza diquesta Corte secondo la quale ai fini del rispetto del principiodi autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui vienededotta la violazione del principio di non contestazione deveindicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesiribadite o lamentate come disattese, inserendo nell'atto latrascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia,specificamente, il contenuto della comparsa di rispostaavversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo daconsentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presuppostiper la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c. ( Cass15058/2024, Cass. 10761/2022); c) il quattordicesimo motivoè inammissibile per la preclusione da doppia conforme scaturente dall’art. 348 ter ultimo comma c.p.c. nel testovigente ratione temporis non avendo parte ricorrente indicatole ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado equelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse, come suo onere(Cass. n. 5947/2023 Cass. n. 26774/ 2019, Cass. n.19001/2016, Cass. n. 5528/2014).Numero registro generale 15765/2022Numero sezionale 262/202626. Con il quindicesimo motivo deduce ex art. 360 cNoumermo dai r accolta generale 9469/2026Data pubblicazione 14/04/2026n. 4 c.p.c. violazione dell’art. 112 c.p.c. e ulterioretravisamento della domanda;27. Con il sedicesimo motivo deduce ex art. 360 comma n.4 c.p.c. violazione dell’art. 115 c.p.c. in ordine al principio dinon contestazione28. motivi sono illustrati congiuntamente e le ragioni didoglianza si incentrano rispettivamente: a) sul fatto che la Cortedi merito aveva ricostruito la domanda nel senso che i lavoratorisi erano doluti della pretermissione nell’assunzione rispetto acoloro che erano stati assunti; b) sul fatto che in assenza dicontestazione di controparte dovevano ritenersi sussistenti incapo ai ricorrenti tutti i requisiti previsti dal gruppo A) e dalgruppo B).29. Entrambi i motivi sono inammissibili per difetto diautosufficienza sia in relazione alla denunzia di travisamentodella domanda (v. in particolare quanto osservato in relazioneal primo motivo di ricorso) sia alla denunzia di violazione delprincipio di non contestazione ( v. in particolare il paragrafo25.1.)30. All’inammissibilità del ricorso consegue il regolamentosecondo soccombenza delle spese di lite.31 Sussistono i presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma delcomma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un.n. 23535/2019)Numero registro generale 15765/2022 P.Q.MNumero di raccolta generale 9469/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna partDeat a pubblicazione 14/04/2026ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in favoredi ciascuna parte controricorrente in euro 5.500,00 percompensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte dei ricorrenti ricorrente dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, sedovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21 gennaio2026La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 15765/2022Numero sezionale 262/2026Numero di raccolta generale 9469/2026Data pubblicazione 14/04/2026