CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04300/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a cessione di ramo d'azienda invocata tardivamente, la stessa società poteva sempre intervenire assumendo in prima persona, come fatto in appello, la difesa dei propri interessi;. -in questo quadro, le pretese irregolarità nell'intestazione della sentenza di prime cure, neppure riscontrabili, avrebbero potuto costituire mere irregolarità, ma mai vizi di nullità incidenti sull'effettivo contraddittorio; - l'eccezione d'incompetenza in favore della [OSCURATO:PERSONA] era inammissibile, perché non sollevabile dalla stessa parte opponente che aveva adito il diverso giudice; -il contratto di affitto, non essendo trascritto, non era opponibile per il tempo eccedente i nove anni, a mente degli artt. 1350, n. 8, e 2643, n. 8, 2923, cod. civ., 560, cod. proc. civ.; - la proroga del contrato stesso, inoltre, non era stata autorizzata dal giudice della procedura esecutiva, sicché anche sotto tale profilo non era opponibile; -non residuava dunque spazio utile per le prospettate questioni di costituzionalità e comunitarie, tenuto al contempo conto del fatto che gli aiuti unionali non erano qualificabili frutti civili del fondo agricolo cui estendere, in tesi, gli effetti del pignoramento; -le spese processuali, così come la debenza a titolo di responsabilità processuale aggravata, quest'ultima fondata sulla constatata colpa grave nell'azione, erano state imputate correttamente in solido stante la comunanza d'interessi e questioni dedotte in capo agli opponenti; resistono con controricorso AMCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].; il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte; Rilevato che: con il primo motivo si deduce in particolare ; la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., poiché la Corte territoriale avrebbe errato;da una parteiriconoscendo il vizio della sentenza di primo grado per mancanza dell'indicazione della parte processuale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e rigettando poi "in toto" nel dispositivo l'appello, incorrendo al contempo nella stessa insanabile contraddittorietà sull'ammessa legittimazione dell'affittuario deducente all'opposizione esecutiva di terzo,- esclusa dal Tribunale, e sulla regolamentazione delle spese in uno alla condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., essendo stato accertato che si trattava di distinti contratti di affitto; con il secondo motivo si prospetta ,in particolare, la violazione e falsa applicazione dell'art. 38, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la questione verteva sull'opponibilità del contratto di affitto di fondi rustici alla procedura esecutiva immobiliare, essendo di competenza della [OSCURATO:PERSONA]; con il terzo motivo si deduce, in particolare ; la violazione e falsa applicazione della legge n. 203 del 1982 e della normativa europea in materia di diritti all'aiuto PAC, nonché della normativa in materia di esecuzione forzata, poiché la Corte territoriale avrebbe errato nell'affermare la necessità di autorizzazione giudiziale della proroga legale del contratto di affitto del 1991, di durata quindicennale, mentre si trattava di un effetto automatico scaturente dalla legge, laddove l'altro contratto del 2005 era stato registrato il 21 novembre, quale rinnovo, a proroga tacita già legalmente generata, solo per la ragione formale di poter effettuare le domande di pagamento relative ai diritti all'aiuto unionale, mentre la legislazione agraria era speciale rispetto alla disciplina codicistica ed escludeva la necessità di trascrizione ai fini dell'opponibilità del negozio bastando la data certa, e, al contempo, la normativa comunitaria si saldava alla ricostruita opponibilità impedendo che potesse elidersi il diritto all'aiuto; con il quarto motivo si prospetta , in particolare ; la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., e degli artt. 83, 101, 125, 165, 166, cod. proc. civ., nonché dell'art. 72, disp. att. cod. proc. civ., poiché la Corte territoriale non avrebbe rilevato il difetto di procura di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e [OSCURATO:SOCIETA]., violando le norme relative all'attribuzione dell'onere probatorio in ordine al potere rappresentativo, obliterando altresì: il mutamento della compagine sociale avvenuto ex decreto-legge n. 59 del 2016, quale convertito, quanto a S.G.A., costituita in appello nel 2018, con incisione dei poteri di rappresentanza conferiti con la procura sostanziale • del 2015; il fatto che [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. nel 2012 era subentrata a [OSCURATO:PERSONA] paolo s.p.a. intervenuta nel processo esecutivo nel 2009; il fatto che la società [OSCURATO:SOCIETA], che al pari di [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva partecipato alla fase sommaria e di pieno merito di prime cure dell'opposizione, non era neppure intervenuta nella procedura esecutiva, aveva ricevuto un mandato difensivo nullo, aveva dichiarato ma non provato di aver acquistato i crediti di cui alla cartolarizzazione non risultando al riguardo corrispondenza tra il documento depositato e quello indicato nell'elenco degli allegati, aveva dichiarato di essere creditrice anche del deducente opponente invece terzo rispetto ai debitori esecutati, come desumibile dal contratto di cessione dei crediti del 2002 tra [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. posto a base dell'esecuzione, facente parte della prima fase della cartolarizzazione, e dalla lettura dell'atto di pignorarnento; con il quinto motivo si deduce, in particolare, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1353 e 2697, cod. civ., 101, cod. proc. civ., 111, Cost., e la nullità della sentenza per originaria mancanza di titolo esecutivo e per invalidità originaria del pignoramento e della relativa trascrizione, poiché il contratto di cessione dei crediti stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. doveva ritenersi inefficace ovvero risolto in base alle sue stesse clausole, stante la mancanza d'iscrizione di quest'ultima, al momento della cessione di crediti del 2002, nell'elenco speciale ex art. 107 T.U.B., non incidendo il regolamento comunitario n. 1075 del 2013, invocato dalla Corte territoriale, in quanto temporalmente inapplicabile e non pertinente, ferma la tardiva costituzione, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, della società BPER non quale socio della società [OSCURATO:PERSONA] ma in nome e per conto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nonché ferme: la differenza nell'individuazione di quest'ultima società nella [OSCURATO:PERSONA] di pubblicazione dell'operazione di cartolarizzazione e nella procura conferita dalla medesima alla società [OSCURATO:PERSONA], desumibile dai numeri di partita IVA riportati e indicativi di soggetti fiscalmente e giuridicamente diversi; la sussistenza della trascrizione del pignoramento in favore della società [OSCURATO:PERSONA]; • con il sesto e ultimo motivo si prospetta iin particolare/la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111, Cost., poiché la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato le norme sul giusto processo, regolando le spese di lite e statuendo sulla responsabilità processuale aggravata senza tener conto della fondatezza dell'opposizione; Rilevato che: preliminarmente va evidenziato che il deposito del ricorso è tempestivo, tenuto conto della ricezione delle correlate notifiche effettuate a mezzo del servizio postale (cfr., ad esempio, Cass., 03/12/2015, n. 24639); inoltre, può prescindersi dalla verifica della ritualità delle notifiche a tutti gli altri intimati, in base ai principi affermati da Cass., Sez. U., 22/03/2010, n. 6826, e successive conformi; deve infatti darsi continuità all'indirizzo per cui anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 - dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149, cod. proc. civ., e dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982 n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - il termine per il deposito del ricorso per cassazione notificato a mezzo del servizio postale decorre non dalla data di spedizione della raccomandata ma da quella della sua ricezione (nel caso, luglio 2020 a fronte del deposito del 21 luglio del medesimo anno), atteso che la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 28 del 2004, ha precisato che la scissione dei momenti, in cui la notifica deve considerarsi verificata per il notificante e per il destinatario, non esclude che la produzione degli effetti che alla stessa sono compiutamente ricollegati sia condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e considerato, altresì, che far decorrere il termine dalla data di spedizione della raccomandata comporterebbe per il ricorrente la necessità di procedere al deposito dell'atto nell'incertezza circa la validità della relativa notifica (Cass.; 06/05/2004, n. 8642); ciò posto, il ricorso è palesemente inammissibile per violazione dell'art. 366, cod. proc. civ., sotto il duplice profilo della mancanza di una sintetica esposizione del fatto processuale e della carenza di specificità delle censure svolte; come recentemente statuito da questa stessa Sezione con riferimento ad analogo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con argomentazioni che si attagliano anche a questo giudizio (Cass., 21/04/2022, n. 12708 che richiama Cass., 11/02/2022, n. 4435)4 e come osservato anche dal Pubblico Ministero, il ricorrente si dilunga in una contorta esposizione delle vicende processuali, frammista a continue ed incidentali proprie valutazioni, intersecate da stralci degli atti processuali propri e anche delle controparti, e ancora riportando stralci della motivazione della sentenza di primo e in specie di secondo grado, ritenendo di dover informare la Corte di ogni più infinitesimale dettaglio, ma così finendo per rendere incomprensibile la vicenda processuale nelle sue distinte componenti delle ragioni decisorie della pronuncia di merito gravata, t e delle singole e specifiche censure contrapposte a ciascuna di quelle piuttosto che sovrapposte e mescolate tra loro e al riferimento della sequenza processuale; Cass., Sez. U., 11/04/2021, n. 5698, ha affermato che la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; e per altro verso inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto ovvero anche quello di cui non occorre sia informata, la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (cfr. anche Cass., 22/02/2016, n. 3385 e Cass., 19/05/2017, n. 12641); in questo senso va richiamata Cass., 25/11/2020 n. 26837, in cui è stato chiarito come il ricorso per cassazione postuli che non sia demandata all'interprete la ricerca degli elementi rilevanti all'interno degli atti richiamati, quando del caso ricostruendo e completando la connessione logica tra gli stessi rispetto a quanto caoticamente e ripetutamente affastellato con le allegazioni assertive; il ricorrente è cioè incorso in un'eccessiva e sovrabbondante esposizione, avendo adottato al riguardo una tecnica che,da un lato, implica la lettura di una imponente massa d'informazioni su fatti processuali e sostanziali ripetutamente illustrati ma irrilevanti ai fini della decisione, e dall'altro rende conclusivamente impossibile un'idonea focalizzazione dei fatti invece dirimenti, rendendo in modo inesigibile indaginosa l'individuazione delle questioni da parte di questa Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione di ciò che ha effettiva potenzialità incidente ai fini del decidere nel perimetro vasto e indifferenziato delle censure ipotizzate; in altri termini, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato a operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto pregiudica l'adeguata intellegibilità delle questioni, qualora renda effettivamente oscura l'esposizione dei fatti di causa e così confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod. proc. civ., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità (Cass., 21/03/2019, n. 8009, Cass., Sez. U., 30/11/2021, n. 37552); d'altra parte, il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia e il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, dev'essere modulato, proprio in conformità alle indicazioni della sentenza C.E.D.U. del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare piuttosto che pregiudicare lo scrutinio del giudice di legittimitàì. e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte in uno al diritto di accesso della parte a un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la sostanza (Cass., 14/03/2022, n. 8117); consegue l'anticipata inammissibilità; le spese seguono la soccombenza, eccetto che per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., i cui rispettivi controricorsi sono stati notificati tardivamente a settembre 2020, atteso che non opera la c.d. sospensione feriale dei termini processuali, trattandosi di opposizione esecutiva; va disposta altresì condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata; questa Corte ha chiarito ripetutamente che la proposizione di un ricorso per cassazione all'evidenza inammissibile rende l'impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, come osservato, da una parte deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti, e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale di ragionevole durata del processo e, dunque, della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto a un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali che si presta, pertanto, a essere sanzionato, anche d'ufficio, con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la quale norma configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente (cfr., ad esempio, Cass., 04/08/2021, n. 22208, Cass., 24/09/2020, n. 20018, Cass., 18/11/2019, n. 29812); ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo), posto che l'ammissione al gratuito patrocinio è causa esimente suscettibile di venire meno, rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina appunto il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte dell'amministrazione al momento dell'eventuale successiva attività di recupero (Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315, Cass., 30/10/2019, n. 27867); P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di [OSCURATO:SOCIETA]. liquidate in euro 6.500,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Condanna altresì la stessa parte ricorrente al pagamento, a titolo di responsabilità processuale aggravata, della somma di euro 6.500,00 in favore della medesima [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quat