Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 14945/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocatoVINCI IGNAZIO, con domicilio digitale ex lege-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], BILARDO FRANCESCANumero registro generale 19730/2023Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 14945/2026-intimate-Data pubblicazione 19/05/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO CATANIA n.1302/2023 depositata il 6/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale diCatania gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quest’ultima succeduta al primo nell’attività defensionale,nonché la compagnia assicuratrice del primo ([OSCURATO:PERSONA] ItaliaS.p.A.), deducendo la responsabilità professionale dei medesimiin relazione alla intempestiva proposizione ed errata coltivazionedi un ricorso avanti al Giudice del lavoro, dichiaratoinammissibile.

Segnatamente, l’attore rappresentava che l’avv.Drago aveva promosso una causa di lavoro nel settembre 2010senza peritarsi di verificare l’intervenuta cancellazione dellasocietà datrice di lavoro (S.M.S [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.),avvenuta nell’aprile precedente, ed aveva, successivamente allaconcessione di un termine per chiamare in giudizio gli ex soci eliquidatori, reiterato nei confronti degli ex soci la medesimadomanda, senza tenere in considerazione il beneficio di cuiall’art. 2945 comma 3 c.c. di cui godono i soci di una società dicapitali.

Analoghi profili di responsabilità venivano addebitatiall’avv. [OSCURATO:PERSONA], succeduta nel giudizio dopo la revoca delmandato al primo avvocato, per avere quest’ultima coltivatoimperitamente la domanda giudiziale.

A sostegno della domandal’attore deduceva che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto verificare nelregistro delle imprese lo stato di liquidazione in cui si trovava lasocietà già nell’ottobre del 2009 (data in cui era stato promossoil tentativo di conciliazione) che avrebbe influito sulla successivaprocedibilità dell’azione giudiziale avviata a chiusura della2 di 12Numero registro generale 19730/2023Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 14945/2026procedura di liquidazione, e tale verifica avrebbe dovuto indurloData pubblicazione 19/05/2026a un più celere svolgimento del tentativo di conciliazione ecomunque alla proposizione della domanda giudiziale neiconfronti della società prima che essa venisse cancellata.Adduceva un inadempimento anche nei confronti dell’avv.controversia dopo la cessazione del mandato professionaleall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la risoluzione del contratto ocomunque la dichiarazione della non spettanza - ex art. 1460c.c. - del compenso, nonché la condanna in solido dei convenutial risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (e perperdita di chance) subiti.2.

Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Catania, con lasentenza n. 1760/2022 pubblicata il 20/04/2022, accertaval’inadempimento in capo al solo avv. [OSCURATO:PERSONA], marigettava la domanda di risarcimento del danno per la assenza diprova di un danno concretamente risarcibile, compensandointegralmente le spese di lite tra le parti, ritenuta l’assenza diresponsabilità in capo all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che gli era succedutanella difesa.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione innanzi alla Corted’appello di Catania reiterando la domanda di prime cure neiconfronti di entrambi gli avvocati. [OSCURATO:PERSONA] nelcostituirsi chiedeva, in via incidentale, la riforma della sentenzanella parte in cui erano state compensate le spese di lite,nonostante l’infondatezza della pretesa risarcitoria.

Si costituivaanche l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, proponeva appelloincidentale, chiedendo la condanna del Rapisarda al risarcimentodel danno ex art. 96, terzo comma, c.p.c..

La Corte distrettuale,riformando la sentenza di prime cure e in accoglimento parzialedell’appello proposto dal Rapisarda, dichiarava la risoluzione, pergrave inadempimento del Drago, del contratto di prestazione3 di 12Numero registro generale 19730/2023Numero sezionale 3660/2025d’opera intellettuale intercorso tra il Rapisarda e il Drago e, perNumero di raccolta generale 14945/2026l’effetto, condannava quest’ultimo alla restituzione al RDaatpa ipsubabrlicdaazio ne 19/05/2026di quanto percepito al riguardo, con gli interessi legali dallacorresponsione; condannava il solo avv. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto qualeunico responsabile della mala gestio processuale, a risarcire inparte il danno richiesto (correlato al compenso professionaleversato dal Rapisarda e alle spese di causa cui era statocondannato nel giudizio lavoristico svoltosi nei confronti degli exsoci della società estinta); condannava il medesimo a rifonderele spese di lite anche alla co-convenuta Bilardo e alla compagniaassicuratrice terza chiamata, dopo avere confermato la sentenzadi primo grado che aveva ritenuto l’avv. [OSCURATO:PERSONA] esente da ogniresponsabilità; rigettava quindi anche gli appelli incidentaliproposti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], e, ritenendo chesussistesse l’ipotesi di abuso del processo ex art. 96, comma 3,c.p.c. nel resistere all’appello, condannava quest’ultimo alrisarcimento, in favore del Rapisarda, dei danni liquidati in €4.000,00, oltre interessi decorrenti dalla sentenza di secondogrado.4.

Con ricorso notificato 12/10/2023, affidato a quattro motivi,[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza n.1302/2023 della Corte d’appello di Catania, depositata il6/07/2023 e notificata in data 17/07/2023. [OSCURATO:PERSONA] depositato controricorso, illustrato da successiva memoria,mentre gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede.RAGIONI DELLA DECISIONE5.

In via preliminare il controricorrente deduce, quale primariaragione di inammissibilità del ricorso, il mancato rispetto deldovere di chiarezza e di brevità, ragion per cui il ricorsorisulterebbe essere ripetitivo nell’esposizione delleargomentazioni svolte, e, inoltre, nello stesso non risulta essere4 di 12Numero registro generale 19730/2023Numero sezionale 3660/2025stato inserito né l’indice, né una breve sintesi dell’attoNumero di raccolta generale 14945/2026processuale, citando Cass. n. 4300/2023.

La ceDnastau pruabb licaèzio ne 19/05/2026infondata.

L'inosservanza dei doveri di chiarezza e sinteticitàpuò condurre ad una declaratoria di inammissibilitàdell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizioneoscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilitàdelle censure mosse alla sentenza gravata, così violando irequisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366c.p.c. (Cass. Sez.

U -, ordinanza n. 37552 del 30/11/2021).

Nelcaso in esame l’esposizione dei fatti di causa, per quantoridondante, non conduce a un esito in tal senso censurabile.Inoltre, i motivi risultano comprensibili, per quanto si denuncinoviolazioni di diversa natura, il che ben può essere valutato ai finidel comportamento processuale, ma non ai finidell’inammissibilità del ricorso, per le medesime già indicateragioni.6.

Il ricorrente pone a base del ricorso i seguenti quattro motivi.➢ Con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ilricorrente deduce la violazione e/o errata applicazione degliarticoli 91, 92 e 96 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., peravere la Corte d’appello ritenuto applicabile il comma 3dell’articolo 96 C.p.c. in danno del ricorrente senza considerarela condotta - complessivamente remissiva - assunta nel giudiziodi primo grado, in relazione al quale egli aveva invocato lariforma della statuizione sulle spese (siccome interamentecompensate in quel grado) e la rinnovata regolazione a caricodella parte attrice, rimasta di fatto integralmente soccombente.➢ Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., ilricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., peravere la Corte d’appello pronunciato la risoluzione del contrattoe condannato il ricorrente alla restituzione del compenso,5 di 12Numero registro generale 19730/2023Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 14945/2026rispettivamente in difetto sia di gravame sia di domanda, conData pubblicazione 19/05/2026conseguente nullità relativa della sentenza.➢ Con il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., ilricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1218, 1223, 2043 e 2697 c.c. nonché degli artt. 112 e 342c.p.c., per avere la Corte d’appello, in difetto di specifico motivoo di qualsivoglia gravame, condannato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] alla rifusionedella posta di danno, coincidente con la statuizione sulle speselegali, pronunciata dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Cataniail 21 Giugno 2017, nella causa iscritta al n. 8428/2010 R.G.(dall’ espletamento del cui mandato è conseguita l’azione diresponsabilità de qua) pur in difetto della prova del pagamentoo della sola diffida a provvedere e, quindi, dell’effettività delpregiudizio.➢ Con il quarto motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., ilricorrente censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt.91, 92, 97, 102, 103 e 336 c.p.c., per avere la Corte d’appelloposto a carico del convenuto Drago anche le spese dellaconvenuta Bilardo - litisconsorte non necessaria - oltre che delsuo assicuratore [OSCURATO:SOCIETA]. (chiamato in garanzia),malgrado la sostanziale autonomia del giudizio che l’attoreRapisarda Francesco ha inteso contestualmente promuovereanche nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel quale, però, è risultatosoccombente in entrambi i gradi.6.

Quanto al primo motivo, si denunzia l’insussistenza deipresupposti per la condanna del professionista, qui ricorrente, alpagamento, in favore dell’appellante, della somma di € 4.000,00ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c. per lite temeraria, conriguardo alla proposizione dell’appello incidentale riguardo alladisposta compensazione delle spese legali.

La censura è nelsenso che l’aspettativa di riforma della sentenza del relativocapo della sentenza sulla disposta compensazione delle spese6 di 12Numero registro generale 19730/2023Numero sezionale 3660/2025legali non potrebbe, da sola, rappresentare un “abuso delNumero di raccolta generale 14945/2026processo”, e che la condotta processuale complessiDvaatam pubebnlictaezio ne 19/05/2026tenuta dal legale non abbia travalicato i limiti della difesa tecnicae del confronto dialettico con la controparte.6.1.

La censura è inammissibile.

La condanna ex art. 96comma 3 c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi disoccombenza, configura una sanzione di caratterepubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi diresponsabilità aggravata di cui all’art. 96 commi 1 e 2 c.p.c.,(e con queste cumulabile), volta alla repressione dell'abusodello strumento processuale ed è del tutto estranea a unafunzione risarcitoria; la sua applicazione, pertanto, nonrichiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, ilriscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpagrave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile allastregua di "abuso del processo", quale l'avere agito oresistito pretestuosamente (Cass. Sez.

L -, sentenza n. 3830del 15/02/2021; Cass. Sez. 6 - 2, ordinanza n. 20018 del24/09/2020; Cass. Sez. 6 - 3, ordinanza n. 29812 del18/11/2019; Cass. Sez. 2 -, sentenza n. 24125 del30/10/2020; Corte cost. -, sentenza n. 139 del 6/06/2019).Sicché la censura non è in grado di mettere in predicato lastatuizione di sussistenza di una condotta processualesanzionabile là dove la Corte di merito ha ritenuto, ai finidella valutazione ex art. 96 comma 3 c.p.c., che la“conclamata responsabilità” dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] era statariconosciuta - se non anche ammessa- già nel primo grado, etale circostanza escludeva, “a tutta evidenza”, l’accoglimentodell’appello incidentale sull’operata compensazione dellespese di primo grado.

Si tratta, invero, di una considerazionedi merito sulla pretestuosità dell’iniziativa processuale che sifonda, nella specie, sulla valutazione negativa del7 di 12Numero registro generale 19730/2023Numero sezionale 3660/2025complessivo comportamento assunto dalla parte appellataNumero di raccolta generale 14945/2026nel resistere all’appello nonostante la conclamata D–at a epu bbnlicoanzio ne 19/05/2026rinnegata- sua responsabilità, come tale insindacabile insede di legittimità e non denotante la violazione di leggecontestata, in quanto sorretta da motivazione congrua e7.

Con il secondo motivo, viene denunciato il vizio di extrapetizionelà dove la Corte d’appello, pronunciando sulla originariadomanda di risoluzione del contratto - e malgrado ne fosse intesi carente l’appello –, avrebbe condannato il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Antonio “alla restituzione al Rapisarda di quanto percepito alriguardo, con gli interessi legali dalla corresponsione”.

Il motivoè fondato.

Come dedotto anche dalla parte controricorrente,nell’atto di appello depositato, risulta riportata la richiesta didichiarare risolto il contratto di mandato professionale (paginan. 18 dell’atto di appello) o comunque di dichiarare non dovuto,ex art. 1460 c.c., il compenso.

Non è stata, quindi, all’evidenza,proposta domanda di restituzione di quanto ricevuto daldifensore a titolo di compenso.

Secondo l’orientamento costantedella giurisprudenza di legittimità, la risoluzione del contratto,pur comportando, per l’effetto retroattivo sancito dall’art. 1458c.c., l’obbligo del contraente di rendere indietro la prestazionericevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimentorestitutorio in assenza – come ne caso all’esame - di domandadell’altro contraente, atteso che rientra nell’autonomia delleparti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno,la restituzione della prestazione rimasta senza causa (Cass. n.3578 del 14/02/2018; v. anche Cass. n. 24915 del18/08/2022); è stato pure precisato da questa Corte che èinammissibile, in quanto nuova, la domanda di restituzioneproposta per la prima volta in grado di appello (Cass. n. 28722del 4/10/2022).8 di 12Numero registro generale 19730/2023Numero sezionale 3660/20258.

Quanto al terzo motivo, viene denunciato il “vizio diNumero di raccolta generale 14945/2026extrapetizione”, per avere la Corte distrettuale, in asDsaetan pzubabl icdaziio ne 19/05/2026specifico gravame, condannato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione deldanno corrispondente alla condanna alle spese legali nel giudizioavanti al giudice del lavoro, nonostante sia mancata la prova delrelativo pregiudizio, dato dal versamento dell’importo.

Lacensura denuncia altresì come errata la ritenuta sussistenzadella prova del danno, e ciò in riforma della sentenza di primogrado che non aveva ritenuto sufficiente, all’uopo, la solastatuizione di condanna, in assenza di prova del relativopagamento.8.1.

La denunzia del vizio di extra-petizione è infondata.Dalla stessa sintesi dell’atto di appello e dagli stralci di talecontroricorrente aveva impugnato integralmente la sentenzadi primo grado (v. ricorso, p. 11) e in tal senso è statocorrettamente inteso l’atto di gravame anche dalla Corte dimerito, secondo cui, con tale atto, nella fattispecie è statoposto in discussione “l’intero impianto della pronuncia inappello” (come riferisce lo stesso ricorrente a p. 28 delricorso; v. p. 2 della sentenza impugnata in questa sede).

Nésussiste la denunciata violazione dell’art. 2697 c.c., attesoche la censura tende, piuttosto, a contestare il merito dellavalutazione probatoria, anziché l'impostazione giuridica che,espressamente o implicitamente, ha seguito il giudicenell’applicare il principio dell’onere di prova.

Peraltro, nellaspecie la prova della pretesa risulta essere stata raggiunta,come accertato con valutazione di merito dalla Corteterritoriale; inoltre, correttamente la Corte di appello haritenuto la statuizione relativa alle spese di lite di cui allasentenza n. 2815/2017 della Sezione Lavoro del Tribunale diCatania fonte di obbligazione a carico del Rapisarda e ciò a9 di 12Numero registro generale 19730/2023Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 14945/2026prescindere dall’avvenuto pagamento di tale somma e,Data pubblicazione 19/05/2026quindi, dimostrativa del lamentato danno9.

Con riferimento al quarto motivo, il ricorrente denuncia che,quanto alla pronunciata condanna alle spese legali in favoredella Bilardo, evocata in giudizio dall’attore quale legalesubentrato nella difesa dopo la revoca del suo mandato, e delsuo assicuratore, difetti sia la causalità diretta (erroneamenteritenuta dalla Corte di merito) tra la condotta della prima el’evocazione della seconda, sia quell’antagonismo tra dette terzeparti, che avrebbe potuto giustificare una condanna alpagamento delle spese da questi sostenute.9.1.

Il motivo è fondato.

Le azioni risarcitoriecongiuntamente proposte da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] indipendenti, malgrado la determinazione attorea diinstaurare un simultaneus processus.

La Corte di merito, nelcondannare il ricorrente convenuto in giudizio alle spese dilite in favore non solo dell’attore, ma anche della co-convenuta appellata Bilardo (chiamata a rispondere dellamala gestio) e della compagnia assicuratrice chiamata ingaranzia, ha erroneamente ritenuto di dover considerare ilricorrente quale “unica causa all’origine del presenteprocesso.9.2.

Ritiene questa Corte che il giudice dell’appello nel casoin esame abbia erroneamente applicato il principio dicausalità, secondo il quale a dover sostenere i costi delgiudizio è colui che l’ha reso necessario proponendolo oresistendovi indebitamente, e sia andato oltre la pur lataaccezione data dalla giurisprudenza al principio disoccombenza affermato nell’art. 91 c.p.c.9.3.

E infatti, il suddetto principio è stato sino ad oggiaffermato con riguardo alle spese sostenute dal terzo10 di 12Numero registro generale 19730/2023Numero sezionale 3660/2025chiamato, in ragione della responsabilità dell’attore per avereNumero di raccolta generale 14945/2026dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nDaetal pqubublaicalezio ne 19/05/2026legittimamente è rimasto coinvolto il terzo (cfr. Cass. Sez. 1-, ordinanza n. 10364 del 18/04/2023; Cass. Sez. 6 - 3,ordinanza n. 1123 del 14/01/2022; Cass. Sez. 3 -, ordinanzan. 31889 del 6/12/2019 Cass. Sez. 2, sentenza n. 7401 del14/04/2016; Cass. Sez. 3, sentenza n. 5027 del26/02/2008).9.4.

In pari modo, si è altresì sancito che se l'impugnazionenel merito deve essere notificata, in qualità di litisconsorteprocessuale, ad uno dei convenuti in primo grado, nei cuiconfronti nessuna delle altre parti in secondo grado abbiaformulato domande, a costui debbono essere rimborsate lespese processuali da colui la cui pretesa è dichiaratainfondata (Cass. Sez. 3, sentenza n. 2270 del 2/02/2006 Rv.589866; Sez. 3, sentenza n. 5977 del 23/04/2001 Rv.546265; Sez. 3, sentenza n. 1555 del 13/02/1998 Rv.512607).9.5.

Il principio di causalità, in tutti i suddetti casi, è pursempre riconducibile a un’accertata responsabilità di unaparte verso l’altra nell’assunzione di una condottaprocessuale.

Nel caso di specie, invece, il convenuto quiricorrente, nel difendersi nel merito dall’azione, non haaddossato alcuna responsabilità esclusiva o congiuntaall’altra convenuta evocata in giudizio dall’attore e si è difesoin relazione al solo debito mosso nei suoi confronti.

Ne segueche, rispetto alla convenuta Bilardo e alla sua compagniaassicuratrice, il principio di soccombenza di cui all’art. 91c.p.c. doveva essere valutato solo in riferimento all’azionesvolta infondatamente dall’attore nei loro confronti, coltivataanche nel giudizio di appello.11 di 12Numero registro generale 19730/2023Numero sezionale 3660/20259.6.

Con riferimento alla fattispecie in esame, pertanto, ilNumero di raccolta generale 14945/2026principio di causalità di cui all’art. 91 c.p.c. nonD aèta pusbtbalictaozio ne 19/05/2026applicato in ossequio al principio di responsabilità incluso nelcriterio rivelatore della soccombenza, che risiede nell'averdato causa al processo.

Pertanto, se tale principio vale neiconfronti del contumace rimasto soccombente con riguardoalle spese sostenute dall’attore (Cass. Sez. 3 -, ordinanza n.5813 del 27/02/2023), esso non altrettanto vale conriguardo al co-convenuto rimasto soccombente che nonabbia prospettato alcuna responsabilità solidale o alternativadell’altro convenuto, come nel caso di specie, essendo lasoccombenza riferibile solo alla parte attrice che lo haingiustificatamente coinvolto nel giudizio.10.

Conclusivamente, la Corte accoglie il secondo e il quartomotivo, dichiara inammissibile il primo motivo e rigetta il terzo; perl’effetto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accoltie rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione,anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte, dichiara inammissibile il primo motivo, rigetta il terzo,accoglie il ricorso quanto al secondo e al quarto motivo;per l’effetto, cassa la decisione impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia alla Corte di appello di Catania, in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, il 17/09/2025.Il PresidenteANTONIETTA SCRIMA12 di 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocatoVINCI IGNAZIO, con domicilio digitale ex lege-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], BILARDO FRANCESCANumero registro generale 19730/2023Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 14945/2026-intimate-Data pubblicazione 19/05/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO CATANIA n.1302/2023 depositata il 6/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale diCatania gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quest’ultima succeduta al primo nell’attività defensionale,nonché la compagnia assicuratrice del primo ([OSCURATO:PERSONA] ItaliaS.p.A.), deducendo la responsabilità professionale dei medesimiin relazione alla intempestiva proposizione ed errata coltivazionedi un ricorso avanti al Giudice del lavoro, dichiaratoinammissibile. Segnatamente, l’attore rappresentava che l’avv.Drago aveva promosso una causa di lavoro nel settembre 2010senza peritarsi di verificare l’intervenuta cancellazione dellasocietà datrice di lavoro (S.M.S [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.),avvenuta nell’aprile precedente, ed aveva, successivamente allaconcessione di un termine per chiamare in giudizio gli ex soci eliquidatori, reiterato nei confronti degli ex soci la medesimadomanda, senza tenere in considerazione il beneficio di cuiall’art. 2945 comma 3 c.c. di cui godono i soci di una società dicapitali. Analoghi profili di responsabilità venivano addebitatiall’avv. [OSCURATO:PERSONA], succeduta nel giudizio dopo la revoca delmandato al primo avvocato, per avere quest’ultima coltivatoimperitamente la domanda giudiziale. A sostegno della domandal’attore deduceva che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto verificare nelregistro delle imprese lo stato di liquidazione in cui si trovava lasocietà già nell’ottobre del 2009 (data in cui era stato promossoil tentativo di conciliazione) che avrebbe influito sulla successivaprocedibilità dell’azione giudiziale avviata a chiusura della2 di 12Numero registro generale 19730/2023Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 14945/2026procedura di liquidazione, e tale verifica avrebbe dovuto indurloData pubblicazione 19/05/2026a un più celere svolgimento del tentativo di conciliazione ecomunque alla proposizione della domanda giudiziale neiconfronti della società prima che essa venisse cancellata.Adduceva un inadempimento anche nei confronti dell’avv.controversia dopo la cessazione del mandato professionaleall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la risoluzione del contratto ocomunque la dichiarazione della non spettanza - ex art. 1460c.c. - del compenso, nonché la condanna in solido dei convenutial risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (e perperdita di chance) subiti.2. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Catania, con lasentenza n. 1760/2022 pubblicata il 20/04/2022, accertaval’inadempimento in capo al solo avv. [OSCURATO:PERSONA], marigettava la domanda di risarcimento del danno per la assenza diprova di un danno concretamente risarcibile, compensandointegralmente le spese di lite tra le parti, ritenuta l’assenza diresponsabilità in capo all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che gli era succedutanella difesa.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione innanzi alla Corted’appello di Catania reiterando la domanda di prime cure neiconfronti di entrambi gli avvocati. [OSCURATO:PERSONA] nelcostituirsi chiedeva, in via incidentale, la riforma della sentenzanella parte in cui erano state compensate le spese di lite,nonostante l’infondatezza della pretesa risarcitoria. Si costituivaanche l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, proponeva appelloincidentale, chiedendo la condanna del Rapisarda al risarcimentodel danno ex art. 96, terzo comma, c.p.c.. La Corte distrettuale,riformando la sentenza di prime cure e in accoglimento parzialedell’appello proposto dal Rapisarda, dichiarava la risoluzione, pergrave inadempimento del Drago, del contratto di prestazione3 di 12Numero registro generale 19730/2023Numero sezionale 3660/2025d’opera intellettuale intercorso tra il Rapisarda e il Drago e, perNumero di raccolta generale 14945/2026l’effetto, condannava quest’ultimo alla restituzione al RDaatpa ipsubabrlicdaazio ne 19/05/2026di quanto percepito al riguardo, con gli interessi legali dallacorresponsione; condannava il solo avv. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto qualeunico responsabile della mala gestio processuale, a risarcire inparte il danno richiesto (correlato al compenso professionaleversato dal Rapisarda e alle spese di causa cui era statocondannato nel giudizio lavoristico svoltosi nei confronti degli exsoci della società estinta); condannava il medesimo a rifonderele spese di lite anche alla co-convenuta Bilardo e alla compagniaassicuratrice terza chiamata, dopo avere confermato la sentenzadi primo grado che aveva ritenuto l’avv. [OSCURATO:PERSONA] esente da ogniresponsabilità; rigettava quindi anche gli appelli incidentaliproposti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], e, ritenendo chesussistesse l’ipotesi di abuso del processo ex art. 96, comma 3,c.p.c. nel resistere all’appello, condannava quest’ultimo alrisarcimento, in favore del Rapisarda, dei danni liquidati in €4.000,00, oltre interessi decorrenti dalla sentenza di secondogrado.4. Con ricorso notificato 12/10/2023, affidato a quattro motivi,[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza n.1302/2023 della Corte d’appello di Catania, depositata il6/07/2023 e notificata in data 17/07/2023. [OSCURATO:PERSONA] depositato controricorso, illustrato da successiva memoria,mentre gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede.RAGIONI DELLA DECISIONE5. In via preliminare il controricorrente deduce, quale primariaragione di inammissibilità del ricorso, il mancato rispetto deldovere di chiarezza e di brevità, ragion per cui il ricorsorisulterebbe essere ripetitivo nell’esposizione delleargomentazioni svolte, e, inoltre, nello stesso non risulta essere4 di 12Numero registro generale 19730/2023Numero sezionale 3660/2025stato inserito né l’indice, né una breve sintesi dell’attoNumero di raccolta generale 14945/2026processuale, citando Cass. n. 4300/2023. La ceDnastau pruabb licaèzio ne 19/05/2026infondata. L'inosservanza dei doveri di chiarezza e sinteticitàpuò condurre ad una declaratoria di inammissibilitàdell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizioneoscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilitàdelle censure mosse alla sentenza gravata, così violando irequisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366c.p.c. (Cass. Sez. U -, ordinanza n. 37552 del 30/11/2021). Nelcaso in esame l’esposizione dei fatti di causa, per quantoridondante, non conduce a un esito in tal senso censurabile.Inoltre, i motivi risultano comprensibili, per quanto si denuncinoviolazioni di diversa natura, il che ben può essere valutato ai finidel comportamento processuale, ma non ai finidell’inammissibilità del ricorso, per le medesime già indicateragioni.6. Il ricorrente pone a base del ricorso i seguenti quattro motivi.➢ Con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ilricorrente deduce la violazione e/o errata applicazione degliarticoli 91, 92 e 96 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., peravere la Corte d’appello ritenuto applicabile il comma 3dell’articolo 96 C.p.c. in danno del ricorrente senza considerarela condotta - complessivamente remissiva - assunta nel giudiziodi primo grado, in relazione al quale egli aveva invocato lariforma della statuizione sulle spese (siccome interamentecompensate in quel grado) e la rinnovata regolazione a caricodella parte attrice, rimasta di fatto integralmente soccombente.➢ Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., ilricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., peravere la Corte d’appello pronunciato la risoluzione del contrattoe condannato il ricorrente alla restituzione del compenso,5 di 12Numero registro generale 19730/2023Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 14945/2026rispettivamente in difetto sia di gravame sia di domanda, conData pubblicazione 19/05/2026conseguente nullità relativa della sentenza.➢ Con il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., ilricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1218, 1223, 2043 e 2697 c.c. nonché degli artt. 112 e 342c.p.c., per avere la Corte d’appello, in difetto di specifico motivoo di qualsivoglia gravame, condannato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] alla rifusionedella posta di danno, coincidente con la statuizione sulle speselegali, pronunciata dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Cataniail 21 Giugno 2017, nella causa iscritta al n. 8428/2010 R.G.(dall’ espletamento del cui mandato è conseguita l’azione diresponsabilità de qua) pur in difetto della prova del pagamentoo della sola diffida a provvedere e, quindi, dell’effettività delpregiudizio.➢ Con il quarto motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., ilricorrente censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt.91, 92, 97, 102, 103 e 336 c.p.c., per avere la Corte d’appelloposto a carico del convenuto Drago anche le spese dellaconvenuta Bilardo - litisconsorte non necessaria - oltre che delsuo assicuratore [OSCURATO:SOCIETA]. (chiamato in garanzia),malgrado la sostanziale autonomia del giudizio che l’attoreRapisarda Francesco ha inteso contestualmente promuovereanche nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel quale, però, è risultatosoccombente in entrambi i gradi.6. Quanto al primo motivo, si denunzia l’insussistenza deipresupposti per la condanna del professionista, qui ricorrente, alpagamento, in favore dell’appellante, della somma di € 4.000,00ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c. per lite temeraria, conriguardo alla proposizione dell’appello incidentale riguardo alladisposta compensazione delle spese legali. La censura è nelsenso che l’aspettativa di riforma della sentenza del relativocapo della sentenza sulla disposta compensazione delle spese6 di 12Numero registro generale 19730/2023Numero sezionale 3660/2025legali non potrebbe, da sola, rappresentare un “abuso delNumero di raccolta generale 14945/2026processo”, e che la condotta processuale complessiDvaatam pubebnlictaezio ne 19/05/2026tenuta dal legale non abbia travalicato i limiti della difesa tecnicae del confronto dialettico con la controparte.6.1. La censura è inammissibile. La condanna ex art. 96comma 3 c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi disoccombenza, configura una sanzione di caratterepubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi diresponsabilità aggravata di cui all’art. 96 commi 1 e 2 c.p.c.,(e con queste cumulabile), volta alla repressione dell'abusodello strumento processuale ed è del tutto estranea a unafunzione risarcitoria; la sua applicazione, pertanto, nonrichiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, ilriscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpagrave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile allastregua di "abuso del processo", quale l'avere agito oresistito pretestuosamente (Cass. Sez. L -, sentenza n. 3830del 15/02/2021; Cass. Sez. 6 - 2, ordinanza n. 20018 del24/09/2020; Cass. Sez. 6 - 3, ordinanza n. 29812 del18/11/2019; Cass. Sez. 2 -, sentenza n. 24125 del30/10/2020; Corte cost. -, sentenza n. 139 del 6/06/2019).Sicché la censura non è in grado di mettere in predicato lastatuizione di sussistenza di una condotta processualesanzionabile là dove la Corte di merito ha ritenuto, ai finidella valutazione ex art. 96 comma 3 c.p.c., che la“conclamata responsabilità” dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] era statariconosciuta - se non anche ammessa- già nel primo grado, etale circostanza escludeva, “a tutta evidenza”, l’accoglimentodell’appello incidentale sull’operata compensazione dellespese di primo grado. Si tratta, invero, di una considerazionedi merito sulla pretestuosità dell’iniziativa processuale che sifonda, nella specie, sulla valutazione negativa del7 di 12Numero registro generale 19730/2023Numero sezionale 3660/2025complessivo comportamento assunto dalla parte appellataNumero di raccolta generale 14945/2026nel resistere all’appello nonostante la conclamata D–at a epu bbnlicoanzio ne 19/05/2026rinnegata- sua responsabilità, come tale insindacabile insede di legittimità e non denotante la violazione di leggecontestata, in quanto sorretta da motivazione congrua e7. Con il secondo motivo, viene denunciato il vizio di extrapetizionelà dove la Corte d’appello, pronunciando sulla originariadomanda di risoluzione del contratto - e malgrado ne fosse intesi carente l’appello –, avrebbe condannato il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Antonio “alla restituzione al Rapisarda di quanto percepito alriguardo, con gli interessi legali dalla corresponsione”. Il motivoè fondato. Come dedotto anche dalla parte controricorrente,nell’atto di appello depositato, risulta riportata la richiesta didichiarare risolto il contratto di mandato professionale (paginan. 18 dell’atto di appello) o comunque di dichiarare non dovuto,ex art. 1460 c.c., il compenso. Non è stata, quindi, all’evidenza,proposta domanda di restituzione di quanto ricevuto daldifensore a titolo di compenso. Secondo l’orientamento costantedella giurisprudenza di legittimità, la risoluzione del contratto,pur comportando, per l’effetto retroattivo sancito dall’art. 1458c.c., l’obbligo del contraente di rendere indietro la prestazionericevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimentorestitutorio in assenza – come ne caso all’esame - di domandadell’altro contraente, atteso che rientra nell’autonomia delleparti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno,la restituzione della prestazione rimasta senza causa (Cass. n.3578 del 14/02/2018; v. anche Cass. n. 24915 del18/08/2022); è stato pure precisato da questa Corte che èinammissibile, in quanto nuova, la domanda di restituzioneproposta per la prima volta in grado di appello (Cass. n. 28722del 4/10/2022).8 di 12Numero registro generale 19730/2023Numero sezionale 3660/20258. Quanto al terzo motivo, viene denunciato il “vizio diNumero di raccolta generale 14945/2026extrapetizione”, per avere la Corte distrettuale, in asDsaetan pzubabl icdaziio ne 19/05/2026specifico gravame, condannato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione deldanno corrispondente alla condanna alle spese legali nel giudizioavanti al giudice del lavoro, nonostante sia mancata la prova delrelativo pregiudizio, dato dal versamento dell’importo. Lacensura denuncia altresì come errata la ritenuta sussistenzadella prova del danno, e ciò in riforma della sentenza di primogrado che non aveva ritenuto sufficiente, all’uopo, la solastatuizione di condanna, in assenza di prova del relativopagamento.8.1. La denunzia del vizio di extra-petizione è infondata.Dalla stessa sintesi dell’atto di appello e dagli stralci di talecontroricorrente aveva impugnato integralmente la sentenzadi primo grado (v. ricorso, p. 11) e in tal senso è statocorrettamente inteso l’atto di gravame anche dalla Corte dimerito, secondo cui, con tale atto, nella fattispecie è statoposto in discussione “l’intero impianto della pronuncia inappello” (come riferisce lo stesso ricorrente a p. 28 delricorso; v. p. 2 della sentenza impugnata in questa sede). Nésussiste la denunciata violazione dell’art. 2697 c.c., attesoche la censura tende, piuttosto, a contestare il merito dellavalutazione probatoria, anziché l'impostazione giuridica che,espressamente o implicitamente, ha seguito il giudicenell’applicare il principio dell’onere di prova. Peraltro, nellaspecie la prova della pretesa risulta essere stata raggiunta,come accertato con valutazione di merito dalla Corteterritoriale; inoltre, correttamente la Corte di appello haritenuto la statuizione relativa alle spese di lite di cui allasentenza n. 2815/2017 della Sezione Lavoro del Tribunale diCatania fonte di obbligazione a carico del Rapisarda e ciò a9 di 12Numero registro generale 19730/2023Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 14945/2026prescindere dall’avvenuto pagamento di tale somma e,Data pubblicazione 19/05/2026quindi, dimostrativa del lamentato danno9. Con riferimento al quarto motivo, il ricorrente denuncia che,quanto alla pronunciata condanna alle spese legali in favoredella Bilardo, evocata in giudizio dall’attore quale legalesubentrato nella difesa dopo la revoca del suo mandato, e delsuo assicuratore, difetti sia la causalità diretta (erroneamenteritenuta dalla Corte di merito) tra la condotta della prima el’evocazione della seconda, sia quell’antagonismo tra dette terzeparti, che avrebbe potuto giustificare una condanna alpagamento delle spese da questi sostenute.9.1. Il motivo è fondato. Le azioni risarcitoriecongiuntamente proposte da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] indipendenti, malgrado la determinazione attorea diinstaurare un simultaneus processus. La Corte di merito, nelcondannare il ricorrente convenuto in giudizio alle spese dilite in favore non solo dell’attore, ma anche della co-convenuta appellata Bilardo (chiamata a rispondere dellamala gestio) e della compagnia assicuratrice chiamata ingaranzia, ha erroneamente ritenuto di dover considerare ilricorrente quale “unica causa all’origine del presenteprocesso.9.2. Ritiene questa Corte che il giudice dell’appello nel casoin esame abbia erroneamente applicato il principio dicausalità, secondo il quale a dover sostenere i costi delgiudizio è colui che l’ha reso necessario proponendolo oresistendovi indebitamente, e sia andato oltre la pur lataaccezione data dalla giurisprudenza al principio disoccombenza affermato nell’art. 91 c.p.c.9.3. E infatti, il suddetto principio è stato sino ad oggiaffermato con riguardo alle spese sostenute dal terzo10 di 12Numero registro generale 19730/2023Numero sezionale 3660/2025chiamato, in ragione della responsabilità dell’attore per avereNumero di raccolta generale 14945/2026dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nDaetal pqubublaicalezio ne 19/05/2026legittimamente è rimasto coinvolto il terzo (cfr. Cass. Sez. 1-, ordinanza n. 10364 del 18/04/2023; Cass. Sez. 6 - 3,ordinanza n. 1123 del 14/01/2022; Cass. Sez. 3 -, ordinanzan. 31889 del 6/12/2019 Cass. Sez. 2, sentenza n. 7401 del14/04/2016; Cass. Sez. 3, sentenza n. 5027 del26/02/2008).9.4. In pari modo, si è altresì sancito che se l'impugnazionenel merito deve essere notificata, in qualità di litisconsorteprocessuale, ad uno dei convenuti in primo grado, nei cuiconfronti nessuna delle altre parti in secondo grado abbiaformulato domande, a costui debbono essere rimborsate lespese processuali da colui la cui pretesa è dichiaratainfondata (Cass. Sez. 3, sentenza n. 2270 del 2/02/2006 Rv.589866; Sez. 3, sentenza n. 5977 del 23/04/2001 Rv.546265; Sez. 3, sentenza n. 1555 del 13/02/1998 Rv.512607).9.5. Il principio di causalità, in tutti i suddetti casi, è pursempre riconducibile a un’accertata responsabilità di unaparte verso l’altra nell’assunzione di una condottaprocessuale. Nel caso di specie, invece, il convenuto quiricorrente, nel difendersi nel merito dall’azione, non haaddossato alcuna responsabilità esclusiva o congiuntaall’altra convenuta evocata in giudizio dall’attore e si è difesoin relazione al solo debito mosso nei suoi confronti. Ne segueche, rispetto alla convenuta Bilardo e alla sua compagniaassicuratrice, il principio di soccombenza di cui all’art. 91c.p.c. doveva essere valutato solo in riferimento all’azionesvolta infondatamente dall’attore nei loro confronti, coltivataanche nel giudizio di appello.11 di 12Numero registro generale 19730/2023Numero sezionale 3660/20259.6. Con riferimento alla fattispecie in esame, pertanto, ilNumero di raccolta generale 14945/2026principio di causalità di cui all’art. 91 c.p.c. nonD aèta pusbtbalictaozio ne 19/05/2026applicato in ossequio al principio di responsabilità incluso nelcriterio rivelatore della soccombenza, che risiede nell'averdato causa al processo. Pertanto, se tale principio vale neiconfronti del contumace rimasto soccombente con riguardoalle spese sostenute dall’attore (Cass. Sez. 3 -, ordinanza n.5813 del 27/02/2023), esso non altrettanto vale conriguardo al co-convenuto rimasto soccombente che nonabbia prospettato alcuna responsabilità solidale o alternativadell’altro convenuto, come nel caso di specie, essendo lasoccombenza riferibile solo alla parte attrice che lo haingiustificatamente coinvolto nel giudizio.10. Conclusivamente, la Corte accoglie il secondo e il quartomotivo, dichiara inammissibile il primo motivo e rigetta il terzo; perl’effetto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accoltie rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione,anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte, dichiara inammissibile il primo motivo, rigetta il terzo,accoglie il ricorso quanto al secondo e al quarto motivo;per l’effetto, cassa la decisione impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia alla Corte di appello di Catania, in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, il 17/09/2025.Il PresidenteANTONIETTA SCRIMA12 di 12
Sentenza Cassazione n. 14945/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris