CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2026
Cassazione n. 02146/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27520/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 129/2020depositata il 12/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Padova,eseguiva nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., poi [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:SOCIETA]. i n liquidazione, società consolidata e consolidante, un controllo miratorelativo all'anno d'imposta 2009. Sulla scorta delle risultanze emerse ad esito del controllo, notificava alla società l'avviso di accertamento n. T6S00203861/2014. 2. Con detto avviso l'Ufficio recuperava a tassazione: i) componenti negativi di reddito relativi a strumenti finanziari derivatiinterest rate swap per complessivi euro 781.254,28, rispetto ai quali l’Ufficio , qualificando gli strumenti derivati come “speculativi” e non “di copertura”, contest a va il difetto dei presupposti per la deducibilità previsti dall'art. 112 d.P.R. n. 917/1986;ii) l'importo di euro 2.026,44 in quanto, come emergente dalla disamina delcontratto derivato n. 52065 stipulato con la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, in violazione del combinato disposto dell'art. 112 e dell’art. 176 del d .P.R. n. 917/1986 , la società aveva omesso la contabilizzazione di ricavi da conferimento. 3. La società proponeva ricorso avverso il predetto atto impositivo avanti alla Commissione tributaria provinciale di Padova,che lo accoglieva, ritenendo che i contratti in questioneavessero finalità di copertura rispetto a mutui che la società aveva stipulatoe che, quindi, tali strumenti finanziari non avessero scopo speculativo. 4. Quindi, la Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva in parte l’appello principale dell’Amministrazione e l’appello incidentale della parte privata, ritenendo di dover escludere dalla deducibilità i componenti negativi scaturiti da tre dei sei contratti in esame. 5. Avverso la predetta sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi e l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., la violazione ed errata applicazione dell'art. 57 del d.lgs.n. 546 / 1992 . 1.1. La ricorrente censura la decisione della CTR , ove ha disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale. Rinnova la contestazione, già mossa avanti ai giudici di secondo grado, secondo cui l'Ufficio, al fine di integrare in corso di causa la motivazione dell'atto impugnato, avrebbe introdotto dei novainammissibili. 1.2. Il motivo è infondato. 1.3. L’illegittimo ampliamento del thema decidendumviene individuato dalla ricorrente nel richiamo operato, nell’appello erariale, alla specifica struttura finanziaria aziendale della società, chesi regge va su finanziamenti accesi per la costruzione dei cantieri le cui erogazioni avvenivano a stato avanzamento lavori, e dunque alla difficoltà, al momento di stipula del finanziamento, di stabilire piani di ammortamento del capitale erogato tali da creare una«biunivocità specifica tra finanziamento e derivato». 1.4. La CTR ha ritenuto il ricorso dell'Agenzia ammissibile, osservando che «l'ampliamento dell'area motivazionale contestato dal contribuente, sempre che esista, non modifica certamente i termini della questione in esame». 1.5. Si rileva, con valore dirimente, come identiche argomentazioni fosserostate spese dall’Amministrazione già nell’avviso di accertamento qui contestato, come si desume dal compiuto estratto riportato, in ossequio al principio di autosufficienza, in termini di specificità dall’Agenzia, a ll e p p . 7 - 8 del proprio controricorso, e che dunque non è ravvisabile, in radice, alcun ampliamento del thema decidendum. La deduzione era infatti volta a rafforzare la valutazione della natura speculativa dei derivati, già appartenente alla materia giustiziabile. 1.6. A tale riguardo si ribadisce che, i n tema di contenzioso tributario, l'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 preclude in appello esclusivamente le nuove eccezioni in senso tecnico dalle quali, cioè, deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del thema decidendum (così Cass. n. 11284/2023). 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.с., la violazione ed errata applicazione dell'art. 112 del Tuir. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. L'art. 112 del Tuir, vigente ratione temporis, prevedevache «1. Si considerano operazioni "fuori bilancio":[…] b) i contratti derivati con titolo sottostante; c) i contratti derivati su valute; d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi diinteresse, a indici o ad altre attività. 2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativiche risultano dalla valutazione delle operazioni "fuori bilancio" in corsoalla data di chiusura dell'esercizio.[…] 4. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalitàdi copertura di attività o passività , ovvero sono coperte da attività o passività , i relativi componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo lemedesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività o passività rispettivamente coperte o di copertura.5. Se le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere con finalitàdi copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare ilreddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se leoperazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specificheattività e passività , ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività . 6. Salvo quanto previsto dai principi contabili internazionali, ai fini del presente articolo l'operazione si considera con finalitàdi copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassidi interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore disingole attivitào passività in bilancio o "fuori bilancio" o di insiemi di attivitào passività in bilancio o "fuori bilancio" » . 2.3. In tema di deducibilità dei costi ai fini fiscali, questa S.C. aveva ritenuto che dovessero essere esclusi dai componenti negativi del reddito d'impresa gli accantonamenti per la copertura del rischio inerente al contratto di interest rate swap, laddovela società non operasse nel settore creditizio o finanziario, in ragione dell'insussistenza del requisito dell'inerenza del costo che non può essere correlato alla mera idoneità dell'operazione a produrre reddito, dovendo essere riferibile all'oggetto dell'attività di impresa(in tal senso v. Cass. Sez. 5, 23/05/2018, n. 12738, Rv. 648469 –01; Cass. Sez. 5, 28/02/2017, n. 5160, Rv. 643225 - 01) . 2.4. Più di recente si è peraltro precisato come la deducibilità dei componenti negativi,in applicazione dell'art. 112 del d.P.R. n. 917 del 1986, possa essere invocata anche da società non operante nel settore creditizio o finanziario, che tuttavia ha l'onere di allegare e di provare che la finalità del contratto di interest rate swap sia di coprire operazioni che attengono all'esercizio dell'attività imprenditoriale (Cass. Sez. 5, 15/01/2020, n. 559, Rv. 656736 – 01 e, di recente , Cass. Sez. 5, 27/11/2024, n. 30584, Rv. 672960 –01 e Cass. , Sez. 5, 7/01/2025, n. 166, non massimata ). 2.5. Èopportuno ricordare che i principi contabili nazionali OIC 19 e 32, unitamente alle determinazioni di Bankitalia (166/1992, § 5.9) e Consob (26.2.1999), pongono una stretta correlazione finalistica e contabile tra operazioni a rischio e strumenti finanziari di copertura del rischio medesimo. Pertanto, affinché un'operazione possa essere qualificata di copertura, devono essere verificati i seguenti requisiti: i) intento reso palese di realizzare la copertura; ii) correlazione tra le caratteristiche tecnico - finanziarie dello strumento di copertura (scadenze, tassi, etc.) e le corrispondenti caratteristiche delle passività coperte; iii)dimostrabilità delle due condizioni precedenti sulla base di documenti che le comprovino (es. delibere del C.d.A.; nota integrativabilancio; relazioni sindaci, revisori etc.; scritture di collegamento;collegamenti negoziali; presupposizioni [...] ). Gli strumenti che non siano obiettivamente classificabili come "di copertura" sulla base dei ridetti principi regolativi devono essereconsiderati come "di negoziazione", ovverosia "derivati speculativi"(Cass. n. 30584 /2024 , cit., e da ultimo ancora Cass. n. 166/2025,cit., in motivazione). 3. [OSCURATO:PERSONA] territoriale si è attenuta ai richiamatiprincipi, come affinati da questa Suprema Corte, applicandoli in sede di analitico esame dei contratti in oggetto. 3.1. In primo luogo, ha osservato che « sul quarto (Cassa di [OSCURATO:PERSONA] e Rovigo) non si ritiene invece diindividuare il collegamento sulla base di quanto riferito nella stessarelazione del contribuente secondo cui detto contratto poteva coprire rischianche "eventuali". Mancando quindi un rischio effettivo non è possibilepensare che il contratto derivato serva alla copertura di un rischio che nonc'è». 3.2. Ancora, in relazione ai restanti contratti in discussione, la CTR ha osservatoche «per quanto riguarda la seconda tabella comprensiva di due contrattiderivati il mancato collegamento è in re ipsa dal momento in cui il contribuente afferma che i contratti sono stati attivati due anni prima dell'accensione del mutuo», così rilevando un palese difetto di correlazione tra operazioni a rischio e strumenti finanziari di copertura del rischio medesimo. 4. Le doglianze della società ricorrente, secondo cui, tra l’altro, l'effetto di copertura del predetto contratto derivato sarebbe recuperabile in «un'ottica anche prospettica », si risolvono dunque nella proposta della diversa interpretazione della relazione del consulente tecnico della parte privata, sì che la censura attiene piuttosto a un diverso apprezzamento del merito della causa, tuttavia precluso a questa Suprema Corte. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par