CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12430/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];1475 - controricorrente -avverso la sentenza n. 425/2022 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 01/08/2022 R.G.N. 196/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27823/2022Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 12430/2026Data pubblicazione 04/05/20261. La Corte d’Appello di Torino, in parziale accoglimentodell’appello di [OSCURATO:PERSONA], dipendente comunale conqualifica di Agente di polizia locale (Cat. D3), condannava ilComune di Sparone al risarcimento del danno patrimonialeliquidato in € 7.291,67, oltre accessori.2. Il dipendente aveva agito in giudizio per ottenerel’annullamento del provvedimento con cui il Comune gli avevanegato, nel 2021, il distacco presso l’Unione Montana GranParadiso, ove avrebbe esercitato funzioni di comandante delservizio di Polizia locale, oltre al risarcimento del danno daillegittimo diniego opposto dal datore di lavoro al comando,allegando di avere già svolto le funzioni di comandante dellaPolizia locale dell’Unione Montana dal 2013 al 2020 e chel’incarico era stato assegnato senza motivo al comandante diPolizia locale di un Comune esterno all’Unione.3. Il Tribunale di Ivrea, dopo che il TAR Piemontepreviamente adìto aveva dichiarato il difetto di giurisdizione,trattandosi di atti di micro-organizzazione, respingeva il ricorsoritenendo inesistente il diritto soggettivo del dipendente aessere distaccato presso l’Unione Montana.4. La Corte di Torino, invece, condannava il Comune alrisarcimento del danno, giudicando la condotta del Comune incontrasto con gli obblighi di buona fede e correttezzacontrattuale di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (e degli stessiprincipi evocati dall'art. 97 Cost.), che imponevano quantomenoNumero registro generale 27823/2022Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 12430/2026Data pubblicazione 04/05/2026una congrua motivazione circa le ragioni giustificatrici dellescelte adottate e del diniego del distacco.5. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre ilComune di Sparone con cinque motivi, illustrati da memoria;resiste con controricorso il lavoratore.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia (art. 360,n. 4, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.,per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sul capodella sentenza del Tribunale relativo all’esclusione della titolaritàin capo al dipendente del diritto soggettivo all’assegnazione delposto di responsabile di Polizia locale dell’Unione.2. Il motivo è inammissibile.3. Come peraltro osservato da parte controricorrente,l'interesse ad agire per l'omessa pronuncia su un motivo diappello spetta alla parte che tale motivo ha proposto, non allacontroparte come nel caso in esame.4. Peraltro, affermando (p. 12 della sentenza impugnata)che “in ogni caso il rifiuto immotivato di accedere alla richiestain tal senso formulata dall'Unione Montana costituisce condottaillegittima foriera di danno per il lavoratore che avrebbe avutodiritto all'assegnazione automatica dell'incarico”, la Corted’Appello ha esplicitamente riconosciuto in capo al dipendenteappellante la sussistenza di una posizione di diritto soggettivoriferita alla pretesa azionata in giudizio, presupposto dellarichiesta di risarcimento del danno.5. Con il secondo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.) si denunciaviolazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., per violazionedel divieto di mutamento della domanda in appello. SostieneNumero registro generale 27823/2022Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 12430/2026Data pubblicazione 04/05/2026parte ricorrente che la Corte territoriale non ha dato atto che illavoratore nell’atto d’appello aveva mutato l’originaria domandaproposta fin dal ricorso al TAR Piemonte, perché, avendoinizialmente dedotto una concorrente responsabilità di Unione eComune, anche alla stregua di atti amministrativi da essicompiuti (di cui aveva chiesto la disapplicazione), con il ricorsoin appello aveva dedotto solo un profilo di responsabilitàcontrattuale o extracontrattuale del Comune di Sparone, cosìinammissibilmente chiamato a rispondere anche dell’operatodell’Unione Montana.6. Il motivo non è meritevole di accoglimento.7. Esso si fonda sul presupposto, non condivisibile, che ildanno da perdita di chance non possa derivare dainadempimento contrattuale.8. Nella sentenza impugnata è stata richiamata in propositola giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale, in tema dipubblico impiego locale, l'illegittimo diniego di una posizioneorganizzativa comporta il diritto del dipendente al risarcimentodel danno per perdita di "chance", che va riconosciuto, comeentità patrimoniale a sé stante, ove sussista la prova di unaconcreta ed effettiva occasione perduta; il danno, che noncoincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativautilizzando quale parametro le retribuzioni perse, tenuto contodel grado di probabilità e della natura di danno futuro,consistente nella perdita non di un vantaggio economico, madella mera possibilità di conseguirlo (Cass. n. 1884/2022; v.anche Cass. n. 37002/2022, n. 11058/2025).9. Né vengono contestati con il motivo l'assimilazionedell'incarico in questione a una posizione organizzativa (per laNumero registro generale 27823/2022Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 12430/2026Data pubblicazione 04/05/2026sua natura di responsabilità aggiuntiva) o l'utilizzo delparametro e la misura del risarcimento, peraltro limitato a 10mesi e non conteggiato sulla base dell'intera annualitàdell’indennità di posizione spettante.10. Va, inoltre, osservato, che la limitazione delle inizialidomande ai soli profili risarcitori rappresenta una parzialerinuncia alle domande e non un mutamento delle stesse(secondo la regola che il più contiene il meno e che può esseremantenuta la sola domanda subordinata senza reiterare inappello la domanda principale).11. Con il terzo motivo, il Comune ricorrente lamenta (art.360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione einterpretazione dell’art. 1411 c.c., dello Statuto dell’UnioneMontana [OSCURATO:PERSONA], delle norme relative all’istituto delcomando nella pubblica amministrazione, ex artt. 56 d.P.R. n.3/1957 e 1, comma 414, legge n. 302/2012. Sostiene che,contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale,l’ipotesi in esame è disciplinata da norme positive volute econcordate tra il Comune e l’Unione Montana, senza necessitàdi ricorrere per relationem ad altri istituti, quali il contratto infavore del terzo.12. Il motivo è inammissibile.13. Dalla motivazione complessiva della sentenza gravataemerge con chiarezza che la riconduzione della fattispecie alcontratto a favore di terzo è stata espressa in chiaveargomentativa e teorica (“potrebbe”), specificando che, oveanche “non si volesse condividere la qualificazione degli obblighiassunti dai contraenti come contratto a favore del terzo, in ognicaso …” (vedi il capo di sentenza sopra riportato, § 4).Numero registro generale 27823/2022Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 12430/2026Data pubblicazione 04/05/202614. Con il quarto motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375c.c.; sostiene che erroneamente la condotta del Comune è statavalutata in contrasto con i principi di buona fede e correttezza,mancando una norma che obbligasse il Comune di Sparone acomandare l’odierno controricorrente presso l’Unione Montana.15. Il motivo non è fondato.16. La Corte di merito ha individuato nel Regolamentodell’Unione Montana tra i Comuni di Sparone, Alpette, Locana eRibordone, artt. 4 e 5, il fondamento del diritto azionato daldipendente, quale “dipendente in possesso del grado più elevatotra gli agenti in organico presso i comuni aderenti”,all’assegnazione dell’incarico in questione, regolamentovincolante per il Comune di Sparone.17. L’interpretazione fornita dalla Corte di appello alle clausoledel Regolamento, congruamente e logicamente motivata, non èrivedibile in questa sede con la mera contrapposizione di unadiversa interpretazione non accolta.18. Risulta del tutto nuova la questione posta in memoriadell’inserimento del Comune di [OSCURATO:PERSONA] nell’UnioneMontana, rilevandosi, inoltre, che l’incarico risulta assegnato adipendente (non di tale Comune, ma) del Comune di Feletto,esterno all’Unione stessa.19. Con il quinto motivo, parte ricorrente censura la sentenzaimpugnata (art. 360, n. 3, c.p.c.) per violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., contestando la propriacondanna alla rifusione delle spese del doppio grado e lamancata condanna di controparte al pagamento delle spesedella fase cautelare.Numero registro generale 27823/2022Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 12430/202620. Il motivo non è fondato.Data pubblicazione 04/05/202621. Questa Corte ha chiarito che il giudice d'appello, in casodi riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata, deveprocedere d'ufficio, quale conseguenza della pronunzia di meritoadottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cuionere va attribuito tenendo presente l'esito complessivo dellalite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini dellaliquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale(Cass. n. 27000/2025).22. Il ricorso pertanto deve essere rigettato.23. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono laregola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 3.500,00 per compensi, € 200,00 peresborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19 marzo 2026.La PresidenteIrene Tricomi