CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 37002/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16106/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e dife so dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 326; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] ospedaliera di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatain Roma, viale della [OSCURATO:PERSONA] n. 1/b; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 218/2016 pubblicata il 16 dicembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 12 gennaio 2011 presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto l’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera di Perugia e ha chiesto di accertare che: l’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera di Perugia aveva violato il proprio dovere di procedere a valutazioni anche comparative, di consentire forme adeguate di partecipazione ai processi decisionali e di esternare le ragioni delle sue scelte con riferimento all’attribuzione degli incarichi dirigenziali; erano stati violati i suoi diritti correlati, con conseguente responsabilità contrattuale od extracontrattuale della detta [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha domandato, quindi, la condanna di controparte ad adempiere all’obbligo di valutare la sua posizione ai fini del conferimento dell’incarico di Responsabile di struttura semplice e degli incarichi corrispondenti alle sue qualifiche e competenze ed a risarcire i danni patiti. Egli ha esposto di: essere medico specialista in nefrologia dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera di Perugia; essersi sempre occupato di dialisi; avere ricoperto dal 1999 al 2005 l’incarico e le funzioni di Responsabile del Modulo organizzativo ospedaliero dell’unità operativa di Nefrologia e Dialisi e la funzione di responsabile della Struttura semplice “Sezione di emodialisi Silvestrini”; non essere stato informato dell’intenzione di affidare gli incarichi ad altro sanitario con minore anzianità di servizio e minori esperienza e titoli; non avere potuto presentare il suo curriculum. Il Tribunale di Perugia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 91/2015, ha accolto il ricorso, condannando l’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera di Perugia a corrispondere € 45.167,14, a titolo di responsabilità patrimoniale, ed € 15.000,00 a titolo non patrimoniale. L’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera di Perugia ha proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] ha presentatoappello incidentale. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 218/2016, ha accolto in parte il solo appello principale, riducendo gli importi spettanti a [OSCURATO:PERSONA] a titolo risarcitorio ad € 4.759,65, per responsabilità patrimoniale, e ad € 1.600,00, per responsabilità non patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di otto motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera di Perugia ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Preliminarmente si ritiene di delineare l’oggetto del presente giudizio. Questo concerne, come ricostruito dalla corte territoriale, le conseguenze risarcitorie dell’omessa valutazione di [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico in servizio presso l’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera di Perugia, nell’ambito della procedura per la scelta del responsabile della struttura semplice Emodialisi per cronici che, nel maggio 2008, era stataaffidata a tal e dott. [OSCURATO:PERSONA]. Tale omessa valutazione è stata accertata e ritenuta illegittima e questi profili non sono più in contestazione. Ciò di cui si discute è la corretta individuazione dei danni patiti da [OSCURATO:PERSONA] eziologicamente riconducibili alla condotta dell’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera di Perugia e la loro quantificazione. Il giudice di primo grado ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse subito, in seguito alla sua mancata partecipazione alla procedura in esame, una perdita delle chances di conseguire il posto pari al 50%. Inoltre, ha stabilito che, se [OSCURATO:PERSONA] avesse ottenuto l’incarico di responsabile di struttura semplice, avrebbe ottenuto, altresì, con elevato grado di probabilità, l’incarico superiore di responsabile della struttura complessa di Nefrologia. La corte territoriale, in sede di appello, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di una maggiorazione della percentuale del 50% e, in riforma della decisione del Tribunale di Perugia (che, invece, aveva quantificato nella misura del 35% la chance persa dal ricorrente), ha considerato non dimostrato il fatto che [OSCURATO:PERSONA], ove avesse avuto i titoli connessi alla dirigenza della struttura semplice, avrebbe avuto delle maggiori possibilità di vedersi attribuire, nella successiva procedura alla quale aveva partecipato, la dirigenza della struttura complessa. A fondamento della sua pronuncia la corte territoriale ha posto la circostanza che l’attribuzione degli incarichi di dirigente di struttura semplice e complessa avveniva su base strettamente fiduciaria. 2)Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 15, comma 4, e 15 ter, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992, 97 Cost. e 1175 e 1375 c.c., nonché 28, commi 3, 4 e 7 del CCNL per la dirigenza medica. Egli espone che la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che la valutazione relativa al conferimento degli incarichi di responsabile di struttura semplice e di struttura complessa si sarebbe articolata in due momenti: - il primo, nel quale il responsabile della struttura complessa avrebbe dovuto accertare, sulla base delle capacità tecniche degli aspiranti, la loro astratta idoneità all’incarico, in modo da formare una rosa di medici tecnicamente idonei a ricoprire il posto da assegnare; - il secondo, di carattere fiduciario, durante il quale il medesimo responsabile della struttura, che formula una proposta, e il direttore generale, che conferisce l’incarico, esaminano le peculiarità dei candidati in relazione alla natura ed alle caratteristiche dei programmi da realizzare.Il ricorrente sostiene che, con riferimento all’incarico di dirigente di struttura semplice, procedura alla quale non gli era stato consentito di partecipare, sarebbe stata necessaria una proposta motivata del Primario unita ad una valutazione tecnica, entrambe omesse. Quanto al conferimento della posizione di dirigente di struttura complessa, ammette che i suoi titoli erano stati valutati, ma osserva che il dott. [OSCURATO:PERSONA] gli era stato preferito “per la rilevante esperienza gestionale ed organizzativa maturata dapprima come Responsabile di [OSCURATO:PERSONA] e dal novembre 2010 quale Responsabile f.f. di [OSCURATO:PERSONA]”. Ne derivava che la mancata illegittima attribuzione dell’incarico di responsabile di struttura semplice aveva inciso anche in suo sfavore, in termini causali, sull’esito della seconda procedura. La Corte d’appello di Perugia avrebbe errato, quindi, nell’affermare che egli non poteva vantare chances superiori a quelle riconosciute in primo grado e che non poteva chiedere il risarcimento per la mancata nomina a dirigente di struttura complessa perché non aveva né dedotto né provato l’esistenza di un rapporto fiduciario con il responsabile della struttura complessa econ il direttore generale dell’epoca. La doglianza è infondata, anche se la motivazione della decisione di appello deve essere correttaex art. 384, u.c., c.p.c., nei termini che seguono, in quanto erroneamente motivata in diritto. Per quel che concerne la procedura per la nomina del responsabile di struttura semplice, dalla quale il ricorrente è stato illegittimamente escluso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di pubblico impiego privatizzato, l’atto di conferimento di incarichi dirigenziali richiede un’adeguata motivazione delle ragioni per cui il candidato selezionato sia stato prescelto all’esito della valutazione comparativa con gli altri candidati, dovendosi peraltro distinguere, ai fini dell ’ accertamento e della liquidazione del danno da perdita di chance invocato dal candidato escluso, le ipotesi in cui la suddetta motivazione sia mancante o illegittima, ovvero soltanto insufficiente. Infatti, nel primo caso, il giudice investito della domanda risarcitoria dovrà procedere ex novo a una valutazione comparativa del profilo dei candidati, verificando se l’attore avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento tenendo conto dell’incertezza sottesa alla natura ipotetica del giudizio prognostico. Qualora, invece, dalla motivazione assunta dalla P.A. sia possibile evincere i criteri di merito posti a fondamento della nomina, il giudice dovrà apprezzare alla stregua di questi ultimi l’esistenza di una significativa probabilità che la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi conducesse a un diverso esito, su cui fondare il ristoro(Cass., Sez. L, n. 6485 del 9 marzo 2021). Ne deriva che il giudice investito della domanda risarcitoria, nell’eventualità che la scelta compiuta non sia stata motivata (e, quindi, a maggior ragione nella specie, ove l’interessato neppure ha potuto prendere parte alla procedura)deve effettuare ex novo una valutazione comparativa del profilo dei candidati, verificando se l’attore avesseuna significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento tenendo conto dell’incertezza sottesa alla natura ipotetica del giudizio prognostico. Nella presente controversia, la corte territoriale ha rigettato l’appello del ricorrente, sostenendo che egli non aveva né dedotto né provato l’esistenza di un rapporto fiduciario con il responsabile della struttura complessa e con il direttore generale dell’epoca. Al riguardo, si rileva che l’art. 15, comma 4, d.lgs. n. 502 del 1992, nel testo vigente all’epoca dei fatti (maggio 2008), stabilisce che: “All’atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici”. Il CCNL 2000 dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale dispone, inoltre, all’art. 28, commi 3, 4, 6 e 7 che: “3. Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono conferibili gli incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell’art. 27, comma 1 lett. b) e c). 4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti dall’azienda, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell’art. 32, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato. Per quanto riguarda gli incarichi di direzione di struttura semplice essi sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell’atto aziendale. Nell’attesa si considerano tali tutte le strutture alle quali anche provvisoriamente l’azienda riconosca le caratteristiche di cui all’art. 27 comma 7. (…) 6. Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende tengono conto: a) delle valutazioni del collegio tecnico di cui all’art. 32; b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; c) dell’area e disciplina di appartenenza; d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all’esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale; e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate ai sensi dell’art. 32; f) del criterio della rotazione ove applicabile. g) che data l’equivalenza delle mansioni dirigenziali - non si applica l’art. 2103, comma 1, del C.C. 7. In caso di più candidati all’incarico da conferire, l’azienda procede sulla base di una rosa di idonei - selezionati secondo i criteri del comma 8 - dai direttori di dipartimento o dai responsabili di altre articolazioni interne interessati”. Il successivo art. 32 del CCNL del 2000 citato prescrive, quindi, ai commi da 1 a 5, che: “1. La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa - è caratteristica essenziale ed ordinaria del rapporto di lavoro dei dirigenti medesimi. 2. I risultati finali della valutazione effettuata dagli organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale. Tutti i giudizi definitivi conseguiti dai dirigenti sono parte integrante degli elementi di valutazione delle Aziende sanitarie per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico. 3 Le aziende adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione nell’ambito dei meccanismi e sistemi di cui all’art. 31, comma 4. Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione con i soggetti di cui all’art. 10, comma 2. 4. Le procedure di valutazione del comma 3 devono essere improntate ai seguenti principi: a) trasparenza dei criteri e dei risultati; b) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio. c) diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza effettua la proposta di valutazione sulla quale l’organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi; 5. L’oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre gli obiettivi specifici riferiti alla singola professionalità ed ai relativi criteri di verifica dei risultati, è costituito, in linea di principio, dai seguenti elementi, ulteriormente integrabili a livello aziendale con le modalità del comma 3: a) collaborazione interna ed il livello di partecipazione multiprofessionale nell’organizzazione dipartimentale; b) livello di espletamento delle funzioni affidate nella gestione delle attività e qualitàdell’apporto specifico; c) capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro e la gestione degli istituti contrattuali;d) risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all’appropriatezza e qualità clinica delle prestazioni, all’orientamento all’utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi; e) capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali nonché i conseguenti processi formativi e la selezione del personale; f) raggiungimento del minimo di credito formativo, ai sensi dell’art. 16 ter, comma 2 del d.lgs. 502/1992 non appena operativo; g) osservanza degli obiettivi prestazionali assegnati; h) rispetto del codice di comportamento allegato al CCNL del 5 dicembre 1996”. Ne consegue che, dall’esame della normativa e della contrattazione collettiva rilevanti, emerge che, per il conferimento dell’incarico di dirigente di struttura semplice, assumono rilievo la natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare, l’area e la disciplina di appartenenza e le attitudini personali e le capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all’esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti, oltre che la valutazione compiuta ex art. 32 del CCNL del 2000. Al contrario, nessun valore può attribuirsi all’esistenza di un rapporto fiduciario del candidato con il responsabile della struttura complessa e il direttore generale.Questi ultimi godono chiaramente di ampia discrezionalità nella loro scelta ma, comunque, devono rispettare la normativa e la contrattazione collettiva vigenti e i principi di correttezza e buona fede. L’affermazione, errata in diritto, per cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dedurre e dimostrare di avere avuto un rapporto fiduciario con il responsabile della struttura complessa ed il direttore generale, non comporta, però, l’accoglimento del motivo di ricorso del medesimo [OSCURATO:PERSONA], essendo comunque il dispositivo della sentenza di appello conforme a diritto. Infatti, la Corte d’appello di Perugia ha tenuto conto, comunque, nel rigettare l’appello principale dell’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera di Perugia concernente l’incarico relativo alla struttura semplice, delle circostanze rilevanti ai fini della selezione, confermando la valutazione del primo giudice, per il quale la percentuale di probabilità che aveva il ricorrente di vedersi assegnare la responsabilità della struttura semplice era del 50%, “in ragione dell’esperienza e dei titoli scientifici posseduti”. In particolare, la corte territoriale ha dato rilievo al fatto che gli aspiranti idonei al posto eranoin due. Pertanto, deve ritenersi che il giudice di appello abbia compiuto la necessaria valutazione comparativa fra [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], alla luce degli elementi che potevano incidere sulla decisione, confermando la congruità della decisione di primo grado, che aveva quantificato la chance del medesimo [OSCURATO:PERSONA] di ottenere l’incarico di struttura semplice nella misura del 50%, rigettando così nel merito sia l’appello principale sia quello incidentale sul punto. La motivazione della sentenza impugnata va, però, corretta, nella parte in cui ha affermato che il ricorrente doveva dedurre e dimostrare di avere un rapporto fiduciario con il responsabile della struttura complessa ed il direttore generale. Quanto al conferimento della posizione di dirigente di struttura complessa, si osserva che questa assume rilievo ai soli fini risarcitori. Il ricorrente sostiene che, se egli fosse stato nominato responsabile della struttura semplice, avrebbe prevalso sul dott. [OSCURATO:PERSONA] nella procedura per divenire responsabile di struttura complessa, siccome quest’ultimo gli era stato preferito proprio sul presupposto della sua esperienza quale dirigente della detta struttura semplice. La corte territoriale ha accolto l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera di Perugia sul punto evidenziando che dalla motivazione del provvedimento di nomina non si evinceva il motivo per il quale il dott. [OSCURATO:PERSONA] era stato preferito al ricorrente, anche perché la scelta doveva essere ancorata non a valutazioni tecniche, ma fiduciarie. Sostiene il ricorrente che, però, la normativa vigente (art. 6, commi 1, 4 e 6, della legge Regione Umbria n. 6 del 2011) stabiliva che la proposta della commissione tecnica che doveva accertare l’idoneità dei candidati a ricoprire l’incarico e cheera stata recepita dal provvedimento di nomina del dott. [OSCURATO:PERSONA] doveva tenere conto, come in effetti avvenuto, dei ruoli di responsabilità rivestiti dal candidato e dei risultati ottenuti nel corso dei precedenti incarichi. Al riguardo, si rileva che, ai sensi dell’art. 6, commi da 3 a 6, della legge Regione Umbria n. 6 del 2011, “3. Al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, la commissione tecnica accerta l'idoneità del candidato sulla base di una valutazione complessiva. 4. Nella valutazione dei candidati la commissione, in particolare, tiene conto: a)delle competenze tecnico-professionali necessarie a svolgere l'incarico; b)della casistica trattata nei precedenti incarichi misurabile in termini di volumi e complessità; c)dello scenario organizzativo in cui ha operato il candidato; d)dei ruoli di responsabilità precedentemente rivestiti dal candidato; e)della continuità e rilevanza dell'attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi;f)dei risultati ottenuti nel corso dei precedenti incarichi; g)della proposta del candidato in merito alla gestione della struttura complessa finalizzata all'innovazione e al miglioramento dell'organizzazione della struttura stessa e alla soddisfazione degli utenti. 5. La commissione tecnica, accertata l'idoneità del candidato, redige una relazione comprovante l'idoneità dello stesso. 6. La commissione tecnica, con proposta motivata, sulla base della valutazione complessiva, individua, tra i soggetti risultati idonei, una rosa di tre candidati, all'interno della quale il direttore generale sceglie il candidato a cui attribuire l'incarico di direzione di struttura complessa”. Pertanto, le precedenti attività svolte dai candidati assumono un rilievo nel procedimento e nella decisione finale, nella misura in cui questa recepisce le valutazioni della commissione tecnica. La corte territoriale, nell’accogliere l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera di Perugia, ha affermato nuovamente, in effetti, che, nella nomina dei dirigenti di struttura complessa, la scelta avverrebbe su base fiduciaria. Questa affermazione è errata in diritto, per le ragioni già esposte in precedenza, e, quindi, la motivazione della decisione impugnata va ancora corretta sul punto. Peraltro, la pronuncia di secondo grado deve essere confermata, essendo il suo dispositivo conforme a diritto. Infatti, la Corte d’appello di Perugia ha precisato che l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera di Perugia nella parte riguardante la procedura relativa alla struttura complessa era accolto anche perché [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato il rapporto causale fra il danno lamentato e l’illecito della controparte. Soprattutto, mancavano “le condizioni per poter asserire che il dott. [OSCURATO:PERSONA], se a suo tempo nominato responsabile della struttura semplice avrebbe avuto (in ragione delle capacità organizzative che avrebbe potuto eventualmente dimostrare nell’espletamento dell’incarico) una probabilità di ottenere l’incarico maggiore di quella che ha in realtà avuto”. Al riguardo, si osserva che, in tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di chance - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l’onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (Cass., Sez. 3, n. 6488 del 14 marzo 2017). Indubbiamente, il riferimento alla derivazione immediata e diretta del danno da perdita di chance dal fatto illecito non deve essere inteso in maniera da limitarne la rilevanza, nella specie, solo alla procedura della quale è stata accertata la legittimità, ben potendo, in teoria,detto danno essersi concretizzato anche in una successiva procedura collegata alla prima. Infatti, in tema di nesso causale, esistono due momenti diversi del giudizio civile, costituito il primo dalla ricostruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità, per il quale la problematica causale, altresì detta della causalità materiale o di fatto, è analoga a quella penale di cui agli artt. 40 e 41 c.p. ed i l danno rileva solo come evento lesivo, ed il secondo, al quale va riferita la regola dell’art. 1223 c.c., che riguarda la determinazione dell’intero danno cagionato oggetto dell’obbligazione risarcitoria, attribuendosi rilievo, all’interno delle serie causali così individuate, a quelle che, nel momento nel quale si produce l ’ evento, non appaiono del tutto inverosimili, come richiesto dalla cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, fondata su un giudizio formulato in termini ipotetici ( Cass., Sez. 3, n. 21255 del 17 settembre 2013; Cass., Sez.1, n. 26042 del 23 dicembre 2010 ) . Per l’esattezza, in tema di risarcibilità dei danni conseguiti da fatto illecito o da inadempimento, nell’ipotesi di responsabilità contrattuale, il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale(Cass., Sez. 3, n. 15274 del 4 luglio 2006 ). La regola per la quale il risarcimento per l’inadempimento dell’obbligazione esige un rapporto causale immediato e diretto fra lo stesso inadempimento e il danno, prevista dall’art. 1223 c.c.,pur essendo fondata sulla necessità di limitare l’estensione temporale e spaziale degli effetti degli eventi illeciti, deve essere intesa, dunque, come orientata ad escludere dal risarcimento esclusivamente le conseguenze dell’inadempimento che non siano connesse a questo in maniera giuridicamente rilevan te . In questi termini va interpretata la prescrizione per la quale tale risarcimento deve comprendere la perdita e il mancato guadagno del creditore che di detto inadempimento siano ex art. 1223 c.c. conseguenza propriamente “immediata e diretta”. È compito del giudice di merito accertare la materiale esistenza di un rapporto causale che abbia i menzionati caratteri normativamente richiesti (Cass., Sez. L, n. 9374 del 21 aprile 2006). I principi appena esposti hanno valenza generale nell’ambito della responsabilità civile e, di conseguenza, si ritiene siano applicabil i pure in materia di responsabilità civile da perdita di chance.Pertanto, deve affermarsi che, in materia di pubblico impiego, in seguito all’accertamento dell’illegittimità di una procedura di nomina, il danno da perdita di chance, ove ritenuto esistente, ben può essere quantificato considerando, fra le conseguenze della condotta della P.A. rilevanti ex art. 1223 c.c., non solo gli effetti pregiudizievoli immediatamente e direttamente correlati alla detta procedura, ma altresì, la lesione che si sia concretizzat a in una successiva procedura collegata alla prima. La valutazione in ordine all’individuazione delle conseguenze che assumono valore ai sensi dell’art. 1223 c.c. è rimessa al giudice del merito, che la deve effettuare in base alle circostanze del caso concreto, e non è sindacabile, in sede di legittimità, ove motivata nei termini di legge. In applicazione dei principi enunciati, deve rilevarsi che, nella presente controversia, le considerazioni sopra esposte della corte territoriale contengono un giudizio negativo di merito, fondat o su una comparazione fra i candidati, in ordine alla “realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato”. Tale giudizio non è stat o neppure specificamente contestat o dall’interessato, il quale non ha indicato sulla base di quali circostanze dovesse essergli riconosciuta una effettiva capacità organizzativa tale da potere vantare “una probabilità di ottenere l’incarico maggiore di quella che ha in realtà avuto”. Ne deriva che la corte territoriale ha escluso, in fatto, nel caso concreto, che [OSCURATO:PERSONA], nonostante fosse gravato dal relativo onere, avesse dimostrato, anche solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità,la dedotta perdita di chance. Il primo motivo di ricorso va, quindi, rigettato, anche se la motivazione della corte territoriale va corretta ex art. 384, u.c., c.p.c., nella parte ove dà valore, ai fini della decisione della controversia, al fatto che l’interessato abbia o meno dedotto o provato l’esistenza di un rapporto fiduciario con il responsabile della struttura complessa econ il direttore generale dell’epoca . Infatti, va affermato che l ’atto di conferimento dell’incarico di dirigente di struttura semplice e complessa in ambito sanitario è espressione di un potere discrezionale che deve essere esercitato nel rispetto della legislazione e della contrattazione collettiva vigenti e dei principi di correttezza e buona fede, senza che assuma rilievol’esistenza di uno specifico rapporto fiduciario fra il candidato ed il soggetto responsabile della nomina. 3)Con il secondo, il terzo, il quarto, il sesto ed il settimo motivo, che possono essere trattati congiuntamente stante la stretta connessione, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza e la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 434 c.p.c., 2043, 2059 e 2909 c.c. e 185 e 323 c.p., nonché l’omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta perché la Corte d’appello di Bologna avrebbe pronunciato su una questione non oggetto di appello e sulla quale, quindi, si era formato il giudicato interno. In particolare, evidenzia che la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare, nella motivazione con la quale aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno derivante dal fatto di reato- abuso d’ufficio, che la nomina del dott. [OSCURATO:PERSONA] quale responsabile di struttura semplice era avvenuta sulla base della procedura prevista dall’accordo sindacale del 23 aprile 2007 e nel sostenere che, ove i fatti avessero avuto rilevanza penale, “non spetterebbe al ricorrente un danno maggiore”. Inoltre, sottolinea che non sarebbe stata compitamente esaminata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. La doglianza è infondata, in quanto la Corte d’appello di Perugia non ha negato l’illegittimità della procedura de qua , ma ha compiuto solo una valutazione della rilevanza penalistica della condotta dell’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera di Perugia. Deve ritenersi che la motivazione della corte territoriale evidenzi la carenza, nella specie, dell’elemento soggettivo del reato che, nel caso dell’art. 323 c.p., è caratterizzatodalla specificità del dolo. Quanto al profilo concernente l’entità del risarcimento, limitatamente ai profili penalistici, si osserva che la relativa doglianza è generica. 4) Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c. perché la corte territoriale avrebbe errato nel ricostruire il concetto di nesso causale con riferimento al danno da perdita di chance. Con l’ottavo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dagli elementi apprezzati dalla commissione tecnica in sede di attribuzione dell’incarico di dirigente di struttura complessa. Le doglianze sono respinte per le ragioni che hanno condotto al rigetto del primo motivo. 5)Il ricorso è rigettato. Le spese di lite sono compensate ex art. 92 c.p.c., in quanto la motivazione della sentenza della corte territoriale è stata corretta. Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per dichiarare l