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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 giugno 2021

Cassazione n. 36785/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 dicembre 1961 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 29/30 dicembre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Mariella de Masellis, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso in ragione della intervenuta rinunzia FATTO E DIRITTO -rilevato che con il provvedimento descritto in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale con la quale, alla luce della ritenuta gravità indiziaria inerente le molteplici ipotesi di reato (più di 200, in gran parte consistenti in truffe, falsi ma anche in corruzioni e abusi di ufficio, questi ultimi rimasti estranei al titolo cautelare), ascritte al Russo è stata applicata allo stesso la misura custodiale di massimo rigore; - rilevato, ancora, che, tramite il difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha interposto riscorso avverso il citato provvedimento, lamentando: - vizio di motivazione e violazione di legge avuto riguardo alla denunziata inutilizzabilità di tutte le intercettazioni telefoniche e ambientali evocate a sostegno della gravità indiziaria nonché vizio di motivazione e violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., perché il Tribunale avrebbe trascurato di attribuire il giusto rilievo al fatto che il ricorrente, sin dal febbraio 2020, ha cambiato profilo lavorativo, trasferendosi in Basilicata con mansioni non certificative, aspetto questo destinato ad incidere radicalmente sui profili di concretezza e attualità delle esigenze riscontrate, del tutto insussistenti, peraltro, quanto al paventato pericolo di inquinamento probatorio; - rilevato infine che il ricorrente, come da dichiarazioni acquisita in atti e trasmessa via " pec" alla Corte, ha rinunziato al ricorso evidenziando che, dopo la proposizione dell'impugnazione, la misura della custodia cautelare in carcere è stata sostituita da quella degli arresti domiciliari in esito alla decisione in tal senso assunta dal Tribunale di Catanzaro quale giudice dell'appello cautelare all'uopo proposto ai sensi dell'art 310 cod. proc. pen.; - ritenuto che la ritualità della rinunzia determina l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e che nel caso alla declaratoria pregiudiziale, fondata sull'emersione di nuovi elementi atti a determinare la sopravvenuta carenza di interesse da parte del ricorrente, non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende previste dall'art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia.

Così deciso il 22/06/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ( A /.na Petru Z i-- i i • DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 dicembre 1961 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 29/30 dicembre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Mariella de Masellis, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso in ragione della intervenuta rinunzia FATTO E DIRITTO -rilevato che con il provvedimento descritto in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale con la quale, alla luce della ritenuta gravità indiziaria inerente le molteplici ipotesi di reato (più di 200, in gran parte consistenti in truffe, falsi ma anche in corruzioni e abusi di ufficio, questi ultimi rimasti estranei al titolo cautelare), ascritte al Russo è stata applicata allo stesso la misura custodiale di massimo rigore; - rilevato, ancora, che, tramite il difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha interposto riscorso avverso il citato provvedimento, lamentando: - vizio di motivazione e violazione di legge avuto riguardo alla denunziata inutilizzabilità di tutte le intercettazioni telefoniche e ambientali evocate a sostegno della gravità indiziaria nonché vizio di motivazione e violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., perché il Tribunale avrebbe trascurato di attribuire il giusto rilievo al fatto che il ricorrente, sin dal febbraio 2020, ha cambiato profilo lavorativo, trasferendosi in Basilicata con mansioni non certificative, aspetto questo destinato ad incidere radicalmente sui profili di concretezza e attualità delle esigenze riscontrate, del tutto insussistenti, peraltro, quanto al paventato pericolo di inquinamento probatorio; - rilevato infine che il ricorrente, come da dichiarazioni acquisita in atti e trasmessa via " pec" alla Corte, ha rinunziato al ricorso evidenziando che, dopo la proposizione dell'impugnazione, la misura della custodia cautelare in carcere è stata sostituita da quella degli arresti domiciliari in esito alla decisione in tal senso assunta dal Tribunale di Catanzaro quale giudice dell'appello cautelare all'uopo proposto ai sensi dell'art 310 cod. proc. pen.; - ritenuto che la ritualità della rinunzia determina l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e che nel caso alla declaratoria pregiudiziale, fondata sull'emersione di nuovi elementi atti a determinare la sopravvenuta carenza di interesse da parte del ricorrente, non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende previste dall'art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia. Così deciso il 22/06/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ( A /.na Petru Z i-- i i • DEPOSIT
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