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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27505/2026

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ilippo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 aprile 1998; avverso la ordinanza n. 1451/2025 Trib.Lib. del Tribunale di Palermo del 10 settembre 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. ¦•'[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Palermo quale giudice del riesame cautelare dei provvedimenti in materia di libertà personale ha, con ordinanza del 10 settembre 2025 rigettato la richiesta di riesame formulata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale, in data 22 agosto 2025 il Gip del Tribunale di Palermo aveva disposto a carico del medesimo, sottoposto ad indagini preliminari, in relazione ad una articolata imputazione provvisoria comprendente sia la detenzione, che si sarebbe realizzata nel mentre lo stesso si trovava ristretto, in esecuzione di pena irrogatagli in esito ad altro distinto giudizio, in regime di detenzione domiciliare, a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocainaisia la detenzione illegale di un'arma, si tratta di una pistola a salve modificata, con un colpo "in canna" ed altri due nel serbatoio, la misura cautelare della custodia in carcere; in entrambi i casi a carico del [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata anche la recidiva qualificata.

Nella ordinanza si dà, altresì, atto della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] è anche indagato in ordine ad altri due tito14 di reato, non assistiti, tuttavia, da alcun vincolo cautelare.

Avverso il citato provvedimento ha interposto ricorso per cassazione l'indagato, articolando, a tale fine, 4 motivi di impugnazione.

Il primo di essi è riferito alla mancanza di autonoma motivazione sulla esclusiva idoneità della sola misura di massimo rigore; sostiene il ricorrente che, sebbene in sede di impugnazione di fronte al Tribunale del riesame egli si fosse doluto del fatto che il Gip di Palermo non avesse autonomamente motivato sulla esclusiva idoneità della sola misura custodiale, il Tribunale della libertà non aveva proprio esaminato la sua censura.

Il secondo motivo di ricorso attiene alla nullità della ordinanza impugnata non essendo stato fissato il termine entro il quale dovevano essere svolte le indagini che giustificano la esistenza del rischio di inquinamento probatorio.

Il successivo terzo motivo di doglianza, erroneamente rubricato nell'atto impugnatorio come quarto) si riferisce alla dichiarata inidoneità motivazionale della ordinanza impugnata in punto di adeguatezza della misura adottata. 2Il successivo, ed ultimo, motiva di impugnazione riguarda il vizio di motivazione in punto di proporzionalità della misura confermata, essendo stato affermato, con asserzione definita "generica e qualunquista" (sic), che la sola misura di massimo rigore era adeguata a contenere il pericolo di reiterazione criminosa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto è inammissibile e, pertanto, come tale va, ora, dichiarato.

Esaminando il primo motivo di impugnazione, riguardante la omessa risposta sulla eccezione formulata in sede di riesame avente ad oggetto la assenza di autonoma motivazione nella ordinanza genetica in punto di esclusiva idoneità della sola misura custodiale, osserva il Collegio che in realtà il Tribunale del riesame - in tale senso integrando la originaria motivazione del Gip di Palermo, come è consentito (e non sostituendosi nella redazione di essa al competente organo giudiziario) (cfr., infatti: Corte di cassazione, Sezione V penale, 23 agosto 2019, n. 36391, rv 276906) - ha evidenziato come il profilo criminale dell'indagato, gravato da numerosissimi precedenti penali divenuti irrevocabili - elemento questo evidenziante la sua indifferenza alla efficacia special-preventiva della esecuzione penale e la sua pertinace dedizione alle condotte criminose - costituiva sicuro indice del fatto che solo la totale privazione della libertà personale avrebbe consentito di prevenire il pericolo di recidivanza delittuosa.

Quanto al secondo motivo, riferito alla mancata fissazione del termine entro il quale, onde prevenire il pericolo di inquinamento probatorio, si sarebbe dovuto procedere alle indagini necessarie, si rileva, per un verso sia che non emerge dal tenore della ordinanza impugnata che fra le esigenze cautelarti, rilevanti nel caso in esame ci fosse anche quella volta a presidiare il pericolo di inquinamento probatorio, sia che, per altro verso, l'obbligo di fissare, secondo la previsione di cui all'art. 292, comma 2, lettera d), cod. proc. pen., la scadenza della misura, non era operativo quanto al caso di specie, posto che la misura in questione era stata in ogni caso disposta (ammesso e non concesso, anche) in relazione alla necessità di prevenire la reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede (per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 15 aprile 2025, n. 15050, rv 287896).

Parimenti inammissibile, in quanto manifestamente infondato, è il terzo motivo di ricorso; diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente la 3motivazione della ordinanza di rigetto del riesame cautelare non è sviluppata sulla sola gravità dei fatti ascritti, con la provvisoria imputazione, all'indagato, ma è argomentata, come peraltro già rilevato, anche sulla sua allarmante personalità, tale da far ritenere del tutto concreto ed attuale il pericolo di reiterazione criminosa.

Infine anche il quarto motivo di doglianza, riguardante la proporzionalità della misura in atto, è manifestamente infondato, ove si consideri, proprio a riprova del fatto che una misura più blanda sarebbe inidonea allo scopo cui essa è preordinata, il dato di fatto che il [OSCURATO:PERSONA] è gravato dalla esistenza di gravi indizi di colpevolezza in merito ad una condotta delittuosa da lui posta in essere nel mentre si trovava, in regime di detenzione domiciliare (peraltro con anche il beneficio della facoltà di assentarsi dalla propria abitazione) ad espiare una precedente pena detentiva irrogata a suo carico.

La dimostrata insofferenza del prevenuto al rispetto delle regole a lui imposte, pur corredate dal godimento di benefici in relazione ai quali il [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato la propria assai incerta meritevolezza, rende evidentemente proporzionata alla tutela della esigenza a presidio della quale è stata disposta la cautela penale esclusivamente la misura di massimo rigore.

Alla predetta pronunzia segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Alla cancelleria spettano le comunicazioni di cui all'art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen.

PQM Dichiara inammis P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA] GENTILI) (Giovanni LIBERATI) 4 L;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ilippo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 aprile 1998; avverso la ordinanza n. 1451/2025 Trib.Lib. del Tribunale di Palermo del 10 settembre 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. ¦•'[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Palermo quale giudice del riesame cautelare dei provvedimenti in materia di libertà personale ha, con ordinanza del 10 settembre 2025 rigettato la richiesta di riesame formulata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale, in data 22 agosto 2025 il Gip del Tribunale di Palermo aveva disposto a carico del medesimo, sottoposto ad indagini preliminari, in relazione ad una articolata imputazione provvisoria comprendente sia la detenzione, che si sarebbe realizzata nel mentre lo stesso si trovava ristretto, in esecuzione di pena irrogatagli in esito ad altro distinto giudizio, in regime di detenzione domiciliare, a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocainaisia la detenzione illegale di un'arma, si tratta di una pistola a salve modificata, con un colpo "in canna" ed altri due nel serbatoio, la misura cautelare della custodia in carcere; in entrambi i casi a carico del [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata anche la recidiva qualificata. Nella ordinanza si dà, altresì, atto della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] è anche indagato in ordine ad altri due tito14 di reato, non assistiti, tuttavia, da alcun vincolo cautelare. Avverso il citato provvedimento ha interposto ricorso per cassazione l'indagato, articolando, a tale fine, 4 motivi di impugnazione. Il primo di essi è riferito alla mancanza di autonoma motivazione sulla esclusiva idoneità della sola misura di massimo rigore; sostiene il ricorrente che, sebbene in sede di impugnazione di fronte al Tribunale del riesame egli si fosse doluto del fatto che il Gip di Palermo non avesse autonomamente motivato sulla esclusiva idoneità della sola misura custodiale, il Tribunale della libertà non aveva proprio esaminato la sua censura. Il secondo motivo di ricorso attiene alla nullità della ordinanza impugnata non essendo stato fissato il termine entro il quale dovevano essere svolte le indagini che giustificano la esistenza del rischio di inquinamento probatorio. Il successivo terzo motivo di doglianza, erroneamente rubricato nell'atto impugnatorio come quarto) si riferisce alla dichiarata inidoneità motivazionale della ordinanza impugnata in punto di adeguatezza della misura adottata. 2Il successivo, ed ultimo, motiva di impugnazione riguarda il vizio di motivazione in punto di proporzionalità della misura confermata, essendo stato affermato, con asserzione definita "generica e qualunquista" (sic), che la sola misura di massimo rigore era adeguata a contenere il pericolo di reiterazione criminosa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto è inammissibile e, pertanto, come tale va, ora, dichiarato. Esaminando il primo motivo di impugnazione, riguardante la omessa risposta sulla eccezione formulata in sede di riesame avente ad oggetto la assenza di autonoma motivazione nella ordinanza genetica in punto di esclusiva idoneità della sola misura custodiale, osserva il Collegio che in realtà il Tribunale del riesame - in tale senso integrando la originaria motivazione del Gip di Palermo, come è consentito (e non sostituendosi nella redazione di essa al competente organo giudiziario) (cfr., infatti: Corte di cassazione, Sezione V penale, 23 agosto 2019, n. 36391, rv 276906) - ha evidenziato come il profilo criminale dell'indagato, gravato da numerosissimi precedenti penali divenuti irrevocabili - elemento questo evidenziante la sua indifferenza alla efficacia special-preventiva della esecuzione penale e la sua pertinace dedizione alle condotte criminose - costituiva sicuro indice del fatto che solo la totale privazione della libertà personale avrebbe consentito di prevenire il pericolo di recidivanza delittuosa. Quanto al secondo motivo, riferito alla mancata fissazione del termine entro il quale, onde prevenire il pericolo di inquinamento probatorio, si sarebbe dovuto procedere alle indagini necessarie, si rileva, per un verso sia che non emerge dal tenore della ordinanza impugnata che fra le esigenze cautelarti, rilevanti nel caso in esame ci fosse anche quella volta a presidiare il pericolo di inquinamento probatorio, sia che, per altro verso, l'obbligo di fissare, secondo la previsione di cui all'art. 292, comma 2, lettera d), cod. proc. pen., la scadenza della misura, non era operativo quanto al caso di specie, posto che la misura in questione era stata in ogni caso disposta (ammesso e non concesso, anche) in relazione alla necessità di prevenire la reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede (per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 15 aprile 2025, n. 15050, rv 287896). Parimenti inammissibile, in quanto manifestamente infondato, è il terzo motivo di ricorso; diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente la 3motivazione della ordinanza di rigetto del riesame cautelare non è sviluppata sulla sola gravità dei fatti ascritti, con la provvisoria imputazione, all'indagato, ma è argomentata, come peraltro già rilevato, anche sulla sua allarmante personalità, tale da far ritenere del tutto concreto ed attuale il pericolo di reiterazione criminosa. Infine anche il quarto motivo di doglianza, riguardante la proporzionalità della misura in atto, è manifestamente infondato, ove si consideri, proprio a riprova del fatto che una misura più blanda sarebbe inidonea allo scopo cui essa è preordinata, il dato di fatto che il [OSCURATO:PERSONA] è gravato dalla esistenza di gravi indizi di colpevolezza in merito ad una condotta delittuosa da lui posta in essere nel mentre si trovava, in regime di detenzione domiciliare (peraltro con anche il beneficio della facoltà di assentarsi dalla propria abitazione) ad espiare una precedente pena detentiva irrogata a suo carico. La dimostrata insofferenza del prevenuto al rispetto delle regole a lui imposte, pur corredate dal godimento di benefici in relazione ai quali il [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato la propria assai incerta meritevolezza, rende evidentemente proporzionata alla tutela della esigenza a presidio della quale è stata disposta la cautela penale esclusivamente la misura di massimo rigore. Alla predetta pronunzia segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano le comunicazioni di cui all'art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen. PQM Dichiara inammis P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA] GENTILI) (Giovanni LIBERATI) 4 L;
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