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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16199/2026

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persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18762/2023Numero sezionale 1734/2026Numero di raccolta generale 16199/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ceriello Vincenzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], De SimoneGennaro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NocerinoGennaro, Procura della Repubblica Presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1539/2023depositata il 09/08/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. — Dalla sentenza impugnata risulta che in data 16.1.2023, nelcorso del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale di G.P.N.s.r.l. promosso dal creditore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con il successivointervento di altri creditori (fornitori e dipendenti), la debitrice proposericorso per l’ammissione alla procedura di concordato con riserva ex art.44 CCII, e il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] concesse «il termine massimodi 60 giorni, fino alla data del 15 marzo 2023».1.1. — In data 16 marzo 2023 la debitrice, adducendo difficoltàorganizzative, depositò istanza di proroga/remissione in termini per ildeposito della proposta di concordato, che poi effettuò il 21 marzo 2023.1.2. — Il Tribunale, constatato il ritardo di sei giorni nel depositodella proposta concordataria completa, e ritenendo non potersi qualificarenemmeno come bozza suscettibile di integrazione quella depositata il 16marzo 2023, comunque dopo lo scadere del termine perentorio assegnato,con decreto ex art. 47, comma 4, CCII dichiarò inammissibile la propostadi concordato preventivo e, con separata sentenza ex art. 49, comma 1,CCII dispose l’apertura della Liquidazione giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]., laquale propose distinti reclami avverso il decreto, ai sensi dell’art. 47,comma 5, CCII, e avverso la sentenza, ai sensi dell’art. 51, comma 1,CCII, deducendone l’erroneità e chiedendone la revoca, con conseguentereviviscenza della procedura concordataria.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18762/2023Numero sezionale 1734/2026Numero di raccolta generale 16199/2026Data pubblicazione 25/05/20261.3. — Con l’unico provvedimento indicato in epigrafe, la Corted’appello di Napoli ha riunito i due reclami e li ha contestualmente decisicon il rigetto di entrambi, rilevando: i) che le allegazioni in atti provano ildeposito della richiesta di proroga del termine dopo la sua scadenza; ii)che in ogni caso il termine non era prorogabile in presenza di domande diapertura della Liquidazione giudiziale, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett.a) CCII; iii) che non sarebbe stato possibile concedere un termine fino a15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti,in quanto previsto dall’art. 47, comma 4, CCII solo per la diversa ipotesi diconcordato “pieno” (come affermato da Cass. n. 17164/2022 nell’analogaipotesi disciplinata dall’art. 161, comma 6, l. fall.); iv) che in ogni casonon è stata nemmeno fornita la prova di un impedimento assolutolegittimante la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.); v) che restaassorbita ogni considerazione sui motivi di reclamo afferenti l’esistenza di“incongruenze” della proposta concordataria; vi) che dal rigetto delreclamo avverso il decreto di inammissibilità della domanda di concordatodiscende la conferma della sentenza di apertura della liquidazionegiudiziale, «non avendo il reclamante sviluppato specifiche censure allasentenza, se non la reviviscenza della procedura concordataria per effettodell’invocata caducazione del decreto di inammissibilità».2. — Avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione affidato a tre mezzi, cui hanno resistito con separaticontroricorsi [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la Liquidazione giudiziale,quest’ultima con deposito di brevissima memoria.

I restanti intimati nonhanno svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza, conviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art.360, n. 4, c.p.c.), per omesso esame della questione, posta con il reclamoex art. 51 CCII, se il nuovo Codice, a fronte di una domanda di concordato“con riserva” non seguita da tempestivo deposito della proposta e delpiano, consenta di esaminare la domanda di concordato “pieno” depositataNumero registro generale 18762/2023Numero sezionale 1734/2026Numero di raccolta generale 16199/2026Data pubblicazione 25/05/2026– con implicita rinuncia o conversione della precedente procedura – primadella fissazione dell’udienza destinata all’assunzione dei provvedimenticonseguenti al mancato rispetto dei termini di deposito del piano, tantopiù in assenza di un’ipotesi di abuso dello strumento concordatario, afronte di un ritardo di soli 6 giorni.2.2. — Con il secondo mezzo si prospetta altro profilo di nullità dellasentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 47, 49 e s.

CCII,poiché il nuovo Codice non contempla l’inammissibilità della domanda diconcordato con riserva depositata nei due anni successivi al deposito dianaloga domanda non seguita dall’ammissione alla procedura diconcordato (come prima l’art. 161, comma 9 l.fall.) – potendo la domandadi concordato preventivo essere riproposta, una volta scaduti i termini peril reclamo, «quando si verifichino mutamenti nelle circostanze» (art. 47,comma 6, CCII) – e quindi dovrebbe confermarsi il precedenteorientamento (Cass. 6277/2016, 27120/2018, 25479/2019, 27936/2020)che riteneva «possibile ed ammissibile la rinuncia/conversione dellaprocedura di concordato in bianco ogniqualvolta il ricorrente depositasseun piano di concordato cd. pieno di tutti i suoi elementi da sottoporreall’esame del Tribunale per le valutazioni attinenti all’apertura delconcordato, purché ciò non si risolvesse in un abuso dello strumentoconcordatario finalizzato al ritardare la pronuncia del fallimento (oraliquidazione giudiziale)».2.3. — Il terzo motivo veicola una ulteriore censura di nullità dellasentenza per violazione dell’art. 153 c.p.c. in tema di rimessione intermini, ai cui fini non occorrerebbe, come ritenuto dalla Corte territoriale,un impedimento assoluto, ma solo «la non imputabilità della decadenzavalutata alla luce delle concrete circostanze di volta in volta esaminate».3. — I tre motivi sono inammissibili, anche ex art. 360-bis c.p.c., ela decisione non risulta affetta da alcuna delle ipotesi di nullità denunziate.4. — Con riguardo al primo motivo va innanzitutto premesso, in rito,che la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito diNumero registro generale 18762/2023Numero sezionale 1734/2026Numero di raccolta generale 16199/2026Data pubblicazione 25/05/2026una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze sianopuntualmente riportate dal ricorrente nei loro esatti termini, all’interno deisingoli motivi, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o delverbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, ondeconsentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, insecondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, nonessendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Cassazione, quale giudice del"fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli attiprocessuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza delricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, adempiuto all'oneredi indicarli compiutamente, non essendo legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. Sez.

U., n.8077/2012; Cass. nn. 28072/2021, Cass. 16899/2023, 16028/2023).L’omessa pronuncia è dunque altro rispetto alla eventuale omessamotivazione su argomentazioni e tesi difensive.4.1. — Nel caso in esame, la pronuncia impugnata è chiarissimanell’affermare, con due distinte rationes decidendi, che la richiesta diproroga era tardiva e che, in ogni caso, la stessa non avrebbe potutoessere concessa in presenza di domande per l’apertura della liquidazionegiudiziale, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a) CCII nella versioneapplicabile ratione temporis, anteriore al d.lgs. n. 136 del 2024.Non vi è stata allora alcuna omessa pronuncia sull’ipotetica nuovadomanda di concordato pieno, posto il dirimente tenore della normaapplicabile – e correttamente applicata – che, escludendo in radice lastessa possibilità di proroga del termine in pendenza di un procedimentoper l’apertura di liquidazione giudiziale, impone evidentemente lapronuncia sulla relativa domanda, prima dell’eventuale esame di unadiversa e successiva domanda di concordato.5. — Quanto al secondo motivo, va subito detto che appare persinonuova la questione di una “rinuncia” del debitore – ovvero di unadomanda di “conversione”, categoria distinta dalla prima – chiaramenteNumero registro generale 18762/2023Numero sezionale 1734/2026Numero di raccolta generale 16199/2026Data pubblicazione 25/05/2026individuabile e idonea a far venire meno la pendenza della originariadomanda di concordato preventivo con riserva, per il tramiteimprescindibile di una declaratoria giudiziale di improcedibilità oinammissibilità della stessa.Non solo la rinuncia andrebbe esplicitata in modo inequivocabile (cfr.Cass. n. 6277/2016), ma – così come formulato – il motivo difetta diautosufficienza e presenta anche profili di contraddittorietà con i restantidue: con il primo, perché censura proprio la decisione lì prospettata comeomessa; con il terzo, perché l’invocata rimessione in termini sconfessaimplicitamente la volontà di depositare una nuova domanda, piuttosto chedepositare quella originaria nel rispetto del termine assegnato.5.1. — Da tempo, del resto, questa Corte predica l’inidoneità di unarinuncia del debitore alla proposta di concordato preventivo a determinaredi per sé la cessazione automatica del procedimento concordatario, primadi una formale dichiarazione di improcedibilità da parte del tribunale chedetermini la chiusura del relativo procedimento (v. ex multis Cass. nn.12010/2018, 27936/2020 in tema di revoca ex art. 173 l.fall. e iniziativadel pubblico ministero).In ogni caso, l’importazione, con l’art. 43 CCII, dell’istituto processual-civilistico della “rinuncia alla domanda” comporta che lo stesso debbaessere praticato dalle parti in modo formale, chiaro e inequivocabile, inmodo da legittimare il provvedimento di estinzione del procedimentoprevisto dalla norma, che peraltro fa salva, nel primo comma, proprio «lavolontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblicoministero per l'apertura della liquidazione giudiziale».6. — Quanto infine al terzo motivo, è evidente che la ratio decidendisulla insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini ex art. 153c.p.c. sia stata svolta ad abundantiam, a fronte dell’impedimentonormativo alla concessione di una proroga del termine.

Lo stesso risultaperciò assorbito da tutte le considerazioni sopra svolte.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18762/2023Numero sezionale 1734/2026Numero di raccolta generale 16199/2026Data pubblicazione 25/05/20267. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue lacondanna alle spese in favore dei tre controricorrenti, liquidate indispositivo.8. — Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio delcontributo unificato.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei tre controricorrenti,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno di essi inEuro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge, da distrarsi, per quanto riguarda i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA].r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. in favore, rispettivamente, degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Gramegna e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/04/2026.Il PresidenteMassimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18762/2023Numero sezionale 1734/2026Numero di raccolta generale 16199/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ceriello Vincenzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], De SimoneGennaro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NocerinoGennaro, Procura della Repubblica Presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1539/2023depositata il 09/08/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. — Dalla sentenza impugnata risulta che in data 16.1.2023, nelcorso del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale di G.P.N.s.r.l. promosso dal creditore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con il successivointervento di altri creditori (fornitori e dipendenti), la debitrice proposericorso per l’ammissione alla procedura di concordato con riserva ex art.44 CCII, e il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] concesse «il termine massimodi 60 giorni, fino alla data del 15 marzo 2023».1.1. — In data 16 marzo 2023 la debitrice, adducendo difficoltàorganizzative, depositò istanza di proroga/remissione in termini per ildeposito della proposta di concordato, che poi effettuò il 21 marzo 2023.1.2. — Il Tribunale, constatato il ritardo di sei giorni nel depositodella proposta concordataria completa, e ritenendo non potersi qualificarenemmeno come bozza suscettibile di integrazione quella depositata il 16marzo 2023, comunque dopo lo scadere del termine perentorio assegnato,con decreto ex art. 47, comma 4, CCII dichiarò inammissibile la propostadi concordato preventivo e, con separata sentenza ex art. 49, comma 1,CCII dispose l’apertura della Liquidazione giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]., laquale propose distinti reclami avverso il decreto, ai sensi dell’art. 47,comma 5, CCII, e avverso la sentenza, ai sensi dell’art. 51, comma 1,CCII, deducendone l’erroneità e chiedendone la revoca, con conseguentereviviscenza della procedura concordataria.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18762/2023Numero sezionale 1734/2026Numero di raccolta generale 16199/2026Data pubblicazione 25/05/20261.3. — Con l’unico provvedimento indicato in epigrafe, la Corted’appello di Napoli ha riunito i due reclami e li ha contestualmente decisicon il rigetto di entrambi, rilevando: i) che le allegazioni in atti provano ildeposito della richiesta di proroga del termine dopo la sua scadenza; ii)che in ogni caso il termine non era prorogabile in presenza di domande diapertura della Liquidazione giudiziale, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett.a) CCII; iii) che non sarebbe stato possibile concedere un termine fino a15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti,in quanto previsto dall’art. 47, comma 4, CCII solo per la diversa ipotesi diconcordato “pieno” (come affermato da Cass. n. 17164/2022 nell’analogaipotesi disciplinata dall’art. 161, comma 6, l. fall.); iv) che in ogni casonon è stata nemmeno fornita la prova di un impedimento assolutolegittimante la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.); v) che restaassorbita ogni considerazione sui motivi di reclamo afferenti l’esistenza di“incongruenze” della proposta concordataria; vi) che dal rigetto delreclamo avverso il decreto di inammissibilità della domanda di concordatodiscende la conferma della sentenza di apertura della liquidazionegiudiziale, «non avendo il reclamante sviluppato specifiche censure allasentenza, se non la reviviscenza della procedura concordataria per effettodell’invocata caducazione del decreto di inammissibilità».2. — Avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione affidato a tre mezzi, cui hanno resistito con separaticontroricorsi [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la Liquidazione giudiziale,quest’ultima con deposito di brevissima memoria. I restanti intimati nonhanno svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza, conviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art.360, n. 4, c.p.c.), per omesso esame della questione, posta con il reclamoex art. 51 CCII, se il nuovo Codice, a fronte di una domanda di concordato“con riserva” non seguita da tempestivo deposito della proposta e delpiano, consenta di esaminare la domanda di concordato “pieno” depositataNumero registro generale 18762/2023Numero sezionale 1734/2026Numero di raccolta generale 16199/2026Data pubblicazione 25/05/2026– con implicita rinuncia o conversione della precedente procedura – primadella fissazione dell’udienza destinata all’assunzione dei provvedimenticonseguenti al mancato rispetto dei termini di deposito del piano, tantopiù in assenza di un’ipotesi di abuso dello strumento concordatario, afronte di un ritardo di soli 6 giorni.2.2. — Con il secondo mezzo si prospetta altro profilo di nullità dellasentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 47, 49 e s. CCII,poiché il nuovo Codice non contempla l’inammissibilità della domanda diconcordato con riserva depositata nei due anni successivi al deposito dianaloga domanda non seguita dall’ammissione alla procedura diconcordato (come prima l’art. 161, comma 9 l.fall.) – potendo la domandadi concordato preventivo essere riproposta, una volta scaduti i termini peril reclamo, «quando si verifichino mutamenti nelle circostanze» (art. 47,comma 6, CCII) – e quindi dovrebbe confermarsi il precedenteorientamento (Cass. 6277/2016, 27120/2018, 25479/2019, 27936/2020)che riteneva «possibile ed ammissibile la rinuncia/conversione dellaprocedura di concordato in bianco ogniqualvolta il ricorrente depositasseun piano di concordato cd. pieno di tutti i suoi elementi da sottoporreall’esame del Tribunale per le valutazioni attinenti all’apertura delconcordato, purché ciò non si risolvesse in un abuso dello strumentoconcordatario finalizzato al ritardare la pronuncia del fallimento (oraliquidazione giudiziale)».2.3. — Il terzo motivo veicola una ulteriore censura di nullità dellasentenza per violazione dell’art. 153 c.p.c. in tema di rimessione intermini, ai cui fini non occorrerebbe, come ritenuto dalla Corte territoriale,un impedimento assoluto, ma solo «la non imputabilità della decadenzavalutata alla luce delle concrete circostanze di volta in volta esaminate».3. — I tre motivi sono inammissibili, anche ex art. 360-bis c.p.c., ela decisione non risulta affetta da alcuna delle ipotesi di nullità denunziate.4. — Con riguardo al primo motivo va innanzitutto premesso, in rito,che la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito diNumero registro generale 18762/2023Numero sezionale 1734/2026Numero di raccolta generale 16199/2026Data pubblicazione 25/05/2026una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze sianopuntualmente riportate dal ricorrente nei loro esatti termini, all’interno deisingoli motivi, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o delverbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, ondeconsentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, insecondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, nonessendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Cassazione, quale giudice del"fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli attiprocessuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza delricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, adempiuto all'oneredi indicarli compiutamente, non essendo legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. Sez. U., n.8077/2012; Cass. nn. 28072/2021, Cass. 16899/2023, 16028/2023).L’omessa pronuncia è dunque altro rispetto alla eventuale omessamotivazione su argomentazioni e tesi difensive.4.1. — Nel caso in esame, la pronuncia impugnata è chiarissimanell’affermare, con due distinte rationes decidendi, che la richiesta diproroga era tardiva e che, in ogni caso, la stessa non avrebbe potutoessere concessa in presenza di domande per l’apertura della liquidazionegiudiziale, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a) CCII nella versioneapplicabile ratione temporis, anteriore al d.lgs. n. 136 del 2024.Non vi è stata allora alcuna omessa pronuncia sull’ipotetica nuovadomanda di concordato pieno, posto il dirimente tenore della normaapplicabile – e correttamente applicata – che, escludendo in radice lastessa possibilità di proroga del termine in pendenza di un procedimentoper l’apertura di liquidazione giudiziale, impone evidentemente lapronuncia sulla relativa domanda, prima dell’eventuale esame di unadiversa e successiva domanda di concordato.5. — Quanto al secondo motivo, va subito detto che appare persinonuova la questione di una “rinuncia” del debitore – ovvero di unadomanda di “conversione”, categoria distinta dalla prima – chiaramenteNumero registro generale 18762/2023Numero sezionale 1734/2026Numero di raccolta generale 16199/2026Data pubblicazione 25/05/2026individuabile e idonea a far venire meno la pendenza della originariadomanda di concordato preventivo con riserva, per il tramiteimprescindibile di una declaratoria giudiziale di improcedibilità oinammissibilità della stessa.Non solo la rinuncia andrebbe esplicitata in modo inequivocabile (cfr.Cass. n. 6277/2016), ma – così come formulato – il motivo difetta diautosufficienza e presenta anche profili di contraddittorietà con i restantidue: con il primo, perché censura proprio la decisione lì prospettata comeomessa; con il terzo, perché l’invocata rimessione in termini sconfessaimplicitamente la volontà di depositare una nuova domanda, piuttosto chedepositare quella originaria nel rispetto del termine assegnato.5.1. — Da tempo, del resto, questa Corte predica l’inidoneità di unarinuncia del debitore alla proposta di concordato preventivo a determinaredi per sé la cessazione automatica del procedimento concordatario, primadi una formale dichiarazione di improcedibilità da parte del tribunale chedetermini la chiusura del relativo procedimento (v. ex multis Cass. nn.12010/2018, 27936/2020 in tema di revoca ex art. 173 l.fall. e iniziativadel pubblico ministero).In ogni caso, l’importazione, con l’art. 43 CCII, dell’istituto processual-civilistico della “rinuncia alla domanda” comporta che lo stesso debbaessere praticato dalle parti in modo formale, chiaro e inequivocabile, inmodo da legittimare il provvedimento di estinzione del procedimentoprevisto dalla norma, che peraltro fa salva, nel primo comma, proprio «lavolontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblicoministero per l'apertura della liquidazione giudiziale».6. — Quanto infine al terzo motivo, è evidente che la ratio decidendisulla insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini ex art. 153c.p.c. sia stata svolta ad abundantiam, a fronte dell’impedimentonormativo alla concessione di una proroga del termine. Lo stesso risultaperciò assorbito da tutte le considerazioni sopra svolte.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18762/2023Numero sezionale 1734/2026Numero di raccolta generale 16199/2026Data pubblicazione 25/05/20267. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue lacondanna alle spese in favore dei tre controricorrenti, liquidate indispositivo.8. — Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei tre controricorrenti,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno di essi inEuro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge, da distrarsi, per quanto riguarda i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA].r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. in favore, rispettivamente, degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Gramegna e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/04/2026.Il PresidenteMassimo Ferro