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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 17164/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10604/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Nomentana, n. 76, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA]- zangora, rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via A. Vesalio, n. 22; – controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA].

E [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 10604/2018 Numero sezionale 386/2022 Numero di raccolta generale 17164/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 – intimato – avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 473/18, depositata il 26 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 febbraio 2018, la Corte d'appello di Firenze ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio accomandatario della Fast di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza emessa il 31 maggio 2017, con cui il Tribunale di Firenze aveva dichiarato il fallimento dei reclamanti, su istanza della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., previa dichiarazione d'inammissibilità della domanda di ammissione al con- cordato preventivo presentata dai debitori.

Premesso che, ai fini del termine per l'impugnazione, il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al concordato preventivo segue il regime della sentenza dichiarativa di fallimento, la Corte ha rilevato che i reclamanti non avevano censurato la correttezza del giudizio d'inattendibilità espresso dal Tribunale in ordine alle situazioni patrimoniali prodotte in giudizio, non avendo contestato la circostanza che dal bilancio al 27 febbraio 2017 non risultasse il debito nei confronti della creditrice istante, nonostante all'epoca il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso su ricorso della Be- netton [OSCURATO:SOCIETA]. per un importo superiore ad Euro 1.100.000,00 fosse stato già notificato, unitamente al precetto.

Ha ritenuto che, in considerazione della rilevanza economica della posta, tale circostanza comportasse l'inatten- dibilità dell'intera documentazione allegata alla domanda di concordato in bianco, la quale avrebbe dovuto essere equipollente ai bilanci, in modo tale da consentire di valutare i dati economici della società.

3. Avverso la predetta sentenza il Romagnoli, in proprio e nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha resistito con controricorso, an- ch'esso illustrato con memoria.

Il curatore del fallimento non ha svolto attività 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 10604/2018 Numero sezionale 386/2022 Numero di raccolta generale 17164/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 160, 161, sesto comma, e 162 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda di ammis- sione al concordato, per inattendibilità della documentazione prodotta, senza considerare che, per effetto delle modificazioni introdotte dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 e dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, in caso di presentazione della domanda in bianco, la dichiarazione d'inammissibilità è limitata alle ipotesi espressamente previste dalla legge, non godendo il tribu- nale di alcun potere discrezionale ai fini della concessione del termine per il deposito della proposta.

Premesso che il controllo di attendibilità delle scrit- ture contabili, non previsto dall'art. 161, sesto comma, cit., risulta incompa- tibile con la disciplina dettata dall'art. 162, secondo e terzo comma, che su- bordina la dichiarazione d'inammissibilità all'infruttuosa scadenza del pre- detto termine, sostiene che il deposito delle scritture mira esclusivamente a consentire la verifica dei presupposti di fallibilità dell'impresa, non diversa- mente da quanto accade in sede di concordato c.d. pieno, in cui il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali è volto esclusivamente a consentire ai credi- tori di valutare la convenienza e la fattibilità della proposta, mentre l'accer- tamento della regolarità delle scritture spetta al professionista attestatore ed al commissario giudiziale.

1.1. Il motivo è infondato.

Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di ammissione al concordato preventivo proposta dal ricorrente con riserva di presentazione del piano, avendo rilevato che la documentazione contabile alla stessa allegata non soddisfaceva i requisiti di completezza ed attendibilità necessari ai fini di una rappresentazione corretta ed affidabile della situazione economico-patrimoniale della società, ed avendo conseguentemente proce- duto alla dichiarazione di fallimento, senza concedere alla ricorrente il termine per la presentazione della proposta e del piano. 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 10604/2018 Numero sezionale 386/2022 Numero di raccolta generale 17164/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 In tema di concordato preventivo c.d. con riserva, questa Corte ha avuto infatti modo di affermare che l'inammissibilità della relativa domanda ben può essere pronunciata dal tribunale, all'esito del procedimento camerale di cui all'art. 162, secondo comma, della legge fall., non solo in presenza delle con- dizioni previste dal precedente art. 161, nono comma, ma anche nel caso in cui al ricorso contenente tale domanda non siano allegati, prima di tale deci- sione, i documenti previsti dal sesto comma dello stesso articolo, oppure nel caso in cui la domanda costituisca atto qualificabile come abuso del diritto (cfr. Cass., Sez.

I, 11/11/2021, n. 33594).

In proposito, sono stati richiamati i principi enunciati da una precedente pronuncia di legittimità, la quale ha chiarito, tra l'altro, che a) l'istituto di cui all'art. 161, sesto comma, della legge fall. costituisce una mera opzione di sviluppo del concordato, alternativa a quella prevista dai primi tre commi dell'art. 161, secondo cui all'imprenditore, che già ha assunto la qualità di debitore concordatario, è concessa la facoltà di procrastinare il deposito della proposta, del piano e della relativa documen- tazione, al fine di anticipare i tempi dell'emersione della crisi, in un termine concesso dal tribunale, b) ai fini dell'ammissibilità della domanda anticipata di concordato, non è necessaria alcuna indicazione aggiuntiva ai documenti previsti dal primo periodo dell'art. 161, sesto comma (fatti salvi gli oneri di allegazione funzionali alla valutazione della natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti compiuti dall'imprenditore in pendenza della pro- cedura ovvero alla valutazione delle istanze presentate dall'imprenditore), c) il debitore, ove presenti una domanda anticipata di concordato accompagnata da tutti gli elementi stabiliti dall'art. 161, sesto comma, ha diritto alla con- cessione del termine per predisporre la proposta, il piano e la documentazione di cui al secondo ed al terzo comma, a meno che il tribunale non rilevi aliunde fin da quel frangente che l'iniziativa è stata assunta con abuso dello stru- mento concordatario (cfr. Cass., Sez.

I, 12/03/2020, n. 7117).

Sulla base di tali principi, e con particolare riguardo alla concessione del termine, è stato ribadito per un verso che il tribunale non gode di alcun margine di discrezio- nalità, né in ordine alla estensione del lasso di tempo assegnato, dovendosi escludere che al debitore possa essere attribuito un termine per il deposito della proposta e del piano non coincidente con quello fisso di sessanta giorni 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 10604/2018 Numero sezionale 386/2022 Numero di raccolta generale 17164/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 espressamente previsto dal comma decimo dell'art. 161 (cfr. al riguardo, an- che Cass., Sez.

Un., 15/05/2015, n. 9935; Cass., Sez.

I, 12/10/2018, n. 25602), né rispetto all'adesione alla richiesta, e per altro verso che la fissa- zione del termine resta pur sempre subordinata alla condizione che la do- manda sia accompagnata dal rituale deposito di tutta la documentazione pre- scritta dal sesto comma dell'art. 161 e non emergano, fin da quel momento, profili di abuso del diritto: sebbene, infatti, il debitore non sia tenuto ad indi- care le ragioni del ricorso al deposito della domanda non accompagnata dal piano, ove emerga fin da subito che egli persegua una mera ed evidente fi- nalità dilatoria, il tribunale ben può immediatamente rilevarla, al fine di evi- tare di amplificare gli effetti pregiudizievoli dell'abuso ravvisato.

Non merita pertanto consenso la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui il Tribunale, preso atto dell'avvenuto deposito della documentazione pre- scritta, avrebbe dovuto soprassedere alla dichiarazione di fallimento e limi- tarsi a concedere il termine per il deposito della proposta e del piano, aste- nendosi da qualsiasi apprezzamento in ordine ai dati forniti, la cui attendibilità e completezza avrebbero dovuto costituire oggetto della relazione del profes- sionista designato ai sensi del terzo comma dell'art. 161 e di quella deman- data al commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 172, ai fini della valutazione di convenienza rimessa ai creditori in sede di approvazione della proposta.

La possibilità di ricollegare alla presentazione della domanda di concor- dato una preclusione quanto meno temporanea dell'esame della domanda di fallimento è stata infatti esclusa ripetutamente dalla giurisprudenza di legit- timità, la quale ha da tempo chiarito che il rapporto tra le due procedure si atteggia non già in termini di pregiudizialità necessaria, ma come un feno- meno di consequenzialità (eventuale del fallimento, all'esito negativo della pronuncia di concordato) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento), che determina una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti (cfr. Cass., Sez.

Un., 23/01/2013, n. 1521; Cass., Sez.

I, 26/11/2018, n. 30539); pertanto, pur ammettendosi che la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 10604/2018 Numero sezionale 386/2022 Numero di raccolta generale 17164/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 e 180 della legge fall., si è escluso che la stessa renda improcedibile il proce- dimento prefallimentare iniziato ad istanza del creditore o su richiesta del Pubblico Ministero, o che ne consenta la sospensione, riconoscendosi la pos- sibilità della dichiarazione di fallimento anche in pendenza delle fasi d'impu- gnazione dell'esito negativo del concordato preventivo (cfr. Cass., Sez.

Un., 15/05/2015, n. 9935; Cass., Sez.

VI, 31/03/2021, n. 8982).

Qualora per- tanto, come nella specie, l'inidoneità della documentazione prodotta dal de- bitore faccia emergere prima facie l'intento dilatorio perseguito attraverso la presentazione della domanda di concordato, nulla impedisce al tribunale di dichiararne l'inammissibilità senza concedere il termine di cui all'art. 161, se- sto comma, procedendo senz'altro all'esame dell'istanza di fallimento.

Quanto poi alla natura della documentazione da allegare alla domanda di concordato con riserva, è stato precisato che, per quanto riguarda le società di persone che, come la ricorrente, svolgono attività commerciale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi si identificano con i bilanci ed i conti profitti e perdite di cui agli artt. 2217, secondo comma, cod. civ., redatti secondo i criteri previsti dalla legge per le società per azioni, in quanto compatibili, nonché con i rendiconti annuali resi dai soci amministratori a quelli che non partecipano all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2261, secondo comma, cod. civ., i quali devono essere redatti nell'osservanza delle disposizioni generali dettate dal codice civile per la redazione del bilancio delle società di capitali, e segnatamente della regola della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio (cfr. Cass., Sez.

I, 11/11/2021, n. 33594, cit.).

Sebbene, per- tanto, il controllo in ordine alla veridicità dei dati aziendali sia rimesso nella fase di ammissione al concordato al professionista attestatore ed in quella successiva al commissario giudiziale, non può ritenersi preclusa al tribunale una delibazione almeno sommaria in ordine alla sussistenza dei requisiti for- mali e sostanziali indispensabili affinché la documentazione contabile deposi- tata possa assolvere la funzione ad essa assegnata nell'ambito della proce- dura, in modo tale da evitare che la produzione di documenti assolutamente inidonei allo scopo possa costituire un espediente per ritardare artificiosa- mente la definizione del procedimento, in danno degl'interessi della massa 6 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 161, sesto comma, e 162 della legge fall. e degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel ritenere inattendibili le scritture contabili, la Corte d'appello non ha considerato che il credito della [OSCURATO:PERSONA], non indicato in quelle depositate nel corso dell'istruttoria prefallimen- tare, era invece riportato chiaramente nella situazione patrimoniale aggior- nata al 27 febbraio 2017 e nell'elenco nominativo dei creditori, allegati alla domanda di ammissione al concordato.

Aggiunge che, nel ritenere non con- testato il giudizio d'inattendibilità espresso dal Tribunale, la sentenza impu- gnata ha omesso di rilevare che esso ricorrente si era limitato ad ammettere di aver presentato situazioni contabili differenti, nonché a far presente di aver escluso in un primo momento il credito della [OSCURATO:PERSONA] per ragioni pru- denziali, in quanto lo stesso risultava contestato giudizialmente.

2.1. Il motivo è inammissibile.

La mancata indicazione del debito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] rap- presenta infatti soltanto uno degli elementi posti in risalto a sostegno del giudizio d'inattendibilità espresso dalla Corte territoriale nei confronti della documentazione contabile allegata alla domanda di concordato, la cui inido- neità a rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione economico- patrimoniale della società debitrice è stata desunta, in linea più generale, dalla non corrispondenza della stessa ai criteri previsti dalla legge per la re- dazione dei bilanci delle società.

Nel contestare tale apprezzamento, il ricor- rente non è in grado d'indicare elementi di fatto indebitamente trascurati dalla sentenza impugnata, ma si limita ad insistere sull'inclusione del predetto de- bito nella situazione patrimoniale allegata alla domanda, in tal modo solleci- tando una nuova valutazione della documentazione prodotta, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argo- mentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico- formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deduci- bili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 10604/2018 Numero sezionale 386/2022 Numero di raccolta generale 17164/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 primo comma, n. 5 cit. da parte dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez.

I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez.

II, 29/10/ 2018, n. 27415; Cass., Sez.

V, 4/08/2017, n. 19547).

Nel lamentare la vio- lazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., il ricorrente non considera poi che, a tal fine, non è sufficiente che il giudice di merito abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento, ma è necessario che egli abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi conferitigli dalla legge, oppure che, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo pru- dente apprezzamento, pretendendo di attribuirle, in assenza di un'apposita previsione di legge, il valore attribuito ad un'altra prova, o ancora che, in presenza di una prova soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass., Sez.

Un., 30/09/2020, n. 20867; Cass., Sez.

V, 9/06/2021, n. 16016; Cass., Sez.

VI, 27/12/2016, n. 27000).

3. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricor- rente, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della contro- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 2/02/2022 Il Presidente 8 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10604/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Nomentana, n. 76, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA]- zangora, rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via A. Vesalio, n. 22; – controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. E [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 10604/2018 Numero sezionale 386/2022 Numero di raccolta generale 17164/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 – intimato – avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 473/18, depositata il 26 febbraio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 febbraio 2018, la Corte d'appello di Firenze ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio accomandatario della Fast di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza emessa il 31 maggio 2017, con cui il Tribunale di Firenze aveva dichiarato il fallimento dei reclamanti, su istanza della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., previa dichiarazione d'inammissibilità della domanda di ammissione al con- cordato preventivo presentata dai debitori. Premesso che, ai fini del termine per l'impugnazione, il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al concordato preventivo segue il regime della sentenza dichiarativa di fallimento, la Corte ha rilevato che i reclamanti non avevano censurato la correttezza del giudizio d'inattendibilità espresso dal Tribunale in ordine alle situazioni patrimoniali prodotte in giudizio, non avendo contestato la circostanza che dal bilancio al 27 febbraio 2017 non risultasse il debito nei confronti della creditrice istante, nonostante all'epoca il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso su ricorso della Be- netton [OSCURATO:SOCIETA]. per un importo superiore ad Euro 1.100.000,00 fosse stato già notificato, unitamente al precetto. Ha ritenuto che, in considerazione della rilevanza economica della posta, tale circostanza comportasse l'inatten- dibilità dell'intera documentazione allegata alla domanda di concordato in bianco, la quale avrebbe dovuto essere equipollente ai bilanci, in modo tale da consentire di valutare i dati economici della società. 3. Avverso la predetta sentenza il Romagnoli, in proprio e nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha resistito con controricorso, an- ch'esso illustrato con memoria. Il curatore del fallimento non ha svolto attività 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 10604/2018 Numero sezionale 386/2022 Numero di raccolta generale 17164/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 160, 161, sesto comma, e 162 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda di ammis- sione al concordato, per inattendibilità della documentazione prodotta, senza considerare che, per effetto delle modificazioni introdotte dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 e dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, in caso di presentazione della domanda in bianco, la dichiarazione d'inammissibilità è limitata alle ipotesi espressamente previste dalla legge, non godendo il tribu- nale di alcun potere discrezionale ai fini della concessione del termine per il deposito della proposta. Premesso che il controllo di attendibilità delle scrit- ture contabili, non previsto dall'art. 161, sesto comma, cit., risulta incompa- tibile con la disciplina dettata dall'art. 162, secondo e terzo comma, che su- bordina la dichiarazione d'inammissibilità all'infruttuosa scadenza del pre- detto termine, sostiene che il deposito delle scritture mira esclusivamente a consentire la verifica dei presupposti di fallibilità dell'impresa, non diversa- mente da quanto accade in sede di concordato c.d. pieno, in cui il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali è volto esclusivamente a consentire ai credi- tori di valutare la convenienza e la fattibilità della proposta, mentre l'accer- tamento della regolarità delle scritture spetta al professionista attestatore ed al commissario giudiziale. 1.1. Il motivo è infondato. Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di ammissione al concordato preventivo proposta dal ricorrente con riserva di presentazione del piano, avendo rilevato che la documentazione contabile alla stessa allegata non soddisfaceva i requisiti di completezza ed attendibilità necessari ai fini di una rappresentazione corretta ed affidabile della situazione economico-patrimoniale della società, ed avendo conseguentemente proce- duto alla dichiarazione di fallimento, senza concedere alla ricorrente il termine per la presentazione della proposta e del piano. 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 10604/2018 Numero sezionale 386/2022 Numero di raccolta generale 17164/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 In tema di concordato preventivo c.d. con riserva, questa Corte ha avuto infatti modo di affermare che l'inammissibilità della relativa domanda ben può essere pronunciata dal tribunale, all'esito del procedimento camerale di cui all'art. 162, secondo comma, della legge fall., non solo in presenza delle con- dizioni previste dal precedente art. 161, nono comma, ma anche nel caso in cui al ricorso contenente tale domanda non siano allegati, prima di tale deci- sione, i documenti previsti dal sesto comma dello stesso articolo, oppure nel caso in cui la domanda costituisca atto qualificabile come abuso del diritto (cfr. Cass., Sez. I, 11/11/2021, n. 33594). In proposito, sono stati richiamati i principi enunciati da una precedente pronuncia di legittimità, la quale ha chiarito, tra l'altro, che a) l'istituto di cui all'art. 161, sesto comma, della legge fall. costituisce una mera opzione di sviluppo del concordato, alternativa a quella prevista dai primi tre commi dell'art. 161, secondo cui all'imprenditore, che già ha assunto la qualità di debitore concordatario, è concessa la facoltà di procrastinare il deposito della proposta, del piano e della relativa documen- tazione, al fine di anticipare i tempi dell'emersione della crisi, in un termine concesso dal tribunale, b) ai fini dell'ammissibilità della domanda anticipata di concordato, non è necessaria alcuna indicazione aggiuntiva ai documenti previsti dal primo periodo dell'art. 161, sesto comma (fatti salvi gli oneri di allegazione funzionali alla valutazione della natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti compiuti dall'imprenditore in pendenza della pro- cedura ovvero alla valutazione delle istanze presentate dall'imprenditore), c) il debitore, ove presenti una domanda anticipata di concordato accompagnata da tutti gli elementi stabiliti dall'art. 161, sesto comma, ha diritto alla con- cessione del termine per predisporre la proposta, il piano e la documentazione di cui al secondo ed al terzo comma, a meno che il tribunale non rilevi aliunde fin da quel frangente che l'iniziativa è stata assunta con abuso dello stru- mento concordatario (cfr. Cass., Sez. I, 12/03/2020, n. 7117). Sulla base di tali principi, e con particolare riguardo alla concessione del termine, è stato ribadito per un verso che il tribunale non gode di alcun margine di discrezio- nalità, né in ordine alla estensione del lasso di tempo assegnato, dovendosi escludere che al debitore possa essere attribuito un termine per il deposito della proposta e del piano non coincidente con quello fisso di sessanta giorni 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 10604/2018 Numero sezionale 386/2022 Numero di raccolta generale 17164/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 espressamente previsto dal comma decimo dell'art. 161 (cfr. al riguardo, an- che Cass., Sez. Un., 15/05/2015, n. 9935; Cass., Sez. I, 12/10/2018, n. 25602), né rispetto all'adesione alla richiesta, e per altro verso che la fissa- zione del termine resta pur sempre subordinata alla condizione che la do- manda sia accompagnata dal rituale deposito di tutta la documentazione pre- scritta dal sesto comma dell'art. 161 e non emergano, fin da quel momento, profili di abuso del diritto: sebbene, infatti, il debitore non sia tenuto ad indi- care le ragioni del ricorso al deposito della domanda non accompagnata dal piano, ove emerga fin da subito che egli persegua una mera ed evidente fi- nalità dilatoria, il tribunale ben può immediatamente rilevarla, al fine di evi- tare di amplificare gli effetti pregiudizievoli dell'abuso ravvisato. Non merita pertanto consenso la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui il Tribunale, preso atto dell'avvenuto deposito della documentazione pre- scritta, avrebbe dovuto soprassedere alla dichiarazione di fallimento e limi- tarsi a concedere il termine per il deposito della proposta e del piano, aste- nendosi da qualsiasi apprezzamento in ordine ai dati forniti, la cui attendibilità e completezza avrebbero dovuto costituire oggetto della relazione del profes- sionista designato ai sensi del terzo comma dell'art. 161 e di quella deman- data al commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 172, ai fini della valutazione di convenienza rimessa ai creditori in sede di approvazione della proposta. La possibilità di ricollegare alla presentazione della domanda di concor- dato una preclusione quanto meno temporanea dell'esame della domanda di fallimento è stata infatti esclusa ripetutamente dalla giurisprudenza di legit- timità, la quale ha da tempo chiarito che il rapporto tra le due procedure si atteggia non già in termini di pregiudizialità necessaria, ma come un feno- meno di consequenzialità (eventuale del fallimento, all'esito negativo della pronuncia di concordato) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento), che determina una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti (cfr. Cass., Sez. Un., 23/01/2013, n. 1521; Cass., Sez. I, 26/11/2018, n. 30539); pertanto, pur ammettendosi che la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 10604/2018 Numero sezionale 386/2022 Numero di raccolta generale 17164/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 e 180 della legge fall., si è escluso che la stessa renda improcedibile il proce- dimento prefallimentare iniziato ad istanza del creditore o su richiesta del Pubblico Ministero, o che ne consenta la sospensione, riconoscendosi la pos- sibilità della dichiarazione di fallimento anche in pendenza delle fasi d'impu- gnazione dell'esito negativo del concordato preventivo (cfr. Cass., Sez. Un., 15/05/2015, n. 9935; Cass., Sez. VI, 31/03/2021, n. 8982). Qualora per- tanto, come nella specie, l'inidoneità della documentazione prodotta dal de- bitore faccia emergere prima facie l'intento dilatorio perseguito attraverso la presentazione della domanda di concordato, nulla impedisce al tribunale di dichiararne l'inammissibilità senza concedere il termine di cui all'art. 161, se- sto comma, procedendo senz'altro all'esame dell'istanza di fallimento. Quanto poi alla natura della documentazione da allegare alla domanda di concordato con riserva, è stato precisato che, per quanto riguarda le società di persone che, come la ricorrente, svolgono attività commerciale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi si identificano con i bilanci ed i conti profitti e perdite di cui agli artt. 2217, secondo comma, cod. civ., redatti secondo i criteri previsti dalla legge per le società per azioni, in quanto compatibili, nonché con i rendiconti annuali resi dai soci amministratori a quelli che non partecipano all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2261, secondo comma, cod. civ., i quali devono essere redatti nell'osservanza delle disposizioni generali dettate dal codice civile per la redazione del bilancio delle società di capitali, e segnatamente della regola della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio (cfr. Cass., Sez. I, 11/11/2021, n. 33594, cit.). Sebbene, per- tanto, il controllo in ordine alla veridicità dei dati aziendali sia rimesso nella fase di ammissione al concordato al professionista attestatore ed in quella successiva al commissario giudiziale, non può ritenersi preclusa al tribunale una delibazione almeno sommaria in ordine alla sussistenza dei requisiti for- mali e sostanziali indispensabili affinché la documentazione contabile deposi- tata possa assolvere la funzione ad essa assegnata nell'ambito della proce- dura, in modo tale da evitare che la produzione di documenti assolutamente inidonei allo scopo possa costituire un espediente per ritardare artificiosa- mente la definizione del procedimento, in danno degl'interessi della massa 6 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 10604/2018 Numero sezionale 386/2022 Numero di raccolta generale 17164/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 dei creditori. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 161, sesto comma, e 162 della legge fall. e degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel ritenere inattendibili le scritture contabili, la Corte d'appello non ha considerato che il credito della [OSCURATO:PERSONA], non indicato in quelle depositate nel corso dell'istruttoria prefallimen- tare, era invece riportato chiaramente nella situazione patrimoniale aggior- nata al 27 febbraio 2017 e nell'elenco nominativo dei creditori, allegati alla domanda di ammissione al concordato. Aggiunge che, nel ritenere non con- testato il giudizio d'inattendibilità espresso dal Tribunale, la sentenza impu- gnata ha omesso di rilevare che esso ricorrente si era limitato ad ammettere di aver presentato situazioni contabili differenti, nonché a far presente di aver escluso in un primo momento il credito della [OSCURATO:PERSONA] per ragioni pru- denziali, in quanto lo stesso risultava contestato giudizialmente. 2.1. Il motivo è inammissibile. La mancata indicazione del debito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] rap- presenta infatti soltanto uno degli elementi posti in risalto a sostegno del giudizio d'inattendibilità espresso dalla Corte territoriale nei confronti della documentazione contabile allegata alla domanda di concordato, la cui inido- neità a rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione economico- patrimoniale della società debitrice è stata desunta, in linea più generale, dalla non corrispondenza della stessa ai criteri previsti dalla legge per la re- dazione dei bilanci delle società. Nel contestare tale apprezzamento, il ricor- rente non è in grado d'indicare elementi di fatto indebitamente trascurati dalla sentenza impugnata, ma si limita ad insistere sull'inclusione del predetto de- bito nella situazione patrimoniale allegata alla domanda, in tal modo solleci- tando una nuova valutazione della documentazione prodotta, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argo- mentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico- formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deduci- bili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 10604/2018 Numero sezionale 386/2022 Numero di raccolta generale 17164/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 primo comma, n. 5 cit. da parte dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/ 2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547). Nel lamentare la vio- lazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., il ricorrente non considera poi che, a tal fine, non è sufficiente che il giudice di merito abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento, ma è necessario che egli abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi conferitigli dalla legge, oppure che, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo pru- dente apprezzamento, pretendendo di attribuirle, in assenza di un'apposita previsione di legge, il valore attribuito ad un'altra prova, o ancora che, in presenza di una prova soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass., Sez. Un., 30/09/2020, n. 20867; Cass., Sez. V, 9/06/2021, n. 16016; Cass., Sez. VI, 27/12/2016, n. 27000). 3. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricor- rente, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della contro- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 2/02/2022 Il Presidente 8 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r
Sentenza Cassazione n. 17164/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris