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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32914/2026

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one [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/04/1967, avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiestol'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale diPalermo - [OSCURATO:PERSONA] - ha proposto ricorso avverso l'ordinanzadel Tribunale del riesame di Palermo, resa in data 11/12/2025, che, in accoglimentodell'istanza di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha annullatol'ordinanza cautelare, emessa il 10/11/2005, dal Giudice per le indagini preliminaridel medesimo Tribunale, ritenendo insussistenti le esigenze cautelari di cuiall'art. 274, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i reati dicui all’art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 416.bis 1 cod. pen.e numerosi reati fine.2.

Dopo avere confermato la gravità indiziaria con riguardo al reato associativodi cui al capo 1), il Tribunale del riesame ha reputato il ravvisato pericolo diinquinamento probatorio del tutto ipotetico, generico e indeterminato, stante che,dalla compiuta attività di indagine, non sarebbe emerso alcun elemento da cuidesumere il concreto pericolo che l’indagato intenda alterare la genuinità ol'integrità delle prove, apparendo inconferente il motivo speso sulla necessità diapprofondimenti investigativi mediante l’escussione di persone informate sui fatti.Quanto al pericolo di reiterazione dei reati, richiamato il parametro della attualità,il Tribunale ha osservato che il relativo giudizio non può limitarsi alla rilevazionedella astratta gravità del titolo di reato, dovendosi considerare la personalitàdell'indagato, le modalità del fatto e le concrete condizioni di vita dello stesso.

Tantopremesso, ha affermato che quando, come nel caso in esame, si frapponga unsignificativo lasso tra il tempo del commesso reato e il momento della valutazionedelle esigenze cautelari, occorre che vi siano specifici elementi in grado didimostrare che le condizioni dell'attività illecita siano ancora persistenti, traendo laconclusione che, ove tali elementi non vi siano, le esigenze cautelari non sussistono:ciò anche nell'ipotesi in cui operi la presunzione di sussistenza delle esigenzecautelari di adeguatezza della sola misura in carcere.

Ciò detto, il Tribunale delriesame, tenuto conto della formulazione di un'imputazione temporalmente chiusa,poiché il sodalizio in esame è stato ritenuto non più operante dal mese di maggio2022, ha rilevato che, non essendo emersi elementi indicativi di un attualeinserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel traffico illecito di sostanze stupefacenti, non può darsi unconcreto ed attuale pericolo di recidiva.

Ha altresì osservato che i due precedentidell'imputato sono risalenti e comunque non legati al traffico di stupefacenti.3.

Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deducono la contraddittorietàe la manifesta illogicità della motivazione.

Contrariamente a quanto ritenuto dalTribunale del riesame, il Gip avrebbe puntualmente indicato gli indici gravi, concretie specializzanti che connotano la persistenza dell'attualità delle esigenze cautelaridell'associazione criminale di cui si discute.

Quanto poi alla presunta distanza tra iltempo del commesso reato e il momento della valutazione delle esigenze cautelari,il ricorrente evidenzia come tale presunto iato temporale sia stato colmatodall'inserimento negli atti processuali di una nota di polizia giudiziaria del03/12/2025, in cui si è dato conto della piena operatività criminale, nel corso deltempo, di alcuni indagati del presente procedimento.

Si assume poi l'inconferenzadel dato relativo alla c.d. contestazione chiusa del reato di cui al capo 1), osservandocome questa nulla significhi in ordine alle esigenze cautelari, posto che solo lacontinuazione effettiva delle indagini per un periodo successivo al maggio 2022avrebbe potuto fornire risposta, in positivo o in negativo, sulla dilatazione delperiodo temporale di riferimento.

Alla cessazione dell'attività captativa (cui siriconnette l'epoca dei reati in contestazione) non corrisponde la fine delle attivitàcriminose, emerse come stabilmente organizzate e svolte in maniera continuativa,considerato anche che il compendio investigativo, seppur relativo ad un arco ditempo limitato, ha messo in luce una struttura criminale ben radicata e di enormeportata. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, si è reso protagonista di altri specifici reati fine, aconferma del suo particolare attivismo nell'ambito della compagine criminale.

Né viè prova in positivo che lo stesso si sia distaccato dal circuito criminale di riferimento,con la conseguenza che gli indici di reiterazione nel crimine diventano costanti, inassenza di segni contrari.

Il Tribunale del riesame, si sostiene, non applicacorrettamente il dettato normativo nella misura in cui desume dal semplice dato deldecorso del tempo l'assenza dell'attualità di esigenze cautelari.

Evidenzia ilricorrente come il concreto pericolo di reiterazione dell’attività criminosa possaessere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto la stessa,considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, puòessere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, sicché è altamenteprobabile che l’indagato, potendo contare sul supporto di numerosissime personeanche a livello locale, commetta altri delitti della stessa specie.

Per evidenziarel’attualità del pericolo di reiterazione il ricorrente sottolinea che, nel momento in cuiha commesso i reati per cui si procede, il [OSCURATO:PERSONA] stava ancora scontando la pena peril diritto di usura, per il quale era stato condannato in via definitiva nel 2019relativamente a fatti commessi nel 2007.

La stessa indole dei reati da lui commessi(a scopo di lucro) denota peraltro una personalità incline a trarre il propriosostentamento da attività delittuose, sicché non disponendo l’indagato di alcunreddito e rimanendo attuali le condizioni nelle quali sono maturati i delitti, lamotivazione del Tribunale sarebbe del tutto contraddittoria.

Inconferente sarebbepoi il richiamo alla giurisprudenza che diversifica le cosiddette mafie storiche dellealtre associazioni.4.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Suprema Corteha concluso per l’annullamento con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Rileva preliminarmente il Collegio che la duplice presunzione relativa - disussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento dellasola misura carceraria - sancita, anche con riguardo al delitto di partecipazione adassociazione finalizzata al traffico di stupefacenti, dal disposto dell'art. 275, comma3, cod. proc. pen., riguarda ciascuno dei pericoli nel cui contenimento si sostanzianole esigenze stesse, avendo chiarito la Suprema Corte che «In tema di esigenzecautelari, la presunzione relativa della loro sussistenza, predicata dall'art. 275,comma 3, cod. proc. pen. per i delitti ivi indicati, riguarda tutte quelle indicatedall'art. 274, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., compresa quella correlata al pericolodi inquinamento probatorio, ferma la necessità di motivare sull'inadeguatezza degliarresti domiciliari assistiti dal braccialetto elettronico ove non ricorra un'ipotesi dipresunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere» (Sez. 3, n.12485 del 28/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287813-03).

Va rammentato che, conriguardo al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 – titolo di reato per il qualeè stata disposta la misura di massimo rigore nei confronti del ricorrente – l’anzidettadoppia presunzione può essere vinta solo laddove vengano dedotti elementi daiquali risulti o il venir meno delle esigenze cautelari ovvero che dette esigenzepossano essere soddisfatte con altre misure meno gravose.

È stato chiarito che lapresunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevalente, in quantospeciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall’art. 274 cod. proc. pen.; neconsegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275 comma 3,cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salva prova contraria, icaratteri della attualità e della concretezza del pericolo (Sez. 5, n. 4950 del07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865).Nel caso di specie, il Giudice del riesame non ha tenuto conto della duplicepresunzione relativa e ha scrutinato gli specifici profili cautelari originariamenteravvisati come se la loro sussistenza non fosse presunta ex lege.

In altri termini, ilTribunale non ha argomentato in relazione agli elementi che avrebbero consentitodi superare la presunzione ma, al contrario, ha motivato in relazione allainsussistenza di elementi che avrebbero potuto giustificare la persistenza dellemenzionate esigenze di cautela.

Così, con riferimento al pericolo di inquinamentoprobatorio, ad opera dell’indagato, ha sostenuto: «non è emerso alcun elemento dacui desumere il concreto pericolo che il [OSCURATO:PERSONA] voglia alterare la genuinità o l’integritàdelle prove»; con riferimento al pericolo di reiterazione, ha affermato che«Nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, tra il tempo del commesso reatoed il momento della valutazione delle esigenze cautelari si frapponga un significativolasso di tempo, occorre che vi siano specifici elementi in grado di dimostrare che lecondizioni dell'attività illecita non siano ancora persistenti, ed ove tali elementi nonsussistano, la conclusione non può che essere quella dell'assenza delle esigenzecautelari» ed ha aggiunto che «A fronte della formulazione di una imputazionetemporalmente "chiusa", non è emerso alcun elemento sintomatico di un'attuale epersistente pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], non essendo emersi elementi indicativi diun attuale inserimento dello stesso nel traffico illecito di sostanze stupefacenti, ditalché non può ravvisarsi un concreto ed attuale pericolo di recidiva».Risulta pertanto evidente l’errore prospettico dal quale ha preso le mosse ilTribunale, tale da comportare l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio,per nuovo esame, al Tribunale di Palermo competente ex art. 309 cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale diPalermo competente ex art. 309 cod. proc. pen.Così deciso il 15 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/04/1967, avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiestol'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale diPalermo - [OSCURATO:PERSONA] - ha proposto ricorso avverso l'ordinanzadel Tribunale del riesame di Palermo, resa in data 11/12/2025, che, in accoglimentodell'istanza di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha annullatol'ordinanza cautelare, emessa il 10/11/2005, dal Giudice per le indagini preliminaridel medesimo Tribunale, ritenendo insussistenti le esigenze cautelari di cuiall'art. 274, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i reati dicui all’art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 416.bis 1 cod. pen.e numerosi reati fine.2. Dopo avere confermato la gravità indiziaria con riguardo al reato associativodi cui al capo 1), il Tribunale del riesame ha reputato il ravvisato pericolo diinquinamento probatorio del tutto ipotetico, generico e indeterminato, stante che,dalla compiuta attività di indagine, non sarebbe emerso alcun elemento da cuidesumere il concreto pericolo che l’indagato intenda alterare la genuinità ol'integrità delle prove, apparendo inconferente il motivo speso sulla necessità diapprofondimenti investigativi mediante l’escussione di persone informate sui fatti.Quanto al pericolo di reiterazione dei reati, richiamato il parametro della attualità,il Tribunale ha osservato che il relativo giudizio non può limitarsi alla rilevazionedella astratta gravità del titolo di reato, dovendosi considerare la personalitàdell'indagato, le modalità del fatto e le concrete condizioni di vita dello stesso. Tantopremesso, ha affermato che quando, come nel caso in esame, si frapponga unsignificativo lasso tra il tempo del commesso reato e il momento della valutazionedelle esigenze cautelari, occorre che vi siano specifici elementi in grado didimostrare che le condizioni dell'attività illecita siano ancora persistenti, traendo laconclusione che, ove tali elementi non vi siano, le esigenze cautelari non sussistono:ciò anche nell'ipotesi in cui operi la presunzione di sussistenza delle esigenzecautelari di adeguatezza della sola misura in carcere. Ciò detto, il Tribunale delriesame, tenuto conto della formulazione di un'imputazione temporalmente chiusa,poiché il sodalizio in esame è stato ritenuto non più operante dal mese di maggio2022, ha rilevato che, non essendo emersi elementi indicativi di un attualeinserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel traffico illecito di sostanze stupefacenti, non può darsi unconcreto ed attuale pericolo di recidiva. Ha altresì osservato che i due precedentidell'imputato sono risalenti e comunque non legati al traffico di stupefacenti.3. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deducono la contraddittorietàe la manifesta illogicità della motivazione. Contrariamente a quanto ritenuto dalTribunale del riesame, il Gip avrebbe puntualmente indicato gli indici gravi, concretie specializzanti che connotano la persistenza dell'attualità delle esigenze cautelaridell'associazione criminale di cui si discute. Quanto poi alla presunta distanza tra iltempo del commesso reato e il momento della valutazione delle esigenze cautelari,il ricorrente evidenzia come tale presunto iato temporale sia stato colmatodall'inserimento negli atti processuali di una nota di polizia giudiziaria del03/12/2025, in cui si è dato conto della piena operatività criminale, nel corso deltempo, di alcuni indagati del presente procedimento. Si assume poi l'inconferenzadel dato relativo alla c.d. contestazione chiusa del reato di cui al capo 1), osservandocome questa nulla significhi in ordine alle esigenze cautelari, posto che solo lacontinuazione effettiva delle indagini per un periodo successivo al maggio 2022avrebbe potuto fornire risposta, in positivo o in negativo, sulla dilatazione delperiodo temporale di riferimento. Alla cessazione dell'attività captativa (cui siriconnette l'epoca dei reati in contestazione) non corrisponde la fine delle attivitàcriminose, emerse come stabilmente organizzate e svolte in maniera continuativa,considerato anche che il compendio investigativo, seppur relativo ad un arco ditempo limitato, ha messo in luce una struttura criminale ben radicata e di enormeportata. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, si è reso protagonista di altri specifici reati fine, aconferma del suo particolare attivismo nell'ambito della compagine criminale. Né viè prova in positivo che lo stesso si sia distaccato dal circuito criminale di riferimento,con la conseguenza che gli indici di reiterazione nel crimine diventano costanti, inassenza di segni contrari. Il Tribunale del riesame, si sostiene, non applicacorrettamente il dettato normativo nella misura in cui desume dal semplice dato deldecorso del tempo l'assenza dell'attualità di esigenze cautelari. Evidenzia ilricorrente come il concreto pericolo di reiterazione dell’attività criminosa possaessere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto la stessa,considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, puòessere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, sicché è altamenteprobabile che l’indagato, potendo contare sul supporto di numerosissime personeanche a livello locale, commetta altri delitti della stessa specie. Per evidenziarel’attualità del pericolo di reiterazione il ricorrente sottolinea che, nel momento in cuiha commesso i reati per cui si procede, il [OSCURATO:PERSONA] stava ancora scontando la pena peril diritto di usura, per il quale era stato condannato in via definitiva nel 2019relativamente a fatti commessi nel 2007. La stessa indole dei reati da lui commessi(a scopo di lucro) denota peraltro una personalità incline a trarre il propriosostentamento da attività delittuose, sicché non disponendo l’indagato di alcunreddito e rimanendo attuali le condizioni nelle quali sono maturati i delitti, lamotivazione del Tribunale sarebbe del tutto contraddittoria. Inconferente sarebbepoi il richiamo alla giurisprudenza che diversifica le cosiddette mafie storiche dellealtre associazioni.4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Suprema Corteha concluso per l’annullamento con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Rileva preliminarmente il Collegio che la duplice presunzione relativa - disussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento dellasola misura carceraria - sancita, anche con riguardo al delitto di partecipazione adassociazione finalizzata al traffico di stupefacenti, dal disposto dell'art. 275, comma3, cod. proc. pen., riguarda ciascuno dei pericoli nel cui contenimento si sostanzianole esigenze stesse, avendo chiarito la Suprema Corte che «In tema di esigenzecautelari, la presunzione relativa della loro sussistenza, predicata dall'art. 275,comma 3, cod. proc. pen. per i delitti ivi indicati, riguarda tutte quelle indicatedall'art. 274, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., compresa quella correlata al pericolodi inquinamento probatorio, ferma la necessità di motivare sull'inadeguatezza degliarresti domiciliari assistiti dal braccialetto elettronico ove non ricorra un'ipotesi dipresunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere» (Sez. 3, n.12485 del 28/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287813-03). Va rammentato che, conriguardo al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 – titolo di reato per il qualeè stata disposta la misura di massimo rigore nei confronti del ricorrente – l’anzidettadoppia presunzione può essere vinta solo laddove vengano dedotti elementi daiquali risulti o il venir meno delle esigenze cautelari ovvero che dette esigenzepossano essere soddisfatte con altre misure meno gravose. È stato chiarito che lapresunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevalente, in quantospeciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall’art. 274 cod. proc. pen.; neconsegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275 comma 3,cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salva prova contraria, icaratteri della attualità e della concretezza del pericolo (Sez. 5, n. 4950 del07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865).Nel caso di specie, il Giudice del riesame non ha tenuto conto della duplicepresunzione relativa e ha scrutinato gli specifici profili cautelari originariamenteravvisati come se la loro sussistenza non fosse presunta ex lege. In altri termini, ilTribunale non ha argomentato in relazione agli elementi che avrebbero consentitodi superare la presunzione ma, al contrario, ha motivato in relazione allainsussistenza di elementi che avrebbero potuto giustificare la persistenza dellemenzionate esigenze di cautela. Così, con riferimento al pericolo di inquinamentoprobatorio, ad opera dell’indagato, ha sostenuto: «non è emerso alcun elemento dacui desumere il concreto pericolo che il [OSCURATO:PERSONA] voglia alterare la genuinità o l’integritàdelle prove»; con riferimento al pericolo di reiterazione, ha affermato che«Nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, tra il tempo del commesso reatoed il momento della valutazione delle esigenze cautelari si frapponga un significativolasso di tempo, occorre che vi siano specifici elementi in grado di dimostrare che lecondizioni dell'attività illecita non siano ancora persistenti, ed ove tali elementi nonsussistano, la conclusione non può che essere quella dell'assenza delle esigenzecautelari» ed ha aggiunto che «A fronte della formulazione di una imputazionetemporalmente "chiusa", non è emerso alcun elemento sintomatico di un'attuale epersistente pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], non essendo emersi elementi indicativi diun attuale inserimento dello stesso nel traffico illecito di sostanze stupefacenti, ditalché non può ravvisarsi un concreto ed attuale pericolo di recidiva».Risulta pertanto evidente l’errore prospettico dal quale ha preso le mosse ilTribunale, tale da comportare l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio,per nuovo esame, al Tribunale di Palermo competente ex art. 309 cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale diPalermo competente ex art. 309 cod. proc. pen.Così deciso il 15 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]