CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07821/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24803/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]).-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA].-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscanan. 243/2021 depositata il 25/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla sentenza impugnata emerge quanto segue. Il 7.9.16 lacontribuente, [OSCURATO:PERSONA], presentò una proposta di accordo diristrutturazione dei propri debiti ex art. 7 della legge n. 3 del 2012.Numero registro generale 24803/2021Numero sezionale 1424/2026Numero di raccolta generale 7821/2026Data pubblicazione 31/03/2026Nel riparto dei debiti fu indicato, all’interno dell’accordo, l’importo dieuro 532,60 riferito al creditore Comune di [OSCURATO:PERSONA],annoverato tra i crediti chirografari e non tributari in privilegio.Al suddetto piano il Comune non si oppose.Successivamente, nel 2017, il Comune notificò alla contribuente unavviso di accertamento per IMU non pagata in relazione all’anno 2013 ilcui importo corrispondeva a quello già indicato nell’accordo di cui innanzi.adesione al piano, effettuata dal Comune, avesse comportato ladecadenza dell’ente impositore in relazione alla predetta pretesa.Il giudice di prime cure accolse il ricorso osservando che il Comune eradecaduto dalla facoltà di accertamento dell’imposta in questione peressere rimasto inerte e non aver contestato gli importi contenuti nellaproposta.La decisione fu, quindi, impugnata dal Comune sostenendosi chel’esdebitazione non poteva operare per i debiti fiscali che, pur avendocausa anteriore al decreto di apertura delle procedure da composizionedella crisi, erano stati successivamente accertati in ragione dellasopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. All’epoca dell’accordo il debitotributario non era, in questa prospettiva, ancora certo, liquido ed esigibile.2. Il giudice di seconde cure accolse il ricorso del Comune.Nel dettaglio si osservò che il debito della contribuente nei confrontidell’Ente era, realmente, sorto a seguito dell’emanazione dell’avviso diaccertamento, perché non avrebbe potuto essere giuridicamente possibileprima, essendo necessario il completamento della procedura accertativa.Solo con la venuta ad esistenza dell’atto impositivo si poteva ritenereesistente il debito.Avverso la predetta decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA] con un motivo.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 24803/2021Numero sezionale 1424/2026Numero di raccolta generale 7821/2026Data pubblicazione 31/03/20261. La ricorrente con il primo ed unico strumento impugnatorio deduce,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 14 terdecies, comma 3, della legge n. 3 del 2012.Secondo la contribuente la C.T.R. avrebbe violato il disposto della normache impone agli enti pubblici di procedere senza ritardo all’accertamentodi tasse e imposte relativa alle annualità precedenti al deposito dellaprocedura da composizione della crisi da sovraindebitamento, laddove haritenuto legittimo l’accertamento dell’imposta da parte del Comune adanni di distanza dalla chiusura della procedura.Si osserva in particolare che il Comune di Ponsacco aveva acconsentitoallo stralcio dei propri crediti in adesione alla proposta di ristrutturazioneex legge n. 3 del 2012 avanzata da [OSCURATO:PERSONA].Sicché in seguito all’omologa della proposta di ristrutturazione, icreditori indicati nella proposta che non avevano contestato gli importi iviindicati e/o non avevano provveduto a liquidare con celerità eventualiulteriori crediti dovuti in data antecedente al deposito della proposta,dovevano considerarsi decaduti dalla possibilità di contestare nuovi crediti.Tra questi creditori vi era l’ente impositore.2. Il ricorso è fondato.Sotto un profilo generale, l'obbligazione tributaria sorge in astratto, siaquanto alla esistenza che alla misura, nel momento in cui si determina lasituazione di fatto che la legge considera generatrice del debito diimposta, costituendone il presupposto.L'accertamento tributario, per sua natura e funzione, non costituisceuna decisione su contrastanti interpretazioni di fatti e di norme giuridiche,da adottarsi nel rispetto del contraddittorio, né esprime un apprezzamentocritico in ordine a dati noti ad entrambe le parti, ma si esaurisce in unprovvedimento autoritativo con il quale l'Amministrazione fa valere lapropria pretesa tributaria esternandone il titolo e le ragioni giustificative alNumero registro generale 24803/2021Numero sezionale 1424/2026Numero di raccolta generale 7821/2026Data pubblicazione 31/03/2026solo fine di consentire al contribuente di valutare l'opportunità di esperirel'impugnazione.L’avviso interviene quindi in un momento successivo, accertal’esistenza del debito a conclusione del procedimento amministrativo concui viene determinata la pretesa impositiva (Cass. 11 marzo 2002n.3513/2002; conforme, Cass. n.4824/2023).Esso non ha quindi natura costitutiva ma dichiarativa (da ultimo Cass.n. 5721/2024). Ciò implica, in relazione alla fattispecie per cui è causa,che il debito in oggetto era già esistente all’epoca dell’accordo e, pertanto,il Comune, non avendo effettuato alcuna contestazione, non avrebbepotuto emettere un successivo avviso.Nel caso che ci occupa viene in particolare in considerazione l’IMU.Essa è dovuta in forza del possesso del bene immobile a partire dal 1°gennaio dell’anno di riferimento.Con l’avviso impugnato dalla contribuente non è sorta l’imposta ma èstata accertata la debenza di un debito tributario, già realizzatosi edesistente.In conclusione, il debito esisteva ed il Comune non avrebbe potutochiedere il versamento dell’IMU già oggetto dell’accordo al quale non siera opposto.2.1. Sotto altro profilo, la decisione è ulteriormente erronea ancheperché si pone in contrasto frontale con le disposizioni rilevanti in materia.L’art. 12 della legge n. 3 del 2012, comma 3, ratione temporisapplicabile, prevede che «L'accordo omologato è obbligatorio per tutti icreditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cuiall'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore nonpossono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano».Viene, quindi, in considerazione l’art. 14 terdecies, comma 3, il qualeprevede che «L'esdebitazione non opera: c) per i debiti fiscali che, puravendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alleNumero registro generale 24803/2021Numero sezionale 1424/2026Numero di raccolta generale 7821/2026Data pubblicazione 31/03/2026sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamenteaccertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi».Da quanto precede deriva che: 1) l’accordo è obbligatorio per icreditori anteriori ed ha effetto liberatorio; 2) nella fattispecie che cioccupa non opera il terzo comma dell’art. 14-terdecies, perchél’accertamento non si è basato su nuovi elementi, né lo stesso si ponecome condizione per l’ammissione al passivo.La tesi della C.T.R. (fondata sulla sussistenza del fatto nuovo rispettoall’accordo di ristrutturazione, individuato nell’avviso di accertamentoemesso) si palesa quindi come contraria alla lettera ed alla ratio delladisposizione che esclude l’esdebitazione per crediti anteriori, ma che sonostati successivamente accertati in base a sopravvenienze, alludendoall’ipotesi che prima di tali nuovi elementi non vi fossero proprio gliestremi dell’accertamento.Peraltro, il piano del consumatore, al pari del concordato preventivo,una volta omologato, vincola, infatti, tutti i creditori, siano essi statiopponenti o meno nella fase di omologa (Cass. n. 5630/2025).Il credito è, quindi, non esigibile e non “vantabile” nemmeno sulversante dell’accertamento, perché anteriore all’omologazione dellaprocedura di cui alla legge n. 3 del 2012 e già in essa riconosciuto.In conclusione, il ricorso deve essere accolto e non essendo necessariulteriori accertamenti nel merito, ex art. 384 c.p.c., la sentenzaimpugnata deve essere cassata ed annullato l’avviso impugnato.3. Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel meritoannulla l’avviso originariamente impugnato.Condanna il Comune di Ponsacco al pagamento delle spese del giudizio diprimo grado che liquida per compensi in euro 400,00 oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge;Numero registro generale 24803/2021Numero sezionale 1424/2026Numero di raccolta generale 7821/2026Data pubblicazione 31/03/2026Condanna il Comune di Ponsacco al pagamento delle spese del giudizio disecondo grado che liquida per compensi in euro 500,00 oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.Condanna il Comune di Ponsacco al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità in euro 600,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre accessori dilegge.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.2.2026.Il PresidenteUgo Candia