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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 12058/2022

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ente Appalto ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10235/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 82; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, v. [OSCURATO:PERSONA], n. 8; - controricorrente- e AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 863/2017 (pubblicata 9 febbraio 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate dalle difese di entrambe le parti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10235/2017

1. Con atto di appello ritualmente notificato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e alla Numero sezionale 656/2022 Numero di raccolta generale 12058/2022 società [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi società Pated), la [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] s.p.a. (d’ora in poi società Salini) impugnava la sentenza n. 3425/2009 del Tribunale di Roma, con la quale, decidendo su due giudizi riuniti aventi ad oggetto le opposizioni proposte dalla società Salini ai decreti ingiuntivi n. 18731/2003, dell’importo di euro 524.478,29, emesso su ricorso della società Pated, e n. 18723/2003, emanato su ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], le respingeva entrambe, confermando ambedue i provvedimenti monitori.

Questi ultimi erano stati adottati in virtù del lodo in data 17 luglio 2003 – non dichiarato esecutivo dal Presidente del Tribunale di Roma – adottato all’esito del procedimento arbitrale irrituale intrapreso dalla società Pated al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo convenuto con la società Salini pr effetto del contratto sottoscritto il 22 dicembre 2000, con cui la società Pated aveva assunto l’obbligo di svolgere attività di assistenza, consulenza e supporto logistico in favore dell’appellante, interessata alla realizzazione di opere pubbliche per conto delle autorità governative nigeriane.

Con il citato lodo era stata dichiarata la responsabilità contrattuale della società Salini, con la sua conseguente condanna al pagamento della suddetta somma di euro 524.478,29, oltre interessi, e con la compensazione tra le parti dei 4/5 delle spese e la condanna della stessa società Salini alla rifusione del residuo quinto in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario.

I due richiamati decreti ingiuntivi erano stati opposti dalla società Salini invocandone la dichiarazione di nullità o per ottenere una pronuncia costitutiva di annullamento del menzionato contratto del 22 dicembre 2000, con derivante nullità e/o annullamento del lodo e, quindi, degli stessi conseguenti decreti monitori.

In pendenza dei due giudizi di opposizione avverso questi ultimi decreti la società Salini, con atto notificato il 17 febbraio 2004, aveva impugnato il lodo per nullità dinanzi alla Corte di appello di Roma, cui resisteva la società Pated; detto procedimento veniva sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma che avrebbe dovuto decidere sulle opposizioni ai decreti ingiuntivi.

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2. Nel giudizio di appello si sono costituite entrambe le parti appellate e la Numero di raccolta generale 12058/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 Corte di appello di Roma, in via preliminare, ha sospeso, ai sensi dell’art.351 c.p.c., l’efficacia esecutiva dell’impugnata indicata sentenza del Tribunale di Roma n. 3425/2009.

Successivamente, con sentenza n. 863/2017 (pubblicata il 9 febbraio 2017), la stessa Corte di appello ha rigettato il gravame, condannando l’appellante società Salini al pagamento delle spese del grado.

A sostegno dell’adottata pronuncia, la Corte laziale osservava, in primo luogo, nell’esaminare l’istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. reiterata dall’appellante, che la stessa andasse disattesa, posto che, per effetto della sospensione dell’esecutività dell’impugnata sentenza disposta ai sensi dell’art. 351 c.p.c., non si sarebbe potuta venire a configurare una possibilità di conflitto tra giudicati.

Osservava, poi, il giudice di secondo grado che l’appellante non aveva impugnato la citata sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui quest’ultimo aveva ritenuto che il lodo posto a fondamento del ricorsi per decreto ingiuntivo dovesse qualificarsi come irrituale.

Allo stesso modo, la Corte di appello rilevava che non era stata gravata nemmeno la statuizione relativa al rigetto del motivo sull’eccesso del lodo dai limiti del mandato.

Con i motivi dell’appello erano state invece reiterate, nell’impugnare la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto i corrispondenti motivi formulati con le opposizioni ai due decreti ingiuntivi, le censure relative alla prospettata nullità del lodo ai sensi dell’art. 1972 c.c. e alla dedotta annullabilità del compromesso sul presupposto che essa appellante aveva sottoscritto il contratto di riferimento del lodo siccome il suo rappresentante vi era stato costretto da violenza morale.

Al riguardo, la Corte di appello ha, innanzitutto, escluso, sul piano generale e diversamente da quanto dedotto dall’appellante, che il lodo irrituale potesse configurarsi come una transazione, dovendo la sua natura giuridica ricondursi a quella di un mandato congiunto a comporre la controversia insorta, mediante un negozio dispositivo, da porre in essere tra le parti nel tempo dalle stesse stabilito, pena l’estinzione del mandato per scadenza del termine ai sensi dell’art. 1722, comma 1, c.c.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10235/2017 Numero sezionale 656/2022 In ogni caso, ha rilevato la Corte di appello, ove anche si fosse voluto Numero di raccolta generale 12058/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 aderire alla tesi dell’appellante, il motivo andava comunque disatteso, sulla base dell’osservazione di fondo che l’art. 1972 c.c. sancisce la nullità della transazione soltanto se questa abbia ad oggetto un contratto nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto (eventualmente) nullo per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 1325 c.c., ragion per cui, nel caso di specie, si sarebbe dovuta escludere l’applicabilità del citato art. 1972 c.c. dal momento che era stata prospettata una condotta illecita unilaterale (peraltro non configuratasi in relazione alla denunciata consumazione del reato di estorsione), pur rimanendo applicabili le norme sui vizi del consenso nella sussistenza delle inerenti condizioni.

Con riferimento al secondo motivo di appello la Corte territoriale ha ritenuto di confermare, anche su tale punto, la sentenza di primo grado, ritenendo infondata l’impugnativa del lodo ricondotta alla pretesa annullabilità del contratto di riferimento contenente la clausola compromissoria per vizio del consenso in quanto sfornita di “adeguato conforto probatorio”, non essendo emersi univoci elementi di prova (soprattutto in virtù degli esiti testimoniali) riscontranti la dedotta violenza morale (avente i caratteri previsti dall’art. 1435 c.c.), prospettata come esercitata nei confronti del legale rappresentante della società Salini (costituente, oltretutto, una delle più grandi società italiane operanti nel settore delle costruzioni) all’atto della sottoscrizione del predetto contratto.

3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a quattro complessi ed articolati motivi, la società Salini, resistito con controricorso dell’intimata società Pated.

L’altro intimato avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Le difese di entrambe le parti costituite hanno anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la ricorrente ha denunciato: F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10235/2017 Numero sezionale 656/2022 a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1972, 1966 c.c., in Numero di raccolta generale 12058/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 relazione agli artt. 1343 e 1418 c.c. nonché dell’art. 806 c.p.c. e dei principi e norme che escludono la compromettibilità in arbitrato irrituale della controversia inerente a diritti e a pretese scaturenti da contratti nulli, per illiceità della causa e di cui le parti non possono disporre; b) la violazione e falsa applicazione dei principi e norme che disciplinano la causa della clausola compromissoria e dell’arbitrato irrituale, come negozi che assolvono alla funzione di affidare a terzi la composizione della lite insorta tra le parti e che, come tali, condividono la causa della transazione, con conseguente applicabilità della disciplina di cui agli artt.1972 e 1966 c.c.; c) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1418 e 1343 c.c. e dei principi e norme che sottraggono alla competenza arbitrale, anche in ipotesi di arbitrato irrituale, qualsivoglia controversia inerente a diritti e pretese che scaturiscono da contratti e/o negozi illeciti, perché diversamente il contratto di compromesso, la clausola compromissoria e il lodo arbitrale sarebbero, comunque, contratti non meritevoli di tutela.

2. Con la seconda censura – formulata sempre con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la ricorrente ha dedotto: a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1343 c.c., in relazione all’art. 1972 c.c. e dei principi e norme che disciplinano la nullità del contratto, per illiceità, allorquando il contratto stesso costituisca una fattispecie vietata dall’ordinamento, perché integrante un’ipotesi di reato, sanzionato penalmente, e come tale contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume e, comunque, a tutela dell’interesse pubblico generale alla libera iniziativa economica tutelata anche a livello costituzionale dagli artt. 2 e 41 Cost. b) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1343 e 1325 c.c. nonché dei principi e norme che disciplinano la nullità, per illiceità del contratto, e che escludono che in ipotesi di minacce, atte a configurare il reato di estorsione ai sensi dell’art. 629 c.p., l’invalidità del contratto si traduca in una mera nullità per carenza degli elementi essenziali in virtù dell’art. 1325 c.c.; c) la violazione e falsa applicazione degli art.t 1418 e 1343 c.c., oltre che dei principi e norme che disciplinano la nullità per illiceità del contratto e F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10235/2017 Numero sezionale 656/2022 che escludono che, in ipotesi di minacce atte ad integrare il reato di Numero di raccolta generale 12058/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 estorsione di cui all’art. 629 c.p., l’invalidità del contratto si traduca in un mero vizio del consenso, tale da comportare l’annullabilità, anziché in nullità per illiceità.

3. Con la terza doglianza – avanzata con riguardo all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - la ricorrente ha lamentato: a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. unitamente ai principi e norme che disciplinano l’efficacia della prova testimoniale e l’attendibilità della testimonianza “de relato”, qualora l’attore sia parte lesa del reato e, in particolare, del reato di estorsione previsto dall’art. 629 c.p.; b) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dei principi e norme che disciplinano l’efficacia della prova testimoniale nonché della testimonianza “de relato”, in relazione alle ulteriori circostanze, di cui lo stesso teste ha avuto diretta percezione; c) l’omesso esame di una fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, non avendo il giudice di appello minimamente valutato la testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] circa i fatti di cui il teste ha avuto diretta conoscenza e relativi alla circostanza che, nel corso della riunione intervenuta tra lo stesso Lautizi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il giorno successivo all’incontro di [OSCURATO:PERSONA] con il Luttwak, legale rappresentante di PATED, [OSCURATO:PERSONA] decideva di sottoscrivere l’accordo PATED, stipulato il 22 dicembre 2000; d) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 122 c.p.c. e dei principi e norme che disciplinano l’efficacia della prova testimoniale della prova testimoniale “de relato”, in relazione alle ulteriori circostanze, che il giudice trae da un documento non in lingua italiana e non tradotto e il cui contenuto è stato palesemente frainteso dal giudice.

4. Con il quarto ed ultimo mezzo – riferito all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - ha prospettato: a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 629 c.p. in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa del reato di estorsione, con particolare F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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5. Rileva, in via preliminare, il collegio che deve essere disattesa l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente, poiché il ricorso – nella prospettazione articolata dei singoli motivi e nell’individuazione delle specifiche violazioni di legge, oltre all’asserito vizio di omesso esame di fatti decisivi – rispetta sufficientemente le prescrizioni imposte dall’art. 366 c.p.c. e, in particolare, quella prevista dal n. 4) del suo comma 1, risultando, per l’appunto, puntualmente specificate le norme di diritto dedotte come violate, con il supporto di un idoneo percorso logico-giuridico- argomentativo giustificativo delle singole violazioni denunciate.

6. Ciò premesso, ritiene il collegio che i primi due motivi sono esaminabili congiuntamente perché all’evidenza connessi e, per alcuni profili, sovrapponibili.

Essi sono infondati e devono, perciò, essere rigettati per le ragioni che seguono.

Con essi la ricorrente sostiene – sulla base dell’intero impianto argomentativo dedotto a sostegno di detti motivi ed in riferimento alle supposte violazioni di legge indicate - l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui ha escluso l’applicabilità dei principi e delle norme di cui F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Senonché - pur a fronte delle violazioni formalmente dedotte nei sensi precedentemente richiamati – la complessiva censura (riconducibile ad entrambe le prime due doglianze) risulta formulata sull’asserito presupposto che detto contratto fosse illecito, e, quindi, affetto da nullità, donde non si sarebbe dovuto ritenere che il lodo con cui si era concluso il procedimento di arbitrato irrituale, in quanto qualificabile come transazione, fosse invalido, proprio perché da considerarsi fondato su un titolo nullo.

A tal proposito la Corte di appello, nella prima parte della motivazione della sentenza, essendo rimasta incontestata la natura irrituale del lodo (non avendo costituito oggetto di gravame la relativa statuizione adottata dal giudice di primo grado), si è soffermata sull’individuazione della natura giuridica del lodo e lo ha qualificato come un negozio compositivo quale conseguenza di un mandato congiunto a comporre la controversia insorta (nel quale si sostanzierebbe l’arbitrato libero), non ricorrendo la necessità che la risoluzione della controversia da parte degli arbitri implichi reciproche concessioni tra le parti (che è l’elemento principale caratterizzante il contratto di transazione).

Ad avviso del collegio questa qualificazione è condivisibile ed è supportata sia dalla precedenza giurisprudenza di questa Corte che dalla dottrina assolutamente prevalente.

Sulla base del relativo quadro normativo di riferimento attualmente in vigore (a cominciare imprescindibilmente dall’univoco disposto dell’art. 808-ter, comma 1, c.p.c.), va, infatti, affermato che la convenzione di arbitrato irrituale si connota come un contratto che determina la nascita in capo alle parti contraenti di una situazione complessa, di carattere strumentale, finalizzata alla tutela dei diritti, mediante il quale, alla stregua della nozione di cui all’art. 1703 c.c., si pone in essere un mandato, senza necessità di rappresentanza, conferito congiuntamente da una pluralità di parti (minimo due) a uno o più arbitri (cfr., specificamente, Cass. n. 11270/2012) e preordinato alla F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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L’arbitrato irrituale può non limitarsi a Data pubblicazione 13/04/2022 cristallizzare, come il negozio di accertamento, una situazione già in essere, comportando piuttosto addizioni alla fattispecie giuridica compromessa.

Bisogna, perciò, escludere, da un lato, che l’arbitrato irrituale, alla stregua di una composizione amichevole, importi l’accoglimento di tutte le pretese di una sola parte e, dall’altro, che il medesimo obblighi sempre a procedere ad un aliquid datum, aliquid retentum, come invece implicherebbe una soluzione transattiva.

Ed allora la definizione corretta – come esattamente ritenuto dalla Corte di appello di Roma nell’impugnata sentenza - dell’arbitrato irrituale è quella di un mandato congiunto a comporre la controversia venutasi a configurare, mediante un negozio compositivo, da porre in essere nel termine stabilito dalle parti, pena l’estinzione del mandato per sua scadenza ex art. 1722, n. 1, c.c. (cfr., da ultimo, Cass. n. 30000/2021).

La scelta dell’arbitrato irrituale comporta, quindi, in virtù della stessa voluntas legis, una deroga all’art. 824 bis c.p.c. e, conseguentemente, al successivo art. 825 c.p.c., palesandosi con essa l’intenzione pattizia di escludere quell’efficacia di sentenza divenuta ex lege propria del dictum degli arbitri rituali, suscettibile di essere reso esecutivo e trascrivibile.

Si è, perciò affermato che tanto sono diversi gli effetti perseguiti con il concluso compromesso, che neppure l’erronea esecutorietà concessa al lodo irrituale vale ad originare un lodo rituale.

L’applicazione delle regole proprie del “lodo- sentenza” è, quindi, inequivocabilmente esclusa per il “lodo-contratto”, con la conseguenza che la possibilità di attuare i diritti discendenti dall’arbitrato irrituale è rimessa esclusivamente al comportamento delle parti, potendo, quindi, in caso di sua mancata attuazione, insorgere una nuova controversia sull’esecuzione della determinazione arbitrale rimasta inadempiuta (quasi – si è affermato - come se una delle parti scegliesse di volersi porre contra factum proprium).

Ad ogni modo, la Corte di appello ha ad abundatiam posto in risalto che, ove anche – in ipotesi - si fosse voluto aderire alla prospettazione della F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10235/2017 Numero sezionale 656/2022 ricorrente circa la riconducibilità dell’arbitrato libero alla figura Numero di raccolta generale 12058/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 contrattuale della transazione, sarebbe rimasta comunque esclusa l’applicabilità – nella fattispecie – dell’art. 1972 c.c., il cui primo comma sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un contratto nullo per illiceità della causa o del motivo - si badi - comune ad entrambe le parti e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c. (cfr. Cass. n. 7533/1994 e Cass. n. 2413/2016).

Ciò implica, dunque, che l’illiceità deve essere circoscritta nell’ambito dell’art. 1343 c.c., ovvero va riferita al contratto che presenti una causa illecita o contraria a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume; dunque, il citato art. 1972 c.c. è preordinato allo scopo di evitare che, tramite la transazione, venga a consolidarsi un fatto illecito riconducibile alla condotta contra legem di entrambe (o più, se trattasi di transazione plurilaterale) le parti (v, a tal proposito, anche il disposto dell’art. 1345 c.c.).

Chiarito questo aspetto di carattere generale, si deve, tuttavia, rilevare – in modo assorbente - che tutta l’impostazione delle due censure, incentrata sulla qualificazione della natura giuridica dell’arbitrato irrituale e di quella del conseguente lodo (oltre che sugli effetti di quest’ultimo), non si confronta con l’accertata inesistenza (la critica della cui valutazione delle prove costituisce, invero, oggetto del terzo e quarto motivo) del presupposto necessario per la configurazione eventuale della nullità (in relazione alle supposte violazione di tutte le norme indicate implicanti varie cause di invalidità assoluta negoziale) del titolo contrattuale presupposto, per come ritenuto dalla Corte di appello nell’esaminare motivatamente la vicenda sostanziale del contratto intercorso tra le parti, in relazione al quale ha escluso che il consenso prestato dal rappresentante della Salini che lo aveva sottoscritto avesse costituito il frutto di una condotta criminosa (ad avviso della ricorrente incasellabile nel reato di estorsione) commessa ai suoi danni.

7. Anche il terzo motivo è privo di fondamento e va, perciò, respinto.

Con esso, in effetti, la ricorrente tende a censurare – mediante una critica involgente una sollecitazione della rivalutazione fattuale operata dalla Corte di appello sulla base degli elementi probatori acquisiti (e con F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10235/2017 Numero sezionale 656/2022 la prospettazione dell’asserita violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e di Numero di raccolta generale 12058/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 un assunto omesso esame di fatti decisivi) – l’impugnata sentenza nella parte in cui detta Corte ha escluso il raggiungimento di una prova idonea con riferimento alla configurazione, in relazione alle modalità di stipula del contratto del 22 dicembre 2000, di una condotta commessa dal legale rappresentate della Pated ascrivibile alla fattispecie criminosa dell’estorsione (attraverso la quale sarebbe stato illecitamente carpito il consenso del rappresentante della Salini a sottoscrivere il suddetto contratto).

Rileva il collegio che la supposta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è insussistente alla stregua del pacifico principio (cfr., tra le tante, Cass. n. 27000/2016, Cass. n. 23940/2017 e Cass. n. 1229/2019) secondo cui detta violazione non è sostenibile per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione, circostanze queste tutte non ricorrenti nella fattispecie.

Peraltro, la ricorrente avrebbe dovuto assolvere l’obbligo di specificità in ordine all’indicazione, in ricorso, dei capitoli di prova formulati in giudizio e sui quali il giudice di prime cure aveva ritenuto che l’escussione del teste Latizi sulle medesime circostanze era ultronea alla luce delle dichiarazioni rese e verbalizzate all’udienza del 21 novembre 2002, e ciò al fine di consentire a questa Corte di valutare la possibile decisività delle circostanze costituentine oggetto.

Inoltre, la Corte territoriale ha espressamente esaminato e valutato la deposizione del suddetto teste e ne ha confrontato gli esiti con le risultanze della altre prove e con i contenuti dei documenti acquisiti, giungendo alla conclusione, in base all’esercizio del suo motivato prudente apprezzamento, che non si poteva ritenere raggiunta la prova F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10235/2017 Numero sezionale 656/2022 dell’esistenza della supposta estorsione in danno del SaliNumero di raccolta generale 12058/2022ni.

Non vi è Data pubblicazione 13/04/2022 stata, quindi, un’omessa valutazione di detta testimonianza e, peraltro, sul piano strettamente giuridico, il fatto che secondo la ricorrente sarebbe stato omesso (ovvero la completa considerazione delle dichiarazioni del teste Latizi) non è rappresentato propriamente da un fatto storico, ma è riconducibile ad una complessiva dichiarazione resa da un terzo in giudizio, alla quale non è stato ascritto un carattere di decisività, trattandosi, oltretutto, di dichiarazioni “de relato” che, di per sé, non hanno una valenza univocamente probatoria ove non riscontrate da altri elementi (cfr. Cass. n. 8358/2007 e Cass. n. 569/2015), la cui esistenza è stata esclusa dalla Corte di appello nella fattispecie.

Inoltre la Corte di appello ha correttamente ritenuto – con adeguata valutazione di merito, insindacabile nella presente sede di legittimità - che a supporto dell’attendibilità della testimonianza del Latizi non valeva nemmeno l’ulteriore argomento dedotto dalla Salini, ovvero che il contratto del 22 dicembre 2000 avesse come presupposto esplicito la partecipazione ad una gara di cui essa era, invece, già rimasta aggiudicataria.

L’asserto è, infatti, smentito dal contenuto del documento 2 indicizzato sub 2 del fascicolo depositato dalla Pated in sede arbitrale, corrispondente alla comunicazione di aggiudicazione dell’appalto indirizzata dal Ministero delle risorse idriche della Nigeria alla società Salini a mezzo fax in data 8 gennaio 2001 e, quindi, in epoca successiva alla conclusione del contratto per cui è stata instaurata la controversia del 22 dicembre 2000.

8. Il quarto ed ultimo motivo si profila inammissibile.

Esso, infatti, consiste in una critica di pure valutazioni di merito compiute adeguatamente dalla Corte di appello sull’esclusione della configurazione della violenza morale in danno del [OSCURATO:PERSONA] che lo avrebbe potuto costringere a stipulare, contro la sua volontà, il contratto del 22 dicembre 2000.

La Corte di secondo grado ha, per l’appunto, ritenuto – ancora con apprezzamento in questa sede insindacabile, siccome congruamente motivato (v.

Cass. n. 13035/2003 e Cass. n. 19974/2017) - che non sussistessero le condizioni imposte dall’art. 1435 c.c., tenendo conto F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10235/2017 anche della qualità e delle condizioni del citato Salini.

Lo stesso giudicNumero sezionale 656/2022e di Numero di raccolta generale 12058/2022 appello ha, oltretutto, aggiunto che, pur se si fosse voluta ipotizzare una Data pubblicazione 13/04/2022 qualche pressione esercitata dal Luttwak (legale rappresentante della Pated) in occasione della stipula di detto contratto, essa non poteva ricondursi propriamente ad una condotta concretante una violenza morale, specificando, peraltro, che la ricorrente non ha nemmeno provveduto ad indicare gli argomenti o i comportamenti necessari utilizzati dallo stesso Luttwak per rendere una possibile minaccia concretamente attuabile e credibile, in quanto tale idonea a costringere univocamente ed in modo determinante il Salini a sottoscrivere il contratto, non senza sottolineare anche la rilevanza della specifica qualità dallo stesso ricoperta di rappresentante di una delle maggiori società italiane operanti nel settore delle costruzioni.

Del resto, da un punto di vista generale, è pacifico che, in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio.

Ne consegue che il contratto non può essere annullato ex art.1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni o da impressionabilità o preoccupazione meramente soggettive ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risulti inequivocabilmente come idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte.

9. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10235/2017 contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del Numero sezionale 656/2022 Numero di raccolta generale 12058/2022 comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Data pubblicazione 13/04/2022 P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 10.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 24 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Appalto ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10235/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 82; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, v. [OSCURATO:PERSONA], n. 8; - controricorrente- e AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 863/2017 (pubblicata 9 febbraio 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate dalle difese di entrambe le parti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10235/2017 1. Con atto di appello ritualmente notificato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e alla Numero sezionale 656/2022 Numero di raccolta generale 12058/2022 società [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi società Pated), la [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] s.p.a. (d’ora in poi società Salini) impugnava la sentenza n. 3425/2009 del Tribunale di Roma, con la quale, decidendo su due giudizi riuniti aventi ad oggetto le opposizioni proposte dalla società Salini ai decreti ingiuntivi n. 18731/2003, dell’importo di euro 524.478,29, emesso su ricorso della società Pated, e n. 18723/2003, emanato su ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], le respingeva entrambe, confermando ambedue i provvedimenti monitori. Questi ultimi erano stati adottati in virtù del lodo in data 17 luglio 2003 – non dichiarato esecutivo dal Presidente del Tribunale di Roma – adottato all’esito del procedimento arbitrale irrituale intrapreso dalla società Pated al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo convenuto con la società Salini pr effetto del contratto sottoscritto il 22 dicembre 2000, con cui la società Pated aveva assunto l’obbligo di svolgere attività di assistenza, consulenza e supporto logistico in favore dell’appellante, interessata alla realizzazione di opere pubbliche per conto delle autorità governative nigeriane. Con il citato lodo era stata dichiarata la responsabilità contrattuale della società Salini, con la sua conseguente condanna al pagamento della suddetta somma di euro 524.478,29, oltre interessi, e con la compensazione tra le parti dei 4/5 delle spese e la condanna della stessa società Salini alla rifusione del residuo quinto in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario. I due richiamati decreti ingiuntivi erano stati opposti dalla società Salini invocandone la dichiarazione di nullità o per ottenere una pronuncia costitutiva di annullamento del menzionato contratto del 22 dicembre 2000, con derivante nullità e/o annullamento del lodo e, quindi, degli stessi conseguenti decreti monitori. In pendenza dei due giudizi di opposizione avverso questi ultimi decreti la società Salini, con atto notificato il 17 febbraio 2004, aveva impugnato il lodo per nullità dinanzi alla Corte di appello di Roma, cui resisteva la società Pated; detto procedimento veniva sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma che avrebbe dovuto decidere sulle opposizioni ai decreti ingiuntivi. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10235/2017 Numero sezionale 656/2022 2. Nel giudizio di appello si sono costituite entrambe le parti appellate e la Numero di raccolta generale 12058/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 Corte di appello di Roma, in via preliminare, ha sospeso, ai sensi dell’art.351 c.p.c., l’efficacia esecutiva dell’impugnata indicata sentenza del Tribunale di Roma n. 3425/2009. Successivamente, con sentenza n. 863/2017 (pubblicata il 9 febbraio 2017), la stessa Corte di appello ha rigettato il gravame, condannando l’appellante società Salini al pagamento delle spese del grado. A sostegno dell’adottata pronuncia, la Corte laziale osservava, in primo luogo, nell’esaminare l’istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. reiterata dall’appellante, che la stessa andasse disattesa, posto che, per effetto della sospensione dell’esecutività dell’impugnata sentenza disposta ai sensi dell’art. 351 c.p.c., non si sarebbe potuta venire a configurare una possibilità di conflitto tra giudicati. Osservava, poi, il giudice di secondo grado che l’appellante non aveva impugnato la citata sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui quest’ultimo aveva ritenuto che il lodo posto a fondamento del ricorsi per decreto ingiuntivo dovesse qualificarsi come irrituale. Allo stesso modo, la Corte di appello rilevava che non era stata gravata nemmeno la statuizione relativa al rigetto del motivo sull’eccesso del lodo dai limiti del mandato. Con i motivi dell’appello erano state invece reiterate, nell’impugnare la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto i corrispondenti motivi formulati con le opposizioni ai due decreti ingiuntivi, le censure relative alla prospettata nullità del lodo ai sensi dell’art. 1972 c.c. e alla dedotta annullabilità del compromesso sul presupposto che essa appellante aveva sottoscritto il contratto di riferimento del lodo siccome il suo rappresentante vi era stato costretto da violenza morale. Al riguardo, la Corte di appello ha, innanzitutto, escluso, sul piano generale e diversamente da quanto dedotto dall’appellante, che il lodo irrituale potesse configurarsi come una transazione, dovendo la sua natura giuridica ricondursi a quella di un mandato congiunto a comporre la controversia insorta, mediante un negozio dispositivo, da porre in essere tra le parti nel tempo dalle stesse stabilito, pena l’estinzione del mandato per scadenza del termine ai sensi dell’art. 1722, comma 1, c.c. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10235/2017 Numero sezionale 656/2022 In ogni caso, ha rilevato la Corte di appello, ove anche si fosse voluto Numero di raccolta generale 12058/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 aderire alla tesi dell’appellante, il motivo andava comunque disatteso, sulla base dell’osservazione di fondo che l’art. 1972 c.c. sancisce la nullità della transazione soltanto se questa abbia ad oggetto un contratto nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto (eventualmente) nullo per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 1325 c.c., ragion per cui, nel caso di specie, si sarebbe dovuta escludere l’applicabilità del citato art. 1972 c.c. dal momento che era stata prospettata una condotta illecita unilaterale (peraltro non configuratasi in relazione alla denunciata consumazione del reato di estorsione), pur rimanendo applicabili le norme sui vizi del consenso nella sussistenza delle inerenti condizioni. Con riferimento al secondo motivo di appello la Corte territoriale ha ritenuto di confermare, anche su tale punto, la sentenza di primo grado, ritenendo infondata l’impugnativa del lodo ricondotta alla pretesa annullabilità del contratto di riferimento contenente la clausola compromissoria per vizio del consenso in quanto sfornita di “adeguato conforto probatorio”, non essendo emersi univoci elementi di prova (soprattutto in virtù degli esiti testimoniali) riscontranti la dedotta violenza morale (avente i caratteri previsti dall’art. 1435 c.c.), prospettata come esercitata nei confronti del legale rappresentante della società Salini (costituente, oltretutto, una delle più grandi società italiane operanti nel settore delle costruzioni) all’atto della sottoscrizione del predetto contratto. 3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a quattro complessi ed articolati motivi, la società Salini, resistito con controricorso dell’intimata società Pated. L’altro intimato avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. Le difese di entrambe le parti costituite hanno anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la ricorrente ha denunciato: F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10235/2017 Numero sezionale 656/2022 a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1972, 1966 c.c., in Numero di raccolta generale 12058/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 relazione agli artt. 1343 e 1418 c.c. nonché dell’art. 806 c.p.c. e dei principi e norme che escludono la compromettibilità in arbitrato irrituale della controversia inerente a diritti e a pretese scaturenti da contratti nulli, per illiceità della causa e di cui le parti non possono disporre; b) la violazione e falsa applicazione dei principi e norme che disciplinano la causa della clausola compromissoria e dell’arbitrato irrituale, come negozi che assolvono alla funzione di affidare a terzi la composizione della lite insorta tra le parti e che, come tali, condividono la causa della transazione, con conseguente applicabilità della disciplina di cui agli artt.1972 e 1966 c.c.; c) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1418 e 1343 c.c. e dei principi e norme che sottraggono alla competenza arbitrale, anche in ipotesi di arbitrato irrituale, qualsivoglia controversia inerente a diritti e pretese che scaturiscono da contratti e/o negozi illeciti, perché diversamente il contratto di compromesso, la clausola compromissoria e il lodo arbitrale sarebbero, comunque, contratti non meritevoli di tutela. 2. Con la seconda censura – formulata sempre con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la ricorrente ha dedotto: a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1343 c.c., in relazione all’art. 1972 c.c. e dei principi e norme che disciplinano la nullità del contratto, per illiceità, allorquando il contratto stesso costituisca una fattispecie vietata dall’ordinamento, perché integrante un’ipotesi di reato, sanzionato penalmente, e come tale contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume e, comunque, a tutela dell’interesse pubblico generale alla libera iniziativa economica tutelata anche a livello costituzionale dagli artt. 2 e 41 Cost. b) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1343 e 1325 c.c. nonché dei principi e norme che disciplinano la nullità, per illiceità del contratto, e che escludono che in ipotesi di minacce, atte a configurare il reato di estorsione ai sensi dell’art. 629 c.p., l’invalidità del contratto si traduca in una mera nullità per carenza degli elementi essenziali in virtù dell’art. 1325 c.c.; c) la violazione e falsa applicazione degli art.t 1418 e 1343 c.c., oltre che dei principi e norme che disciplinano la nullità per illiceità del contratto e F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10235/2017 Numero sezionale 656/2022 che escludono che, in ipotesi di minacce atte ad integrare il reato di Numero di raccolta generale 12058/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 estorsione di cui all’art. 629 c.p., l’invalidità del contratto si traduca in un mero vizio del consenso, tale da comportare l’annullabilità, anziché in nullità per illiceità. 3. Con la terza doglianza – avanzata con riguardo all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - la ricorrente ha lamentato: a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. unitamente ai principi e norme che disciplinano l’efficacia della prova testimoniale e l’attendibilità della testimonianza “de relato”, qualora l’attore sia parte lesa del reato e, in particolare, del reato di estorsione previsto dall’art. 629 c.p.; b) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dei principi e norme che disciplinano l’efficacia della prova testimoniale nonché della testimonianza “de relato”, in relazione alle ulteriori circostanze, di cui lo stesso teste ha avuto diretta percezione; c) l’omesso esame di una fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, non avendo il giudice di appello minimamente valutato la testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] circa i fatti di cui il teste ha avuto diretta conoscenza e relativi alla circostanza che, nel corso della riunione intervenuta tra lo stesso Lautizi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il giorno successivo all’incontro di [OSCURATO:PERSONA] con il Luttwak, legale rappresentante di PATED, [OSCURATO:PERSONA] decideva di sottoscrivere l’accordo PATED, stipulato il 22 dicembre 2000; d) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 122 c.p.c. e dei principi e norme che disciplinano l’efficacia della prova testimoniale della prova testimoniale “de relato”, in relazione alle ulteriori circostanze, che il giudice trae da un documento non in lingua italiana e non tradotto e il cui contenuto è stato palesemente frainteso dal giudice. 4. Con il quarto ed ultimo mezzo – riferito all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - ha prospettato: a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 629 c.p. in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa del reato di estorsione, con particolare F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10235/2017 Numero sezionale 656/2022 riferimento agli elementi che caratterizzano la minaccia, l’ingiusto profitto Numero di raccolta generale 12058/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 ed il danno ingiusto subito dalla persona offesa; b) l’omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti, non avendo il giudice di appello minimamente valutato la testimonianza resa dal Lautizi circa i fatti di cui il teste aveva avuto diretta conoscenza, e relativi alla circostanza che nel corso della riunione intervenuta tra il Lautizi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il giorno successivo all’incontro di [OSCURATO:PERSONA] con il Luttwak, legale rappresentante di PATED, [OSCURATO:PERSONA] decideva di sottoscrivere l’accordo PATED, stipulato il 22 dicembre 2000, né il contenuto del citato contratto, che non assolveva ad alcuna funzione causale, essendo già intervenuta l’aggiudicazione e risolvendosi, quindi, lo stesso in un ingiusto profitto per PATED con danno per la Salini; c) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116, nonché degli artt. 1434 e 1435 c.c., in relazione ai caratteri della violenza, rilevanti ai fini dell’annullamento del contratto. 5. Rileva, in via preliminare, il collegio che deve essere disattesa l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente, poiché il ricorso – nella prospettazione articolata dei singoli motivi e nell’individuazione delle specifiche violazioni di legge, oltre all’asserito vizio di omesso esame di fatti decisivi – rispetta sufficientemente le prescrizioni imposte dall’art. 366 c.p.c. e, in particolare, quella prevista dal n. 4) del suo comma 1, risultando, per l’appunto, puntualmente specificate le norme di diritto dedotte come violate, con il supporto di un idoneo percorso logico-giuridico- argomentativo giustificativo delle singole violazioni denunciate. 6. Ciò premesso, ritiene il collegio che i primi due motivi sono esaminabili congiuntamente perché all’evidenza connessi e, per alcuni profili, sovrapponibili. Essi sono infondati e devono, perciò, essere rigettati per le ragioni che seguono. Con essi la ricorrente sostiene – sulla base dell’intero impianto argomentativo dedotto a sostegno di detti motivi ed in riferimento alle supposte violazioni di legge indicate - l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui ha escluso l’applicabilità dei principi e delle norme di cui F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10235/2017 Numero sezionale 656/2022 al combinato disposto degli artt. 1966 e 1972 c.c. riferiti all’arbitrato Numero di raccolta generale 12058/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 irrituale con il cui lodo era stata definita la controversia insorta tra le parti relativa all’esecuzione del contratto sottoscritto dalle parti il 22 dicembre 2000. Senonché - pur a fronte delle violazioni formalmente dedotte nei sensi precedentemente richiamati – la complessiva censura (riconducibile ad entrambe le prime due doglianze) risulta formulata sull’asserito presupposto che detto contratto fosse illecito, e, quindi, affetto da nullità, donde non si sarebbe dovuto ritenere che il lodo con cui si era concluso il procedimento di arbitrato irrituale, in quanto qualificabile come transazione, fosse invalido, proprio perché da considerarsi fondato su un titolo nullo. A tal proposito la Corte di appello, nella prima parte della motivazione della sentenza, essendo rimasta incontestata la natura irrituale del lodo (non avendo costituito oggetto di gravame la relativa statuizione adottata dal giudice di primo grado), si è soffermata sull’individuazione della natura giuridica del lodo e lo ha qualificato come un negozio compositivo quale conseguenza di un mandato congiunto a comporre la controversia insorta (nel quale si sostanzierebbe l’arbitrato libero), non ricorrendo la necessità che la risoluzione della controversia da parte degli arbitri implichi reciproche concessioni tra le parti (che è l’elemento principale caratterizzante il contratto di transazione). Ad avviso del collegio questa qualificazione è condivisibile ed è supportata sia dalla precedenza giurisprudenza di questa Corte che dalla dottrina assolutamente prevalente. Sulla base del relativo quadro normativo di riferimento attualmente in vigore (a cominciare imprescindibilmente dall’univoco disposto dell’art. 808-ter, comma 1, c.p.c.), va, infatti, affermato che la convenzione di arbitrato irrituale si connota come un contratto che determina la nascita in capo alle parti contraenti di una situazione complessa, di carattere strumentale, finalizzata alla tutela dei diritti, mediante il quale, alla stregua della nozione di cui all’art. 1703 c.c., si pone in essere un mandato, senza necessità di rappresentanza, conferito congiuntamente da una pluralità di parti (minimo due) a uno o più arbitri (cfr., specificamente, Cass. n. 11270/2012) e preordinato alla F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10235/2017 Numero sezionale 656/2022 Numero di raccolta generale 12058/2022 stipula di un accordo contrattuale. L’arbitrato irrituale può non limitarsi a Data pubblicazione 13/04/2022 cristallizzare, come il negozio di accertamento, una situazione già in essere, comportando piuttosto addizioni alla fattispecie giuridica compromessa. Bisogna, perciò, escludere, da un lato, che l’arbitrato irrituale, alla stregua di una composizione amichevole, importi l’accoglimento di tutte le pretese di una sola parte e, dall’altro, che il medesimo obblighi sempre a procedere ad un aliquid datum, aliquid retentum, come invece implicherebbe una soluzione transattiva. Ed allora la definizione corretta – come esattamente ritenuto dalla Corte di appello di Roma nell’impugnata sentenza - dell’arbitrato irrituale è quella di un mandato congiunto a comporre la controversia venutasi a configurare, mediante un negozio compositivo, da porre in essere nel termine stabilito dalle parti, pena l’estinzione del mandato per sua scadenza ex art. 1722, n. 1, c.c. (cfr., da ultimo, Cass. n. 30000/2021). La scelta dell’arbitrato irrituale comporta, quindi, in virtù della stessa voluntas legis, una deroga all’art. 824 bis c.p.c. e, conseguentemente, al successivo art. 825 c.p.c., palesandosi con essa l’intenzione pattizia di escludere quell’efficacia di sentenza divenuta ex lege propria del dictum degli arbitri rituali, suscettibile di essere reso esecutivo e trascrivibile. Si è, perciò affermato che tanto sono diversi gli effetti perseguiti con il concluso compromesso, che neppure l’erronea esecutorietà concessa al lodo irrituale vale ad originare un lodo rituale. L’applicazione delle regole proprie del “lodo- sentenza” è, quindi, inequivocabilmente esclusa per il “lodo-contratto”, con la conseguenza che la possibilità di attuare i diritti discendenti dall’arbitrato irrituale è rimessa esclusivamente al comportamento delle parti, potendo, quindi, in caso di sua mancata attuazione, insorgere una nuova controversia sull’esecuzione della determinazione arbitrale rimasta inadempiuta (quasi – si è affermato - come se una delle parti scegliesse di volersi porre contra factum proprium). Ad ogni modo, la Corte di appello ha ad abundatiam posto in risalto che, ove anche – in ipotesi - si fosse voluto aderire alla prospettazione della F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10235/2017 Numero sezionale 656/2022 ricorrente circa la riconducibilità dell’arbitrato libero alla figura Numero di raccolta generale 12058/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 contrattuale della transazione, sarebbe rimasta comunque esclusa l’applicabilità – nella fattispecie – dell’art. 1972 c.c., il cui primo comma sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un contratto nullo per illiceità della causa o del motivo - si badi - comune ad entrambe le parti e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c. (cfr. Cass. n. 7533/1994 e Cass. n. 2413/2016). Ciò implica, dunque, che l’illiceità deve essere circoscritta nell’ambito dell’art. 1343 c.c., ovvero va riferita al contratto che presenti una causa illecita o contraria a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume; dunque, il citato art. 1972 c.c. è preordinato allo scopo di evitare che, tramite la transazione, venga a consolidarsi un fatto illecito riconducibile alla condotta contra legem di entrambe (o più, se trattasi di transazione plurilaterale) le parti (v, a tal proposito, anche il disposto dell’art. 1345 c.c.). Chiarito questo aspetto di carattere generale, si deve, tuttavia, rilevare – in modo assorbente - che tutta l’impostazione delle due censure, incentrata sulla qualificazione della natura giuridica dell’arbitrato irrituale e di quella del conseguente lodo (oltre che sugli effetti di quest’ultimo), non si confronta con l’accertata inesistenza (la critica della cui valutazione delle prove costituisce, invero, oggetto del terzo e quarto motivo) del presupposto necessario per la configurazione eventuale della nullità (in relazione alle supposte violazione di tutte le norme indicate implicanti varie cause di invalidità assoluta negoziale) del titolo contrattuale presupposto, per come ritenuto dalla Corte di appello nell’esaminare motivatamente la vicenda sostanziale del contratto intercorso tra le parti, in relazione al quale ha escluso che il consenso prestato dal rappresentante della Salini che lo aveva sottoscritto avesse costituito il frutto di una condotta criminosa (ad avviso della ricorrente incasellabile nel reato di estorsione) commessa ai suoi danni. 7. Anche il terzo motivo è privo di fondamento e va, perciò, respinto. Con esso, in effetti, la ricorrente tende a censurare – mediante una critica involgente una sollecitazione della rivalutazione fattuale operata dalla Corte di appello sulla base degli elementi probatori acquisiti (e con F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10235/2017 Numero sezionale 656/2022 la prospettazione dell’asserita violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e di Numero di raccolta generale 12058/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 un assunto omesso esame di fatti decisivi) – l’impugnata sentenza nella parte in cui detta Corte ha escluso il raggiungimento di una prova idonea con riferimento alla configurazione, in relazione alle modalità di stipula del contratto del 22 dicembre 2000, di una condotta commessa dal legale rappresentate della Pated ascrivibile alla fattispecie criminosa dell’estorsione (attraverso la quale sarebbe stato illecitamente carpito il consenso del rappresentante della Salini a sottoscrivere il suddetto contratto). Rileva il collegio che la supposta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è insussistente alla stregua del pacifico principio (cfr., tra le tante, Cass. n. 27000/2016, Cass. n. 23940/2017 e Cass. n. 1229/2019) secondo cui detta violazione non è sostenibile per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione, circostanze queste tutte non ricorrenti nella fattispecie. Peraltro, la ricorrente avrebbe dovuto assolvere l’obbligo di specificità in ordine all’indicazione, in ricorso, dei capitoli di prova formulati in giudizio e sui quali il giudice di prime cure aveva ritenuto che l’escussione del teste Latizi sulle medesime circostanze era ultronea alla luce delle dichiarazioni rese e verbalizzate all’udienza del 21 novembre 2002, e ciò al fine di consentire a questa Corte di valutare la possibile decisività delle circostanze costituentine oggetto. Inoltre, la Corte territoriale ha espressamente esaminato e valutato la deposizione del suddetto teste e ne ha confrontato gli esiti con le risultanze della altre prove e con i contenuti dei documenti acquisiti, giungendo alla conclusione, in base all’esercizio del suo motivato prudente apprezzamento, che non si poteva ritenere raggiunta la prova F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10235/2017 Numero sezionale 656/2022 dell’esistenza della supposta estorsione in danno del SaliNumero di raccolta generale 12058/2022ni. Non vi è Data pubblicazione 13/04/2022 stata, quindi, un’omessa valutazione di detta testimonianza e, peraltro, sul piano strettamente giuridico, il fatto che secondo la ricorrente sarebbe stato omesso (ovvero la completa considerazione delle dichiarazioni del teste Latizi) non è rappresentato propriamente da un fatto storico, ma è riconducibile ad una complessiva dichiarazione resa da un terzo in giudizio, alla quale non è stato ascritto un carattere di decisività, trattandosi, oltretutto, di dichiarazioni “de relato” che, di per sé, non hanno una valenza univocamente probatoria ove non riscontrate da altri elementi (cfr. Cass. n. 8358/2007 e Cass. n. 569/2015), la cui esistenza è stata esclusa dalla Corte di appello nella fattispecie. Inoltre la Corte di appello ha correttamente ritenuto – con adeguata valutazione di merito, insindacabile nella presente sede di legittimità - che a supporto dell’attendibilità della testimonianza del Latizi non valeva nemmeno l’ulteriore argomento dedotto dalla Salini, ovvero che il contratto del 22 dicembre 2000 avesse come presupposto esplicito la partecipazione ad una gara di cui essa era, invece, già rimasta aggiudicataria. L’asserto è, infatti, smentito dal contenuto del documento 2 indicizzato sub 2 del fascicolo depositato dalla Pated in sede arbitrale, corrispondente alla comunicazione di aggiudicazione dell’appalto indirizzata dal Ministero delle risorse idriche della Nigeria alla società Salini a mezzo fax in data 8 gennaio 2001 e, quindi, in epoca successiva alla conclusione del contratto per cui è stata instaurata la controversia del 22 dicembre 2000. 8. Il quarto ed ultimo motivo si profila inammissibile. Esso, infatti, consiste in una critica di pure valutazioni di merito compiute adeguatamente dalla Corte di appello sull’esclusione della configurazione della violenza morale in danno del [OSCURATO:PERSONA] che lo avrebbe potuto costringere a stipulare, contro la sua volontà, il contratto del 22 dicembre 2000. La Corte di secondo grado ha, per l’appunto, ritenuto – ancora con apprezzamento in questa sede insindacabile, siccome congruamente motivato (v. Cass. n. 13035/2003 e Cass. n. 19974/2017) - che non sussistessero le condizioni imposte dall’art. 1435 c.c., tenendo conto F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10235/2017 anche della qualità e delle condizioni del citato Salini. Lo stesso giudicNumero sezionale 656/2022e di Numero di raccolta generale 12058/2022 appello ha, oltretutto, aggiunto che, pur se si fosse voluta ipotizzare una Data pubblicazione 13/04/2022 qualche pressione esercitata dal Luttwak (legale rappresentante della Pated) in occasione della stipula di detto contratto, essa non poteva ricondursi propriamente ad una condotta concretante una violenza morale, specificando, peraltro, che la ricorrente non ha nemmeno provveduto ad indicare gli argomenti o i comportamenti necessari utilizzati dallo stesso Luttwak per rendere una possibile minaccia concretamente attuabile e credibile, in quanto tale idonea a costringere univocamente ed in modo determinante il Salini a sottoscrivere il contratto, non senza sottolineare anche la rilevanza della specifica qualità dallo stesso ricoperta di rappresentante di una delle maggiori società italiane operanti nel settore delle costruzioni. Del resto, da un punto di vista generale, è pacifico che, in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Ne consegue che il contratto non può essere annullato ex art.1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni o da impressionabilità o preoccupazione meramente soggettive ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risulti inequivocabilmente come idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte. 9. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10235/2017 contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del Numero sezionale 656/2022 Numero di raccolta generale 12058/2022 comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Data pubblicazione 13/04/2022 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 10.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 24 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio
Sentenza Cassazione n. 12058/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris