CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 giugno 2017
Cassazione n. 05810/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21764/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C.POMA 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1426/2017 depositata il14/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società Falavigna C S.a.s., di seguito Falavigna, (poi Cezanne S.r.l. incorporata per fusione con Pavirani srl) fece una richiesta di acquisto ex art 5 bis L. 212/03,in data 30/03/2004, alla competente Agenzia del Demanio di porzioni di aree demaniali da lei occupate per mq 838, con porzioni di opere inamovibili di difficile rimozione. Alla domanda era allegata la necessaria documentazione, tra cui l’attestazione di avvenuto pagamento del prezzo di acquisto per complessivi € 115.644,00, determinato ex lege. Nel momento in cui si doveva procedere alla formalizzazione del trasferimento, l'Agenzia del Demanio inviò una lettera in data 27/04/2005, con la quale comunicò di aver rideterminato l'importo dovuto per la pregressa occupazione dell'ultimo quinquennio in € 110.324,50. In data 16/05/2005, la Falavigna si oppose, contestando la pretesa, ritenendo che vi era un contratto di concessione e regolare e documentato pagamento di canoni e indennità di occupazione sino al 2003 compreso. Tale canone era stato determinato in £ 3.600.000 annue, a decorrere dal 01/01/1996, da farsi valere per sei anni. Nel silenzio dell'ufficio che non provvedeva a chiederne la revisione, Falavigna aveva regolarmente pagato l'importo concordato sino al 2003 compreso. L’Agenzia fissò la data del rogito e Falavigna, che aveva già promesso a terzi la vendita del bene, si vedeva costretta ad effettuare, prima della stipula, il pagamento della somma di ulteriori € 110.324,50. Inoltre, il funzionario delegato per il rogito, volle subordinare la sottoscrizione all'espressa rinuncia da parte della società alla ripetizione della somma pretesa dall'agenzia, dichiarazione che veniva sottoscritta in data 12/07/2005. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo detta rinuncia estorta e pertanto priva di valore ex art 1434 c.c., vantando il diritto a ripetere quanto pagato, citò innanzi al Tribunale di Bologna il Ministero dell'Economia e Finanza, chiedendo l'annullamento della rinuncia medesima e la restituzione della somma versata a titolo di regolarizzazione dei pagamenti pregressi, in quanto non dovuta. Il Ministero convenuto si costituì chiedendo il rigetto delle domande in quanto improponibili, per essere l'attrice decaduta dall'azione davanti al giudice amministrativo e per l'infondatezza in fatto, non essendovi prova della violenza morale. Con sentenza n. 466/2010, il Tribunale di Bologna annullò per violenza la dichiarazione del 12/07/2005 sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] e condannò l'Agenzia del demanio in solido col Mef a restituire alla società la somma di € 110.324,50, in quanto l'agenzia aveva subordinato la stipula del rogito alla firma della dichiarazione di rinuncia. Avverso tale sentenza, il Ministero soccombente propose appello lamentando: l'erronea applicazione dell'art 5 bis L. 212/03, essendo stato escluso che il privato dovesse corrispondere all'agenzia del demanio, oltre che il prezzo di acquisto anche l'indennità per la previa occupazione; l'erronea applicazione degli artt 2697, 1434 e 1435 c.c., non essendo provata la sussistenza di una violenza morale tale da aver viziato la volontà del dichiarante di talché la domanda doveva essere rigettata. La Corte d’appello di Bologna respinse il ricorso del Ministero, confermando la sentenza di primo grado con spese compensate. Avverso tale sentenza il Mef propone ricorso in Cassazione con tre motivi; resiste Pavirani S.r.l. con controricorso e ricorso incidentale con due motivi e memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente Ministero lamenta: Violazione, ex art 360 n. 3 cpc, degli artt 1324, 1362, 1363, 1364, 1366 e 1371, con consequenziale falsa applicazione degli artt 1435 e 1438, in quanto la Corte d’appello sarebbe caduta in un errore interpretativo consistente nell’aver opinato che la Società avesserinunciato a far valere nel futuro ogni eventuale pretesa di restituzione di somme non dovute. Secondo il ricorrente non sussisterebbe il vantaggio ingiusto ex art 1438 c.c. che ha portato la Corte ad annullare la dichiarazione della società del 12/07/2005, così come non sussisterebbe il male ingiusto ex art 1435 c.c., posto che correttamente la Corte sancisce la liceità dell'esercizio, da parte dell'amministrazione, del diritto di subordinare la conclusione del contratto al pagamento delle somme da lei ritenute dovute. Le dichiarazioni su cui la Corte ha errato l’interpretazione sono: la nota dell’amministrazione del 27/04/2005, la delega all’ufficiale rogante dell’Amministrazione del 11/07/2005 e la dichiarazione della Società del 12/07/2005. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta: Violazione, ex art 360 n. 3 cpc, dell’art 1988 c.c. e dell’art 5 bis l. 212/03, e dell’art 1350 n. 13 c.c. Avendo effettuato la società una ricognizione di debito, ne consegue che la Corte d'appello ha violato l'art 1988 c.c., nella parte in cui esonera il creditore, cioè l'amministrazione, dalla dimostrazione del rapporto fondamentale. La società non è riuscita a produrre idonea prova contraria del fatto presunto, cioè del rapporto consistente nell'occupazione senza titolo dell'immobile dal 01/01/2002 al 06/04/2005. Ma ha errato la Corte d'appello nel ritenere che la prova che sussiste una regolare concessione di beni demaniali, anziché un'occupazione senza titolo, emergerebbe da quanto sostenuto dalla società. La Corte avrebbe violato l'art 1350 n. 13 c.c., in quanto non risulta stipulata alcuna concessione di beni pubblici per il periodo successivo al 01/01/2002, visto che la concessione che valeva per sei anni è scaduta il 01/01/2002 e non può essere rinnovatatacitamente. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta: Error in procedendo ex art 360 n. 4 cpc, per violazione degli artt 112 e 151 cpc. Infatti sarebbero violati il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il principio di non contestazione, in quanto era controverso se fosse sussistito un rapporto di concessione fino al 31/12/2003, mentre neanche la Società ha mai asserito di essere concessionaria di beni pubblici nel periodo successivo, tant'è vero che la stessa Società ha ammesso di aver corrisposto £ 3.600.000 annue fino al 2003. Con ricorso incidentale la società Pavirani srl lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 164 cpc ex art. 360 comma 1 r. 3 cpc perché l’atto di appello era stato notificato dal Ministero ricorrente alla società Cezanne srl estinta per incorporazione nella Pavirani srl e ciò nonostante la Corte di Appello di Bologna ha ritenuto sanata la nullità,a seguito della costituzione in giudizio della società incorporate Pavirani srl. Con il secondo motivo di ricorso incidentale la Pavirani srl lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 cpc ex art. 360 comma 1 r. 3 cpc perché la sentenza di appello ha compensato le spese del secondo grado di giudizio nonostante la soccombenza del Ministero. Il primo motivo di ricorso incidentale della controricorrente che ha carattere pregiudiziale, attenendo alla validità della notifica dell’atto di appello, è infondato. La Corte d’appello ha, infatti, correttamente accertato che si era costituita in giudizio la società incorporante (Cass. 20659/2017). Nel merito i primi due motivi di ricorso sono fondati, assorbito il terzo ed il secondo motivo di ricorso incidentale. Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass.9461/2021; Cass. 25728/2013). Nella specie, la Corte d’appello è incorsa nella violazione dei parametri interpretativi succitati (artt.1362 e ss. c.c., censurabile in cassazione (Cass. 10745/2022), come meglio si dirà. Sussiste peraltro anche la dedotta violazione delle norme in tema di annullamento per violenza (artt. 1434, 1435 e 1438 c.c.). Con riferimento alla fattispecie dell’annullamento per violenza, invero, si è affermato che, in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Ne consegue che il contratto non può essere annullato ex art. 1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte (Cass. 12058/2022; Cass.20305/2015). Nel caso concreto, la Corte d’appello ha ritenuto che la dichiarazione di rinuncia del 12 luglio 2005 , già annullata per violenza dal Tribunale, fosse effettivamente annullabile, poiché, pur mirando l’amministrazione a conseguire il «pur sussistente diritto di subordinare la conclusione del contratto al pagamento delle somme da lei ritenute dovute», la violenza era ravvisabile nell’«assoggettamento della stipulazione ad uno specifico atto di rinuncia a far valere nel futuro ogni eventuale pretesa di restituzione di somme non dovute». Dal che deriverebbe l’ingiusto vantaggio per l’amministrazione (art. 1438 c.c.), che integrerebbe la violenza, essendo per tanto fondata la domanda di annullamento della rinuncia fatta valere in primo grado (sentenza, pp. 3 e 5). Orbene, sebbene si tratti di atto unilaterale, si applicano le disposizioni degli artt. 1327 e ss. c.c., ai sensi dell’art. 1324 c.c. Tuttavia, deve rilevarsi – ed è qui evidente anche la violazione dei canoni interpretativi ex artt. 1362 e ss. C.c. - che, dal tenore letterale della suddetta dichiarazione si evince esclusivamente che, revocata una precedente memoria difensiva del legale della società (odierna resistente), la società medesima «accetta incondizionatamente il contenuto della nota dell’Agenzia del Demanio, filiale dell’[OSCURATO:PERSONA], […] del 27/4/2005, ritenendo la richiesta e la relativa determinazione economica dell’importo di euro 110.324,50, legittima e congrua». Da tale dichiarazione, nel tenore letterale (art. 1362 c.c.) non si evince in alcun modo una rinuncia a ripetere eventuali pagamenti indebiti, e la stessa Corte d’appello riconosce il diritto dell’Amministrazione a subordinare la stipula del contratto al pagamento delle somme dovute. Né tale rinuncia può evincersi dal tenore letterale della delega al funzionario rogante l’atto di acquisto ‒ ai sensi dell’art. 5 bis l. 212/2003 ‒ di porzioni di aree demaniali già occupate dall’attrice. Poiché tale delega al funzionario (tale Martelli), in data 11 luglio 2005, contiene solo la prescrizione che il medesimo sottoscriva l’atto, a condizione che venga «consegnato l’originale modello F23, attestante il versamento dell’importo di euro 110.324,50, inerenti i pagamenti pregressi attinenti l’occupazione dell’area» come prescritto dall’art. 5 bis succitato, secondo cui «Le procedure di vendita sono perfezionate entro otto mesi dalla data di scadenza del termine di cui al comma 2, previa regolarizzazione da parte dell'acquirente dei pagamenti pregressi attinenti all'occupazione dell'area, il cui valore è determinato applicando i parametri della tabella A allegata al presente decreto nella misura di un terzo dei valori ivi fissati, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale». Orbene, la delega 11 luglio 2005 al funzionario rogante non contiene alcuna disposizione che comporti l’obbligo di far rinunciare la società alla ripetizione di pagamenti indebiti, e che la dichiarazione 12 luglio 2005, men che contenere siffatta rinuncia, contienepiuttosto un riconoscimento dei debito (art. 1988 c.c.), circa le somme dovute, ai sensi del citato art. 5 bis. Da quanto sopra deriva che la sentenza impugnata ha violato il disposto dell’art. 1362 c.c., con conseguente debenza, da parte della società, della somma suindicata. Conseguentemente deve essere rigettato il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il secondo, devono essere accolti i primi due motivi di ricorso principale, assorbito il terzo,con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Bologna anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il secondo, accoglie i primi due motivi di ricorso principale assorbito il terzo, cassa la sentenza