CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18230/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di AREZZO n. 306/2024depositata il 14/03/2024;udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6919/2024Numero sezionale 1905/2026Numero di raccolta generale 18230/2026Data pubblicazione 06/06/20261. La società [OSCURATO:SOCIETA]., quale creditrice procedente ecessionaria di credito bancario, promuoveva dinanzi al Tribunale diArezzo procedimento di espropriazione presso terzi iscritto al n.121/2021 R.G.E., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pignorando iltrattamento pensionistico allo stesso erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] diPrevidenza e [OSCURATO:PERSONA].Nel corso della procedura esecutiva spiegava intervento MiriaEgiziani, già coniuge divorziata dell’esecutato, deducendo di esseretitolare di un credito per assegno di mantenimento riconosciutole dalTribunale di Arezzo con sentenza n. 1018/2008, che obbligava ilcontribuzione delle spese di locazione, utenze domestiche eriscaldamento dell’immobile sito in Marcena (AR). In particolare, laEgiziani assumeva non di aver mai percepito quanto dovuto e chiedevadi partecipare alla distribuzione delle somme pignorate, invocando lanatura privilegiata del credito da lei vantato.Il G.E., con ordinanza 9 febbraio 2022, disponeva l’assegnazioneintegrale delle somme pignorate in favore della sola creditriceprocedente [OSCURATO:SOCIETA]Avverso tale pronuncia, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione agliconsiderazione del suo credito privilegiato e contestualmente instandoper la sospensione della procedura esecutiva.Il G.E., con decreto del 28 marzo 2022, disponeva la sospensioneprovvisoria della procedura esecutiva.Avverso tale provvedimento cautelare, [OSCURATO:SOCIETA]proponeva reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.Il Tribunale di Arezzo, con ordinanza n. 1397/2022, accoglieva ilreclamo e revocava la sospensione della procedura esecutiva.Numero registro generale 6919/2024Numero sezionale 1905/2026Numero di raccolta generale 18230/2026Data pubblicazione 06/06/2026La [OSCURATO:PERSONA] instaurava il giudizio di merito, sostenendo chel’assegno di mantenimento costituiva la sua unica fonte disostentamento (avendo natura alimentare e godendo quindi di unprivilegio generale sui mobili ex art. 2751 n. 4 c.c.) ed argomentandoche non occorresse una precisazione analitica delle mensilità scadute(essendo il titolo, costituito dalla sentenza di divorzio, idoneo agiustificare l’intervento per tutte le somme dovute e non corrispostedal momento del pignoramento).Si costituiva il Farsetti, aderendo alle domande spiegate dallaEgiziani, riconoscendo la sussistenza dell’obbligo di mantenimento e ilrelativo inadempimento.Si costituiva altresì la [OSCURATO:SOCIETA]., contestando la certezza,liquidità ed esigibilità del credito per mantenimento e negandone lanatura privilegiata.[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] venivadichiarata contumace.Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 306/2024, accoglieva leistanze della [OSCURATO:PERSONA], assegnandole in via privilegiata le sommepignorate, e condannava [OSCURATO:SOCIETA]. alle spese del grado.2. Avverso detta sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoper cassazione, articolando quattro motivi.Non hanno svolto difese le parti intimate.Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla data di decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nella sentenza impugnata, il Tribunale di Arezzo ha accoltol’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto ha ritenuto provato il creditodi mantenimento basato sul titolo giudiziale del 2008. Quindi haNumero registro generale 6919/2024Numero sezionale 1905/2026Numero di raccolta generale 18230/2026Data pubblicazione 06/06/2026disposto direttamente l’assegnazione in via privilegiata delle sommepignorate (circa 387 euro mensili) in favore di [OSCURATO:PERSONA], a parzialecopertura dell’assegno di mantenimento; ed ha respinto le tesi dellasocietà Fedaia circa l’omessa specificazione delle somme scadute,ritenendo che il credito fosse certo e basato sul diritto al mantenimentocontinuativo.2. [OSCURATO:SOCIETA]. articola in ricorso quattro motivi.Precisamente:- con il primo motivo denuncia Violazione degli artt. 484 e 617c.p.c. (error in procedendo), in relazione all’art. 360, primo comma, n.4), c.p.c. , nella parte in cui il tribunale ha accolto l’opposizione aglidisponendo direttamente in ordine all’assegnazione delle sommepignorate. Sostiene che il giudice di merito ha esercitato poteri che,secondo la natura dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., gli erano preclusi,interferendo nella direzione del processo esecutivo;- con il secondo motivo denuncia Violazione degli artt. 474 e499 c.p.c. (error in procedendo), in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c. , nella parte in cui il tribunale ha ritenutoazionabile un credito di mantenimento non determinato nelle sommescadute ed esigibili, attribuendo rilievo a una quantificazione tardiva,già ritenuta in sede cautelare inidonea a legittimare la partecipazionealla distribuzione nell’ambito della procedura esecutiva;- con il terzo motivo denuncia Violazione degli artt. 474 e 499c.p.c. (error in procedendo), in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. , nella parte in cui il tribunale ha disposto l’assegnazione invia privilegiata anche per somme estranee all’assegno dimantenimento, riferite a spese di locazione, utenze domestiche eriscaldamento, includendo un credito non assistito da un autonomo evalido titolo esecutivo;Numero registro generale 6919/2024Numero sezionale 1905/2026Numero di raccolta generale 18230/2026Data pubblicazione 06/06/2026- con il quarto motivo denuncia Violazione dell’art. 2751, n.4), c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. , nellaparte in cui il tribunale ha esteso la tutela privilegiata oltre il limite delleultime tre mensilità dell’assegno di mantenimento e non ha accertatoquali mensilità fossero rimaste insolute e il relativo importo.3. Dato atto che le parti rimaste intimate ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) risultano regolarmente evocate, il ricorso è fondato.3.1. Fondato è il primo motivo.Ribadito che il Tribunale di Arezzo nella impugnata sentenza hadisposto direttamente l’assegnazione in via privilegiata delle sommepignorate (circa 387 euro mensili) in favore di [OSCURATO:PERSONA], a parzialecopertura dell’assegno di mantenimento, la questione di diritto, sottesaal ricorso, riguarda soprattutto la competenza del giudicedell’opposizione a compiere atti tipici dell’esecuzione (assegnazione) eil grado di determinatezza richiesto per l’intervento del creditore dimantenimento in una procedura già pendente.Al riguardo occorre ribadire che l’opposizione agli atti esecutiviex art. 617 c.p.c. ha natura esclusivamente rescindente, finalizzata alladeclaratoria di invalidità o irregolarità di un singolo atto dellaprocedura.Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le molte,Cass. n. 28131/2022), il giudice dell’opposizione deve limitarsi acaducare l’atto impugnato, lasciando al giudice dell’esecuzione ilcompito di adottare i provvedimenti necessari per conformare laprocedura alla decisione. Il primo non può, pertanto, mai sostituirel’atto annullato con un proprio provvedimento esecutivo (naturarescissoria), né esercitare i poteri ordinatori riservati dall’art. 484 c.p.c.alla competenza funzionale ed esclusiva del giudice dell’esecuzione.Una volta annullato l’atto oggetto di opposizione, spetterà dunque aquest’ultimo riprendere il processo esecutivo e adottare ogni attoconseguenziale, tra cui anche un nuovo atto della stessa tipologia diNumero registro generale 6919/2024Numero sezionale 1905/2026Numero di raccolta generale 18230/2026Data pubblicazione 06/06/2026quello oggetto dell’accolta opposizione, beninteso emendato dei vizinella relativa sede riscontrati.Nel caso di specie, il Tribunale di Arezzo non si è limitato acaducare l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, ma ha ecceduto ipropri poteri sostituendosi al G.E. e disponendo direttamentel’assegnazione delle somme pignorate in favore dell’intervenuta MiriaEgiziani, violando così la competenza funzionale riservata all’organopreposto alla direzione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 484 c.p.c.3.2. Fondati sono anche il secondo ed il terzo motivo, che, inquanto entrambi relativi alla denunciata indeterminatezza ed illiquiditàdel credito, sono qui trattati congiuntamente.Come è noto, ai fini di un valido intervento nella proceduraesecutiva ai sensi dell’art. 499 c.p.c., oltre al rispetto di forme ritualiben individuate da verificare anche d’ufficio, il credito deve possederei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dall’art. 474 c.p.c.Orbene, dal giudizio di merito risulta che [OSCURATO:PERSONA] siaintervenuta nel pignoramento vantando un credito per il mantenimentofuturo “vita natural durante” e per spese di “affitto e utenze”, senzatuttavia quantificare analiticamente l’ammontare delle mensilità giàscadute al momento del pignoramento o dell’intervento. Il suo atto diintervento, dunque, si è limitato a un generico richiamo al credito peril mantenimento “vita natural durante”, senza indicare l’ammontareesatto del credito già scaduto e non pagato al momento dell’intervento.D’altra parte, anche la pretesa relativa alle spese per “affitto e utenze”,genericamente indicate, era del tutto indeterminata e non supportatada idoneo titolo esecutivo, non potendo la sentenza di divorziocostituire di per sé sola titolo per esborsi futuri e variabili nonpreventivamente liquidati.La sentenza impugnata erra nell’affermare che le suddetteprecisazioni non fossero necessarie: invero, in assenza di unaquantificazione tempestiva (al più tardi entro l’udienza diNumero registro generale 6919/2024Numero sezionale 1905/2026Numero di raccolta generale 18230/2026Data pubblicazione 06/06/2026assegnazione), il credito non può considerarsi liquido e non puòconcorrere alla distribuzione del ricavato, né la precisazione tardivaeffettuata in sede di opposizione può sanare il vizio originario del titolo.3.3. Fondato è infine anche il quarto motivo, che concerne laportata del privilegio con riferimento ai suoi limiti temporali.Questa Corte, in materia di mantenimento del coniuge separato,ha di recente chiarito (cfr. Cass. n. 9686/2020) che il credito relativoal mantenimento dei figli è “propriamente alimentare” perchépresuppone uno stato di bisogno strutturale; mentre il mantenimentodel coniuge non ha la stessa struttura, nascendo (non necessariamentedallo stato di bisogno, ma) dal diritto all’assistenza materiale inerenteal vincolo coniugale, quand’anche attenuato per la separazione.Tale conclusione, attinta per l’assegno in sede di separazione,impone di escludere l’automatico riconoscimento di un’integrale naturaalimentare all’assegno divorzile, il quale ha - notoriamente - funzionee presupposti differenti rispetto al primo.Nel solco tracciato dalla suddetta sentenza, occorre qui ribadireche l’assegno divorzile per il coniuge è un «minus» rispetto al creditoalimentare propriamente detto, poiché la sua funzione è legata al“tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” e non solo alle“primarie esigenze di sopravvivenza”.La statuizione del Tribunale di Arezzo viola l’art. 2751 n. 4 c.c.non solo per l’omessa limitazione temporale (ultimi tre mesi), maanche per l’erronea parificazione dell’intero assegno divorzile al creditoalimentare e, per di più, per un tempo futuro indefinito. Come perl’appunto chiarito da Cass. n. 9686/2020 in tema di assegno in esito aseparazione dei coniugi, l’assegno di mantenimento del coniuge vantaun perimetro più esteso rispetto agli alimenti, essendo parametrato altenore di vita matrimoniale e non solo allo stato di bisogno. Pertanto,il riconoscimento del privilegio generale sui mobili presuppone unoscrutinio rigoroso volto a isolare l’eventuale quota meramenteNumero registro generale 6919/2024Numero sezionale 1905/2026Numero di raccolta generale 18230/2026Data pubblicazione 06/06/2026alimentare dalle componenti dell’assegno preordinate a scopisolidaristici più ampi, accertamento oltretutto completamente omessonella sentenza impugnata.In estrema sintesi il Giudice dell’opposizione non poteva limitarsia leggere la sentenza di divorzio per assegnare le somme e per di piùintegralmente in via privilegiata, dovendo invece pretendere la provadella natura strettamente alimentare del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA].Così non operando, ha violato il dettato dell’art. 2751 n. 4 c.c. nellaparte in cui ha riconosciuto il rango privilegiato all’intero credito dimantenimento vantato dalla [OSCURATO:PERSONA], senza operare la necessariadistinzione temporale e senza accertare quali specifiche mensilità(entro il limite trimestrale) fossero rimaste insolute.4. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’opposizioneoriginariamente proposta da [OSCURATO:PERSONA].L’ordinanza di assegnazione del Giudice dell’Esecuzione in favoredi [OSCURATO:SOCIETA]. deve pertanto considerarsi valida ed efficace.In definitiva, il ricorso è deciso sulla base dei seguenti principi didiritto:-in relazione alla natura del giudizio: L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ha naturameramente rescindente ed è finalizzata esclusivamente alla rimozionedell’atto viziato; ne consegue che il giudice dell’opposizione non può,in accoglimento del ricorso, sostituirsi al giudice dell’esecuzionenell’adozione di provvedimenti ordinatori o distributivi (nella specie,l’assegnazione delle somme pignorate), spettando tale attività allacompetenza funzionale ed esclusiva dell’organo preposto alla direzionedell’esecuzione ai sensi dell’art. 484 c.p.c. ;- in relazione al requisito della liquidità (499 e 474 c.p.c.): In sede di espropriazione presso terzi, l’intervento delcreditore che vanti un assegno di mantenimento è condizionato, ai finiNumero registro generale 6919/2024Numero sezionale 1905/2026Numero di raccolta generale 18230/2026Data pubblicazione 06/06/2026della partecipazione alla distribuzione, alla tempestiva quantificazionedelle mensilità già scadute e non pagate; in difetto di taledeterminazione entro l’udienza di assegnazione, il credito deveconsiderarsi illiquido e non può concorrere al ricavato, né la naturaprivilegiata dello stesso ex art. 2751 n. 4 c.c. (limitata alla partemeramente alimentare e agli ultimi tre mesi) esime il creditoredall’onere di specificare l’esatto ammontare del credito già esigibile .- in relazione alla natura del privilegio (2751 n. 4 c.c.): Il privilegio generale sui mobili previsto dall’art. 2751, n. 4,c.c. non copre indistintamente l’assegno divorzile in favore del coniuge,il quale ha una struttura e un perimetro solidaristico più ampi rispettoal credito alimentare propriamente detto; ne consegue che, ai fini delriconoscimento del rango privilegiato, occorre procedere a unoscrutinio rigoroso volto a isolare la quota meramente alimentaredell’assegno, restando il privilegio comunque limitato, ai sensi dellanorma citata, alle sole somme dovute per gli ultimi tre mesi 5. Le spese del grado di merito e del presente giudizio, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a caricosolidale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nulla va disposto, invece,quanto al rapporto processuale tra ricorrente (originario creditoreprocedente) e terzo pignorato, litisconsorte meramente processuale eche non ha qui assunto alcuna contrapposizione all’odierna ricorrente. P.Q.MLa Corte:- accoglie il ricorso e cassa l’impugnata sentenza;- decidendo nel merito, rigetta l’opposizione agli atti esecutiviproposta da [OSCURATO:PERSONA];- condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in via tra lorosolidale, al pagamento, in favore della società ricorrente:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6919/2024Numero sezionale 1905/2026Numero di raccolta generale 18230/2026Data pubblicazione 06/06/2026a) delle spese del grado di merito, che liquida in complessivi €5.261 per competenze, oltre alle spese generali in misura del 15% dilegge, ad I.V.A. e C.P.A., come per legge; nonchéb) delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 2.400 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 27 maggio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente