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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 28131/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3889/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 99, è elettivamente domiciliata -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 2, è elettivamente domiciliata -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 14868 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/7/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni motivate scritte (ex art. 23, comma 8 - bis , D.L. n. 137 del 2020 e succ. mod.) del Pubblico Ministero, in persona de l [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; lettele memori e dell e parti .

F [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. promuoveva, innanzi al Tribunale di Roma, due procedure di espropriazione forzata dei crediti vantati dalla [OSCURATO:PERSONA] E… S.r.l. (debitrice principale) presso il terzo RAI – [OSCURATO:SOCIETA].: la prima – iniziata con pignoramento del 21/3/2014, rubricata al n. 14945/2014 –per il recuperodi un credito di Euro 61.152,06 fondato su assegni bancari; la seconda –iniziata con pignoramento del 24/4/2014, rubricata al n. 18896/2014 – in forza di un decreto ingiuntivo recante un credito, in linea capitale, di Euro 63.411,56.

2. Nella procedura n. 1 8896/2014, il terzo pignorato RAI rendeva plurime dichiarazioni exart. 547 cod. proc. civ.: in data 28/5/2014, oltre a dare atto del precedente pignoramento del 21/3/2014 (e di altri pignoramenti notificati da altri creditori), affermava che la [OSCURATO:PERSONA] E… S.r.l. vantava crediti esigibili per Euro 39.400,00; successivamente, «ad integrazione e rettifica della dichiarazione» precedente, in data 16/4/2015 la RAI dichiarava di essere debitrice dell’esecutata di Euro 91.728,09, somma esigibile e già accantonata in virtù del pignoramento notificato da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e di ulteriori Euro 101.958,16, attualmente inesigibili per irregolarità contributive dell’esecutata.3.

Con provvedimento del 17/4/2015 il giudice dell ’ esecuzione assegnava alla [OSCURATO:PERSONA] il credito sino alla concorrenza di Euro 70.070,86 (comprese Euro 4.000,00 per spese dell’espropriazione), ordinando alla società terza pignorata di procedere al pagamento «entro il termine di 20 giorni dalla notificazione del presente provvedimento successivo al verificarsi della condizione di esigibilità del credito»; in data 12/5/2015 la RAI – [OSCURATO:SOCIETA]. procedeva al pagamento dell’importo di Euro 70.722,66 (somma accertata nella sentenza impugnata) in favore della [OSCURATO:PERSONA], sebbene – a detta dell’odierna ricorrente – non si fosse ancora verificata la condizione di esigibilità.

4. Anche nella procedura n. 14945/2014, il terzo pignorato RAI rendeva plurime dichiarazioni ex art. 547 cod. proc. civ.: in data 28/5/2014, affermava che la [OSCURATO:PERSONA] E… S.r.l. vantava crediti esigibili per Euro 39.400,00 e crediti inesigibili, per irregolarità contributiva, pari a Euro 25.294,21; successivamente, «ad integrazione e rettifica della dichiarazione» precedente, in data 24/3/2015 la RAI dichiarava di essere debitrice dell’esecutata di Euro 91.728,09, somma esigibile e già accantonata; in seguito, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la RAI rettificava la precedente dichiarazione affermando di aver già provveduto a versare (sia pur erroneamente) alla [OSCURATO:PERSONA] l’importo di Euro 70.722,66 e chiedeva al giudice dell’esecuzione di non procedere ad ulteriore assegnazione exart. 553 cod. proc. civ. in ragione dell’indebito pagamento eseguito.

5. In esito all ’ accertamento endoesecutivo dell ’ obbligo del terzo, a norma dell’art. 549 cod. proc. civ., il giudice dell’esecuzione, con distinte ordinanze del 23-24/3/2016, accertava che la dichiarazione della RAI era da considerarsi positiva per Euro 21.005,96 (dovendo computarsi la somma già versata per errore alla creditrice procedente) e, poi, procedeva ad assegnare in pagamento a [OSCURATO:PERSONA] «un totale di Euro 0 avendo già percepito la somma di Euro 70.722,13 [rectius, Euro 70.722,66] dal terzo RAI [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed imputabili alla presente procedura».

6. Avverso tali ordinanze, di accertamento dell ’ obbligo del terzo e di diniego dell’assegnazione del credito, proponeva opposizione ex art.617 cod. proc. civ. la [OSCURATO:PERSONA].

7. Con la sentenza n. 14868/2019 del 15 /7/2019 il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione e revocava entrambe le ordinanze; inoltre, il giudice di merito condannava la RAI -[OSCURATO:SOCIETA]. a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] le somme di Euro 4.500,00 per spese dell’esecuzioneforzata e di Euro 61.152,06 per credito precettato (oltre a interessi al tasso legale e spese ulteriori), nei limiti della somma dichiarata in data 24/3/2015; infine, condannava la RAI alla rifusione dei costi del giudizio.

8. In particolare, il Tribunale affermava l ’ erroneità dell ’ ordinanza exart. 549 cod. proc. civ., che aveva considerato quale fatto estintivo del credito il pagamento eseguito in virtù di altro rapporto (il precedente provvedimento di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ.); il credito, invece, doveva essere ricostruito in base all’intera dichiarazione positiva resa dal terzo (per Euro 91.728,09) ed erano inopponibili, exart. 2917 cod. civ., i pagamenti successivi; illegittima, poi, era l’assegnazione di un importo pari a 0 Euro.

9. Avverso la suddetta sentenza la RAI – [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un articolato motivo. 10.Resisteva con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. 11.Le parti depositavano memorie ex art. 378 cod. proc. civ. 12.Risulta dalle difese delle parti che la [OSCURATO:PERSONA] E… S.r.l. è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Cremona resa in data 7/11/2017; nonostante la notificazione del ricorso alla curatela, la società non svolgeva difese nel giudizio di legittimità. 13.Nelle sue conclusioni motivate scritte il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso.14.Per la trattazione della controversia è stata fissata l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio –in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8- bis , del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020 e successivamente più volte prorogato, da ultimo dall’art. 7, comma 1, D.L. n. 105 del 2021, convertito dalla Legge n. 126 del 2021 – senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati avanzato richiesta di discussione orale.

R [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente , in relazione alle deduzioni della ricorrente (pag. 22 del ricorso),si osserva che sono del tutto irrilevanti in questa sede l’intervenuto fallimento della debitrice principale e le questioni concernenti la pretesa inefficacia ex art. 44 l.fall. dell’ assegnazione del credito successiva all’apertura della procedura concorsuale.

Non solo nel giudizio di legittimità non rileva alcun evento interruttivo, ma comunque l’eventuale inopponibilità alla curatela dei provvedimenti di assegnazione e/o dei pagamenti eseguiti è estraneaal thema decidendum di questa controversia e, peraltro, compete agli organi della procedura fallimentare ogni eventuale e successiva iniziativa a riguardo.

2. L a ricorrente censura la sentenza impugnata ( ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) perviolazione o falsa applicazione degli artt. 2917 cod. civ. e 549 cod. proc. civ., per avere il Tribunale, nonostante la prova documentale del bonifico in favore del creditore procedente, revocato le ordinanze del giudice dell’esecuzione.

Quest’ultimo aveva accertato l’obbligo del terzo pignorato considerando anche il pagamento erroneamente eseguito (invece escluso dall’ambito dell’accertamento compiuto dal giudice della cognizione), al quale non si attaglia il disposto del richiamato art. 2917 6 cod. civ., norma volta a preservare il creditore che, invece, nel caso è stato beneficiario del bonifico di RAI.

A sostegno della propria tesi la ricorrente sostiene che l’estinzione del credito pignorato in esito al pagamento avrebbe dovuto condurre (anche in virtù delle statuizioni di Corte Cost. 374/1996) al diniego di una seconda ordinanza di assegnazione del credito.

3. La censura di falsa applicazione artt. 2917 cod. civ. e 549 cod. proc. civ. è fondata.

4. La motivazione della sentenza impugnata , pur correttamente rilevata l’illegittimità di un’assegnazione per importo pari a zero e riscontrati alcuni errori nelle ordinanze rese oggetto di opposizione,si fonda principalmente sulla prima delle menzionate disposizioni: essa è tesa a preservare gli effetti del pignoramento di un credito attraverso la sanzione di inefficacia dell’estinzione del credito stesso ( vantato dal debitore principale nei confronti del debitor debitoris ) per cause verificatesi in epoca successiva all’inizio della procedura.

La normanon si attaglia affatto alla fattispecie de qua: è irrilevante che del pagamento estintivo abbia beneficiato il creditore procedente (tesi pur sostenuta dalla ricorrente) ; nel caso in esame, infatti, il pagamento eseguito in favore della [OSCURATO:PERSONA] – che la RAI pretende di computare al fine di quantificare correttamente l’ammontare del credito oggetto di espropriazione – non ha sortito l’effetto di estinguere il debito della [OSCURATO:PERSONA] E… S.r.l., bensì, casomai, il proprio debito derivante dall ’ ordinanza di assegnazione del 17/4/2015.

5. La sentenza impugnata ha così escluso che del bonifico di Euro 70.722,66, eseguito dall’odierna ricorrente in data 12/5/2015, si potesse tener conto nell’accertamento dell’obbligo del terzoe, cioè, del residuo credito vantato dalla debitrice principale nei confronti della RAI.

Per addivenire a tale conclusione, oltre all’erroneo richiamo dell’art.2917 cod. civ., il Tribunale ha compiuto un oscuro riferimento ai limiti dell’accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 549 cod. proc. civ. : da un lato, affermando che , nell ’ ambito del subprocedimento , il terzo pignorato può eccepire fatti estintivi e modificativi del credito vantato dal debitore principale; dall’altro, contraddittoriamente, sostenendo che la contestazione della RAI riguardante l ’ attuale (in) sussistenza del proprio debito (proprio in con seguenza del pregresso pagamento, asseritamente eseguito per errore ) «esula dall ’ accertamento dell’obbligo del terzo in quanto tale».

La motivazione, di per sé tautologica su ognuna delle due contraddittorie asserzioni, non considera che, in esito alla modifica legislativa apportata dalla Legge n. 228 del 2012, «l’accertamento dell’obbligo del terzo si configura alla stregua di subprocedimento contenzioso interno alla procedura esecutiva, funzionalmente devoluto al giudice di questa e volto alla delibazione dell’effettiva esistenza di un diritto di credito ai soli fini dell’esecuzione in corso» (Cass.23123/2022), sicché la determinazione sull’an e sul quantum dell’eventuale debito della RAI nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] E… S.r.l. ne costituiva, invece, specifico oggetto.

6. Per quanto ora esposto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, per nuovo esame.

Riguardo all’oggetto di quest’ultimo (cioè, il sindacato sulle ordinanze assunte dal giudice dell’esecuzione), si rileva che l’opposizione agli atti esecutivi ha «natura esclusivamente rescindente» (tra innumerevoli, basti un richiamo a Cass. 24225/2019), poiché «è un giudizio di impugnazione di un atto del processo esecutivo e, quindi, a carattere meramente rescindente, istituzionalmente in grado di incidere solo su quest’ultimo, tanto da riservare agli ulteriori sviluppi del processo esecutivo ogni adeguamento di esso che ne debba derivare» (Cass. 23482/2018; analogamente, Cass. 37705/2021; Cass.15996/2022).Ciò implica che spetta indefettibilmente al giudice dell’esecuzione, in esito all’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., adottare nella procedura esecutiva i provvedimenti tesi a conformare il suo andamento alla decisione sull’atto esecutivo impugnato.

Si tratta, infatti, di competenza funzionale del giudice dell’esecuzione, che non può essere supplita dal giudice investito dell’opposizione “ formale ” : in primis , quest ’ ultima ha un thema decidendum delimitato da ll ’ atto opposto e dal vizio denunciato e una definizione “obbligata” di rigetto o, in alternativa, di accoglimento dell’opposizione (con caducazione dell’atto che ne forma oggetto); in secondo luogo, non è sistematicamente ammissibile un’eterodirezione del processo esecutivo o comunque un’interferenza che si esplichi attraverso l’esercizio, in sede di cognizione, dei poteri ordinatori del giudice che l’esecuzione (per espropriazione) è tenuto a dirigere in forza dell’art. 484 cod. proc. civ.; infine, gli atti esecutivi possono essere sindacati, ma non adottati dal giudice del rimedio oppositivo exart. 617 cod. proc. civ., che, nel sostituirsi al giudice dell’esecuzione nell’assunzione dei provvedimenti, priverebbe il processo esecutivo della sua definizione, rendendolo “ appendice ” delle molteplici opposizioni in esso proposte (senza considerare, peraltro, che gli atti esecutivi assunti in sede di cognizione non sarebbero soggetti al rimedio exart. 617 cod. proc. civ.).

Spetta, dunque, al giudice del rinvio – al quale è demandata la trattazione dell’ordinaria causa di cognizione in cui si risolve, dopo l’ormai esaurita fase sommaria, anche la presente opposizione ex art.617 cod. proc. civ. avverso le ordinanze del giudice dell’esecuzione – esclusivamente il compito di accogliere o rigettare il gravame avverso dette ordinanze, senza alcuna possibilità di sostituire i provvedimenti impugnati con un altro diverso (come invece ha fatto il Tribunale di Roma con la sentenza qui cassata).

In esito a tanto, competerà poi al giudice dell’esecuzione in quanto tale adottare ogni ulteriore e conseguente provvedimento.

P.Q.

M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3889/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 99, è elettivamente domiciliata -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 2, è elettivamente domiciliata -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 14868 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/7/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni motivate scritte (ex art. 23, comma 8 - bis , D.L. n. 137 del 2020 e succ. mod.) del Pubblico Ministero, in persona de l [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; lettele memori e dell e parti . F [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. promuoveva, innanzi al Tribunale di Roma, due procedure di espropriazione forzata dei crediti vantati dalla [OSCURATO:PERSONA] E… S.r.l. (debitrice principale) presso il terzo RAI – [OSCURATO:SOCIETA].: la prima – iniziata con pignoramento del 21/3/2014, rubricata al n. 14945/2014 –per il recuperodi un credito di Euro 61.152,06 fondato su assegni bancari; la seconda –iniziata con pignoramento del 24/4/2014, rubricata al n. 18896/2014 – in forza di un decreto ingiuntivo recante un credito, in linea capitale, di Euro 63.411,56. 2. Nella procedura n. 1 8896/2014, il terzo pignorato RAI rendeva plurime dichiarazioni exart. 547 cod. proc. civ.: in data 28/5/2014, oltre a dare atto del precedente pignoramento del 21/3/2014 (e di altri pignoramenti notificati da altri creditori), affermava che la [OSCURATO:PERSONA] E… S.r.l. vantava crediti esigibili per Euro 39.400,00; successivamente, «ad integrazione e rettifica della dichiarazione» precedente, in data 16/4/2015 la RAI dichiarava di essere debitrice dell’esecutata di Euro 91.728,09, somma esigibile e già accantonata in virtù del pignoramento notificato da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e di ulteriori Euro 101.958,16, attualmente inesigibili per irregolarità contributive dell’esecutata.3. Con provvedimento del 17/4/2015 il giudice dell ’ esecuzione assegnava alla [OSCURATO:PERSONA] il credito sino alla concorrenza di Euro 70.070,86 (comprese Euro 4.000,00 per spese dell’espropriazione), ordinando alla società terza pignorata di procedere al pagamento «entro il termine di 20 giorni dalla notificazione del presente provvedimento successivo al verificarsi della condizione di esigibilità del credito»; in data 12/5/2015 la RAI – [OSCURATO:SOCIETA]. procedeva al pagamento dell’importo di Euro 70.722,66 (somma accertata nella sentenza impugnata) in favore della [OSCURATO:PERSONA], sebbene – a detta dell’odierna ricorrente – non si fosse ancora verificata la condizione di esigibilità. 4. Anche nella procedura n. 14945/2014, il terzo pignorato RAI rendeva plurime dichiarazioni ex art. 547 cod. proc. civ.: in data 28/5/2014, affermava che la [OSCURATO:PERSONA] E… S.r.l. vantava crediti esigibili per Euro 39.400,00 e crediti inesigibili, per irregolarità contributiva, pari a Euro 25.294,21; successivamente, «ad integrazione e rettifica della dichiarazione» precedente, in data 24/3/2015 la RAI dichiarava di essere debitrice dell’esecutata di Euro 91.728,09, somma esigibile e già accantonata; in seguito, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la RAI rettificava la precedente dichiarazione affermando di aver già provveduto a versare (sia pur erroneamente) alla [OSCURATO:PERSONA] l’importo di Euro 70.722,66 e chiedeva al giudice dell’esecuzione di non procedere ad ulteriore assegnazione exart. 553 cod. proc. civ. in ragione dell’indebito pagamento eseguito. 5. In esito all ’ accertamento endoesecutivo dell ’ obbligo del terzo, a norma dell’art. 549 cod. proc. civ., il giudice dell’esecuzione, con distinte ordinanze del 23-24/3/2016, accertava che la dichiarazione della RAI era da considerarsi positiva per Euro 21.005,96 (dovendo computarsi la somma già versata per errore alla creditrice procedente) e, poi, procedeva ad assegnare in pagamento a [OSCURATO:PERSONA] «un totale di Euro 0 avendo già percepito la somma di Euro 70.722,13 [rectius, Euro 70.722,66] dal terzo RAI [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed imputabili alla presente procedura». 6. Avverso tali ordinanze, di accertamento dell ’ obbligo del terzo e di diniego dell’assegnazione del credito, proponeva opposizione ex art.617 cod. proc. civ. la [OSCURATO:PERSONA]. 7. Con la sentenza n. 14868/2019 del 15 /7/2019 il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione e revocava entrambe le ordinanze; inoltre, il giudice di merito condannava la RAI -[OSCURATO:SOCIETA]. a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] le somme di Euro 4.500,00 per spese dell’esecuzioneforzata e di Euro 61.152,06 per credito precettato (oltre a interessi al tasso legale e spese ulteriori), nei limiti della somma dichiarata in data 24/3/2015; infine, condannava la RAI alla rifusione dei costi del giudizio. 8. In particolare, il Tribunale affermava l ’ erroneità dell ’ ordinanza exart. 549 cod. proc. civ., che aveva considerato quale fatto estintivo del credito il pagamento eseguito in virtù di altro rapporto (il precedente provvedimento di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ.); il credito, invece, doveva essere ricostruito in base all’intera dichiarazione positiva resa dal terzo (per Euro 91.728,09) ed erano inopponibili, exart. 2917 cod. civ., i pagamenti successivi; illegittima, poi, era l’assegnazione di un importo pari a 0 Euro. 9. Avverso la suddetta sentenza la RAI – [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un articolato motivo. 10.Resisteva con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. 11.Le parti depositavano memorie ex art. 378 cod. proc. civ. 12.Risulta dalle difese delle parti che la [OSCURATO:PERSONA] E… S.r.l. è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Cremona resa in data 7/11/2017; nonostante la notificazione del ricorso alla curatela, la società non svolgeva difese nel giudizio di legittimità. 13.Nelle sue conclusioni motivate scritte il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso.14.Per la trattazione della controversia è stata fissata l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio –in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8- bis , del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020 e successivamente più volte prorogato, da ultimo dall’art. 7, comma 1, D.L. n. 105 del 2021, convertito dalla Legge n. 126 del 2021 – senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati avanzato richiesta di discussione orale. R [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente , in relazione alle deduzioni della ricorrente (pag. 22 del ricorso),si osserva che sono del tutto irrilevanti in questa sede l’intervenuto fallimento della debitrice principale e le questioni concernenti la pretesa inefficacia ex art. 44 l.fall. dell’ assegnazione del credito successiva all’apertura della procedura concorsuale. Non solo nel giudizio di legittimità non rileva alcun evento interruttivo, ma comunque l’eventuale inopponibilità alla curatela dei provvedimenti di assegnazione e/o dei pagamenti eseguiti è estraneaal thema decidendum di questa controversia e, peraltro, compete agli organi della procedura fallimentare ogni eventuale e successiva iniziativa a riguardo. 2. L a ricorrente censura la sentenza impugnata ( ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) perviolazione o falsa applicazione degli artt. 2917 cod. civ. e 549 cod. proc. civ., per avere il Tribunale, nonostante la prova documentale del bonifico in favore del creditore procedente, revocato le ordinanze del giudice dell’esecuzione. Quest’ultimo aveva accertato l’obbligo del terzo pignorato considerando anche il pagamento erroneamente eseguito (invece escluso dall’ambito dell’accertamento compiuto dal giudice della cognizione), al quale non si attaglia il disposto del richiamato art. 2917 6 cod. civ., norma volta a preservare il creditore che, invece, nel caso è stato beneficiario del bonifico di RAI. A sostegno della propria tesi la ricorrente sostiene che l’estinzione del credito pignorato in esito al pagamento avrebbe dovuto condurre (anche in virtù delle statuizioni di Corte Cost. 374/1996) al diniego di una seconda ordinanza di assegnazione del credito. 3. La censura di falsa applicazione artt. 2917 cod. civ. e 549 cod. proc. civ. è fondata. 4. La motivazione della sentenza impugnata , pur correttamente rilevata l’illegittimità di un’assegnazione per importo pari a zero e riscontrati alcuni errori nelle ordinanze rese oggetto di opposizione,si fonda principalmente sulla prima delle menzionate disposizioni: essa è tesa a preservare gli effetti del pignoramento di un credito attraverso la sanzione di inefficacia dell’estinzione del credito stesso ( vantato dal debitore principale nei confronti del debitor debitoris ) per cause verificatesi in epoca successiva all’inizio della procedura. La normanon si attaglia affatto alla fattispecie de qua: è irrilevante che del pagamento estintivo abbia beneficiato il creditore procedente (tesi pur sostenuta dalla ricorrente) ; nel caso in esame, infatti, il pagamento eseguito in favore della [OSCURATO:PERSONA] – che la RAI pretende di computare al fine di quantificare correttamente l’ammontare del credito oggetto di espropriazione – non ha sortito l’effetto di estinguere il debito della [OSCURATO:PERSONA] E… S.r.l., bensì, casomai, il proprio debito derivante dall ’ ordinanza di assegnazione del 17/4/2015. 5. La sentenza impugnata ha così escluso che del bonifico di Euro 70.722,66, eseguito dall’odierna ricorrente in data 12/5/2015, si potesse tener conto nell’accertamento dell’obbligo del terzoe, cioè, del residuo credito vantato dalla debitrice principale nei confronti della RAI. Per addivenire a tale conclusione, oltre all’erroneo richiamo dell’art.2917 cod. civ., il Tribunale ha compiuto un oscuro riferimento ai limiti dell’accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 549 cod. proc. civ. : da un lato, affermando che , nell ’ ambito del subprocedimento , il terzo pignorato può eccepire fatti estintivi e modificativi del credito vantato dal debitore principale; dall’altro, contraddittoriamente, sostenendo che la contestazione della RAI riguardante l ’ attuale (in) sussistenza del proprio debito (proprio in con seguenza del pregresso pagamento, asseritamente eseguito per errore ) «esula dall ’ accertamento dell’obbligo del terzo in quanto tale». La motivazione, di per sé tautologica su ognuna delle due contraddittorie asserzioni, non considera che, in esito alla modifica legislativa apportata dalla Legge n. 228 del 2012, «l’accertamento dell’obbligo del terzo si configura alla stregua di subprocedimento contenzioso interno alla procedura esecutiva, funzionalmente devoluto al giudice di questa e volto alla delibazione dell’effettiva esistenza di un diritto di credito ai soli fini dell’esecuzione in corso» (Cass.23123/2022), sicché la determinazione sull’an e sul quantum dell’eventuale debito della RAI nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] E… S.r.l. ne costituiva, invece, specifico oggetto. 6. Per quanto ora esposto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, per nuovo esame. Riguardo all’oggetto di quest’ultimo (cioè, il sindacato sulle ordinanze assunte dal giudice dell’esecuzione), si rileva che l’opposizione agli atti esecutivi ha «natura esclusivamente rescindente» (tra innumerevoli, basti un richiamo a Cass. 24225/2019), poiché «è un giudizio di impugnazione di un atto del processo esecutivo e, quindi, a carattere meramente rescindente, istituzionalmente in grado di incidere solo su quest’ultimo, tanto da riservare agli ulteriori sviluppi del processo esecutivo ogni adeguamento di esso che ne debba derivare» (Cass. 23482/2018; analogamente, Cass. 37705/2021; Cass.15996/2022).Ciò implica che spetta indefettibilmente al giudice dell’esecuzione, in esito all’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., adottare nella procedura esecutiva i provvedimenti tesi a conformare il suo andamento alla decisione sull’atto esecutivo impugnato. Si tratta, infatti, di competenza funzionale del giudice dell’esecuzione, che non può essere supplita dal giudice investito dell’opposizione “ formale ” : in primis , quest ’ ultima ha un thema decidendum delimitato da ll ’ atto opposto e dal vizio denunciato e una definizione “obbligata” di rigetto o, in alternativa, di accoglimento dell’opposizione (con caducazione dell’atto che ne forma oggetto); in secondo luogo, non è sistematicamente ammissibile un’eterodirezione del processo esecutivo o comunque un’interferenza che si esplichi attraverso l’esercizio, in sede di cognizione, dei poteri ordinatori del giudice che l’esecuzione (per espropriazione) è tenuto a dirigere in forza dell’art. 484 cod. proc. civ.; infine, gli atti esecutivi possono essere sindacati, ma non adottati dal giudice del rimedio oppositivo exart. 617 cod. proc. civ., che, nel sostituirsi al giudice dell’esecuzione nell’assunzione dei provvedimenti, priverebbe il processo esecutivo della sua definizione, rendendolo “ appendice ” delle molteplici opposizioni in esso proposte (senza considerare, peraltro, che gli atti esecutivi assunti in sede di cognizione non sarebbero soggetti al rimedio exart. 617 cod. proc. civ.). Spetta, dunque, al giudice del rinvio – al quale è demandata la trattazione dell’ordinaria causa di cognizione in cui si risolve, dopo l’ormai esaurita fase sommaria, anche la presente opposizione ex art.617 cod. proc. civ. avverso le ordinanze del giudice dell’esecuzione – esclusivamente il compito di accogliere o rigettare il gravame avverso dette ordinanze, senza alcuna possibilità di sostituire i provvedimenti impugnati con un altro diverso (come invece ha fatto il Tribunale di Roma con la sentenza qui cassata). In esito a tanto, competerà poi al giudice dell’esecuzione in quanto tale adottare ogni ulteriore e conseguente provvedimento. P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in pe