CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 settembre 2026
Cassazione n. 25754/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di consiglio dell’8 luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva separati ricorsi avversidistinti avvisi di accertamento, con cui era stata recuperata l’IVA, pergli anni dal 2010 al 2013, essendo stato constatato che l'attività dellasocietà differiva rispetto a quella del mero trasporto di persone pervie d'acqua interne (soggetto ad esenzione IVA ex art. 10, comma 1Numero registro generale 22990/2021Numero sezionale 5397/2026Numero di raccolta generale 25754/2026Data pubblicazione 24/09/2026n. 14) del d.P.R. n. 633/72), con conseguente applicazionedell'aliquota IVA ordinaria;- secondo l’Agenzia la società aveva svolto, in realtà, attivitàcomplessa comprendente la prestazione di servizi turistico-ricettivi,come si evinceva dalla flotta di natanti a sua disposizione, tra i qualivi erano cinque motoscafi gran turismo per una portata complessivadi 530 persone, dall'esistenza di una agenzia di viaggi operantepresso la medesima sede della società, mediante la quale venivanoorganizzate per tutto l'anno gite in laguna con assistenza di hostessin più lingue, dalla pubblicità sul sito internet proponenteessenzialmente il noleggio di imbarcazione con relativo equipaggio,mediante erogazione di prestazioni con finalità turistica e non di merotrasporto passeggeri, nonché dalla fatturazione del serviziodirettamente al tour operator;- la CTP di Venezia rigettava i ricorsi riuniti, ad eccezione di quelloriguardante l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010, per ilquale disponeva l’assoggettamento ad aliquota IVA ordinariasolamente delle escursioni alle isole della laguna;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR del Veneto rigettaval’appello proposto dalla contribuente osservando, per quanto quirileva, che:- la contribuente, dopo essere venuta a conoscenza dei rilieviavanzati in sede di PVC, aveva potuto esercitare senza alcun ostacoloil proprio diritto di difesa nel rispetto del principio del contraddittorioe non era ravvisabile alcuna violazione della tutela del legittimoaffidamento, in quanto il lasso di tempo intercorso tra la verificasvolta dalla G. di F. tra il 1997 ed il 1998 e quella del 2015, nonpoteva comportare alcuna lesione a tale principio;- le censure riguardanti il difetto di sottoscrizione dell'avviso diaccertamento e l’assenza del contraddittorio erano infondate, tenutoNumero registro generale 22990/2021Numero sezionale 5397/2026Numero di raccolta generale 25754/2026Data pubblicazione 24/09/2026conto di quanto prevede il d.lgs. n. 82 del 2005 e successivemodifiche in materia di digitalizzazione nell'attività della PubblicaAmministrazione e della giurisprudenza consolidata che si è formataal riguardo;- in relazione al merito, dalla motivazione dell'atto impositivoimpugnato risultava evidente che l’attività svolta dalla societàcontribuente era quella di organizzare gite e/o escursioni turistichegiornaliere mediante l'utilizzo di una flotta di imbarcazioni GranTurismo, con la quale venivano organizzate vere e proprieminicrociere con gite ed escursioni turistiche nella laguna veneta;- tale attività, peraltro pubblicizzata dalla stessa società nel propriosito internet, non aveva nulla a che vedere con il trasporto pubblico dipasseggeri, regolarmente autorizzato e svolto dalla società pubblicaACTV;- ulteriori elementi a conforto di tale orientamento erano costituiti dalpossesso di veri e propri voucher rilasciati dall'agenzia di viaggiServé, sita nella medesima sede della contribuente e parte integrantedella sua struttura aziendale, nonché dall'utilizzo di personalequalificato, hostess e guide turistiche, a disposizione dei clientidurante le gite nella laguna;- la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato a dieci motivi;- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.- il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generaleDott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato le proprie conclusioniscritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo la contribuente denuncia la nullità dellasentenza per violazione degli artt. 132, comma 2 n. 4 cod. proc. civ.,111 comma 6 Cost., 36, comma 2 n. 4 d.lgs. n. 546/1992, inNumero registro generale 22990/2021Numero sezionale 5397/2026Numero di raccolta generale 25754/2026Data pubblicazione 24/09/2026relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., per motivazionetotalmente mancante o comunque apparente o obbiettivamenteincomprensibile in ordine alla violazione, da parte dell’Ufficio, dellegittimo affidamento, non avendo la CTR spiegato le ragionigiuridiche per le quali il lasso temporale intercorrente fra la primaverifica (in relazione agli anni di imposta 1997 – 1998) e la secondaverifica (riguardante gli anni di imposta dal 2010 al 2013) avrebbeescluso la formazione del legittimo affidamento, sebbene lacontribuente avesse svolto sempre la medesima attività, comeavevano rilevato le perizie di parte depositate nel giudizio di appello,e all’esito della prima verifica l’Ufficio avesse riconosciutol’applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n. 14) deld.P.R. n. 633 del 1972;- con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio(l’attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., qualificata comeesente IVA ex art. 10, comma 1 n. 14 d.P.R. n. 633/1972 dalla G.d.F.per gli anni d’imposta 1997 – 1998, era la medesima attivitàesercitata dalla contribuente nelle annualità oggetto di contenzioso,ossia 2010, 2011, 2012 e 2013), che è stato oggetto di discussionetra le parti;- con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 132, comma 1 n. 4 c.p.c., 111 comma 6 Cost., 36, comma2 n. 4 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 cod.proc. civ., per non avere la CTR nemmeno menzionato, né in punto difatto, né in diritto, le perizie di parte depositate in secondo grado emai contestate;- con il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 10 e 11 della l. n. 212/2000, 3, 23, 53 e 97 Cost., in relazioneall’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTRNumero registro generale 22990/2021Numero sezionale 5397/2026Numero di raccolta generale 25754/2026Data pubblicazione 24/09/2026rilevato che il legittimo affidamento determina non solo la nonapplicazione delle sanzioni ma anche la non debenza dell’IVA, postoche la contribuente si era limitata ad applicare un’indicazione dellostesso Ufficio il cui successivo comportamento appariva incoerente econtraddittorio e, pertanto, contrario alla buona fede;- con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 115, comma 1 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,comma 1 n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che illegittimo affidamento aveva determinato non solo la non applicazionedelle sanzioni ma anche la non debenza del tributo (IVA), non avendol’Agenzia delle entrate specificatamente contestato i fatti dimostratidalla contribuente con la perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA];- il primo e il terzo motivo, che per connessione vanno esaminatiunitariamente, riguardando entrambi il vizio di mancanza dimotivazione della sentenza, sono infondati.- al riguardo va ribadito il principio secondo il quale “la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error inprocedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U.3.11.2016, n. 22232);- la motivazione della sentenza impugnata non rientra affatto neiparadigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile,arresto giurisprudenziale, in quanto indica, seppure in modo conciso,ma sufficientemente comprensibile, la ragione per la quale haritenuto di non ravvisare la violazione del principio di tutela dellegittimo affidamento e, segnatamente, il notevole lasso temporaleNumero registro generale 22990/2021Numero sezionale 5397/2026Numero di raccolta generale 25754/2026Data pubblicazione 24/09/2026trascorso tra la prima e la seconda verifica fiscale (“non si ravvisaalcuna violazione della tutela del legittimo affidamento, in quanto illasso di tempo intercorso tra la verifica svolta dalla G. di F. tra il 1997ed il 1998 e quella del 2015, non può comportare alcuna lesione atale principio”), dovendosi ritenere che il giudice tributario di appelloabbia assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimocostituzionale" (cfr. Sez. U. n. 8053 del 2014);- anche il secondo, il quarto e il quinto motivo, da esaminare insieme,dato che riguardano sempre la questione del legittimo affidamento,sono infondati;- con particolare riguardo al secondo e al quinto motivo va premessoche, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la periziastragiudiziale, ancorché asseverata con giuramento, costituisce pursempre una mera allegazione difensiva, assumendo valore di meroindizio, per cui, per un verso, il giudice del merito non è tenuto amotivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essacontenute quando ponga a base del proprio convincimentoconsiderazioni incompatibili con le stesse (Cass. n. 5667 del 2025) e,per altro verso, proprio perché le circostanze riportate in periziahanno valore indiziario e non già di fatto suscettibile di prova, essenon possono formare oggetto di applicazione del principio di noncontestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (Cass. n. 5362 del 2025). Aifini della adeguatezza della motivazione, inoltre, il giudice non ètenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte lerisultanze processuali né a confutare ogni singola argomentazioneprospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averlevagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intendefondare il suo convincimento e l'iter logico seguito nella valutazionedegli stessi, implicitamente disattendendo quelli morfologicamenteNumero registro generale 22990/2021Numero sezionale 5397/2026Numero di raccolta generale 25754/2026Data pubblicazione 24/09/2026incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9415 del2025);- la sentenza impugnata, come si preciserà in sede di esamedell’ottavo motivo, si fonda su elementi incompatibili con leconclusioni delle perizie depositate dalla contribuente, le qualirisultano comunque irrilevanti ai fini del riconoscimentodell’esenzione, essendo semplicemente volte a dimostrare, in basealla stessa prospettazione del ricorso, che l’attività era identica aquella svolta dalla società nei lontani anni 1997 e 1998 (in relazionealla quale i verificatori avevano ravvisato la fattispecie di esenzione),ossia prima della complessa evoluzione normativa, giurisprudenzialee di prassi registratasi sul punto, e che per le caratteristiche delleimbarcazioni non vi era alcuna somministrazione in proprio di alimentie/o bevande, laddove la sentenza evidenzia, invece, la natura diminicrociere dell’attività svolta richiamando la sua pubblicizzazionesul sito internet della stessa contribuente;- tanto chiarito con riferimento alla rilevanza delle perizie di parte, vaevidenziato che, per quanto riguarda l’invocato legittimo affidamento,la l. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, nel testo applicabile rationetemporis, dispone che "Non sono irrogate sanzioni né richiestiinteressi monitori al contribuente, qualora egli si sia conformato aindicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorchésuccessivamente modificate dall'amministrazione medesima, oqualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fattidirettamente conseguenti a ritardi, omissioni od erroridell'amministrazione stessa";- a prescindere da ogni considerazione sull’applicabilità della tuteladel legittimo affidamento ai tributi unionali anche prima dellemodifiche apportate all’art. 10 cit. dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n.Numero registro generale 22990/2021Numero sezionale 5397/2026Numero di raccolta generale 25754/2026Data pubblicazione 24/09/2026219, nella specie non si ravvisa in ogni caso alcuna violazione di dettoprincipio;- la giurisprudenza di legittimità ha precisato che le circolariministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti edobblighi, non discendendo da esse vincoli neppure per la stessaAmministrazione finanziaria che le ha emanate, così che, ove ilcontribuente si sia conformato a un'interpretazione erronea fornita daquest'ultima, non gli è dato comunque invocare alcun legittimoaffidamento al fine di andare esente dal pagamento del tributodovuto. Con riferimento ai tributi, invero, assume rilevanza il principiocostituzionale della riserva di legge, nonché gli ulteriori principi diinderogabilità delle norme tributarie, di indisponibilitàdell'obbligazione tributaria, di vincolo della funzione di imposizione edi irrinunciabilità del diritto di imposta, risultando ciò conforme alprincipio unionale secondo cui il legittimo affidamento non puòbasarsi su una prassi illegittima dell'Amministrazione (Cass. n. 20819del 2020; n. 18618 del 2019);- ne consegue, a maggior ragione, che risulta priva di pregiol’invocata assenza di contestazioni da parte dell’Amministrazionefinanziaria - ancorché per più annualità – sulle operazioni fatturate inesenzione IVA con riferimento agli anni precedenti, dato che l’assenzadi accertamenti per gli anni pregressi a quelli oggetto di causa oprecedenti verifiche fiscali che sostenevano la corretta applicazionedell’esenzione non possono assumere alcun rilievo ai fini delriconoscimento del legittimo affidamento;- quanto affermato trova conferma in recenti arresti di questa Cortein tema di tutela dell’affidamento (Cass. n. 29886 del 2025; nn. 7899e 7900 del 2026), in cui è stato chiarito che, secondo lagiurisprudenza costante della Corte di Giustizia europea, la tutela dellegittimo affidamento rientra fra i principi fondamentali dell’Unione edNumero registro generale 22990/2021Numero sezionale 5397/2026Numero di raccolta generale 25754/2026Data pubblicazione 24/09/2026è vincolante per qualsiasi autorità nazionale incaricata di applicare ildiritto dell’Unione. Ne consegue il diritto di ogni individuo di avvalersidel legittimo affidamento ogni qual volta un’autorità amministrativaabbia fatto sorgere fondate aspettative a causa di assicurazioniprecise che essa gli avrebbe fornito (cfr. CGUE, 1° agosto 2025,[OSCURATO:PERSONA], in causa C-427/23, punto 77 ss.; CGUE, 11 luglio2002, Marks à Spencer, in causa C-62/00, punto 44; CGUE 16gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA], in causa C-376/23, punto64);- nell’attuazione delle disposizioni della direttiva IVA, le autoritànazionali sono pertanto tenute a rispettare tale principio (CGUE, 9luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA]. Tomoiagă Andrei, in causaC-144/14, punto 43; CGUE 9 luglio 2015, Salomie e Oltean, in causaC-183/14, punto 44; CGUE 15 aprile 2021, Administration del’Enregistrement, des Domaines et de la TVA, in causa C-846/19,punto 90);- pertanto, occorre verificare se gli atti di un’autorità amministrativaabbiano effettivamente ingenerato ragionevoli aspettative in capo aun operatore economico prudente e accorto e, se ciò è avvenuto, ènecessario accertare la legittimità di tali aspettative;- con particolare riferimento all’IVA e all’assenza di contestazione, inoccasione di vari controlli fiscali, della qualificazione come operazioniesenti dall’IVA delle attività di gestione delle pratiche di rimborso didetta imposta, è stato evidenziato che la semplice accettazione,anche per diversi anni, da parte dell’amministrazione tributarianazionale di dichiarazioni IVA che non includevano gli importi relativia talune operazioni non vale come garanzia precisa fornita da taleamministrazione sulla mancata applicazione dell’IVA a tali operazionie non può, pertanto, creare un legittimo affidamento al riguardoNumero registro generale 22990/2021Numero sezionale 5397/2026Numero di raccolta generale 25754/2026Data pubblicazione 24/09/2026(sentenza del 15 aprile 2021, Administration de l’Enregistrement, desDomaines et de la TVA, causa C‑846/19, punto 92);- è stato poi affermato che costituiscono un esempio di assicurazioniprecise, idonee a far nascere fondate aspettative, a prescindere dallaforma in cui vengono comunicate, informazioni precise,incondizionate e concordanti che promanano da fonti autorizzate edaffidabili (Corte di giustizia, 1° agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA], causa C-427/23, punto 84). Nessuno può invece invocare una violazione delprincipio di tutela del legittimo affidamento in assenza di precisegaranzie fornitegli dall’amministrazione (v., in tal senso, sentenze del14 marzo 2013, [OSCURATO:PERSONA], causa C‑545/11,punto 25; 16 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA], causaC‑376/23, punto 65);- la tutela dell’affidamento, pur tipizzata in alcune ricorrenti ipotesi(come l'art. 10, comma 2, l. n. 212 del 2000), non è, dunque,ancorata a schemi precostituiti ed al modello formale dellavalidità/invalidità dell'atto, ma richiede una valutazione in concreto inrelazione alla diversità delle fattispecie e delle situazioni (ex plurimis,Cass. n. 12372 del 2021);- quest’ultimo principio è stato fatto proprio dalle Sezioni Unite diquesta Corte (n. 30051 del 2024), che, pronunciandosi in materia diautotutela in malam partem, hanno precisato che l’affidamento delcontribuente non può fondarsi sulla mera illegittimità di un attoemesso dall’Amministrazione finanziaria e nemmeno su di unavalutazione erronea di quest’ultima, dovendo la situazione tutelabileessere caratterizzata da elementi concreti e puntuali che portino aritenere, da un lato, che l’originaria pretesa o l’originariocomportamento siano apparentemente corretti e, dall’altro, che laconseguente condotta del contribuente sia stata scevra da violazionidei doveri di correttezza; di conseguenza, il solo decorso del tempo eNumero registro generale 22990/2021Numero sezionale 5397/2026Numero di raccolta generale 25754/2026Data pubblicazione 24/09/2026il comportamento meramente passivo dell'amministrazione finanziarianon sono idonei a produrre nel contribuente un affidamento tutelabile(cfr. Cass. S.U. n. 21765 e 21766 del 2021). Anzi, si è precisato(Cass. S.U. n. 30051 del 2024, cit.) che le suddette specifichecondizioni in tanto assumono rilievo in quanto il compiuto versamentodelle somme richieste si accompagni al decorso di un rilevante lassotemporale, nonché alla definitività dell’atto (cfr. sul punto anche Cass.n. 31846 del 2025);- ai fini della configurabilità del legittimo affidamento, quindi, nonpossono assumere rilievo indicazioni erronee o condotteintrinsecamente contraddittorie da parte dell’Agenzia fiscale, poste inessere anteriormente all’adozione dell’atto impugnato;- in assenza di specifici e rigorosi presupposti la tutela del legittimoaffidamento non è dunque violata dalla condotta dell’Amministrazionetributaria che assoggetti a posteriori all’IVA talune prestazioni diservizi, nel caso in cui tale amministrazione abbia controllato eaccettato per diversi anni le dichiarazioni IVA del soggetto passivosenza contestare la qualificazione di tali prestazioni come prestazioniesenti da IVA (CGUE, 1° agosto 2025, in causa C-427/23, cit.);- delimitato in tal modo il perimetro di rilevanza del legittimoaffidamento, la decisione impugnata risulta corretta, posto che ilnotevole lasso di tempo trascorso rispetto alla precedente verificafiscale e gli esiti di tale verifica non potevano ingenerare nellacontribuente alcuna legittima aspettativa, essendosi avuta nelfrattempo una significativa evoluzione normativa e di prassi, come haevidenziato anche la controricorrente, che ha chiarito quali fossero ipresupposti per l’applicazione dell’IVA in relazione alle prestazionisvolte dalla ricorrente;- il settimo motivo (che va esaminato prima, essendo collegato aiprimi cinque), con cui si denuncia la nullità della sentenza perNumero registro generale 22990/2021Numero sezionale 5397/2026Numero di raccolta generale 25754/2026Data pubblicazione 24/09/2026violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,comma 1 n. 4 cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sulmotivo riguardante la non applicabilità delle sanzioni e degli interessiper violazione dell’art. 10 della l. n. 212 del 2000, rimane in parteassorbito nel rigetto dei motivi precedenti, essendosi la CTRpronunciata, nei termini prima indicati, sulla questione del legittimoaffidamento; la relativa censura è comunque infondata, tenendoconto della consolidata giurisprudenza unionale di seguito richiamata,anche quanto al profilo concernente l’asserita mancanza dell’elementosoggettivo, in applicazione dell’indirizzo di questa Corte in base alquale, in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, aifini dell'esclusione della responsabilità per difettodell'elemento soggettivo, grava sul contribuente, ex art. 5 del d.lgs.n. 472 del 1997, la prova dell'assenza assoluta di colpa, occorrendo atal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole enon superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza (da ultimo, cfr. Cass.n. 14919 del 2026);- con il sesto motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata perviolazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., per non avere la CTR applicato,anche d’ufficio, il principio intracomunitario di neutralità dell’IVA inviolazione degli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass. n.7909 del 2000); si rileva che il giudice d’appello non ha dato rispostaal profilo di censura, sviluppato con le memorie depositate in secondogrado, concernente la dedotta violazione della neutralità dell’iva, inconsiderazione dell’ontologica impossibilità (anche empirica) diesercitare la rivalsa, posto che ”i privati che salgono in barca nonsono nemmeno di facile identificazione (visto che si sono rilasciate,nel rispetto della legge, ricevute che non sempre possono esserenominative) e, quand’anche si fosse rilasciata fattura nominativa conNumero registro generale 22990/2021Numero sezionale 5397/2026Numero di raccolta generale 25754/2026Data pubblicazione 24/09/2026tutti i dati del cliente, ebbene sarebbe impensabile/impossibilematerialmente ipotizzare di poter recuperare circa cinque Euro (diIVA- biglietto per il trasporto in barca) verso cittadini in massimaparte stranieri” (così si legge a pag. 32 del ricorso);- il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;- esso è infondato in diritto, posto che il prestatore ha la possibilità direcuperare dall’acquirente l’iva riscossa dall’amministrazionetributaria in base all’art. 60, ultimo comma, del d.P.R. n. 633/1972, ilquale prevede che “Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta odella maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettificanei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizisoltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggioreimposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o ilcommittente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, conla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui hacorrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via dirivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dellaoriginaria operazione” (sulla disapplicazione del testo previgente inrelazione alle annualità pregresse, v. Cass. n. 5484/2025): ilmeccanismo è giustappunto volto a propiziare il regolarefunzionamento dell’iva consentendo al soggetto passivo diaddebitarne il peso al cessionario/committente; quanto poiall’ammissibilità della ripercussione sui privati, della quale si dubita inricorso, basti il richiamo alle considerazioni spese da Cass. n. 22455del 2026, punto 1.8;- il motivo è, peraltro, inammissibile per novità e genericità inrelazione alle circostanze di fatto esposte al fine di sostenere lapretesa ontologica impossibilità di procedere al suddetto addebito: ifatti dinanzi richiamati, che la stessa ricorrente riferisce di averillustrato con memoria depositata in secondo grado, oltre che privi delNumero registro generale 22990/2021Numero sezionale 5397/2026Numero di raccolta generale 25754/2026Data pubblicazione 24/09/2026requisito di specificità, non risultano sottoposti al vaglio del giudicecon i ricorsi di primo grado (cfr. la sintesi delle censure proposte inprimo grado riportate a pag. 5 del ricorso, nonché la nota 14 in calcealle pagine 32 e 33 del ricorso, in cui, anzi, si dà conto dell’esistenzadi specifiche fatture);- con l’ottavo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 2 e 10, comma 1, n. 14) del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 e2729 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma1 n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR riconosciuto l’esenzioneIVA, non avendo considerato quanto statuito in relazione ad unafattispecie identica dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 8384del 2021 e non avendo tenuto conto della perizia di parte chedimostrava l’oggettiva impossibilità di svolgere, all’interno delleimbarcazioni della contribuente, attività diversa dal mero trasporto edel fatto che lo stesso Ufficio aveva precisato che la presenza delleguide turistiche sulle imbarcazioni era occasionale e non essenzialeallo svolgimento del servizio di trasporto, in quanto l’escursione alleisole veniva effettuata anche senza la loro presenza, per cui l’attivitànon poteva essere considerata un servizio complesso;- l’ottavo motivo è infondato;- va rilevato che l’art. 10, comma 1, n. 14), d.P.R. n. 633 del 1972,nella versione applicabile ratione temporis, stabilisce che sono esentidall’imposta sul valore aggiunto: «le prestazioni di trasporto urbanodi persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi ditrasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale,fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nelterritorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltrecinquanta chilometri»;- come ha affermato questa Corte (Cass. n. 419 del 2020),l’esenzione va interpretata restrittivamente, nel senso che, qualoraNumero registro generale 22990/2021Numero sezionale 5397/2026Numero di raccolta generale 25754/2026Data pubblicazione 24/09/2026con il trasporto di persone siano fornite anche altre prestazioni (adesempio, servizi di tipo turistico - ricreativo), occorre considerare lacomplessiva attività economica svolta e, quindi, la specifica finalitàperseguita e l'interesse economico sottostante; pertanto, unaprestazione è da considerarsi accessoria quando non costituisce il fineultimo perseguito, ma il mezzo per il raggiungimento della effettivafinalità economica perseguita;- secondo la giurisprudenza unionale, ai fini dell'IVA, ciascunaprestazione deve essere normalmente considerata distinta eindipendente, come risulta dall'art. 1, paragrafo 2, secondo comma,della direttiva IVA (Corte giust. C-42/14, Wojskowa AgencjaMieszkaniowa w Warszawie, punto 30);- quando un'operazione è costituita da una serie di elementi e di atti,si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali sisvolge l'operazione considerata per determinare se tale operazionecomporti, ai fini IVA, due o più prestazioni distinte o un'unicaprestazione (CGUE sentenze del 10 marzo 2011, Bog e a., C-497/09,C-499/09, C-501/09 e C-502/09, punto 52 e giurisprudenza ivi citata,nonché sentenza del 21 febbraio 2013, Žamberk, C-18/12, punto 27e giurisprudenza ivi citata; da ultimo Corte giustizia UE, sentenza del18 gennaio 2018, causa C-463/16);- i giudici unionali hanno rilevato che, da un lato, dall'art. 2 dellasesta direttiva discende che ciascuna operazione dev'essereconsiderata di regola come autonoma e indipendente e che, dall'altro,l'operazione costituita da un'unica prestazione sotto il profiloeconomico non dev'essere artificialmente divisa in più parti per nonalterare la funzionalità del sistema dell'IVA. Questa Corte, poi, nelritenere non pertinente proprio il precedente (Cass. n. 8384 del 2021)citato nel presente ricorso, ha precisato che si è al cospetto diun'unica prestazione quando due o più elementi o atti forniti dalNumero registro generale 22990/2021Numero sezionale 5397/2026Numero di raccolta generale 25754/2026Data pubblicazione 24/09/2026soggetto passivo al cliente sono a tal punto strettamente connessi daformare, oggettivamente, una sola prestazione economicaindissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale (Cass.n. 19792 del 2022; cfr. anche sentenze CGUE del 10 marzo 2011,Bog e a., C-497/09, C-499/09, C-501/09 e C-502/09, punto 53 egiurisprudenza ivi citata, nonché del 10 novembre 2016, Bastovà, C-432/15, punto 70 e giurisprudenza ivi citata);- la prestazione è, quindi, unica quando uno o più elementi devonoessere considerati costitutivi della prestazione principale, mentre altrielementi devono invece essere considerati come una o più prestazioniaccessorie, cui si applica la stessa disciplina tributaria dellaprestazione principale: pertanto, una prestazione è considerataaccessoria ad una prestazione principale quando costituisce per laclientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nellemigliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore(sentenze del 10 marzo 2011, Bog e a., C-497/09, C-499/09, C-501/09 e C-502/09, punto 54 e giurisprudenza ivi citata, nonché del10 novembre 2016, Bastovà, C-432/15, punto 71 e giurisprudenza ivicitata; cfr. anche Cass. n. 40725 del 2021);- in relazione alla disposizione di cui all’art. 10, comma 1, n. 14) deld.P.R. n. 633 del 1972, poi, è intervenuta la norma di interpretazioneautentica di cui all’art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022, conv. conmodificazioni dalla l. n. 91 del 2022, la quale prevede che «Ledisposizioni dell’articolo 10, primo comma, numero 14), del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dellatabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e parte III, numero 127-novies), allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblican. 633 del 1972, si interpretano nel senso che esse si applicano anchequando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalitàturistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggettoNumero registro generale 22990/2021Numero sezionale 5397/2026Numero di raccolta generale 25754/2026Data pubblicazione 24/09/2026che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggettoesclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendanola fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensidell’articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972. L’interpretazione di cui al primo periodo non si riferiscealle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto.»;- si tratta di disposizione applicabile in via retroattiva (con il limite deirapporti esauriti), come ha precisato questa Corte, nell’affermareche: «In tema di IVA, il regime di esenzione e di riduzione dellealiquote per il trasporto marittimo di persone, previsto dall'art. 10,comma 1, n. 14, del d.P.R. n. 633 del 1973, trova applicazione ancheove siano effettuate esclusivamente prestazioni di trasporto confinalità turistico-ricreative, senza la fornitura di ulteriori servizi, invirtù dell'art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022, conv. dalla l. n. 91 del2022, che, avendo natura di norma di interpretazione autentica, inconformità alla rubrica ed al tenore letterale, e precisando ilsignificato già attribuibile alla disposizione interpretata anche alla lucedei principi del diritto dell'UE, dispiega efficacia retroattiva,enunciando una regola di giudizio destinata da operare in terminigenerali sia per le controversie pendenti che per quelle future, conesclusione dei soli rapporti esauriti.» (Cass. n. 35054 del 2023; n.19781 del 2024);- a seguito dell’entrata in vigore della norma di interpretazioneautentica, quindi, l’esenzione stabilita nell’art. 10, comma 1, n. 14)cit. trova applicazione anche nel caso di trasporti con finalità turistico-ricreativa, purché abbiano per oggetto, in via esclusiva, il trasporto dipersone e sia esclusa la fornitura di ulteriori servizi non riconducibiliall’ambito di applicazione dell’art. 12 d.P.R. n. 633 del 1972, nelsenso che tali ulteriori servizi, ai fini del riconoscimentodell’esenzione, devono qualificarsi comunque come accessori secondoNumero registro generale 22990/2021Numero sezionale 5397/2026Numero di raccolta generale 25754/2026Data pubblicazione 24/09/2026le condizioni indicate dalla prima citata giurisprudenza unionale e dilegittimità;- la finalità turistico – ricreativa, quindi, non modifica la naturaoggettiva della prestazione di trasporto di persone, salvo che siconfiguri una prestazione “complessa” nell’ambito della quale ilservizio comprende attività ulteriori rispetto al mero trasferimento,non aventi carattere accessorio nei termini prima delineati, rispettoalle quali il trasporto risulta meramente strumentale (cfr. Cass. n.13205 del 2026);- nella specie, la CTR ha accertato che l’attività principale dellacontribuente era quella di organizzazione di gite e/o escursionituristiche mediante l’utilizzo di imbarcazioni, per cui l’attività ditrasporto di persone è stata considerata come mezzo per assicurare ilraggiungimento della finalità economica effettivamente perseguita,che il giudice di appello ha ritenuto non riconducibile all’ambito diesenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n. 14 cit.- la modifica normativa evidenziata risulta, pertanto, del tuttoininfluente alla luce dell’accertamento in fatto effettuato dal giudice diappello, non sindacabile in sede di legittimità; al riguardo va ribaditoche anche in questo caso il precedente citato in ricorso (Cass. n.8384/2021) risulta del tutto ininfluente perché il ricorso dell’Agenziain quell’occasione era stato ritenuto inammissibile e infondato afronte di un diverso accertamento in fatto svolto dal giudice dimerito;- con il nono motivo si deduce la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 132, comma 2 n. 4 cod. proc. civ., 111 comma 6 Cost., 36,comma 2 n. 4 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 cod. proc. civ., per motivazione totalmente mancante o comunqueapparente o obbiettivamente incomprensibile in ordine alla violazionedell’art. 42 della Carta di Nizza e del contraddittorio preventivo, nonNumero registro generale 22990/2021Numero sezionale 5397/2026Numero di raccolta generale 25754/2026Data pubblicazione 24/09/2026avendo la CTR spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto infondata lacensura sul mancato esperimento del contraddittorio preventivo, nonpotendosi ritenere questo rispettato né dagli incontri effettuati in sededi accertamento con adesione, essendosi questi svolti dopo la notificadegli avvisi di accertamento, né dalla richiesta di documenti e “dialcuni conteggi”; rileva di avere fornito la “piena prova di resistenza”,come risultava dimostrato dal fatto che era stato parzialmente accoltoil ricorso con riferimento all’anno 2010;- il motivo è infondato;- come si evince sia dal ricorso, corredato di allegati, che dalcontroricorso, gli avvisi di accertamento impugnati sono stati emessia seguito di verifica fiscale conclusasi con la redazione e la consegnaalla contribuente del PVC del 4.05.2015, nel quale era stato formulatol'invito a presentare memorie difensive, ai sensi dell'art. 12, comma7, della l. n. 212/2000, finalizzate ad instaurare il contradittoriopreventivo. La contribuente ha presentato, dopo la notifica del PVC,apposita memoria, pervenuta all'Agenzia delle entrate in data2.07.2015; l'Ufficio ha poi richiesto con altro invito, notificato il22.10.2015, l'esibizione di ulteriore documentazione, depositata dallacontribuente e ritenuta dall’Ufficio non sufficiente, laddove la stessaricorrente riferisce che “gli avvisi di accertamento sono stati emessirispettivamente (partendo dal 2010, 2011, 2012, 2013) in data15.12.2015; 13.12.2016; 03.03.2017”;- orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (explurimis, Cass. n. 701 del 2019; n. 22644 del 2019; 18967 del 2025e n. 13456 del 2026), il rispetto del termine di sessanta giorni dallaconsegna del PVC assorbe ogni questione relativa alla prova diresistenza, posto che “l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000effettua, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei localidestinati all'esercizio dell'attività, una valutazione ex ante in merito alNumero registro generale 22990/2021Numero sezionale 5397/2026Numero di raccolta generale 25754/2026Data pubblicazione 24/09/2026rispetto del contraddittorio già operata dal legislatore, attraverso laprevisione espressa di una nullità per mancato rispetto del terminedilatorio che già, a monte, ingloba la «prova di resistenza», sia conriferimento ai tributi armonizzati che in ordine a quelli nonarmonizzati (non effettuando la norma alcuna distinzione in meritoalle conseguenze sanzionatorie)”;- nella specie, come ha correttamente rilevato anche il giudice diappello, il contraddittorio si era comunque regolarmente svolto (“lasocietà, dopo essere venuta a conoscenza dei rilievi avanzati in sededi pvc, ha potuto esercitare senza alcun ostacolo tutte le propriedifese nel rispetto del principio del contradittorio”);- con il decimo motivo si deduce la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 132, comma 2 n. 4 cod. proc. civ., 111 comma 6Cost., 36, comma 2 n. 4 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per motivazione totalmente mancanteo comunque apparente o obbiettivamente incomprensibile in ordinealla violazione del dovere di motivazione e prova degli atti impugnati,che incombeva in capo all’Agenzia delle entrate, con riferimento allaasserita esistenza di servizi aggiuntivi oltre al mero trasporto; rilevache la CTR non ha spiegato le ragioni per le quali la relativa censurasarebbe stata infondata;- il motivo è infondato;- nell’affrontare il merito delle censure, la CTR ha richiamato ilcontenuto degli avvisi di accertamento, definendo la relativamotivazione ampia e chiara (“come ampiamente e chiaramente sievince dalla motivazione dell’atto impositivo impugnato, risulta dipalese evidenza che l’attività svolta dalla società SerenissimaMotoscafi è quella di organizzare gite e/o escursioni turistichegiornaliere mediante l'utilizzo di una flotta di Imbarcazioni GranTurismo, con la quale vengono organizzate vere e proprieNumero registro generale 22990/2021Numero sezionale 5397/2026Numero di raccolta generale 25754/2026Data pubblicazione 24/09/2026minicrociere con gite ed escursioni turistiche nella laguna veneta.Trattasi di attività che, tra l'altro, la stessa società, candidamente,pubblicizza nel proprio sito internet e che nulla ha a che vedere con iltrasporto pubblico di passeggeri, regolarmente autorizzato e svoltodalla società pubblica ACTV”;- da tale motivazione si evince implicitamente anche le ragioni per lequali la CTR ha ritenuto infondata la censura sull’asserito difetto dimotivazione degli avvisi impugnati; del resto, non va trascurato ilfatto che la contribuente ha dimostrato di avere potuto esercitare inmodo approfondito le proprie difese;- in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate indispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 10.600,00, oltre speseprenotate a debito;ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’8 luglio 2026.La PresidenteAngelina – [OSCURATO:PERSONA]