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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 febbraio 2025

Cassazione n. 15105/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/19903. [OSCURATO:PERSONA], nata a S, [OSCURATO:PERSONA] il 11/04/19914. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/02/19555. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte d’appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PietroMolino, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;uditi, per i ricorrenti, gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], precisamenteil primo per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo per SchiavoneGennaro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto l’accoglimentodei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa in data 6 febbraio 2025, la Corte d’appello di Napoliha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] il 2maggio 2022, che aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per ilreato di attività organizzate per il traffico di rifiuti, ed aveva condannato ciascunodi essi alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.Precisamente, i Giudici di merito hanno affermato la colpevolezza di: a)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], per aver svolto attivitàorganizzate per il traffico di rifiuti speciali non pericolosi, di tipo ferroso, e rifiutipericolosi costituiti da veicoli fuori uso, ricevendo gli stessi presso l’impianto [OSCURATO:SOCIETA]., in collaborazione con il legale rappresentante di questa impresaAlfredo [OSCURATO:PERSONA], padre del primo e cognato del secondo, in assenza di formularidi identificazione (c.d.

FIR), o con formulari di identificazione falsi in relazione aqualità e quantità dei rifiuti, nonché conducendo un’attività di rottamazione diveicoli in difetto di autorizzazione, con condotta perdurante dal maggio 2013 al 2maggio 2022 (data della sentenza di primo grado); b) [OSCURATO:PERSONA] ed EnricoTamburrino, per aver svolto attività organizzate per il traffico di rifiuti speciali nonpericolosi, di tipo ferroso, e rifiuti pericolosi costituiti da veicoli fuori uso, ricevendogli stessi presso l’impianto [OSCURATO:PERSONA], in collaborazione con il gestore di fatto ditale società, [OSCURATO:PERSONA], figlio del primo e cognato del secondo, in assenzadei formulari di identificazione, nonché conducendo un’attività di rottamazione diveicoli in assenza di autorizzazione, con condotta perdurante dal maggio 2013 al2 maggio 2022 (data della sentenza di primo grado).2.

Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata inepigrafe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], FalconeTammaro e [OSCURATO:PERSONA], i primi tre con distinti atti sottoscritticongiuntamente dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quarto ed ilquinto con unico documento a firma congiunta degli [OSCURATO:PERSONA].3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi.3.1.

Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all’art.260 d.lgs. n. 152 del 2006, e vizio di motivazione, avuto riguardo alla ritenutasussistenza del reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti.3.1.1.

Nello svolgimento delle censure, si parte da una premessa suglielementi costitutivi del reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti.Si rimarca, segnatamente, che, per la configurabilità del reato in questione,sono necessari: a) un ingiusto profitto connesso alla violazione della normativaambientale e non ad altre irregolarità, ad esempio di natura fiscale; b) unallestimento di mezzi distinto dalla lecita organizzazione imprenditoriale; c) unagestione abusiva dell’attività, cioè compiuta in violazione delle leggi in materiaambientale o delle prescrizioni fissate nell’autorizzazione; d) la natura di rifiuto deimateriali trattati e la quantità ingente degli stessi.3.1.2.

Si deduce, quanto all’attività abusiva di autodemolizioni, che i Giudicidi merito sono incorsi in errore confondendo tra le diverse tipologie di rifiuti.Si rileva, anzitutto, che la disciplina di settore distingue tra smaltimento diveicoli fuori uso (codice CER 160104), messa in riserva e recupero di veicoli fuoriuso non contenenti liquidi o altre componenti pericolose (codice CER 160106), esmaltimento di pneumatici fuori uso (codice CER 160103).

Si segnala, poi, che,come puntualmente evidenziato nell’atto di appello, la “[OSCURATO:SOCIETA].”, conprovvedimenti rilasciati dalla Provincia di Caserta, era autorizzata alla messa inriserva e recupero di rifiuti non pericolosi e allo smaltimento di pneumatici fuoriuso.

Si osserva, quindi, che, per affermare l’illegalità delle condotte della “[OSCURATO:SOCIETA].”, occorreva dimostrare la riconducibilità dell’attività svolta e deimateriali ricevuti allo smaltimento di veicoli fuori uso (codice CER 160104), unicaper la quale la società non aveva autorizzazione, invece che alla messa in riservae recupero di veicoli fuori uso non contenenti liquidi o altre componenti pericolose(codice CER 160106), o allo smaltimento di pneumatici fuori uso (codice CER160103), per lo svolgimento delle quali la società era autorizzata.Si segnala, a questo punto, che gli elementi valorizzati dai Giudici di meritonon consentono di ritenere l’attività svolta dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” un’attività dismaltimento di veicoli fuori uso, perché: a) la conversazione del 15 maggio 2013,ore 15,03, fa riferimento a muletti diesel usati, ma privi dei filtri, dell’olio e delgasolio; b) la conversazione del 22 maggio 2013, ore 18,16, concerne parti dicamion, ma da «bonificare»; c) la conversazione del 28 maggio 2013, ore 10,47,ha riguardo allo smaltimento di pneumatici usati; d) la conversazione del 28maggio 2013, ore 18,52, attiene a parti di veicoli fuori uso; e) la conversazionedel 20 luglio 2013, ore 09,11, ha ad oggetto materiale ferroso ed un’automobilesprovvista di motore.Si evidenzia, ancora, che, sulla base degli elementi richiamati, l’attività svoltadalla “[OSCURATO:SOCIETA].” era quella di messa in riserva e recupero di veicoli fuoriuso non contenenti liquidi o altre componenti pericolose (codice CER 160106), perla quale l’impresa era provvista di autorizzazione.

Si aggiunge che questeconclusioni trovano conferma nei FIR abbinati alle operazioni di cui alleconversazioni intercettate, i quali riportano tutti il codice CER 160106, e non sonoconfutate da accertamenti tecnici sui materiali sequestrati, per rilevare se laconcentrazione delle sostanze pericolose avesse superato le soglie previste.Si rimarca, quindi, che tali circostanze erano state puntualmente sottoposteall’attenzione della Corte d’appello mediante l’atto di gravame, e che, però,nessuna specifica risposta è stata fornita dalla sentenza di secondo grado, la qualesi è limitata assertivamente ad affermare la presenza di liquidi ed altre componentipericolose nei veicoli.

Si rappresenta che la sentenza impugnata valorizza tregruppi di conversazioni, il primo caratterizzato dalla presenza di [OSCURATO:PERSONA], il secondo contraddistinto dalla partecipazione di GennaroSchiavone, il terzo riguardante dialoghi tra terze persone.

Si sottolinea che, tra leconversazioni in questione, ve ne sono alcune in cui chiaramente si discute dicomponenti di veicoli privi di liquidi, come quella intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] edil suo consulente ambientale il 18 maggio 2013, riportata dalla sentenza di primogrado a pag. 103, ovvero di accettazione di veicoli al fine di smistarli a ditteautorizzate per lo smaltimento, come quella del 6 giugno 2013 in cui GennaroSchiavone discute con tale Longobardi e gli parla della consegna del fogliocomplementare aggiornato, che può essere rilasciato solo da un centro autorizzatoalla demolizione.Si conclude che la sentenza impugnata ha omesso di valutare: a) se leconversazioni si riferissero all’attività abusiva contestata di smaltimento di veicolifuori uso (codice CER 160104), ovvero a quella, legittimamente esercitata perchéautorizzata, di messa in riserva e recupero di veicoli fuori uso non contenenti liquidio altre componenti pericolose (codice CER 160106); b) se l’attività abusiva fossestata concretamente realizzata; c) se, in ogni caso, fossero rilevabili gli elementidella continuità e dell’organizzazione; d) se risultino elementi specifici a carico deisingoli imputati.3.1.3.

Si deduce, quanto all’attività di smaltimento abusivo di rifiuti metallici,per l’assenza di FIR o mediante utilizzo di FIR falsi, che la condotta rilevante ai finidella configurabilità del reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti non puòessere costituita da violazioni in tema di compilazione dei FIR.Si premette che la disciplina relativa al trasporto di rifiuti in assenza di FIR osulla base di FIR falsi, a norma dell’art. 258 d.lgs. n. 152 del 2006, costituisceautonomo illecito, in linea generale di natura amministrativa, e di natura penalesolo in caso di trasporto di rifiuti pericolosi senza FIR o di trasporti con FIRcontenenti false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristichechimico-fisiche dei rifiuti, ovvero di uso di FIR falsi durante il trasporto.

Si aggiungeche, secondo la giurisprudenza, il delitto di attività organizzate per il traffico dirifiuti sussiste solo quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmentedifforme dall’attività autorizzata, mentre deve essere esclusa quando la carenzadell’autorizzazione assuma un rilievo puramente formale (si cita Sez. 3, n. 15274del 19/05/2020).Si rappresenta, poi, che, nella specie, l’impianto gestito dalla “C.M.

Metallis.r.l.” era dotato di autorizzazione per i materiali ferrosi ed era in grado di trattarei rifiuti conferiti presso di esso, come riconoscono entrambe le sentenze di merito.Si osserva che, pertanto, le violazioni contestate, determinate dall’occultamentodella ricezione di materiali ferrosi, avevano, al più, rilevanza fiscale, e che, inoltre,potrebbero essere state costituite da un mero ritardo nell’emissione della fatturao dell’autofattura.Si conclude che non può ritenersi configurabile il delitto di attività organizzateper il traffico di rifiuti solo in ragione dell’occultamento al fisco dell’attività svolta,ritenendo perciò integrato il requisito della abusività della gestione dell’attività,perché questo requisito attiene esclusivamente alla violazione della disciplinaambientale, ed una diversa interpretazione trasformerebbe la disposizioneincriminatrice in una norma penale in bianco, ad applicazione indiscriminata e nonprevedibile, in violazione dell’art. 25 Cost. e dell’art. 7 CEDU.3.2.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agliartt. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 e 444 e 238-bis cod. proc. pen., nonché vizio dimotivazione, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del concorso dell’attualericorrente nel reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti.Si deduce che non sono indicati elementi specificamente relativi all’attualericorrente [OSCURATO:PERSONA].

Si premette che la sentenza di applicazione dellapena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] noncontiene indicazioni a carico del figlio [OSCURATO:PERSONA].

Si osserva, poi, che leconversazioni intercettate valorizzate a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono soltantotre e sono prive di concludenza in ordine alla gestione abusiva di rifiuti, perché: a)nella prima, [OSCURATO:PERSONA] non interviene e l’oggetto è di contenuto neutro, inquanto concerne «la struttura del camion, non altro»; b) la seconda si riferisceall’accettazione di muletti usati, ma privi dei liquidi; c) la terza attesta ladisponibilità a ricevere un veicolo, ma non a smantellarlo ad opera della “[OSCURATO:SOCIETA].”.

Si aggiunge che, significativamente, in altra conversazione del 6giugno 2013, si precisa come l’accettazione di veicoli fosse funzionale a smistaregli stessi ad altra ditta autorizzata per lo smaltimento.

Si conclude che gli elementiindicati non sono rilevanti neppure ai fini della configurabilità di una responsabilitàa titolo di concorso ex art. 110 cod. pen.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi.4.1.

Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all’art.260 d.lgs. n. 152 del 2006, e vizio di motivazione, avuto riguardo alla ritenutasussistenza del reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti.Le censure sono identiche a quelle formulate nel primo motivo del ricorso diPasquale [OSCURATO:PERSONA], sopra sintetizzate nei §§ 3.1, 3.1.1, 3.1.2 e

3.1.3.4.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agliartt. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 e 444 e 238-bis cod. proc. pen., nonché vizio dimotivazione, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del concorso dell’attualericorrente nel reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti.Si deduce che non sono indicati elementi specificamente relativi all’attualericorrente [OSCURATO:PERSONA].

Si premette che la sentenza di applicazione dellapena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] noncontiene indicazioni a carico del cognato [OSCURATO:PERSONA].

Si osserva, poi, chel’unica conversazione intercettata valorizzata a carico di [OSCURATO:PERSONA] èpriva di concludenza in ordine alla gestione abusiva di rifiuti, perché è quella del 6giugno 2013, nella quale si precisa come l’accettazione di veicoli fosse funzionalea smistare gli stessi ad altra ditta autorizzata per lo smaltimento.5.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi.5.1.

Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all’art.260 d.lgs. n. 152 del 2006, e vizio di motivazione, avuto riguardo alla ritenutasussistenza del reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti.Le censure sono identiche a quelle formulate nel primo motivo del ricorso diPasquale [OSCURATO:PERSONA], sopra sintetizzate nei §§ 3.1, 3.1.1, 3.1.2 e

3.1.3.5.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agliartt. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 e 444 e 238-bis cod. proc. pen., nonché vizio dimotivazione, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del concorso dell’attualericorrente nel reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti.Si deduce che non sono indicati elementi specificamente relativi all’attualericorrente [OSCURATO:PERSONA].

Si premette che la sentenza di applicazione della penasu richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] noncontiene indicazioni a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Si osserva, poi, che leconversazioni intercettate valorizzate a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono prive diconcludenza in ordine alla gestione abusiva di rifiuti, perché: a) nellaconversazione del 20 luglio 2013, ore 09,11, [OSCURATO:PERSONA] discute dellosmaltimento di un’auto priva di motore, quindi riconducibile all’attività di cui alcodice CER 160106, legittimamente esercitata dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, perchéautorizzata, come confermato anche dal relativo FIR; b) nella conversazione del24 luglio 2013, ore 10,10, i termini della discussione non sono chiari, e comunquela correzione del FIR dopo l’effettuazione del trasporto costituisce mero illecitoamministrativo; c) anche nelle conversazioni del 15 maggio 2013, ore 16,54 e ore16,56, i termini della discussione non sono chiari, e comunque la compilazione del6.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], esposti in un unico6.1.

Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, avuto riguardo allaritenuta sussistenza del reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti perl’omesso esame delle censure formulate con l’atto di appello.Si deduce che la sentenza impugnata si è limitata ad un richiamo perrelationem agli argomenti esposti nella sentenza di primo grado.

Si precisa che,nell’atto di appello, si era osservato: a) quanto a [OSCURATO:PERSONA], che la suautenza non è stata intercettata e che gli episodi del 14 giugno 2013 e del 19 luglio2013 si spiegano, il primo, con la necessità di collaborare all’ingresso deiCarabinieri nell’impianto di smaltimento di rifiuti già chiuso, e, il secondo, comerelativo allo scarico di materiale presso altra ditta, la “[OSCURATO:PERSONA]”; b) quanto adEnrico [OSCURATO:PERSONA], che la sua utenza non è stata intercettata e che gli episodi del28 maggio 2013, del 14 giugno 2013 e del 19 luglio 2013 si spiegano, il primo,come una conversazione generica, relativa alla ricezione di un motore, della qualenon si conosce l’effettiva attuazione, e, gli altri due, secondo le indicazioni esposteda [OSCURATO:PERSONA].6.2.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agliartt. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 e 110 e 452-quaterdecies cod. pen., nonché viziodi motivazione, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del concorso degli attualiricorrenti nel reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti.Si deduce che la sentenza impugnata non fornisce alcuna indicazione sia conriguardo all’elemento dell’organizzazione dell’attività abusiva, sia in ordine allaeffettiva partecipazione dell’uno o dell’altro ad una condotta illecita di trafficoorganizzato di rifiuti.

Si rappresenta che, ai fini della configurabilità del reato peril quale è stata pronunciata condanna, occorre l’esistenza di un’attività nonoccasionale, ma stabile e strutturata, con la predisposizione di mezzi e diorganizzazione.

Si rileva, inoltre, che non è indicato alcun apporto causale dei dueincriminatrice, sicché eventuali episodi agli stessi ascrivibili sarebbero daqualificare come contravvenzioni ormai estinte per prescrizione.6.3.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione,avuto riguardo ancora alla ritenuta sussistenza del concorso degli attuali ricorrentinel reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti.Si deduce che la sentenza impugnata non fornisce indicazioni, con riferimentoa ciascuno dei due imputati, relativamente ai profili dell’elemento organizzativodella condotta e della consapevole adesione all’intero disegno criminoso.

Siosserva che la condotta dei due imputati, pur eventualmente illecita, non superala soglia della partecipazione ad una condotta di “traffico organizzato”, e che lasentenza impugnata non ha reso risposta alle specifiche censure formulate inproposto con l’atto di appello.6.4.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all’art.62-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, avuto riguardo al diniego dellecircostanze attenuanti generiche ad entrambi gli attuali ricorrenti.Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente negato il beneficiodi cui all’art. 62-bis cod. pen. in particolare perché: 1) ha proceduto ad unaindebita generalizzazione delle posizioni, senza procedere ad una specifica edindividualizzata valutazione per ciascun imputato; 2) ha omesso di considerare ilruolo di subalterni dei due attuali ricorrenti, espressamente riconosciuta dallasentenza di primo grado; 3) ha indebitamente rimarcato la mancata collaborazionee la inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dagli imputati, senza considerare lamarginalità della loro posizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La sentenza deve essere annullata con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] attenuanti generiche, mentre, nel resto, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.Inammissibili sono inoltre anche i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], GennaroSchiavone e [OSCURATO:PERSONA].2.

Manifestamente infondate e in parte diverse da quelle consentite in sede dilegittimità sono le censure esposte nel primo motivo dei ricorsi di PasqualeCampoli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali, formulate in terminiidentici, contestano l’affermazione di sussistenza del reato di attività organizzateper il traffico illecito di rifiuti, deducendo, in particolare, che, nella specie, lasentenza impugnata, per un verso, ha erroneamente ritenuto che la ditta “[OSCURATO:SOCIETA].”, per conto della quale operavano gli attuali ricorrenti, svolgesserecupero di veicoli fuori uso, con caratteri di continuità ed organizzazione, e, sottoaltro profilo, ha ritenuto un’attività di abusivo smaltimento di rifiuti metallici perl’omesso uso di FIR o per l’uso di FIR falsi, sebbene la disciplina ad essi relativaabbia rilievo esclusivamente amministrativo, e le relative violazioni possano avere,al più, rilievo fiscale.2.1.

Ai fini dell’esame delle censure sopra indicate, è utile procedere adindividuare le coordinate ermeneutiche cui il [OSCURATO:PERSONA] ritiene di doversi attenere intema di verifica della configurabilità del reato di attività organizzate per il trafficoillecito di rifiuti, previsto oggi dall’art. 452-quaterdecies cod. pen., nel quale è statotrasfuso l’originario art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006, vigente all’epoca dei fatti.Innanzitutto, va rilevato, in linea con l’elaborazione consolidata dellagiurisprudenza di legittimità, che il reato di attività organizzate per il traffico illecitodi rifiuti non richiede l'esistenza di una struttura operante in modo esclusivamenteillecito, ben potendo l'attività criminosa essere inserita in un contestocomprendente anche operazioni commerciali riguardanti i rifiuti svolte conmodalità lecite (cfr., ad esempio, già Sez. 3, n. 47870 del 19/10/2011, R.C.,Giommi e altri, Rv. 251965 – 01).Va poi evidenziato che, come precisano espressamente diverse decisioni,l’abusività della gestione continuativa dei rifiuti si configura non solo in assenza diautorizzazioni, ma anche in caso di attività espletate in contrasto con le prescrizioniimposte nel titolo autorizzativo, in esito a una valutazione unitaria della condottache consideri l'aspetto temporale, quantitativo e qualitativo (così, Sez. 3, n. 29230del 10/07/2025, Colombara, Rv. 288490 – 01).

Del resto, anche in passato si eraosservato che, siccome il requisito dell'abusività della gestione deve essereinterpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie,quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d'ingiusto profitto, lamancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per laconfigurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concretagestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata, e, dall'altro,può risultare insussistente, quando la carenza dell'autorizzazione assuma rilievopuramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutividel traffico (Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013, Ghidoli, Rv. 258326 – 01).Inoltre, la condotta abusiva richiesta per la configurabilità del reato di cuiall’art. 452-quaterdecies cod. pen., può ritenersi derivante dalla gestione di ingentiquantitativi di rifiuti in assenza di FIR (“formulari di identificazione dei rifiuti”) omediante FIR falsificati.

Invero, la funzione del FIR è quella di garantire la c.d.tracciabilità del rifiuto, come si evince, in particolare, dalle disposizioni di cui agliartt. 188-bis, 190 e 193 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; segnatamente, l’art. 193,comma 1, d.lgs. cit. prevede che il FIR riporti: a) nome e indirizzo del produttoree del destinatario del rifiuto; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impiantodi destinazione; d) data e percorso dell’istradamento; e) nome e indirizzo deldestinatario.

Del resto, il d.lgs. n. 152 del 2006 è rubricato «Norme in materiaambientale», e gli artt. 188-bis, 190 e 193 d.lgs. cit. sono contenuti nella ParteQuarta del medesimo testo normativo, intitolata «Norma in materia di gestionedei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati».

Di conseguenza, è ragionevole concludereche la gestione di rifiuti in assenza di FIR o mediante FIR falsificati è qualificabilecome “abusiva” perché effettuata in violazione della specifica disciplina dellagestione dei rifiuti e a tutela dell’ambiente.Per completezza, può aggiungersi che, come precisato da una recentepronuncia, ai fini dell'integrazione del delitto di attività organizzate finalizzate altraffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., è irrilevante lanatura, pubblico-certificativa o meramente privatistico-dichiarativa, dei formularidi identificazione dei rifiuti falsificati, assumendo rilievo la sola strumentalità dellafalsificazione alla gestione abusiva del rifiuto (Sez. 3, n. 35108 del 15/05/2024,Benincaso, Rv. 286899 – 01).Infine, l’elemento dell’ingiusto profitto, anch’esso richiesto dalla fattispecieincriminatrice, può consistere, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza,non soltanto in un ricavo patrimoniale, ma anche nel vantaggio conseguente dallamera riduzione dei costi aziendali o nel rafforzamento di una posizione all'internodell'azienda, ed è ingiusto qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre adessere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di conseguenze negative,in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell'ambiente, impedendo ilcontrollo da parte dei soggetti preposti sull'intera filiera dei rifiuti (cfr. Sez. 3, n.16056 del 28/02/2019, Berlingieri, Rv. 275399 -01).2.2.

La sentenza impugnata spiega perché deve ritenersi che la “C.M.

Metallis.r.l.” abbia svolto una continuativa ed organizzata attività di smaltimento diingenti quantitativi di veicoli fuori uso, per la quale non era autorizzata, nonché diingenti quantitativi di rifiuti metallici gestiti in modo assolutamente incontrollatoed incontrollabile anche in ordine ai profili di “sicurezza” e “corretto trattamento”ambientale, perché in assenza di FIR o mediante FIR falsificati.2.2.1.

La Corte d’appello, anche facendo espresso richiamo alla sentenza diprimo grado, premette che la “[OSCURATO:SOCIETA].” aveva come rappresentantelegale [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale è stata pronunciata sentenza dipatteggiamento per il delitto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito dirifiuti, contestatogli in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eDaiana [OSCURATO:PERSONA].Precisa, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eranorispettivamente fratello e cognato di [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] eradipendente ed impiegata della “[OSCURATO:SOCIETA].”, e che detta società era iscrittaalla Camera di Commercio ed aveva l’autorizzazione a gestire i rifiuti in procedurasemplificata, nonché alla raccolta e al trasporto di rifiuti per i soli automezzi iscrittiall’albo nazionale dei gestori ambientali.La sentenza impugnata, poi, afferma che: a) i rifiuti abusivamente gestiti dalla“[OSCURATO:SOCIETA].” erano materiali ferrosi e veicoli fuori uso; b) l’attività abusivasi caratterizzava per l’omesso uso di FIR o per l’impiego di FIR indicanti rifiutidiversi da quelli effettivamente trattati; c) la quantità di rifiuti effettivamentegestita era di gran lunga superiore a quella, «assolutamente irrisoria», risultantedai documenti formati o detenuti dagli imputati.2.2.2.

Sotto il profilo della ricostruzione dei fatti, la sentenza impugnataespone, anzitutto, che: a) la ditta “[OSCURATO:SOCIETA].” curava la distruzione deirifiuti ferrosi raccolti abusivamente dalla ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA]”, gestita daPetre [OSCURATO:PERSONA], la quale era “esistente” solo sotto il profilo documentale, edaveva come oggetto sociale la posa in opera di infissi, come accertato nel presenteprocesso con condanna emessa nei confronti del medesimo [OSCURATO:PERSONA], confermata dallaCorte d’appello e divenuta irrevocabile per la mancata proposizione diimpugnazione; b) la ditta “[OSCURATO:SOCIETA].” aveva amplissimi spazi per lostoccaggio di rifiuti e, all’atto degli accertamenti, sedici dipendenti; c) i rifiutirinvenuti presso la “[OSCURATO:SOCIETA].” erano depositati in cumuli sia a cielo aperto,sia all’interno del capannone industriale, ed erano movimentati sia mediante mezzimeccanici, sia manualmente; d) lo svolgimento di attività di raccolta e smaltimentodei rifiuti in violazione della normativa a tutela dell’ambiente è stata confermatada numerose conversazioni intercettate ed analiticamente trascritte nella sentenzadi primo grado nelle pagg. 84-124, nonché da accertamenti effettuati dalla poliziagiudiziaria.In particolare, con riguardo alla prima fase delle intercettazioni, la Corted’appello richiama: a) una conversazione del 15 maggio 2013, nella quale AlfredoCampoli, parlando con tale Battista, riferisce di «un cassone pieno», e di avermesso all’interno di esso «un grosso camion tagliato a pezzi»; b) un’altraconversazione del 15 maggio 2013, nella quale [OSCURATO:PERSONA], in risposta adun interlocutore, assicura che la ditta ritira anche muletti diesel e carrelli usati,purché privi di filtro di olio e gasolio, e indica come prezzo dello smaltimento lasomma di 0,15 euro al kg.; c) una ulteriore conversazione del 15 maggio 2013, incui [OSCURATO:PERSONA] accetta di rottamare un’auto, specificando che il problema èil trasporto del veicolo in azienda, perché ci sono i controlli su strada; d) treconversazioni sempre del 15 maggio 2013, in cui [OSCURATO:PERSONA] autorizza unoscarico di rifiuti senza FIR da parte di persone munite di licenza di commercioambulante di rottami, poi contatta [OSCURATO:PERSONA] per chiedere chiarimenti, quindiquesta, raggiunta telefonicamente dall’interessato allo scarico, suggerisceall’interlocutore di ricorrere ad un falso formulario da parte della “C.M.

Metallis.r.l.” che faccia risultare come sia stata questa ditta a caricare e trasportare irifiuti; e) una conversazione del 17 maggio 2013, in cui [OSCURATO:PERSONA] discutedel prezzo relativo a 1.500,00 quintali di demolizione da taglio (dice che nelmateriale «sta cassoni di camion, cassoni di pullman, ponti»); f) unaconversazione del 30 maggio 2013, nella quale, parlando con [OSCURATO:PERSONA], uninterlocutore, stabile conferitario di rifiuti ferrosi presso la “[OSCURATO:SOCIETA].”,chiede se per il trasporto e lo scarico «del ferro» è previsto l’arresto e vienerassicurato; g) una conversazione del 6 giugno 2013, in cui [OSCURATO:PERSONA] ad un interlocutore che il figlio può passare a ritirare il foglio complementaredella demolizione dell’autovettura.La Corte d’appello dà conto, poi, di una fase successiva, caratterizzata dallacombinazione di intercettazioni e di controlli operativi.

Segnala, in primo luogo,che, in data 22 luglio 2013, i Carabinieri fermavano un autocarro della ditta “[OSCURATO:SOCIETA].”, ne sequestravano il carico costituito da parti di veicoli fuori usocomposti da componenti meccaniche, di carrozzeria e di interni, alcune intrised’olio, nonché da pneumatici fuori uso, pezzi di legno, terreno, plastica e vetro, edaccertavano come il FIR di accompagnamento dei rifiuti recava la dicitura ferro eacciaio codice CER 1704.

Riporta, quindi, l’episodio del 30 luglio 2013,caratterizzato dalle seguenti sequenze: a) i Carabinieri fermavano un camion cheaveva appena scaricato nell’area della “[OSCURATO:SOCIETA].” rottami ferrosi; b) ilconducente del veicolo, [OSCURATO:PERSONA], non disponeva di FIR attestanticonferimenti di rifiuti in quella data, ma esibiva uno scontrino di pesa relativo adun quantitativo di 520 kg. di rifiuti, pagato 390,00 euro; c) il FIR esibito dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” era stato creato ad arte, perché il conducente del camion, MicheleMelone, chiamava la ditta e chiedeva di parlare con [OSCURATO:PERSONA], al quale diceva diessere stato fermato all’uscita delle aree dell’azienda dai Carabinieri; d) tramite lasegretaria, [OSCURATO:PERSONA] contattava [OSCURATO:PERSONA], gli riferiva del controllo elo invitava a far preparare un formulario idoneo a coprire i rifiuti, e l’altro glirispondeva di portare il biglietto, rassicurandolo che avrebbe provveduto inserendoi dati identificativi nel FIR; e) subito dopo, all’esito di due nuove conversazioni,[OSCURATO:PERSONA] proponeva a [OSCURATO:PERSONA] di produrre il FIR falso attestante il trasporto.[OSCURATO:PERSONA] del gravame, ancora, dà conto dei contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e laditta [OSCURATO:PERSONA].

In una delle conversazioni intercettate, [OSCURATO:PERSONA] parla con lasegretaria [OSCURATO:PERSONA] e le dice di aver dato 6.000,00 euro a [OSCURATO:PERSONA],ma di non aver ottenuto documenti; la donna le risponde: «male che vada, comeal solito, vado e me la faccio fare», con riferimento alla fattura.

Dagli accertamentidocumentali effettuati, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha conferito alla “[OSCURATO:SOCIETA].”quasi 18.000,00 kg. in ferro o in acciaio.

Dalle ulteriori conversazioni intercettate,alle quali partecipa anche [OSCURATO:PERSONA], risulta un tariffario articolato su prezzidiversi in base alle quantità dei rifiuti, alle modalità di consegna, e alla presenza oassenza di FIR.La Corte distrettuale, infine, espone che: a) nei pressi dell’impianto della “[OSCURATO:SOCIETA].” furono effettuate video registrazioni dal 18 luglio al 6 agosto 2013;b) da tali registrazioni era risultato un continuo arrivo ed allontanamento di veicolii quali conferivano rifiuti nella sede della precisata società; c) la perquisizioneeffettuata dai Carabinieri il 6 agosto 2013, consentì di accertare che i rifiutipervenuti erano in quantità eccessiva rispetto a quanto documentato dai FIRrinvenuti presso la società, e che, segnatamente, ben 122 carichi non eranotracciabili per provenienza, natura, modalità di trasporto e smaltimento.

Lasentenza di primo grado offre anche un utile criterio comparativo: i carichi “entrati”complessivamente nell’azienda “[OSCURATO:SOCIETA].” tra il 20 luglio ed il 6 agosto2013 furono 316, dei quali 194 assistiti da formulari e 122 non documentati conformulario.2.2.3.

La Corte d’appello, a questo punto, esamina le deduzioni difensive espiega perché le ritiene infondate.Osserva, in primo luogo, che l’attività illecita svolta, sotto il profiloquantitativo, non può essere parametrata alle singole conversazioni intercettate,ma deve tener conto di tutte le acquisizioni istruttorie.

Rileva, poi, che, proprioalla luce delle investigazioni compiute, emerge come l’attività svolta non attenessealla messa in riserva e a rifiuti non pericolosi, per le quali la “[OSCURATO:SOCIETA].”disponeva di autorizzazione, ma avesse invece ad oggetto lo smaltimento di veicolifuori uso, dai quali venivano ricavati materiali ferrosi.

Segnala, ancora, chel’omessa formazione di FIR o la redazione di FIR falsi risulta accertata sulla basedelle acquisizioni documentali e degli atti di osservazione della polizia giudiziaria,e che tale dato deve essere apprezzato non in sé, quale condotta autonomamentesanzionata, bensì quale dimostrazione dell’attività di gestione non “tracciata” e,quindi, incontrollata dei rifiuti.

Precisa, inoltre, che lo smaltimento non controllatodei rifiuti ha implicato l’eliminazione di costi, e, quindi, lo svolgimento di attivitàanticoncorrenziale, con conseguente produzione di guadagni illeciti.2.3.

La sentenza impugnata è correttamente motivata laddove afferma che la“[OSCURATO:SOCIETA].” ha svolto una continuativa ed organizzata attività dismaltimento di ingenti quantitativi di veicoli fuori uso, per la quale non eraautorizzata, nonché di ingenti quantitativi di rifiuti metallici gestiti in modoassolutamente incontrollato ed incontrollabile anche in ordine ai profili di“sicurezza” e “corretto trattamento” ambientale, perché in assenza di FIR omediante FIR falsi, così da derivarne un ingiusto profitto.La Corte d’appello, infatti, ha dato conto in modo analitico, e richiamando unapluralità di fonti di prova, dell’esistenza dei precisati profili fattuali, integranti glielementi costitutivi del reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. secondo iprincipi giuridici applicabili in materia, e sopra precisati al § 2.1.Invero, per quanto concerne il profilo dell’ingente quantitativo di rifiutiillecitamente trattati, è sufficiente evidenziare che, nel solo periodo compreso trail 18 luglio 2013 ed il 6 agosto 2013, l’attività di osservazione e acquisizionedocumentale operata dalla polizia giudiziaria ha consentito di constatare lo scaricopresso la “[OSCURATO:SOCIETA].” di ben 122 carichi di rifiuti non “tracciati”, perché nonsupportati da FIR.

Non va trascurato, inoltre, che la “[OSCURATO:SOCIETA].” ha ricevutorifiuti ferrosi raccolti abusivamente dalla ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA]”, di fattoinesistente, e, ancora, ha gestito plurime, continuative e pressoché quotidianealmeno a partire dal 15 maggio 2013.Con riguardo alla predisposizione di FIR falsi, estremamente indicative sonosia la conversazione del 15 maggio 2013, in cui [OSCURATO:PERSONA], segretaria della“[OSCURATO:SOCIETA].”, per “sistemare” uno scarico di rifiuti presso la sede aziendalenon coperto da FIR, suggerisce di ricorrere ad una falsa attestazione sul trasportodei rifiuti da parte della “[OSCURATO:SOCIETA].”, sia la vicenda del 20 luglio 2013, nellaquale [OSCURATO:PERSONA] propone a [OSCURATO:PERSONA] di produrre un FIR falso aiCarabinieri per coprire i rifiuti dal secondo conferiti presso la “[OSCURATO:SOCIETA].”Per quanto attiene all’attività di smaltimento di veicoli fuori uso, effettuata inassenza di autorizzazione, è sufficiente richiamare: a) la conversazione del 15maggio 2013, in cui si parla del ritiro di un grosso camion tagliato a pezzi; b) laconversazione del 15 maggio 2013 in cui si parla del ritiro di muletti diesel e carrelliusati; c) la conversazione del 15 maggio 2013, in cui si parla della rottamazionedi un’auto; d) la conversazione del 6 giugno 2013 in cui [OSCURATO:PERSONA] di poter consegnare il foglio complementare della demolizione di un’auto;d) il sequestro dell’autocarro della “[OSCURATO:SOCIETA].”, effettuato il 22 luglio 2013,contenenti un carico di componenti meccaniche e di carrozzeria di automobili,talune intrise di olio, accompagnato da un FIR mendace, perché relativo a ferro eacciaio.Relativamente alla continuità e all’organizzazione dell’attività di gestioneabusiva degli ingenti quantitativi di rifiuti, occorre rilevare che detta attività, perquanto emerge dagli elementi esposti dalla Corte d’appello, si è protrattacontinuativamente e senza interruzioni per almeno tre mesi, ed ha fruito diun’apposita struttura, l’azienda della “[OSCURATO:SOCIETA].”, caratterizzata da notevolidimensioni, ampi spazi per lo stoccaggio dei rifiuti e un apprezzabile numero didipendenti.In ordine al profilo dell’ingiustizia del profitto, è pienamente conferente ilrilievo del [OSCURATO:PERSONA] del gravame secondo cui la gestione di rifiuti non “tracciati” hacomportato risparmi di costi e, quindi, illeciti guadagni, sia direttamente, sia perl’ampliamento del giro d’affari conseguente ad un’attività svolta illecitamentesottocosto, e quindi tale da alterare scorrettamente le regole della concorrenza.Né le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla configurabilità delreato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., peraltro pienamente convergenticon quelle della sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti diAlfredo [OSCURATO:PERSONA], possono ritenersi manifestamente illogiche o comunque viziatealla luce delle censure formulate nel ricorso.Innanzitutto, deve osservarsi, sulla base di quanto indicato in precedenza nel§ 2.1, che legittimamente la sentenza impugnata ha ritenuto “abusiva”, a normadell’art. 452-quaterdecies cod. pen., la gestione dei rifiuti effettuata senza“copertura” di FIR o sulla base di FIR mendaci; e questa attività è stata copiosa,come dimostra, tra l’altro, la ricezione di 122 carichi di rifiuti non supportati daInoltre, le deduzioni volte ad assumere che le attività concernenti le parti diveicoli costituivano attività di messa in riserva e recupero di veicoli fuori uso noncontenenti liquidi o altre componenti pericolose, per la quale la “[OSCURATO:SOCIETA].”era provvista di autorizzazione, da un lato, sono meramente assertive, ancheperché non documentano quali siano state le attività di messa in riserva e recuperocompiute, e, sotto altro profilo, non si confrontano compiutamente con gli elementiesposti dalla Corte d’appello.

Analogamente, la doglianza circa la riferibilità ad uncentro autorizzato della demolizione del veicolo di cui parla [OSCURATO:PERSONA] èfondata su una semplice affermazione, priva di qualunque supporto documentale.3.

Manifestamente infondate e in parte diverse da quelle consentite in sede dilegittimità sono le censure esposte nel secondo motivo del ricorso di PasqualeCampoli, le quali contestano l’affermazione di responsabilità a carico delmedesimo, deducendo la mancata indicazione di elementi idonei a dimostrare lapartecipazione dello stesso alle condotte illecite, anche a titolo di concorso, perchéquelli richiamati dalla sentenza impugnata sono costituiti esclusivamente daconversazioni intercettate di significato quanto meno equivoco.3.1.

L’esame delle censure appena sintetizzate postula una precisazione sulleforme di manifestazione della condotta penalmente rilevante ai fini dellaresponsabilità per il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti.Innanzitutto, deve ritenersi configurabile il concorso eventuale nel reato dinon necessariamente plurisoggettiva, richiedendosi, per la sua integrazione, lapredisposizione di una struttura volta a realizzare il commercio illegale dei rifiuti,che può essere approntata anche da una sola persona (cfr., per tutte, Sez. 3, n.41583 del 10/09/2021, Rizzuto, Rv. 282458 – 01).E, posta questa premessa, si è anche precisato che, per la configurabilità delconcorso nel delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cuiall'art. 452-quaterdecies, cod. pen., non è necessario che il singolo concorrenteagisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che abbiaconsapevolezza del profitto perseguito dai correi (cfr. Sez. 3, n. 35108 del15/05/2024, Benincaso, Rv. 286899 – 03, nonché Sez. 3, n. 2842 del 18/11/2021,dep. 2022, Natale, Rv. 282697 - 01).3.2.

La sentenza impugnata indica gli elementi da cui inferire il concorso diPasquale [OSCURATO:PERSONA] nel reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti inparticolare richiamando alcune conversazioni telefoniche intercettate,puntualmente trascritte dalla sentenza di primo grado.I Giudici di merito premettono che [OSCURATO:PERSONA] è fratello, nonché strettocollaboratore di [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della “[OSCURATO:SOCIETA].”.Attribuiscono poi specifico rilievo a due conversazioni telefoniche intercettate.Nella prima conversazione, del 15 maggio 2013, un cliente contatta la “C.M.

Metallie parla prima con [OSCURATO:PERSONA] e poi con [OSCURATO:PERSONA] per chiedere se ritirano«carrelli usati» e «muletti […] a motore, sono quelli a diesel»; [OSCURATO:PERSONA]: «sì li ritiriamo, se e motore dovete togliere filtri e olio», e poi indica dicorrispondere, come prezzo, la somma di 0,15 euro al kg.

Nella secondaconversazione, sempre del 15 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] ad un altrointerlocutore, il quale gli rappresenta di avere «una macchina … si deve caricare»,dice che la sua ditta non ritira «le macchine […] perché abbiamo avuto problemi,si sequestrano il camion e allora …, non le stiamo a prendere più», ma aggiunge:«se me la porti tu qua me la prendo», sicché l’altro risponde di portarglielasmontata («ti porto un poco di alluminio, rame e fili»).3.3.

Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità diPasquale [OSCURATO:PERSONA] sono immuni da vizi.Il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] all’interno della “[OSCURATO:SOCIETA].” e ilcontenuto delle conversazioni intercettate, valorizzati dai Giudici di merito,costituiscono elementi precisi e congrui per ritenere il concorso del medesimo nelreato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen.Invero, dalle due conversazioni è legittimamente inferibile, innanzitutto, chePasquale [OSCURATO:PERSONA] avesse precisa conoscenza delle strategie dell’impresa e poteridecisionali e che contribuisse attivamente e sistematicamente all’attivitàaziendale.

Va considerato, infatti, che l’attuale ricorrente, nelle precisateconversazioni, dice: «ritiriamo» i carrelli usati e i muletti diesel pagando un prezzo,ovvero rappresenta che la sua ditta non ritira «le macchine […] perché abbiamoavuto problemi, si sequestrano il camion e allora …, non le stiamo a prendere più»,e che, però, egli si prende la «macchina» se il cliente gliela porta presso l’azienda.Dalle due conversazioni, inoltre, è legittimamente inferibile pure che PasqualeCampoli avesse piena contezza dell’illiceità delle operazioni alle quali partecipavaai rischi di sequestro nel trasporto delle auto, per cui non può ritenersimanifestamente illogica l’affermazione secondo cui l’attività contrattatadall’indicato ricorrente con i clienti avesse ad oggetto non la messa in riserva erecupero di veicoli fuori uso, bensì lo smaltimento di veicoli fuori uso.D’altro canto, le prospettazioni formulate in proposito nel ricorso, più cheevidenziare vizi logico-giuridici, tendono a proporre una diversa ricostruzione dellerisultanze istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità.4.

Manifestamente infondate e in parte diverse da quelle consentite in sede dilegittimità sono le censure esposte nel secondo motivo del ricorso di GennaroSchiavone, le quali contestano l’affermazione di responsabilità a carico delmedesimo, deducendo la mancata indicazione di elementi idonei a dimostrare lapartecipazione dello stesso alle condotte illecite, perché l’unico dato rilevanterichiamato dalla sentenza impugnata è costituito da una conversazione da cui,però, è inferibile la volontà di smistare i veicoli a ditte autorizzate allo smaltimento.4.1.

Ai fini dell’esame delle censure esposte, è utile fare riferimento a quantoprecedentemente esposto nel § 3.1.È infatti sufficiente ribadire che la responsabilità per il reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. è configurabile anche a titolo di concorso eventuale e che,in tal caso, non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguireun ingiusto profitto, essendo sufficiente che abbia consapevolezza del profittoperseguito dai correi.4.2.

La sentenza impugnata indica gli elementi da cui desumere il concorso diGennaro [OSCURATO:PERSONA] nel reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiutiin particolare richiamando alcune conversazioni telefoniche intercettate,puntualmente trascritte dalla sentenza di primo grado.I Giudici di merito premettono che [OSCURATO:PERSONA] è cognato, nonchéstretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della “C.M.

Metallis.r.l.”.Attribuiscono poi specifico rilievo ad alcune conversazioni telefonicheintercettate.

In particolare, si richiamano: a) la conversazione del 22 maggio 2013,nella quale [OSCURATO:PERSONA], che riceve il telefono da [OSCURATO:PERSONA], parlacon un cliente di ritirare «veicoli fuori uso» utilizzando «il camion con la cassa»;b) una conversazione del 28 maggio 2013, nella quale [OSCURATO:PERSONA] chiedealla ditta Ambroselli di inviare un camion per caricare un cassone di pneumaticiusati; c) una successiva conversazione del medesimo 28 maggio 2013, in cuiGennaro [OSCURATO:PERSONA] parla con tale [OSCURATO:PERSONA]Angelo di un veicolo 50.10, chepotrebbe essere portato presso la “[OSCURATO:SOCIETA].” già privo di pneumatici (diceGennaro [OSCURATO:PERSONA]: «eh va bo, ma loro qua vengono senza ruote?»), avente «6ruote» e con «cassone […] fisso», del peso di circa 25 quintali, nonché del prezzoda applicare; d) una conversazione del 6 giugno 2013, nella quale GennaroSchiavone dice ad un cliente che può ritirare il foglio di demolizione perun’autovettura consegnata alla “[OSCURATO:SOCIETA].”; e) una conversazione del 23luglio 2013, in cui [OSCURATO:PERSONA] parla con [OSCURATO:PERSONA] della compilazionedi FIR relativi allo smaltimento di un veicolo fuori uso e [OSCURATO:PERSONA] diceche preparerà due FIR, uno relativo a ferro e acciaio e l’altro relativo a veicoli fuoriuso; f) una conversazione del 5 agosto 2013, in cui [OSCURATO:PERSONA] chiede aGennaro [OSCURATO:PERSONA] di effettuare un pagamento per contanti.4.3.

Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità diGennaro [OSCURATO:PERSONA] sono immuni da vizi.Il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] all’interno della “[OSCURATO:SOCIETA].” e ilcontenuto delle conversazioni intercettate, valorizzati dai Giudici di merito,costituiscono elementi precisi e congrui per ritenere il concorso del medesimo nelreato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen.In particolare, dalle richiamate conversazioni, in primo luogo, può esserelegittimamente desunto che [OSCURATO:PERSONA] abbia contribuito attivamente esistematicamente all’attività aziendale.

Va considerato, infatti, che l’attualericorrente, nelle precisate conversazioni, si confronta ripetutamente conl’amministratore unico della “[OSCURATO:SOCIETA].”, [OSCURATO:PERSONA], e parla, tral’altro, delle attività relative al ritiro di «veicoli fori uso», e della compilazione dicome l’invio di un camion per ritirare pneumatici usati, o per informarlidell’avvenuta esecuzione di prestazioni, come la demolizione di un’autovettura.Le precisate conversazioni, inoltre, possono essere legittimamente addotteper ritenere che [OSCURATO:PERSONA] avesse piena contezza dell’illiceità delleoperazioni alle quali partecipava attivamente.

La sentenza di primo grado, inparticolare, richiama le due conversazioni del 28 maggio 2013, la prima, aventead oggetto la richiesta di un camion per caricare un cassone di pneumatici usati,evidenziante la necessità per la “[OSCURATO:SOCIETA].” di smaltire materiale derivanteca una consistente attività di demolizione di veicoli, e, la seconda, intercorsa contale [OSCURATO:PERSONA]Angelo, indicativa di circostanze relative alla illecita demolizione diveicoli.

La sentenza di secondo grado, invece, sottolinea la conversazione del 6giugno 2013, avente ad oggetto la consegna ad un cliente del fogliocomplementare della demolizione di un’autovettura.

In effetti, l’interpretazione diqueste conversazioni, come fornita dai Giudici di merito, è immune da vizi, puresotto il profilo logico, perché il contenuto dei dialoghi deve ritenersi legittimamenteapprezzato anche alla luce delle complessive risultanze istruttorie, siccomeevidenzianti, da un lato, l’abusiva gestione di ingenti quantitativi di rifiuti compiutadalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, e, dall’altro, una continuativa condotta di collaborazionedi [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] nella svolgimento delle attività dellaprecisata impresa.D’altro canto, le prospettazioni formulate in proposito nel ricorso, per unverso, si confrontano con una parte soltanto degli elementi complessivamenteaddotti a carico di [OSCURATO:PERSONA] (la sentenza di appello, in premessa, a pag.5, effettua un espresso richiamo a quanto esposto nella sentenza di primo grado,e, a pag. 12, opera un preciso riferimento a tutte le conversazioni intercettate dicui la sentenza di primo grado dà conto con riguardo alle attività della “C.M.

Metallis.r.l.”), mentre, sotto altro profilo, tendono a proporre una diversa interpretazionedelle risultanze istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità.5.

Manifestamente infondate e in parte diverse da quelle consentite in sede dilegittimità sono le censure esposte nel secondo motivo del ricorso di DaianaMessino, le quali contestano l’affermazione di responsabilità a carico della stessa,deducendo che le conversazioni intercettate addotte a suo carico sono prive diconcludenza in ordine alla gestione abusiva di rifiuti.5.1.

Ai fini dell’esame delle censure esposte, è utile fare riferimento a quantoprecedentemente esposto nel § 3.1.È infatti sufficiente ribadire che la responsabilità per il reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. è configurabile anche a titolo di concorso eventuale e che,in tal caso, non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguireun ingiusto profitto, essendo sufficiente che abbia consapevolezza del profittoperseguito dai correi.5.2.

La sentenza impugnata indica gli elementi da cui inferire il concorso diDaiana [OSCURATO:PERSONA] nel reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti inparticolare richiamando alcune conversazioni telefoniche intercettate,puntualmente trascritte dalla sentenza di primo grado.I Giudici di merito premettono che [OSCURATO:PERSONA] è una impiegata della “[OSCURATO:SOCIETA].”.Richiamano, poi, alcune conversazioni telefoniche intercettate, esegnatamente: a) due conversazioni del 15 maggio 2013, nelle quali DaianaMessino dapprima riferisce ad [OSCURATO:PERSONA] che non esistono licenze comunaliambulanti per gestire rifiuti, e poi parla direttamente con il rappresentante deiclienti e suggerisce di ricorrere ad una falsa attestazione della “[OSCURATO:SOCIETA].”dalla quale risulti come sia stata questa impresa a caricare e trasportare i rifiuti«perché loro non lo possono fare»; b) una conversazione del 2 luglio 2013, in cuiDaiana [OSCURATO:PERSONA] dimostra consapevolezza della emissione di una bolla relativa arottami in uscita dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” e diretti a Potenza, attestanti un transitoper la “[OSCURATO:PERSONA]” in realtà mai avvenuto; c) una conversazione del 20 luglio2013, in cui [OSCURATO:PERSONA] discute con un interlocutore il quale, a richiesta delladonna, precisa di voler conferire oltre che «ferro» anche una «macchina […] senzamotore, senza niente», che è possibile «tirare con un trattore sopra», glirappresenta l’assenza in azienda, in quel momento, di [OSCURATO:PERSONA], e glifornisce il numero di «Massimo»; d) una conversazione del 24 luglio 2013, nellaquale [OSCURATO:PERSONA] fornisce indicazioni per l’indicazione del codice CER dauna illecita compilazione dei FIR; e) una conversazione dell’1 agosto 2013, in cuiDaiana Martino, a richiesta di [OSCURATO:PERSONA], il quale si lamenta di aver erogatopiù di 6.000,00 euro alla [OSCURATO:PERSONA], senza aver ricevuto alcuna fattura, afferma: «mela vedo io, male che vada come al solito vado là e me la facevo fare»; f) unaconversazione del 5 agosto 2013, in cui [OSCURATO:PERSONA] comunica a DaianaMartino il tariffario, relativo anche ai rifiuti ricevuti senza FIR, e che, in dettaglio,prevede il prezzo di 0,17 euro al kg. per i rifiuti regolarmente consegnati in aziendacon formulario, di 0,14/0,15 euro al kg. per i rifiuti ritirati a domicilio, e di 0,15euro al kg. per i rifiuti consegnati in azienda senza formulario.5.3.

Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità diDaiana [OSCURATO:PERSONA] sono immuni da vizi.Il contenuto delle conversazioni intercettate, valorizzato dai Giudici di merito,costituiscono elementi precisi e congrui per ritenere il concorso della medesimanel reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen.Invero, dalle richiamate conversazioni, può legittimamente desumersi cheDaiana [OSCURATO:PERSONA] abbia contribuito attivamente e sistematicamente alle illecitesentenza di primo grado rimarca la significatività delle conversazioni del 15 maggio2013, in cui l’imputata suggerisce di ricorrere ad una falsa attestazione da partedella “[OSCURATO:SOCIETA].” per far risultare che la stessa abbia provveduto a caricaree trasportare i rifiuti di clienti non autorizzati al trasporto, e della conversazionedel 20 luglio 2013, nella quale risponde ad un cliente il quale gli parla dellaconsegna di una «macchina […] senza motore» e lo indirizza verso tale«Massimo».

La sentenza di secondo grado, oltre a richiamare specificamente leconversazioni del 15 maggio appena indicate, sottolinea l’importanza delleconversazioni in cui l’attuale ricorrente parla con [OSCURATO:PERSONA] dell’attività cheavrebbe svolto per “regolarizzare” i rapporti tra la “[OSCURATO:SOCIETA].” e la dittadirettamente da [OSCURATO:PERSONA] dei prezzi da praticare in relazione a provenienzae regolarità dei rifiuti, e specificamente anche di quelli ricevuti senza formulario (èla conversazione del 5 agosto 2013), per poi concludere che, dal complesso deidialoghi captati, risulta come [OSCURATO:PERSONA] come sia «assolutamenteconsapevole» dell’attività illecita realizzata a mezzo della [OSCURATO:SOCIETA].” «e vipartecip[i], come visto, attivamente».

L’interpretazione che di questeconversazioni danno concordemente i Giudici di merito è immune da vizi, puresotto il profilo logico, perché il contenuto dei dialoghi deve ritenersi legittimamenteapprezzato anche in considerazione delle complessive risultanze istruttorie, lequali evidenziano, da un lato, l’abusiva gestione di ingenti quantitativi di rifiuticompiuta dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, e, dall’altro, una continuativa condotta dicollaborazione di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] nella svolgimento delleD’altro canto, le prospettazioni formulate in proposito nel ricorso, per unverso, si confrontano con una parte soltanto degli elementi complessivamenteaddotti a carico di [OSCURATO:PERSONA], e, sotto altro profilo, tendono a proporre unadiversa interpretazione delle risultanze istruttorie, operazione non consentita insede di legittimità.6.

Prive di specificità sono le censure esposte nel secondo motivo dei ricorsidi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], formulate congiuntamente, e daesaminare preliminarmente per ragioni logiche, nella parte in cui contestanol’affermazione di sussistenza del reato di attività organizzate per il traffico illecitodi rifiuti, deducendo, in particolare, che, nella specie, la sentenza impugnata nonha fornito l’indicazione di elementi idonei a dimostrare l’esistenza di un’attivitàorganizzata, stabile e strutturata, e con predisposizione di mezzi, per il trafficoillecito di rifiuti.6.1.

Ai fini dell’esame delle censure indicate, sotto il profilo dei principigiuridici di riferimento, è sufficiente richiamare quanto già indicato nel § 2.1.In particolare, si è rilevato che, secondo la condivisa elaborazionegiurisprudenziale: a) il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiutinon richiede l'esistenza di una struttura operante in modo esclusivamente illecito,ben potendo l'attività criminosa essere inserita in un contesto comprendente ancheoperazioni commerciali riguardanti i rifiuti svolte con modalità lecite; b) il requisitodell'abusività della gestione deve essere interpretato in stretta connessione con glialtri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e ildolo specifico d'ingiusto profitto, e quindi la mancanza delle autorizzazioni noncostituisce requisito determinante per la configurazione del delitto; c) l’elementodell’ingiusto profitto può consistere non soltanto in un ricavo patrimoniale, maanche nel vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali.Si è, inoltre, specificamente evidenziato che la “abusività” della condotta,richiesta dall’art. 452-quaterdecies cod. pen., può ritenersi derivante anche dallagestione di ingenti quantitativi di rifiuti in assenza di FIR (“formulari diidentificazione dei rifiuti”) o mediante FIR falsificati, perché tale modo di operaresi pone in contrasto con una specifica diretta ad assicurare il controllo suprovenienza, qualità, quantità, e quindi anche pericolosità, dei rifiuti, nonché, pertale via, la sicurezza dell’ambiente.6.2.

La sentenza impugnata spiega perché deve ritenersi che la “[OSCURATO:PERSONA].r.l.” abbia svolto una continuativa ed organizzata attività di smaltimento diingenti quantitativi di veicoli fuori uso, per la quale non era autorizzata, nonché diingenti quantitativi di rifiuti metallici gestiti in modo assolutamente incontrollatoed incontrollabile anche in ordine ai profili di “sicurezza” e “corretto trattamento”ambientale, perché in assenza di FIR o mediante FIR falsificati.6.2.1.

La Corte d’appello, anche facendo espresso richiamo alla sentenza diprimo grado, premette che la “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” aveva come amministratore difatto [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale è stata pronunciata sentenza dicondanna per il delitto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti,contestatogli in concorso con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].Precisa, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] eranorispettivamente padre e cognato di [OSCURATO:PERSONA], nonché suoi collaboratorinella gestione della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, e che detta società formalmente si occupavadell’attività di messa in riserva e recupero di materiali.La sentenza impugnata, poi, afferma che: a) i rifiuti abusivamente gestiti dalla“[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” erano materiali ferrosi provenienti da veicoli fuori uso, rottamatiin assenza di qualunque autorizzazione; b) l’attività abusiva si caratterizzava perl’omesso uso di FIR o per l’impiego di FIR indicanti rifiuti diversi da quellieffettivamente trattati; c) la quantità di rifiuti effettivamente gestita era di granlunga superiore a quella formalmente dichiarata.6.2.2.

Ai fini della ricostruzione dei fatti, la sentenza impugnata valorizza irisultati delle intercettazioni e gli accertamenti della polizia giudiziaria effettuati inun periodo di venti giorni tra il luglio e l’agosto 2013 mediante incrocio travideoregistrazioni e risultanze documentali presso la “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”.In particolare, la Corte d’appello rappresenta che, dalle risultanze degliaccertamenti di polizia giudiziaria, emerge come, nel periodo di venti giorni tra illuglio e l’agosto 2013, siano stati effettuati 109 conferimenti di cui non vi è traccianei registri e in relazione ai quali non vi sono formulari; richiama, inoltre,espressamente, la sentenza di primo grado, la quale evidenzia che, nel periodo inquestione, dal 19 luglio al 5 agosto 2013, a fronte di 109 carichi non documentati,sono stati effettuati presso la “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” solo 49 carichi “coperti” da F.I.R.La Corte d’appello, poi, osserva che lo svolgimento di attività di raccolta esmaltimento dei rifiuti in violazione della normativa a tutela dell’ambiente è stataconfermata da numerose conversazioni intercettate ed analiticamente trascrittenella sentenza di primo grado alle pagg. da 126 a 144 (la sentenza impugnataprecisa espressamente che, per una dettagliata individuazione del contenuto delleconversazioni, «è possibile rinviare alle pagine della impugnata sentenza, daintendersi in questa sede, puntualmente trascritta […]»).In particolare, con riguardo alle risultanze delle intercettazioni e degli altriaccertamenti di polizia giudiziaria, la Corte d’appello, anche per relationemmediante riferimento alla sentenza di primo grado, richiama innanzitutto l’episodiodel 14 giugno 2013, oggetto di controllo dei Carabinieri, in cui [OSCURATO:PERSONA] presente con [OSCURATO:PERSONA] all’arrivo di un autocarro privo di targhe, ilquale perveniva nelle aree a disposizione della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” ma contenenteparti intere di pneumatici, sedili, parti meccaniche e carrozzeria, e poco dopo neusciva «svuotato», e per il quale la precisata società solo in seguito facevapervenire il certificato di avvenuta rottamazione, rilasciato dalla ditta Cotugno.Dalle due sentenze di merito si evince che questo episodio era stato preparato sindal giorno precedente, il 13 giugno, mediante numerose conversazioni telefoniche,anche relative al prezzo da pagare da [OSCURATO:PERSONA], che il camion provenivada Napoli, che per trasportarlo occorreva «il carrellone», perché «quello noncammina», e che, sulla base degli accordi intercorsi, risultanti dai dialoghi captati,il veicolo era stato ritirato da [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], ed era statodemolito presso la “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” per il recupero delle parti in ferro, per cui ilcertificato di avvenuta rottamazione rilasciato dalla ditta Cotugno era mendace.La sentenza di secondo grado, da leggere sempre unitamente a quella dipromo grado per il rinvio per relationem, dà inoltre conto di: a) una conversazionedel 22 maggio 2013 in cui [OSCURATO:PERSONA] parla con un cliente del prezzo al kg.per i «cerchi di alluminio», e lo indica in 0,90 euro; b) una conversazione del 28maggio 2013 in cui [OSCURATO:PERSONA] parla di mezzi agricoli da rottamare e deiprezzi da applicare; c) una conversazione del 30 maggio 2013 in cui Giuseppesono frequenti (dice all’interlocutore: «ti arrestano»); d) una conversazione del 22giugno 2013, in cui [OSCURATO:PERSONA] dice ad un interlocutore di aver ricevuto «unpoco di motore, batterie, accumulatori»; e) una conversazione del 13 luglio 2013,in cui tale Massimo chiama [OSCURATO:PERSONA], e, pur rispondendogli EnricoTamburrino, gli dice di mandare il suocero per conferire «un bel poco di ferro»,ricevendo l’assenso da parte di [OSCURATO:PERSONA]; f) una conversazione del 16 luglio, incui [OSCURATO:PERSONA] parlava con un cliente di un carico di rifiuti comprendenteanche batterie d’auto, catalogate come rifiuti pericolosi e per i quali la “[OSCURATO:PERSONA].r.l.” non era autorizzata; g) una conversazione del 17 luglio 2013, in cui uncliente chiede a [OSCURATO:PERSONA] se può demolire un moto-ape e questi gli dicedi prenderlo come «ferro»; h) una conversazione del 7 agosto 2013, in cuiGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] parla con un cliente, il quale gli chiede di ritirare «una macchina»da far demolire, e fa riferimento all’interessamento del padre di [OSCURATO:PERSONA].Ancora, la Corte d’appello riferisce di conversazioni del 19 luglio 2013, dallequali emergono le attività svolte per ovviare al sequestro di un camion effettuatopresso l’azienda “Ecorottami” di Napoli.

In particolare, dall’esame combinato delledue sentenze di merito emerge che: a) [OSCURATO:PERSONA], allertato dal padreTammaro per un controllo di polizia, parla con altri interlocutori del rischio delsequestro di un camion, quindi decide di mandare sul posto [OSCURATO:PERSONA]; b)[OSCURATO:PERSONA] si reca sul luogo in cui sta avvenendo il sequestro e dà notiziedi quanto riesce a notare a [OSCURATO:PERSONA]; c) [OSCURATO:PERSONA] riferisce allamoglie del sequestro del camion contenente una decina di quintali di rame con ilpadre a bordo; d) successivamente, [OSCURATO:PERSONA] contatta tale MarioChianese e gli chiede se possa fargli un FIR, «un formulario per il rame»; e) infine,[OSCURATO:PERSONA] parla con il padre [OSCURATO:PERSONA] e gli chiede conferma dell’avvenutosequestro.6.2.3.

La Corte d’appello, a questo punto, esamina le deduzioni difensive espiega perché le ritiene infondate.Osserva, in primo luogo, che gli esiti dei controlli, quando sono stati possibili,sono sfociati nel sequestro di rifiuti, hanno portato alla individuazione di FIR falsied alterati ed hanno determinato il rinvenimento di documentazione contabile noncoerente rispetto alle operazioni effettivamente compiute.Rileva, poi, che le dichiarazioni degli imputati hanno avuto ad oggetto aspettimarginali e che i testi indicati dalla difesa hanno reso dichiarazioni generiche, comeindicato nella sentenza di primo grado alle pagg. da 146 a

157.6.3. La sentenza impugnata è correttamente motivata laddove afferma chela “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” ha svolto una continuativa ed organizzata attività dismaltimento di ingenti quantitativi di veicoli fuori uso, per la quale non eraautorizzata, nonché di ingenti quantitativi di rifiuti metallici, tutti gestiti in modoassolutamente incontrollato ed incontrollabile anche in ordine ai profili di“sicurezza” e “corretto trattamento” ambientale, perché in assenza di FIR omediante FIR falsi, così da derivarne un ingiusto profitto.La Corte d’appello, infatti, ha dato conto in modo analitico, e richiamando unapluralità di fonti di prova, dell’esistenza dei precisati profili fattuali, integranti glielementi costitutivi del reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. secondo iprincipi giuridici applicabili in materia, e sopra precisati al § 2.1.Invero, per quanto concerne il profilo dell’ingente quantitativo di rifiutiillecitamente trattati, è sufficiente evidenziare che, nel solo periodo compreso trail 19 luglio 2013 ed il 5 agosto 2013, l’attività di osservazione e acquisizionedocumentale operata dalla polizia giudiziaria ha consentito di constatare lo scaricopresso la “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” di ben 109 carichi di rifiuti non “tracciati”, perché nonsupportati da FIR, su un totale di 158.Non va trascurato, inoltre, che, come risulta dalle conversazioni intercettatee da ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria più analiticamente descritti supraal § 6.2.2., anche nel periodo immediatamente precedente, la “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”ha gestito plurime, continuative e pressoché quotidiane attività di smaltimentoabusivo di rifiuti ferrosi, molto spesso provenienti da veicoli fuori uso, rottamati inassenza di qualunque autorizzazione.

In particolare, può essere utile richiamaresinteticamente ed esemplificativamente: a) la conversazione del 22 maggio 2013,in cui [OSCURATO:PERSONA] riferisce il prezzo al kg. per i «cerchi di alluminio»; b) laconversazione del 28 maggio 2013; in cui [OSCURATO:PERSONA] parla di mezzi agricolida rottamare e dei prezzi da applicare; c) la conversazione del 30 maggio 2013,in cui [OSCURATO:PERSONA], invita l’interlocutore ad evitare il transito sulla Domitianaper il rischio di controlli con il pericolo di essere arrestato; d) l’episodio del 13 e14 giugno 2013, relativo alla demolizione di un autocarro ritirato a Napoli,effettuata con l’attiva collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA],per il recupero delle parti in ferro; e) la conversazione del 22 giugno 2013, in cuiGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] dice ad un interlocutore di aver ricevuto «un poco di motore,batterie, accumulatori»; e) l’episodio del 19 luglio 2013, relativo al sequestro diun camion recante un carico di rame, al cui trasporto partecipa [OSCURATO:PERSONA];f) la conversazione del 17 luglio 2013, in cui un cliente chiede a [OSCURATO:PERSONA] può demolire un moto-ape e questi gli dice di prenderlo come «ferro».Relativamente alla continuità e all’organizzazione dell’attività di gestioneabusiva degli ingenti quantitativi di rifiuti, occorre rilevare che detta attività, perquanto emerge dagli elementi esposti dalla Corte d’appello, si è protrattacontinuativamente e senza interruzioni per almeno tre mesi, ed ha fruito diun’apposita struttura, l’azienda della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”.Ancora, le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla configurabilitàdel reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. sono divenute irrevocabili neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], siccome lo stesso, condannato per tale reato, nonha proposto ricorso per cassazione.A fronte di questi elementi, le censure formulate nel ricorso risultano del tuttoprive di specificità, perché si limitano, in termini generalissimi, ad affermare chela sentenza impugnata non fornisce alcuna indicazione con riguardo al profilo“organizzativo” dell’attività di traffico illecito di rifiuti.7.

Manifestamente infondate e in parte prive di specificità o comunque diverseda quelle consentite in sede di legittimità sono le censure esposte nel primo, nelsecondo e nel terzo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA],formulate congiuntamente, nella parte in cui contestano l’affermazione diresponsabilità a carico degli stessi deducendo che le conversazioni intercettateaddotte a loro carico sono prive di concludenza, e che non emerge alcun apportocausale dei medesimi ad una attività organizzata di traffico illecito di rifiuti, ocomunque di una consapevole adesione a tale illecita attività.7.1.

Ai fini dell’esame delle censure esposte, è utile fare riferimento a quantoprecedentemente esposto nel § 3.1.È infatti sufficiente ribadire che la responsabilità per il reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. è configurabile anche a titolo di concorso eventuale e che,in tal caso, non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguireun ingiusto profitto, essendo sufficiente che abbia consapevolezza del profittoperseguito dai correi.7.2.

La sentenza impugnata indica gli elementi da cui inferire il concorso diTammaro [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nel reato di attività organizzata per iltraffico illecito di rifiuti in particolare richiamando alcune conversazioni telefonicheintercettate, puntualmente trascritte dalla sentenza di primo grado.I Giudici di merito premettono che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, padre e cognato, nonché stretti collaboratori di GiuseppeAttribuiscono poi specifico rilievo a specifici controlli di polizia giudiziaria e adalcune conversazioni telefoniche intercettate, più analiticamente descritti supra nel§

6.2.2. In particolare, si richiamano: a) la conversazione del 22 maggio 2013 incui [OSCURATO:PERSONA] parla con un cliente del prezzo al kg. per i «cerchi dialluminio», e lo indica in 0,90 euro; b) l’episodio del 13 e 14 giugno 2013, relativoalla demolizione di un autocarro ritirato a Napoli, effettuata con l’attivacollaborazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per il recupero delleparti in ferro; c) la conversazione del 13 luglio 2013, in cui tale Massimo chiamaGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], e, pur rispondendogli [OSCURATO:PERSONA], gli dice di mandare ilsuocero per conferire «un bel poco di ferro», ricevendo l’assenso da parte diTamburrino; d) l’episodio del 19 luglio 2013, relativo al sequestro di un camionrecante un carico di rame, al cui trasporto partecipa [OSCURATO:PERSONA], e inrelazione al quale interviene [OSCURATO:PERSONA], su specifica richiesta di Giuseppeagosto 2013, in cui un cliente, nel contattare [OSCURATO:PERSONA], gli chiede diritirare «una macchina» da far demolire, e fa riferimento all’interessamento delpadre di [OSCURATO:PERSONA].7.3.

Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità diTammaro [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono immuni da vizi.Il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] all’interno della“[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, nonché gi accertamenti di polizia giudiziaria e il contenuto delleconversazioni intercettate, valorizzati dai Giudici di merito, costituiscono elementiprecisi e congrui per ritenere il concorso degli stessi nel reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen.Dalle conversazioni, infatti, è legittimamente desumibile che Tammaroe consapevolmente con [OSCURATO:PERSONA] nell’attività organizzata di traffico dirifiuti.

Invero, quanto a [OSCURATO:PERSONA], le sentenze di merito danno conto dellasua attiva partecipazione, con pieno coinvolgimento nell’attività di trasporto, negliepisodi, estremamente significativi, del 13 e 14 giugno e del 19 luglio 2013,oggetto di diretto accertamento da parte della polizia giudiziaria, ma anche delriferimento effettuato allo stesso da un cliente nella conversazione del 7 agosto2013 con [OSCURATO:PERSONA] in relazione al ritiro di «una macchina» da far demolire.Quanto ad [OSCURATO:PERSONA], le sentenze di merito evidenziano la suapartecipazione, per un verso, all’acquisto tanto di «cerchi di alluminio», conindicazione dei prezzi al cliente (conversazione del 22 maggio 2013), quanto di«un bel poco di ferro» (conversazione del 13 luglio 2013), e, per altro lato, agliepisodi del 13 e 14 giugno e del 19 luglio 2013, nella seconda occasione qualeincaricato di [OSCURATO:PERSONA], e per riferire sul sequestro del camion carico dirame a bordo del quale si trovava [OSCURATO:PERSONA].D’altro canto, le prospettazioni formulate in proposito nei ricorsi, innanzitutto,laddove contestano il significato attribuito dai Giudici di merito alle conversazioniintercettate, più che evidenziare vizi logico-giuridici, tendono a proporre unadiversa ricostruzione delle risultanze istruttorie, operazione non consentita in sededi legittimità.

Le deduzioni in questione, inoltre, non si confrontanocompiutamente con tutti gli elementi richiamati dalle sentenze di primo e secondogrado, e solo assertivamente contestano la significatività delle condotte indicatedai Giudici di merito quali indizi gravi, precisi e concordanti di una fattiva econsapevole partecipazione di entrambi gli attuali ricorrenti appena indicati alleaziendale della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”8.

Fondate, invece, sono le censure enunciate nel quarto motivo dei ricorsi diTammaro [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], formulate congiuntamente, le qualicontestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche deducendo che lasentenza impugnata ha proceduto ad una indifferenziata valutazione delleposizioni di tutti gli imputati, senza considerare, tra l’altro, il ruolo subalterno deidue precisati ricorrenti nell’ambito dell’attività illecita, e limitandosi a valorizzarel’assenza di collaborazione con l’autorità giudiziaria.8.1.

Ai fini dell’esame delle censure indicate, è utile fornire due precisazioni.8.1.1.

Anzitutto, occorre precisare che, ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], la scelta dinegare la propria responsabilità e di non collaborare con l’autorità giudiziaria noncostituisce elemento sufficiente per negare le circostanze attenuanti generiche.Effettivamente, in argomento, sono rilevabili orientamenti contrastanti.Secondo un indirizzo, in tema di circostanze attenuanti generiche, se laconfessione dell'imputato, tanto più se spontanea e indicativa di uno stato diresipiscenza, può essere valutata come elemento favorevole ai fini dellaconcessione del beneficio, di contro la protesta d'innocenza o la scelta di rimanerein silenzio o non collaborare con l'autorità giudiziaria, pur di fronte all'evidenzadelle prove di colpevolezza, non può essere assunta, da sola, come elementodecisivo sfavorevole, non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridicoper cui le attenuanti generiche debbano essere negate all'imputato che nonconfessi di aver commesso il fatto, quale che sia l'efficacia delle prove di reità(così, specificamente, Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020, Barzaghi, Rv. 279778 –01; cfr., nello stesso senso, tra le altre, Sez. 4, n. 5594 del 04/10/2022, dep.2023, Pulerà, Rv. 284189 – 01; Sez. 3, n. 50565 del 29/10/2015, Rossi, Rv.265592 – 0; Sez. 6, n. 44630 del 17/10/2013, Faga, Rv. 256963 – 01).Secondo opposto orientamento, la condotta processuale dell'imputato che,contro ogni evidenza della sussistenza del reato, protesti la propria estraneità aifatti, costituisce di per sé idonea motivazione in ordine al diniego delle attenuantigeneriche in quanto, seppure l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta dellegislatore, non penalmente perseguibili le dichiarazioni false rese a propria difesadall'imputato, ciò non equivale a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti perla valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento delprocesso, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen. (vds., ad esempio:Sez. 4, n. 20115 del 04/04/2018, Prendi, Rv. 272747 – 01; Sez. 2, n. 28388 del21/04/2017, Leo, Rv. 270339 – 01, Sez. 2, n. 2889 del 27/02/1997, Zampella,Rv. 207560 – 01; Sez. 6, n. 4154 del 28/11/1989, dep. 1990, Frassoni, Rv.183817 – 01).[OSCURATO:PERSONA] ritiene di condividere il primo indirizzo, perché l’esercizio di diritti efacoltà riconosciuti dall’ordinamento, per di più direttamente ricollegabili al dirittodi difesa, qualificato dall’art. 24 Cost. come «inviolabile», non può costituire unfattore di pregiudizio per l’imputato, perché ciò darebbe luogo ad una manifestairragionevolezza del sistema, con sacrificio di valori costituzionalmente tutelati, e,quindi, non può incidere nemmeno sotto il profilo del trattamento sanzionatorio.8.1.2.

In secondo luogo, va richiamato il consolidato principio secondo cui,anche in tema di circostanze attenuanti generiche, il [OSCURATO:PERSONA] di merito deve tenereconto delle specifiche deduzioni dell’imputato.Invero, come ripetutamente ribadito in giurisprudenza, ai fini del diniego dellaconcessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi ocomunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena diillegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul puntodall'interessato (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv.282693 – 01, e Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172 – 01).8.2.

La sentenza impugnata ha negato le circostanze attenuanti generiche conuna motivazione comune ed unitaria per tutti e sette gli imputati che avevanoproposto appello, e, quindi, oltre che per i cinque attuali ricorrenti, anche per PetreMarian [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA].Nella motivazione, la Corte distrettuale ha valorizzato, per un verso, il diniegodegli addebiti e, sotto altro profilo, il palesarsi di «una personalità particolarmentetrasgressiva in ragione del protrarsi dell’attività criminosa per lungo tempo, conricorso ad una struttura non rudimentale e ben diffusa sul territorio».8.3.

La motivazione indicata è affetta da vizi logici e giuridici.In effetti, detta motivazione, innanzitutto, valorizza indebitamente la protestadi innocenza degli imputati, ma non dà conto di comportamenti illeciti o eccedentil’esercizio del diritto di difesa.

In secondo luogo, non chiarisce se, e per qualiragioni, il riferimento al «protrarsi dell’attività criminosa per lungo tempo, conricorso ad una struttura non rudimentale e ben diffusa sul territorio» attengaanche, e per quali specifiche ragioni, a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA].Sotto un terzo aspetto, non si confronta con la deduzione, peraltro obiettivamenterilevabile e significativa, del ruolo “gregario” dei due precisati ricorrenti all’internodella società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”.9.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata conrinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza dei motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Le restanti censure proposte da [OSCURATO:PERSONA] e da EnricoTamburrino debbono essere dichiarate inammissibili.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] debbono essere dichiarati inammissibili.Precisamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla parterelativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La dichiarazione diinammissibilità delle ulteriori censure formulate da [OSCURATO:PERSONA] ed EnricoTamburrino determina l’irrevocabilità delle statuizioni della sentenza impugnatasia in ordine all’affermazione di responsabilità dei medesimi per il reato di concorsonel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, sia con riguardo alladeterminazione della pena base.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio, pertanto, provvederà, nei confronti [OSCURATO:PERSONA] edEnrico [OSCURATO:PERSONA], a valutare se siano applicabili le circostanze attenuantigeneriche, evitando di incorrere nei vizi rilevati supra nel § 8.3, e, in caso disoluzione affermativa, a determinarne la misura.Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], GennaroSchiavone e [OSCURATO:PERSONA], invece, segue la condanna degli stessi al pagamentodelle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende,a carico di ciascuno di essi, della somma di euro tremila, così equitativamentefissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata in relazione agli imputati [OSCURATO:PERSONA] eTamburrino [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla omessa applicazione delle circostanzeCorte di appello di Napoli.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] eTamburrino [OSCURATO:PERSONA] nel resto.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i predetti ricorrenti al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 17/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/19903. [OSCURATO:PERSONA], nata a S, [OSCURATO:PERSONA] il 11/04/19914. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/02/19555. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte d’appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PietroMolino, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;uditi, per i ricorrenti, gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], precisamenteil primo per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo per SchiavoneGennaro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto l’accoglimentodei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 6 febbraio 2025, la Corte d’appello di Napoliha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] il 2maggio 2022, che aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per ilreato di attività organizzate per il traffico di rifiuti, ed aveva condannato ciascunodi essi alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.Precisamente, i Giudici di merito hanno affermato la colpevolezza di: a)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], per aver svolto attivitàorganizzate per il traffico di rifiuti speciali non pericolosi, di tipo ferroso, e rifiutipericolosi costituiti da veicoli fuori uso, ricevendo gli stessi presso l’impianto [OSCURATO:SOCIETA]., in collaborazione con il legale rappresentante di questa impresaAlfredo [OSCURATO:PERSONA], padre del primo e cognato del secondo, in assenza di formularidi identificazione (c.d. FIR), o con formulari di identificazione falsi in relazione aqualità e quantità dei rifiuti, nonché conducendo un’attività di rottamazione diveicoli in difetto di autorizzazione, con condotta perdurante dal maggio 2013 al 2maggio 2022 (data della sentenza di primo grado); b) [OSCURATO:PERSONA] ed EnricoTamburrino, per aver svolto attività organizzate per il traffico di rifiuti speciali nonpericolosi, di tipo ferroso, e rifiuti pericolosi costituiti da veicoli fuori uso, ricevendogli stessi presso l’impianto [OSCURATO:PERSONA], in collaborazione con il gestore di fatto ditale società, [OSCURATO:PERSONA], figlio del primo e cognato del secondo, in assenzadei formulari di identificazione, nonché conducendo un’attività di rottamazione diveicoli in assenza di autorizzazione, con condotta perdurante dal maggio 2013 al2 maggio 2022 (data della sentenza di primo grado).2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata inepigrafe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], FalconeTammaro e [OSCURATO:PERSONA], i primi tre con distinti atti sottoscritticongiuntamente dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quarto ed ilquinto con unico documento a firma congiunta degli [OSCURATO:PERSONA].3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi.3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all’art.260 d.lgs. n. 152 del 2006, e vizio di motivazione, avuto riguardo alla ritenutasussistenza del reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti.3.1.1. Nello svolgimento delle censure, si parte da una premessa suglielementi costitutivi del reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti.Si rimarca, segnatamente, che, per la configurabilità del reato in questione,sono necessari: a) un ingiusto profitto connesso alla violazione della normativaambientale e non ad altre irregolarità, ad esempio di natura fiscale; b) unallestimento di mezzi distinto dalla lecita organizzazione imprenditoriale; c) unagestione abusiva dell’attività, cioè compiuta in violazione delle leggi in materiaambientale o delle prescrizioni fissate nell’autorizzazione; d) la natura di rifiuto deimateriali trattati e la quantità ingente degli stessi.3.1.2. Si deduce, quanto all’attività abusiva di autodemolizioni, che i Giudicidi merito sono incorsi in errore confondendo tra le diverse tipologie di rifiuti.Si rileva, anzitutto, che la disciplina di settore distingue tra smaltimento diveicoli fuori uso (codice CER 160104), messa in riserva e recupero di veicoli fuoriuso non contenenti liquidi o altre componenti pericolose (codice CER 160106), esmaltimento di pneumatici fuori uso (codice CER 160103). Si segnala, poi, che,come puntualmente evidenziato nell’atto di appello, la “[OSCURATO:SOCIETA].”, conprovvedimenti rilasciati dalla Provincia di Caserta, era autorizzata alla messa inriserva e recupero di rifiuti non pericolosi e allo smaltimento di pneumatici fuoriuso. Si osserva, quindi, che, per affermare l’illegalità delle condotte della “[OSCURATO:SOCIETA].”, occorreva dimostrare la riconducibilità dell’attività svolta e deimateriali ricevuti allo smaltimento di veicoli fuori uso (codice CER 160104), unicaper la quale la società non aveva autorizzazione, invece che alla messa in riservae recupero di veicoli fuori uso non contenenti liquidi o altre componenti pericolose(codice CER 160106), o allo smaltimento di pneumatici fuori uso (codice CER160103), per lo svolgimento delle quali la società era autorizzata.Si segnala, a questo punto, che gli elementi valorizzati dai Giudici di meritonon consentono di ritenere l’attività svolta dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” un’attività dismaltimento di veicoli fuori uso, perché: a) la conversazione del 15 maggio 2013,ore 15,03, fa riferimento a muletti diesel usati, ma privi dei filtri, dell’olio e delgasolio; b) la conversazione del 22 maggio 2013, ore 18,16, concerne parti dicamion, ma da «bonificare»; c) la conversazione del 28 maggio 2013, ore 10,47,ha riguardo allo smaltimento di pneumatici usati; d) la conversazione del 28maggio 2013, ore 18,52, attiene a parti di veicoli fuori uso; e) la conversazionedel 20 luglio 2013, ore 09,11, ha ad oggetto materiale ferroso ed un’automobilesprovvista di motore.Si evidenzia, ancora, che, sulla base degli elementi richiamati, l’attività svoltadalla “[OSCURATO:SOCIETA].” era quella di messa in riserva e recupero di veicoli fuoriuso non contenenti liquidi o altre componenti pericolose (codice CER 160106), perla quale l’impresa era provvista di autorizzazione. Si aggiunge che questeconclusioni trovano conferma nei FIR abbinati alle operazioni di cui alleconversazioni intercettate, i quali riportano tutti il codice CER 160106, e non sonoconfutate da accertamenti tecnici sui materiali sequestrati, per rilevare se laconcentrazione delle sostanze pericolose avesse superato le soglie previste.Si rimarca, quindi, che tali circostanze erano state puntualmente sottoposteall’attenzione della Corte d’appello mediante l’atto di gravame, e che, però,nessuna specifica risposta è stata fornita dalla sentenza di secondo grado, la qualesi è limitata assertivamente ad affermare la presenza di liquidi ed altre componentipericolose nei veicoli. Si rappresenta che la sentenza impugnata valorizza tregruppi di conversazioni, il primo caratterizzato dalla presenza di [OSCURATO:PERSONA], il secondo contraddistinto dalla partecipazione di GennaroSchiavone, il terzo riguardante dialoghi tra terze persone. Si sottolinea che, tra leconversazioni in questione, ve ne sono alcune in cui chiaramente si discute dicomponenti di veicoli privi di liquidi, come quella intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] edil suo consulente ambientale il 18 maggio 2013, riportata dalla sentenza di primogrado a pag. 103, ovvero di accettazione di veicoli al fine di smistarli a ditteautorizzate per lo smaltimento, come quella del 6 giugno 2013 in cui GennaroSchiavone discute con tale Longobardi e gli parla della consegna del fogliocomplementare aggiornato, che può essere rilasciato solo da un centro autorizzatoalla demolizione.Si conclude che la sentenza impugnata ha omesso di valutare: a) se leconversazioni si riferissero all’attività abusiva contestata di smaltimento di veicolifuori uso (codice CER 160104), ovvero a quella, legittimamente esercitata perchéautorizzata, di messa in riserva e recupero di veicoli fuori uso non contenenti liquidio altre componenti pericolose (codice CER 160106); b) se l’attività abusiva fossestata concretamente realizzata; c) se, in ogni caso, fossero rilevabili gli elementidella continuità e dell’organizzazione; d) se risultino elementi specifici a carico deisingoli imputati.3.1.3. Si deduce, quanto all’attività di smaltimento abusivo di rifiuti metallici,per l’assenza di FIR o mediante utilizzo di FIR falsi, che la condotta rilevante ai finidella configurabilità del reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti non puòessere costituita da violazioni in tema di compilazione dei FIR.Si premette che la disciplina relativa al trasporto di rifiuti in assenza di FIR osulla base di FIR falsi, a norma dell’art. 258 d.lgs. n. 152 del 2006, costituisceautonomo illecito, in linea generale di natura amministrativa, e di natura penalesolo in caso di trasporto di rifiuti pericolosi senza FIR o di trasporti con FIRcontenenti false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristichechimico-fisiche dei rifiuti, ovvero di uso di FIR falsi durante il trasporto. Si aggiungeche, secondo la giurisprudenza, il delitto di attività organizzate per il traffico dirifiuti sussiste solo quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmentedifforme dall’attività autorizzata, mentre deve essere esclusa quando la carenzadell’autorizzazione assuma un rilievo puramente formale (si cita Sez. 3, n. 15274del 19/05/2020).Si rappresenta, poi, che, nella specie, l’impianto gestito dalla “C.M. Metallis.r.l.” era dotato di autorizzazione per i materiali ferrosi ed era in grado di trattarei rifiuti conferiti presso di esso, come riconoscono entrambe le sentenze di merito.Si osserva che, pertanto, le violazioni contestate, determinate dall’occultamentodella ricezione di materiali ferrosi, avevano, al più, rilevanza fiscale, e che, inoltre,potrebbero essere state costituite da un mero ritardo nell’emissione della fatturao dell’autofattura.Si conclude che non può ritenersi configurabile il delitto di attività organizzateper il traffico di rifiuti solo in ragione dell’occultamento al fisco dell’attività svolta,ritenendo perciò integrato il requisito della abusività della gestione dell’attività,perché questo requisito attiene esclusivamente alla violazione della disciplinaambientale, ed una diversa interpretazione trasformerebbe la disposizioneincriminatrice in una norma penale in bianco, ad applicazione indiscriminata e nonprevedibile, in violazione dell’art. 25 Cost. e dell’art. 7 CEDU.3.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agliartt. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 e 444 e 238-bis cod. proc. pen., nonché vizio dimotivazione, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del concorso dell’attualericorrente nel reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti.Si deduce che non sono indicati elementi specificamente relativi all’attualericorrente [OSCURATO:PERSONA]. Si premette che la sentenza di applicazione dellapena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] noncontiene indicazioni a carico del figlio [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva, poi, che leconversazioni intercettate valorizzate a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono soltantotre e sono prive di concludenza in ordine alla gestione abusiva di rifiuti, perché: a)nella prima, [OSCURATO:PERSONA] non interviene e l’oggetto è di contenuto neutro, inquanto concerne «la struttura del camion, non altro»; b) la seconda si riferisceall’accettazione di muletti usati, ma privi dei liquidi; c) la terza attesta ladisponibilità a ricevere un veicolo, ma non a smantellarlo ad opera della “[OSCURATO:SOCIETA].”. Si aggiunge che, significativamente, in altra conversazione del 6giugno 2013, si precisa come l’accettazione di veicoli fosse funzionale a smistaregli stessi ad altra ditta autorizzata per lo smaltimento. Si conclude che gli elementiindicati non sono rilevanti neppure ai fini della configurabilità di una responsabilitàa titolo di concorso ex art. 110 cod. pen.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi.4.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all’art.260 d.lgs. n. 152 del 2006, e vizio di motivazione, avuto riguardo alla ritenutasussistenza del reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti.Le censure sono identiche a quelle formulate nel primo motivo del ricorso diPasquale [OSCURATO:PERSONA], sopra sintetizzate nei §§ 3.1, 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3.4.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agliartt. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 e 444 e 238-bis cod. proc. pen., nonché vizio dimotivazione, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del concorso dell’attualericorrente nel reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti.Si deduce che non sono indicati elementi specificamente relativi all’attualericorrente [OSCURATO:PERSONA]. Si premette che la sentenza di applicazione dellapena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] noncontiene indicazioni a carico del cognato [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva, poi, chel’unica conversazione intercettata valorizzata a carico di [OSCURATO:PERSONA] èpriva di concludenza in ordine alla gestione abusiva di rifiuti, perché è quella del 6giugno 2013, nella quale si precisa come l’accettazione di veicoli fosse funzionalea smistare gli stessi ad altra ditta autorizzata per lo smaltimento.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi.5.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all’art.260 d.lgs. n. 152 del 2006, e vizio di motivazione, avuto riguardo alla ritenutasussistenza del reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti.Le censure sono identiche a quelle formulate nel primo motivo del ricorso diPasquale [OSCURATO:PERSONA], sopra sintetizzate nei §§ 3.1, 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3.5.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agliartt. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 e 444 e 238-bis cod. proc. pen., nonché vizio dimotivazione, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del concorso dell’attualericorrente nel reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti.Si deduce che non sono indicati elementi specificamente relativi all’attualericorrente [OSCURATO:PERSONA]. Si premette che la sentenza di applicazione della penasu richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] noncontiene indicazioni a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva, poi, che leconversazioni intercettate valorizzate a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono prive diconcludenza in ordine alla gestione abusiva di rifiuti, perché: a) nellaconversazione del 20 luglio 2013, ore 09,11, [OSCURATO:PERSONA] discute dellosmaltimento di un’auto priva di motore, quindi riconducibile all’attività di cui alcodice CER 160106, legittimamente esercitata dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, perchéautorizzata, come confermato anche dal relativo FIR; b) nella conversazione del24 luglio 2013, ore 10,10, i termini della discussione non sono chiari, e comunquela correzione del FIR dopo l’effettuazione del trasporto costituisce mero illecitoamministrativo; c) anche nelle conversazioni del 15 maggio 2013, ore 16,54 e ore16,56, i termini della discussione non sono chiari, e comunque la compilazione del6. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], esposti in un unico6.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, avuto riguardo allaritenuta sussistenza del reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti perl’omesso esame delle censure formulate con l’atto di appello.Si deduce che la sentenza impugnata si è limitata ad un richiamo perrelationem agli argomenti esposti nella sentenza di primo grado. Si precisa che,nell’atto di appello, si era osservato: a) quanto a [OSCURATO:PERSONA], che la suautenza non è stata intercettata e che gli episodi del 14 giugno 2013 e del 19 luglio2013 si spiegano, il primo, con la necessità di collaborare all’ingresso deiCarabinieri nell’impianto di smaltimento di rifiuti già chiuso, e, il secondo, comerelativo allo scarico di materiale presso altra ditta, la “[OSCURATO:PERSONA]”; b) quanto adEnrico [OSCURATO:PERSONA], che la sua utenza non è stata intercettata e che gli episodi del28 maggio 2013, del 14 giugno 2013 e del 19 luglio 2013 si spiegano, il primo,come una conversazione generica, relativa alla ricezione di un motore, della qualenon si conosce l’effettiva attuazione, e, gli altri due, secondo le indicazioni esposteda [OSCURATO:PERSONA].6.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agliartt. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 e 110 e 452-quaterdecies cod. pen., nonché viziodi motivazione, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del concorso degli attualiricorrenti nel reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti.Si deduce che la sentenza impugnata non fornisce alcuna indicazione sia conriguardo all’elemento dell’organizzazione dell’attività abusiva, sia in ordine allaeffettiva partecipazione dell’uno o dell’altro ad una condotta illecita di trafficoorganizzato di rifiuti. Si rappresenta che, ai fini della configurabilità del reato peril quale è stata pronunciata condanna, occorre l’esistenza di un’attività nonoccasionale, ma stabile e strutturata, con la predisposizione di mezzi e diorganizzazione. Si rileva, inoltre, che non è indicato alcun apporto causale dei dueincriminatrice, sicché eventuali episodi agli stessi ascrivibili sarebbero daqualificare come contravvenzioni ormai estinte per prescrizione.6.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione,avuto riguardo ancora alla ritenuta sussistenza del concorso degli attuali ricorrentinel reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti.Si deduce che la sentenza impugnata non fornisce indicazioni, con riferimentoa ciascuno dei due imputati, relativamente ai profili dell’elemento organizzativodella condotta e della consapevole adesione all’intero disegno criminoso. Siosserva che la condotta dei due imputati, pur eventualmente illecita, non superala soglia della partecipazione ad una condotta di “traffico organizzato”, e che lasentenza impugnata non ha reso risposta alle specifiche censure formulate inproposto con l’atto di appello.6.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all’art.62-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, avuto riguardo al diniego dellecircostanze attenuanti generiche ad entrambi gli attuali ricorrenti.Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente negato il beneficiodi cui all’art. 62-bis cod. pen. in particolare perché: 1) ha proceduto ad unaindebita generalizzazione delle posizioni, senza procedere ad una specifica edindividualizzata valutazione per ciascun imputato; 2) ha omesso di considerare ilruolo di subalterni dei due attuali ricorrenti, espressamente riconosciuta dallasentenza di primo grado; 3) ha indebitamente rimarcato la mancata collaborazionee la inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dagli imputati, senza considerare lamarginalità della loro posizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La sentenza deve essere annullata con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] attenuanti generiche, mentre, nel resto, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.Inammissibili sono inoltre anche i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], GennaroSchiavone e [OSCURATO:PERSONA].2. Manifestamente infondate e in parte diverse da quelle consentite in sede dilegittimità sono le censure esposte nel primo motivo dei ricorsi di PasqualeCampoli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali, formulate in terminiidentici, contestano l’affermazione di sussistenza del reato di attività organizzateper il traffico illecito di rifiuti, deducendo, in particolare, che, nella specie, lasentenza impugnata, per un verso, ha erroneamente ritenuto che la ditta “[OSCURATO:SOCIETA].”, per conto della quale operavano gli attuali ricorrenti, svolgesserecupero di veicoli fuori uso, con caratteri di continuità ed organizzazione, e, sottoaltro profilo, ha ritenuto un’attività di abusivo smaltimento di rifiuti metallici perl’omesso uso di FIR o per l’uso di FIR falsi, sebbene la disciplina ad essi relativaabbia rilievo esclusivamente amministrativo, e le relative violazioni possano avere,al più, rilievo fiscale.2.1. Ai fini dell’esame delle censure sopra indicate, è utile procedere adindividuare le coordinate ermeneutiche cui il [OSCURATO:PERSONA] ritiene di doversi attenere intema di verifica della configurabilità del reato di attività organizzate per il trafficoillecito di rifiuti, previsto oggi dall’art. 452-quaterdecies cod. pen., nel quale è statotrasfuso l’originario art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006, vigente all’epoca dei fatti.Innanzitutto, va rilevato, in linea con l’elaborazione consolidata dellagiurisprudenza di legittimità, che il reato di attività organizzate per il traffico illecitodi rifiuti non richiede l'esistenza di una struttura operante in modo esclusivamenteillecito, ben potendo l'attività criminosa essere inserita in un contestocomprendente anche operazioni commerciali riguardanti i rifiuti svolte conmodalità lecite (cfr., ad esempio, già Sez. 3, n. 47870 del 19/10/2011, R.C.,Giommi e altri, Rv. 251965 – 01).Va poi evidenziato che, come precisano espressamente diverse decisioni,l’abusività della gestione continuativa dei rifiuti si configura non solo in assenza diautorizzazioni, ma anche in caso di attività espletate in contrasto con le prescrizioniimposte nel titolo autorizzativo, in esito a una valutazione unitaria della condottache consideri l'aspetto temporale, quantitativo e qualitativo (così, Sez. 3, n. 29230del 10/07/2025, Colombara, Rv. 288490 – 01). Del resto, anche in passato si eraosservato che, siccome il requisito dell'abusività della gestione deve essereinterpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie,quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d'ingiusto profitto, lamancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per laconfigurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concretagestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata, e, dall'altro,può risultare insussistente, quando la carenza dell'autorizzazione assuma rilievopuramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutividel traffico (Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013, Ghidoli, Rv. 258326 – 01).Inoltre, la condotta abusiva richiesta per la configurabilità del reato di cuiall’art. 452-quaterdecies cod. pen., può ritenersi derivante dalla gestione di ingentiquantitativi di rifiuti in assenza di FIR (“formulari di identificazione dei rifiuti”) omediante FIR falsificati. Invero, la funzione del FIR è quella di garantire la c.d.tracciabilità del rifiuto, come si evince, in particolare, dalle disposizioni di cui agliartt. 188-bis, 190 e 193 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; segnatamente, l’art. 193,comma 1, d.lgs. cit. prevede che il FIR riporti: a) nome e indirizzo del produttoree del destinatario del rifiuto; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impiantodi destinazione; d) data e percorso dell’istradamento; e) nome e indirizzo deldestinatario. Del resto, il d.lgs. n. 152 del 2006 è rubricato «Norme in materiaambientale», e gli artt. 188-bis, 190 e 193 d.lgs. cit. sono contenuti nella ParteQuarta del medesimo testo normativo, intitolata «Norma in materia di gestionedei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati». Di conseguenza, è ragionevole concludereche la gestione di rifiuti in assenza di FIR o mediante FIR falsificati è qualificabilecome “abusiva” perché effettuata in violazione della specifica disciplina dellagestione dei rifiuti e a tutela dell’ambiente.Per completezza, può aggiungersi che, come precisato da una recentepronuncia, ai fini dell'integrazione del delitto di attività organizzate finalizzate altraffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., è irrilevante lanatura, pubblico-certificativa o meramente privatistico-dichiarativa, dei formularidi identificazione dei rifiuti falsificati, assumendo rilievo la sola strumentalità dellafalsificazione alla gestione abusiva del rifiuto (Sez. 3, n. 35108 del 15/05/2024,Benincaso, Rv. 286899 – 01).Infine, l’elemento dell’ingiusto profitto, anch’esso richiesto dalla fattispecieincriminatrice, può consistere, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza,non soltanto in un ricavo patrimoniale, ma anche nel vantaggio conseguente dallamera riduzione dei costi aziendali o nel rafforzamento di una posizione all'internodell'azienda, ed è ingiusto qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre adessere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di conseguenze negative,in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell'ambiente, impedendo ilcontrollo da parte dei soggetti preposti sull'intera filiera dei rifiuti (cfr. Sez. 3, n.16056 del 28/02/2019, Berlingieri, Rv. 275399 -01).2.2. La sentenza impugnata spiega perché deve ritenersi che la “C.M. Metallis.r.l.” abbia svolto una continuativa ed organizzata attività di smaltimento diingenti quantitativi di veicoli fuori uso, per la quale non era autorizzata, nonché diingenti quantitativi di rifiuti metallici gestiti in modo assolutamente incontrollatoed incontrollabile anche in ordine ai profili di “sicurezza” e “corretto trattamento”ambientale, perché in assenza di FIR o mediante FIR falsificati.2.2.1. La Corte d’appello, anche facendo espresso richiamo alla sentenza diprimo grado, premette che la “[OSCURATO:SOCIETA].” aveva come rappresentantelegale [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale è stata pronunciata sentenza dipatteggiamento per il delitto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito dirifiuti, contestatogli in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eDaiana [OSCURATO:PERSONA].Precisa, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eranorispettivamente fratello e cognato di [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] eradipendente ed impiegata della “[OSCURATO:SOCIETA].”, e che detta società era iscrittaalla Camera di Commercio ed aveva l’autorizzazione a gestire i rifiuti in procedurasemplificata, nonché alla raccolta e al trasporto di rifiuti per i soli automezzi iscrittiall’albo nazionale dei gestori ambientali.La sentenza impugnata, poi, afferma che: a) i rifiuti abusivamente gestiti dalla“[OSCURATO:SOCIETA].” erano materiali ferrosi e veicoli fuori uso; b) l’attività abusivasi caratterizzava per l’omesso uso di FIR o per l’impiego di FIR indicanti rifiutidiversi da quelli effettivamente trattati; c) la quantità di rifiuti effettivamentegestita era di gran lunga superiore a quella, «assolutamente irrisoria», risultantedai documenti formati o detenuti dagli imputati.2.2.2. Sotto il profilo della ricostruzione dei fatti, la sentenza impugnataespone, anzitutto, che: a) la ditta “[OSCURATO:SOCIETA].” curava la distruzione deirifiuti ferrosi raccolti abusivamente dalla ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA]”, gestita daPetre [OSCURATO:PERSONA], la quale era “esistente” solo sotto il profilo documentale, edaveva come oggetto sociale la posa in opera di infissi, come accertato nel presenteprocesso con condanna emessa nei confronti del medesimo [OSCURATO:PERSONA], confermata dallaCorte d’appello e divenuta irrevocabile per la mancata proposizione diimpugnazione; b) la ditta “[OSCURATO:SOCIETA].” aveva amplissimi spazi per lostoccaggio di rifiuti e, all’atto degli accertamenti, sedici dipendenti; c) i rifiutirinvenuti presso la “[OSCURATO:SOCIETA].” erano depositati in cumuli sia a cielo aperto,sia all’interno del capannone industriale, ed erano movimentati sia mediante mezzimeccanici, sia manualmente; d) lo svolgimento di attività di raccolta e smaltimentodei rifiuti in violazione della normativa a tutela dell’ambiente è stata confermatada numerose conversazioni intercettate ed analiticamente trascritte nella sentenzadi primo grado nelle pagg. 84-124, nonché da accertamenti effettuati dalla poliziagiudiziaria.In particolare, con riguardo alla prima fase delle intercettazioni, la Corted’appello richiama: a) una conversazione del 15 maggio 2013, nella quale AlfredoCampoli, parlando con tale Battista, riferisce di «un cassone pieno», e di avermesso all’interno di esso «un grosso camion tagliato a pezzi»; b) un’altraconversazione del 15 maggio 2013, nella quale [OSCURATO:PERSONA], in risposta adun interlocutore, assicura che la ditta ritira anche muletti diesel e carrelli usati,purché privi di filtro di olio e gasolio, e indica come prezzo dello smaltimento lasomma di 0,15 euro al kg.; c) una ulteriore conversazione del 15 maggio 2013, incui [OSCURATO:PERSONA] accetta di rottamare un’auto, specificando che il problema èil trasporto del veicolo in azienda, perché ci sono i controlli su strada; d) treconversazioni sempre del 15 maggio 2013, in cui [OSCURATO:PERSONA] autorizza unoscarico di rifiuti senza FIR da parte di persone munite di licenza di commercioambulante di rottami, poi contatta [OSCURATO:PERSONA] per chiedere chiarimenti, quindiquesta, raggiunta telefonicamente dall’interessato allo scarico, suggerisceall’interlocutore di ricorrere ad un falso formulario da parte della “C.M. Metallis.r.l.” che faccia risultare come sia stata questa ditta a caricare e trasportare irifiuti; e) una conversazione del 17 maggio 2013, in cui [OSCURATO:PERSONA] discutedel prezzo relativo a 1.500,00 quintali di demolizione da taglio (dice che nelmateriale «sta cassoni di camion, cassoni di pullman, ponti»); f) unaconversazione del 30 maggio 2013, nella quale, parlando con [OSCURATO:PERSONA], uninterlocutore, stabile conferitario di rifiuti ferrosi presso la “[OSCURATO:SOCIETA].”,chiede se per il trasporto e lo scarico «del ferro» è previsto l’arresto e vienerassicurato; g) una conversazione del 6 giugno 2013, in cui [OSCURATO:PERSONA] ad un interlocutore che il figlio può passare a ritirare il foglio complementaredella demolizione dell’autovettura.La Corte d’appello dà conto, poi, di una fase successiva, caratterizzata dallacombinazione di intercettazioni e di controlli operativi. Segnala, in primo luogo,che, in data 22 luglio 2013, i Carabinieri fermavano un autocarro della ditta “[OSCURATO:SOCIETA].”, ne sequestravano il carico costituito da parti di veicoli fuori usocomposti da componenti meccaniche, di carrozzeria e di interni, alcune intrised’olio, nonché da pneumatici fuori uso, pezzi di legno, terreno, plastica e vetro, edaccertavano come il FIR di accompagnamento dei rifiuti recava la dicitura ferro eacciaio codice CER 1704. Riporta, quindi, l’episodio del 30 luglio 2013,caratterizzato dalle seguenti sequenze: a) i Carabinieri fermavano un camion cheaveva appena scaricato nell’area della “[OSCURATO:SOCIETA].” rottami ferrosi; b) ilconducente del veicolo, [OSCURATO:PERSONA], non disponeva di FIR attestanticonferimenti di rifiuti in quella data, ma esibiva uno scontrino di pesa relativo adun quantitativo di 520 kg. di rifiuti, pagato 390,00 euro; c) il FIR esibito dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” era stato creato ad arte, perché il conducente del camion, MicheleMelone, chiamava la ditta e chiedeva di parlare con [OSCURATO:PERSONA], al quale diceva diessere stato fermato all’uscita delle aree dell’azienda dai Carabinieri; d) tramite lasegretaria, [OSCURATO:PERSONA] contattava [OSCURATO:PERSONA], gli riferiva del controllo elo invitava a far preparare un formulario idoneo a coprire i rifiuti, e l’altro glirispondeva di portare il biglietto, rassicurandolo che avrebbe provveduto inserendoi dati identificativi nel FIR; e) subito dopo, all’esito di due nuove conversazioni,[OSCURATO:PERSONA] proponeva a [OSCURATO:PERSONA] di produrre il FIR falso attestante il trasporto.[OSCURATO:PERSONA] del gravame, ancora, dà conto dei contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e laditta [OSCURATO:PERSONA]. In una delle conversazioni intercettate, [OSCURATO:PERSONA] parla con lasegretaria [OSCURATO:PERSONA] e le dice di aver dato 6.000,00 euro a [OSCURATO:PERSONA],ma di non aver ottenuto documenti; la donna le risponde: «male che vada, comeal solito, vado e me la faccio fare», con riferimento alla fattura. Dagli accertamentidocumentali effettuati, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha conferito alla “[OSCURATO:SOCIETA].”quasi 18.000,00 kg. in ferro o in acciaio. Dalle ulteriori conversazioni intercettate,alle quali partecipa anche [OSCURATO:PERSONA], risulta un tariffario articolato su prezzidiversi in base alle quantità dei rifiuti, alle modalità di consegna, e alla presenza oassenza di FIR.La Corte distrettuale, infine, espone che: a) nei pressi dell’impianto della “[OSCURATO:SOCIETA].” furono effettuate video registrazioni dal 18 luglio al 6 agosto 2013;b) da tali registrazioni era risultato un continuo arrivo ed allontanamento di veicolii quali conferivano rifiuti nella sede della precisata società; c) la perquisizioneeffettuata dai Carabinieri il 6 agosto 2013, consentì di accertare che i rifiutipervenuti erano in quantità eccessiva rispetto a quanto documentato dai FIRrinvenuti presso la società, e che, segnatamente, ben 122 carichi non eranotracciabili per provenienza, natura, modalità di trasporto e smaltimento. Lasentenza di primo grado offre anche un utile criterio comparativo: i carichi “entrati”complessivamente nell’azienda “[OSCURATO:SOCIETA].” tra il 20 luglio ed il 6 agosto2013 furono 316, dei quali 194 assistiti da formulari e 122 non documentati conformulario.2.2.3. La Corte d’appello, a questo punto, esamina le deduzioni difensive espiega perché le ritiene infondate.Osserva, in primo luogo, che l’attività illecita svolta, sotto il profiloquantitativo, non può essere parametrata alle singole conversazioni intercettate,ma deve tener conto di tutte le acquisizioni istruttorie. Rileva, poi, che, proprioalla luce delle investigazioni compiute, emerge come l’attività svolta non attenessealla messa in riserva e a rifiuti non pericolosi, per le quali la “[OSCURATO:SOCIETA].”disponeva di autorizzazione, ma avesse invece ad oggetto lo smaltimento di veicolifuori uso, dai quali venivano ricavati materiali ferrosi. Segnala, ancora, chel’omessa formazione di FIR o la redazione di FIR falsi risulta accertata sulla basedelle acquisizioni documentali e degli atti di osservazione della polizia giudiziaria,e che tale dato deve essere apprezzato non in sé, quale condotta autonomamentesanzionata, bensì quale dimostrazione dell’attività di gestione non “tracciata” e,quindi, incontrollata dei rifiuti. Precisa, inoltre, che lo smaltimento non controllatodei rifiuti ha implicato l’eliminazione di costi, e, quindi, lo svolgimento di attivitàanticoncorrenziale, con conseguente produzione di guadagni illeciti.2.3. La sentenza impugnata è correttamente motivata laddove afferma che la“[OSCURATO:SOCIETA].” ha svolto una continuativa ed organizzata attività dismaltimento di ingenti quantitativi di veicoli fuori uso, per la quale non eraautorizzata, nonché di ingenti quantitativi di rifiuti metallici gestiti in modoassolutamente incontrollato ed incontrollabile anche in ordine ai profili di“sicurezza” e “corretto trattamento” ambientale, perché in assenza di FIR omediante FIR falsi, così da derivarne un ingiusto profitto.La Corte d’appello, infatti, ha dato conto in modo analitico, e richiamando unapluralità di fonti di prova, dell’esistenza dei precisati profili fattuali, integranti glielementi costitutivi del reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. secondo iprincipi giuridici applicabili in materia, e sopra precisati al § 2.1.Invero, per quanto concerne il profilo dell’ingente quantitativo di rifiutiillecitamente trattati, è sufficiente evidenziare che, nel solo periodo compreso trail 18 luglio 2013 ed il 6 agosto 2013, l’attività di osservazione e acquisizionedocumentale operata dalla polizia giudiziaria ha consentito di constatare lo scaricopresso la “[OSCURATO:SOCIETA].” di ben 122 carichi di rifiuti non “tracciati”, perché nonsupportati da FIR. Non va trascurato, inoltre, che la “[OSCURATO:SOCIETA].” ha ricevutorifiuti ferrosi raccolti abusivamente dalla ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA]”, di fattoinesistente, e, ancora, ha gestito plurime, continuative e pressoché quotidianealmeno a partire dal 15 maggio 2013.Con riguardo alla predisposizione di FIR falsi, estremamente indicative sonosia la conversazione del 15 maggio 2013, in cui [OSCURATO:PERSONA], segretaria della“[OSCURATO:SOCIETA].”, per “sistemare” uno scarico di rifiuti presso la sede aziendalenon coperto da FIR, suggerisce di ricorrere ad una falsa attestazione sul trasportodei rifiuti da parte della “[OSCURATO:SOCIETA].”, sia la vicenda del 20 luglio 2013, nellaquale [OSCURATO:PERSONA] propone a [OSCURATO:PERSONA] di produrre un FIR falso aiCarabinieri per coprire i rifiuti dal secondo conferiti presso la “[OSCURATO:SOCIETA].”Per quanto attiene all’attività di smaltimento di veicoli fuori uso, effettuata inassenza di autorizzazione, è sufficiente richiamare: a) la conversazione del 15maggio 2013, in cui si parla del ritiro di un grosso camion tagliato a pezzi; b) laconversazione del 15 maggio 2013 in cui si parla del ritiro di muletti diesel e carrelliusati; c) la conversazione del 15 maggio 2013, in cui si parla della rottamazionedi un’auto; d) la conversazione del 6 giugno 2013 in cui [OSCURATO:PERSONA] di poter consegnare il foglio complementare della demolizione di un’auto;d) il sequestro dell’autocarro della “[OSCURATO:SOCIETA].”, effettuato il 22 luglio 2013,contenenti un carico di componenti meccaniche e di carrozzeria di automobili,talune intrise di olio, accompagnato da un FIR mendace, perché relativo a ferro eacciaio.Relativamente alla continuità e all’organizzazione dell’attività di gestioneabusiva degli ingenti quantitativi di rifiuti, occorre rilevare che detta attività, perquanto emerge dagli elementi esposti dalla Corte d’appello, si è protrattacontinuativamente e senza interruzioni per almeno tre mesi, ed ha fruito diun’apposita struttura, l’azienda della “[OSCURATO:SOCIETA].”, caratterizzata da notevolidimensioni, ampi spazi per lo stoccaggio dei rifiuti e un apprezzabile numero didipendenti.In ordine al profilo dell’ingiustizia del profitto, è pienamente conferente ilrilievo del [OSCURATO:PERSONA] del gravame secondo cui la gestione di rifiuti non “tracciati” hacomportato risparmi di costi e, quindi, illeciti guadagni, sia direttamente, sia perl’ampliamento del giro d’affari conseguente ad un’attività svolta illecitamentesottocosto, e quindi tale da alterare scorrettamente le regole della concorrenza.Né le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla configurabilità delreato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., peraltro pienamente convergenticon quelle della sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti diAlfredo [OSCURATO:PERSONA], possono ritenersi manifestamente illogiche o comunque viziatealla luce delle censure formulate nel ricorso.Innanzitutto, deve osservarsi, sulla base di quanto indicato in precedenza nel§ 2.1, che legittimamente la sentenza impugnata ha ritenuto “abusiva”, a normadell’art. 452-quaterdecies cod. pen., la gestione dei rifiuti effettuata senza“copertura” di FIR o sulla base di FIR mendaci; e questa attività è stata copiosa,come dimostra, tra l’altro, la ricezione di 122 carichi di rifiuti non supportati daInoltre, le deduzioni volte ad assumere che le attività concernenti le parti diveicoli costituivano attività di messa in riserva e recupero di veicoli fuori uso noncontenenti liquidi o altre componenti pericolose, per la quale la “[OSCURATO:SOCIETA].”era provvista di autorizzazione, da un lato, sono meramente assertive, ancheperché non documentano quali siano state le attività di messa in riserva e recuperocompiute, e, sotto altro profilo, non si confrontano compiutamente con gli elementiesposti dalla Corte d’appello. Analogamente, la doglianza circa la riferibilità ad uncentro autorizzato della demolizione del veicolo di cui parla [OSCURATO:PERSONA] èfondata su una semplice affermazione, priva di qualunque supporto documentale.3. Manifestamente infondate e in parte diverse da quelle consentite in sede dilegittimità sono le censure esposte nel secondo motivo del ricorso di PasqualeCampoli, le quali contestano l’affermazione di responsabilità a carico delmedesimo, deducendo la mancata indicazione di elementi idonei a dimostrare lapartecipazione dello stesso alle condotte illecite, anche a titolo di concorso, perchéquelli richiamati dalla sentenza impugnata sono costituiti esclusivamente daconversazioni intercettate di significato quanto meno equivoco.3.1. L’esame delle censure appena sintetizzate postula una precisazione sulleforme di manifestazione della condotta penalmente rilevante ai fini dellaresponsabilità per il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti.Innanzitutto, deve ritenersi configurabile il concorso eventuale nel reato dinon necessariamente plurisoggettiva, richiedendosi, per la sua integrazione, lapredisposizione di una struttura volta a realizzare il commercio illegale dei rifiuti,che può essere approntata anche da una sola persona (cfr., per tutte, Sez. 3, n.41583 del 10/09/2021, Rizzuto, Rv. 282458 – 01).E, posta questa premessa, si è anche precisato che, per la configurabilità delconcorso nel delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cuiall'art. 452-quaterdecies, cod. pen., non è necessario che il singolo concorrenteagisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che abbiaconsapevolezza del profitto perseguito dai correi (cfr. Sez. 3, n. 35108 del15/05/2024, Benincaso, Rv. 286899 – 03, nonché Sez. 3, n. 2842 del 18/11/2021,dep. 2022, Natale, Rv. 282697 - 01).3.2. La sentenza impugnata indica gli elementi da cui inferire il concorso diPasquale [OSCURATO:PERSONA] nel reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti inparticolare richiamando alcune conversazioni telefoniche intercettate,puntualmente trascritte dalla sentenza di primo grado.I Giudici di merito premettono che [OSCURATO:PERSONA] è fratello, nonché strettocollaboratore di [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della “[OSCURATO:SOCIETA].”.Attribuiscono poi specifico rilievo a due conversazioni telefoniche intercettate.Nella prima conversazione, del 15 maggio 2013, un cliente contatta la “C.M. Metallie parla prima con [OSCURATO:PERSONA] e poi con [OSCURATO:PERSONA] per chiedere se ritirano«carrelli usati» e «muletti […] a motore, sono quelli a diesel»; [OSCURATO:PERSONA]: «sì li ritiriamo, se e motore dovete togliere filtri e olio», e poi indica dicorrispondere, come prezzo, la somma di 0,15 euro al kg. Nella secondaconversazione, sempre del 15 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] ad un altrointerlocutore, il quale gli rappresenta di avere «una macchina … si deve caricare»,dice che la sua ditta non ritira «le macchine […] perché abbiamo avuto problemi,si sequestrano il camion e allora …, non le stiamo a prendere più», ma aggiunge:«se me la porti tu qua me la prendo», sicché l’altro risponde di portarglielasmontata («ti porto un poco di alluminio, rame e fili»).3.3. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità diPasquale [OSCURATO:PERSONA] sono immuni da vizi.Il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] all’interno della “[OSCURATO:SOCIETA].” e ilcontenuto delle conversazioni intercettate, valorizzati dai Giudici di merito,costituiscono elementi precisi e congrui per ritenere il concorso del medesimo nelreato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen.Invero, dalle due conversazioni è legittimamente inferibile, innanzitutto, chePasquale [OSCURATO:PERSONA] avesse precisa conoscenza delle strategie dell’impresa e poteridecisionali e che contribuisse attivamente e sistematicamente all’attivitàaziendale. Va considerato, infatti, che l’attuale ricorrente, nelle precisateconversazioni, dice: «ritiriamo» i carrelli usati e i muletti diesel pagando un prezzo,ovvero rappresenta che la sua ditta non ritira «le macchine […] perché abbiamoavuto problemi, si sequestrano il camion e allora …, non le stiamo a prendere più»,e che, però, egli si prende la «macchina» se il cliente gliela porta presso l’azienda.Dalle due conversazioni, inoltre, è legittimamente inferibile pure che PasqualeCampoli avesse piena contezza dell’illiceità delle operazioni alle quali partecipavaai rischi di sequestro nel trasporto delle auto, per cui non può ritenersimanifestamente illogica l’affermazione secondo cui l’attività contrattatadall’indicato ricorrente con i clienti avesse ad oggetto non la messa in riserva erecupero di veicoli fuori uso, bensì lo smaltimento di veicoli fuori uso.D’altro canto, le prospettazioni formulate in proposito nel ricorso, più cheevidenziare vizi logico-giuridici, tendono a proporre una diversa ricostruzione dellerisultanze istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità.4. Manifestamente infondate e in parte diverse da quelle consentite in sede dilegittimità sono le censure esposte nel secondo motivo del ricorso di GennaroSchiavone, le quali contestano l’affermazione di responsabilità a carico delmedesimo, deducendo la mancata indicazione di elementi idonei a dimostrare lapartecipazione dello stesso alle condotte illecite, perché l’unico dato rilevanterichiamato dalla sentenza impugnata è costituito da una conversazione da cui,però, è inferibile la volontà di smistare i veicoli a ditte autorizzate allo smaltimento.4.1. Ai fini dell’esame delle censure esposte, è utile fare riferimento a quantoprecedentemente esposto nel § 3.1.È infatti sufficiente ribadire che la responsabilità per il reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. è configurabile anche a titolo di concorso eventuale e che,in tal caso, non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguireun ingiusto profitto, essendo sufficiente che abbia consapevolezza del profittoperseguito dai correi.4.2. La sentenza impugnata indica gli elementi da cui desumere il concorso diGennaro [OSCURATO:PERSONA] nel reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiutiin particolare richiamando alcune conversazioni telefoniche intercettate,puntualmente trascritte dalla sentenza di primo grado.I Giudici di merito premettono che [OSCURATO:PERSONA] è cognato, nonchéstretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della “C.M. Metallis.r.l.”.Attribuiscono poi specifico rilievo ad alcune conversazioni telefonicheintercettate. In particolare, si richiamano: a) la conversazione del 22 maggio 2013,nella quale [OSCURATO:PERSONA], che riceve il telefono da [OSCURATO:PERSONA], parlacon un cliente di ritirare «veicoli fuori uso» utilizzando «il camion con la cassa»;b) una conversazione del 28 maggio 2013, nella quale [OSCURATO:PERSONA] chiedealla ditta Ambroselli di inviare un camion per caricare un cassone di pneumaticiusati; c) una successiva conversazione del medesimo 28 maggio 2013, in cuiGennaro [OSCURATO:PERSONA] parla con tale [OSCURATO:PERSONA]Angelo di un veicolo 50.10, chepotrebbe essere portato presso la “[OSCURATO:SOCIETA].” già privo di pneumatici (diceGennaro [OSCURATO:PERSONA]: «eh va bo, ma loro qua vengono senza ruote?»), avente «6ruote» e con «cassone […] fisso», del peso di circa 25 quintali, nonché del prezzoda applicare; d) una conversazione del 6 giugno 2013, nella quale GennaroSchiavone dice ad un cliente che può ritirare il foglio di demolizione perun’autovettura consegnata alla “[OSCURATO:SOCIETA].”; e) una conversazione del 23luglio 2013, in cui [OSCURATO:PERSONA] parla con [OSCURATO:PERSONA] della compilazionedi FIR relativi allo smaltimento di un veicolo fuori uso e [OSCURATO:PERSONA] diceche preparerà due FIR, uno relativo a ferro e acciaio e l’altro relativo a veicoli fuoriuso; f) una conversazione del 5 agosto 2013, in cui [OSCURATO:PERSONA] chiede aGennaro [OSCURATO:PERSONA] di effettuare un pagamento per contanti.4.3. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità diGennaro [OSCURATO:PERSONA] sono immuni da vizi.Il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] all’interno della “[OSCURATO:SOCIETA].” e ilcontenuto delle conversazioni intercettate, valorizzati dai Giudici di merito,costituiscono elementi precisi e congrui per ritenere il concorso del medesimo nelreato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen.In particolare, dalle richiamate conversazioni, in primo luogo, può esserelegittimamente desunto che [OSCURATO:PERSONA] abbia contribuito attivamente esistematicamente all’attività aziendale. Va considerato, infatti, che l’attualericorrente, nelle precisate conversazioni, si confronta ripetutamente conl’amministratore unico della “[OSCURATO:SOCIETA].”, [OSCURATO:PERSONA], e parla, tral’altro, delle attività relative al ritiro di «veicoli fori uso», e della compilazione dicome l’invio di un camion per ritirare pneumatici usati, o per informarlidell’avvenuta esecuzione di prestazioni, come la demolizione di un’autovettura.Le precisate conversazioni, inoltre, possono essere legittimamente addotteper ritenere che [OSCURATO:PERSONA] avesse piena contezza dell’illiceità delleoperazioni alle quali partecipava attivamente. La sentenza di primo grado, inparticolare, richiama le due conversazioni del 28 maggio 2013, la prima, aventead oggetto la richiesta di un camion per caricare un cassone di pneumatici usati,evidenziante la necessità per la “[OSCURATO:SOCIETA].” di smaltire materiale derivanteca una consistente attività di demolizione di veicoli, e, la seconda, intercorsa contale [OSCURATO:PERSONA]Angelo, indicativa di circostanze relative alla illecita demolizione diveicoli. La sentenza di secondo grado, invece, sottolinea la conversazione del 6giugno 2013, avente ad oggetto la consegna ad un cliente del fogliocomplementare della demolizione di un’autovettura. In effetti, l’interpretazione diqueste conversazioni, come fornita dai Giudici di merito, è immune da vizi, puresotto il profilo logico, perché il contenuto dei dialoghi deve ritenersi legittimamenteapprezzato anche alla luce delle complessive risultanze istruttorie, siccomeevidenzianti, da un lato, l’abusiva gestione di ingenti quantitativi di rifiuti compiutadalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, e, dall’altro, una continuativa condotta di collaborazionedi [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] nella svolgimento delle attività dellaprecisata impresa.D’altro canto, le prospettazioni formulate in proposito nel ricorso, per unverso, si confrontano con una parte soltanto degli elementi complessivamenteaddotti a carico di [OSCURATO:PERSONA] (la sentenza di appello, in premessa, a pag.5, effettua un espresso richiamo a quanto esposto nella sentenza di primo grado,e, a pag. 12, opera un preciso riferimento a tutte le conversazioni intercettate dicui la sentenza di primo grado dà conto con riguardo alle attività della “C.M. Metallis.r.l.”), mentre, sotto altro profilo, tendono a proporre una diversa interpretazionedelle risultanze istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità.5. Manifestamente infondate e in parte diverse da quelle consentite in sede dilegittimità sono le censure esposte nel secondo motivo del ricorso di DaianaMessino, le quali contestano l’affermazione di responsabilità a carico della stessa,deducendo che le conversazioni intercettate addotte a suo carico sono prive diconcludenza in ordine alla gestione abusiva di rifiuti.5.1. Ai fini dell’esame delle censure esposte, è utile fare riferimento a quantoprecedentemente esposto nel § 3.1.È infatti sufficiente ribadire che la responsabilità per il reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. è configurabile anche a titolo di concorso eventuale e che,in tal caso, non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguireun ingiusto profitto, essendo sufficiente che abbia consapevolezza del profittoperseguito dai correi.5.2. La sentenza impugnata indica gli elementi da cui inferire il concorso diDaiana [OSCURATO:PERSONA] nel reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti inparticolare richiamando alcune conversazioni telefoniche intercettate,puntualmente trascritte dalla sentenza di primo grado.I Giudici di merito premettono che [OSCURATO:PERSONA] è una impiegata della “[OSCURATO:SOCIETA].”.Richiamano, poi, alcune conversazioni telefoniche intercettate, esegnatamente: a) due conversazioni del 15 maggio 2013, nelle quali DaianaMessino dapprima riferisce ad [OSCURATO:PERSONA] che non esistono licenze comunaliambulanti per gestire rifiuti, e poi parla direttamente con il rappresentante deiclienti e suggerisce di ricorrere ad una falsa attestazione della “[OSCURATO:SOCIETA].”dalla quale risulti come sia stata questa impresa a caricare e trasportare i rifiuti«perché loro non lo possono fare»; b) una conversazione del 2 luglio 2013, in cuiDaiana [OSCURATO:PERSONA] dimostra consapevolezza della emissione di una bolla relativa arottami in uscita dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” e diretti a Potenza, attestanti un transitoper la “[OSCURATO:PERSONA]” in realtà mai avvenuto; c) una conversazione del 20 luglio2013, in cui [OSCURATO:PERSONA] discute con un interlocutore il quale, a richiesta delladonna, precisa di voler conferire oltre che «ferro» anche una «macchina […] senzamotore, senza niente», che è possibile «tirare con un trattore sopra», glirappresenta l’assenza in azienda, in quel momento, di [OSCURATO:PERSONA], e glifornisce il numero di «Massimo»; d) una conversazione del 24 luglio 2013, nellaquale [OSCURATO:PERSONA] fornisce indicazioni per l’indicazione del codice CER dauna illecita compilazione dei FIR; e) una conversazione dell’1 agosto 2013, in cuiDaiana Martino, a richiesta di [OSCURATO:PERSONA], il quale si lamenta di aver erogatopiù di 6.000,00 euro alla [OSCURATO:PERSONA], senza aver ricevuto alcuna fattura, afferma: «mela vedo io, male che vada come al solito vado là e me la facevo fare»; f) unaconversazione del 5 agosto 2013, in cui [OSCURATO:PERSONA] comunica a DaianaMartino il tariffario, relativo anche ai rifiuti ricevuti senza FIR, e che, in dettaglio,prevede il prezzo di 0,17 euro al kg. per i rifiuti regolarmente consegnati in aziendacon formulario, di 0,14/0,15 euro al kg. per i rifiuti ritirati a domicilio, e di 0,15euro al kg. per i rifiuti consegnati in azienda senza formulario.5.3. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità diDaiana [OSCURATO:PERSONA] sono immuni da vizi.Il contenuto delle conversazioni intercettate, valorizzato dai Giudici di merito,costituiscono elementi precisi e congrui per ritenere il concorso della medesimanel reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen.Invero, dalle richiamate conversazioni, può legittimamente desumersi cheDaiana [OSCURATO:PERSONA] abbia contribuito attivamente e sistematicamente alle illecitesentenza di primo grado rimarca la significatività delle conversazioni del 15 maggio2013, in cui l’imputata suggerisce di ricorrere ad una falsa attestazione da partedella “[OSCURATO:SOCIETA].” per far risultare che la stessa abbia provveduto a caricaree trasportare i rifiuti di clienti non autorizzati al trasporto, e della conversazionedel 20 luglio 2013, nella quale risponde ad un cliente il quale gli parla dellaconsegna di una «macchina […] senza motore» e lo indirizza verso tale«Massimo». La sentenza di secondo grado, oltre a richiamare specificamente leconversazioni del 15 maggio appena indicate, sottolinea l’importanza delleconversazioni in cui l’attuale ricorrente parla con [OSCURATO:PERSONA] dell’attività cheavrebbe svolto per “regolarizzare” i rapporti tra la “[OSCURATO:SOCIETA].” e la dittadirettamente da [OSCURATO:PERSONA] dei prezzi da praticare in relazione a provenienzae regolarità dei rifiuti, e specificamente anche di quelli ricevuti senza formulario (èla conversazione del 5 agosto 2013), per poi concludere che, dal complesso deidialoghi captati, risulta come [OSCURATO:PERSONA] come sia «assolutamenteconsapevole» dell’attività illecita realizzata a mezzo della [OSCURATO:SOCIETA].” «e vipartecip[i], come visto, attivamente». L’interpretazione che di questeconversazioni danno concordemente i Giudici di merito è immune da vizi, puresotto il profilo logico, perché il contenuto dei dialoghi deve ritenersi legittimamenteapprezzato anche in considerazione delle complessive risultanze istruttorie, lequali evidenziano, da un lato, l’abusiva gestione di ingenti quantitativi di rifiuticompiuta dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, e, dall’altro, una continuativa condotta dicollaborazione di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] nella svolgimento delleD’altro canto, le prospettazioni formulate in proposito nel ricorso, per unverso, si confrontano con una parte soltanto degli elementi complessivamenteaddotti a carico di [OSCURATO:PERSONA], e, sotto altro profilo, tendono a proporre unadiversa interpretazione delle risultanze istruttorie, operazione non consentita insede di legittimità.6. Prive di specificità sono le censure esposte nel secondo motivo dei ricorsidi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], formulate congiuntamente, e daesaminare preliminarmente per ragioni logiche, nella parte in cui contestanol’affermazione di sussistenza del reato di attività organizzate per il traffico illecitodi rifiuti, deducendo, in particolare, che, nella specie, la sentenza impugnata nonha fornito l’indicazione di elementi idonei a dimostrare l’esistenza di un’attivitàorganizzata, stabile e strutturata, e con predisposizione di mezzi, per il trafficoillecito di rifiuti.6.1. Ai fini dell’esame delle censure indicate, sotto il profilo dei principigiuridici di riferimento, è sufficiente richiamare quanto già indicato nel § 2.1.In particolare, si è rilevato che, secondo la condivisa elaborazionegiurisprudenziale: a) il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiutinon richiede l'esistenza di una struttura operante in modo esclusivamente illecito,ben potendo l'attività criminosa essere inserita in un contesto comprendente ancheoperazioni commerciali riguardanti i rifiuti svolte con modalità lecite; b) il requisitodell'abusività della gestione deve essere interpretato in stretta connessione con glialtri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e ildolo specifico d'ingiusto profitto, e quindi la mancanza delle autorizzazioni noncostituisce requisito determinante per la configurazione del delitto; c) l’elementodell’ingiusto profitto può consistere non soltanto in un ricavo patrimoniale, maanche nel vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali.Si è, inoltre, specificamente evidenziato che la “abusività” della condotta,richiesta dall’art. 452-quaterdecies cod. pen., può ritenersi derivante anche dallagestione di ingenti quantitativi di rifiuti in assenza di FIR (“formulari diidentificazione dei rifiuti”) o mediante FIR falsificati, perché tale modo di operaresi pone in contrasto con una specifica diretta ad assicurare il controllo suprovenienza, qualità, quantità, e quindi anche pericolosità, dei rifiuti, nonché, pertale via, la sicurezza dell’ambiente.6.2. La sentenza impugnata spiega perché deve ritenersi che la “[OSCURATO:PERSONA].r.l.” abbia svolto una continuativa ed organizzata attività di smaltimento diingenti quantitativi di veicoli fuori uso, per la quale non era autorizzata, nonché diingenti quantitativi di rifiuti metallici gestiti in modo assolutamente incontrollatoed incontrollabile anche in ordine ai profili di “sicurezza” e “corretto trattamento”ambientale, perché in assenza di FIR o mediante FIR falsificati.6.2.1. La Corte d’appello, anche facendo espresso richiamo alla sentenza diprimo grado, premette che la “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” aveva come amministratore difatto [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale è stata pronunciata sentenza dicondanna per il delitto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti,contestatogli in concorso con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].Precisa, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] eranorispettivamente padre e cognato di [OSCURATO:PERSONA], nonché suoi collaboratorinella gestione della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, e che detta società formalmente si occupavadell’attività di messa in riserva e recupero di materiali.La sentenza impugnata, poi, afferma che: a) i rifiuti abusivamente gestiti dalla“[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” erano materiali ferrosi provenienti da veicoli fuori uso, rottamatiin assenza di qualunque autorizzazione; b) l’attività abusiva si caratterizzava perl’omesso uso di FIR o per l’impiego di FIR indicanti rifiuti diversi da quellieffettivamente trattati; c) la quantità di rifiuti effettivamente gestita era di granlunga superiore a quella formalmente dichiarata.6.2.2. Ai fini della ricostruzione dei fatti, la sentenza impugnata valorizza irisultati delle intercettazioni e gli accertamenti della polizia giudiziaria effettuati inun periodo di venti giorni tra il luglio e l’agosto 2013 mediante incrocio travideoregistrazioni e risultanze documentali presso la “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”.In particolare, la Corte d’appello rappresenta che, dalle risultanze degliaccertamenti di polizia giudiziaria, emerge come, nel periodo di venti giorni tra illuglio e l’agosto 2013, siano stati effettuati 109 conferimenti di cui non vi è traccianei registri e in relazione ai quali non vi sono formulari; richiama, inoltre,espressamente, la sentenza di primo grado, la quale evidenzia che, nel periodo inquestione, dal 19 luglio al 5 agosto 2013, a fronte di 109 carichi non documentati,sono stati effettuati presso la “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” solo 49 carichi “coperti” da F.I.R.La Corte d’appello, poi, osserva che lo svolgimento di attività di raccolta esmaltimento dei rifiuti in violazione della normativa a tutela dell’ambiente è stataconfermata da numerose conversazioni intercettate ed analiticamente trascrittenella sentenza di primo grado alle pagg. da 126 a 144 (la sentenza impugnataprecisa espressamente che, per una dettagliata individuazione del contenuto delleconversazioni, «è possibile rinviare alle pagine della impugnata sentenza, daintendersi in questa sede, puntualmente trascritta […]»).In particolare, con riguardo alle risultanze delle intercettazioni e degli altriaccertamenti di polizia giudiziaria, la Corte d’appello, anche per relationemmediante riferimento alla sentenza di primo grado, richiama innanzitutto l’episodiodel 14 giugno 2013, oggetto di controllo dei Carabinieri, in cui [OSCURATO:PERSONA] presente con [OSCURATO:PERSONA] all’arrivo di un autocarro privo di targhe, ilquale perveniva nelle aree a disposizione della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” ma contenenteparti intere di pneumatici, sedili, parti meccaniche e carrozzeria, e poco dopo neusciva «svuotato», e per il quale la precisata società solo in seguito facevapervenire il certificato di avvenuta rottamazione, rilasciato dalla ditta Cotugno.Dalle due sentenze di merito si evince che questo episodio era stato preparato sindal giorno precedente, il 13 giugno, mediante numerose conversazioni telefoniche,anche relative al prezzo da pagare da [OSCURATO:PERSONA], che il camion provenivada Napoli, che per trasportarlo occorreva «il carrellone», perché «quello noncammina», e che, sulla base degli accordi intercorsi, risultanti dai dialoghi captati,il veicolo era stato ritirato da [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], ed era statodemolito presso la “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” per il recupero delle parti in ferro, per cui ilcertificato di avvenuta rottamazione rilasciato dalla ditta Cotugno era mendace.La sentenza di secondo grado, da leggere sempre unitamente a quella dipromo grado per il rinvio per relationem, dà inoltre conto di: a) una conversazionedel 22 maggio 2013 in cui [OSCURATO:PERSONA] parla con un cliente del prezzo al kg.per i «cerchi di alluminio», e lo indica in 0,90 euro; b) una conversazione del 28maggio 2013 in cui [OSCURATO:PERSONA] parla di mezzi agricoli da rottamare e deiprezzi da applicare; c) una conversazione del 30 maggio 2013 in cui Giuseppesono frequenti (dice all’interlocutore: «ti arrestano»); d) una conversazione del 22giugno 2013, in cui [OSCURATO:PERSONA] dice ad un interlocutore di aver ricevuto «unpoco di motore, batterie, accumulatori»; e) una conversazione del 13 luglio 2013,in cui tale Massimo chiama [OSCURATO:PERSONA], e, pur rispondendogli EnricoTamburrino, gli dice di mandare il suocero per conferire «un bel poco di ferro»,ricevendo l’assenso da parte di [OSCURATO:PERSONA]; f) una conversazione del 16 luglio, incui [OSCURATO:PERSONA] parlava con un cliente di un carico di rifiuti comprendenteanche batterie d’auto, catalogate come rifiuti pericolosi e per i quali la “[OSCURATO:PERSONA].r.l.” non era autorizzata; g) una conversazione del 17 luglio 2013, in cui uncliente chiede a [OSCURATO:PERSONA] se può demolire un moto-ape e questi gli dicedi prenderlo come «ferro»; h) una conversazione del 7 agosto 2013, in cuiGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] parla con un cliente, il quale gli chiede di ritirare «una macchina»da far demolire, e fa riferimento all’interessamento del padre di [OSCURATO:PERSONA].Ancora, la Corte d’appello riferisce di conversazioni del 19 luglio 2013, dallequali emergono le attività svolte per ovviare al sequestro di un camion effettuatopresso l’azienda “Ecorottami” di Napoli. In particolare, dall’esame combinato delledue sentenze di merito emerge che: a) [OSCURATO:PERSONA], allertato dal padreTammaro per un controllo di polizia, parla con altri interlocutori del rischio delsequestro di un camion, quindi decide di mandare sul posto [OSCURATO:PERSONA]; b)[OSCURATO:PERSONA] si reca sul luogo in cui sta avvenendo il sequestro e dà notiziedi quanto riesce a notare a [OSCURATO:PERSONA]; c) [OSCURATO:PERSONA] riferisce allamoglie del sequestro del camion contenente una decina di quintali di rame con ilpadre a bordo; d) successivamente, [OSCURATO:PERSONA] contatta tale MarioChianese e gli chiede se possa fargli un FIR, «un formulario per il rame»; e) infine,[OSCURATO:PERSONA] parla con il padre [OSCURATO:PERSONA] e gli chiede conferma dell’avvenutosequestro.6.2.3. La Corte d’appello, a questo punto, esamina le deduzioni difensive espiega perché le ritiene infondate.Osserva, in primo luogo, che gli esiti dei controlli, quando sono stati possibili,sono sfociati nel sequestro di rifiuti, hanno portato alla individuazione di FIR falsied alterati ed hanno determinato il rinvenimento di documentazione contabile noncoerente rispetto alle operazioni effettivamente compiute.Rileva, poi, che le dichiarazioni degli imputati hanno avuto ad oggetto aspettimarginali e che i testi indicati dalla difesa hanno reso dichiarazioni generiche, comeindicato nella sentenza di primo grado alle pagg. da 146 a 157.6.3. La sentenza impugnata è correttamente motivata laddove afferma chela “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” ha svolto una continuativa ed organizzata attività dismaltimento di ingenti quantitativi di veicoli fuori uso, per la quale non eraautorizzata, nonché di ingenti quantitativi di rifiuti metallici, tutti gestiti in modoassolutamente incontrollato ed incontrollabile anche in ordine ai profili di“sicurezza” e “corretto trattamento” ambientale, perché in assenza di FIR omediante FIR falsi, così da derivarne un ingiusto profitto.La Corte d’appello, infatti, ha dato conto in modo analitico, e richiamando unapluralità di fonti di prova, dell’esistenza dei precisati profili fattuali, integranti glielementi costitutivi del reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. secondo iprincipi giuridici applicabili in materia, e sopra precisati al § 2.1.Invero, per quanto concerne il profilo dell’ingente quantitativo di rifiutiillecitamente trattati, è sufficiente evidenziare che, nel solo periodo compreso trail 19 luglio 2013 ed il 5 agosto 2013, l’attività di osservazione e acquisizionedocumentale operata dalla polizia giudiziaria ha consentito di constatare lo scaricopresso la “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” di ben 109 carichi di rifiuti non “tracciati”, perché nonsupportati da FIR, su un totale di 158.Non va trascurato, inoltre, che, come risulta dalle conversazioni intercettatee da ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria più analiticamente descritti supraal § 6.2.2., anche nel periodo immediatamente precedente, la “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”ha gestito plurime, continuative e pressoché quotidiane attività di smaltimentoabusivo di rifiuti ferrosi, molto spesso provenienti da veicoli fuori uso, rottamati inassenza di qualunque autorizzazione. In particolare, può essere utile richiamaresinteticamente ed esemplificativamente: a) la conversazione del 22 maggio 2013,in cui [OSCURATO:PERSONA] riferisce il prezzo al kg. per i «cerchi di alluminio»; b) laconversazione del 28 maggio 2013; in cui [OSCURATO:PERSONA] parla di mezzi agricolida rottamare e dei prezzi da applicare; c) la conversazione del 30 maggio 2013,in cui [OSCURATO:PERSONA], invita l’interlocutore ad evitare il transito sulla Domitianaper il rischio di controlli con il pericolo di essere arrestato; d) l’episodio del 13 e14 giugno 2013, relativo alla demolizione di un autocarro ritirato a Napoli,effettuata con l’attiva collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA],per il recupero delle parti in ferro; e) la conversazione del 22 giugno 2013, in cuiGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] dice ad un interlocutore di aver ricevuto «un poco di motore,batterie, accumulatori»; e) l’episodio del 19 luglio 2013, relativo al sequestro diun camion recante un carico di rame, al cui trasporto partecipa [OSCURATO:PERSONA];f) la conversazione del 17 luglio 2013, in cui un cliente chiede a [OSCURATO:PERSONA] può demolire un moto-ape e questi gli dice di prenderlo come «ferro».Relativamente alla continuità e all’organizzazione dell’attività di gestioneabusiva degli ingenti quantitativi di rifiuti, occorre rilevare che detta attività, perquanto emerge dagli elementi esposti dalla Corte d’appello, si è protrattacontinuativamente e senza interruzioni per almeno tre mesi, ed ha fruito diun’apposita struttura, l’azienda della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”.Ancora, le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla configurabilitàdel reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. sono divenute irrevocabili neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], siccome lo stesso, condannato per tale reato, nonha proposto ricorso per cassazione.A fronte di questi elementi, le censure formulate nel ricorso risultano del tuttoprive di specificità, perché si limitano, in termini generalissimi, ad affermare chela sentenza impugnata non fornisce alcuna indicazione con riguardo al profilo“organizzativo” dell’attività di traffico illecito di rifiuti.7. Manifestamente infondate e in parte prive di specificità o comunque diverseda quelle consentite in sede di legittimità sono le censure esposte nel primo, nelsecondo e nel terzo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA],formulate congiuntamente, nella parte in cui contestano l’affermazione diresponsabilità a carico degli stessi deducendo che le conversazioni intercettateaddotte a loro carico sono prive di concludenza, e che non emerge alcun apportocausale dei medesimi ad una attività organizzata di traffico illecito di rifiuti, ocomunque di una consapevole adesione a tale illecita attività.7.1. Ai fini dell’esame delle censure esposte, è utile fare riferimento a quantoprecedentemente esposto nel § 3.1.È infatti sufficiente ribadire che la responsabilità per il reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. è configurabile anche a titolo di concorso eventuale e che,in tal caso, non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguireun ingiusto profitto, essendo sufficiente che abbia consapevolezza del profittoperseguito dai correi.7.2. La sentenza impugnata indica gli elementi da cui inferire il concorso diTammaro [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nel reato di attività organizzata per iltraffico illecito di rifiuti in particolare richiamando alcune conversazioni telefonicheintercettate, puntualmente trascritte dalla sentenza di primo grado.I Giudici di merito premettono che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, padre e cognato, nonché stretti collaboratori di GiuseppeAttribuiscono poi specifico rilievo a specifici controlli di polizia giudiziaria e adalcune conversazioni telefoniche intercettate, più analiticamente descritti supra nel§ 6.2.2. In particolare, si richiamano: a) la conversazione del 22 maggio 2013 incui [OSCURATO:PERSONA] parla con un cliente del prezzo al kg. per i «cerchi dialluminio», e lo indica in 0,90 euro; b) l’episodio del 13 e 14 giugno 2013, relativoalla demolizione di un autocarro ritirato a Napoli, effettuata con l’attivacollaborazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per il recupero delleparti in ferro; c) la conversazione del 13 luglio 2013, in cui tale Massimo chiamaGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], e, pur rispondendogli [OSCURATO:PERSONA], gli dice di mandare ilsuocero per conferire «un bel poco di ferro», ricevendo l’assenso da parte diTamburrino; d) l’episodio del 19 luglio 2013, relativo al sequestro di un camionrecante un carico di rame, al cui trasporto partecipa [OSCURATO:PERSONA], e inrelazione al quale interviene [OSCURATO:PERSONA], su specifica richiesta di Giuseppeagosto 2013, in cui un cliente, nel contattare [OSCURATO:PERSONA], gli chiede diritirare «una macchina» da far demolire, e fa riferimento all’interessamento delpadre di [OSCURATO:PERSONA].7.3. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità diTammaro [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono immuni da vizi.Il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] all’interno della“[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, nonché gi accertamenti di polizia giudiziaria e il contenuto delleconversazioni intercettate, valorizzati dai Giudici di merito, costituiscono elementiprecisi e congrui per ritenere il concorso degli stessi nel reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen.Dalle conversazioni, infatti, è legittimamente desumibile che Tammaroe consapevolmente con [OSCURATO:PERSONA] nell’attività organizzata di traffico dirifiuti. Invero, quanto a [OSCURATO:PERSONA], le sentenze di merito danno conto dellasua attiva partecipazione, con pieno coinvolgimento nell’attività di trasporto, negliepisodi, estremamente significativi, del 13 e 14 giugno e del 19 luglio 2013,oggetto di diretto accertamento da parte della polizia giudiziaria, ma anche delriferimento effettuato allo stesso da un cliente nella conversazione del 7 agosto2013 con [OSCURATO:PERSONA] in relazione al ritiro di «una macchina» da far demolire.Quanto ad [OSCURATO:PERSONA], le sentenze di merito evidenziano la suapartecipazione, per un verso, all’acquisto tanto di «cerchi di alluminio», conindicazione dei prezzi al cliente (conversazione del 22 maggio 2013), quanto di«un bel poco di ferro» (conversazione del 13 luglio 2013), e, per altro lato, agliepisodi del 13 e 14 giugno e del 19 luglio 2013, nella seconda occasione qualeincaricato di [OSCURATO:PERSONA], e per riferire sul sequestro del camion carico dirame a bordo del quale si trovava [OSCURATO:PERSONA].D’altro canto, le prospettazioni formulate in proposito nei ricorsi, innanzitutto,laddove contestano il significato attribuito dai Giudici di merito alle conversazioniintercettate, più che evidenziare vizi logico-giuridici, tendono a proporre unadiversa ricostruzione delle risultanze istruttorie, operazione non consentita in sededi legittimità. Le deduzioni in questione, inoltre, non si confrontanocompiutamente con tutti gli elementi richiamati dalle sentenze di primo e secondogrado, e solo assertivamente contestano la significatività delle condotte indicatedai Giudici di merito quali indizi gravi, precisi e concordanti di una fattiva econsapevole partecipazione di entrambi gli attuali ricorrenti appena indicati alleaziendale della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”8. Fondate, invece, sono le censure enunciate nel quarto motivo dei ricorsi diTammaro [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], formulate congiuntamente, le qualicontestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche deducendo che lasentenza impugnata ha proceduto ad una indifferenziata valutazione delleposizioni di tutti gli imputati, senza considerare, tra l’altro, il ruolo subalterno deidue precisati ricorrenti nell’ambito dell’attività illecita, e limitandosi a valorizzarel’assenza di collaborazione con l’autorità giudiziaria.8.1. Ai fini dell’esame delle censure indicate, è utile fornire due precisazioni.8.1.1. Anzitutto, occorre precisare che, ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], la scelta dinegare la propria responsabilità e di non collaborare con l’autorità giudiziaria noncostituisce elemento sufficiente per negare le circostanze attenuanti generiche.Effettivamente, in argomento, sono rilevabili orientamenti contrastanti.Secondo un indirizzo, in tema di circostanze attenuanti generiche, se laconfessione dell'imputato, tanto più se spontanea e indicativa di uno stato diresipiscenza, può essere valutata come elemento favorevole ai fini dellaconcessione del beneficio, di contro la protesta d'innocenza o la scelta di rimanerein silenzio o non collaborare con l'autorità giudiziaria, pur di fronte all'evidenzadelle prove di colpevolezza, non può essere assunta, da sola, come elementodecisivo sfavorevole, non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridicoper cui le attenuanti generiche debbano essere negate all'imputato che nonconfessi di aver commesso il fatto, quale che sia l'efficacia delle prove di reità(così, specificamente, Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020, Barzaghi, Rv. 279778 –01; cfr., nello stesso senso, tra le altre, Sez. 4, n. 5594 del 04/10/2022, dep.2023, Pulerà, Rv. 284189 – 01; Sez. 3, n. 50565 del 29/10/2015, Rossi, Rv.265592 – 0; Sez. 6, n. 44630 del 17/10/2013, Faga, Rv. 256963 – 01).Secondo opposto orientamento, la condotta processuale dell'imputato che,contro ogni evidenza della sussistenza del reato, protesti la propria estraneità aifatti, costituisce di per sé idonea motivazione in ordine al diniego delle attenuantigeneriche in quanto, seppure l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta dellegislatore, non penalmente perseguibili le dichiarazioni false rese a propria difesadall'imputato, ciò non equivale a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti perla valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento delprocesso, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen. (vds., ad esempio:Sez. 4, n. 20115 del 04/04/2018, Prendi, Rv. 272747 – 01; Sez. 2, n. 28388 del21/04/2017, Leo, Rv. 270339 – 01, Sez. 2, n. 2889 del 27/02/1997, Zampella,Rv. 207560 – 01; Sez. 6, n. 4154 del 28/11/1989, dep. 1990, Frassoni, Rv.183817 – 01).[OSCURATO:PERSONA] ritiene di condividere il primo indirizzo, perché l’esercizio di diritti efacoltà riconosciuti dall’ordinamento, per di più direttamente ricollegabili al dirittodi difesa, qualificato dall’art. 24 Cost. come «inviolabile», non può costituire unfattore di pregiudizio per l’imputato, perché ciò darebbe luogo ad una manifestairragionevolezza del sistema, con sacrificio di valori costituzionalmente tutelati, e,quindi, non può incidere nemmeno sotto il profilo del trattamento sanzionatorio.8.1.2. In secondo luogo, va richiamato il consolidato principio secondo cui,anche in tema di circostanze attenuanti generiche, il [OSCURATO:PERSONA] di merito deve tenereconto delle specifiche deduzioni dell’imputato.Invero, come ripetutamente ribadito in giurisprudenza, ai fini del diniego dellaconcessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi ocomunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena diillegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul puntodall'interessato (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv.282693 – 01, e Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172 – 01).8.2. La sentenza impugnata ha negato le circostanze attenuanti generiche conuna motivazione comune ed unitaria per tutti e sette gli imputati che avevanoproposto appello, e, quindi, oltre che per i cinque attuali ricorrenti, anche per PetreMarian [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA].Nella motivazione, la Corte distrettuale ha valorizzato, per un verso, il diniegodegli addebiti e, sotto altro profilo, il palesarsi di «una personalità particolarmentetrasgressiva in ragione del protrarsi dell’attività criminosa per lungo tempo, conricorso ad una struttura non rudimentale e ben diffusa sul territorio».8.3. La motivazione indicata è affetta da vizi logici e giuridici.In effetti, detta motivazione, innanzitutto, valorizza indebitamente la protestadi innocenza degli imputati, ma non dà conto di comportamenti illeciti o eccedentil’esercizio del diritto di difesa. In secondo luogo, non chiarisce se, e per qualiragioni, il riferimento al «protrarsi dell’attività criminosa per lungo tempo, conricorso ad una struttura non rudimentale e ben diffusa sul territorio» attengaanche, e per quali specifiche ragioni, a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA].Sotto un terzo aspetto, non si confronta con la deduzione, peraltro obiettivamenterilevabile e significativa, del ruolo “gregario” dei due precisati ricorrenti all’internodella società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”.9. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata conrinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza dei motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Le restanti censure proposte da [OSCURATO:PERSONA] e da EnricoTamburrino debbono essere dichiarate inammissibili. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] debbono essere dichiarati inammissibili.Precisamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla parterelativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La dichiarazione diinammissibilità delle ulteriori censure formulate da [OSCURATO:PERSONA] ed EnricoTamburrino determina l’irrevocabilità delle statuizioni della sentenza impugnatasia in ordine all’affermazione di responsabilità dei medesimi per il reato di concorsonel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, sia con riguardo alladeterminazione della pena base.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio, pertanto, provvederà, nei confronti [OSCURATO:PERSONA] edEnrico [OSCURATO:PERSONA], a valutare se siano applicabili le circostanze attenuantigeneriche, evitando di incorrere nei vizi rilevati supra nel § 8.3, e, in caso disoluzione affermativa, a determinarne la misura.Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], GennaroSchiavone e [OSCURATO:PERSONA], invece, segue la condanna degli stessi al pagamentodelle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende,a carico di ciascuno di essi, della somma di euro tremila, così equitativamentefissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata in relazione agli imputati [OSCURATO:PERSONA] eTamburrino [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla omessa applicazione delle circostanzeCorte di appello di Napoli. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] eTamburrino [OSCURATO:PERSONA] nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i predetti ricorrenti al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 17/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15105/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris