CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20362/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall'avvocatoSONIA DELLA GRECA;2026 - controricorrente –2638 e sul ricorso successivo senza N.R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato- ricorrente successivo -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoSONIA DELLA GRECA;- controricorrente al ricorso successivo -avverso la sentenza n. 380/2023 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 24269/2023Numero sezionale 2638/2026VENEZIA, depositata il 07/06/2023 R.G.N. 764/2020 piùN u1m;er o di raccolta generale 20362/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 17/06/202627/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 7giugno 2023, ha confermato la decisione del Tribunale di Padova- pronunciata all’esito di trattazione scritta in data 30 aprile2020 - nella parte in cui ha rigettato le domande proposte daJeniga [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannandol’attrice e il terzo chiamato [OSCURATO:PERSONA] al pagamentodelle spese di lite.Domande volte all’accertamento di un rapporto di lavorosubordinato a tempo indeterminato, quale pulitrice di unappartamento nel periodo dal 24 marzo 2014 al 14 aprile 2014,per una retribuzione rivendicata pari ad euro 1.908,00.2. In estrema sintesi, la Corte territoriale ha respinto i motivi digravame concernenti la pretesa erronea valutazione in ordinealla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ritenendoche: « Il gravame non scalfisce in alcun modo l’itermotivazionale della sentenza che ha dettagliatamentericostruito le relazioni fra le parti, evidenziando che: le deduzioniin ricorso ex art. 414 c.p.c. ed i formulati capitoli di prova ancheper la loro genericità non sono idonei a fondare prima ancorache un rapporto di subordinazione qualsivoglia rapporto direttofra JENIGA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; non sussiste provaalcuna di rapporti fra JENIGA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; viè invece prova di rapporti economici tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA],come risulta da bonifico bancario dell’importo di € 1.240,00, cheNumero registro generale 24269/2023trovano allora causale nella sistemazione dell’appartamentoN umero sezionale 2638/2026Numero di raccolta generale 20362/2026della DRAMACIUC e non nel riassetto del camper di [OSCURATO:PERSONA] taDlait a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]da qualificarsi come contratto di opera manuale».3. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso laJeniga con tre motivi; successivamente ha proposto ricorsoavverso la medesima sentenza anche [OSCURATO:PERSONA], conanaloghe censure; ha resistito con unico controricorsol’intimato, eccependo, tra l’altro, la tardività del ricorso propostodal fratello.[OSCURATO:PERSONA] ha anche depositato memoria.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità delricorso successivo di [OSCURATO:PERSONA] in quanto proposto soloin data 15 dicembre 2023, oramai decorso il termine di sei mesidalla pubblicazione della sentenza d’appello avvenuta il 7 giugno2023.2. Il primo motivo del ricorso principale denuncia: «La sentenzaè illegittima per la violazione dell’art. 360 n. 3 e 4: nel casospecifico si ritiene vi sia da una parte la violazione del combinatodisposto degli art. 420 e 429 cpc e, dall’altra, anche la violazionedell’art. 83 comma 7 lett. f del d.l.18/20 e dell’art. 221 comma4 del d.l. 34/20 convertito nella L. 77/20».Viene dedotto che, rispetto all’udienza di discussione fissata inprimo grado al 30 aprile 2020, a causa dell’emergenza COVID,con ordinanza del 17 aprile 2020, il giudice del lavoro avevastabilito la trattazione «mediante note scritte ai sensi dell’art.83, comma 7, lettera h) del d.l. n. 18/2020» e che l’espoNnuemnertoe re gistro generale 24269/2023Numero sezionale 2638/2026procuratore aveva avanzato richiesta di trattazione oraNluem,e rno odi nra ccolta generale 20362/2026accolta. Data pubblicazione 17/06/2026Si sostiene che le norme emergenziali non sarebberointervenute a modificare la previsione degli artt. 420 e 429c.p.c. con il diritto alla trattazione orale della discussione; sirileva che la Corte territoriale avrebbe errato a fare riferimentoall’art. 221, comma 4, del d.l. 34/20, convertito nella L.77/20,entrato successivamente in vigore, disposizione che comunqueconsentiva a ciascuna delle parti di presentare istanza ditrattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione delprovvedimento di sostituzione; si eccepisce che il giudice diprimo grado, il quale aveva disposto la trattazione dell’udienzaex art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18/2020, una voltapresentata l’istanza di trattazione orale, avrebbe dovuto darecorso al collegamento da remoto di cui alla precedente letteraf), «non avendo senso un ordine alfabetico decrescente».La complessa censura non ha pregio.2.1. Opportuno in premessa rammentare la legge processualevigente all’epoca della pronuncia della sentenza di primo gradoavvenuta in data 30 aprile 2020.Ai sensi del comma 6, dell’art. 83 d. l. n. 18 del 17 marzo 2020,convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 econtenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivitàgiudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitariaregionale e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, potevanoadottare le misure organizzative, anche relative alla trattazionedegli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delleindicazioni igienico-sanitarie fornite dalle pubblicheNumero registro generale 24269/2023amministrazioni competenti, al fine di evitare assembramentNi umero sezionale 2638/2026Numero di raccolta generale 20362/2026all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra Dleat a pubblicazione 17/06/2026persone.Per assicurare tali finalità, i capi degli uffici giudiziari potevanoadottare le misure stabilite dal successivo comma 7 dell’art. 83citato.Tra esse, oltre che la possibilità di disporre lo svolgimento delleudienze mediante collegamenti da remoto (lettera f), alla letterah), si prevedeva testualmente:«lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono lapresenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante loscambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti lesole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienzadel provvedimento del giudice».2.2. Tanto premesso in punto di ricostruzione della cornicenormativa di riferimento, il motivo presenta pregiudiziali profilidi inammissibilità e, comunque, risulta anche infondato nelmerito.Nel corpo del motivo non vengono indicati i contenuti, quantomeno nella parte di decisiva rilevanza, degli atti processuali suiquali si fonda la censura, né viene adeguatamente specificatodove gli stessi siano reperibili.In particolare, non viene indicato: il contenuto delle misureorganizzative adottate dal Presidente del Tribunale di Padova,sulla base delle quali il giudice del lavoro ha disposto latrattazione scritta; il contenuto del provvedimento del giudiceche ha disposto tale trattazione; il contenuto delle note ditrattazione scritta presentate dall’esponente; la data dipresentazione di tali note.Ciò determina l’inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 366,comma 1, n. 6, c.p.c., che, nella formulazione pro temporevigente, richiede la specifica indicazione, per ciascun mNoutmiveroo r,e gistro generale 24269/2023Numero sezionale 2638/2026degli atti processuali sui quali il motivo si fonda e l’illustNruamzeiroo ndi era ccolta generale 20362/2026del contenuto rilevante degli stessi. Data pubblicazione 17/06/20262.3. In ogni caso, la censura è anche priva di fondamento.Secondo condivisa giurisprudenza di questa Corte, l'udienzacartolare a trattazione scritta, prevista per l'emergenzapandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020,conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, è stata adottata dallegislatore in via generale, anche nel rito speciale del lavoro, inquanto sufficiente a garantire il contraddittorio, senzacomportare lesione del diritto di difesa (cfr. Cass. n.17587/2024)Infatti, è stato chiarito che lo svolgimento dell'udienza didiscussione orale in forma scritta, mediante l'assegnazione alleparti di un termine unico e comune anteriore alla datadell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo diemergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n.18/2020, conv. con modif. dalla legge n. 37/2020, è idoneo agarantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per leggeconsentita la trattazione della causa in forma scritta e non siainvece imposta la discussione in forma orale (o addirittura inpresenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria delgiudizio di merito (Cass n. 37137/2022).Invero, le parti non hanno un diritto pieno e incondizionatoall'udienza pubblica e la trattazione scritta garantisce leessenziali prerogative del diritto di difesa e assicura per altroverso l'interesse pubblico all'esercizio della giurisdizione anchein periodo emergenziale, per cui è legittima la decisione delgiudice di disporre la trattazione scritta, nonostante la richiestadella parte di discussione in pubblica udienza o conNumero registro generale 24269/2023collegamento a distanza (Cass. n. 6033/2023; Cass. nN. umero sezionale 2638/2026Numero di raccolta generale 20362/202611271/2023). Data pubblicazione 17/06/2026Tale orientamento, formatosi in relazione alle finalità di normeeccezionalmente dirette a permettere lo svolgimento deiprocessi assicurando al meglio le finalità sanitarie diprevenzione della diffusione pandemica (v. Cass. n.19984/2023), ha trovato successivamente l’avallo delle Sezioniunite di questa Corte che, anche avuto riguardo all’art. 127 terc.p.c. introdotto in via ordinaria dal legislatore, hanno sancitol’ammissibilità della sostituzione della fase decisoria delprocesso del lavoro con la trattazione scritta (cfr. Cass., Sez.Un., n. 17603/2025).3. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia: «violazionedel combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.c., 2712 c.c. e1195 e 1193 c.c.». Si critica la sentenza gravata quantoall’efficacia dei messaggi whatsapp ed alle imputazioni deipagamenti.Il terzo mezzo denuncia: «Art. 360 n. 3: la sentenza d’appelloviola gli art. 115 e 116 cpc e 2096 e ss. c.c. quanto ai criteri divalutazione delle prove raccolte per ritenere dimostrato o menoil vincolo di subordinazione».4. Tali motivi, per come formulati, risultano inammissibili.In entrambi si deduce il vizio di violazione o falsa applicazionedi norme di diritto al di fuori dei limiti consentiti.Come noto, infatti, il vizio ex art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, inrelazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicataquando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non sidoveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioèNumero registro generale 24269/2023applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nellaN umero sezionale 2638/2026Numero di raccolta generale 20362/2026norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307/2014; Cass. nDa.t a pubblicazione 17/06/202622348/2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsaapplicazione di una norma di diritto presuppone la mediazionedi una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che èstata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove sicritichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultantedalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operativitàdell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attrattainevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente exart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempoper tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancoraoggetto di contestazione tra le parti.Nella specie parte ricorrente, lungi dall’individuare l’errore didiritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, nella sostanzaviene a contestare la valutazione della stessa in ordine allaritenuta insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.Tuttavia, l'allegazione di un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esternaall'esatta interpretazione della norma, quindi al vizio di cuiall’art. 360 n. 3 c.p.c., e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v. Cass.n. 35922/2023; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass.n. 10320/2018; Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 195/2016).Palesa il chiaro tentativo di sollecitare nuovi apprezzamenti dimerito la deduzione impropria della violazione degli artt. 115 e116 c.p.c.Come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass.,Sez. Un., n. 20867/2020), per dedurre la violazione dell'art. 115c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto afondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioèNumero registro generale 24269/2023abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione dellaN umero sezionale 2638/2026Numero di raccolta generale 20362/2026norma, il che significa che per realizzare la violazione devDeat a pubblicazione 17/06/2026avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cuialla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, ocontraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base diprove non introdotte dalle parti e disposte invece di suainiziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potereofficioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre dettaviolazione non si può ravvisare nella mera circostanza che ilgiudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che adaltre).Parimenti la pronuncia citata rammenta che la violazionedell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che ilgiudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo «prudente apprezzamento»,pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure ilvalore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché,qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola divalutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deducache il giudice ha solamente male esercitato il suo prudenteapprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo previgente edora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuatida questa Corte fin da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014Doglianza nella specie neanche ipotizzabile, considerate lepreclusioni derivanti dalla cd. «doppia conforme».5. In conclusione, il ricorso principale deve essere neNlu mseuroo re gistro generale 24269/2023Numero sezionale 2638/2026complesso respinto, mentre quello successivo, da quaNluifmiecrao rdis rai ccolta generale 20362/2026incidentale, va dichiarato inammissibile perché tardivo; Dleat a pubblicazione 17/06/2026spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come dadispositivo.Va disattesa, invece, l’istanza del controricorrente di condannadella Jeniga al risarcimento dei danni da responsabilitàaggravata ex art. 96 c.p.c., non essendo emersi elementi daiquali ricavare che abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave ovvero in difetto della normale prudenza (cfr.Cass., Sez. Un. n. 9912/2018; Cass. n. 10327/2018; Cass. n.7726/2016), nonché in assenza di qualsivoglia deduzionesignificativa circa l’abuso dello strumento processuale.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile ilricorso incidentale successivo; condanna i ricorrenti alpagamento delle spese liquidate in euro 1.000,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spesegenerali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 24269/2023contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma deNl umero sezionale 2638/2026Numero di raccolta generale 20362/2026comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Data pubblicazione 17/06/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 27 maggio2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneNumero registro generale 24269/2023Numero sezionale 2638/2026Numero di raccolta generale 20362/2026Data pubblicazione 17/06/2026