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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37137/2022

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__ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 21225del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in per- sona del Vice - Sindaco, legale rappresentante pro tem- pore rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] de Simone (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47L24 F839F) e Chiara de Simone(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78D46 L719Y) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].(P.I.: 01783410606), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67C25 C034Q) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresen- tante pro tempore -intimato- Ric. n. 21225/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 2 di 13 per la cassazione della sentenza del Tribunale di Latina n. 1047/2020, pubblicatain data 15 giugno 2020 (e che si assume notificata in data 17 giugno 2020); udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper il rigetto del ricorso; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Simone, anche per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Simone, per il comune ricorrente; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la società controricorrente.

Fatti di causa Secondo quanto è possibile desumere dal ricorso, la società Pi- cano S.r.l., creditrice delConsorzio [OSCURATO:PERSONA] degli Au- runci, ha pignorato un credito da quest’ultimo vantato nei con- fronti del Comune di Sperlonga; il giudice dell’esecuzione ha pronunciato ordinanza di assegnazione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., avverso la quale il terzopignorato Comune di Sperlonga ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Latina.

Ricorre il Comune di Sperlonga, sulla base di novemotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro enteinti- mato.

È stata chiesta e disposta la trattazione in pubblica udienza.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art.378 c.p.c. (parte ricorrente ha altresì depositatodocumenti ai sensi dell’art. 372 c.p.c.).

Ragioni della decisione

1. La verifica di ammissibilità del ricorso risulta pregiudiziale ed assorbente in relazione ad ogni altra questione, anche con Ric. n. 21225/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 3 di 13 riguardo alla corretta instaurazione del contraddittorio (per evi- denti motivi di economia processuale) edai fatti sopravvenuti relativi all’esito del giudizio tra il Comune di Sperlonga e il Con- sorzio degli [OSCURATO:PERSONA] degli Aurunci avente ad oggetto il credito pignorato, documentati dall’ente ricorrente in vista dell’udienza di discussione orale. 1.1 La suddetta verifica, infatti, sortisce esito negativo, in quanto il ricorso stesso non rispetta il requisito della esposi- zionesommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenzan. 16103 del 02/0 8/2016 , Rv. 641493 - 01 ).

La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez.

L , Sentenzan. 12761 del 09/07/2004 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004).

Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di Ric. n. 21225/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 4 di 13 diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo (o, se del caso, di unico)grado, delle difese svolte dalle parti nell’even- tuale grado diappello, ed infine del tenore della sentenza im- pugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo. 1.2L’ente ricorrente, nella sezione dell’impugnazione intitolata «Premesse in fatto», si limita a trascrivere le conclusioni del proprio atto di citazione introduttivo della fase di merito dell’op- posizione agli atti esecutivi proposta avverso l’ordinanza di as- segnazione delle somme pignorate nellaprocedura esecutiva in cui aveva assuntola posizione di terzo pignorato, descrivendo poi lo svolgimento del relativo giudizio di primo e unico grado in fase contenziosa, con particolare riguardo alle vicende rela- tive all’instaurazione del contraddittorio,all’assegnazione della causa alla sezione ed all’istruttore tabellarmente competenti, nonché all’andamento delle udienze in tale fase del giudizio e allo svolgimento dell’udienza di discussione ai sensi dell’art.281 sexiesc.p.c..

Manca, invece, una adeguata esposizione delle vicende del pro- cesso esecutivo e, quindi, dei fatti processuali che avevano dato origine all’opposizione, nonché dei presupposti di fatto e di di- ritto che avevano determinato l’emissione del provvedimento impugnato, di cui non è richiamato in modo puntuale il conte- nuto.

Risulta del pari difettare un adeguato richiamo alle speci- fiche ragioni, in fatto ed in diritto, poste in concreto a base dell’opposizione e non vi è alcun richiamo al contenuto del ri- corso presentato al giudice dell’esecuzione nella fase sommaria del procedimento.

Ric. n. 21225/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 5 di 13 In particolare, non vengono adeguatamente chiarite, nell’espo- sizione dei fatti di causa, una serie di circostanze relative alle vicende del processo esecutivo la cui precisa e puntuale illu- strazione sarebbe stata necessaria per consentire alla Corte di intendere pienamente sia l’oggetto, il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento del giudice dell’esecu- zionecon l’opposizione agli atti esecutivi, sia quelli delle cen- sure rivolte alla sentenza che tale opposizione ha respinto eche viene impugnata nella presente sede.

Manca, in primo luogo, l’indicazione precisa delle pretese fatte valere in via esecutiva dal creditore procedente; non vengono poi indicati con sufficiente precisione l’oggetto e il titolo del cre- dito pignorato presso l’ente ricorrente, né viene adeguatamente richiamato l’esatto e completo contenuto della dichiarazione di quantità da quest’ultimo resa (di cui risulta, quindi, solo apo- ditticamente predicato il contenuto negativo), quello delle eventuali contestazioniinsorte in ordine alla stessa in sede ese- cutiva e quello dei provvedimenti emessi dal giudice dell’esecu- zione in proposito, con l’esplicazione delle ragioni che lo avreb- bero indotto a pronunciare comunque l’ordinanza di assegna- zione.

Manca anche, nell’esposizione dei fatti di causa, come già rile- vato, il richiamo al preciso contenuto dell’atto di opposizione avanzato con il ricorso al giudice dell’esecuzione e, quindi, l’in- dicazione delle specifiche ragioni poste, già in quella fase som- maria, a sostegno dell’assunta illegittimità del provvedimento contestato, ragioni peraltro non modificabili con l’atto introdut- tivo della fase a cognizione piena del giudizio di merito, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la cui mancata indicazione, di conseguenza, non consente di ricostruire in modoadeguato e certo l’ammissibile oggetto dell’opposizione (il che costituisce di per sé ragione assorbente dell’inammissi- bilità del presente ricorso), nonché quello dello stesso atto Ric. n. 21225/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 6 di 13 introduttivo del relativo giudizio di merito, del quale sono ripor- tate le sole conclusioni, il cui tenore non consente però di com- prendere in pieno le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno delle domande avanzate. 1.3È opportuno precisare che neanche sulla base del contenuto espositivo delle censure di cui ai singoli motivi di ricorso pos- sono ritenersi sufficientementeemendate le indicate lacune, in modo chiaro, preciso e comprensibile, e ciò anche a volere ri- tenere possibile una siffatta integrazione, peraltro quanto meno irrituale, dal momento che l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., richiede al ricorrente una specifica e autonoma, sia pur som- maria, esposizione dei fatti di causa, distinta dalla formulazione dei motivi di ricorso.

In definitiva, questa Corte non è stata messa in condizione di intendere adeguatamente e, quindi, di poter valutare la even- tuale fondatezza nel merito delle censure avanzate con il ri- corso, le quali, inevitabilmente,risultano pertanto, a loro volta, difettare di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 2.Come premesso, la radicale inammissibilità del ricorso, per il segnalato difetto di esposizione dei fatti di causa, assorbe ogni altra questione, incluse quelle relative all’integrità ed alla cor- retta instaurazione del contraddittorio e renderebbe superflua anche l’esposizione dei singoli motivi posti a base dello stesso.

Ritiene peraltro la Corte, anche ai fini di cui all’art. 363, comma 3, c.p.c., che sia opportuno dare conto dell’infondatezza del primo motivo del ricorso, relativoa d una questione di diritto di carattere meramente processualeche, a differenza delle altre, è possibile, in qualche modo, estrapolare dalla narrazione del fatto e dall’illustrazione della relativa doglianza, che prescinde dallo specifico oggetto del merito dell’opposizione eche non ri- sulta ancora – a quanto consta , ed a llo stato – essere stata Ric. n. 21225/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 7 di 13 affrontata da precedenti specifici di legittimità, presentandosi quindicome di interesse generale.

Il motivo risulta formulato nei seguenti termini: «In relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.: Nullità della sentenza, cagionata dalla violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio ex art. 101 c.p.c., aventi copertura costituzio- nale (artt. 24 e 111 Cost., nonché art. 117 cost., in rapporto all’art. 6 CEDU), in relazione all’udienza del 15 giugno 2020, fissata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., ed agli adempimenti disposti dal giudicante in previsione dell’udienza –In ogni caso, violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., derivante dalla apoditticità, se non addirittura apparenza, della parte di motivazione resa in riferimento alle modalità di pubblicazione della sentenza ex art.281 sexies c.p.c., totalmente estranea ai rilievi del Comune – Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 24, 111 e 117 (in relazione all’art. 6 CEDU) Cost., che tutelano il diritto di difesa, sancito come inviolabile, e il diritto al contraddittorio ex art. 101 c.p.c., nonché dell’art. 101, comma 2, Cost., che richiede al giudicante di adeguare i propri provvedimenti alla legge ordi- naria nonché, a maggior ragione, alle fonti normative alla stessa sovraordinate - Sotto altro profilo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24, 111 e 117 (in relazione all ’ art. 6 CEDU) Cost., che rimettono in via esclusiva al difensore la de- finizione delle strategie e scelte difensive.

Sussistono i presup- posti del ricorso per cassazione». 2.1Tale motivo può interpretarsi come segue: l’ente ricorrente sostiene, nella sostanza, che la sentenza impugnata sarebbe nulla in quanto ladecisione è stata pronunciata all’esito di una fase di trattazione orale , ai sensi dell’art . 281 sexies c.p.c. , svoltasiin base alle previsioni di cui a ll’art. 83, comma 7, lettera h, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con mo- dificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 37, senza comparizione Ric. n. 21225/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 8 di 13 personale dei difensori,ma con mera autorizzazione alle parti al deposito di note scritte fino a tre giorni prima della data dell’udienza stessa (15 giugno 2020).

Talemodalità di svolgimento , secondo la prospettazione di cui al ricorso, non avrebbe adeguatamente assicurato la pienezza del contraddittorio, anche per non esserestata accolta dal giu- dice la richiesta di essa parte opponente , di fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni ai fini della tratta- zione scritta, ai sensi dell’art. 190 c.p.c.,ovvero, in subordine, di assegnazione alle parti di un termine successivo per ulteriori repliche o, in alternativa,quanto meno di un rinvio della stessa udienza di discussione, con assegnazione di un nuovo termine per note di replica.

Si tratta di censureinfondate in diritto. 2.2 Va premesso che l’udienza di trattazione è stata fissata nell’aprile 2020, con provvedimento emesso dall’istruttore, in funzione di giudice unico,e si è svolta in data 15 giugno 2020, durante ilperiodo di emergenza pandemica, nella vigenza della formulazione dell’art. 83 del decreto - legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 37 (intitolato « »), secondo la qualei capi degli uffici giudiziari potevano, tra l’altro, adottare una serie di misure alfine di contenere gli effetti della pande- mia, tra cui(in base al comma 7, lettera h) disporre Ric. n. 21225/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 9 di 13 , disciplinandone per di più le concrete modalità, con le puntuali disposizioni richiamate nella sentenza gravata. ll’art. 83, comma 7, lettera h, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 37, Ric. n. 21225/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 10 di 13 su autorizzazione o provvedi- mento del singolo capo dell’ufficio per qualsiasi ragione ed In primo luogo, tanto non era contemplato nel provvedimento generale del capo dell’ufficio, stando almeno al tenore testuale di quantoriportato negli atti legittimamente consultabili da questa Corte; ma, in Ric. n. 21225/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 11 di 13 via dirimente, ciò Né potrebbe giovare al ricorrente invocare i principi enunciati da questa Corte a Sezioni Unite (Cass., Sez.

U , Sentenza n. 36596 del 25/11/2021 , Rv. 663244 – 01) , con riferimento al caso della violazione di termini nel procedimento di decisione della controversia fissati e predeterminati per legge, trattandosi di fattispecie radicalmente diversa da quella attuale, nella quale la fissazione stessa del termine e la determinazione della scan- sione processuale era rimessa e devoluta, per diretta previsione della legge emergenziale, al giudice.

Ric. n. 21225/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 12 di 13 art. 83, comma 7, lettera h, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 37, 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Non può procedersi, invece, alla liquidazione delle spese del procedimentoincidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnatadi cui all’art. 373 c.p.c., richiesta dalla so- cietà controricorrente, non essendo stata regolarmente pro- dotta la necessaria documentazione relativa allo svolgimento del suddetto procedimento (cfr. Cass., Sez. 6- 3 , Sentenza n. 21198del 20/10/2015, Rv. 637485 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 18079del 31/08/2020, Rv. 658763 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 36646del 25/11/2021, Rv. 662989 -01): né a tanto avrebbe potutoprocedere la parte, che non vi avesse provveduto già in precedenza nel presente giudizio di legittimità, direttamente Ric. n. 21225/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 13 di 13 all’udienza di discussione e, quindi, senza il rispetto della nor- mativa dell’art. 372 c.p.c..

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna l’ente ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, li- quidandole in complessivi € 8.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dell’entericorrente, dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
__ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 21225del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in per- sona del Vice - Sindaco, legale rappresentante pro tem- pore rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] de Simone (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47L24 F839F) e Chiara de Simone(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78D46 L719Y) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].(P.I.: 01783410606), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67C25 C034Q) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresen- tante pro tempore -intimato- Ric. n. 21225/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 2 di 13 per la cassazione della sentenza del Tribunale di Latina n. 1047/2020, pubblicatain data 15 giugno 2020 (e che si assume notificata in data 17 giugno 2020); udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper il rigetto del ricorso; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Simone, anche per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Simone, per il comune ricorrente; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la società controricorrente. Fatti di causa Secondo quanto è possibile desumere dal ricorso, la società Pi- cano S.r.l., creditrice delConsorzio [OSCURATO:PERSONA] degli Au- runci, ha pignorato un credito da quest’ultimo vantato nei con- fronti del Comune di Sperlonga; il giudice dell’esecuzione ha pronunciato ordinanza di assegnazione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., avverso la quale il terzopignorato Comune di Sperlonga ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Latina. Ricorre il Comune di Sperlonga, sulla base di novemotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro enteinti- mato. È stata chiesta e disposta la trattazione in pubblica udienza. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art.378 c.p.c. (parte ricorrente ha altresì depositatodocumenti ai sensi dell’art. 372 c.p.c.). Ragioni della decisione 1. La verifica di ammissibilità del ricorso risulta pregiudiziale ed assorbente in relazione ad ogni altra questione, anche con Ric. n. 21225/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 3 di 13 riguardo alla corretta instaurazione del contraddittorio (per evi- denti motivi di economia processuale) edai fatti sopravvenuti relativi all’esito del giudizio tra il Comune di Sperlonga e il Con- sorzio degli [OSCURATO:PERSONA] degli Aurunci avente ad oggetto il credito pignorato, documentati dall’ente ricorrente in vista dell’udienza di discussione orale. 1.1 La suddetta verifica, infatti, sortisce esito negativo, in quanto il ricorso stesso non rispetta il requisito della esposi- zionesommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenzan. 16103 del 02/0 8/2016 , Rv. 641493 - 01 ). La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L , Sentenzan. 12761 del 09/07/2004 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di Ric. n. 21225/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 4 di 13 diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo (o, se del caso, di unico)grado, delle difese svolte dalle parti nell’even- tuale grado diappello, ed infine del tenore della sentenza im- pugnata. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo. 1.2L’ente ricorrente, nella sezione dell’impugnazione intitolata «Premesse in fatto», si limita a trascrivere le conclusioni del proprio atto di citazione introduttivo della fase di merito dell’op- posizione agli atti esecutivi proposta avverso l’ordinanza di as- segnazione delle somme pignorate nellaprocedura esecutiva in cui aveva assuntola posizione di terzo pignorato, descrivendo poi lo svolgimento del relativo giudizio di primo e unico grado in fase contenziosa, con particolare riguardo alle vicende rela- tive all’instaurazione del contraddittorio,all’assegnazione della causa alla sezione ed all’istruttore tabellarmente competenti, nonché all’andamento delle udienze in tale fase del giudizio e allo svolgimento dell’udienza di discussione ai sensi dell’art.281 sexiesc.p.c.. Manca, invece, una adeguata esposizione delle vicende del pro- cesso esecutivo e, quindi, dei fatti processuali che avevano dato origine all’opposizione, nonché dei presupposti di fatto e di di- ritto che avevano determinato l’emissione del provvedimento impugnato, di cui non è richiamato in modo puntuale il conte- nuto. Risulta del pari difettare un adeguato richiamo alle speci- fiche ragioni, in fatto ed in diritto, poste in concreto a base dell’opposizione e non vi è alcun richiamo al contenuto del ri- corso presentato al giudice dell’esecuzione nella fase sommaria del procedimento. Ric. n. 21225/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 5 di 13 In particolare, non vengono adeguatamente chiarite, nell’espo- sizione dei fatti di causa, una serie di circostanze relative alle vicende del processo esecutivo la cui precisa e puntuale illu- strazione sarebbe stata necessaria per consentire alla Corte di intendere pienamente sia l’oggetto, il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento del giudice dell’esecu- zionecon l’opposizione agli atti esecutivi, sia quelli delle cen- sure rivolte alla sentenza che tale opposizione ha respinto eche viene impugnata nella presente sede. Manca, in primo luogo, l’indicazione precisa delle pretese fatte valere in via esecutiva dal creditore procedente; non vengono poi indicati con sufficiente precisione l’oggetto e il titolo del cre- dito pignorato presso l’ente ricorrente, né viene adeguatamente richiamato l’esatto e completo contenuto della dichiarazione di quantità da quest’ultimo resa (di cui risulta, quindi, solo apo- ditticamente predicato il contenuto negativo), quello delle eventuali contestazioniinsorte in ordine alla stessa in sede ese- cutiva e quello dei provvedimenti emessi dal giudice dell’esecu- zione in proposito, con l’esplicazione delle ragioni che lo avreb- bero indotto a pronunciare comunque l’ordinanza di assegna- zione. Manca anche, nell’esposizione dei fatti di causa, come già rile- vato, il richiamo al preciso contenuto dell’atto di opposizione avanzato con il ricorso al giudice dell’esecuzione e, quindi, l’in- dicazione delle specifiche ragioni poste, già in quella fase som- maria, a sostegno dell’assunta illegittimità del provvedimento contestato, ragioni peraltro non modificabili con l’atto introdut- tivo della fase a cognizione piena del giudizio di merito, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la cui mancata indicazione, di conseguenza, non consente di ricostruire in modoadeguato e certo l’ammissibile oggetto dell’opposizione (il che costituisce di per sé ragione assorbente dell’inammissi- bilità del presente ricorso), nonché quello dello stesso atto Ric. n. 21225/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 6 di 13 introduttivo del relativo giudizio di merito, del quale sono ripor- tate le sole conclusioni, il cui tenore non consente però di com- prendere in pieno le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno delle domande avanzate. 1.3È opportuno precisare che neanche sulla base del contenuto espositivo delle censure di cui ai singoli motivi di ricorso pos- sono ritenersi sufficientementeemendate le indicate lacune, in modo chiaro, preciso e comprensibile, e ciò anche a volere ri- tenere possibile una siffatta integrazione, peraltro quanto meno irrituale, dal momento che l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., richiede al ricorrente una specifica e autonoma, sia pur som- maria, esposizione dei fatti di causa, distinta dalla formulazione dei motivi di ricorso. In definitiva, questa Corte non è stata messa in condizione di intendere adeguatamente e, quindi, di poter valutare la even- tuale fondatezza nel merito delle censure avanzate con il ri- corso, le quali, inevitabilmente,risultano pertanto, a loro volta, difettare di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 2.Come premesso, la radicale inammissibilità del ricorso, per il segnalato difetto di esposizione dei fatti di causa, assorbe ogni altra questione, incluse quelle relative all’integrità ed alla cor- retta instaurazione del contraddittorio e renderebbe superflua anche l’esposizione dei singoli motivi posti a base dello stesso. Ritiene peraltro la Corte, anche ai fini di cui all’art. 363, comma 3, c.p.c., che sia opportuno dare conto dell’infondatezza del primo motivo del ricorso, relativoa d una questione di diritto di carattere meramente processualeche, a differenza delle altre, è possibile, in qualche modo, estrapolare dalla narrazione del fatto e dall’illustrazione della relativa doglianza, che prescinde dallo specifico oggetto del merito dell’opposizione eche non ri- sulta ancora – a quanto consta , ed a llo stato – essere stata Ric. n. 21225/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 7 di 13 affrontata da precedenti specifici di legittimità, presentandosi quindicome di interesse generale. Il motivo risulta formulato nei seguenti termini: «In relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.: Nullità della sentenza, cagionata dalla violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio ex art. 101 c.p.c., aventi copertura costituzio- nale (artt. 24 e 111 Cost., nonché art. 117 cost., in rapporto all’art. 6 CEDU), in relazione all’udienza del 15 giugno 2020, fissata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., ed agli adempimenti disposti dal giudicante in previsione dell’udienza –In ogni caso, violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., derivante dalla apoditticità, se non addirittura apparenza, della parte di motivazione resa in riferimento alle modalità di pubblicazione della sentenza ex art.281 sexies c.p.c., totalmente estranea ai rilievi del Comune – Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 24, 111 e 117 (in relazione all’art. 6 CEDU) Cost., che tutelano il diritto di difesa, sancito come inviolabile, e il diritto al contraddittorio ex art. 101 c.p.c., nonché dell’art. 101, comma 2, Cost., che richiede al giudicante di adeguare i propri provvedimenti alla legge ordi- naria nonché, a maggior ragione, alle fonti normative alla stessa sovraordinate - Sotto altro profilo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24, 111 e 117 (in relazione all ’ art. 6 CEDU) Cost., che rimettono in via esclusiva al difensore la de- finizione delle strategie e scelte difensive. Sussistono i presup- posti del ricorso per cassazione». 2.1Tale motivo può interpretarsi come segue: l’ente ricorrente sostiene, nella sostanza, che la sentenza impugnata sarebbe nulla in quanto ladecisione è stata pronunciata all’esito di una fase di trattazione orale , ai sensi dell’art . 281 sexies c.p.c. , svoltasiin base alle previsioni di cui a ll’art. 83, comma 7, lettera h, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con mo- dificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 37, senza comparizione Ric. n. 21225/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 8 di 13 personale dei difensori,ma con mera autorizzazione alle parti al deposito di note scritte fino a tre giorni prima della data dell’udienza stessa (15 giugno 2020). Talemodalità di svolgimento , secondo la prospettazione di cui al ricorso, non avrebbe adeguatamente assicurato la pienezza del contraddittorio, anche per non esserestata accolta dal giu- dice la richiesta di essa parte opponente , di fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni ai fini della tratta- zione scritta, ai sensi dell’art. 190 c.p.c.,ovvero, in subordine, di assegnazione alle parti di un termine successivo per ulteriori repliche o, in alternativa,quanto meno di un rinvio della stessa udienza di discussione, con assegnazione di un nuovo termine per note di replica. Si tratta di censureinfondate in diritto. 2.2 Va premesso che l’udienza di trattazione è stata fissata nell’aprile 2020, con provvedimento emesso dall’istruttore, in funzione di giudice unico,e si è svolta in data 15 giugno 2020, durante ilperiodo di emergenza pandemica, nella vigenza della formulazione dell’art. 83 del decreto - legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 37 (intitolato « »), secondo la qualei capi degli uffici giudiziari potevano, tra l’altro, adottare una serie di misure alfine di contenere gli effetti della pande- mia, tra cui(in base al comma 7, lettera h) disporre Ric. n. 21225/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 9 di 13 , disciplinandone per di più le concrete modalità, con le puntuali disposizioni richiamate nella sentenza gravata. ll’art. 83, comma 7, lettera h, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 37, Ric. n. 21225/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 10 di 13 su autorizzazione o provvedi- mento del singolo capo dell’ufficio per qualsiasi ragione ed In primo luogo, tanto non era contemplato nel provvedimento generale del capo dell’ufficio, stando almeno al tenore testuale di quantoriportato negli atti legittimamente consultabili da questa Corte; ma, in Ric. n. 21225/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 11 di 13 via dirimente, ciò Né potrebbe giovare al ricorrente invocare i principi enunciati da questa Corte a Sezioni Unite (Cass., Sez. U , Sentenza n. 36596 del 25/11/2021 , Rv. 663244 – 01) , con riferimento al caso della violazione di termini nel procedimento di decisione della controversia fissati e predeterminati per legge, trattandosi di fattispecie radicalmente diversa da quella attuale, nella quale la fissazione stessa del termine e la determinazione della scan- sione processuale era rimessa e devoluta, per diretta previsione della legge emergenziale, al giudice. Ric. n. 21225/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 12 di 13 art. 83, comma 7, lettera h, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 37, 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Non può procedersi, invece, alla liquidazione delle spese del procedimentoincidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnatadi cui all’art. 373 c.p.c., richiesta dalla so- cietà controricorrente, non essendo stata regolarmente pro- dotta la necessaria documentazione relativa allo svolgimento del suddetto procedimento (cfr. Cass., Sez. 6- 3 , Sentenza n. 21198del 20/10/2015, Rv. 637485 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 18079del 31/08/2020, Rv. 658763 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 36646del 25/11/2021, Rv. 662989 -01): né a tanto avrebbe potutoprocedere la parte, che non vi avesse provveduto già in precedenza nel presente giudizio di legittimità, direttamente Ric. n. 21225/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 13 di 13 all’udienza di discussione e, quindi, senza il rispetto della nor- mativa dell’art. 372 c.p.c.. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna l’ente ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, li- quidandole in complessivi € 8.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dell’entericorrente, dell’ulteriore importo a