Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33281/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1/12/2023 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

L ..11:[OSCURATO:PERSONA] Luaha - [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 1 dicembre 2023 la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 20 maggio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso Cersosimo, quale responsabile dell'Ufficio tecnico ambientale del Comune di Albidona, era stato condanno alla pena di 3.000,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 (per avere, in concorso con altri, omesso di provvedere al caricamento, trasporto e smaltimento dei fanghi prodotti dal depuratore del Comune di Albidona, determinando l'accumulo di 78 metri cubi di fanghi prodotti dal trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, fino alla data del 7 dicembre 2017, data del completamento della bonifica).

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico motivo, con cui ha denunciato, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, con riferimento alla mancata dichiarazione di estinzione del reato ascrittogli per prescrizione, nonostante la relativa richiesta fosse stata formulata, in via di subordine, all'atto della formulazione delle conclusioni innanzi alla Corte d'appello, posto che il relativo termine quinquennale, trattandosi di reato contravvenzionale, era certamente decorso alla data della pronuncia della sentenza impugnata, anche volendolo computare a far tempo dalla data del completamento della bonifica, ossia dal 7 dicembre 2017.

3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Giova premettere che il reato di deposito incontrollato di rifiuti ha natura permanente se l'attività illecita è prodromica al successivo recupero o smaltimento, delle cose abbandonate, e, quindi, la condotta cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella del rilascio, oppure, invece, ha natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, se l'attività illecita si connota per una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti, che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell'abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento (Sez. 3, n. 30910 del 10/06/2014, Ottonello, Rv. 260011 - 01, che, in motivazione, ha precisato che, ai fini dell'accertamento della natura giuridica della condotta e, conseguentemente, del dies a quo per il decorso del termine di prescrizione, costituiscono significativi indici rivelatori della permanenza la sistematica pluralità di azioni di identico o analogo contenuto ovvero la pertinenza del rifiuto al circuito produttivo dell'agente; v. anche, nel medesimo senso, Sez. 3, n. 7386 del 19/11/2014, dep. 2015, Cusini, Rv. 262410 - 01; Sez. 3, n. 6999 del 22/11/2017, dep. 2018, Paglia, Rv. 272632 - 01; Sez. 3, n. 8088 del 13/01/2022, Franceschetti, Rv. 282916 - 01).

Nel caso in esame la condotta, collegata al trattamento dei fanghi prodotti dal depuratore comunale di Albidona, era certamente prodromica al successivo recupero o smaltimento, dei rifiuti abbandonati, non essendovi elementi per ritenere che vi fosse una volontà esclusivamente dismissiva, cosicché va considerata permanente e cessata al momento della bonifica, dunque al 7 dicembre 2017, data di completamento della bonifica Il relativo termine quinquennale, anche considerando 109 giorni di sospensione per i rinvii d'udienza dovuti a legittimi impedimenti del difensore dell'imputato (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 7/1/2022, dal 21/2/2022 al 4/3/2022 e dal 4/3/2022 al 11/4/2022), è, però, decorso il 26 marzo 2023, anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, cosicché risulta fondato il rilievo del ricorrente circa la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato ascrittogli da parte della Corte d'appello, essendo il relativo termine interamente decorso alla data della pronuncia della sentenza impugnata.

3. Non ravvisandosi cause evidenti di proscioglimento, peraltro neppure allegate dal ricorrente, la sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1/12/2023 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. L ..11:[OSCURATO:PERSONA] Luaha - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1 dicembre 2023 la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 20 maggio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso Cersosimo, quale responsabile dell'Ufficio tecnico ambientale del Comune di Albidona, era stato condanno alla pena di 3.000,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 (per avere, in concorso con altri, omesso di provvedere al caricamento, trasporto e smaltimento dei fanghi prodotti dal depuratore del Comune di Albidona, determinando l'accumulo di 78 metri cubi di fanghi prodotti dal trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, fino alla data del 7 dicembre 2017, data del completamento della bonifica). 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico motivo, con cui ha denunciato, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, con riferimento alla mancata dichiarazione di estinzione del reato ascrittogli per prescrizione, nonostante la relativa richiesta fosse stata formulata, in via di subordine, all'atto della formulazione delle conclusioni innanzi alla Corte d'appello, posto che il relativo termine quinquennale, trattandosi di reato contravvenzionale, era certamente decorso alla data della pronuncia della sentenza impugnata, anche volendolo computare a far tempo dalla data del completamento della bonifica, ossia dal 7 dicembre 2017. 3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Giova premettere che il reato di deposito incontrollato di rifiuti ha natura permanente se l'attività illecita è prodromica al successivo recupero o smaltimento, delle cose abbandonate, e, quindi, la condotta cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella del rilascio, oppure, invece, ha natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, se l'attività illecita si connota per una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti, che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell'abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento (Sez. 3, n. 30910 del 10/06/2014, Ottonello, Rv. 260011 - 01, che, in motivazione, ha precisato che, ai fini dell'accertamento della natura giuridica della condotta e, conseguentemente, del dies a quo per il decorso del termine di prescrizione, costituiscono significativi indici rivelatori della permanenza la sistematica pluralità di azioni di identico o analogo contenuto ovvero la pertinenza del rifiuto al circuito produttivo dell'agente; v. anche, nel medesimo senso, Sez. 3, n. 7386 del 19/11/2014, dep. 2015, Cusini, Rv. 262410 - 01; Sez. 3, n. 6999 del 22/11/2017, dep. 2018, Paglia, Rv. 272632 - 01; Sez. 3, n. 8088 del 13/01/2022, Franceschetti, Rv. 282916 - 01). Nel caso in esame la condotta, collegata al trattamento dei fanghi prodotti dal depuratore comunale di Albidona, era certamente prodromica al successivo recupero o smaltimento, dei rifiuti abbandonati, non essendovi elementi per ritenere che vi fosse una volontà esclusivamente dismissiva, cosicché va considerata permanente e cessata al momento della bonifica, dunque al 7 dicembre 2017, data di completamento della bonifica Il relativo termine quinquennale, anche considerando 109 giorni di sospensione per i rinvii d'udienza dovuti a legittimi impedimenti del difensore dell'imputato (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 7/1/2022, dal 21/2/2022 al 4/3/2022 e dal 4/3/2022 al 11/4/2022), è, però, decorso il 26 marzo 2023, anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, cosicché risulta fondato il rilievo del ricorrente circa la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato ascrittogli da parte della Corte d'appello, essendo il relativo termine interamente decorso alla data della pronuncia della sentenza impugnata. 3. Non ravvisandosi cause evidenti di proscioglimento, peraltro neppure allegate dal ricorrente, la sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perch
Sentenza Cassazione n. 33281/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris