CassazionesentenzaSezione UDecisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 35344/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10854-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, ex [OSCURATO:PERSONA] del Governo per l'[OSCURATO:PERSONA] in Campania, oggi Unità tecnica amministrativa ex art. 15 P.P.C.M. n. 3920/2011, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. quale società incorporante il [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 288, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, ex [OSCURATO:PERSONA] del Governo per l'[OSCURATO:PERSONA] in Campania, oggi Unità tecnica amministrativa ex art. 15 P.P.C.M. n. 3920/2011, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente all'incidentale - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. già SALINI -[OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata- avverso la sentenza n. 793/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/02/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale (declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario) e rigetto del ricorso incidentale; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per l'Avvocatura Generale dello Stato, [OSCURATO:PERSONA] di Torrepadula e [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell’11 aprile 2011il Tribunale di Napoli dichiarava difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo in ordine alla domanda di risarcimento di danni,che sarebbero derivati da inadempimento di convenzioni, rispettivamente del 7 giugno 2000 n. 11503 e del 5 settembre 2001 n. 52, riguardanti il servizio di smaltimento dei rifiuti in Campania e la realizzazione di impianti di produzione di combustibile dai rifiuti e di energia tramite termovalorizzazione, proposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal [OSCURATO:PERSONA] del Governo per l’[OSCURATO:PERSONA] in Campania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.- in proprio e quale mandataria di ATI composta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].- , [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e per fideiussione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. -che aveva chiamato in causa [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. - e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - che aveva chiamato [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], BBP [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AG- Evo, delle quali si erano costituite [OSCURATO:PERSONA] -. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, anche quale ex [OSCURATO:PERSONA] del Governo per l’[OSCURATO:PERSONA] in Campania, proponeva appello, al quale resistevano [OSCURATO:PERSONA], Fibe - incorporante pur e [OSCURATO:PERSONA] - , [OSCURATO:PERSONA] PLC (subentrata, all’esito di una serie di successioni, alla originariaZurich International Italia) e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (che aveva incorporato [OSCURATO:SOCIETA]).La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 14 febbraio 2019, rigettava il gravame compensando le spese. 2. Ha presentato ricorso, basato su un unico motivo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri; si è difesacon controricorso Fibe, che ha presentato anche ricorso incidentale, fondato su un unico motivo -in relazione al quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è difeso con controricorso -; si sono difesi altresì con rispettivo controricorso [OSCURATO:PERSONA] eZurich Insurance. Il Procuratore Generale ha concluso con memoria del 16 dicembre 2022 per l’accoglimento del ricorso principale, con dichiarazione del la giurisdizione del giudice ordinario, e il rigetto di quello incidentale. Hanno tempestivamente depositato memorie la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Fibe e [OSCURATO:PERSONA] in relazione allapubblica udienza del 24 gennaio 2023 . Essendo stata poi rinviatala causa alla pubblica udienza del 26 settembre 2023, hanno depositato tempestivamente memorie ulteriori [OSCURATO:PERSONA] , la Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA]. Con memoria del 20 settembre 2023 il Procuratore Generalesi è riportato alle conclusioni del 16 dicembre 2022 . [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso principale denuncia, nell’unico motivo, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.1 c.p.c., “erronea declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo”, per violazione degli articoli 5 l. 1034/1071, 33 d.lgs. 80/1998, 133, primo comma, lettere b) e c), d.lgs. 104/2010. 3.1 In sintesi, la ricorrente affermache l’odierno giudizio “ha ad oggetto istanze risarcitorie per inadempimento contrattuale avanzate dall’Amministrazione concedente verso la ex affidataria del servizio”,per cui “il fatto costitutivo della domanda”,e quindi la ragione della medesima, va individuato nelle condotte di inadempimento di Fibe, descritte specificamente dall’Amministrazione stessa; condotte che avrebbero cagionato danno contrattuale, “imponendo il rimborso dei costi di gestione dei rifiuti sostenuti dall’Amministrazione in via sostitutiva”, le qualiattività sostitutive “hanno generato i costi di cui l’amministrazione ha chiesto il risarcimento”. Così “delimitata”, la domanda rientra, ad avviso della ricorrente, nella giurisdizione ordinaria, spettando alla giurisdizione amministrativa, “nell’ambito della materia concessoria, la fase che precede l’inizio dell’esecuzione del contratto ma non anche quella successiva alla stipula del contratto medesimo … ovvero alle modalità di attuazione e di esecuzione del contratto di concessione, non essendovi dubbio sulla qualificazione del contratto stipulato tra le parti come di concessione (anche tenuto conto dell’espresso richiamo dell’art.1, comma 1, del D.L. n. 14/2005, conv. in L. n. 53/2005, ai soggetti concessionari del servizio )”. La corte territoriale- osserva ancora la ricorrente - ha aderito alla decisione del primo giudice il quale, nel ricondurre le convenzioni concluse tra le parti alle “concessioni contratto”, aveva reputatoche la controversia investisse “il potere dell’amministrazione relativa all’organizzazione ed alle modalità di attuazione dello smaltimento dei rifiuti urbani, che costituisce, per espressa previsione normativa (d.p.r. 10 settembre 1992 n. 915) servizio pubblico”; pertanto, richiamando l’articolo 5, primo comma, l. 1034/1971 e il s ucc e ssivo d.lgs. 80/1998, attribuenti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle concessioni, la corte ha escluso la giurisdizione ordinaria, anche in considerazione della devoluzione alla giurisdizione amministrativa delle controversie risarcitorie dispos ta dall’articolo 7 l. 1034/1971 come modificato dall’articolo 7 l. 205/2000. 3.2 Oppone la ricorrente che la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “non può ipotizzarsi con il solo riferimento alla relativa materia, nel caso di specie la concessione di servizio pubblico di gestione e smaltimento dei rifiuti, potendo tale devoluzione aver luogo solo, con riguardo alle controversie sorte tra Amministrazione e privati e tra pubbliche amministrazioni coinvolte nella gestione medesima, in relazione o a causa dello svolgimento dell’attività oggetto del servizio pubblico, ma non con un riferimento a pretese patrimoniali derivanti dalla contestazione di inadempimenti contrattuali”. Non rientrerebbero dunque nell’articolo 33 d.lgs. 80/1998 “le azioni attinenti a rapporti obbligatori derivanti da pattuizioni di tipo negoziale intervenute tra le parti per regolamentare la gestione del servizio”: e infatti la nota sentenza n. 204/2004 della Consulta “ha precisato che l’art. 103, comma 1, Cost. non ha conferito al legislatore ordinario un’assoluta … discrezionalità nell’attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma lo ha investito del potere di indicare particolari materie nelle quali la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe anche diritti soggettivi”: materie , comunque , che “devono essere particolari rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità, nel senso che devono partecipare della loro medesima natura, contrassegnata dalla circostanza che l’Amministrazione pubblica agisce come autorità neiconfronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo, non essendo sufficienti a radicare la giurisdizione amministrativa la mera partecipazione dell’Amministrazione al giudizio o il generico coinvolgimento di un interesse pubblico nella controversia”. 3.3 Della Consulta vengono richiamate altresì le sentenze n. 191/2006 e n. 140/2007, per giungere ad affermare che “tutte le controversie, o le singole censure, estranee all’esercizio del potere pubblico di gestione in materia di rifiuti non possono essere sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché la fonte del rapporto obbligatorio in contestazione sia una concessione rivolta a disciplinare, anche da un punto di vista patrimoniale, la gestione dei rifiuti”, le sentenze della Corte Costituzionale ancorando “la giurisdizione del giudice amministrativo all’esercizio del potere ed alla veste autoritativa della pubblica amministrazione”. Pertanto, affinché sussista giurisdizione amministrativa esclusiva non risulta basta nte “un coinvolgimento generico dell’interesse pubblico”, né tantomeno lo è la “qualità di parte assunta in giudizio dall’Amministrazione”:occorre invece “l’esplicazione di poteri amministrativi o, comunque, comportamenti amministrativi, costituenti esercizio di pubblica funzione”. R imangono perciò escluse le controversie ladd ove la pubblica amministrazione esercita facoltà “nell’esercizio di poteri privati” essendo “nelle vesti privatistiche di creditore di una prestazione”, giacché in tal caso “agisce come soggetto di diritto comune”.Quindi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi non include le controversie riguardanti diritti di credito dell’amministrazione e non investe la “definizione dei rapporti patrimoniali derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni previste dal contratto di concessione”. 4. Anche il ricorso incidentale di Fibe si fonda su un unico motivo,denunciante, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza della Corte d’appello per violazione degli articoli 101, primo comma, e 331 c.p.c. Si sostiene che nel giudizio d’appello erano stati pretermessi “i garanti e coobbligati chiamati in garanzia” rispettivamente dall’attuale [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] - e dall’attuale [OSCURATO:PERSONA] - Babcock, BBP Environment ed [OSCURATO:PERSONA] AG-Evo - , violando così un litisconsorzio necessario processuale. La sentenza ora impugnata, non avendo la Corte d’appello rilevato tale mancata integrazione del contraddittorio e non avendo quindidisposto l’integrazione stessa ex articolo 331 c.p.c., sarebbe stata pertanto pronunciata a contraddittorio non integro, per cui dovrebbe essere dichiarata nulla con rinvio, ai sensi dell’articolo 383 c.p.c., alla corte territoriale per nuovo esame della controversia previa integrazione del contraddittorio nei confronti diImpregilo, [OSCURATO:PERSONA], Babcock, BBP Environment ed [OSCURATO:PERSONA] AG-Evo. 5.1Il ricorso principale risulta fondato, per quantoormai ben chiarito negli ultimi anni dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite: allorquando il rapporto concessorio non è posto in discussione, attenendo la domanda alla sua fase attuativa/esecutiva, la giurisdizione compete al giudice ordinario , “svincolandosi”dalla natura genetica del la concessione , che la sottopone invece alla giurisdizione amministrativa. La fase esecutiva,dunque, in termini di giurisdizione fuoriesce dalla sua fonte concessoria,perché non ne condivide la natura , venendo a costituire invece un rapporto di posizione paritaria tra le parti , f acendo perno per quanto qui interessa,in particolare, sull’articolo 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104 / 2010, il quale esclude dalle controversie relative a concessioni di pubblici servizi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi,ambito, quest'ultimo, inteso proprionel senso di “ copertura ” della fase esecutiva : e su una pluralità di queste fattispecie si sono già pronunciate in tal sensoqueste Sezioni U nite - si vedano p. es.,tra gli arresti massimati, S.U. ord. 30 ottobre 2020 n. n. 24111 , S.U . 26 ottobre 2020n. 23418, S.U . 2 f ebbraio 2020 n. 5594 , S.U. 18 dicembre 2019 n. 33691, S.U. ord.8 luglio 2019 n. 18267 e S.U. ord. 18 dicembre 2018 n. 32728-. 5.2 Attinente ad una controversia di fase esecutiva del rapporto successivo all'aggiudicazione relativa ad una concessione del trattamento di rifiuti è, in particolare, la motivazione dell’appena citata S.U. 33691/2019, la quale ricostruisce il quadro normativo ed interpretativo per affermare che, appunto, la fase esecutiva del rapporto insorgente d all'aggiudicazione compete alla giurisdizione ordinaria (onde è possibile fruire anche del l'arbitrato rituale), essendo in discussione “il profilo paritario e meramente patrimoniale del rapporto concessorio” e non invece “l’esercizio di poteri autoritativi” della pubblica amministrazione. Trattandosi appunto di concessione del trattamento di rifiuti (coinvolta essendo la bonifica del sito) per cui vainvocato l’articolo 133, primo comma, lettera c), c.p.a., questo arresto evidenziadel tutto condivisibilmente l'acquisizione ormai solida nella giurisprudenza delleSezioni Unite del principio per cui rientrano nella giurisdizione ordinaria, “anche in tema di concessioni di servizi pubblici, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, sia se implicanti la costruzione (e gestione)dell’opera pubblica, sia se non collegate all’esecuzione di un’opera”. Al giudice ordinario infatti “spetta di giudicare sugli adempimenti e inadempimenti (e sui relativi effetti) con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell’amministrazione e del concessionario”; e quindi è al giudice ordinario che competono le controversie riguardanti “indennità, canoni ed altri corrispettivi”, controversie “alle quali appartengono quelle relative alla fase esecutiva (anche) dei rapporti di concessione di pubblico servizio, ivi comprese le questioni inerenti agli adempimenti e alle relative conseguenze indennitarie, vertendosi nell’ambito di un rapporto paritetico tra le parti che si colloca a valle dell’esercizio del potere di cui è espressione la fase costitutiva del rapporto di impronta pubblicistica, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui la P.A. eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge e impugnati dal privato”. È pertanto “superato l’orientamento, elaborato in un diverso contesto normativo, secondo cui la giurisdizione del giudice ordinario in tema di indennità, canoni ed altri corrispettivi fosse semiplena e del tutto residuale, ovvero limitata, in sostanza, nei casi in cui la pretesa patrimoniale fosse certa nell’ane predeterminata nel quantum. La scelta del legislatore, risalente all’art.5, comma 2, della legge n. 1034 del 1971 e confermata nel codice del processo amministrativo, di riservare detta tipologia di controversia al giudice ordinario si è rivelata costituzionalmente obbligata”, alla luce della ben nota sentenzan.204/2004 della Consulta , e altresì “coerente con la progressiva attrazione delle concessioni nell’orbita dei contratti su impulso del diritto europeo”,evolvendosi poi il sistema di riparto nel senso di “valorizzare l’esercizio del potere amministrativo come condizione sufficiente ma anche necessaria e ineludibile per radicare la giurisdizione amministrativa (anche esclusiva), potere evidentemente non configurabile quando a venire in discussione sia il profilo paritario e meramente patrimoniale del rapporto concessorio, in presenza di una contrapposizione di situazioni giuridiche soggettive di obbligo/pretesa ”. 5.3 Particolarmente attenta alla ricostruzione del percorso con cui si è raggiunta questa posizioneinterpretativa è S.U. 23418 / 2020 - anch'essa sopra già citata -, la quale chiaramente ripartisce , affermando che nella fase esecutiva del rapporto successivaall’aggiudicazione al giudice ordinario spetta “ giudicare sulle questioni inerenti all’adempimento e/o all’inadempimento della concessione (e sui relativi effetti e conseguenze … anche di natura risarcitoria) con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell’amministrazione e del concessionario, nonché di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo”, mentre interviene il giudice amministrativo qua l o ra “non si verta nell’ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ossia allorquando l’amministrazione, sia pure successivamente all’aggiudicazione definitiva, intervenga con atti autoritativi incidenti direttamente sulla procedura di affidamento, mediante esercizio del potere di annullamento d’ufficio o di eventuali altri poteri riconosciuti dalla legge, o comunque adotti atti autoritativi in un procedimento” disciplinato dalla l. 241/1990 o nei casi tassativamente previsti, come quello di cui all’articolo 133, primo comma, lettera e), n.2 c.p.a.E qui l’arresto invoca il filone composto da S.U. 18 dicembre 2018 n. 32728,S.U. 8 luglio 2019 n. 18267 e S.U. 18 dicembre 2019 n. 33691, sottolineando che con tale giurisprudenza si è così superata la giurisprudenza tradizionale dapprima sorta a proposito del l’articolo 5 l. 6 dicembre 1971 n. 1034,riguardante concessioni di beni o servizi, e poi estesa ai “servizi pubblici” ai quali si riferisce l’ articolo 133, primo comma, lettera c), c.p.a.: in quest'ottica – appunto non più accettabile - “la giurisdizione amministrativa esclusiva aveva una tendenziale vis expansiva a tutta la fase esecutiva del rapporto, pur in assenza di impugnativa di un atto o provvedimento dell’autorità pubblica, essendovi comprese le controversie coinvolgenti il contenuto del rapporto concessorio nel suo aspetto genetico e funzionale, anche riguardanti la violazione degli obblighi nascenti dal medesimo rapporto (ad esempio, in tema di adempimento e di risoluzione), ad eccezione soltanto delle controversie di contenuto meramente patrimoniale , senza alcuna implicazione sul contenuto della concessione, così riduttivamente intesa la salvezza della giurisdizione ordinaria sulle controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi , non estensibile, pertanto, ai casi in cui venivano in rilievo l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del dovuto”. E invece la giurisprudenza odierna è giunta ad evidenziare “come, (anche) nelle concessioni di pubblici servizi, lo spartiacque delle giurisdizioni, quella amministrativa esclusiva e quella ordinaria, debba rinvenirsi nella stipulazione del contratto o nell’aggiudicazione definitiva”, fondandosi sulla stessa norma di riparto, l’articolo 103 Cost., che consente di affidare la materia dei pubblici servizi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo” (si invoca qui la dirimente sentenza 204/2004 della Corte costituzionale), che, salvi “tipizzati interventi autoritativi del concedente” anche dopo l’aggiudicazione, va escluso quando, “esaurita la fase pubblicistica della scelta del concessionario e sorto il vincolo contrattuale”, si discute sul contenuto del rapporto, sugli adempimenti contrattuali e sui relativi effetti. Conferma si trova proprio nell’articolo 133, primo comma, lettera c), c.p.a., che non solo “mantiene intatta” la giurisdizione ordinaria per le controversie concernenti “indennità, canoni e altri corrispettivi”, ma altresì “tipizza … le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quelle che costituiscono espressione dell’esercizio di poteri autoritativi (inerenti sia alla fase anteriore che a quella successiva alla stipulazione del contratto), quali sono quelle relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore … ”. E costituisce un ulteriore sostegno nel settore il diritto eurounitario, che è giunto a togliere “la distanza” tra appalto e concessione, ormai entrambi “contratti a titolo oneroso”, come manifestano gli articoli 106 e 108 d.lgs. 50/2016 che, attuando la direttiva 2014/23/UE, determinano cause di modifica e di risoluzione del contratto di concessione (anche per inadempimento) sul modello di quanto richiesto per la modifica e la risoluzione del contratto d’appalto. Il che non significa che un peculiare interesse pubblico non possanon residua r e all’autorità procedente poteri pubblici anche su specifici aspetti organizzativi in fase esecutiva (cfr. la sentenza n. 43/2011 della Consulta) per cui vi è giurisdizione esclusiva ai sensi dell’articolo 133, primo comma, lettera c), c.p.a., purché compatibile alla legislazione eurounitaria. Laddove però la causa riguardi l’accertamento di adempimento o inadempimento alle obbligazioni presenti nel rapporto concessorio, “anche ai fini del risarcimento del danno”, non rileva “alcun controllo sull’esercizio del potere pubblico, in relazione ai parametri di legittimità dell’azione amministrativa provvedimentale”, perché al giudice ordinario è “richiesto di valutare la sussistenza, o meno, dei fatti di inadempimento dedotti a fondamento delle pretese e di qualificarli giuridicamente, per trarne le conseguenze sul piano privatistico, vertendosi in tema di diritti soggettivi vantati in posizione di parità dal privato nei confronti dell’ente pubblico o parificato”. 5.4 E su questa linea, come già constatatodel tutto condivisibile, sempre tra gli arresti più recenti la già citata S.U. 24111 / 2020 ancora rimarca che la devoluzione al giudice ordinario,anche in tema di concessioni di servizi pubblici, delle controversie relative alla fase esecutiva del rapporto- attribuendogli quindi “di giudicare sugli adempimenti e inadempimenti (e sui relativi effetti) con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell’amministrazione e del concessionario, nonché di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi rilevanti sulla determinazione delle somme dovute”- significa “ il superamento dell’indirizzo, proprio di un diverso assetto normativo, secondo cui la giurisdizione del giudice ordinario in tema di indennità, canoni ed altri corrispettivi non fosse piena ed anzi rimanesse del tutto residuale ovvero limitata, in sostanza, ai casi in cui la pretesa patrimoniale fosse certa nell’ane predeterminata nel quantum; la scelta legislativa, risalente all’art. 5, co.2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e confermata nel codice del processo amministrativo, di riservare detta tipologia di controversie al giudice ordinario, si è rivelata costituzionalmente obbligata (Corte cost. n. 204 del 2004) e coerente con la progressiva attrazione delle concessioni nell’orbita dei contratti su impulso del diritto europeo (Cass. s.u. 20687/2020 e 33691/2019) e con l’evoluzione del sistema di riparto della giurisdizione, che ha visto valorizzare l’esercizio del potere amministrativo come condizione sufficiente ma anche necessaria e ineludibile per radicare la giurisdizione amministrativa (anche esclusiva), potere evidentemente non configurabile quando a venire in discussione sia il profilo paritario e meramente patrimoniale del rapporto concessorio”. 6. In conclusione, non è discutibile , alla luce dell ’ assolutamente condivisibile giurisprudenzadi queste Sezioni U nite che ha ben plasmato il diritto vivente in materia, che al giudice ordinario compete l a giurisdizione sulla presente controversia risarcitoria - chiaramente appartenente alla fase esecutiva d e l rapporto - , con conseguente fondatezza, quindi, del ricorso principale , il cui accoglimento logicamenteassorbe quello incidentale, relativo all’integrazione del contraddittorio. Da ciòconsegue la c assazione della sentenza impugnata , con rimessione della causa alTribunale di Napoli, giudice di primo grado inizialmente adito , anche per le spese processualidel giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglieil ricorso principale , dichiara la giurisdizione del giudice ordinario