CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: T27P
Titolo CCNL: CCNL per il personale operante nelle società, imprese ed enti di istruzione e formazione
Titolo accordo: CCNL per il personale operante nelle società, imprese ed enti di istruzione e formazione
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: ISTRUZIONE, SANITA', ASSISTENZA, CULTURA, ENTI
Sottosettori: università non statale; formazione professionale; scuola non statale
Parti datoriali: AIRFOR
Parti sindacali: UNIL
Decorrenza: 2026-04-12
Scadenza: 2029-04-11
Stipula: 2026-04-02
Stato: Acquisito
Identificativo: 2026-245548
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=245548
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CCNL – Società, Imprese ed Enti di Istruzione e Formazione
ACCORDO DI RINNOVO CCNL
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO PER IL PERSONALE OPERANTE NELLE
SOCIETA’, IMPRESE ED ENTI DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
[ Validità dal 12 Aprile 2026 al 11 Aprile 2029 ]
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Il giorno 2 Aprile 2026 si sono incontrate presso l'Ufficio di Presidenza di AIRFOR sito in ROMA Via
Galla Placidia n.15 le Associazioni e/o Parti :
> PARTE SINDACALE - DATORIALE
AIRFOR - Associazione Sindacale Istruttori e Formatori
> PARTE SINDACALE - LAVORATORI
UNIL - Unione Nazionale dei Lavoratori
Le Parti, dopo ampio confronto, hanno inteso di strutturare per un triennio, dal 12 Aprile 2026 fino al 11
Aprile 2029, il seguente CCNL
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE
OPERANTE NELLE SOCIETA’, IMPRESE ED ENTI DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE.
Per brevità il presente CCNL potrà essere anche denominato nelle future comunicazioni e nel seguito
del testo come "CCNL Società, Imprese ed Enti di Istruzione e Formazione" o “Contratto”.
PREMESSE E FINALITA' DEL CCNL
Le Parti intendono instaurare con il presente Contratto un cambiamento della contrattualistica nazionale
in un’ottica di rilancio reale dell’occupazione, fattore indispensabile per una espansione strutturale
dell’economia e della produttività del Paese e ribadiscono che il CCNL deve essere considerato un
complesso unitario ed inscindibile. Il Contratto agisce nei fini dettati dalla Comunità Europea finalizzata
all'ottimizzazione dei rapporti individuali e collettivi di lavoro e di tutela dei processi lavorativi. Il
presente CCNL intende realizzare una base contrattuale corrispondente alle peculiarità in cui operano i
lavoratori e collaboratori delle Società, Imprese ed Enti di Istruzione e Formazione in tutte le tipologie di
attività riferibili specificamente alle mansioni espletate. I settori di maggiore rilevanza inseriti in tale
ambito sono individuati nel particolare nei seguenti : Edilizia, Industria, Artigianato, Commercio,
Trasporti, Credito, Sanità, Agricoltura, Ambiente, Arti e Professioni. La trattazione si articolerà , oltre
all'ambito generale, con particolare riferimento alla materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro, al fine
di promuovere e potenziare le opportunità d’impiego in grado di soddisfare sia le esigenze dei lavoratori
che delle Aziende. Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive e occupazionali
del mercato del lavoro, mediante interventi che facilitino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e
consentano un’adeguata flessibilità nell'impiego dei lavoratori, promuovendo una moderna
regolamentazione di un settore estremamente delicato che è rappresentato dalle aziende che utilizzano
Operatori qualificati e non. Da quanto sopra i principali soggetti interessati dal presente CCNL sono tutti
quei lavoratori e collaboratori attivi in ruoli e mansioni aziendali svolti a qualunque titolo.
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Tali soggetti sono individuati, in via puramente indicativa e non esaustiva, nei seguenti ambiti:
- Segreteria didattica e organizzativa;
- Direzione attività e processi;
- Coordinamento attività e processi;
- Formazione e Istruzione in aula ed a distanza;
- Progettazione iter formativi;
- Monitoraggio attività e sviluppo;
- Marketing e Pubblicità;
- Gestione sistemi IT;
- Attività pratiche e di addestramento;
- Attività intellettuali e di concetto.
Negli ambiti sopra citati possono individuarsi i seguenti inquadramenti per tutti i soggetti operanti negli
specifici campi e attività a cui è rivolto il presente CCNL:
- Impiegati;
- Quadri.
Le Parti, nel confermare la validità e l’efficacia del modello di assetti contrattuali su due livelli, adottato
con riferimento all’esperienza dei maggiori paesi europei, intendono ribadire la convinzione che
unicamente un sistema strutturato di relazioni sindacali, attraverso regole certe e condivise, sia in grado
di determinare un circolo virtuoso necessario allo sviluppo. Con le premesse di cui sopra, le Parti
ribadiscono la validità di un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, ai vari livelli,
che sia ispirato ai principi della sussidiarietà e della solidarietà. Le Parti rilevano che il settore di interesse
è caratterizzato da una diffusa presenza di aziende di piccola, media e grande dimensione.
Conseguentemente, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dovrà conservare una funzione di
regolatore principale. Esso, quindi, rappresenta, lo strumento unitario capace di fornire alle Parti Sociali il
complesso minimo inderogabile di norme e regole necessarie. Sotto questo profilo manifestano il comune
interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell'importanza del ruolo
svolto dagli operatori di tali attività nell'economia del Paese in un mercato della sicurezza, della qualità e
dell'ambiente reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica, quali consulenti
indispensabili delle aziende per loro caratteristiche funzionali e professionali. Da quanto appena citato, il
presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, trattasi un modello tendente ad aiutare lo sviluppo, a
migliorare le condizioni dei lavoratori e collaboratori, ad aumentare la competitività delle aziende,
mediante l’innovazione e la qualità, in grado di fornire risposte adeguate alla questione salariale ed ai
principi di solidarietà. Le Parti hanno inteso con questo Contratto, in forza del principio di sussidiarietà,
dare importanti spazi effettivi a nuove linee di Contrattazione Collettiva di Secondo livello, con
particolare riferimento agli elementi variabili del trattamento economico, al fine di ottenere uno
strumento più flessibile, agile e rispondente ai reali bisogni del comparto. Si preserva comunque la
funzione sussidiaria della contrattazione a livello nazionale. Le Parti hanno altresì inteso di stabilire
contestualmente alla stesura del presente CCNL l'operatività diretta in riferimento a tale contratto dell’
OPIFOR - Organismo Paritetico Intersettoriale per la Formazione – già costituito dalle stesse. L’OPIFOR
avrà funzioni come regolatore di argomentazioni specifiche in materia di formazione e istruzione nel
senso più generale. Inoltre l'OPIFOR avrà il compito di formare fra le Parti la Commissione Bilaterale
Generale, Funzionale e di Garanzia ( Nazionali e/o Territoriali ). Con la presente “Premessa” le Parti
intendono affermare la volontà comune di consolidare la pratica attuazione del metodo concertativo e di
migliorare il sistema delle relazioni sindacali, anche attraverso la costituzione dei sopra richiamati
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strumenti bilaterali, ai quali è assegnato il compito di favorire la copertura assicurativa e previdenziale
dei lavoratori mediante contribuzione mista. Espressione della sensibilità con la quale le Parti hanno colto
la portata innovativa e propulsiva della nuova dimensione europea in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, è anche l’attenzione mostrata verso la formazione continua quale strumento
fondamentale di valorizzazione professionale delle persone e il suo ruolo strategico in uno scenario non
più vincolato solo e unicamente a logiche di competizione “territoriale".
TITOLO 1
Il CCNL “Società, Imprese ed Enti di Istruzione e Formazione”
Art. 1 - Elementi regolatori generali - Il presente CCNL disciplina, in maniera unitaria per tutto il
territorio nazionale, i rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma posti in essere dalle
Aziende/Imprese/Enti, operanti a vario titolo, nell’ambito istruttivo e formativo del settore Edilizia,
Industria, Artigianato, Commercio, Trasporti, Credito, Sanità, Agricoltura, Ambiente, Arti e Professioni,
rientranti nell’ambito di applicazione previsto all’art. 155 del presente CCNL. Il presente Contratto
disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, tutti i rapporti di
lavoro: quelli speciali a carattere formativo, quale l’Apprendistato; quelli atipici degli addetti occupati
con le diverse forme d’impiego così come previsti dalla disciplina dell’apposito Accordo; quelli
propedeutici all’assunzione quali lo Stage e i Praticantati, così come richiamati dal presente Contratto.
Le disposizioni del presente Contratto sono correlate e inscindibili tra loro e, pertanto, per la corretta
configurazione del sistema contrattuale, non ne è ammessa un’applicazione parziale, salvo che per le
eventuali deroghe consentite alla Contrattazione di Secondo livello. Ferma restando l'inscindibilità di
cui sopra, le Parti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali
condizioni economiche complessivamente più favorevoli già praticate al Lavoratore che era in forza
prima della stipula o applicazione del presente CCNL. Si intendono, da ultimo, integralmente
richiamati nel CCNL sottoscritto tutti quei provvedimenti, come ad esempio i decreti attuativi JOBS
ACT (e s.m.i.) e il cosiddetto D.Lgs. “dignità”, che prevedono modifiche alla normativa previgente
richiamata e richiedono altresì un recepimento da parte della CCNL, senza la necessità di sottoscrivere
verbali integrativi al CCNL, con l’intesa che tali provvedimenti legislativi e normativi trovano
immediata applicazione nel CCNL sottoscritto.
Art. 2 - Elementi regolatori specifici - Per gli eventuali elementi non presenti nel CCNL, o in
eventuale contrasto con esso, valgono prioritariamente le Leggi e Norme applicabili agli specifici
settori.
TITOLO 2
DIRITTI SINDACALI
Art. 1 - Rappresentanza dei Lavoratori - I Sindacati firmatari il presente CCNL esercitano il potere
contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative. La RSA svolge le attività negoziali per le
materie d’interesse dei Lavoratori dipendenti dall’Azienda, secondo i modi definiti nel presente
Contratto, nonché in attuazione delle scelte generali dei Sindacati firmatari. Il Datore di lavoro deve
consentire lo svolgimento tra i Lavoratori, fuori dall'orario di lavoro, di referendum indetto dalla
RSA o RSU, su materie inerenti l'attività sindacale, con diritto di partecipazione di tutti i Lavoratori
appartenenti all'unità aziendale e/o alla categoria particolarmente interessata. Il Referendum dovrà
svolgersi nel rispetto delle previsioni dell’Accordo Interconfederale sottoscritto tra le Parti.
Art. 2 - Assemblea dei Lavoratori - I Lavoratori delle Società con oltre 15 (quindici) Dipendenti
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hanno il diritto di riunirsi, nell’unità o sede in cui prestano la loro opera, al di fuori o durante l’orario
di lavoro, nei limiti di 10 (dieci) ore annue retribuite. La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea
sindacale, salvo che nel caso di fatti gravissimi o che potrebbero compromettere il proseguo
dell’attività, saranno comunicati con preavviso di almeno tre giorni lavorativi. Nelle Società non
rientranti nel campo di applicazione dell’art. 19 della L. n. 300/1970, ma con oltre 5 (cinque)
Dipendenti, i Lavoratori, nei casi di Contrattazione Aziendale di Secondo livello o grave crisi
aziendale, hanno il diritto di riunirsi con la RST, nell’unità in cui prestano la loro opera, fuori
dall’orario di lavoro, nei limiti di 4 (quattro) ore annue retribuite. La data e l’orario di svolgimento
dell’assemblea sindacale saranno normalmente comunicati con preavviso di almeno 3 (tre) giorni
lavorativi. In entrambi i casi, il monte ore non utilizzato entro il 31 dicembre di ciascun anno decadrà
e non potrà essere sostituito da indennità. Per quanto possibile, il diritto d’assemblea sindacale dovrà
essere esercitato in orari compatibili alle esigenze di servizio.
Art. 3 - Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori - Per la partecipazione dei Lavoratori alla vita
sindacale, le Parti fanno espresso rinvio alla Legge n. 300/1970 e s.m.i., di seguito anche solo detta “Statuto dei
Lavoratori”. La Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori spetta di diritto esclusivamente ai Sindacati
che hanno sottoscritto il CCNL applicato e alle Organizzazioni Sindacali che, congiuntamente ai
Sindacati che precedono, hanno sottoscritto nelle Aziende il vigente Accordo Aziendale di Secondo
livello. Le altre Organizzazioni Sindacali hanno il diritto di assistere singolarmente i Lavoratori
ogniqualvolta abbiano da loro ricevuto mandato o siano loro iscritti. Nel prosieguo del presente CCNL,
quando vi sia la dicitura “Organizzazioni Sindacali” o “Sindacati che hanno sottoscritto il presente
CCNL”, deve intendersi compresa anche l’estensione alle Organizzazioni Sindacali di cui al primo
comma del presente articolo 3.
Art. 4 - R.L.S.T ( Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale ) - Per la risoluzione di
particolari richieste inerenti l'individuazione del RLST si farà riferimento a quanto previsto dall'
OPIFOR - Organismo Paritetico Intersettoriale per la Formazione.
Art. 5 - R.S.T. (Rappresentanza Sindacale Territoriale) - Per la tutela dei Lavoratori dipendenti da
Società non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 19 L. n. 300/1970, cioè che hanno fino a 15
dipendenti in ciascuna sede autonoma e, in generale, per la validità della Contrattazione di Secondo
livello, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale, in sigla “R.S.T.”, nominata congiuntamente o
disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL. Alla RST o RSA competono le seguenti
materie:
a) diritti di informazione e di affissione;
b) diritto di assemblea con i Lavoratori dell’Azienda;
c) diritto di discutere e sottoscrivere gli Accordi sindacali Aziendali di secondo livello.
d) di accesso ai locali Aziendali con preavviso di almeno tre giorni lavorativi
e) la verifica del rispetto degli adempimenti connessi all’Apprendistato;
f) l’analisi territoriale delle dinamiche occupazionali;
g) la titolarità della Contrattazione:
Art. 6 - R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale) - Nelle Aziende con oltre 15 (quindici)
Lavoratori può essere costituita a iniziativa delle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL la
“Rappresentanza Sindacale Aziendale”, in sigla “R.S.A.”, per la quale trova applicazione la disciplina
prevista dallo Statuto dei Lavoratori e dall’Accordo Interconfederale.
Art. 7 - Trattenuta Sindacale - L’Azienda provvederà a trattenere dalla retribuzione del Lavoratore i
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contributi sindacali previsti dalla delega trasmessa dal Sindacato firmatario il presente CCNL o
sottoscrittore di Accordo Collettivo Aziendale di Secondo livello. Il Dipendente interessato dovrà
presentare formale richiesta, mediante consegna all’Azienda della delega di iscrizione sottoscritta
con l’indicazione del mese di inizio della trattenuta e del consenso al trattamento dei propri dati
personali e sensibili. La delega avrà validità fino alla revoca del Lavoratore, che dovrà avvenire
mediante formale comunicazione da lui sottoscritta. La revoca decorrerà dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui essa è stata rimessa alla Direzione dell’Azienda. L’Azienda, su richiesta
dei Sindacati sottoscrittori il CCNL, o di quelli ammessi all’estensione dell’obbligo di trattenuta,
fornirà semestralmente l'elenco dei Lavoratori loro iscritti, ai quali effettua la trattenuta.
L'ammontare del contributo sindacale in favore dei Sindacati firmatari è quello annualmente
fissato dall’Organizzazione Sindacale cui il Lavoratore aderisce, suddiviso nelle quote mensili
previste per anno solare. L'importo delle trattenute sindacali dovrà essere versato, a cura
dell’Azienda, sui conti correnti indicati dalla Segreteria Nazionale dei Sindacati firmatari il presente
CCNL o sottoscrittori degli Accordi Aziendali di Secondo Livello, o di quelli ammessi alla
trattenuta, cui il Lavoratore aderisce. Normalmente, il versamento dovrà essere effettuato
trimestralmente e, comunque, con cadenza non superiore a 6 (sei) mesi.
TITOLO 3
SISTEMA DELLA CONTRATTAZIONE
Art. 10 - Contrattazione Collettiva Nazionale - Alla contrattazione collettiva nazionale o di I livello sono
demandati tutti gli elementi quadro del rapporto di lavoro e del trattamento retributivo base dei
lavoratori dipendenti, delle agibilità ed agevolazioni sindacali riconosciute alle Parti, nonché le
seguenti materie: costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione ;
costituzione e funzionamento delle Commissioni Paritetiche e per le Pari Opportunità.. La
Contrattazione Collettiva Nazionale riconosce all’Azienda il diritto di impostare la propria attività
sulla certezza degli oneri derivanti dal lavoro. Le Parti concordano che il CCNL, in condizioni di
normalità, ha anche la funzione di garantire a tutti i Dipendenti del settore, ovunque impiegati nel
territorio nazionale, la certezza di trattamenti minimi economici e normativi. Inoltre, il CCNL vuole
assicurare e regolare il sistema di relazioni sindacali a livello nazionale, territoriale o aziendale.
Art. 11 - Il Sistema della Contrattazione - Le Parti definiscono di disciplinare questo CCNL in coerenza
agli obiettivi di creazione di nuova occupazione e di crescita fondata sull’aumento dell’efficienza,
con l’obiettivo d’incrementare, in modo compatibile, le retribuzioni. La Contrattazione si svolge su
n.2 livelli: 1° livello: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, anche detto solo CCNL; 2°
livello: Contratto Integrativo Aziendale, anche detto solo Contratto Collettivo di Secondo Livello o
Contratto Aziendale di Secondo Livello o Contratto di Secondo (2°) Livello.
Art. 12 - Contrattazione Collettiva di 2° Livello - Nella fluidità e nella volatilità dei mercati e del lavoro,
le Parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà
disciplinate dal presente CCNL. Allo scopo, auspicano lo sviluppo della Contrattazione Collettiva di
Secondo Livello in tutte le realtà ove essa sia possibile. Per questo, la previsione collettiva nazionale
ha carattere sussidiario rispetto alla Contrattazione Collettiva di Secondo Livello e, pertanto, sarà da
quest’ultima sostituita nelle singole disposizioni da essa definite. Le Parti riconoscono la
fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali e concordano
sulla possibilità che la Contrattazione, in casi e situazioni particolari quali, per esempio, la
salvaguardia dei posti lavoro in situazioni di obiettiva e provata difficoltà, possa
eccezionalmente e temporaneamente portare anche a risultati economici inferiori a quelli della
Contrattazione Collettiva sostituita. Però, in tali casi, gli obiettivi e i sacrifici richiesti dovranno
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essere dichiarati formalmente e programmati in tempi definiti.
Art. 13 - Ambiti della Contrattazione di 2° Livello - La contrattazione collettiva decentrata -o di II
livello- si esercita a livello Regionale e/o Territoriale e/o Aziendale, sulle materie e sugli istituti
demandati dal presente CCNL e/o dalla legge. Nella contrattazione di 2° livello, le Parti possono
definire intese temporaneamente modificative degli istituti del CCNL riguardanti: modalità di
svolgimento della prestazione lavorativa; orario e organizzazione del lavoro; innovazione dei
modelli organizzativi o dei processi al fine di favorire sistemi partecipativi tesi all’incremento della
qualità e produttività del lavoro, l’emersione, la stabilizzazione e incremento dell’occupazione; la
gestione di crisi settoriali o di filiera La Contrattazione di 2° livello sarà svolta in sede aziendale e
avrà una durata normale di 3 (tre) anni. Essa riguarderà le materie e gli istituti contrattuali
espressamente indicati nel presente articolo. La parte economica potrà definire solamente
l’introduzione di Premi di Risultato integralmente correlati ad elementi dall’esito incerto (es.
redditività, produttività, qualità, presenza, ecc.), anche in concorso tra loro, o particolari indennità
strettamente giustificate da tempi, modi o condizioni richiesti alla prestazione lavorativa in alcuni
settori aziendali. Le Parti sottoscrittrici il presente CCNL, per favorire la Contrattazione di secondo
livello, concordano che, a richiesta delle Parti (Datore, Lavoratori o RSA/RST), la Commissione
Bilaterale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione istituita presso l'OPIFOR -
Organismo Paritetico Intersettoriale per la Formazione - fornisca linee guida utili a definire
aziendalmente modelli di “Premio Variabile” o di “Premio Produzione” o di “Premio Presenza”,
anche tenendo conto dell’Elemento Perequativo Mensile Regionale. Tali Premi dovranno conciliarsi
con le compatibilità aziendali in funzione: 1) degli aumenti retributivi previsti dal CCNL; 2) delle
eventuali retribuzioni già previste dalla Contrattazione regionale o provinciale di secondo livello. La
Contrattazione di secondo livello è ammessa per le materie demandate dal presente CCNL o dalla
Legge, fermo restando il principio generale che, salvo casi straordinari particolari e documentati di
crisi aziendale, ogni limitazione concordata dei diritti dei Lavoratori che siano già stati
contrattualmente definiti, debba prevedere una specifica e adeguata voce di ristoro economico e la
loro approvazione mediante referendum. In caso di controversie inerenti alla Contrattazione
di secondo livello, le Parti dovranno attivare la Commissione Bilaterale, Interpretazione e
Conciliazione, istituita presso l'OPIFOR - Organismo Paritetico Intersettoriale per la Formazione. A
livello territoriale, in sede di prima applicazione, la richiesta di stipula della Contrattazione di
secondo livello non può essere presentata prima di 2 (due) mesi dal deposito del presente CCNL
presso gli Uffici preposti. Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni
dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione della richiesta di rinnovo e il successivo
termine di 3 (tre) mesi, decorrente dal ricevimento delle lettere d’apertura delle trattative. A regime,
per le proposte di rinnovo del Contratto di secondo livello è necessario che una delle Parti ne dia
disdetta almeno 2 (due) mesi prima dalla relativa scadenza, presentando le proposte di modifica, al
fine di consentire l'apertura delle trattative. Nel mese antecedente e nei due mesi successivi alla
scadenza del Contratto di secondo livello, e comunque per un periodo complessivamente pari ad
almeno 3 (tre) mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno
iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. Durante tale periodo, i trattamenti
economici e la parte normativa, previsti dal Contratto di secondo livello scaduto, continueranno ad
essere applicati. Dal primo giorno del terzo mese successivo alla scadenza, gli Accordi di secondo
livello (scaduti) decadranno e non saranno più applicati. Nel caso di stallo delle trattative di secondo
livello per oltre 5 (cinque) mesi, le Parti, per favorire un accordo, interesseranno gli Organismi
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Nazionali di riferimento che hanno sottoscritto il presente CCNL.
Art. 14 - Esame ricorrente - A livello provinciale o aziendale, su richiesta di una delle Parti
sottoscrittrici il presente CCNL, le Associazioni territoriali imprenditoriali e dei Lavoratori,
s’incontreranno per il tramite delle rispettive Organizzazioni Sindacali firmatarie, al fine di
procedere ad un esame congiunto territoriale orientato alla stima delle condizioni operative future e
al raggiungimento d’intese aziendali.
TITOLO 4
MODALITA' DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
Art. 15 - Modalità di Comunicazione e Informazione.
A. Di comparto territoriale - Le Aziende che applicano il presente Contratto e che occupano più di:
a) 15 (dieci) Dipendenti, se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 25 (venti) Dipendenti, se operano in più province ma nell'ambito di una sola regione;
c) 50 (quaranta) Dipendenti, se operano nell'ambito nazionale in più regioni;
Annualmente, di norma entro il primo semestre, su domanda delle Organizzazioni Sindacali
stipulanti il presente CCNL o delle RSA interessate, anche attraverso l’Associazione territoriale
imprenditoriale cui l’Azienda aderisce, s’incontreranno, ai rispettivi livelli, per un esame congiunto
delle prospettive di sviluppo settoriali. Nell’occasione degli incontri, a richiesta del Sindacato, anche
al di fuori delle scadenze previste, le Aziende forniranno, nel rispetto della piena autonomia
imprenditoriale, informazioni, anche orientate al raggiungimento d’intese, preventive alla fase
d’attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione,
appalti, ristrutturazione, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica che investano gli assetti
aziendali, e informazioni sui nuovi insediamenti nel territorio. Nelle medesime occasioni saranno
fornite informazioni sull’effettuazione del lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti
alla composizione degli organici e alle tipologie d’impiego ivi utilizzate. Saranno inoltre fornite
informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle Aziende quali, ad
esempio, sui Codici di condotta disciplinare interni, Certificazioni, asseverazioni, situazione
infortunistica aziendale, conflitti di lavoro.
B. Aziendali - Con la stessa periodicità e alle stesse condizioni di cui al primo comma del presente
articolo, le Società che occupano almeno 10 (dieci) Dipendenti, a domanda, forniranno alle
Organizzazioni Sindacali e/o alle RSA informazioni orientate alla consultazione tra le Parti, così
come previsto dal D. Lgs. 25/2007, riguardanti: l'andamento recente e quello prevedibile
dell'attività, nonché indicazioni sulla situazione economica; la situazione, la struttura e
l'andamento prevedibile dell'occupazione, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le
relative misure di contrasto; le decisioni aziendali che siano suscettibili di comportare rilevanti
cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.
Inoltre, con cadenza annuale, il Datore di lavoro è tenuto ad informare la R.S.A. sull’andamento del
ricorso di lavoro a tempo determinato, intermittente e sul lavoro somministrato. Copia del Verbale
conclusivo di tali incontri sarà inoltrata all’Organizzazione nazionale di ciascuna parte interessata.
Art. 16 - Commissioni Paritetiche Settoriali - Annualmente, di norma entro il primo semestre, le
Parti, a richiesta di una di esse, s’incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro
sociale ed economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei
più rilevanti processi d’innovazione per mezzo dell'OPIFOR - Organismo Paritetico Intersettoriale
per la Formazione. Saranno altresì presi in esame: i processi di sviluppo e di riorganizzazione
derivanti, direttamente o indirettamente, dalla riforma del settore, che abbiano riflessi sull'esercizio
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delle singole attività; le conseguenze sul settore e sugli addetti dei sopraddetti processi sia sotto
l'aspetto organizzativo che formativo e professionale; lo stato e la dinamica dell’occupazione, con
particolare riguardo a quella giovanile, nonché, per quanto definito dal presente Contratto in
materia di formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica dei rapporti di praticantato
breve o “stage” e di Apprendistato, dei rapporti di formazione e lavoro, dei contratti a tempo
determinato, del telelavoro, nonché di ogni altra forma cosiddetta “atipica” del rapporto di lavoro.
Inoltre, nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta di una delle Parti stipulanti il presente
Contratto, saranno affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a: gli
indirizzi/obiettivi sui fabbisogni occupazionali, su quelli formativi ed in particolare sulla
riqualificazione professionale; lo studio delle problematiche connesse alla previdenza integrativa e
all’assistenza sanitaria integrativa; la costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti
bilaterali di settore; l'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della
persona (molestie sessuali, mobbing) nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni
Comunitarie; la costituzione, ove non già operativa, delle Commissioni paritetiche provinciali di
conciliazione per la gestione della "composizione delle controversie", di cui ai D. Lgs. del 31/03/1998,
n. 80 e del 29/10/1998, n. 387 e s.m.i., nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle
stesse, così come previsto dal presente Contratto; la nomina dei membri/arbitri dei collegi
d’arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente CCNL e dalla Legge.
TITOLO 5
DECORRENZA E DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO
Art. 17 - Durata e decorrenza - Il presente rinnovo CCNL decorre dal 12 aprile 2026 e resta in vigore
per tre anni fino al 11 aprile 2029, tanto per la parte economica quanto per la parte normativa (art.
142). Il CCNL, se non disdetto mediante raccomandata A.R. alla controparte, almeno 6 (sei) mesi
prima della scadenza, s’intenderà tacitamente rinnovato d’anno in anno. In caso di disdetta, il
presente CCNL manterrà efficacia ad personam fino alla decorrenza del CCNL rinnovato. La
proposta di rinnovo (piattaforma contrattuale datoriale o sindacale) dovrà pervenire all’altra Parte
almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza del CCNL o dal termine della proroga.
Art. 18 - Clausole di Raffreddamento - Durante i 3 (tre) mesi antecedenti e nei 6 (sei) mesi successivi
alla scadenza del presente CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 9 (nove)
mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali di
sospensione dei benefici contrattuali o di sciopero, né procederanno ad azioni dirette.
Art. 19 - Indennità di Vacanza Contrattuale - L’Osservatorio costituito presso la Commissione
Bilaterale dell'OPIFOR determinerà, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla
scadenza del CCNL, la tabella delle Indennità mensili di Vacanza Contrattuale per ciascun livello di
inquadramento, applicando i criteri che precedono. Dal primo giorno del mese di decorrenza della
Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile prevista dal nuovo CCNL, l'Indennità di
Vacanza Contrattuale cesserà di essere corrisposta. In sede di rinnovo del CCNL sarà definita,
normalmente tramite erogazione di Una Tantum, la compensazione delle differenze retributive per
il periodo di vacanza contrattuale. Inoltre, le Parti in attuazione dell’Accordo Quadro sugli assetti
dei livelli della Contrattazione, prima di ciascun rinnovo, valuteranno l’entità del recupero degli
scostamenti dell’Indice IPCA, depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, in
funzione della situazione socio economica di settore, conciliando le primarie esigenze di
salvaguardia e di espansione dei posti di lavoro con la tutela del potere d’acquisto delle
retribuzioni.
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TITOLO 6
UTILIZZO E DIFFUSIONE DEL CONTRATTO
Art. 20 - Utilizzo - Il presente CCNL sarà editato a cura delle Parti sottoscrittrici nel testo conforme
all’originale anche sui propri siti web, sempre aggiornato, che farà fede in caso di controversia,
comprendendo anche le eventuali modifiche disposte a seguito delle interpretazioni emesse dalla
Commissione Bilaterale, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione istituita presso l'OPIFOR -
Organismo Paritetico Intersettoriale per la Formazione. Per quanto concerne la determinazione
degli elementi contrattuali farà testo esclusivamente il Contratto depositato presso il Ministero del
Lavoro (sezione competente).
Art. 21 - Distribuzione a Enti - Le Parti contraenti s’impegnano ad inviare copia del presente CCNL
al CNEL, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, a richiesta, agli Enti Assicurativi
Previdenziali e Assistenziali interessati, oltre agli aventi diritto per Legge.
Art. 22 - Distribuzione a Lavoratori - Il Datore di lavoro è tenuto a distribuire gratuitamente a ogni
Dipendente, in servizio o neo assunto, una copia del Testo Ufficiale del presente CCNL, previa
sottoscrizione che ne attesti la consegna. Inoltre, esporrà, in luogo accessibile ai Lavoratori, l’estratto
della parte disciplinare del presente CCNL di interesse.
TITOLO 7
EFFICACIA DEL CONTRATTO
Art. 23 - Le definizioni stabilite nel presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia
obbligatoria solo ed esclusivamente nei confronti dei Dipendenti di Datori di lavoro che applicano
il presente CCNL. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL, o
qualsiasi estensione pattuita con altre Parti, potrà avvenire solo con il preventivo consenso, espresso
congiuntamente, di tutte le Parti stipulanti.
TITOLO 8
DEFINIZIONI CONTRATTUALI
Art. 24 - I vari termini indicati nel presente CCNL si assumono nel seguente significato :
“Trattamento complessivo” - E’ costituito da tutte le somme e i valori in genere dovuti al Lavoratore
quale corrispettivo della prestazione lavorativa. Ai fini del presente CCNL, esso comprende: la
Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile (RTMCM), gli Aumenti periodici di
anzianità (APA), le voci previste dal Contratto Individuale, quali, ad esempio, il Superminimo, le
Indennità correlate ai modi della prestazione (lavoro notturno, festivo, ecc.), le indennità correlate
alla mansione, i benefici previsti dalla Contrattazione di secondo livello e le prestazioni
contrattualmente dovute per l’Assistenza Sanitaria Integrativa, per garanzie Assicurative e per
eventuali somministrazioni (buoni mensa, pacchi dono, ecc.) ; “Retribuzione Territoriale Minima
Contrattuale Mensile” o “RTMCM” - Essa comprende in un’unica voce lorda: la Componente
Parametrica, l’ex Indennità di Contingenza e dell’E.D.R.; l’Elemento Perequativo Mensile Regionale,
l’Indennità Contrattuale e l’Indennità Sostitutiva di Mensa. In caso di Tempo Parziale, la
Retribuzione Minima Contrattuale Mensile dovrà essere rapportata all’Indice di Prestazione.
“Retribuzione Individuale Mensile” o “RIM”- S’intende la quota di retribuzione lorda mensile
spettante al Lavoratore costituita dai seguenti elementi, eventualmente parametrati all’Indice di
Prestazione : Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile (artt. 167e 168); Aumenti
periodici d’anzianità (art. 170); Superminimi “ad personam”; ogni altro elemento retributivo
derivante dalla Contrattazione Individuale o Collettiva, che sia stato previsto utile per le
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retribuzioni differite ed il TFR. “Retribuzione Individuale Oraria” o “RIO” - Si ottiene dividendo la
“RIM” per il divisore convenzionale orario che, salvo per i lavoratori discontinui, è pari a 173.
“Retribuzione Individuale Giornaliera” o “RIG” - Si ottiene dividendo la “RIM” per il divisore
convenzionale giornaliero, che è pari a 26. “Retribuzione Media Globale Giornaliera” o “RMGG” -
E’ la retribuzione che si calcola con i criteri indicati dall’INPS, normalmente pari a 1/26° (per gli
Impiegati) o 1/30° (per gli Operai) dell’imponibile previdenziale del mese precedente, incrementato
dei ratei di tredicesima mensilità, salvo che la stessa non sia stata frazionata o già contabilizzata in
ratei mensili. “Retribuzione Individuale di Fatto” o “RIF”- S’intende l’importo lordo mensile dovuto
al Lavoratore quale corrispettivo per il lavoro prestato, nel rispetto delle previsioni contrattuali e
individuali pattuite. È, quindi, comprensiva di tutte le voci retributive, stabili, condizionate e
variabili del periodo considerato quali, oltre alla RIM, delle seguenti: indennità correlate alla
mansione (ad esempio: indennità di trasferta, indennità trasfertisti, maggiorazioni e indennità di
turno, indennità di maneggio denaro, ecc.); retribuzioni extraorarie con maggiorazioni (ad esempio:
per lavoro straordinario, supplementare, festivo, notturno ecc.); eventuali importi forfettariamente
riconosciuti per lavoro extraorario contrattuale (forfetizzazione lavoro supplementare e/o
straordinario); integrazioni mensili variabili, erogate al fine di garantire al Lavoratore un certo
importo fisso preventivamente concordato; premi (ad esempio: premio presenza, di produttività, di
risultato, ecc.); indennità sostitutive ( ad esempio, per ferie maturate e non godute, di preavviso, di
trasporto, ecc.). “Divisori Convenzionali”- Orario: 173, ad esclusione dei lavoratori discontinui, per i
quali il divisore sarà dato dall’orario settimanale concordato (massimo 45 ore), moltiplicato per il
coefficiente 4,33, con arrotondamento all’unità (con 45 ore settimanali: 45 x 4,33 = 194,85,
arrotondato a 195). Nel caso di decimale pari a 0,5 l’arrotondamento sarà all’unità inferiore.
Giornaliero: 26. “Rimborso spese” - S’intende il ristoro delle spese sostenute dal Lavoratore in nome
e per conto dell’Azienda, ivi comprese le spese di viaggio, vitto e pernottamento, conseguenti al
lavoro comandato al di fuori della sede abituale, nei limiti della normalità o preventivamente
concordate. In caso di prestazione comandata al di fuori dal comune della sede abituale di lavoro, il
rimborso spese di vitto e alloggio può essere sostituito dall’indennità di trasferta. Per sola
documentazione contabile, può essere riconosciuto unitamente alla retribuzione, ma non è soggetto
a contribuzione previdenziale e a prelievo fiscale.
TITOLO 9
ELEMENTI DI INCERTEZZA DEL MERCATO DEL LAVORO
Art. 25 - Alle Aziende che applicano il presente CCNL è data la possibilità di utilizzare, in funzione delle
differenti esigenze, gli strumenti di flessibilità previsti. Le Parti convengono che, a fronte di
temporanea ed oggettive difficoltà di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o
riconversione aziendale che comportino esuberi occupazionali, nel secondo livello di Contrattazione si
dovranno concordare i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire le conseguenze sociali
della minore necessità d’impiego della forza lavoro, quali i Contratti di Solidarietà o anche facendo ricorso a
strumenti contrattuali alternativi o integrativi ai soli strumenti di Legge.
TITOLO 10
LA COSTITUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO
Art. 26 - Normale rapporto di lavoro - In assenza di altro accordo scritto, il contratto di lavoro si
considera a tempo pieno e indeterminato. Ricorrendo le condizioni previste dalla Legge e dal CCNL,
l’Azienda usufruirà degli sgravi contributivi previsti.
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Art. 27 - Istituti del nuovo mercato del lavoro - Si evidenziano le seguenti tipologie contrattuali: Tempo
parziale - Con il contratto “a tempo parziale”, l’orario di lavoro è ridotto rispetto a quello normale. La
riduzione può essere giornaliera (tempo parziale orizzontale); nell’ambito di alcuni giorni della
settimana o del mese (tempo parziale verticale); nell’ambito di alcuni periodi dell’anno (tempo parziale
ciclico); oppure, contemporaneamente, orizzontale e verticale (tempo parziale misto). Il Contratto di
lavoro a tempo parziale, ai fini della prova, deve risultare da atto scritto; Tempo determinato - È
ammessa l’assunzione di Lavoratori con contratto a tempo determinato come previsto dall’attuale art.
37 e seguenti del CCNL, e dalle disposizioni legali di cui al D.Lgs. n. 81/2015. La normativa in materia
pone dei limiti aziendali nel rapporto tra assunti a tempo determinato e indeterminato e stabilisce
alcuni divieti, limitazioni e disposizioni particolari in materia di superamento del termine inizialmente
concordato, di proroga dello stesso e di sua reiterazione. E’ vietata ogni discriminazione rispetto agli
assunti con contratto a tempo indeterminato. Il Contratto di lavoro a Tempo Determinato, ai fini della
prova, deve risultare da atto scritto; Contratti di solidarietà espansiva - Consistono nella riduzione
stabile dell’orario di lavoro e della retribuzione con contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo
personale. Il Servizio ispezioni del lavoro è preposto ad accertare la corrispondenza fra la riduzione
d’orario e le nuove assunzioni; Contratti di solidarietà difensiva - Consistono nella riduzione stabile
dell’orario di lavoro e della retribuzione con contestuale riduzione dei licenziamenti programmati per
esuberi strutturali. Il Servizio ispezioni del lavoro è preposto ad accertare la corrispondenza fra la
riduzione d’orario e la riduzione dei licenziamenti; Telelavoro - Si differenzia dal normale lavoro in
quanto la prestazione anzichè essere svolta presso la sede aziendale, avviene in un luogo diverso che spesso,
ma non necessariamente, coincide con la dimora del Lavoratore. La retribuzione è, normalmente, ad
“economia”, cioè a tempo. Il Contratto di telelavoro deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto;
Lavoro Intermittente - Il lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un Lavoratore si pone a
disposizione dell’Azienda per periodi predeterminati, la quale ne può utilizzare le prestazioni a carattere
discontinuo o “intermittente”, a domanda o nei limiti particolari stabiliti. Il Contratto può essere stipulato
anche a tempo determinato. Il Contratto di lavoro intermittente è disciplinato dal CCNL e si può stipulare,
in ogni caso, per certe classi di età. Ai fini della prova, deve risultare da atto scritto; Somministrazione di
lavoro - Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da un soggetto (Utilizzatore) che si
rivolge ad altro soggetto (Somministratore), autorizzato alla somministrazione di lavoro ai sensi delle
specifiche norme legali sull’argomento. Il contratto di somministrazione deve risultare, a pena di nullità, da
atto scritto.
TITOLO 11
LAVORO A TEMPO PARZIALE
Art. 28 - Tempo Parziale: definizione - Il Contratto di lavoro a Tempo Parziale prevede lo svolgimento
dell’attività lavorativa con orario ridotto rispetto a quello ordinario previsto nel presente Contratto o
praticato presso l’Azienda. Le Parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere uno
strumento idoneo ad agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed a rispondere alle
esigenze delle Società e dei Lavoratori, concordano che lo stesso possa essere di tipo: orizzontale: quando
la prestazione giornaliera ridotta si svolga per tutti i giorni lavorativi; verticale: quando la prestazione a
tempo pieno si svolga solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno; misto: quando la
prestazione sia resa secondo una combinazione dei modi “orizzontale” e “verticale” sopraindicati e
contempli giornate o periodi a tempo pieno, alternati a giornate o periodi a orario ridotto o non lavorati;
“over 63”: quando la prestazione sia resa a tempo parziale, in accordo con il Datore, da un lavoratore che
ha oltre 63 anni (cfr. art. 1, comma 284, L. 208/2015).
Art. 29 - Tempo Parziale: condizioni di assunzione - L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale necessita della volontarietà di entrambe le Parti (Datore e Lavoratore) e, ai fini della prova, dovrà
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risultare da atto scritto, nel quale saranno indicati i seguenti elementi: il periodo di prova per i nuovi
assunti; la durata della prestazione lavorativa ridotta e i relativi modi da ricondurre ai regimi d’orario
esistenti; il trattamento economico e normativo, secondo i criteri di proporzionalità all’entità della
prestazione lavorativa ordinaria ridotta; l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e della
collocazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all’anno. Quando è previsto il
lavoro a turni, l’indicazione che precede può limitarsi a rinviare al calendario aziendale dei turni
programmati; l’accettazione delle Clausole Elastiche e Flessibili, di cui all’articolo 32, comprendenti
l’eventuale previsione concordata della possibilità d’intensificazione in particolari periodi dell’anno (per
stagionalità, festività, ecc.) o di variare temporaneamente la collocazione dell’orario di lavoro.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 (quattro) ore, salvo diverso accordo sottoscritto in sede
sindacale, non potrà essere frazionata nell’arco della giornata. Potranno essere realizzati contratti di
lavoro a tempo parziale verticale anche per le sole giornate di sabato e/o festive, cui possono accedere
anche studenti e/o Lavoratori, purchè essi siano in possesso dei requisiti contrattuali e legali necessari. In
tal caso, non opera alcun limite minimo alla durata settimanale della prestazione. Diversi modi relativi
alla collocazione temporale dell’orario di lavoro potranno essere definiti con accordo aziendale, ovvero
previo parere vincolante di conformità della Commissione Bilaterale dell'OPIFOR.
Art. 30 - Tempo Parziale: trattamento economico e normativo - Il trattamento economico e tutti gli istituti
contrattuali dovranno essere proporzionati all’orario di lavoro a tempo parziale concordato nel periodo
Art. 31 - Tempo Parziale: lavoro supplementare - Si definisce lavoro supplementare quello prestato tra
l’orario parziale pattuito con il Lavoratore e l’orario contrattuale a tempo pieno, così come praticato
presso la Società.
Art. 32 - Tempo Parziale: Clausole Elastiche e Flessibili - Nel presente CCNL si intendono Clausole
Elastiche quelle che danno la possibilità di variare temporaneamente la collocazione
giornaliera/settimanale della prestazione lavorativa ordinaria e Clausole Flessibili quelle che, nel contratto
di lavoro a tempo parziale, permettono di variare in aumento la prestazione lavorativa per almeno due
settimane di calendario. Variazioni per tempi minori potranno essere richieste facendo ricorso al lavoro
supplementare o straordinario di cui all’articolo che precede. Decisioni in merito a tali modalità potranno
essere assunte in sede di Contrattazione Collettiva di secondo livello.
Art. 33 - Tempo Parziale: obbligatorietà del lavoro supplementare - Il lavoro supplementare
richiesto è obbligatorio se: contenuto entro il limite del 10% (dieci percento) del normale orario di lavoro a
tempo parziale; motivato da ragioni impreviste o oggettive, tecniche, organizzative o sostitutive; richiesto per
intervenuta calamità o nel rispetto del preavviso di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi. Resta però inteso che,
per la particolare tutela del lavoro a tempo parziale , il lavoro supplementare non sarà obbligatorio in presenza di
comprovate situazioni personali del lavoratore che siano state preventivamente documentate oltre che,
ovviamente, nei casi di forza maggiore. Limiti diversi potranno essere concordati all’atto dell’assunzione del
Lavoratore o, successivamente, mediante Accordo individuale assistito o Contrattazione di secondo livello.
Art. 34 - Tempo Parziale: trasformazioni per esigenze di assistenza o cura o per pensionamento - Il
lavoratore ha la facoltà di optare, per una sola volta, in alternativa al congedo parentale, o entro i limiti del
congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del D. Lgs. 151/2001, ad una trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 7, art.
8 del D. Lgs 81/2015. È riconosciuto il diritto alla trasformazione o la priorità nella trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell’art. 8 del D.
Lgs 81/2015. Inoltre, il Lavoratore potrà richiedere all’Azienda di rendere la propria prestazione lavorativa a
tempo parziale a titolo definitivo per la c.d. flessibilità di accesso alla pensione. Quanto vi sia l’accordo o
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l’approvazione dello Studio, le Parti Aziendali (Datore e Lavoratore) dovranno rispettare i termini contrattuali
e legali previsti per tale forma di tempo parziale e potranno beneficiare di tutti i rispettivi benefici previsti dalla
Legge. Anche a questi Contratti, per tutti gli aspetti non diversamente regolati dalla Legge, si applicheranno i
principi del presente Titolo.
Art. 35 - Tempo Parziale: informativa - In caso di assunzione di personale a tempo parziale, il datore di
lavoro è tenuto ad informare tempestivamente il personale già dipendente con contratto a tempo pieno,
occupato nello studio in unità periferiche site nello stesso comune, anche mediante comunicazione
scritta da affiggere in luogo accessibile a tutti, ed è tenuto a prendere in prioritaria considerazione,
nell’ambito della fungibilità, le domande interne di trasformazione a tempo parziale. Nell’ambito del
sistema di informazione del presente CCNL, a richiesta, saranno forniti alle strutture bilaterali locali, i
dati sui contratti a tempo parziale stipulati, sulle professionalità interessate e sull’eventuale ricorso al
lavoro supplementare.
Art. 36 - Tempo Parziale: criteri di computo - Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte
legale o contrattuale per la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, i lavoratori a tempo parziale
dovranno essere computati in proporzione all’orario concordato, rapportato al tempo pieno, con
arrotondamento all’unità superiore in caso di decimale uguale o superiore a 5 (cinque).
TITOLO 12
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Art. 37 - Assunzione: documentazione - Fermo restando che la forma comune del rapporto di lavoro è a
tempo indeterminato, è consentita, nel rispetto dei limiti legali e contrattuali sotto indicati, l’apposizione
di un termine. L’assunzione a tempo determinato dovrà risultare (direttamente o indirettamente) da atto
scritto, (Contratto di assunzione), una copia del quale dovrà essere consegnata al Lavoratore prima o
contestualmente all’inizio della prestazione. Il contratto potrà prevedere il patto di prova ex art. 103,
avrà forma e contenuti richiesti dall’art. 100 “Assunzione”, integrati dalle seguenti indicazioni: la
tipologia del contratto di assunzione (a tempo parziale: orizzontale, verticale o misto; a tempo pieno);
l’orario settimanale di lavoro concordato, la sua normale collocazione e la sua distribuzione; la data
prevista di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata (a tempo o a condizione); l’espressa indicazione
che il Lavoratore, alle condizioni dell’art. 39, ha il diritto di precedenza alla trasformazione a tempo
indeterminato in caso di ricerca da parte della Società di nuove assunzioni, con professionalità fungibili,
a tempo indeterminato. La lettera di assunzione deve indicare anche il cognome e nome e/o ragione
sociale, l’indirizzo, il codice fiscale e la partita iva aziendale, nonché tutti quei dati o notizie previste
dalla Legge e dal Titolo XXI del presente CCNL. Il Lavoratore sottoscriverà la lettera di assunzione per
accordo e integrale accettazione. Al Lavoratore, con la lettera di assunzione, deve essere anche
consegnato gratuitamente copia del presente CCNL (disponibile presso le Sedi delle Parti sottoscrittrici).
Per l’assunzione, al Lavoratore sono richiesti i documenti elencati all’art. 101 del presente CCNL. Il
Lavoratore dipendente dovrà dichiarare la sua residenza e/o dimora e notificare tempestivamente, cioè
entro 24 (ventiquattro) ore, le successive variazioni.
Art. 38 - Tempo Determinato: divieti - Non è ammesso stipulare contratti di lavoro a tempo
determinato nei seguenti casi: per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
presso unità produttive nelle quali si è proceduto, nei 6 (sei) mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi (artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991), che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia
concluso per sostituire lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o
abbia una durata iniziale non superiore a 3 (tre) mesi; presso unità produttive nelle quali sono
operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione
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guadagni, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a tempo
determinato; da parte di Datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in
applicazione della normativa di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. A norma di legge, in
caso di violazione dei divieti sopra elencati, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
Art. 39 - Tempo Determinato: disciplina - Alla durata del contratto di lavoro subordinato per lo
svolgimento di qualsiasi mansione è ammessa l’apposizione di un termine non superiore a 36 (trentasei)
mesi, comprensivi delle eventuali proroghe, nel numero massimo di 5 (cinque), rinnovi e lavoro
somministrato avente ad oggetto mansioni di pari livello e categoria.
TITOLO 13
CONTRATTI DI LAVORO ESPANSIVI
Art. 49 - Contratti di lavoro espansivi: definizione - Secondo le previsioni legali e al fine
d’incrementare gli organici, l’Azienda e le Associazioni Sindacali firmatarie potranno stipulare un
accordo Aziendale che preveda, programmandone i modi d’attuazione, una riduzione stabile
dell’orario di lavoro, riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato
di nuovo personale. Deve trattarsi di contratti collettivi aziendali, la riduzione di orario deve avere
carattere stabile e comportare una minor retribuzione dei Lavoratori interessati alla riduzione di
orario; infine la riduzione di orario dei Lavoratori già in forza deve comportare contestualmente un
incremento degli organici aziendali. Per poter usufruire dei benefici previsti dalla L. 863/84
(integrazione salariale e riduzione contributiva), i contratti collettivi in questione devono essere
tempestivamente depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
TITOLO 14
CONTRATTI DI LAVORO DIFENSIVI
Art. 50 - Contratti di lavoro difensivi: definizione - Nelle Aziende che abbiano avviato procedure di
mobilità o di riduzione del personale, è possibile, secondo le previsioni legali e tramite Accordo
sindacale, ridurre l’orario di lavoro contrattuale, per tutti i Lavoratori, o per classi omogenee di essi, al
fine di ridurre i licenziamenti previsti. In tal caso vi sarà integrazione, a norma di Legge, delle
retribuzioni ridotte conseguenti alla riduzione concordata dell’orario.
TITOLO 15
TELELAVORO
Art. 51 - Telelavoro: definizione - E’ una forma d’organizzazione del lavoro a distanza, resa possibile
dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il Telelavoratore
(Lavoratore Dipendente) e lo Studio. Il Telelavoro è solo un modo particolare di svolgimento della
prestazione lavorativa ed è soggetto alla disciplina del lavoro e all’organizzazione aziendale, anche se
il luogo di svolgimento della prestazione è esterno e, spesso, coincide con l’abitazione del
telelavoratore. Il Telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti e doveri dei Lavoratori Dipendenti che
svolgono l’identica attività nei locali aziendali. Pertanto, in tutto quanto compatibile, il telelavoratore
è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo aziendale.
Art. 52 - Telelavoro: tipologie - Il Telelavoro può essere di quattro tipi:
1) domiciliare: svolto nell’abitazione del telelavoratore;
2) mobile: svolto attraverso l’utilizzo d’apparecchiature portatili;
3) remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in apposito telecentri i quali non
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coincidono né con l’abitazione del telelavoratore, né con gli uffici aziendali;
4) misto: nel caso in cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all’interno della Società.
Art. 53 - Telelavoro: ambito - Il Telelavoro che si applica ai Dipendenti subordinati, può svolgersi a
tempo pieno o parziale ed essere a tempo determinato o indeterminato. Il centro di Telelavoro o la
singola postazione nell’abitazione del telelavoratore non configurano un’unità autonoma aziendale.
Art. 54 - Telelavoro: condizioni - Il Telelavoro ha carattere volontario sia per il Datore che per il
Lavoratore. Se il Telelavoro non è previsto nel contratto d’assunzione, il Lavoratore è libero di
accettare o respingere l’offerta prospettata nel corso del normale rapporto di lavoro, di svolgere
Telelavoro. Il compito d’individuare i modi per esercitare il diritto alla reversibilità è demandato alla
Contrattazione di secondo livello o, nei casi singoli, agli accordi individuali assistiti. La Società dovrà
fornire al Telelavoratore le relative informazioni, in particolare sul Responsabile di riferimento o ogni
altra figura cui potrà rivolgersi per questioni di lavoro e le modalità di comunicazione.
Art. 55 - Telelavoro: formazione - I telelavoratori, a parità di prestazioni lavorative, dovranno poter
fruire della formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che utilizzano e sulle caratteristiche
di tale forma d’organizzazione del lavoro. Tale formazione sarà fornita dalla Società o dalle strutture
formative paritetiche locali, ove presenti, conformemente ai programmi approvati dalle strutture
paritetiche regionali o nazionali per la specifica attività.
Art. 56 - Telelavoro: postazione di lavoro - La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici
necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di
gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della
postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell’Azienda.
Tenuto conto degli investimenti richiesti per la costituzione della postazione di lavoro, il recesso
immotivato del telelavoratore, che avvenga entro 3 (tre) anni dall’inizio del rapporto di telelavoro, o
un eventuale minor termine previsto nel contratto di telelavoro, comporterà che le spese di postazione
sostenute e comunicate al telelavoratore all’atto della sottoscrizione del contratto di telelavoro, siano
pro-quota temporale a carico del telelavoratore. La Società è tenuta a fornire al telelavoratore tutti i
necessari supporti tecnici e, in ogni caso, si fa carico dei costi derivanti dalla normale usura e/o dal
danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dall’eventuale perdita dei dati utilizzati dal
telelavoratore, salvo che ciò sia imputabile a mancata diligenza, dolo od imperizia grave del
telelavoratore stesso.
Art. 57 - Telelavoro: protezione dei dati - La Società adotterà tutte le misure appropriate a garantire la
protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal Lavoratore dipendente per fini professionali; esso
provvederà ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di Legge e le regole applicabili
relative alla protezione dei dati. La responsabilità del rispetto di tali norme e regole sarà del
Telelavoratore. È demandata alla Contrattazione di secondo livello ogni disciplina particolare
riguardante l’uso d’apparecchiature, strumenti, programmi informatici. All’atto della costituzione del
rapporto, il Datore informerà il Telelavoratore sulla disciplina del lavoro e sulle sanzioni applicabili in
caso di violazione.
Art. 58 - Telelavoro: tempo di lavoro - Il Telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di
lavoro. Con riferimento all’orario di lavoro, non sono applicabili al telelavoratore le norme previste
dal D. Lgs. 66/2003.
Art. 59 - Telelavoro: diritti del Telelavoratore - Il Telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli
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stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda con le
medesime mansioni e/o qualifica, nonché ha diritto alle medesime opportunità d’accesso alla
formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche
od analoghe. Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a
parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni economiche
precedentemente acquisite.
Art. 60 - Telelavoro: telecontrollo - L’Azienda, previo Accordo sindacale, può instaurare strumenti di
telecontrollo nel rispetto sia del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy che delle Leggi vigenti in
materia, fermo restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo potrà essere
utilizzato all’insaputa dei telelavoratori.
Art. 61 - Telelavoro: competenza normativa della Commissione Bilaterale - Ogni questione dubbia
in materia di strumenti di lavoro, di disciplina e di responsabilità dovrà essere definita dalla
Commissione Bilaterale prevista dalle Parti
Art. 62 - Telelavoro: contrattazione di secondo livello - Alla Contrattazione Aziendale di secondo
livello è demandato di approfondire: l’adozione di misure dirette a prevenire o ridurre l’isolamento
del telelavoratore dall’ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi, l’esercizio dei diritti sindacali
e l’accesso alle informazioni aziendali; il carico di lavoro e gli eventuali strumenti di telecontrollo;
l’eventuale fascia di reperibilità; la determinazione in concreto degli strumenti che permettono
l’effettiva autonoma gestione del tempo di lavoro al telelavoratore; il diritto alla reversibilità.
TITOLO 16
LAVORO DISCONTINUO
Art. 63 - Lavoro discontinuo : definizione - Con il contratto di lavoro discontinuo o "intermittente" o “a
chiamata”, che potrà essere sia a tempo determinato che indeterminato, il Lavoratore si pone a disposizione
dell’Azienda, che potrà utilizzarne la prestazione nelle seguenti ipotesi:
a) per lo svolgimento di mansioni di carattere stagionale, discontinuo o sostitutivo o per
l’intensificazione straordinaria di lavori ;
b) quelli da rendersi nei fine settimana, nei Periodi Feriali o in altri eventuali periodi successivamente
individuati dalla Contrattazione di secondo livello tra le Parti aziendali;
Art. 64 - Lavoro discontinuo: forma e comunicazioni - Il contratto di lavoro intermittente, ai fini della
prova, deve essere stipulato in forma scritta e la lettera di assunzione deve indicare i seguenti elementi:
a) la durata e le ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
b) il luogo e i modi della disponibilità, eventualmente garantita dal Lavoratore, e del relativo preavviso
di chiamata, che non potrà essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al Lavoratore per la prestazione eseguita e, se
prevista la disponibilità, la relativa indennità;
d) le forme e modalità con cui il Datore è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di
lavoro, nonché i modi di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e i modi di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità;
f) le eventuali specifiche misure di formazione e sicurezza che fossero necessarie in relazione al tipo di
attività dedotta nel contratto.
Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non
superiore a 30 (trenta) giorni di effettivo lavoro (Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2012), l’Azienda è
tenuta a comunicarne la durata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, mediante sms o posta
elettronica, nonchè con altri modi di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie
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individuali.
Art. 65 - Lavoro discontinuo: trattamento economico - Tutti i trattamenti economici previsti dal
CCNL dovranno essere riconosciuti ai Lavoratori Intermittenti in modo proporzionale al periodo
effettivamente lavorato, mediante retribuzione oraria onnicomprensiva delle retribuzioni dirette, differite e
in natura equivalenti a quelle spettanti, per lo stesso tempo lavorato e a parità di condizioni e mansioni, a
un dipendente a tempo pieno e indeterminato dello stesso livello. Ciò premesso, si riportano
sinteticamente i trattamenti da riconoscere al Lavoratore Intermittente:
1) Retribuzione Diretta:
Per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, si dovrà riconoscere 1/173° della Retribuzione
Individuale Mensile.
2) Retribuzione Differita:
Per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, si dovrà riconoscere, quale quota oraria della retribuzione
differita per Tredicesima Mensilità, 1:1904 della Retribuzione Individuale Mensile. Le ferie dovranno
essere riconosciute nella parte effettivamente maturata dal Lavoratore e, in deroga al principio generale
secondo il quale il rateo mensile matura per ogni mese o frazione di mese superiore ai 14 (quattordici)
giorni, come previso dall’art. 128, il Lavoratore Intermittente matura 1:1904 ore di ferie per ciascuna ora
effettivamente lavorata. Le ferie così maturate saranno godute dal Lavoratore o, in caso di recesso,
monetizzate con le competenze di fine rapporto.
3) Trattamento di Fine Rapporto:
Il Trattamento di Fine Rapporto sarà calcolato sugli importi effettivamente erogati con stabilità, al netto
di eventuali rimborsi spese e delle indennità correlate agli specifici modi della prestazione, quali
indennità di viaggio, maggiorazioni per lavoro straordinario o notturno, indennità di cassa o di
maneggio denaro, indennità mensa o controvalore del servizio o del buono pasto.
Art. 66 - Lavoro discontinuo: indennità di disponibilità - Qualora il Lavoratore, a richiesta o chiamata
dell’Azienda, garantisca la sua prestazione lavorativa per un predeterminato tempo pattuito, avrà diritto
di ricevere, oltre alla retribuzione delle ore effettivamente lavorate, un’“indennità di disponibilità” per
ciascuna ora della quale assicuri la disponibilità, che non potrà essere inferiore al 20% (venti per cento)
della Componente Parametrica, maggiorata del rispettivo rateo di tredicesima mensilità. Nel contratto
individuale, dovranno precisarsi le sottostanti norme disciplinari sull’indennità di disponibilità e il valore
percentuale della RIM effettivamente riconosciuta al Lavoratore. Il Lavoratore che, per malattia od altra
causa, sia nell'impossibilità di rispondere alla chiamata, salvo provata forza maggiore, dovrà informare il
Datore tempestivamente e, comunque, non oltre 12 (dodici) ore dall’inizio dell’impedimento,
precisandone la prevedibile durata. Nel periodo di temporanea indisponibilità, per qualsiasi causa
dovuta, il Lavoratore non matura il diritto all’indennità di disponibilità. Se il Lavoratore non informa il
Datore nei termini anzidetti, perderà il diritto all’indennità di disponibilità per un periodo di 15
(quindici) giorni, salva diversa previsione del contratto individuale. Il reiterato e ingiustificato rifiuto di
rispondere alla chiamata costituisce motivo di licenziamento per giustificato motivo soggettivo e
comporta la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto.
L'indennità di disponibilità sarà soggetta a contribuzione previdenziale ma sarà esclusa dal computo
delle retribuzioni dovute per festività e ferie e non sarà utile nella determinazione del TFR (art. 16, D
Lgs.81/2015).
Art. 67 - Lavoro discontinuo: divieti e condizioni - La Società non potrà ricorrere al lavoro a
chiamata nei seguenti casi: qualora non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D. Lgs. 81/2008); al fine
di sostituire Lavoratori in sciopero, salvo che per assicurare l’integrità degli impianti o dei patrimoni,
quando la mancata copertura del servizio sia potenzialmente idonea a compromissioni gravi e/o
irreversibili; quando abbia proceduto a licenziamento collettivo, nelle identiche mansioni, nei 6 (sei) mesi
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antecedenti all'assunzione di lavoratore intermittente; quando sia in corso una sospensione del lavoro o
una riduzione dell’orario, in regime di cassa integrazione guadagni, che interessino lavoratori adibiti alle
mansioni e distribuzione dell’orario cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente.
Art. 68 - Lavoro discontinuo: informativa - La Società, a loro richiesta, è tenuta ad informare con
cadenza annuale le proprie Rappresentanze Sindacali Aziendali sull'andamento del ricorso al contratto di
lavoro intermittente.
Art. 69 - Lavoro discontinuo: criteri di computo - Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di
fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, il lavoratore intermittente è
computato nell’organico dello Studio in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di
ciascun semestre.
TITOLO 17
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Art. 70 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni - Tale contratto ha l’obiettivo di
soddisfare le esigenze momentanee dell’Azienda, che assume le vesti negoziali di “Utilizzatore” e sarà,
normalmente, riferito ai ruoli amministrativi. Il contratto di somministrazione può essere stipulato con
una delle Agenzie autorizzate di somministrazione per il lavoro, iscritte all’Albo Nazionale Informatico
delle Agenzie per il Lavoro. Per la disciplina del tempo determinato e delle proroghe nel “Contratto di
Somministrazione” si rinvia al “Lavoro a tempo determinato”. Il contratto di lavoro dovrà avere i requisiti previsti
dalla Legge, che comprendono l’obbligo della forma scritta.
Art. 71 - Somministrazione di Lavoro: limiti - Ai Lavoratori somministrati presso l’Utilizzatore in
forza dei contratti di cui al precedente articolo, sono riconosciute, qualora più favorevoli, le retribuzioni
previste dal presente CCNL, salvo le aree d’esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di
lavoro. L’assistenza sanitaria integrativa e la copertura assicurativa sarà dovuta solo per i contratti che
prevedano attività presso l’Utilizzatore senza soluzione di continuità con durata superiore a 12 (dodici) mesi.
Art. 72 - Somministrazione di Lavoro: divieti e limiti - La Società non potrà ricorrere alla
somministrazione di lavoro nei seguenti casi: per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero; presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 (sei) mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi (ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 223/1991), che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per
provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a 3 (tre) mesi;
presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in
regime di Cassa integrazione guadagni, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di somministrazione di lavoro; da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la
valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 73 - Somministrazione di lavoro: regime di solidarietà - L’Utilizzatore è obbligato in solido con il
Somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi
previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il Somministratore.
Art. 74 - Somministrazione di lavoro: tutela del lavoratore ed esercizio del potere disciplinare - Il
Somministratore deve preventivamente informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi
alle attività cui saranno destinati e formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo
svolgimento dell’attività lavorativa, in conformità al D.Lgs. n. 81/2008. Il contratto di
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somministrazione potrà prevedere che tale obbligo sia integrato dall’Utilizzatore. L’Utilizzatore deve
osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli stessi obblighi di prevenzione e protezione cui è
tenuto, per Legge e CCNL, nei confronti dei propri dipendenti. Nel caso in cui l’Utilizzatore adibisca il
lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, dovrà darne immediata
comunicazione scritta al Somministratore, consegnandone copia al lavoratore stesso, rispondendo in via
esclusiva per le differenze retributive spettanti e per l’eventuale risarcimento del danno in caso di
inadempimento. Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al Somministratore,
l’Utilizzatore deve comunicare al Somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione
ai sensi dell’art. 7 della L. n. 300/1970. L’Utilizzatore risponde nei confronti dei terzi degli eventuali danni ad
essi arrecati dal lavoratore somministrato nello svolgimento delle sue mansioni.
Art. 75 - Somministrazione di lavoro: informativa - A richiesta delle Parti interessate, ogni dodici mesi
l’Utilizzatore comunica alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o, in mancanza, agli Organismi territoriali
di categoria delle Parti che hanno sottoscritto il presente CCNL, il numero dei contratti di
somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Art. 76 - Somministrazione di lavoro: diritti sindacali - Il lavoratore somministrato ha diritto ad
esercitare presso l’Utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti sindacali, nonchè a partecipare
all’assemblea del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
Art. 77 - Somministrazione irregolare: effetti - In mancanza di forma scritta, il contratto di
somministrazione è nullo e i lavoratori saranno considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze
dell’Utilizzatore. Quando la somministrazione avvenga oltre i limiti massimi consentiti dal presente CCNL,
nei casi vietati dalla Legge o al di fuori delle condizioni previste, il lavoratore potrà chiedere, anche
soltanto nei confronti dell’Utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di
quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione.
Art. 78 - Somministrazione: computo - Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina legale o
contrattuale per la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, i Lavoratori somministrati non sono
computati nell’organico dell’Utilizzatore, fatta eccezione per la disciplina relativa alla tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per mansioni di durata non
inferiore a 12 (dodici) mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all’art. 3
della Legge n. 68 del 12 marzo 1999.
Art. 79 - Somministrazione: rinvio alla Legge - Per quanto non previsto in questo Titolo, si rinvia al
Capo IV del D. Lgs 81/2015.
TITOLO 18
APPRENDISTATO
Art. 80 - Apprendistato: condizioni - Il contratto d’Apprendistato può essere stipulato per Lavoratori
d’età compresa tra i 18 (diciotto) e 29 (ventinove) anni. L’assunzione può essere effettuata fino al giorno
antecedente al compimento del 30° (trentesimo) anno d’età. E’ prevista la forma scritta ai fini della prova. Il
contratto potrà altresì essere stipulato con diciassettenni in possesso di una qualifica professionale conseguita ai
sensi della Legge 53/2003 e del D. Lgs. 226/2005. La durata è stabilita dall’art. 83 in relazione al tipo di
qualificazione da conseguire ma, in ogni caso, non potrà superare i 36 (trentasei) mesi, salvo che per le figure
professionali aventi contenuto e competenze analoghe e sovrapponibili a quelle dell’artigianato, per le quali
sarà possibile attivare contratti di apprendistato di durata fino a 60 (sessanta) mesi, così come previsto
dall’Accordo Federale, in allegato 1 al presente CCNL. Per quanto riguarda la qualifica finale da attribuire
all’Apprendista, si dovrà fare riferimento alla Classificazione del Personale prevista all’art. 166 del
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presente CCNL. Il contratto di assunzione dell’Apprendista deve specificare: il periodo di prova;
l'indicazione della mansioni, il luogo della prestazione, l'orario di lavoro; la durata del periodo
d’Apprendistato; il livello d’inquadramento iniziale, intermedio e finale; il Piano Formativo Individuale
(che, peraltro, dovrà recepire le indicazioni e le direttive contenute nel presente CCNL e nella normativa
regionale di settore); l'indicazione del monte ore di formazione; la presenza di un Tutor aziendale con
formazione e competenze adeguate. Ai fini del conseguimento della qualificazione, l’Apprendista è destinato
alla formazione teorica, effettuata in aula, mediante corsi esterni o interni, su temi inerenti alla qualifica da
conseguire, nel rispetto di un modulo formativo e del monte orario predefinito (a seconda dell’importanza e dell’inerenza
del titolo di studio conseguito), conformemente all’Accordo Federale in Allegato 1 al presente CCNL. La
formazione deve essere registrata nel Libretto formativo d'ogni singolo Apprendista partecipante che, in
attesa di definizione legale, dovrà essere conforme al modello previsto nell’Accordo Federale
sull’Apprendistato. Vi è il divieto per il Datore di lavoro di recedere, salvo giusta causa o giustificato
motivo, dal contratto d’Apprendistato prima della conclusione del periodo formativo.
Art. 81 - Apprendistato Professionalizzante: formazione - La formazione da erogare all’Apprendista
dovrà essere conforme al Piano Formativo Individuale sottoscritto tra le Parti e allegato al Contratto di
lavoro. Essa dovrà comprendere: la formazione specifica: finalizzata all’acquisizione delle competenze
tecnico-professionali specialistiche della qualifica da conseguire; la formazione teorica: relativa alla
sicurezza, igiene del lavoro e alle competenze c.d. “trasversali”. La formazione in materia di sicurezza e
igiene del lavoro dovrà:
- essere effettuata, generalmente, entro i primi 6 (sei) mesi di lavoro;
- avvenire secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., dall’Accordo Stato-Regione
del 7 luglio 2016, considerando i rischi specifici presenti nel luogo di lavoro, così come rilevabili dal
Documento di Valutazione dei Rischi aziendali;
- prevedere la formazione teorica conforme al comma 1 dell’art. 37 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- essere documentata.
La restante formazione, nel rispetto degli obiettivi formativi, potrà essere erogata nei diversi modi previsti
nel Piano Formativo Individuale, entro la durata del Contratto di Apprendistato, preferibilmente in
connessione funzionale con le mansioni progressivamente svolte.
Art. 82 - Apprendistato: periodo di Prova - L’assunzione dell’Apprendista diviene definitiva al positivo
compimento del periodo di prova. La durata del periodo di prova non potrà superare i limiti previsti
dall’art. 103 del presente CCNL, validi per il livello finale di qualificazione dell’Apprendista. Durante la
prova, l’Apprendista ha diritto ai trattamenti previsti dalla Legge e dal contratto per gli Apprendisti di
uguale qualifica, che abbiano superato il patto di prova. Nel contratto di apprendistato, in deroga alla
previsione dell’art. 103 del presente CCNL, è reciprocamente ammesso interrompere la prova in qualunque
momento, senza obbligo di preavviso o di una specifica motivazione. La malattia dell’Apprendista
sospende il periodo di prova, per un massimo di 30 (trenta) giorni per le qualifiche finali di Impiegato
Direttivo e di 15 (quindici) giorni per le altre qualifiche. La sospensione proroga di egual tempo la durata
del patto di prova. In caso di ricovero ospedaliero, la sospensione e la proroga sono nel limite massimo di 30
(trenta) giorni per tutte le qualifiche. La sospensione e la proroga del termine devono essere documentate
dalla richiesta dell’Apprendista e dall’accettazione scritta che l’Azienda invierà all’Apprendista prima del
compiersi del termine del patto.
Art. 83 - Apprendistato: durata - La durata dei Contratti di apprendistato sarà conforme alla Tabella
seguente:
Inquadramento Durata
Primo Periodo
Durata
Secondo Periodo
Durata Totale
1° Livello 6 mesi 12 mesi 18 mesi
2° Livello 6 mesi 12 mesi 18 mesi
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3° Livello 6 mesi 12 mesi 18 mesi
4° Livello 6 mesi 12 mesi 18 mesi
5° Livello 6 mesi 12 mesi 18 mesi
6° Livello 6 mesi 12 mesi 18 mesi
7° Livello 6 mesi 12 mesi 18 mesi
Nel primo periodo, l’inquadramento e la corrispondente retribuzione saranno di due livelli inferiori rispetto
a quella prevista per l’inquadramento finale. Nel secondo periodo, l’inquadramento e la retribuzione saranno
di un livello inferiore rispetto al predetto inquadramento finale. Resta inteso che, l’apprendista con la
qualifica finale al 7° livello permarrà per entrambi i periodi all’8° livello.
Art. 84 - Apprendistato: disciplina previdenziale e assistenziale - Per i contratti d’Apprendistato si
applicano le discipline legislative vigenti in materia. Ai fini previdenziali, gli Apprendisti saranno assicurati
al pari dei lavoratori qualificati. Gli apprendisti, salvo diverse previsioni legali in deroga, saranno
esclusi dai trattamenti d’integrazione salariale.
Art. 85 - Apprendistato: malattia e infortuni - In caso di malattia o infortunio non sul lavoro al
Lavoratore Apprendista spetta dal 4º al 181º giorno di prognosi, nei limiti del periodo di comporto,
l’integrazione datoriale del 20% (venti per cento) della Retribuzione Individuale Mensile. Quando un
successivo evento morboso fosse “continuazione” del primo, anche con soluzione di continuità, la decorrenza
dell’arco temporale sul quale conteggiare il periodo di comporto si determinerà quale prosecuzione della
prima malattia, senza soluzione di continuità. Eventuali trattamenti più favorevoli potranno essere
concordati nel Contratto di Secondo livello.
Art. 86 - Apprendistato: recesso in costanza di protezione - Per il recesso dell’Apprendista in
costanza di protezione, si rinvia all’Accordo Federale sull’Apprendistato, in Allegato 1 al presente CCNL.
Art. 87 - Apprendistato: proporzione numerica - Il numero massimo di Apprendisti da assumere
presso l’Azienda, direttamente o, indirettamente, per il tramite delle Agenzie di somministrazione, a
tempo indeterminato o determinato stagionale, non potrà superare il rapporto di 3 (tre) a 2 (due) rispetto
alle maestranze specializzate e qualificate presenti. In caso di Studi che occupano un numero di Lavoratori
inferiore a 10 (dieci), il numero di Apprendisti non potrà superare il 100% (cento per cento) della forza
presente. Se uno Studio ha alle proprie dipendenze Lavoratori qualificati in numero inferiore a 3 (tre), potrà
assumere al massimo 3 (tre) Apprendisti.
Art. 88 - Apprendistato: stabilizzazione - L’Azienda con più di 10 (dieci) Lavoratori dipendenti potrà
assumere Apprendisti solo qualora abbia mantenuto in servizio almeno il 30% (trenta percento) dei contratti
di Apprendistato scaduti nei 36 (trentasei) mesi precedenti. Se nei 36 (trentasei) mesi precedenti sono scaduti
meno di 3 (tre) contratti d’Apprendistato, l’Azienda è esonerata dal vincolo che precede.
Non sono computati tra i contratti scaduti: i rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova; i
dimissionari; i licenziati per giusta causa; chi rifiuta di rimanere in servizio.
Art. 89 - Apprendistato: trattamento normativo - L'Apprendista, ove non diversamente stabilito, ha
diritto, al trattamento normativo dei Lavoratori di qualifica pari a quella per la quale egli compie
l’apprendistato. Le ore d'insegnamento teorico e pratico mediante affiancamento sul lavoro, sono comprese
nell'orario di lavoro e sono, quindi, retribuite. Eventuale formazione esterna all’orario di lavoro sarà
retribuita con la Normale Retribuzione Oraria. Le ore di formazione saranno riportate sul cedolinio
paga, possibilmente, con apposita voce di “formazione retribuita”.
Art. 90 - Apprendistato: diritti - Il Datore ha l'obbligo di:
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1. impartire o fare impartire all’Apprendista la formazione e l’assistenza prevista per il suo percorso
professionale nei vari cicli formativi, conformemente al Piano Formativo Individuale, al fine di conseguire la
capacità per assumere i compiti previsti dalla qualifica;
2. non sottoporre l'Apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo o analoghe forme di incentivo;
3. non adibire l'Apprendista al lavoro straordinario o supplementare eccedente le 120 (centoventi) ore per
anno solare. Si escludono dal limite che precede eventuali tempi di formazione retribuita esterna all’orario
ordinario di lavoro;
4. non adibire l'Apprendista a lavori di manovalanza e non sottoporlo, comunque, a lavori superiori alle
sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per la quale è stato assunto;
5. accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
6. accordare all'Apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la
frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 8
(otto) ore settimanali per non più di 20 (venti) settimane nel triennio o pro quota;
7. in caso di interruzione del rapporto prima del termine, a richiesta dell’Apprendista, attestare l'attività
formativa svolta ;
8. informare periodicamente la famiglia dell'Apprendista minore d’età, o chi esercita legalmente la patria
potestà, dei risultati dell'addestramento. Agli effetti di quanto richiamato al precedente punto 4.,
non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti le attività nelle quali l’Apprendista effettua
l'addestramento in affiancamento al Tutor o sotto la giuda di altro lavoratore qualificato, quelli di riordino
del posto di lavoro o quelli rilevanti ai fini del conseguimento della qualifica.
Art. 91 - Apprendistato: doveri
L’Apprendista deve:
1. seguire le istruzioni del Tutor, del Datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua
formazione professionale e gli insegnamenti impartiti con il massimo impegno;
2. prestare la sua opera con la massima diligenza;
3. frequentare assiduamente e con profitto i corsi di formazione, anche se in possesso di un titolo di
studio;
4. a richiesta, effettuare le eventuali intensificazioni d’orario previste, mediante attivazione della Banca
delle Ore e le prestazioni di lavoro straordinario, entro il limite massimo di un’ora giornaliera e 4
(quattro) ore nella giornata di riposo (normalmente il sabato);
5. osservare le norme disciplinari generali previste dal presente Contratto e/o contenute negli eventuali
regolamenti interni aziendali, purché questi ultimi non siano in contrasto con la disciplina legale e
contrattuale in materia di Apprendistato.
Art. 92 - Apprendistato: competenze delle Commissioni Bilaterali - Le apposite Commissioni istituite
presso l'OPIFOR potranno, a richiesta delle Parti, certificare i contratti di Apprendistato e i relativi
programmi di formazione e/o emettere i pareri di Conformità dei Piani Formativi Individuali.
Art. 93 - Apprendistato Professionalizzante per lavoratori in mobilità - È possibile assumere con
contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di
disocuppazione, senza limiti di età. Per questi soggetti, non è possibile recedere al termine del periodo
formativo e non si applica il beneficio contributivo per l’anno successivo alla qualificazione.
Art. 94 - Apprendistato: computo - Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti
dalla Legge e dal CCNL per l'applicazione di particolari normative e istituti, salvo non sia diversamente
ed esplicitamente specificato dalla norma o dal Contratto Collettivo.
Art. 95 - Apprendistato: Rinvio - Le Parti, per quanto qui non disciplinato e per le altre forme di
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Apprendistato, rinviano all’Accordo Federale di cui all’allegato 1 del presente CCNL.
TITOLO 19
MOBILITA’ VERTICALE
Art. 96 - Mobilità Verticale: introduzione e aspetti generali - La condizione essenziale per
l’attivazione della Mobilità Verticale è la volontarietà delle Parti che dovrà essere formalizzata, per iscritto, con
una richiesta comune alla Commissione Bilaterale dell'OPIFOR. Tale richiesta, sottoscritta da entrambe
le Parti, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) Livello iniziale del Lavoratore;
b) Patto di prova per la mansione di livello superiore;
c) Sintetica descrizione delle mansioni di partenza e di approdo del Lavoratore e tempi previsti di
acquisizione;
d) Formazione prevista e sua durata;
e) Verifica finale da attuarsi mediante prova pratica o colloquio sulle competenze effettivamente acquisite
e/o informativo;
f) Al positivo compiersi del periodo previsto, formalizzazione delle nuove mansioni e del relative
livello d’inquadramento.
In caso di accoglimento della richiesta, la Commissione Bilaterale emetterà Parere di Conformità alla
Mobilità Verticale, che le Parti potranno quindi attivare. Eventuali modifiche in itinere delle condizioni
già approvate dall’Ente Bilaterale saranno valide solo se nuovamente approvate dallo stesso. In assenza,
permarranno le condizioni inizialmente previste o l’immediato riconoscimento del livello superiore. È fatta
salva la possibilità di attivare più percorsi successivi di Mobilità Verticale per il medesimo Lavoratore,
purché ciascuno di essi sia riferito all’acquisizione di una professionalità superiore.
Art. 97 - Mobilità Verticale: procedure d’attivazione del Patto di Prova per l’acquisizione di
mansioni superiore omogenee - L’Azienda e il Lavoratore, nel rispetto delle presenti previsioni
contrattuali, possono concordare un iter di ingresso alle mansioni superiori omogenee, che preveda
un’iniziale libera reversibilità durante il “Patto di prova per mansioni superiori omogenee”. Pertanto,
l’acquisizione del livello superiore diventerà definitiva solo al positivo compiersi del Patto di prova per la
mansione superiore. La durata di tale Patto di prova, per qualsiasi mansione superiore, è fissata in mesi 6
(sei) di effettivo lavoro e dovrà risultare da atto scritto. Durante la Mobilità Verticale in Patto di prova, sul
presupposto che i contenuti professionali del livello superiore siano in fase di acquisizione, al lavoratore
permane la retribuzione del livello di partenza. Dal positivo superamento del Patto di prova, la
retribuzione e il livello d’inquadramento saranno quelli previsti per la mansione superiore. Eventuali
condizioni economiche previste Ad Personam nel livello di partenza, saranno di diritto assorbibili, fino a
concorrenza, all’atto dell’acquisizione del livello di approdo, salvo i casi in cui esse siano state, all’atto della
concessione, espressamente riconosciute come “non assorbibili”.
Art. 98 - Mobilità Verticale: procedure d’attivazione per l’acquisizione di mansioni superiori
eterogenee - Nel caso di mansioni superiori sostanzialmente innovative, è data la possibilità di prevedere,
oltre al Patto di Prova che abilita alla prosecuzione dell’esperimento, un tempo ulteriore di formazione che
permetta al Lavoratore di acquisire a pieno titolo le mansioni superiori eterogenee. In tal caso, le Parti
dovranno integrare le previsioni di cui al precedente articolo 96, con le seguenti indicazione dei contenuti e
dei termini del percorso formativo, che potrà avvenire anche esclusivamente “nel lavoro”; superato il Patto
di Prova, previsione di una prima verifica, entro la metà residua del percorso formativo, per accertare la
positiva evoluzione nell’effettiva acquisizione delle mansioni superiori; indicazione delle verifiche e/o
condizioni per la definitiva acquisizione, al termine del percorso formativo, delle mansioni superiori e del
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relativo livello.
TITOLO 20
CONDIZIONI D’INGRESSO
Art. 99 - Condizioni d’ingresso per i Lavoratori di prima assunzione - In presenza dei requisiti posti
in Premessa al presente articolo, per l’attivazione delle Condizioni d’ingresso per i Lavoratori di prima
assunzione, le Parti dovranno inoltrare preventiva richiesta di conformità alla Commissione Bilaterale
dell'OPIFOR, come previsto al precedente articolo 96, integrando la documentazione con le seguenti:
dichiarazione del Lavoratore che attesti l’effettiva mancanza di esperienza pregressa riferita alle mansioni
d’approdo; indicazione dei contenuti e dei termini del percorso formativo, che potrà avvenire anche
esclusivamente “nel lavoro”; indicazione delle verifiche e/o condizioni per la definitiva acquisizione, al
termine del percorso formativo, delle mansioni compiutamente espletande e del relativo livello. In caso di
accoglimento della richiesta, la Commissione Bilaterale dell'OPIFOR emetterà Parere di Conformità sulle
Condizioni d’Ingresso, che le Parti potranno quindi attivare. Per tutto quanto non previsto dal presente
articolo, si dovrà far riferimento, per quanto compatibile, alla disciplina sulla “Mobilità Verticale” di cui ai
precedenti articoli.
TITOLO 21
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 100 - Assunzione - L’assunzione del personale deve essere regolarmente effettuata secondo le norme di
Legge in vigore. L’assunzione, ai fini della prova, dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti
indicazioni: tipologia contrattuale (a tempo pieno o parziale, determinato, indeterminato, apprendistato,
ecc.); mansione, qualifica e livello d’inquadramento attribuiti al Dipendente ed eventuali Condizioni
d’ingresso; l’indicazione del CCNL applicato; data prevista d’inizio lavoro ed eventuale termine di
decadenza della proposta; durata dell’eventuale periodo di prova (entro i limiti contrattuali); indicazione del
luogo di lavoro; orario di lavoro da effettuare. Quando il lavoro è articolato in turni, l’indicazione potrà
avvenire mediante rinvio al calendario aziendale dei turni programmati. La lettera d’assunzione dovrà
indicare con chiarezza gli estremi del Datore: ragione sociale, indirizzo, codice fiscale, nonché tutti i dati o
notizie previste dalla Legge. La Società è tenuta a consegnare al Lavoratore, contestualmente alla lettera di
assunzione, copia del Testo Ufficiale del presente CCNL del quale il Lavoratore dovrà attestarne l'avvenuta
ricezione.
Art. 101 - Assunzione: documenti - All’atto dell’assunzione, il Lavoratore dovrà presentare i seguenti
documenti, dei quali la Società tratterà copia: carta d’identità o altro documento equipollente, tesserino
codice fiscale o tessera sanitaria; certificati, diploma degli studi compiuti o diploma o attestazione dei corsi di
addestramento frequentati; permesso di soggiorno in corso di validità (per i Lavoratori extracomunitari);
referenze, altri documenti e/o certificati che la Società ritenga opportuno richiedere.
Art. 102 - Assunzione: visita medica preassuntiva e d’idoneità alla mansione - Il Lavoratore, prima
dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica preassuntiva. Tale accertamento ha lo scopo di
certificarne la generale idoneità al lavoro ed è distinto dalla visita medica preventiva d’idoneità alla mansione
prevista dall’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. La visita medica preassuntiva sarà effettuata, a scelta
dell’Azienda, dal Medico Competente, da Medico Specialista o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La
visita medica, ai fini dell’accertamento dell’idoneità del Lavoratore allo svolgimento delle mansioni cui è
destinato, sarà invece effettuata esclusivamente dal Medico Competente. Allorquando il Lavoratore
contesti la propria idoneità fisica ad espletare le mansioni che gli sono state affidate, sarà sottoposto dal
Medico Competente a visita medica e/o ad accertamenti a cura di Enti Pubblici preposti.
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TITOLO 22
PERIODO DI PROVA
Art. 103 - L’assunzione del Lavoratore con previsione del periodo o “patto” di prova, deve risultare da atto
scritto, in assenza del quale il Lavoratore s’intenderà assunto a tempo indeterminato sin dall’inizio della
prestazione. Non sono ammesse né la protrazione, né il rinnovo del Patto di Prova, salvo quanto di seguito
previsto.
A. Sospensione del patto di prova
Nel caso in cui il patto di prova sia interrotto per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni di
calendario per motivi di malattia o infortunio, previo assenso scritto dell’Azienda, il Lavoratore sarà
ammesso a completare il periodo, purchè sia in grado di riprendere il servizio entro 3 (tre) mesi dalla
data di sospensione, anche superando così, per effetto della sola interruzione, la durata massima
complessiva di calendario prevista dal presente CCNL.
B. Clausola di durata minima del patto di prova
Le Parti, al fine di garantire un tempo minimo di verifica dell’effettiva capacità del Lavoratore in
prova concordano, a favore del Lavoratore, una clausola di durata minima pari al 50% (cinquanta
percento) della durata prevista dal presente Contratto per il patto di prova (colonna 3 della precedente Tabella 1).
Pertanto, salvo i casi di giusta causa o giustificato motivo, solo superato il 50% (cinquanta percento) del
periodo di prova previsto ed entro il limite massimo della stessa, il rapporto di lavoro potrà essere risolto
in qualsiasi momento dalla Società, senza obbligo di preavviso o indennità sostitutiva. Resta fermo il
diritto del Lavoratore a ricevere il Trattamento di Fine Rapporto maturato. Il Lavoratore, durante
il periodo di prova, ha diritto al libero recesso, ma nel rispetto degll’obbligo di preavviso ridotto, pari
a quanto indicato in colonna 4 della precedente Tabella 1. Anche durante lo svolgimento del patto di
prova, qualora ciò sia previsto dalla Contrattazione di secondo livello, la Commissione Bilaterale
dell'OPIFOR potrà adottare iniziative per la formazione del Lavoratore in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, entro il limite di 8 (otto) ore. Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna
delle Parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione s’intenderà confermata e il periodo stesso sarà
computato nell'anzianità di servizio, a tutti gli effetti.
TITOLO 23
MANSIONI DEL LAVORATORE
Art. 104 - Mansioni del Lavoratore - Come previsto dall’attuale art. 2103 c.c., il Lavoratore deve essere
adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che
abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle
ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidano sulla
posizione dei Lavoratori, gli stessi, ai soli fini conservativi, previo accordo assistito, potranno essere
eccezionalmente assegnati a mansioni appartenenti al livello d’inquadramento inferiore. Ulteriori ipotesi di
assegnazione a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore potranno essere previste dai
Contratti Collettivi Aziendali, confermati da Referendum. Nelle ipotesi che precedono, il Lavoratore avrà
diritto alla conservazione del trattamento retributivo complessivamente prima riconosciuto, fatta
eccezione per gli elementi retributivi che erano collegati a particolari modi di svolgimento della
precedente prestazione lavorativa. Nei casi che precedono, l’ulteriore sviluppo di carriera e di retribuzione
sarà quello proprio del nuovo inferiore livello.
Art. 105 - Mansioni Promiscue: Indennità di Mansione - Il Lavoratore dipendente, che sia adibito
con carattere di prevalenza ad una mansione e che effettui periodicamente sostituzioni o supplenze di altri
lavoratori con professionalità superiori, se protratte per oltre il 50% (cinquanta per cento) del tempo sul
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complesso delle attività dallo stesso svolte, dovrà essere inquadrato nella qualifica di categoria superiore. Se le
mansioni di qualifica superiore sono svolte con continuità, ma senza il criterio di prevalenza e sono
richieste da esigenze sostitutive, quali la copertura di pausa pranzo del titolare della mansione, il parziale
completamento di un turno e simili, il Lavoratore manterrà il proprio livello. In entrambi i predetti casi,
però, il Lavoratore percepirà un’indennità di mansione commisurata alla differenza retributiva tra il livello
d’appartenenza e quello della mansione superiore, proporzionata al tempo mediamente dedicato alla
mansione superiore.
Art. 106 - Mansioni: mutamento - Al Lavoratore dipendente che per almeno un mese solare sia
temporaneamente adibito a mansione superiore, limitatamente a tale tempo, gli sarà riconosciuto il
trattamento economico corrispondente a tale mansione superiore. Qualora l’esercizio delle prevalenti
mansioni superiori si prolunghi oltre 6 (sei) mesi consecutivi, il Dipendente dovrà essere inquadrato nella
categoria superiore, salvo che l’assegnazione non sia avvenuta entro i limiti di tempo contrattualmente e
legalmente previsti per sostituzione di un altro Lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Inoltre, se l’esercizio delle prevalenti mansioni superiori sia frazionato e/o ricorrente, l’assegnazione diverrà
definitiva quando tale esercizio sia complessivamente protratto per 12 (dodici) mesi di effettivo lavoro
nell’arco dell’ultimo triennio.
Art. 107 - Mansioni: Jolly - Sono considerati Jolly quei Lavoratori dipendenti assegnati permanentemente e
per l’intero orario di lavoro a mansioni che comprendono qualifiche diverse che possono anche articolarsi su
più categorie contrattuali. L’inquadramento dei Jolly sarà al livello della mansione temporalmente
prevalente, mentre la retribuzione sarà conforme al terzo comma del precedente art. 105 “Mansioni promiscue”.
TITOLO 24
ORARIO DI LAVORO
Art. 108 - Orario di lavoro: definizione - Come previsto dall'art. 1, comma 2, D. Lgs. 66/2003, per
orario di lavoro s’intende qualsiasi periodo in cui il Lavoratore sia al lavoro, a disposizione dell’Azienda,
soggetto alla disciplina del lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, compresi i periodi in
cui i Lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dall’Azienda e a tenersi a
disposizione per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità. La durata normale
del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori è fissata in 40 (quaranta) ore (ordinarie)
settimanali, distribuito su 5 (cinque) o 6 (sei) giornate lavorative consecutive. Nel contratto di assunzione
dovrà essere fissata la distribuzione dell’orario di lavoro e la sua collocazione prevalente
(diurno/notturno/turni a ciclo continuo, ecc.). Nel lavoro a turni, il Datore di lavoro dovrà comunicare al
Lavoratore, di regola entro la giornata di venerdì, l’orario di lavoro o i turni che egli dovrà rispettare
nella successiva settimana. Le eventuali modifiche all’orario individuale di lavoro pattuito nella lettera di
assunzione dovranno essere giustificate da proporzionate ragioni tecniche, produttive, organizzative o da
esigenze di servizio e dovranno essere portate a conoscenza del Lavoratore, con un preavviso normalmente
superiore a una settimana. Il Lavoratore non potrà rifiutarsi di rendere la prestazione nell’orario e nei
turni di lavoro richiesti dall’Azienda ( diurni, notturni, festivi), salvo sopraggiunto evento imprevisto,
inidoneità o documentato impedimento o forza maggiore.
Art. 109 - Orario di lavoro: limiti - Tenuto conto dell’esigenza di risposta alle domande di servizi per
eventi e simili, correlati alle intensificazioni d’orario e alle esigenze di riposo dei Lavoratori, le Parti
convengono che la durata dell’orario di lavoro, comprensivo del lavoro ordinario, straordinario,
straordinario con riposi compensativi e delle intensificazioni accreditate nella Banca delle Ore, non potrà
superare nel tempo pieno il limite massimo di n.12 ore giornaliere ( 8 ore ordinarie e 4 ore
straordinarie ) e di n.60 ore settimanali.
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Art. 110 - Orario di lavoro: casi particolari - Potranno essere concordate a livello aziendale mediante
la Contrattazione di secondo livello se in accordo con i lavoratori.
Art. 111 - Orario di lavoro settimanale: criteri di computo - L’orario di lavoro si misura con gli
strumenti a tale scopo predisposti dall’Azienda: orologi, marcatempo, badge magnetici, rilievi biometrici, firma di accesso, ecc.
Non si computano nell'orario di lavoro, come previsto dall'art. 5 del R.D. 1955/1923, richiamato dal
comma 3, art. 8 del D. Lgs. 66/2003: $ i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell’Azienda,
ad eccezione della pausa di refezione di 15 (quindici) minuti prevista nei turni con orario di lavoro
continuato; $ le soste calendarizzate per pausa pranzo di durata non inferiore a 15 (quindici) minuti e
complessivamente non superiori a 2 (due) ore, comprese tra l'inizio e la fine della giornata di lavoro, durante
le quali non sia richiesta alcuna prestazione al Dipendente (Nota bene: i periodi non lavorati sinora elencati non si
computano neanche ai fini del riposo giornaliero, che dev’essere continuativo ); $ il tempo impiegato per
recarsi dall’abitazione del lavoratore alla sede abituale di lavoro o per rientrare all’abitazione.
Art. 112 - Orario di lavoro: composizione multiperiodale dell’orario ordinario di lavoro - La
composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo
compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa
motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari
periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali,
fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario
ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal
momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in
tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente effettuare. L’Azienda
comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due)
settimane.
Art. 113 - Orario di lavoro: Clausola Elastica - In caso di temporanea necessità aziendale dovuta a
ragioni tecniche o organizzative, nel tempo pieno sarà possibile variare per il singolo Lavoratore la
collocazione dell’ordinario orario di lavoro, purchè tale variazione sia richiesta con un preavviso di almeno
4 (quattro) giorni lavorativi e sia contenuta nei limiti del 25% (venticinque percento) dell’orario e di 20
(venti) giorni lavorativi per anno. Superato tale limite, la collocazione temporale dell’orario di lavoro potrà
essere modificata solo con l’accordo assistito dei lavoratori interessati o mediante Accordo aziendale di
secondo livello. Al di fuori dei predetti accordi, l’applicazione della clausola elastica determina il diritto
all’Indennità per Clausola Elastica, per le sole ore variate, pari al 5% (cinque percento) della Retribuzione
Oraria Normale quale ristoro del disagio causato al Lavoratore (per esempio, a causa dell’anticipo del lavoro).
Art. 114 - Orario di lavoro: turni avvicendati e sostituzioni - In caso di assunzione che preveda il
lavoro a turni avvicendati, il Lavoratore dovrà prestare l’opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi
fossero predisposti soltanto per determinati servizi o reparti, con diritto dell’Azienda di rifiutare le
prestazioni rese al di fuori degli stessi. Pertanto, nel caso d’istituzione di turni giornalieri di lavoro, i
Lavoratori non potranno rifiutarsi di effettuarli, salvo gravi e documentate condizioni ostative, che
saranno valutate tra Azienda, RSA e Lavoratore al momento di avvio dei turni. Qualora siano previsti
turni periodici e/o nastri orari, i Lavoratori devono essere avvicendati allo scopo di evitare che abbiano a
prestare la loro opera sempre in ore notturne. Nei servizi di presidio, custodia e simili, tenuto conto delle
esigenze di tutela dei beni, il Lavoratore, salvo gravi e documentati eventi di forza maggiore, non potrà
lasciare il proprio posto di lavoro prima dell’arrivo del collega che lo sostituirà (lavoro straordinario
prolungato), pena la sanzione prevista per l’infrazione disciplinare dell’abbandono del posto di lavoro. In caso di
ritardo del sostituto, il Lavoratore avviserà tempestivamente il personale preposto, affinché egli possa verificare
il ritardo e dare le necessarie disposizioni di servizio al Lavoratore smontante.
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Art. 115 - Orario di lavoro: sospensione - In caso di eccezionale e breve sospensione del lavoro (fino a 30
minuti), per fatto indipendente dalla volontà del Lavoratore, egli avrà diritto alla normale retribuzione per
tutto il periodo di sospensione. In caso di sospensione superiore a 30 (trenta) minuti, dovuta a causa di forza
maggiore, l’Azienda ha diritto di porre in libertà i dipendenti, interrompendo così la loro retribuzione.
E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di comprovata forza maggiore e
per le interruzioni di lavoro concordate fra Azienda e RSA, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al
giorno, 0 di 4 (quattro) ore nel giorno di riposo e si effettui entro i 60 (sessanta) giorni immediatamente
successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione. In caso di sospensione decisa dall’Azienda, in accordo
con la RSA, si attiverà la Banca delle Ore o si effettuerà, in presenza dei necessari requisiti, domanda di
sospensione con integrazione salariale, secondo le vigenti previsioni di Legge. La sospensione del lavoro
disposta dall’Azienda senza retribuzione e/o accesso alla C.I.G., che oltrepassi i 15 (quindici) giorni, salvo
diverso Accordo tra Azienda e RSA per il prolungamento di tale termine, darà diritto al lavoratore di
dimettersi “per giusta causa”, con riconoscimento di tutte le indennità di fine rapporto, ivi compresa
l’indennità sostitutiva del preavviso e l’accesso agli ammortizzatori sociali previsti per il licenziamento.
Art. 116 - Orario di lavoro nei Servizi: personale discontinuo o di semplice attesa e custodia -
Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani,
portinai, operai, addetti ai servizi antincendio, fattorini, addetti alla reception, centralinisti, personale addetto alla
conduzione degli impianti di condizionamento, frigoriferi e riscaldamento eccetera e altre eventuali esemplificazioni individuate
dall'OPIFOR. in sede di Interpretazione Contrattuale), la durata normale dell’orario di lavoro ordinario settimanale
potrà essere fissata nel contratto d’assunzione fino al limite di 45 (quarantacinque) ore. I Lavoratori
discontinui, a norma dell’art. 16 d) e p) del D. Lgs. 66/2003, sono esclusi dall’ambito d’applicazione
della disciplina legale sull’orario normale di lavoro di cui all'art. 3 dello stesso Decreto Legislativo ma, al
contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all’art. 4, salvo eventuali deroghe
previste dalla Contrattazione Aziendale di Secondo livello, conciliate in funzione di rilevanti esigenze di
servizio e con la salvaguardia dei diritti alla salute e degli interessi dei Lavoratori. L'orario settimanale di
lavoro, che può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni), dovrà essere indicato nella lettera di
assunzione. Resta fermo che, quando la variazione sia richiesta dalla natura del servizio, essa potrà essere
eccezionalmente richiesta in qualsiasi momento ma, normalmente, previa comunicazione scritta al
Lavoratore entro 4 (quattro) giorni lavorativi dall’inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. Per i
lavoratori discontinui, la retribuzione mensile dovuta è quella prevista per il loro livello d’inquadramento
(livello 7° o 8°) correlato alla mansione normalmente svolta o al contenuto professionale prevalente. La
retribuzione oraria sarà ricavata dal rapporto tra la R.I.M. concordata e l’orario settimanale pattuito
moltiplicato per il coefficiente 4,33 con arrotondamento all’unità. Nel caso di decimale pari a 0,5
l’arrotondamento sarà all’unità superiore. Una volta superato l’orario di lavoro normale (per esempio di 45 ore
settimanali), decorrerà la qualificazione del lavoro straordinario con la maggiorazione del 15% (quindici per
cento) per le prime 8 (otto) ore e del 17% (diciasette per cento) per le ore eccedenti.
Art. 117 - Orario di lavoro: minori - In materia di orario di lavoro dei minori si applicano le norme di
Legge vigenti.
TITOLO 25
PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE D’ORARIO
Art. 118 - Come prevede l'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi generali della
protezione della sicurezza e della salute dei Lavoratori, le disposizioni dello stesso Decreto Legislativo relative
all'orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle
caratteristiche dell'attività esercitata, non sia misurabile o predeterminabile o sia scelta dai Lavoratori stessi. In
particolare, vi è deroga quando si tratta di Dirigenti, di Personale Direttivo o di altri lavoratori aventi, di
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fatto, l’autonomo potere di gestione del loro orario, anche quando esso è determinato da imprevedibili
esigenze obiettive. A tale effetto, si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla
direzione tecnica o amministrativa dell’Azienda con diretta responsabilità dell’andamento dei servizi (come
prevedeva l'art. 3 del R.D. 1955/1923), contrattualmente individuato nel personale che riveste la qualifica di
“Quadro” o di “Impiegato di 1° livello” o “di 2° livello”, della Classificazione di cui al presente Contratto. Il lavoro
straordinario mediamente eccedente i predetti limiti o svolto nei giorni di riposo o di festività
settimanale, dovrà essere distintamente retribuito con le maggiorazioni contrattuali, salvo che nel contratto
individuale d’assunzione sia stata prevista una sua specifica voce di forfetizzazione. In alternativa al
pagamento dovuto, l’Azienda, all’atto della richiesta della prestazione di lavoro straordinario, potrà
concordarne la sua compensazione, alle condizioni previste dal presente CCNL, con riposo
compensativo o l’accredito nella Banca delle Ore.
TITOLO 26
RIPOSO GIORNALIERO E RIPOSO SETTIMANALE
Art. 119 - Riposo giornaliero - Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 (undici) ore consecutive nelle 24
(ventiquattro) ore. Per effetto dell’art. 17 del D.Lgs. 66/2003, nell’ambito della Contrattazione Aziendale di
secondo livello, a fronte di valide ragioni, potranno essere concordate deroghe motivate e limitate o
temporanee rispetto a quanto previsto dal presente CCNL.
Art. 120 - Riposo settimanale - Ai sensi di Legge, tutto il personale ha diritto a un riposo settimanale di 24
ore, in aggiunta al riposo giornaliero di cui all’articolo che precede. Tale riposo sarà normalmente
coincidente con la domenica o, in caso di lavoro a turni o di aperture della Società “7 giorni su 7”, in altro
giorno della settimana preventivamente stabilito. Nei servizi a turno continuo, il riposo settimanale
coinciderà con quello previsto nel turno di lavoro e cadrà, prevalentemente, in giorno diverso dalla
domenica. L’Azienda assicurerà una corretta rotazione dei riposi domenicali tra tutto il personale impiegato
nei turni diservizio continuo. Le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere, mediante la Contrattazione
Aziendale di secondo livello, a diversi modi di godimento del riposo settimanale rispetto alla
previsione del presente CCNL. In caso di rinvio del riposo oltre il 7° (settimo) giorno, in assenza di
relativo Accordo di secondo livello, sarà riconosciuta al Lavoratore, a titolo risarcitorio, un’indennità fissa di
€ 8,00 (cinque/00) per ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto a rinvio, ma con il limite massimo di 2 (due)
rinvii settimanali al mese.
TITOLO 27
PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI
Art. 121 - Monetizzazione mensile dei permessi - Le Parti hanno concordato di monetizzare i permessi
retribuiti per riduzione d’orario prevedendo il diritto del lavoratore di richiedere, compatibilmente con
le esigenze aziendali, il corrispondente numero di ore già mensilmente monetizzate pro-quota, quali
permessi non retribuiti.
Art. 122 - Tiplogia dei permessi contrattuali - Ai lavoratori sono riconosciuti i permessi, le
aspettative e i congedi riportati da individuare nei Contratti Collettivi di Secondo livello e dalle Leggi
vigenti.
TITOLO 28
FESTIVITÀ
Art. 123 - Festività - Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione
Individuale Giornaliera (R.I.G.), i giorni di seguito specificati: 1. festività nazionali: 25 aprile - Ricorrenza
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della Liberazione; 1° maggio - Festa del Lavoro; 2 giugno - Festa della Repubblica; 2. festività religiose
cattoliche: 1° gennaio – Santa Madre di Dio; 6 gennaio - Epifania; il giorno del Lunedì di Pasqua; 15 agosto
- festa dell’Assunzione della Vergine Maria; 1° novembre - Ognissanti; 8 dicembre - Immacolata
Concezione; 25 dicembre - Santo Natale; 26 dicembre - Santo Stefano; ricorrenza del Santo Patrono. Al
Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione
Individuale Mensile (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i
lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le
maggiorazioni previste per mezzo della Contrattazione Collettiva di secondo Livello.
Art. 124 - Festività abolite - Le festività abolite, cosidette “festività soppresse” sono : il 19 marzo, la festività di San
Giuseppe; il giorno dell’Assunzione; il giorno del Corpus Domini; il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo.
TITOLO 29
INTERVALLO PER PAUSA PRANZO
Art. 125 - Il tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversi Accordi Aziendali di secondo livello tra
RSA e zienda in funzione delle esigenze di servizio conciliate, per quanto possibile, con quelle familiari o
personali, avrà le seguenti durate: Lavoratori cd. giornalieri: l’intervallo varierà da 30 (trenta) minuti ad un
massimo di 2 (due) ore. Lavoratori “H24” (su 3 turni giornalieri): sarà prevista una pausa di 15 minuti
retribuiti nell’arco delle 8 (otto) ore di lavoro. Normalmente, tale pausa sarà autonomamente gestita dal/i
Lavoratore/i, nel rispetto della compatibilità con le esigenze lavorative (es. pausa alternata, per reparti o in
successione o contemporanea ecc.). Lavoratori turnisti (con 2 turni giornalieri): sarà prevista una pausa di
15 minuti retributi (come alla precedente lettera b.), oppure una pausa da 30 a 60 minuti non retribuita,
mediante ampliamento dei termini iniziali e finali dell’orario di lavoro.
TITOLO 30
MATERNITA’ e PATERNITA'
Art. 126 - Gravidanza e puerperio - In caso di gravidanza e puerperio, prima dell’inizio del periodo
di divieto di lavoro, la Lavoratrice dipendente ha l’obbligo di esibire all’Azienda, all’INPS ed al
gestore dell’Assistenza Sanitaria Integrativa, il certificato medico rilasciato dall’ufficiale sanitario o
dal medico del S.S.N. indicante la data presunta del parto. Per usufruire dei benefici connessi al
parto e al puerperio la Lavoratrice dipendente è tenuta ad inviare all’INPS, entro 30 (trenta) giorni
dal parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la Dichiarazione sostitutiva prevista dalla Legge.
Durante i periodi di gravidanza e puerperio, la Lavoratrice dipendente ha diritto di astenersi dal
lavoro secondo i modi stabiliti dalle norme di Legge vigenti. La Lavoratrice dipendente ha diritto
all’erogazione, da parte dell’INPS, di un’indennità giornaliera per tutto il periodo del congedo di
maternità obbligatoria, pari all’80% (ottanta percento) dell’imponibile contributivo del mese
immediatamente precedente a quello d’inizio del congedo. L’Azienda è esonerata da qualsiasi
integrazione dell’indennità economica a carico dell’INPS, ad eccezione dell’indennità del 20% (venti
percento) per la tredicesima mensilità. L'indennità di maternità è anticipata dal Datore di lavoro ed
il relativo importo sarà posto a conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'INPS. Per le
lavoratrici dipendenti assunte con contratto a termine o stagionale, l’INPS, a domanda, provvede
direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità. I periodi di congedo di maternità
obbligatoria devono essere, a tutti gli effetti, computati nell'anzianità di servizio, compresi quelli
relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie. La Lavoratrice dipendente ha diritto alla conservazione
del posto di lavoro per tutto il periodo di gravidanza, nonché fino al compimento di un anno di età
del bambino. In tale periodo opera, quindi, il divieto di licenziamento, salvo in caso di : esito
negativo della prova; licenziamento per giusta causa; cessazione dell’attività dell’Azienda; nel tempo
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determinato, ultimazione della prestazione per la quale la Lavoratrice è stata assunta, o risoluzione
del rapporto di lavoro per scadenza del termine.
Art. 127 - Elementi antidiscriminazione - Le attuali previsioni legali e contrattuali in materia di
maternità e paternità prevedono che il diritto all’astensione per malattia del bambino spetta
alternativamente alla madre o al padre lavoratori. Il diritto è subordinato alla necessità,
documentata, d’eseguire esami, accertamenti e visite durante l’orario di lavoro. La Lavoratrice deve
presentare all’Azienda domanda preventiva e successiva documentazione giustificativa con data ed
orario d’effettuazione.
TITOLO 31
FERIE
Art. 128 - Ferie: maturazione - Il Lavoratore dipendente con orario medio di lavoro di 40 (quaranta)
ore settimanali (giornalieri “5+2” o “6+1”) matura, per ciascun mese lavorato, un rateo di 13,33 ore di ferie,
corrispondente alla misura annuale di 28 (ventotto) giornate di calendario o di 4 (quattro) settimane,
sempre di calendario (pari a 160 ore/anno). Se il Lavoratore è stato assunto o è cessato nel corso
dell’anno, la maturazione del rateo mensile di ferie avviene con lo stesso criterio utilizzato per la maturazione
dei ratei di tredicesima. Pertanto, ai fini della maturazione del rateo di ferie del lavoratore in forza, le frazioni
di mese superiori ai 14 (quattordici) giorni si considerano come mese intero.
Art. 129 - Ferie: regolamentazione - Le ferie saranno godute esclusivamente in periodi settimanali interi e,
salvo diverso Accordo di secondo livello, non potranno essere frazionate in più di 2 (due) periodi. Le ferie
sono irrinunciabili e non possono essere sostituite dalla relativa indennità, salvo in caso di cessazione del
rapporto di lavoro, nel qual caso al Lavoratore spetterà l’indennità sostitutiva per “ferie maturate e non godute”. La
gestione delle ferie avverrà a ciclo continuo, con accredito mensile delle ore maturate ed incremento delle ore
effettivamente godute. Anche al fine di favorire i lavoratori che abbiano necessità di godere di un
periodo di ferie unitario e prolungato, il saldo potrà essere, temporaneamente, negativo nella misura
massima di 40 (quaranta) ore nel primo biennio di anzianità, 80 (ottanta) nel secondo e 120 (centoventi) dal
terzo. In caso di cessazione, l’eventuale saldo negativo sarà di diritto trattenuto dalle competenze di fine
rapporto, a qualsiasi titolo dovute al Lavoratore, ivi compreso il T.F.R. È facoltà del Datore di lavoro
fissare, eccezionalmente, un periodo di ferie consecutive pari a 3 (tre) settimane; in tal caso il Lavoratore avrà
diritto di precedenza nel fissare la 4° (quarta) settimana. Il Lavoratore ha il diritto-dovere di programmare
le settimane di ferie annuali eccedenti quelle previste dall’Azienda, salvo Accordi in deroga che
potranno essere raggiunti con il Lavoratore, in funzione di sue particolari esigenze, conciliate con quelle di
servizio. Nella compilazione del calendario estivo delle ferie si terrà conto delle richieste dei
Lavoratori, compatibilmente con le esigenze di servizio e l’eventuale presenza di minori nel nucleo familiare.
In caso di richieste concorrenti per i medesimi periodi, esse si risolveranno con il criterio della rotazione.
Eccezionalmente e per motivi proporzionati, l’Azienda potrà richiamare il Lavoratore nel corso del periodo
di ferie, fermo restando il diritto del dipendente a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto
al rimborso delle documentate spese sostenute per il rientro al lavoro e per il ritorno in ferie. Durante il
periodo di ferie spetta al Lavoratore la Retribuzione Individuale Mensile. La malattia insorta durante il
periodo di ferie, comunicata nei termini contrattualmente previsti e regolarmente certificata, ne sospende
il godimento come previsto dal successivo Titolo. Il periodo di ferie non goduto non sarà utilizzato quale
prolungamento delle ferie, ma dovrà essere goduto solo in un successivo momento e previo accordo con
l’Azienda. Si ricorda che in caso di malattia insorta durante le ferie, l’integrazione datoriale potrà essere
sospesa nell’ipotesi di impossibilità d’effettuare la visita medica di controllo, come previsto al successivo
articolo “Malattia o Infortunio non professionali ”. Il periodo di preavviso contrattualmente dovuto, salvo
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diverso Accordo assistito tra l’Azienda e il Lavoratore, non potrà essere computato nelle ferie. In caso di
mancato godimento di almeno i due terzi delle ferie maturate, il Lavoratore avrà diritto oltre alla
retribuzione corrispondente, anche al risarcimento del danno biologico presuntivamente patito, con la
liquidazione dell’indennità sostitutiva maggiorata del 50% (cinquanta percento). Ai lavoratori minori,
le ferie dovranno essere riconosciute nella misura prevista dalla Legge.
TITOLO 32
MALATTIA O INFORTUNIO NON PROFESSIONALI
Art. 130 - Malattia o infortunio non professionali - In caso di malattia o infortunio non professionali si
prevede la seguente disciplina: Controllo dell'assenza - L’Azienda ha diritto di far effettuare le visite di
controllo del Lavoratore, presso il domicilio da lui dichiarato, nel rispetto dell’art. 5, comma 2, della L.
300/70. Nei casi in cui si verifichi l’effettiva necessità per il lavoratore di dover cambiare il proprio indirizzo
di reperibilità durante il periodo di prognosi, egli dovrà darne tempestiva comunicazione alla struttura
territoriale INPS di appartenenza con i seguenti modi: PEC, fax o lettera raccomandata A.R. La visita di
controllo dovrà effettuarsi all’interno delle fasce orarie contrattualmente e legalmente previste,
attualmente dalla ore 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00 di ciascun giorno di calendario. Quale
conseguenza di quanto precede, il Lavoratore ha l’obbligo di diligenza, salvo documentati casi di forza
maggiore, di rendersi disponibile presso il proprio domicilio durante tali fasce orarie. Quando il
Lavoratore, durante le fasce orarie, preveda di assentarsi legittimamente dal proprio domicilio (per visite
o cure altrimenti non possibili) dovrà, salvo documentata impossibilità, informare preventivamente
l’Azienda di tale fatto. In caso d’assenza ingiustificata alla visita medica di controllo, il Lavoratore sarà
soggetto sia sanzione disciplinare sia alla perdita dell’integrazione aziendale. Condizioni - L’assenza, nel
suo inizio o nella sua continuazione, deve essere comunicata con tempestiva diligenza normalmente prima
dell’inizio del turno di lavoro. In caso di eccezionali difficoltà, deve essere comunicata, comunque, entro le
prime 4 (quattro) ore dall'inizio o dalla continuazione dell'assenza stessa. La certificazione medica, invece,
deve essere inoltrata, o resa disponibile all’Azienda entro il giorno successivo all’inizio o continuazione
dell’assenza. In mancanza di ciascuna di tali comunicazioni, e in mancanza di provato impedimento, le
assenze saranno considerate ingiustificate, con le conseguenti decurtazioni retributive (dirette e differite) e
l’attivazione delle sanzioni disciplinari previste.
TITOLO 33
MALATTIA O INFORTUNIO PROFESSIONALI
Art. 131 - Malattia o Infortunio Professionali - In caso di malattia o infortunio professionali si
prevede la seguente disciplina:
Malattia o
Infortunio
Professionale:
Condizioni
Il Lavoratore deve dare immediata notizia alla propria Azienda di qualsiasi infortunio sul
lavoro, anche se di lieve entità.
Se il Lavoratore trascura di ottemperare all’obbligo suddetto e l’Azienda non può di conseguenza inoltrare
tempestivamente la denuncia all’INAIL o all’autorità giudiziaria, lo stesso sarà esonerato da ogni
responsabilità derivante dal ritardo e il Lavoratore, salvo provate ragioni d’impedimento, sarà considerato
ingiustificato, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o
la mancata consegna della comunicazione.
L’assenza deve essere comunicata con tempestiva diligenza e, comunque, salvo i casi di giustificata impossibilità,
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Malattia o
Infortunio
Professionale:
Periodo di
comporto
Infortunio sul lavoro: il Lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a quando
dura l’inabilità temporanea che impedisca al Lavoratore medesimo di attendere al lavoro, e, comunque, non
oltre la data indicata nel certificato definitivo d’abilitazione alla ripresa del lavoro o nel certificato
d’invalidità od inabilità permanente al lavoro.
Malattia professionale: il Lavoratore dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo analogo a quello previsto per la malattia non professionale. Anche per le norme di riferimento
sul comporto, si rinvia a quelle previste per la malattia extra-professionale (art. 130).
Malattia o
Infortunio
Professionale:
Indennità INAIL
1.Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale: 60% (sessanta per cento) della
R.M.G.
2.Dal 91° giorno: 75% (settantacinque per cento) della R.M.G.
TITOLO 34
ASPETTATIVE NON RETRIBUITE
Art. 132 - Aspettative non retribuite:
A. Unico evento grave e continuativo
Il Lavoratore che sia in malattia o infortunio, professionale o non professionale, in caso di unico evento
grave e continuativo, periodicamente e correttamente giustificato e documentato, potrà usufruire dal
compiersi del periodo di comporto e previa richiesta scritta, di un’aspettativa della durata massima pari
al 50% (cinquanta percento) del periodo di comporto spettante al Lavoratore, nel corso della quale non
decorrerà la retribuzione, né si avrà decorrenza dell’anzianità per alcun istituto.
B. Caso di più malattie o infortuni
In caso di più malattie o infortuni, non professionale o professionale, il Lavoratore potrà richiedere per
scritto un periodo d’aspettativa non retribuita, sempre prima del compiersi del periodo di comporto, la
cui durata massima sarà pari a un terzo del periodo di comporto spettante al lavoratore.
Per entrambe le aspettative che precedono, sarà necessario il rispetto delle seguenti condizioni : che siano esibiti
dal Lavoratore regolari certificati medici; che non si tratti di malattie o infortuni per i quali vi sia
l’impossibilità alla ripresa del lavoro; che il Lavoratore non presti a terzi lavoro subordinato o
autonomo, ancorché non retribuito o non formalmente retribuito . Se il Lavoratore non si presenta al
lavoro e non fornisce alcuna comunicazione scritta entro i 7 (sette) giorni dal termine del periodo
d’aspettativa, lo stesso sarà passibile di licenziamento per giusta causa.
TITOLO 35
POLIZZE INFORTUNI PROFESSIONALI O EXTRA PROFESSIONALI
Art. 133 - Il Lavoratore è assicurato INAIL per i casi di morte o invalidità permanente conseguenti a
infortunio professionale o in itinere.
TITOLO 36
GRATIFICA O TREDICESIMA MENSILITÀ
Art. 134 - In occasione della ricorrenza natalizia, l’Azienda corrisponderà al Lavoratore una gratifica o
tredicesima mensilità di importo pari ad una Retribuzione Individuale Mensile. Nel caso di servizio prestato
per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la
tredicesima mensilità sarà dovuta nella misura di un dodicesimo del suo valore normale per ogni mese di
servizio prestato. A tal fine, le frazioni di mese che superano i 14 (quattordici) giorni saranno considerate
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mese intero. In caso di trasformazione del rapporto nel corso dell’anno da tempo pieno a tempo parziale e/o
viceversa, la Tredicesima mensilità sarà determinata dalla somma dei ratei mensilmente maturati a tempo
pieno e a tempo parziale. Nei contratti a tempo determinato, la gratifica natalizia potrà essere anticipata
anche in ratei mensili per 12 (dodici) mensilità annue (il rateo mensile è l’importo della Retribuzione Individuale
Mensile diviso 12). Nei contratti a tempo indeterminato, tale facoltà è possibile solo se prevista nella
Contrattazione Aziendale di Secondo livello o nella lettera d’assunzione del Lavoratore. Nei casi di
anticipo mensile dei valori di tredicesima, a dicembre si porranno a conguaglio gli importi anticipati
con l’importo effettivamente dovuto a tale data al Lavoratore.
Art. 135 - Contabilizzazione mensile della tredicesima mensilità - Tenuto presente che i contributi
previdenziali devono essere calcolati sulle somme dovute e, quindi, con il criterio “di competenza”, le Parti
consigliano di contabilizzare mensilmente il rateo della tredicesima mensilità, da imputare nell’imponibile
previdenziale, normalmente senza l’effettiva erogazione dello stesso al Lavoratore, salvo i casi di contratto a
Tempo determinato, stagionale e simili o di diverso accordo di Secondo Livello. Esclusi i casi di
erogazione frazionata della tredicesima mensilità, alla naturale scadenza, l’Azienda accrediterà al Lavoratore la
tredicesima mensilità maturata ed effettuerà il conguaglio tra i contributi già mensilmente versati (per la
contabilizzazione del rateo mensile di tredicesima) e quelli effettivamente dovuti, calcolati sulla tredicesima
mensilità accreditata.
TITOLO 37
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Art. 136 - Trattamento di Fine Rapporto - In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al Lavoratore
compete il Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua
da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma del novellato art. 2120 c.c., è la
somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti.
Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento di fine rapporto i
rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca
Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o
correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di
lavoro notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello,
salvo che non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordo. Non
concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali
maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi
dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non
superiore all’importo della Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima dovuta per l’anno stesso
diviso 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero
le frazioni di mese superiori a 14 (quattordici) giorni.
Art. 137 - T.F.R. : corresponsione - Il Trattamento di fine rapporto, dedotto quanto eventualmente già
anticipato al Dipendente o versato al Fondo di Previdenza Complementare da lui scelto, deve essere
corrisposto all'atto della retribuzione del mese di cessazione dal servizio o, ai fini della corretta elaborazione del
tasso di rivalutazione, di cui alla Legge 29 maggio 1982, n. 297, alla scadenza delle retribuzioni del mese
successivo a quello di cessazione. Tenuto conto del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza
mensile di cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto
al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi
mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento di fine rapporto residuo s’intende
comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavoro. Resta impregiudicata la tutela dei
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diritti del Lavoratore in sede giudiziale. In caso di significative variazioni del tasso ufficiale di sconto, le
Parti s’incontreranno per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensile.
Art. 138 - T.F.R.: anticipazioni - Ai sensi dell’art. 2120 c.c. il Lavoratore, con almeno 8 (otto) anni di
servizio presso l’Azienda, quando mantiene presso la stessa il T.F.R., in costanza di rapporto di lavoro, potrà
chiedere per iscritto un’anticipazione non superiore al 70% (settanta percento) del trattamento lordo
maturato al momento della richiesta.
Art. 139 - T.F.R.: corresponsione diretta mensile - Ai sensi del comma 26, art. 1 della Legge 190/2014, in via
sperimentale, i lavoratori che abbiano un’anzianità di almeno 6 (sei) mesi presso il medesimo Datore di
lavoro, attualmente fino al 30 giugno 2018, potranno richiedergli la liquidazione diretta mensile della
quota maturanda del T.F.R. come parte integrante della retribuzione, al netto del contributo di cui all’art.
3, ultimo comma, L. 297/1982, con l’assoggettamento di tale quota a tassazione ordinaria, ma senza
l’imposizione ai fini previdenziali. La scelta del lavoratore, una volta esercitata, sarà irrevocabile fino alla
predetta data del 30 giugno 2018. La corresponsione del T.F.R. precedentemente maturato e la relativa
rivalutazione avverrà all’atto della cessazione del Lavoratore. La corresponsione diretta mensile esaurirà,
per tutto il tempo di erogazione, i corrispondenti obblighi datoriali in tema di T.F.R.
TITOLO 38
CESSIONE O TRASFORMAZIONE DELL’AZIENDA
Art. 140 - In caso di cessione o trasformazione dell’Azienda si farà riferimento all’art. 2112 c.c., fermo
restando l’obbligo di preventiva informazione alle RSA ed ai Lavoratori.
TITOLO 39
SOLIDARIETÀ CONTRATTUALE DIFENSIVA
Art. 141 - Nei casi di prevista lunga riduzione di lavoro, dove si potrebbero configurare licenziamenti, al
fine d’evitarli o ridurli, con Accordo di secondo livello tra Azienda e R.S.A., approvato mediante
Referendum Aziendale, si potrà redistribuire l’attività lavorativa, con riduzione della retribuzione, a
fronte della riduzione del lavoro che, a tutti gli effetti, assumerà la tipologia (a termine) di lavoro a Tempo
Parziale. Tale accordo di Solidarietà Contrattuale Difensiva dovrà indicare con chiarezza i motivi per cui
è alternativo a un accordo legale di solidarietà difensiva ex art. 1 L. 863/1984, gli obiettivi di
consolidamento degli organici e le condizioni del suo superamento. In ogni caso tale accordo non potrà
avere durata superiore ad un anno. Decorso il termine iniziale, le Parti, con le stesse modalità, potranno
eventualmente concordare un nuovo motivato accordo di Solidarietà Contrattuale Difensiva.
TITOLO 40
L'ORGANISMO PARITETICO
Art. 142 - L'Organismo Paritetico Intersettoriale per la Formazione - in sigla OPIFOR - è stato costituito
dalle Parti firmatarie del presente CCNL ed opera nell’ambito della istruzione e formazione. Pertanto, fra
le altre attività, lo Statuto dell’Organismo regolamenta il sistema di prestazioni e servizi ad esso
attribuibili derivanti dal presente CCNL, in conformità con le previsioni legislative e contrattuali, fatte
salve diverse successive norme di Legge o intese tra le Parti.
TITOLO 41
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
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Art. 151 - Le Parti, condividendo l'importanza che, specialmente con le attuali modeste prospettive della
previdenza pubblica, assume l'istituzione di forme di previdenza integrativa, si riservano di istituire un
sistema di previdenza complementare volontario, mediante la costituzione di un Fondo di Previdenza
Complementare o mediante l’adesione ad un Fondo già costituito. In ogni caso, a richiesta del Lavoratore,
il Datore dovrà versare alle scadenze previste gli importi destinati al Fondo di Previdenza
Complementare.
TITOLO 42
PATRONATI
Art. 152 - Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della Legge 300/70, secondo cui gli Istituti di
Patronato hanno il diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno delle imprese, per
quanto riguarda gli Istituti di patronato di emanazione e/o convenzionate con le OOSS firmatarie del
presente CCNL, si conviene quanto segue: Gli Istituti di patronato potranno svolgere i compiti previsti
dalla legge, mediante i propri rappresentanti, i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a
conoscenza delle imprese e delle cooperative, muniti di documento di riconoscimento attestante tale
qualifica, rilasciato dalle Direzioni dei patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali
variazioni; I rappresentanti dei patronati concorderanno con le singole imprese le modalità per lo
svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio per la normale attività aziendale ;
Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del patronato dovessero
conferire durante l'orario lavorativo con un lavoratore dipendente dell'impresa per l'espletamento del
mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del patronato ne daranno tempestiva
comunicazione alla Direzione aziendale, la quale provvederà a rilasciare al lavoratore dipendente
interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino
motivi di carattere tecnico-organizzativo. I rappresentanti del patronato usufruiranno di appositi Albi
messi a disposizione dall'impresa per informazioni di carattere generale.
TITOLO 43
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)
Art. 153 - Ferma restando la possibilità di richiedere il DURC rivolgendosi direttamente agli organismi
pubblici competenti, le Parti, in attuazione delle disposizioni vigenti, intendono conferire al sistema della
bilateralità la facoltà di concorrere all’attività d’attestazione di regolarità contributiva, in regime di
convenzione con gli Enti preposti a tali funzioni. Le Parti demandano alla Commissione Bilaterale
dell'OPIFOR di procedere al perfezionamento del rilascio di tale certificazione attraverso apposita
convenzione con l’INPS.
TITOLO 44
RISPETTO DELLA RISERVATEZZA
Art. 154 - Per quanto concerne il presente Titolo si rimanda al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
TITOLO 45
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 155 - Ambito di applicazione - Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica ai
Dipendenti e Collaboratori delle Società, Imprese ed Enti che, in qualsiasi forma sociale, dispongono di
lavoratori addetti a mansioni, incarichi, ruoli specifici nel campo della istruzione e formazione
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professionale.
TITOLO 46
NORME PARTICOLARI PER I QUADRI
Art. 157 - Quadri - Appartengono alla categoria dei Quadri i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i
Dirigenti, che svolgono, con carattere continuativo e con specifiche Autonomie, Responsabilità,
Competenze e Deleghe, funzioni direttive di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli
obiettivi aziendali in settori specifici di Grandi Società o con responsabilità generale per l’intera Società o
Filiale.
Art. 158 - Quadri: orario part-time speciale - Per i Quadri è consentita l'assunzione con contratto a tempo
indeterminato part-time che sino a 30 (trenta) ore mensili, salvo diverso accordo tra le Parti sottoscritto nella
lettera di assunzione, si articolerà in giornate lavorative di almeno 4 (quattro) ore ciascuna.
Art. 159 - Quadri: formazione e aggiornamento - Al fine di garantire il mantenimento degli standard
qualitativi e il miglioramento dei servizi prestati, le Aziende favoriranno l'accesso dei Quadri a specifici corsi
di formazione per le materie di loro diretta competenza. Le Parti convengono che presso la Commissione
Bilaterale dell'OPIFOR si elaborino, ove richiesto, progetti professionali di formazione, aggiornamento e
riqualificazione per i Quadri, anche con particolare riferimento ai diversi settori professionali.
Art. 160 - Quadri: assegnazione della qualifica - L'assegnazione della qualifica di Quadro al Lavoratore che
svolge le relative mansioni, che non sia avvenuta per sostituzione di altro Quadro assente con diritto alla
conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il termine previsto dalla Legge ( sei
mesi solari consecutivi ). Nel caso in cui lo svolgimento delle mansioni superiori di Quadro sia frazionato e/o
ricorrente, l’assegnazione della qualifica, sempre ad esclusione della sostituzione di altro Quadro assente con
diritto di conservazione del posto, diverrà definitiva quando si sia complessivamente protratta per 12
(dodici) mesi di effettivo lavoro nell’arco dell’ultimo triennio.
Art. 161 - Quadri: Assistenza Sanitaria Integrativa e Assicurativa - A favore dei Quadri compresi
nella sfera d’applicazione del presente Contratto è operante tramite la Commissione Bilaterale dell'OPIFOR,
conformemente alle previsioni del Regolamento, l’Assistenza Sanitaria Integrativa al Servizio Sanitario
Nazionale e l’Assicurazione sulla vita, così come previsto all’art. 144.
Art. 162 - Quadri: polizza assicurativa Responsabilità Civile - Ai Quadri dev’essere riconosciuta,
attraverso polizza assicurativa o forme equivalenti predisposte dall’Azienda, anche la copertura delle spese di
assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e
relative a fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni svolte, con massimale di almeno € 80.000,00
(ottantamila Euro) per evento e per anno.
L’Azienda è altresì tenuta ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi,
conseguente a colpa nello svolgimento delle loro funzioni, con massimale di almeno € 500.000,00
(cinquecentomila Euro).
TITOLO 47
CLASSIFICAZIONE UNICA
Art. 163 - Classificazione Unica: criteri - I lavoratori dipendenti, Quadri, Impiegati e Operai, sono
compresi in un’unica scala classificatoria articolata su 9 (nove) livelli. L’inquadramento dei Lavoratori
dovrà essere effettuato solo confrontando le mansioni effettivamente svolte con le Declaratorie, i Profili e
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le Esemplificazioni previste dal presente CCNL. Pertanto, l’inquadramento nei 9 (nove) livelli previsti
dovrà effettuarsi esclusivamente sulla base delle mansioni in concreto esercitate dal Lavoratore, fermo
restando che il Datore di Lavoro, come previsto dalla nuova stesura dell’art. 2103 cc, avrà diritto di
pretendere dal Lavoratore lo svolgimento delle diverse mansioni previste nel livello
d’inquadramento riconosciuto, ogniqualvolta esse siano richieste da motivate esigenze organizzative.
Al fine di agevolare la comprensione dei rapporti tra Classificazione, Autonomia professionale, Qualifica,
Mansione e Profilo, si riassumono le caratteristiche dei vari livelli retributivi nella Tabella che segue.
Autonomie 1 Responsabilità 2 Competenze
richieste 3
Titolo del livello 4 Livello e
Parametro
Elevata ed Estesa:
# Rappresentativa
# Gestionale
# Organizzativa
# Funzionale
Gestionali Estese Autonome gestionali
aziendali o intersettoriali,
con Rappresentanza
Direttore Aziendale o
d’importante Settore
Quadro
Elevata ed Estesa:
# Gestionale
# Organizzativa
# Funzionale
Gestionali Estese Autonome gestionali
aziendali o intersettoriali,
senza Rappresentanza
Direttore di Settore
Aziendale
Impiegato
Direttivo 1°
Estesa:
# Organizzativa
# Funzionale
Elevate Gestionali Elevate multisettoriali • Capo Servizio
(Responsabile di più Uffici)
• Capo Settore
(Responsabile di più Reparti)
Impiegato
Direttivo 2°
Estesa:
# Organizzativa
# Funzionale
Gestionali Articolate Elevate plurisettoriali • Capo Ufficio
• Capo Reparto
3° Par.
Funzionale Gestionali Semplici Specialistiche
plurisettoriali
Gestore con responsabilità
del risultato (dell’intero gruppo o
squadr a s pecialistica coordinata)
4° Par.
Elevata
Professionale
Elevata settoriale
complessa e di
Coordinamento
organizzativo
(Professionale)
Elevate specialistiche
plurisettoriali
Impiegato di Elevato
Concetto
4° Par.
Lavoratore Altamente
Specializzato
Professionale Elevata settoriale e
di Coordinamento
organizzativo
(Professionale)
Specialistiche Settoriali Impiegato di Concetto 5° Par.
Lavoratore Specializzato
Elevata Esecutiva Autonoma Settoriale
(Professionale)
Qualificate Settoriali Impiegato Qualificato 6° Par.
Lavoratore Qualificato
Esecutiva Ottempera
disposizioni settoriali
Attuative complesse Impiegato Elevato Ordine 7° Par.
Lavoratore Comune
Settoriale
Esecutore Ottempera semplici
disposizioni
Semplici e generiche Impiegato d’Ordine 8° Par.
Lavoratore Generico
Ai fini della corretta Classificazione del Personale dipendente al quale si applica il presente CCNL, le Parti
riportano il significato dei seguenti termini utilizzati.
1 Sulle Autonomie:
a) “Autonomia Gestionale ” o “Gestore”: il Lavoratore che, oltre all’azione di coordinamento
organizzativo, in forza delle proprie competenze relative all’area professionale gestita, coordina anche
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tecnicamente i propri sottoposti, sceglie soluzioni in funzione delle loro osservazioni e degli obiettivi
generali ricevuti. Ha la responsabilità dei risultati dei singoli lavoratori coordinati e dell’intero gruppo
di lavoro. Di conseguenza, ha la responsabilità di attivare i procedimenti disciplinari sia per le infrazioni
alla parte generale del rapporto, sia per gli aspetti tecnici specifici.
b) “Autonomia Organizzativa”: quando il Lavoratore effettua, in area/aree di particolare estensione e
complessità, l’autonoma scelta di quanto necessario al raggiungimento degli obiettivi aziendali (mezzi,
programmi, formazione e organizzazione del lavoro) e coordina gruppi di Lavoratori almeno Qualificati/Specializzati
a lui sottoposti, rispondendo dei risultati dell’intero gruppo di lavoro.
c) “Autonomia Funzionale”: quando il Lavoratore, con le proprie specifiche ed elevate competenze, nel
proprio settore di attività, sceglie programmi, procedure, soluzioni tecniche e organizzative, alternative
commerciali, linee di difesa, ecc. Inoltre, per le attività del proprio gruppo specialistico di lavoro, ha la
responsabilità della disciplina del lavoro, della formazione dei sottoposti e del raggiungimento degli
obiettivi assegnati.
d) “Autonomia Coordinativa” o “Coordinatore”: il Lavoratore che ha la responsabilità organizzativa
di un gruppo di lavoro, di cui stabilisce le priorità, gli orari, i turni di lavoro e di ferie. Si assicura
del rispetto della disciplina del lavoro, segnalando al proprio Responsabile eventuali ritardi, assenze
ingiustificate e mancata ottemperanza alle disposizioni organizzative ricevute, senza avere però la
responsabilità dei singoli risultati tecnici, amministrativi o commerciali dei sottoposti coordinati,
poichè sono essi i veri titolari delle competenze specifiche della loro mansione.
e) “Autonomia Professionale”: quando il Lavoratore, nel rispetto delle procedure e/o delle disposizioni
generali ricevute, per la propria ampia e specifica competenza settoriale, fatto salvo il coordinamento del
Superiore Responsabile, sceglie la successione delle operazioni, le concrete soluzioni, individuando quelle
migliorative, i mezzi da utilizzare, gli strumenti e i tempi d’intervento. Garantisce il risultato specifico
della mansione per il gruppo coordinato, inteso come rispetto delle quantità, qualità, soddisfazione
delle richieste e rispetto dei previsti tempi di esecuzione.
f) “Autonomia Esecutiva”: quando il Lavoratore, al fine di garantire il raggiungimento del risultato
richiesto, in forza delle proprie competenze specifiche settoriali, nell’ambito delle sue mansioni e nel
rispetto delle disposizioni generali ricevute, utilizza correttamente programmi e attrezzature, scegliendo
strumenti, la sequenza delle lavorazioni, le tecniche d’intervento e dei servizi, ecc. Può anche coordinare
organizzativamente un gruppo di altri lavoratori di livello/i inferiore/i che operano nella sua area di
competenza.
g) “Esecutore”: quando il Lavoratore ottempera a disposizioni o procedure o effettua operazioni rientranti
nelle ordinarie responsabilità della vita (guida di automezzi, semplice gestione o controllo amministrativo, acquisti di materiali
di ordinario consumo ecc.), per le quali siano, quindi, richieste competenze acquisite dopo un periodo formativo
e/o d’affiancamento. Nelle mansioni più elevate, normalmente farà riferimento ad altro lavoratore
di livello superiore.
2 Sulle Responsabilità
a) “Gestionale”: il Lavoratore che, nell’area/e professionale/i coordinata/e, dirige i sottoposti e il loro
lavoro, scegliendo le soluzioni in funzione degli obiettivi generali ricevuti. Ha la responsabilità della
disciplina del lavoro, della formazione dei sottoposti e del raggiungimento dei risultati dell’intero gruppo
di lavoro. Attiva i procedimenti disciplinari per le infrazioni generali del rapporto di lavoro e/o per gli
aspetti tecnici specifici. Le competenze gestionali devono essere valutate a seconda del grado di
autonomia determinato dalle rispettive deleghe (rappresentativa, di poteri, di firma, organizzativa), dell’ampiezza
applicativa delle competenze professionali richieste (sull’azienda, su più servizi, in un servizio, più uffici o reparti, in un
ufficio o reparto) e dell’ampiezza dimensionale dell’Azienda (micro azienda, piccola, media o grande).
b) “Di Coordinamento”: il Lavoratore che per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, per le proprie
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elevate competenze, coordina e controlla l’organizzazione di un gruppo di altri lavoratori di livello
inferiore, senza responsabilità diretta per il lavoro da essi singolarmente svolto. Si assicura del rispetto della
disciplina del lavoro, segnalando al proprio Responsabile eventuali ritardi, assenze ingiustificate o la
mancata ottemperanza alle disposizioni organizzative ricevute.
c) “ Professionale”: il Lavoratore che per la propria specifica competenza settoriale, fatto salvo il
coordinamento del Superiore Responsabile, sceglie la successione delle operazioni, le concrete soluzioni,
anche migliorative, i mezzi da utilizzare, gli strumenti e i tempi d’intervento. Garantisce il risultato (tecnico,
amministrativo, commerciale ecc.), inteso come rispetto delle quantità e qualità richieste, dei modi di esecuzione e
dei tempi previsti. È il titolare delle competenze specifiche proprie della mansione svolta.
3 Sulle Competenze
a) “Rappresentativa”: quando il Lavoratore opera come Alter Ego dell’Imprenditore, con la relativa delega
di poteri e di firma in importante settore di Grande Azienda o, quale Direttore, di Piccola/Media
Azienda, comunque, con meno di 50 (cinquanta) dipendenti.
b) “Intersettoriale”: quando il Lavoratore opera in un campo d’attività e di responsabilità che comprende
tutti i settori aziendali o in area multiprofessionale estesa.
c) “Multisettoriale”: quando il Lavoratore opera in un campo di attività e di responsabilità che
comprende almeno tre settori aziendali o d’area.
d) “Plurisettoriale”: quando il Lavoratore ha competenza e responsabilità in due settori aziendali o
d’area.
e) “Settoriale”: quando il Lavoratore ha competenza e responsabilità Puntuali, rispetto alla sua specifica
area d’attività. In tale area, può coordinare altri lavoratori.
f) “Professionalità Omogenee”: s’intendono Profili e/o Esemplificazioni della medesima Declaratoria
con mansioni tra loro integrabili e/o fungibili.
4 Sulla gerarchia e sull’organizzazione del lavoro
a) “Responsabile”: figura che, al proprio livello di competenza e con le mansioni che gli sono proprie,
gestisce e coordina un gruppo di Responsabili e/o Lavoratori. Coincide con le figure specifiche di
Responsabile di Direzione, Capo Servizio/i, Capo Ufficio, Capo Reparto, Capo Squadra. Risponde al
suo superiore gerarchico, mentre il grado d’autonomia e responsabilità dipende dal livello professionale
acquisito.
b) “Servizio/Settore”: struttura amministrativa/commerciale/tecnica/produttiva complessa, composta da
più uffici/reparti.
c) “Ufficio”: struttura amministrativa semplice a contenuto coerente.
d) “Reparto”: struttura operativa complessa, composta da più squadre.
e) “Capo Ufficio/Reparto ”: quando un Lavoratore, per le proprie autonomie, responsabilità e
competenze, gestisce e coordina un gruppo di lavoratori di livello inferiore, appartenenti al medesimo
ufficio/reparto, con responsabilità del loro lavoro.
f) “Squadra”: un gruppo di professionalità omogenee, comprendente fino a 10 (dieci) lavoratori.
g) “Capo Squadra”: quando l’Operatore, per le proprie autonomie, responsabilità e competenze, coordina
un gruppo di lavoratori di area professionale omogenea, che concorrono all’esecuzione di un determinato
lavoro.
h) “Gruppo”: insieme fino a 5 (cinque) lavoratori aventi competenze omogenee, normalmente distribuiti su
più livelli.
Art. 164 - Classificazione del personale: Interpretazioni - In tutti i casi in cui sia incerto
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l’inquadramento per l’esistenza di fattispecie non previste o per difficoltà interpretative, su sollecitazione di
una delle Parti, sarà compito di una specifica commissione formata dalle parti costituenti il presente
CCNL di ricercare una soluzione.
Art. 165 - Classificazione Unica del Personale - Per poter effettuare il corretto inquadramento del
personale, le Parti riportano i seguenti Criteri d’inquadramento : La Classificazione del Personale
contrattualmente operata, riferendosi ad ambiti dimensionali eterogenei, tiene conto delle situazioni
aziendali mediamente rappresentate. Ne consegue che la previsione contrattuale dovrà sempre essere
contestualizzata anche nella realtà dimensionale dell’Azienda ; Ogniqualvolta nella Classificazione del
Personale si preveda il requisito di un arco temporale per la c.d. “Mobilità Professionale Verticale”, tale requisito,
essendo correlato all’esperienza, sarà riferito solo al tempo pieno effettivamente lavorato nella mansione, con
esclusione dei periodi che, per qualsiasi ragione, non siano stati lavorati per oltre 15 giorni continuativi. In
caso di lavoro a tempo parziale, l’arco temporale ai fini dell’acquisizione del livello superiore, dovrà
essere aumentato proporzionalmente all’inverso dell’ Indice di prestazione , al fine di garantire
l’invarianza del tempo d’esperienza effettivamente richiesto; Ogniqualvolta si preveda un
inquadramento al livello superiore in relazione alle dimensioni aziendali, si dovrà rispettare il seguente
criterio: all’atto dell’assunzione o di adibizione alla mansione, il Lavoratore dovrà essere inquadrato al
livello previsto dalla Declaratoria in quel momento applicabile in base alla dimensione aziendale. Se al
Lavoratore si applicano la Mobilità Verticale o le Condizioni d’ingresso, si dovranno rispettare le
previsioni di cui ai Titoli XIX e XX del presente CCNL; quando la media dei lavoratori presenti nell’anno
precedente (media = somma dei lavoratori in forza nei singoli mesi dell’anno, diviso 12) configuri una superiore
classificazione dimensionale aziendale e tale fatto preveda la possibilità di un superiore livello d’inquadramento,
si dovrà preventivamente verificare se le autonomie, responsabilità, competenze e mansioni effettivamente
svolte dal Lavoratore siano quelle previste dal livello superiore. In caso positivo, al Lavoratore spetterà il
riconoscimento, con apposita voce, della differenza tra la Componente Parametrica prevista nel livello
superiore spettante e la Componente Parametrica del livello di appartenenza. Decorsi 12 mesi consecutivi, in
costanza del requisito dimensionale superiore, dal 1° giorno del mese successivo dovrà essere effettivamente
riconosciuto al Lavoratore il livello superiore, sia la relativa R.T.M.C.M.
Art. 166 - Classificazione del personale: Quadri e Impiegati - Si riporta la Classificazione del
Personale individuato nelle Società, Imprese ed Enti ai fini del presente CCNL.
> QUADRO (Q) Direzione Aziendale o d’importante Settore
> PRIMO LIVELLO (1°) Direzione di Settore Aziendale
> SECONDO LIVELLO (2°) Capo Servizio o Capo Settore
> TERZO LIVELLO (3°) Capo Ufficio o Capo Reparto
> QUARTO LIVELLO (4°) Impiegato di Elevato Concetto o Lavoratore Altamente Specializzato
> QUINTO LIVELLO (5°) Impiegato di Concetto o Lavoratore/Operaio Specializzato
> SESTO LIVELLO (6°) Impiegato o Lavoratore/Operaio
> SETTIMO LIVELLO (7°) Impiegato di Elevato Ordine o Lavoratore Comune Settoriale
> OTTAVO LIVELLO (8°) Impiegato d’Ordine o Lavoratore/Operaio Generico
Si ritiene di fissare un requisito base di appartenenza ai sopra riportati livelli in funzione del titolo
di studio posseduto dal lavoratore. Nel particolare i soggetti laureati dovranno essere inquadrati
con un livello non inferiore al quarto.
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TITOLO 48
TRATTAMENTO ECONOMICO: RETRIBUZIONE MENSILE
Art. 167 - Trattamento minimo mensile contrattualmente dovuto
La Retribuzione Minima Contrattuale Mensile da riconoscere è la seguente:
Livello Componente
Quadro € 2.231,88
1° € 1.947,63
2° € 1.858,13
3° € 1.668,63
4° € 1.526,50
5° € 1.431,75
6° € 1.337,00
7° € 1.261,20
8° € 1.147,50
TITOLO 49
TRATTAMENTO ECONOMICO: INDENNITA’
Art. 171 - Indennità mensile di cassa o di maneggio denaro - Al personale adibito ad operazioni di
cassa con carattere di continuità e per almeno 15 (quindici) giorni solari nel mese, qualora risponda della
quadratura dei conti e completa responsabilità per errori con l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze,
compete, per tutto il tempo dell’incarico e della responsabilità, un’Indennità mensile di cassa o di maneggio denaro
pari ad € 70,00 (settanta Euro) lordi. La presente Indennità concorrerà alla formazione della Retribuzione
Mensile di Fatto ma, essendo già comprensiva dei ratei di mensilità differite, sarà ininfluente nella
determinazione della tredicesima mensilità, delle festività, delle ferie, nonché per previsione delle Parti
del T.F.R.
TITOLO 50
TRATTAMENTO ECONOMICO: MAGGIORAZIONI
Art. 172 - Lavoro straordinario (individuale o individuale plurimo) - Il lavoro straordinario è quello
richiesto dal Datore di lavoro e prestato dal Lavoratore oltre l'orario settimanale contrattualmente
predeterminato, con l’esclusione del lavoro svolto in regime di flessibilità (Banca delle Ore) o per recupero di
ritardi o assenze. Con il preavviso di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi, è facoltà del Datore di lavoro
richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale entro il limite massimo
complessivo di 60 (sessanta) ore settimanali, comprensive di lavoro ordinario, straordinario, eventuali intensificazioni e
rarefazioni con accredito nella Banca delle Ore, fermo restando il limite massimo complessivo di 300 (trecento)
ore annue di lavoro straordinario e il rispetto dei limiti massimi contrattuali (art. 109) e legali sull’orario di
lavoro giornaliero e settimanale. È demandata alla Contrattazione Aziendale di secondo livello la
possibilità di concordare un diverso limite annuo di lavoro straordinario, purchè giustificato, temporaneo,
rigorosamente motivato e nel rispetto dei limiti di tutela della salute del Lavoratore. Fatte salve le comprovate
situazioni personali di forza maggiore, impossibilità sopravvenuta o proporzionato e documentato
impedimento del Lavoratore, per il dovere di collaborazion e che caratterizza il rapporto di lavoro
subordinato, l’effettuazione dello straordinario richiesto è obbligatoria: purchè esso sia motivato da ragioni
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impreviste o oggettive, tecniche, organizzative o sostitutive; sia richiesto per intervenuta calamità o nel rispetto
del preavviso superiore a 4 giorni lavorativi; sia richiesto entro i seguenti limiti: 10 ore giornaliere
complessive (ordinario + straordinario); 48 ore settimanali complessive (ordinario + straordinario); 300 ore
annue di straordinario. Pertanto, in caso d’ingiustificato rifiuto a prestare il lavoro straordinario
legittimamente richiesto entro i limiti di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, il Lavoratore, previa
contestazione ai sensi dell’art 224 del presente CCNL, sarà passibile di sanzione disciplinare per “mancata
collaborazione”. Il lavoro straordinario richiesto conformemente ai criteri di cui sopra, sarà dovuto anche
in presenza di corrispondenti voci di forfettizzazione mensile (vedi art. 175), entro i limiti complessivi da
essa previsti. Il Lavoratore effettuerà il lavoro straordinario, solo su richiesta o autorizzazione aziendale,
trasmessa tramite il Responsabile a ciò preposto e/o autorizzato. Per il contemperamento degli opposti
interessi, le Parti concordano che: il lavoro straordinario “obbligatorio” (individuale o individuale
plurimo) effettuato entro la 10a ora giornaliera, la 48a ora settimanale e le 300 ore annue, sia liquidato con
la retribuzione nel mese di effettuazione, con le maggiorazioni previste nella seguente Tabella. Resta
salvo il diritto del Lavoratore a richiedere il riconoscimento dello straordinario con riposo compensativo,
di cui al successivo articolo 173; il lavoro straordinario “facoltativo” (individuale o individuale plurimo)
eccedente la 10a ora giornaliera e la 48a ora settimanale, sia retribuito conformemente alle previsioni dello
straordinario con riposo compensativo, di cui al successivo articolo 173, con relativo accredito nel Conto
Riposi Individuali del Lavoratore. Resta salvo il diritto del Lavoratore a richiedere il riconoscimento dello
straordinaio senza riposo compensativo, con le sole maggiorazioni di cui al presente articolo.
Art. 173 - Lavoro straordinario (individuale o individuale plurimo) con riposo compensativo -In
caso di richiesta di lavoro straordinario facoltativo, ovvero eccedente le complessive 10 (dieci) ore giornaliere
e le 48 (quarantotto) ore settimanali, esso dovrà essere retribuito con le maggiorazioni della R.I.O. previste
nella successiva Tabella e prevedere la maturazione per il Lavoratore di corrispondenti riposi compensativi.
Anche in questo caso, la maggiorazione per il lavoro straordinario sarà corrisposta nel mese di effettuazione e,
sempre entro tale scadenza, saranno accreditati nel Conto Riposi Individuali le corrispondenti ore di lavoro
straordinario effettuato dal Lavoratore, che potrà utilizzarle in gruppi di 4 (quattro) o di 8 (otto) ore, previo
accoglimento della richiesta presentata al Datore di lavoro con preavviso superiore a 2 (due) giorni lavorativi.
Per l’accoglimento della richiesta di riposo, l’Azienda dovrà privilegiare la scelta del Lavoratore, ovviamente
conciliandola con le eventuali inderogabili esigenze di servizio. La gestione dei riposi individuali conseguenti
allo straordinario sarà continua e, pertanto, il saldo dei permessi maturati al 31 dicembre di ogni anno, sarà
riportato al successivo 1° gennaio. Il Lavoratore, per una volta nell’arco di ciascun anno di calendario, potrà
richiedere la liquidazione dei riposi per la parte eccedente le 160 (centosessanta) ore. In tal caso, le ore eccedenti
le 160 (centosessanta) dovranno essere retribuite con l’ulteriore maggiorazione del 15% (quindici per cento).
Lo straordinario senza l’effettivo godimento del previsto riposo compensativo, concorrerà ai limiti
contrattuali e legali del normale lavoro straordinario. In caso di esplicita richiesta del Lavoratore, o con
Accordo Aziendale di Secondo livello, la presente disciplina sul lavoro straordinario con riposo compensativo potrà
essere applicata a tutto il lavoro straordinario richiesto.
a) Descrizione dello straordinario con
riposo compensativo
b) Maggiorazione nel mese in
Prolungato
c) Maggiorazione nel mese
Spezzato
Preavviso
Normale
Richiesta
Tempestiva
Richiesta
Urgente
Preavviso
Normale
Richiesta
Tempestiva
Richiesta
Urgente
A Entro le 10 ore giornaliere e le 8 ore
settimanali di straordinario o, per i Tempi
Parziale, entro il 25% dell'orario normale di
lavoro
3% 6% 9% 6% 9% 12%
B Oltre le 10 ore giornaliere o le 8 ore
settimanali di straordinario o, per i Tempi
Parziale, oltre il 25% dell'orario normale di
lavoro
5% 8% 11% 8% 11% 14%
C In regime diurno in giorno di riposo - - - 11% 14% 17%
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D In regime diurno in giorno festivo - - - 13% 16% 19%
E In regime notturno in giorno feriale 11% 14% 17% 14% 17% 20%
F In regime notturno in giorno di riposo - - - 17% 20% 23%
G In regime notturno in giorno festivo - - - 19% 22% 25%
Art. 174 - Lavoro “a recupero” - E’ il lavoro richiesto, autorizzato e svolto per recupero, oltre l’orario
giornaliero contrattualmente predeterminato, ma entro i limiti settimanali di lavoro effettivo previsti
dall’orario contrattuale. Normativamente, è equiparato allo “ straordinario con permesso compensativo ”, ma al
Lavoratore non dovrà essere riconosciuta alcuna maggiorazione.
Art. 175 - Lavoro straordinario o supplementare: Indennità forfetaria mensile - In materia di
Indennità forfetaria del lavoro straordinario o supplementare, è prevista la possibilità di accordi mediante la
Contrattazione Collettiva di Secondo livello.
Art. 176 - Banca delle Ore (disciplina collettiva)
Le Parti riconoscono l’opportunità che, nell’interesse dei Lavoratori e delle Aziende, si limiti il ricorso agli
ammortizzatori sociali quali, la Cassa Integrazione Guadagni in deroga ricorrendo, per quanto possibile, ai
regimi di flessibilità aziendale compensativa, dato che hanno un’onerosità limitata per l’azienda e prevedono
l’intera retribuzione dovuta per il Lavoratore, adattando la prestazione di lavoro all’effettive necessità
aziendali, ogniqualvolta esse richiedano forte variabilità della prestazione. In tal modo, si ricorrerà alla Cassa
Integrazione Guadagni in deroga solo nei casi di maggiore gravità e prevedibile durata della crisi. Resta
inteso che le rarefazioni eccedenti le 12 (dodici) ore settimanali, salvo diverso Accordo di Secondo livello,
giustificheranno il ricorso alla CIG in deroga.
Art. 177 - Solidarietà: Cessione dei Riposi e del saldo individuale della Banca delle Ore
L’articolo 24 del D. Lgs. 151/2015 prevede che i saldi positivi delle ferie eccedenti le 160 ore annuali e dei
permessi, possono essere ceduti a titolo gratuito ai lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, che
svolgono mansioni di pari livello e categoria, al fine di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni
di salute, hanno bisogno di assistenza e cure costanti da parte dei genitori. Tenuto conto che nel
presente C.C.N.L. non vi sono ferie eccedenti le 160 ore annuali e non sono previsti permessi retribuiti in
libera disponibilità del lavoratore, al fine di permettere l’esercizio della solidarietà prevista dal citato articolo
24, le Parti concordano che i permessi compensativi individuali dello straordinario e la quota individuale del
Saldo positivo della Banca delle Ore (50% delle ore accreditate), potranno essere ceduti alle stesse condizioni
previste dalla Legge per le ferie e i permessi. La Contrattazione di Secondo Livello, in considerazione
della concreta situazione di bisogno della Società o Ente, delle caratteristiche del lavoro, delle esigenze di
salvaguardia dei Lavoratori e/o dei posti di lavoro, potrà, con motivate ragioni, integrare la disciplina
di solidarietà di cui sopra.
Art. 178 - Lavoro a turni: maggiorazioni - Restano ferme le maggiorazioni per flessibilità di cui ai precedenti
articoli e si rimanda per altre condizioni alla Contrattazione di secondo livello.
TITOLO 51
TRASFERIMENTO - TRASFERTA - DISTACCO O COMANDO - REPERIBILITA’
Art. 179 - Trasferimento - Trasferta - Distacco o Comando - Il Trasferimento, la Trasferta e il
Distacco si hanno ogniqualvolta il Lavoratore sia tenuto a prestare la sua opera in luoghi diversi dalla sede
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abituale di lavoro. Nelle Società plurilocalizzate, il Trasferimento o il Distacco possono essere giustificati
anche al fine di salvaguardare le risorse lavorative, in esubero in una determinata sede di lavoro.
Art. 180 - Trasferimento - Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse
della medesima Società o Ente. Esso richiede normalmente il consenso del Lavoratore, salvo che avvenga per
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il trasferimento non può discriminare i
Lavoratori per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale e quando l’interessato sia
eletto a cariche sindacali o pubbliche o sia genitore di figlio o equiparato minore di un anno, il trasferimento
non è possibile senza il consenso dell’interessato. Il trasferimento non può in ogni caso assumere la valenza di
sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso minimo di 3 (tre) mesi e dà diritto alle
seguenti indennità o rimborsi: il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto,
avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento
preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di
trasloco; il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora
il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine;
un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove)
settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al massimo di 6 (sei)
settimane; in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso
straordinario retribuito o alla relativa indennità sostitutiva; nel caso di Lavoratore capofamiglia, il
rimborso delle spese di trasporto, di cui al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese effettive
sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun
convivente, con i criteri di cui al punto 3. che precede, il 50% (cinquanta percento) della diaria per il
tempo ivi previsto. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità poste a carico
dell’Azienda si giustifica con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la sua
ragionevole permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di
trasferimento dovuto. Una minor permanenza, che non sia disposta dall’Azienda, salvo diverso accordo
tra le Parti e i casi di forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le
indennità di cui ai punti 1., 2., 3., 4. e 5. che precedono, riconosciute al Lavoratore, anche per i suoi
familiari. In caso di dimissioni del Lavoratore, le suddette trattenute potranno essere compensate con le
competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R. Il Lavoratore trasferito
all’estero avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre)
Retribuzioni Mensili Normali, che sarà aumentata di una mensilità per ogni familiare a carico che si
trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i
Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di
permanenza nella nuova sede di lavoro inferiore al preavviso di trasferimento.
Art. 181 - Trasferta - Quando la prestazione lavorativa non coincida con la sede ordinaria di lavoro e la stessa
avvenga per l’intero orario ordinario giornaliero ad almeno 60 (sessanta) chilometri dalla sede abituale o,
comunque, quando il luogo di lavoro sia raggiungibile dalla sede abituale (con i mezzi normali, ivi compresa
l’autovettura del dipendente, se autorizzata) in un tempo normalmente superiore ad un’ora, si configura la
Trasferta, con il diritto alla relativa indennità. In tal caso, oltre al rimborso delle spese di viaggio dalla sede
abituale al luogo di lavoro comandato e d’altre eventuali spese sostenute per conto dell’Azienda (purché
analiticamente documentate, nei limiti della normalità e autorizzate), al Lavoratore dovrà essere corrisposto
quanto segue: il rimborso delle spese non documentabili, purché analiticamente attestate dal Dipendente, fino
ad un importo massimo giornaliero di € 6,00 (Euro sei/00); la diaria giornaliera, anche detta “Indennità di
trasferta”, pari a 1/52° della Componente Parametrica, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede e
l’eventuale prolungamento d’orario per i tempi di viaggio, nel limite massimo di 2 (due) ore giornaliere. Oltre
tale limite, il tempo di viaggio sarà retribuito con il 70% (settanta per cento) della R.I.O. L’eventuale lavoro
straordinario effettuato fuori dalla sede abituale di lavoro, purché autorizzato e documentato, sarà retribuito
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con le normali maggiorazioni. Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l’impiego di
mezzi di locomozione, i relativi costi saranno a carico dell’Azienda. Qualora il mezzo di trasporto sia di
proprietà del Lavoratore, a titolo di ristoro delle spese per carburanti, lubrificanti, rischio d’uso, manutenzione
e usura del mezzo, gli dovrà essere corrisposto un rimborso pari al 60% (sessanta percento) del costo
chilometrico ACI. Tale compenso esclude i costi per quota interessi, tassa di circolazione, riparazioni e quota
capitale, in quanto totalmente indipendenti dall’uso lavorativo, mentre comprende la quota relativa
all’assicurazione RCA per il rischio conseguente a danni subiti dal mezzo a causa d’incidente. Il Lavoratore,
salvo esplicita previsione nel Contratto di assunzione, non potrà essere inviato in trasferta all’estero, se non per
comprovate ragioni tecniche, organizzative, commerciali o produttive. La trasferta all’estero dovrà essere
comunicata, normalmente per iscritto, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. Al Lavoratore inviato in
trasferta all’estero dovranno essere corrisposti, oltre al rimborso analitico delle spese sostenute, limitatamente
alla durata dell’invio, una diaria giornaliera e un rimborso spese non documentabili, con i limiti pari al doppio
dell’importo previsto per la trasferta nazionale, di cui ai punti a) e b) che precedono. I dipendenti, che prestano
abitualmente la loro opera fuori dalla sede nella quale hanno titolarità del rapporto, si definiscono
“trasfertisti”. Ai trasfertisti (produttori, autisti, ecc.), oltre al rimborso delle spese sostenute, analiticamente
documentate, nei limiti della normalità o aziendalmente definiti, sarà riconosciuta la diaria giornaliera di cui al
punto b) che precede, avente solo parziale natura retributiva e l’indennità di cui al punto a), alle condizioni ivi
precisate. Ai trasfertisti sarà riconosciuta la retribuzione di eventuale lavoro straordinario quando esso sia
stato preventivamente autorizzato dall’Azienda, sia stato effettivamente svolto presso il Cliente e sia da esso
documentato.
Art. 182 - Distacco - L'ipotesi del distacco si configura quando una Società o Ente, per soddisfare un proprio
interesse, pone temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una
determinata attività lavorativa. Tali attività potranno essere ampie nel caso di lavori distaccati presso realtà
partecipate, associate, controllate e simili. Nel caso di realtà prive di collegamenti patrimoniali con l’Azienda, il
distacco potrà riguardare solamente le attività di: installazione o montaggio di impianti e macchinari;
manutenzione straordinaria; trasporti esterni da e per l’Azienda; particolari attività che richiedono più fasi
successive di lavorazione, con l’impiego di manodopera con diversa specializzazione rispetto a quella
normalmente impiegata nell’Azienda; esecuzione dei lavori di facchinaggio, pulizia e manutenzione ordinaria
degli impianti. In caso di distacco, l’Azienda rimane responsabile del trattamento economico e normativo a
favore del Lavoratore, il quale dovrà rispettare la disciplina del lavoro della realtà presso la quale è distaccato.
Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del Lavoratore interessato;
in caso di mansioni superiori, al Lavoratore sarà temporaneamente riconosciuta la R.T.M.C.M. del livello
d’inquadramento in cui opera. Nel caso di distacco, essendo la disciplina del lavoro determinata dalla realtà
ricevente la prestazione, fermo restando l’adeguamento retributivo di cui al capoverso precedente, vi è deroga
alle previsioni legali e contrattuali in tema di definitiva automatica acquisizione del livello superiore ex art. 106
del presente CCNL. Il tempo del distacco sarà, quindi, neutro rispetto alla decorrenza del termine di 6 (sei)
mesi. Il distacco potrà avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o
sostitutive, quando esso comporti un trasferimento presso un’unità produttiva sita a più di 50 (cinquanta)
chilometri da quella in cui il Lavoratore presta il lavoro. Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva
96/71/CE, il Lavoratore in distacco all’estero conserverà il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle
indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o ai particolari modi di rendere la prestazione
presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione,
il Lavoratore acquisirà, temporaneamente, i benefici (mensa, trasporti ecc.) in atto per la generalità dei
Lavoratori o inerenti alle proprie specifiche prestazioni (indennità di mansione ecc.), in modo che il
trattamento del personale distaccato non sia più svantaggioso di quello riservato ai Lavoratori residenti. Al
Lavoratore in distacco all’estero per un tempo inferiore a 3 (tre) mesi, dovrà essere corrisposto il medesimo
trattamento previsto per la trasferta all’estero, di cui all’articolo che precede. Per un previsto tempo superiore,
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salvo diverso accordo tra le Parti, si applicheranno i medesimi criteri già definiti per il trasferimento.
Art. 183 - Reperibilità - La reperibilità è un istituto accessorio e complementare all’ordinaria prestazione
lavorativa, mediante il quale il Lavoratore si rende disponibile all’Azienda per sopperire ad esigenze di
lavoro impreviste o singolarmente imprevedibili, al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei
servizi, la funzionalità o la sicurezza degli impianti o i necessari interventi per l’assistenza o la salute. Le ore di
reperibilità non sono di lavoro effettivo e non concorrono al computo dell'orario di lavoro legale e
contrattuale. Il lavoratore potrà essere inserito dall’Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una
programmazione settimanale o mensile, di norma previo ordine di servizio con preavviso di 7 (sette) giorni.
Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei
turni di reperibilità. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fungibilità
operativa, le Aziende provvederanno ad avvicendare nella reperibilità il maggior numero possibile di
lavoratori, dando la priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Salvo giustificato e provato motivo, il
Lavoratore non potrà rifiutare di compiere turni di reperibilità. La chiamata di reperibilità sarà di norma
effettuata tramite telefono cellulare, che potrà anche essere fornito dall’Azienda al Lavoratore per uso di
servizio. Durante i turni di reperibilità, il lavoratore s’impegna a mantenere il cellulare acceso e carico e di
permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica e il tempestivo intervento. Il Lavoratore in
reperibilità sarà in ogni caso libero di spostarsi, purchè assicuri sempre la raggiungibilità. Alla chiamata, egli
è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto, rispettando il tempo di
attivazione preventivamente concordato. Quando, per qualsiasi ragione, il Lavoratore in reperibilità
preveda di non riuscire a garantire il rispetto dei tempi d’intervento, né darà tempestiva comunicazione
all’Azienda, concordando l’intervento del Lavoratore Disponibile, ove esistente, o altre eventuali soluzioni
atte a ridurre rischi e disagi all’utenza. Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità,
senza valide ragioni, non risponda tempestivamente alla richiesta d’intervento, non gli sarà riconosciuta
l'indennità di reperibilità giornaliera o settimanale e l’Azienda potrà attivare la procedura disciplinare
prevista. La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni: giornaliera: pari a 16 (sedici)
ore nei giorni feriali o 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) ore nei giorni di riposo aggiuntivo o festivi/riposi
settimanali; settimanale; con diversa configurazione concordata tra l’Azienda e il Lavoratore. La reperibilità
continuativa settimanale non potrà eccedere una settimana su 4 (quattro) e non dovrà comunque essere
richiesta per più di 7 (sette) giorni continuativi. Qualora al Lavoratore in reperibilità siano richiesti uno
o più interventi la cui durata, comprensiva dei tempi di viaggio, raggiunga le 6 (sei) ore, il Lavoratore avrà
diritto di comunicare all’Azienda la sua impossibilità di procedere nel servizio di reperibilità e di usufruire
del riposo. In tale caso, al Lavoratore sarà comunque dovuta l’intera Indennità di Reperibilità prevista.
Art. 184 - Pronta Disponibilità̀ - Con Accordo, le Parti (Azienda e R.S.A.) potranno concordare
l’obbligo, per i Lavoratori interessati, di prestare la “pronta disponibilità”, a fronte di un’indennità pari al
40% (quaranta per cento) dell’Indennità di Reperibilità prevista per ciascun livello professionale. La
“pronta disponibilità” avverrà all’interno di turni periodici, che prevedono tale istituto al di fuori dell’orario di
lavoro del lavoratore, per effettuare interventi sussidiari e/o sostitutivi di un lavoratore in reperibilità,
ma eccezionalmente impossibilitato ad effettuare l’intervento richiesto (per malattia, infortunio, straordinaria
concomitanza nelle chiamate richiedenti l’intervento immediato).
Art. 185 - Rimborso spese non documentabili - Negli interventi effettuati in reperibilità o in pronta
disponibilità, la sede di lavoro in senso stretto coincide con il luogo ove il lavoratore si trova all’atto della
chiamata. Pertanto, si stabilisce che, convenzionalmente, nei giorni di riposo o festivi, a fronte di una chiamata
da parte dell’Azienda o del Cliente seguita da intervento effettuato al di fuori del comune di residenza, in
aggiunta alle indennità di reperibilità o di pronta disponibilità, sia riconosciuto un rimborso spese non
documentabili conforme al punto a) dell’art. 181 del presente CCNL.
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TITOLO 52
IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 186 - Igiene e sicurezza sul lavoro: misure generali di tutela - L'art. 15, D.Lgs. n. 81/2008 indica
le norme generali di prevenzione e protezione, qui in sintesi riportate: la valutazione di tutti i rischi per
la salute e sicurezza; la programmazione della prevenzione; l'eliminazione dei rischi o la loro riduzione al
minimo; il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro; la riduzione dei rischi alla fonte;
la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; la limitazione al minimo del
numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; il controllo sanitario dei lavoratori;
l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e
l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, i
dirigenti, i preposti e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; le istruzioni adeguate ai lavoratori; la
partecipazione e consultazione dei lavoratori; la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza; la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di
buone prassi; le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
le regolari manutenzioni di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di
sicurezza in conformità all’indicazione dei fabbricanti. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e
alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Art. 187 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi degli obblighi del Datore - Oltre all'obbligo generale
di attuare le misure necessarie a tutela della sicurezza dei lavoratori previste dall'art. 2087 cod. civ., le norme
vigenti in materia prevedono specifici obblighi in capo al datore di lavoro, al fine di prevenire gli
infortuni e garantire la salute sul luogo di lavoro (art. 18 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Il datore di lavoro ha i
seguenti obblighi che non potrà delegare: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione
del relativo documento (D.V.R.); la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (
RSPP ) . Il datore di lavoro e il dirigente devono: nominare il Medico Competente per l'effettuazione della
sorveglianza sanitaria ; designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e per il primo soccorso ; nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità
e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; fornire ai lavoratori i necessari e
idonei Dispositivi di Protezione Individuale (cd. D.P.I.); limitare l'accesso alle zone a grave rischio solo ai
lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento; richiedere l'osservanza da
parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali sulla sicurezza; inviare i lavoratori alla visita medica dal
Medico Competente, entro le scadenze previste; nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare
tempestivamente al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro; adottare le misure per il
controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; informare il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da
prendere in materia di protezione; adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave e
immediato; consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; consegnare
tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del Documento di valutazione dei
rischi; elaborare il Documento unico di valutazione dei rischi in caso di appalti; comunicare all'INAIL, a fini
statistici e informativi, gli infortuni avvenuti sul lavoro; consultare il Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza nei casi richiesti; adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione
dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato; in caso di appalto/subappalto,
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munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, esposta e visibile; nelle unità produttive con più di
15 (quindici) lavoratori, convocare almeno una volta all’anno la riunione periodica dei soggetti della
sicurezza aziendale (art. 35 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.); aggiornare le misure di prevenzione; comunicare in via
telematica all'INAIL, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza; vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza
sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Art. 188 - Igiene e sicurezza sul lavoro: inosservanza delle norme antinfortunistiche e
responsabilità civile - L'inosservanza dell'obbligo posto dall'art. 2087 c.c. costituisce un inadempimento
contrattuale e determina l'obbligo al risarcimento del danno, ogniqualvolta esista un nesso di causalità tra
l'evento dannoso e la cautela omessa.
Art. 189 - Igiene e sicurezza sul lavoro: inosservanza delle norme antinfortunistiche e
responsabilità penale - La mancata osservanza delle norme sull'igiene e la sicurezza può integrare gli
estremi di reati.
Art. 190 - Igiene e sicurezza sul lavoro: delega di funzioni - L’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 introduce la
disciplina legislativa della delega per le funzioni previste all’art. 187 del CCNL. Il datore di lavoro può
delegare, con atto scritto avente data certa, alcuni suoi obblighi o funzioni, però senza con ciò far venire meno
l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Alla
delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Come precedentemente riportato, non
sono delegabili: a valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di
valutazione (art. 28 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.); la designazione del Responsabile del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi (art. 17 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Art. 191 - Igiene e sicurezza sul lavoro: assenza del Documento di Valutazione dei Rischi - In
assenza del Documento di Valutazione dei Rischi, anche detto solo “D.V.R.”, di cui all’art. 28 del medesimo
D. Lgs. 81/2008, oltre alle sanzioni penali previste, il Datore di lavoro non potrà partecipare alle gare di
appalto e stipulare i seguenti contratti di lavoro: Lavoro a Tempo Determinato; Lavoro Intermittente;
Lavoro in Somministrazione; Lavoro in Apprendistato.
Art. 192 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi degli obblighi del Lavoratore.
Ogni lavoratore deve: prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (art. 20, D.Lgs. n. 81/2008); contribuire all'adempimento
degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni e le
istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare
correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto, nonché i Dispositivi di sicurezza; utilizzare in
modo appropriato i Dispositivi di Protezione messi a disposizione dal Datore; segnalare immediatamente le
deficienze dei mezzi e dei Dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui
vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie
competenze e possibilità e, fatto salvo l'obbligo di cui al successivo punto, per eliminare o ridurre le
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza; non rimuovere o modificare senza autorizzazione i Dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; partecipare ai programmi di
formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; sottoporsi ai controlli sanitari.
Art. 193 - Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) - Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n.
81/2008, il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza: accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le
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CCNL – Società, Imprese ed Enti di Istruzione e Formazione
lavorazioni; è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità
produttiva; è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla
attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico
competente; è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori; riceve le informazioni
e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative,
nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla
organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; riceve le informazioni
provenienti dai servizi di vigilanza; riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella
prevista dall'art. 37 del medesimo Decreto Legislativo; promuove l'elaborazione, l'individuazione e
l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; formula
osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma,
sentito; partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35, D.Lgs. 81/2008; fa proposte in merito alla attività
di prevenzione; avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; può
fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi
adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve
disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza alcuna perdita di retribuzione, nonché
dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite
l'accesso a dati pertinenti contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio a causa dello
svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le
Rappresentanze Sindacali. Le Organizzazioni Sindacali sottoscrittici il presente CCNL si attiveranno per la
costituzione in ogni realtà aziendale delle Rappresentanza dei Lavoratori mediante elezione diretta da
parte dei Lavoratori stessi, con diritto al voto attivo e passivo di tutti i lavoratori partecipanti che prestino
la loro attività a norma dell’art. 4 del D. Lgs. 81/2008. Le elezioni dovranno avere luogo durante l’orario
di lavoro e senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, dei beni e degli impianti e in modo da
garantire quanto essenziale all’attività lavorativa. Prima dell'elezione, i lavoratori nomineranno al loro
interno il Segretario, che provvederà a redigere il verbale dell’elezione. Copia del verbale sarà
consegnata dal Segretario al Datore di lavoro. Risulterà eletto il Lavoratore che avrà ottenuto il
maggior numero di voti espressi purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza assoluta
degli aventi diritto. L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori mediante affissione in
luogo accessibile. Ai sensi del 7° comma dell’art. 47 del D.Lgs. 81/2008, il numero minimo dei
rappresentanti per la sicurezza è di un Rappresentante nelle aziende sino a 200 lavoratori. Nel caso di
dimissioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà sostituito dal primo dei
non eletti.
Art. 194 - Permessi e Formazione/Aggiornamento del RLS - Il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza, per l’espletamento dei suoi compiti avrà a disposizione, nelle Aziende fino a 10 dipendenti, di 16 ore
di permesso retribuito annuo, mentre nelle Aziende con oltre 10 dipendenti, di 24 ore di permesso retribuito
annuo. Resta inteso che, in caso di necessità o emergenze o, se richiesto, il Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza potrà disporre dell’ulteriore tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, salvo il
coordinamento con le altre figure competenti incaricate alla Sicurezza, con diritto a percepire la normale
retribuzione. La formazione del R.L.S. dovrà essere conforme alle previsioni di cui all’art. 37 del D.Lgs.
81/2008 e all’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016. I costi per la formazione del R.L.S., e dei relativi
aggiornamenti, saranno posti interamente a carico del Datore di lavoro. Tenuto conto della ridotta
dimensione aziendale dei Datori di lavoro che applicano il presente CCNL, dei percorsi formativi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro erogati in modalità e-learning, nonché delle previsioni introdotte
dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, relativo all’individuazione della durata e dei contenuti minimi
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dei percorsi formativi per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai sensi
dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le Parti confermano che la “formazione base” per i R.L.S. e i successivi
corsi di aggiornamento possano essere erogati in modalità e-learning. A tal fine, la formazione dovrà essere
conforme alle previsioni contenute nel predetto Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, in termini di
requisiti organizzativi, tecnici e didattici che, in sintesi, si riportano di seguito. Per tutto quanto non
precisato, si rinvia alla normativa legale vigente in materia.
Art. 195 - Igiene e sicurezza sul lavoro: diritti del Lavoratore - Le Parti firmatarie del presente
CCNL, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro, convengono di promuovere la
ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica
del Lavoratore dipendente, sulla base di quanto previsto dalle norme di buona tecnica, dalle leggi
vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione. I Lavoratori hanno diritto di
ottenere dalla Società o Ente la formazione prevista dagli articoli 36, 37 e 43 del D.Lgs 81/2008 s.m.i.
La formazione sarà effettuata in Azienda/Ufficio o presso le Associazioni Datoriali dei Datori di
lavoro o Sindacali dei Lavoratori che hanno sottoscritto il presente CCNL.
Art. 196 - Igiene e sicurezza sul lavoro: poteri di controllo e promozione dei lavoratori - Ai sensi
dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, mediante loro Rappresentanti della
Sicurezza, hanno diritto: 1) di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali; 2) di promuovere la ricerca, l'elaborazione, e l'attuazione di
tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Art. 197 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi delle sanzioni - La violazione delle norme fissate in
materia di igiene sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni costituiscono, a prescindere dalla
circostanza che ne sia derivato o meno un infortunio ai lavoratori, reati contravvenzionali (artt. 55 e
ss. D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
TITOLO 53
CODICE DISCIPLINARE : DIRITTI DEL LAVORATORE DIPENDENTE
Art. 199 - Diritti: rispetto della persona - Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un
clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi
discriminazione basata sul sesso, sulla provenienza e sulle opinioni o, comunque, lesiva della dignità personale.
Convengono, quindi, di recepire i principi del Codice di Condotta, relativo ai provvedimenti da adottare
nella lotta contro le molestie sessuali di cui al D.Lgs. 145 del 30 maggio 2005. In particolare, sono
considerate come molestie sessuali quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in
forma fisica, verbale o comportamentale, aventi lo scopo e l'effetto di violare la dignità di una Lavoratrice o di
un Lavoratore o di creare un clima degradante, umiliante od offensivo. Il Datore di lavoro è chiamato a
mettere in atto tutte le misure idonee a prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come
discriminazioni o molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona, con
particolarissima attenzione agli eventuali lavoratori minori d’età. In assenza di un provvedimento
legislativo in materia di mobbing, le Parti convengono di affidare all’Osservatorio Nazionale la facoltà
di analizzare la problematica, con particolare riferimento all’individuazione delle condizioni di lavoro o
dei fattori organizzativi che possono determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza
morale e di formulare proposte alle Parti firmatarie il presente CCNL per prevenire tali situazioni.
Art. 200 - Diritti: corresponsione della retribuzione - Il Lavoratore ha diritto di ricevere alle normali
scadenze il corrispettivo del lavoro ordinario e straordinario mensilmente prestato. Tali scadenze dovranno
essere comprese entro 16 (sedici) giorni successivi al termine del mese cui le retribuzioni stesse si riferiscono. La
data indicata per la corresponsione dovrà essere resa nota ai Lavoratori e, quando essa coincida con un giorno
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CCNL – Società, Imprese ed Enti di Istruzione e Formazione
di riposo o festivo, potrà essere anticipata o di diritto spostata al successivo primo giorno lavorativo. È facoltà
della Società o dell’Ente corrispondere la retribuzione mediante assegno (circolare, assegno bancario) o bonifico,
purché con valuta effettivamente disponibile alla data pattuita per il pagamento delle competenze. I ritardi di
valuta nei bonifici saranno trattati come i ritardi nella corresponsione della retribuzione.
Art. 201 - Diritti: decadenza - Qualsiasi reclamo sulla retribuzione deve essere presentato dal Lavoratore in
forza, a pena di decadenza, entro 12 (dodici) mesi dalla consegna del Prospetto Paga e, comunque, entro 6 (sei)
mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 202 - Diritti: potere gerarchico - L’Azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare
possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, egli è tenuto a rivolgersi in caso di
necessità e delle quali è tenuto a osservare le disposizioni. L’Azienda deve, inoltre, comunicare ai
lavoratori interessati i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività
lavorativa.
Art. 203 - Diritti: correttezza ed educazione - In armonia con la dignità del lavoratore, il Datore di
lavoro e i suoi Preposti impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione e urbanità.
Saranno perciò evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti, deliberatamente riferiti alla
condizione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della
persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti,
la modifica delle sue condizioni di lavoro.
Art. 204 - Diritti: tutela Assicurativa e Previdenziale di Legge e Integrative - La Società o Ente
dovrà versare i premi e le contribuzioni obbligatori INAIL e INPS previsti dalla Legge (artt. 2114 e 2115 del
c.c.).Inoltre, per effetto dell’art. 177 che precede, il Lavoratore avrà diritto di cedere, in tutto o in parte, il
saldo positivo della Banca delle Ore ai lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, al fine di
consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di
cure costanti.
Art. 205 - Diritti: Visite mediche preventive e periodiche - Il Datore di Lavoro, a fronte dei rischi
individuati nel D.V.R., ai fini della tutela dei lavoratori indicati dal Medico Competente, provvederà a
sottoporli alle previste visite mediche preventive e periodiche.
TITOLO 54
CODICE DISCIPLINARE : DOVERI DEL LAVORATORE DIPENDENTE
Art. 206 - Doveri: diligenza - Il Lavoratore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione
dovuta, nell’interesse aziendale. Deve osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro
impartite dall’imprenditore e dai suoi collaboratori, dai quali gerarchicamente dipende. Inoltre, egli deve
osservare le disposizioni del presente CCNL, avere cura dei locali e di tutto quanto a lui affidato (mobili,
attrezzi, macchinari, utensili, strumenti, ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni imputabili a
sua colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione. Il
Lavoratore non deve presentarsi al lavoro sotto l’effetto di sostanze eccitanti, psicotrope, stupefacenti od
alcoliche e non può assumere tali sostanze (birra compresa) durante il lavoro. È vietato fumare in tutti i
luoghi di lavoro, così come utilizzare durante il lavoro apparecchi elettronici personali quali: cellulare,
tablet, iPod e simili.
Art. 207 - Doveri: fedeltà - Il prestatore di lavoro non può trattare affari, per conto proprio o di terzi,
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CCNL – Società, Imprese ed Enti di Istruzione e Formazione
in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione o ai metodi di
produzione, commercializzazione o sevizio, o farne uso in modo da poter recare ad esso pregiudizio (art. 2105
c.c.). Salvo che sia diversamente disposto dall’organizzazione del lavoro, il Lavoratore non può acquisire
elenchi di clienti/fornitori, prezzi, fatturato, ecc. Tale obbligo permane anche dopo la cessazione del rapporto
di lavoro.
Art. 208 - Doveri: collaborazione - Il Lavoratore deve prestare la sua opera con specifica collaborazione
prevenendo e risolvendo, per quanto di sua competenza, le difficoltà e i problemi sul lavoro; deve
osservare tutte le disposizioni disciplinari e di lavoro nel rispetto del potere organizzativo, disciplinare e degli
usi della Società o Ente, delle norme di Legge vigenti e del presente CCNL; deve collaborare con i colleghi e
con i superiori per concorrere a garantire, per quanto gli è possibile, i risultati positivi dell’attività; ha
l’obbligo di ricevere, salvo giustificato impedimento, le comunicazioni formali della Società o Ente,
accusandone ricevuta; per il dovere di collaborazione, il Lavoratore non può rifiutarsi di svolgere il lavoro
straordinario richiesto dall’Azienda per ragioni obiettive, salvo casi documentati di forza maggiore.
Art. 209 - Doveri: riservatezza - Il Lavoratore deve osservare il più assoluto riserbo sugli interessi della
Società o Ente, evitando di diffondere notizie riguardanti tecniche di lavoro, strategie di mercato ecc.
Art. 210 - Doveri: correttezza - Il Lavoratore deve astenersi dall’assumere impegni e dallo svolgere attività
che siano in contrasto con i doveri e gli obblighi derivanti dal vincolo fiduciario instaurato con il Datore;
deve astenersi da azioni che siano in contrasto con l’obbligo di correttezza e riservatezza; deve utilizzare le
dotazioni informatiche e telefoniche nei limiti d’uso prescritti dall’Azienda ed astenersi dall’estrarre copie di
dati, archivi e simili senza autorizzazione scritta aziendale.
Art. 211 - Doveri: educazione - I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità
nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca educazione. Il lavoratore ha il dovere di
presentarsi al lavoro con vestiario ordinato e pulito e di usare modi cortesi nei riguardi dei colleghi, della
clientela e dei terzi che, per qualsiasi motivo, intrattengano rapporti con la Società o Ente.
Art. 212 - Doveri: rispetto dell’orario di lavoro - Il Lavoratore deve osservare l'orario di lavoro e
adempiere alle formalità prescritte dalla Società o Ente per il controllo delle presenze, con espresso divieto di
fare variazioni non autorizzate ai cartellini marcatempo o alle altre metodologie di rilevazione delle
ore lavorate, di ritirare cartellini, badge o medaglie di un altro lavoratore o di tentare in qualsiasi modo di
alterare le indicazioni dell'orologio di controllo dei tempi di lavoro. Il Lavoratore che non avrà fatto la
regolare timbratura del cartellino marcatempo o di altra procedura di rilevazione della presenza, sarà
considerato ritardatario e, quando non potrà far constatare in modo sicuro la sua presenza nel luogo di lavoro,
sarà considerato assente. Il Lavoratore dovrà evitare di accedere ai locali della Società o Ente e di trattenervisi
al di fuori dell’orario di lavoro prescritto, se non per ragioni di servizio e con preventiva autorizzazione.
Art. 213 - Doveri: Sorveglianza Sanitaria - Qualora vi sia l’obbligo di Sorveglianza Sanitaria, il
Lavoratore non potrà rifiutare di sottoporsi alle visite mediche preventive e periodiche ed agli
accertamenti sanitari disposti dal Medico Competente (art. 41 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Il Lavoratore non
potrà rifiutarsi di ricevere l’informazione e la formazione prevista dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Art. 214 - Doveri: giustificazione assenze - Le assenze, salvo il caso di provato impedimento, devono
essere normalmente giustificate prima dell’inizio del turno di lavoro. In caso di eccezionali difficoltà,
devono essere comunicate, comunque, entro le prime 4 (quattro) ore dall'inizio o dalla continuazione
dell'assenza stessa. In caso di mancata comunicazione e della prova dell’impedimento, l’assenza sarà
considerata a tutti gli effetti ingiustificata, con diritto della Società o Ente ad instaurare procedimento
disciplinare e a trattenere la retribuzione diretta e differita afferente.
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CCNL – Società, Imprese ed Enti di Istruzione e Formazione
Art. 215 - Doveri: permessi - Durante l’orario di lavoro, il Lavoratore non può interromperlo senza
autorizzazione della Direzione. Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito permesso, non
è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nell’ambiente di lavoro in ore non comprese nel suo orario
di lavoro. Il lavoratore licenziato o sospeso non può accedere agli ambienti di lavoro se non è
autorizzato dalla Direzione.
Art. 216 - Doveri: entrata e uscita - Il ritardatario sarà ammesso al lavoro solo con preventivo permesso
del proprio Responsabile. Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da un
quarto d'ora o mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il
ritardo sia compreso nei primi 15 (quindici) minuti o oltre 15 (quindici) e fino a 30 (trenta). Le ore di
lavoro sono contate con l'orologio marcatempo della sede di lavoro (sede, cantiere, ufficio, ecc.).
Art. 217 - Visite d’inventario e di controllo - Il Lavoratore non può rifiutare la visita d’inventario
degli oggetti, strumenti o utensili affidatigli. Le visite personali di controllo sul Lavoratore potranno essere
effettuate ai sensi dell'art. 6 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. Il lavoratore non ha diritto d’introdurre in
Azienda bagagli o effetti personali ingombranti, salvo che siano strettamente attinenti al suo lavoro o a sue
personali e dimostrate necessità.
Art. 218 - Indumenti e attrezzi di lavoro - Nel caso in cui sia fatto obbligo al Lavoratore d’indossare
divise o indumenti, la relativa spesa sarà a carico della Società. Parimenti, sarà a carico della Società o Ente la
spesa relativa agli indumenti che i Lavoratori siano tenuti ad utilizzare per ragioni di sicurezza e per
motivi igienico-sanitari, in applicazione della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro. La Società o Ente è, inoltre, tenuta a fornire i mezzi e gli strumenti necessari per l’esecuzione della
prestazione lavorativa. Il Lavoratore dovrà conservare in buono stato tutto quanto sia messo a sua
disposizione, senza apportarvi alcuna modifica se non dopo aver richiesto e ottenuto la relativa
autorizzazione aziendale. Qualunque modifica arbitrariamente effettuata dal Lavoratore, previa
contestazione formale dell’addebito, darà alla Società il diritto di rivalersi sulle competenze dello stesso per il
danno subito. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi e strumenti ricevuti in
dotazione temporanea dovranno essere riconsegnati al personale incaricato. In caso di smarrimento delle
suddette dotazioni per scarsa diligenza, il Lavoratore è tenuto a provvedere personalmente alla loro
sostituzione od al rimborso.
Art. 219 - Divieti - Il lavoratore non potrà prestare la propria opera presso Datori diversi da quello in cui
è regolarmente assunto, salvo la concordata composizione del tempo pieno per i lavoratori a tempo parziale
o, sempre previo accordo aziendale, il caso di sospensione dal lavoro senza trattamento economico.
Nell’ambiente di lavoro non sono consentite le collette, le raccolte di firme e la vendita di biglietti e di
oggetti, oltre i limiti previsti dalla legge n. 300/1970.
Art. 220 - Potere Disciplinare - Il mancato rispetto dei doveri da parte del personale, comporta il diritto
del Datore di contestare le infrazioni e adottare i provvedimenti disciplinari, in funzione della gravità
delle infrazioni/mancanze, dell’eventuale recidiva e delle circostanze concomitanti. Lo scopo delle
sanzioni disciplinari è di recuperare i corretti comportamenti e, per tale motivo, in generale saranno
progressive. La recidiva, per quanto precede, assume particolare gravità, con conseguenti sanzioni specifiche.
Art. 221 - Patto di non concorrenza - Ove sia pattuita la limitazione dell'attività professionale del
Lavoratore per il tempo successivo alla risoluzione del rapporto, essa sarà regolata dall'art. 2125 c.c..
Art. 222 - Norme Speciali - Oltre che al presente CCNL, i lavoratori, nell'ambito del rapporto di lavoro,
dovranno uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione, purché non
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CCNL – Società, Imprese ed Enti di Istruzione e Formazione
contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al Lavoratore dal presente contratto e dagli
altri accordi vigenti. Le norme disciplinari dovranno sempre essere portate a conoscenza del lavoratore.
TITOLO 55
CODICE DISCIPLINARE: ALTRI POTERI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 223 - Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo:
Come previsto dall’attuale art. 4 della Legge n. 300 del 1970, per la tutela del patrimonio aziendale o per la
sicurezza del lavoro, potranno essere installati impianti audiovisivi o altri strumenti dai quali derivi
anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, esclusivamente previo Accordo
collettivo stipulato tra Datore di lavoro e la RSA/RST o Autorizzazione della sede territoriale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate
negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. In
assenza di Accordo collettivo o Autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, saranno applicate le
sanzioni penali previste dalla Legge. Per l’installazione e/o l’impiego degli strumenti utilizzati per
rendere la prestazione lavorativa, per quelli di registrazione degli accessi e delle presenze o richiesti da
esigenze organizzative o di servizio, non sarà necessario il preventivo Accordo o Autorizzazione. L’utilizzo
ai fini disciplinari delle informazioni raccolte mediante tali strumenti potrà, però, avvenire a
condizione che sia stata data al lavoratore e alla RSA/RST adeguata informazione dei modi d'uso e di
controllo. Le singole Aziende dovranno recepire la presente disciplina con apposita comunicazione interna, in
modo da adattarla alle concrete esigenze di tutela dei Lavoratori e del servizio, anche in funzione dello
sviluppo tecnologico presente presso in Azienda. In caso di utilizzo dei dati acquisiti senza preventiva
informazione ai lavoratori, saranno applicabili le sanzioni anche penali previste dalla Legge.Le informazioni
raccolte mediante gli impianti e gli strumenti di cui alle precedenti lettere A. e B. saranno utilizzabili a tutti i
fini connessi al rapporto di lavoro, purchè vi siano state le informazioni dovute e siano stati rispettati i
principi di correttezza, pertinenza, non eccedenza del trattamento e non siano attuate forme di
sorveglianza, anche solo potenzialmente, persecutorie, così come disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196.
Art. 224 - Potere Disciplinare - L’infrazione dei doveri disciplinari comporta il diritto del Datore di
lavoro a commisurare i seguenti provvedimenti disciplinari: rimprovero verbale per le infrazioni più
lievi (non necessita di preventiva contestazione); rimprovero scritto; multa in misura non superiore
all’importo di 4 (quattro) ore della retribuzione oraria; sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un
periodo non superiore a 10 (dieci) giorni; licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo;
licenziamento disciplinare per giusta causa. Ai fini dell’irrogazione di provvedimenti disciplinari diversi dal
rimprovero verbale sarà sempre necessaria la preventiva contestazione formale al Lavoratore dell’addebito e
sentirlo a sua difesa. Tale comunicazione dovrà essere fatta per iscritto e dovrà contenere l’indicazione di tempo
e di luogo dell’infrazione, precisando la norma contrattuale e/o Legale che si presume violata. Il Lavoratore
avrà la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni o giustificazioni entro 5 (cinque) giorni
lavorativi dalla ricezione della contestazione e di richiedere, al contempo, di essere ascoltato dal Datore,
anche facendosi assistere da un suo delegato. Tale richiesta dovrà essere tempestiva, in modo che l’incontro
normalmente avvenga entro il termine a difesa di 5 (cinque) giorni lavorativi. In ogni caso, avendo la
contestazione forma scritta, dovrà privilegiarsi la stessa forma anche per la giustificazione e la sola
audizione, salvo proroga concordata, dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro i termini contrattuali e
legali predetti. L’adozione del provvedimento disciplinare, a pena di decadenza, dovrà avvenire entro 20
(venti) giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al Lavoratore per presentare le proprie
giustificazioni, e dovrà essere comunicata allo stesso con raccomandata a mano o mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o via posta elettronica all’indirizzo preventivamente comunicato dal
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CCNL – Società, Imprese ed Enti di Istruzione e Formazione
Lavoratore.
Art. 225 - Sanzione: rimprovero scritto - Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di
recidiva, da parte del Lavoratore, nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero verbale, e
nelle infrazioni disciplinari più lievi o che, pur non avendo determinato un danno effettivo all'Azienda, siano
potenzialmente dannose. A titolo esemplificativo: non rispetti semplici disposizioni di lavoro; senza
giustificato motivo, ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; manchi di diligenza
nell’esecuzione del proprio lavoro o nelle proprie mansioni senza aver causato danno apprezzabile (art.
206).
Art. 226 - Sanzione: multa - Il provvedimento della multa si applica, nei limiti previsti dalla Legge,
nei confronti del Lavoratore recidivo in mancanze che hanno già determinato rimproveri verbali e/o
scritti, che abbia commesso infrazioni sanzionabili con la multa per aver mancato agli obblighi di
subordinazione o diligenza o determinato un danno involontario alla Società o Ente, ma causato da
mancata diligenza. A titolo esemplificativo: compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori; sia
recidivo nel mancato rispetto di semplici disposizioni di lavoro; senza giustificazione sia recidivo nel ritardare
l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; esegua con negligenza o voluta lentezza il lavoro
affidatogli; si rifiuti di osservare la disciplina vigente sul luogo di lavoro e di adempiere ai compiti rientranti
nel profilo professionale del proprio livello; senza comprovata giustificazione o permesso, si assenti dal
lavoro o ne sospenda l’esecuzione, fino a trenta minuti; non dia immediata notizia al Datore di ogni
mutamento del proprio domicilio/residenza; si rifiuti di ricevere comunicazioni formali all'Azienda;
non dia immediata notizia all'Azienda di un infortunio occorso con, o anche senza, danno
apprezzabile per l’infortunato; si presenti al lavoro in stato di lieve alterazione etilica o da sostanze
psicotrope o stupefacenti. commetta recidiva in qualsiasi infrazione che abbia già dato origine a rimprovero
scritto.
Art. 227 - Sanzione: sospensione - Il provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione si
applica, nei termini previsti dalla Legge (massimo dieci giorni), nei confronti del Lavoratore che, a titolo
esemplificativo: arrechi danno alle cose ricevute in uso e in dotazione, con comprovata responsabilità; si
presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza etilica o da sostanze psicotrope o stupefacenti; non dia
immediata notizia al Datore di ogni mutamento della propria dimora durante i congedi o la malattia;
descriva in modo non veritiero l’infortunio occorso sul lavoro, senza determinare danno apprezzabile alla
Società o Ente; si assenti dal lavoro o ne sospenda l’esecuzione per più di trenta minuti, senza comprovata
giustificazione; sia assente ingiustificato al lavoro per uno o due giorni; fumi dove ciò è vietato, senza
provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle cose; risulti per la prima volta
assente ingiustificato alla visita di controllo di malattia/infortunio; manchi o sia gravemente carente nella
collaborazione dovuta all’Azienda; commetta recidiva specifica nelle infrazioni che abbiano già dato origine a
multa o a rimprovero scritto. Oltre alla sanzione disciplinare della sospensione, è impregiudicato il distinto
diritto al risarcimento degli eventuali danni causati dal Lavoratore per mancata diligenza. Inoltre, nei casi b),
e) ed f) che precedono, l’Azienda ha il diritto di trattenere il corrispettivo del tempo non lavorato.
Art. 228 - Sanzione: licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con preavviso) - Si applica nei
confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo: senza comprovata giustificazione non si presenti al
lavoro per più di 2 (due) giorni consecutivi, o per più di 3 (tre) giornate nell’anno solare; commetta grave
violazione degli obblighi di cui al Titolo LIV; commetta recidiva nell’infrazione alle norme sulla sicurezza e
sull’igiene del lavoro; commetta abuso di fiducia o concorrenza al proprio Studio o violazione del segreto
d’ufficio; dichiari che un infortunio extraprofessionale sia, invece, avvenuto per causa di lavoro o in itinere; al
di fuori dell’orario di lavoro svolga, in concorrenza con l’attività aziendale, prestazioni lavorative per
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CCNL – Società, Imprese ed Enti di Istruzione e Formazione
conto proprio o altrui; reiteratamente abbia e mantenga un comportamento oltraggioso nei confronti della
Società o Ente, dei superiori, dei colleghi o dei sottoposti; falsifichi le scritture contabili aziendali, senza
trarne personale beneficio; senza adeguata giustificazione si assenti reiteratamente dal lavoro o ne sospenda
l’esecuzione per più di due ore nel corso del turno di servizio; abbandoni ingiustificatamente il posto di
lavoro di custode con effettivo rischio di danno potenziale alla Società; partecipi a rissa sul luogo di lavoro
o rivolga gravissime minacce od offese ai colleghi, pur senza manifesto pericolo di reiterare l’infrazione;
abbia commesso molestie sessuali, pur senza manifesto pericolo di reiterazione; abbia commesso “mobbing”,
pur senza manifesto pericolo di reiterazione; in caso d’incidente subito per responsabilità di un
estraneo, colpevolmente non comunichi il coinvolgimento e gli estremi del terzo responsabile,
determinando così grave nocumento all'Azienda (più di un mese di retribuzione lorda); sia condannato a
una pena detentiva, con sentenza passata in giudicato, per azione non in connessione con lo svolgimento del
rapporto di lavoro, ma che leda la figura morale del lavoratore; commetta qualsiasi atto colposo che
comprometta la stabilità delle opere provvisionali o la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale o
del pubblico o determini danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature o ai materiali;
riproduca o asporti progetti, schizzi o disegni, di macchine, di utensili o di altri oggetti o documenti di
proprietà dell’Azienda o del Committente; commetta grave e/o reiterata violazione delle norme di
comportamento e delle eventuali procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato
dalla Società ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/01, che non siano in contrasto con le norme di Legge e le
disposizioni contrattuali; sia plurirecidivo nella mancata o carente collaborazione; commetta recidiva
specifica, nell’arco dell’ultimo biennio, in qualunque delle infrazioni che abbiano già determinato la
sospensione dalla retribuzione e dal servizio.
Art. 229 - Sanzione: licenziamento per giusta causa (senza preavviso) - Si applica nei confronti del
Lavoratore che commetta infrazioni che siano tali da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea,
del rapporto di lavoro, per grave e irreversibile lesione del rapporto fiduciario. A titolo
esemplificativo: violi l’obbligo di fedeltà alla all'Azienda, comunicando a terzi notizie e informazioni
riservate e/o riproducendo o esportando documenti, dati, listini, progetti, apparecchiature o altri oggetti di
proprietà della Società o del Committente; svolga, in concorrenza con l’attività aziendale, prestazioni
lavorative, per conto proprio o altrui, durante l’orario di lavoro; sia recidivo nello svolgere durante l’orario
di lavoro attività estranee all'Azienda ; nel corso della malattia o dell’infortunio (professionali o non
professionali) o dell’aspettativa, ancorché non retribuita, presti lavoro subordinato a terzi, anche se non
formalmente retribuito ; non si presenti al lavoro e non fornisca alcuna comunicazione scritta entro i 7 (sette)
giorni dal termine del periodo di aspettativa di cui all’art. 132 del presente CCNL; simuli stato di malattia o
infortunio, sia professionale che non, al fine di percepire illegittimamente l’indennità INPS o INAIL e/o la
relativa integrazione datoriale o trarne beneficio, anche indiretto, dalla fraudolenta qualificazione
professionale dell’infortunio/malattia extra professionali ; senza impedimento sia assente ingiustificato dal
lavoro da oltre cinque giorni; commetta nei confronti dello Studio furto, frode, danneggiamento volontario
od altri simili reati; falsifichi le scritture contabili aziendali, traendone personale beneficio; abbandoni
ingiustificatamente il posto di lavoro con conseguente danno alla Società, Ente o al Cliente; commetta
violenza privata nei confronti del Titolare o dei colleghi, con pericolo di reiterazione; abbia commesso
comprovate molestie sessuali, con pericolo di reiterazione; abbia commesso comprovato comportamento di
“mobbing” con pericolo di reiterazione; commetta, volontariamente, qualsiasi atto che possa
compromettere la sicurezza o l’incolumità del personale o del pubblico e/o arrecare grave
danneggiamento alle banche dati, attrezzature, impianti o materiali dello Studio; o) partecipi a rissa sul
luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce od offese ai colleghi, con manifesto pericolo di reiterazione
nell’infrazione; fumi dove ciò possa provocare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza
degli impianti o delle cose. Qualora il Lavoratore sia incorso in una delle mancanze del presente articolo,
la Società, con effetto immediato, potrà disporre la sospensione cautelare, non disciplinare, per un periodo
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CCNL – Società, Imprese ed Enti di Istruzione e Formazione
non superiore a 25 (venticinque) giorni, al solo fine di consentire l’esaurirsi della procedura di
contestazione ex art. 7, L. 300/1970. Nel caso in cui la Società o Ente decida di procedere al licenziamento
per giusta causa, il periodo di sospensione cautelare non disciplinare non produrrà alcun effetto di tipo
normativo e retributivo assumendo la qualifica di “aspettativa non retribuita”. Qualora la Società o Ente
non proceda al licenziamento per giusta causa, salvo diverso accordo assistito con il Lavoratore, il periodo di
sospensione cautelare non disciplinare dovrà essere retribuito. Il Lavoratore, indipendentemente dai
provvedimenti disciplinari comminati è tenuto, nei limiti di Legge, al risarcimento degli eventuali
danni arrecati.
Art. 230 - Risarcimento dei danni
I danni e le perdite imputabili ad accertato dolo, colpa, o negligenza del Lavoratore, che possano comportare
trattenute per il risarcimento, dovranno essere preventivamente e tempestivamente contestati al Lavoratore (ex.
art 7 L. 300/70). L’importo del risarcimento del danno effettivamente arrecato (documentato o
equitativamente valutato), sarà trattenuto ratealmente dalla retribuzione mensile nella misura massima del
10% (dieci per cento) della "Retribuzione Individuale di Fatto". In caso di risoluzione del rapporto di
lavoro, l’eventuale trattenuta residua potrà essere effettuata sull'intero ammontare di quanto spetta al
Lavoratore a qualsiasi titolo, fatte salve eventuali disposizioni e limiti inderogabili di Legge.
TITOLO 56
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 231 - Recesso aziendale - Fermo restando quanto previsto dalla L. 15 luglio 1966, n. 604 e L. 20
maggio 1970, n. 300, così come modificate dalla L. 11 maggio 1990, n. 108, e dalla L. 92/2012 e dai Decreti
Attuativi della Legge Delega 183/2014, il Datore di lavoro potrà recedere dal rapporto di lavoro a tempo
indeterminato per “ giusta causa ” o per “ giustificato motivo ”. Recesso per “giustificato motivo
soggettivo” (con preavviso) - Si ha, ai sensi dell’art. 1 della L. 604/1966, in caso di malattia eccedente il
periodo di comporto contrattualmente previsto o in caso di notevole o prolungato inadempimento degli
obblighi contrattuali da parte del Lavoratore, ma non così grave da impedire la prosecuzione almeno
provvisoria del rapporto di lavoro. Può essere comminato per le fattispecie e i casi di cui all’art. 228 o nel
caso di recidiva specifica nella violazione di norme disciplinari che, nel corso del precedente biennio, abbia
già dato luogo a sospensione oppure in caso di plurirecidiva generica in violazioni che nell’ultimo biennio
abbiamo comportato la sanzione della sospensione. Recesso per “giustificato motivo oggettivo” (con
preavviso) - Si ha nel caso di soppressione del posto di lavoro (licenziamento individuale) o di alcuni posti
(licenziamento individuale plurimo) di lavoro (fino al massimo di cinque lavoratori negli ultimi centoventi
giorni di calendario). Tale recesso è stato fortemente rinnovato dai Decreti Attuativi della Legge Delega n.
183/2014. Recesso per “giusta causa” (senza preavviso) - Si ha quando si configura una delle fattispecie
previste dall’art. 229 del presente CCNL. Risoluzione consensuale - Si ha ogniqualvolta il contratto sia risolto
per mutuo consenso delle parti che lo hanno sottoscritto. Le Parti stesse concorderanno la data di effettiva
cessazione, la regolamentazione dei termini di preavviso o la definizione della relativa indennità
sostitutiva. Per la disciplina dell’obbligo di convalida delle dimissioni, reintrodotta dall’attuale
legislazione, si rinvia all’art. 26 del D. Lgs. 151/2015.
Art. 232 - Recesso del Lavoratore.
Sono determinate da un grave inadempimento aziendale quali, ad esempio, un ritardo superiore a 30 (trenta)
giorni nel corrispondere la retribuzione. Il ritardo decorre dalla data in cui il pagamento doveva effettuarsi.
Il Lavoratore che recede ha l’obbligo del preavviso contrattuale. In caso di ritardo nella corresponsione
della retribuzione superiore a 60 (sessanta) giorni, essendo tanto grave da non permettere la prosecuzione,
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CCNL – Società, Imprese ed Enti di Istruzione e Formazione
anche provvisoria, del rapporto di lavoro, il Lavoratore potrà rassegnare le dimissioni per giusta causa senza
dare alcun preavviso. La Società o Ente, salvo che dimostri l’infondatezza delle ragioni poste a supporto
delle dimissioni, dovrà riconoscere al Lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso a lui spettante per il
caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Le dimissioni volontarie, volte a dichiarare
l’intenzione di recedere dal contratto di lavoro, devono essere presentate dal Dipendente, pena la
nullità del recesso, mediante le procedure indicate dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015. Attualmente, tale
disciplina prevede modalità semplificate, mediante compilazione di appositi moduli telematici che dovranno
essere successivamente trasmessi mediante il portale dell’INPS o con l’assistenza dei Patronati o delle
Organizzazioni Sindacali o delle Commissioni di Certificazione o dei Consulenti del lavoro.
Art. 233 - Periodo di preavviso - Il periodo di preavviso contrattuale non può coincidere con il periodo di
ferie, né di congedo matrimoniale, salvo richiesta in tal senso del Lavoratore e accordo tra le Parti. La parte
che risolve il rapporto di lavoro senza il rispetto dei termini di preavviso di cui al presente articolo, o con
preavviso insufficiente, dovrà corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della Retribuzione
Mensile Normale che sarebbe spettata per il periodo di mancato o insufficiente preavviso. Tale indennità
sostitutiva, quando dovuta al Lavoratore, sarà utile agli effetti del computo del T.F.R.
I termini di preavviso, espressi in giorni di calendario, per ambedue le Parti contraenti sono i seguenti:
Livelli fino a 5 anni
d’anzianità
Da 5 fino a 10 anni
d’anzianità
oltre a 10 anni
d’anzianità
Quadro, 1° e 2° 45 giorni 60 giorni 75 giorni
3°, 4° e 5° 30 giorni 45 giorni 60 giorni
6° e 7° 20 giorni 35 giorni 50 giorni
8° e Lavoratori Discontinui 10 giorni 15 giorni 20 giorni
TITOLO 57
ALLINEAMENTO CONTRATTUALE E BENEFICI
Art. 234 - Lavoratori provenienti da altro CCNL - In caso di prima applicazione del presente CCNL a
dipendenti già assunti con altro CCNL, si dovranno rispettare i seguenti punti di allineamento, ferma restando
la possibilità di riconoscere eventuali trattamenti migliorativi :
1) il Lavoratore sarà nuovamente inquadrato secondo l’effettiva mansione svolta presso l'azienda, con
riferimento alle declaratorie, profili ed esemplificazioni della Classificazione del Personale prevista
dal presente CCNL. Quanto precede, normalmente determinerà mancata corrispondenza formale tra il
preesistente livello di inquadramento ed il livello riconosciuto dall’applicazione del presente CCNL.
2) rispettando il criterio di incomprimibilità della retribuzione, il cambio di CCNL non potrà determinare,
per i Lavoratori già in forza, una retribuzione lorda annuale peggiorativa rispetto a quella
precedentemente già riconosciuta. Pertanto, la retribuzione lorda annuale complessivamente spettante al
Lavoratore all’atto del passaggio di CCNL dovrà rimanere invariata, sempre fatte salve eventuali condizioni
migliorative. Dall’applicazione del presente CCNL, la nuova retribuzione annua da riconoscere, sarà
determinata: dalla "Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile" dovuta per 13
mensilità/anno solare di servizio prestato; da un eventuale importo a titolo di “Superminimo assorbibile
ad personam”, che sarà determinato fino a concorrenza dell’importo annuo precedentemente dovuto.
3) i benefici normativi del CCNL di provenienza, quando più favorevoli al Lavoratore, dovranno essere
mantenuti fino alla scadenza del CCNL di provenienza. Avvenuta la disdetta, dalla data di scadenza del
CCNL di provenienza, al Lavoratore sarà integralmente applicata la parte normativa del presente
CCNL. È facoltà delle Parti aziendali concordare, all’atto del passaggio, l’immediata integrale applicazione
della parte normativa del presente CCNL, riconoscendo al Lavoratore, con Accordo assistito ex art. 411
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CCNL – Società, Imprese ed Enti di Istruzione e Formazione
c.p.c., un’indennità sostitutiva “Una Tantum” che risarcisca la perdita anticipata delle eventuali e più
favorevoli condizioni normative pregresse. Le Parti, al fine di favorire l’occupazione e l’incremento del
reddito dei Lavoratori, dichiarano il reciproco interesse ad ampliare le forme di retribuzione premiante,
attraverso la Contrattazione Aziendale di Secondo livello, per quelle porzioni di retribuzione che siano
riconducibili ad incrementi di atti al raggiungimento della piena efficienza organizzativa, oltre ogni altro
elemento rilevante ai fini della crescita e dello sviluppo aziendale.
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ROMA - 2 Aprile 2026
AIRFOR - Associazione Sindacale Istruttori e Formatori
UNIL - Unione Nazionale dei Lavoratori