CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07649/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8515/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 74, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 22/2017 depositata il 10/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino il Comune di Montefredane, chiedendo che fosse accertata l’illegittimità della risoluzione contrattuale disposta dall’ente convenuto nell’ambito di un appalto inerente alla sistemazione di talune strade comunali, e che fosse dichiarata la risoluzione dello stesso per inadempimento grave della stazione appaltante, con conseguente condanna ai risarcimenti danni per euro 220.000,00. 2. Si costituiva in giudizio il Comune, chiedendo di accertare la validità della risoluzione per inadempimento pronunciata ai sensi dell’art. 119 d.P.R. 554/99 e proponendo domanda riconvenzionale per risarcimento del danno da riappalto dei lavori. 3. Il Tribunale di Avellino, dopo aver istruito la causa con escussione di testi ed espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza n. 1554 del 2015 accoglieva la domanda proposta dalla società attrice e quindi dichiarava risolto il contratto di appalto per inadempimento del Comune, condannandolo al pagamento della somma di euro 7.590,75. 4. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il Comune di Montefredane, che lamentava l’omessa valutazione comparativa, da parte del giudice di primo grado, degli inadempimenti contrattuali delle parti in causa, l’erronea valutazione del Tribunale sull’esistenza e sulla gravità dell’ inadempimento del Comune concernente la consegna delle aree oggetto dell’appalto, l’erronea valutazione delle cause determinanti la sospensione dei lavori, l’erroneità della sentenza circa l’esistenza e la gravità dell’inadempimento in relazione alla irrealizzabilità del progetto e alle sue modifiche in corso d’opera, l’erroneità nella quantificazione del danno in assenza di elementi di prova da parte dell’appaltatore, l’erroneità nel rigetto della domanda riconvenzionale. 4.1. Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale chiedeva il rigetto dell’appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese. 4.2. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione proposta dal Comune, condannandolo al pagamento delle spese delgrado. 4.3. La Corte partenopea ha rilevato che la responsabilità del Comune era stata ritenuta per non aver provveduto alla integrale consegna delle aree sulle quali avrebbero dovuto eseguirsi i lavori, e comunque a distanza di tempo, per aver disposto illegittimamente delle sospensioni dei lavori per un periodo considerevole e per aver apportato, in corso d’opera, delle modifiche sostanziali al progetto, per altro privo delle prescritte relazioni specialistiche di dimensionamento e calcolo delle opere strutturali di sostegno. E’ stato quindi rilevato che, l’impugnazione doveva considerarsi inammissibile, per aver attinto soltanto tre di tali elementi di responsabilità, con esclusione di doglianza verso i rimanenti rilievi, considerati come autonome rationes decidendi. 4.4. In ogni caso le singole censure sarebbero state inammissibili, perché, quanto alla ritardata consegna di un’area (determinata dalle rimostranze del proprietario, cui il Comune avrebbe tardivamente notificato il decreto di espropriazione), il riferimento dell’appellante al verbale di consegna non escludeva la constatazione del tribunale in merito all’indisponibilità, in concreto, del terreno, determinata dalla condotta del suddetto proprietario, tale Verdile. In riferimento alla questione delle opere aggiuntive e alla rilevanza delle modifiche apportate al progetto originario, la Corte ha evidenziato come l’appellante nulla avesse precisato in merito all’entità delle modifiche stesse, senza per altro specificare le ragioni in base alle quali esse avrebbero dovuto considerarsi consentite ai sensi dell’art. 25 della legge 109/2004. Si è quindi precisato che l’inammissibilità dei motivi di appello concernenti la responsabilità del Comune, assorbiva la domanda riconvenzionale riproposta con il gravame. 4.5. Quanto alla liquidazione del danno nella misura del 10 per cento, la Corte ha affermato che il criterio equitativo preso a riferimento dal Tribunale trova il suo fondamento nelle normative che sanciscono, in caso di recesso da parte della stazione appaltante, il pagamento nella misura del decimo delle opere non eseguite; da ciò, continuava la Corte d’appello, consegue che il 10 per cento dell’importo del valore delle opere non eseguite è la somma minima cui ha certamente diritto per mancato guadagno l’appaltatore che subisce l’inadempimento della stazione appaltante. 5. Per la cassazione di tale decisione il Comune di Montefredane propone ricorso, resistito con controricorso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ragioni di ordine logico e procedurale impongono di esaminare preliminarmente la seconda e la terza censura, con la quale si critica la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dalla società avverso la sentenza di primo grado, rilevata dalla Corte partenopea sotto due distinti profili: la pluralità di rationes decidendi, non interamente attinte dal gravame e l’incongruità dei motivi di appello. 1.1. Entrambe le doglianze sono fondate. 2. Come sopra evidenziato, la sentenza impugnata contiene in primo luogo un giudizio di inammissibilità dell’appello, per essersi formato il giudicato su alcune ragioni della decisione di primo grado, che non sarebbero state sottoposte a censura. 2.1. In realtà, al di là delle deduzioni del ricorrente, che sostiene di aver sottoposto a critica, con il proprio atto di gravame, ogni aspetto della sentenza di primo grado, va rilevato che la Corte di merito, dopo aver enumerato, desumendole dalla sentenza del Tribunale di Avellino, cinque condotte valutate come altrettante inadempienze del Comune di Montefredane, ha affermato che l’appellante ne aveva contestato soltanto tre (la consegna parziale delle aree; le sospensioni illegittime nonché l’introduzione di modifiche sostanziali in corso d’opera). L’inammissibilità dell’appello deriverebbe dalla mancata impugnazione di tutti gli inadempimenti attribuiti alla società appaltatrice, dovendosi ritenere che ognuno di essi costituisse un’autonoma ragione della decisione. 2.2. Tale affermazione è con tutta evidenza erronea, in quanto, in tema di risoluzione per inadempimento, si deve procedere a un giudizio di comparazione (nella specie, come si dirà, del tutto omesso) in merito al comportamento complessivo di ciascuna delle parti, per valutarne la gravità, e per stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all’oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti, tali da alterare in maniera significativa il sinallagma contrattuale. Questa Corte ha affermato il principio secondo cui, aifini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo. Ne consegue, pertanto, che nel delibare la fondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento di uno dei contraenti, ovvero di risoluzione contrattuale per inadempimento, il giudice deve tener conto, anche in difetto di una formale eccezione ai sensi dell'art.1460 cod. civ., delle difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga a sua volta l'inadempienza dell'altra (Cass., 9 gennaio 2013, n. 336; Cass., 28 marzo 1997, n. 2799). 2.3. La Corte di appello ha prospettato, in maniera del tutto impropria, una sorta di identificazione fra singole ipotesi di inadempimento e rationes decidendi, evidentemente disattendendo il principio secondo cui, perché si determini l’inammissibilità dell’impugnazione per essersi formato, in caso di plurime ragioni della decisione, il giudicato in relazione a quelle non attinte da censura, occorre che ciascuna di esse sia giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare autonomamente la statuizione (Cass., 6 luglio 2020, n. 13880; Cass., 25settembre 2019, n. 23334; Cass., 13 giugno 2018, n. 15399). Nel caso di specie le singole ipotesi di inadempimento, per il motivo sopra indicato, non potevano e non dovevano essere valutate distintamente: nessuna di esse, quindi, possedeva alcuna idoneità a costituire, a seguito dell’inusuale frazionamento operato dal giudice del merito, un’autonoma e distinta ragione della decisione. Del resto, sarebbe stato sufficiente leggere attentamente la sentenza di primo grado (come anche in questa sede è consentito in relazione alla natura procedurale del vizio denunciato) per render si conto della necessità, avvertita dal Tribunale, di una valutazione olistica delle singole condotte attribuite all’ente ricorrente : “Tutti questi inadempimenti del Comune sono, nel loro complesso, gravi, e giustificavano il recesso dal contratto della società attrice..” 3. Quanto alla terza censura, concernente la ritenuta inadeguatezza delle singole censure, vale bene richiamare il principio secondo cui gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancandoalla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez U, 16 novembre 2017, n. 27199; cass., 30 maggio 2018, n. 13535). 3.1. Al lume di tale inquadramento, va rilevato che nel caso di specie i motivi di appello proposti dall’odierna parte ricorrente erano sufficientemente specifici e correlati alle r agioni della decisione. 3.2. In merito alla questione della consegna parziale, va osservato che essa venne contestata non solo con il richiamo al verbale di consegna delle aree, ma anche con riferimento alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, a tacere del richiamo all’irrilevanza del momento in cui venne emesso il decreto di espropriazione, essendo sufficiente, ai fini della disponibilità dei terreni, l’emanazione del decreto di occupazione d’urgenza, anteriore alla immissione in possesso. Non minor rilievo assume la deduzione della circostanza, sostanzialmente ignorata nella decisione impugnata, che l’appalto riguardava lavori da eseguirsi in due distinte località, laddove una sola di esse era stata interessata dalla reazione del Verdile. 3.3. In ordine alle sospensioni dei lavori, nell’atto di appello si rinviene una serie di argomentazioni relative alla ragioni delle stesse, con un preciso richiamo alla relazione del consulente tecnico d’ufficio, secondo cui dette sospensioni non costituirebbero inadempimento grave, non essendo impedito all’impresa appaltatrice di proseguire i lavori nel tratto di via Pizzella. 3.4. Quanto alle modifiche, emerge che la relativa critica riguardava l’insussistenza, all’epoca dei fatti, di una normativa che imponesse, per muri di altezza non superiore a tre metri, il deposito dei calcoli presso il Genio Civile e la nomina di un collaudatore, nonché la riconducibilità delle modifiche alla previsione, che le avrebbe consentite, di cui all’art. 25 della l. n. 109 del 1994. 4. Anche il primo motivo è fondato. Il ricorrente ha dedotto di aver censurato la sentenza di primo grado innanzitutto per aver preso in esame unicamente le contestazioni della società appaltatrice, senza procedere a un esame congiunto delle reciproche inadempienze. Tale doglianza, per altro, è riscontrabile dall’esame degli atti, consentito dalla natura procedura della questione: con il primo motivo di appello il Comune aveva dedotto la totale omissione, anche in via implicita, del giudizio di comparazione fra le condotte asseritamente inadempienti di ciascuna parte, specificando anche i rilievi sollevati in merito al comportamento della [OSCURATO:SOCIETA] (abbandono del cantiere; mancata esecuzione delle opere non interessate dalla sospensione parziale, invasione arbitraria di area di proprietà di terzi, non ricompresa nel decreto di occupazione). 4.1. Tale questione non risulta esaminata dalla Corte di appello di Napoli. Vale bene richiamare, in proposito, il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’omesso esame di un motivo di appello integra, come correttamente prospettato dal ricorrente, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello (Cass., 24 maggio 2021, n. 141\40; Cass., 16 marzo 2017, n. 6835). 5. Rimanendo assorbite le ulteriori censure, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie i primi tre motiv i di ricorso , assorbit i i riman