CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 16143/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 15738-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. R.G.A.0 990/2018 del TRIBUNALE di ISERNIA, depositata il 20/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che visto l'art. 380 ter cpc, chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso. Ric. 2021 n. 15738 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -2- Ritenuto che 1.-La società Informating & [OSCURATO:PERSONA] srl ha stipulato con il Comune di Cantalupo nel Sannio un accordo, con aggiunto capitolato, in base al quale il Comune ha affidato alla società il compito di verificare il pagamento dell'ICI per gli anni che andavano dal 1993 al 2005. 2.-La società ha espletato l'incarico e dunque il contratto è stato pienamente eseguito. Ma il Comune ha effettuato i pagamenti concordati in ritardo e senza corrispondere gli interessi di mora previsti dalla legge n. 231 del 2002. Per tale ragione, la società ha ottenuto decreto ingiuntivo dal Tribunale di Isernia 3.-Il Comune ha proposto opposizione e, tra l'altro, ha eccepito il difetto di competenza del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale, in quanto il capitolato conteneva, all'art. 12, un compromesso in arbitri per ogni controversia tra le parti. Il Tribunale ha accolto l'eccezione, dichiarando il difetto di competenza in favore del collegio arbitrale. 4.-Avverso tale decisione la società ha proposto regolamento di competenza con tre motivi. Il Comune non si è costituito nonostante la regolarità della notifica. Il PG ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato che 5.- La ratio della decisone impugnata è in una interpretazione "topografica" dell'art. 12, norma che prevede la devoluzione agli arbitri. Ossia: nell'art. 11 le parti hanno delimitato temporalmente l'efficacia del capitolato al periodo di sola esecuzione del contratto, prevedendo, in altri termini, che le regole in esso contenute valessero solo durante l'esecuzione, e non successivamente ad essa. Dalla circostanza che la clausola arbitrale non era contenuta in tale articolo, bensì in quello successivo, il Tribunale ha dedotto che dunque essa disponeva, a differenza di quello, anche per il tempo successivo alla esecuzione. 5.1.- Questa ratio è contestata con tre motivi. 6.- Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 1362 e ss. c.c. La società ricorrente esclude che la mera collocazione della clausola possa essere decisiva, come assunto dal Tribunale. i Piuttosto osserva che la clausola che compromette in arbitri è contenuta comunque nel capitolato che, di per sé, ha efficacia limitata all'esecuzione dell'accordo, e che, del resto, nella clausola stessa è previsto che siano devolute agli arbitri le questioni relative alla sola esecuzione dei patti, ossia fino a che il contratto è in corso di esecuzione. E ciò è nella ratio della norma, in quanto volta a sveltire la risoluzione delle controversie, secondo un'esigenza che vale fino a che il contratto è in esecuzione, per la finalità di non ostacolare l'adempimento della prestazione, ma non vale più a contratto eseguito. 6.1.- Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo e controverso. Aveva fatto presente la ricorrente che, nell'accordo successivo a quello per cui è causa, ossia nell'accordo per la rilevazione del pagamento ICI per l'anno 2005, la clausola non è stata riproposta, ed anzi si è previsto come foro competente quello di Isernia. 6.2.- Il terzo motivo denuncia violazione degli articoli 216 e 217 I. n. 50 del 2016 e dell'art. 19 I. 190 del 2012, ed omesso esame di un fatto decisivo. Osserva la ricorrente che la legge 190 del 2012 ha previsto la nullità delle clausole compromissorie nei contratti pubblici, anche se inserita anteriormente alla sua entrata in vigore, e questa "retroattività" è stata ritenuta legittima con sentenza della Corte Costituzionale 108 del 2015. La ricorrente ricorda di avere posto la questione al giudice di merito, e la riporta integralmente nel motivo di ricorso. Il Comune aveva obiettato che la norma che vietava le clausole arbitrali è stata poi abrogata dell'art. 217 del DL n. 50 del 2016, cui la ricorrente aveva per contro obiettato che, ai sensi dell'articolo 209, di quella medesima legge, era rimasta in piedi la sanzione di nullità della clausola arbitrale priva di autorizzazione contenuta nel bando. Ritiene la società ricorrente che il Tribunale ha del tutto omesso di considerare la questione. Il ricorso è fondato. Lo è innanzitutto il terzo motivo, ed in maniera assorbente. E' principio di diritto affermato da questa Corte che "la clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto stipulato in epoca anteriore all'entrata in vigore della I. n. 190 del 2012, pur restando valida, è colpita da inefficacia sopravvenuta per mancanza della previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della P.A., introdotta dall'art. 1, comma 19, della predetta legge, la quale tuttavia non esclude la possibilità del ricorso all'arbitrato, ove la predetta autorizzazione comunque non desumibile da atti o comportamenti concludenti di organi o soggetti diversi, inidonei, in quanto tali, ad esprimere le ragioni della scelta di derogare alla giurisdizione ordinaria intervenga successivamente" (Cass. 29255/ 2017), e la necessaria preventiva autorizzazione non può identificarsi con la delibera mediante la quale è stato approvato il contratto (Cass. 13410/ 2019). Se è vero che tale sopravvenuta inefficacia va eccepita tempestivamente (Cass.24641/ 2020), è altresì vero che tale eccezione è di certo stata formulata dalla ricorrente, come riportato nel motivo di ricorso. Né incide la circostanza che tale norma- che richiede, per l'appunto, l'autorizzazione alla clausola compromissoria- è stata poi abrogata, come eccepito dal Comune di Cantalupo, con successiva legge n. 50 del 2016, ossia il nuovo codice degli appalti, in quanto l'abrogazione non ha efficacia retroattiva ma vale solo per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della norma abrogante (Cass. 24641/ 2020, nei motivi), "irretroattività" ribadita dalla decisione n. 58 del 2019 della Corte Costituzionale. L'accoglimento del terzo motivo rende assorbito l'esame degli altri. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Isernia. Nulla spese. Roma