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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23925/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 15de/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità per il ricorso del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] vesiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso l'ordinanza del 26 ottobre 2021 del Tribunale di Brescia, che ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. dell'ordinanza del 7 ottobre 2021, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Brescia aveva applicato nei loro confronti la misura cautelare della custodia in carcere, in ordine ai reati di detenzione e porto illegale di una bomba a mano aggravati dal numero delle persone concorrenti nel reato e dalla c.d. agevolazione del sodalizio mafioso denominato 'ndrangheta.

1.1. Il G.i.p. aveva evidenziato che il presente procedimento aveva preso le mosse dalle risultanze indiziarie emerse nell'ambito di diverso procedimento, laddove le conversazioni captate avevano disvelato la programmazione di un attentato omicidiario ai danni di un presunto collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] (considerato coinvolto in fatti delittuosi omicidiari per conto della cosca Crea di Rizziconi negli anni Ottanta e Novanta), mediante l'impiego di una bomba a mano che era risultata essere nella disponibilità degli indagati.

L'ordigno era stato rinvenuto in forza delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva indicato il luogo nel quale il complice [OSCURATO:PERSONA] aveva nascosto la bomba a seguito di un fallito attentato avvenuto il 18 luglio 2020.

Secondo il G.i.p., dagli atti di indagine, si evinceva che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati i soggetti deputati alla progettazione e al coordinamento dell'attentato di Ferraro, la cui esecuzione materiale era stata affidata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La gravità indiziaria di [OSCURATO:PERSONA] si fondava essenzialmente sulla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] che, nel corso dell'interrogatorio del 25 febbraio 2021, aveva riconosciuto con assoluta certezza il volto dell'indagato, indicandolo come uno dei mandanti del tentato omicidio di Ferraro, in forza delle confidenze ricevute da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], a detta di [OSCURATO:PERSONA], si era incontrato in più circostanze con quest'ultimo per pianificare l'azione delittuosa.

Tali circostanze, inoltre, erano state confermate nel verbale illustrativo del 3 marzo 2021, sia pure con dichiarazioni de relato, dalle intercettazioni delle chat [OSCURATO:PERSONA] e dal fatto che [OSCURATO:PERSONA], poco dopo aver incontrato [OSCURATO:PERSONA], si fosse recata per un sopralluogo in Canale d'Agordo al fine di adescare Ferraro.

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il relativo coinvolgimento nei fatti oggetto di indagine era stato ricavato dall'acquisizione delle chat [OSCURATO:PERSONA] tra gli indagati e dal sopralluogo effettuato da quest'ultimo in Canale d'Agordo (luogo destinato alla commissione dell'attentato) unitamente a [OSCURATO:PERSONA] il 24 novembre 2019.Il G.i.p., quindi, aveva ravvisato per entrambi gli indagati il pericolo di fuga, di inquinamento probatorio e di recidiva di intensità tale da rendere necessaria la massima misura cautelare.

1.2. Il Tribunale, condividendo la ricostruzione dei fatti offerta nel provvedimento oggetto di riesame, ha evidenziato che entrambi i ricorsi erano infondati, poiché [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi collaboratore di giustizia attendibile sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, posto che le sue dichiarazioni avevano trovato riscontri in atti e considerando che lo stesso si era autoaccusato di reati gravi quali la detenzione e il porto di ami da guerra e di esplosivi, nonché dell'organizzazione del tentato omicidio di Ferraro e considerando che non vi era da parte sua alcun motivo di astio o vendetta nei confronti degli indagati.

Le principali omissioni, ritrosie e discrasie obiettivamente risultanti dal confronto tra le diverse dichiarazioni da lui rilasciate erano dovute al fatto che lo stesso aveva avuto timore di gravi ritorsioni con serio pericolo per la sua incolumità, per quella di Mistretta, con la quale aveva una relazione sentimentale, e per quella dei suoi familiari.

Il giudice di merito, quindi, ha evidenziato che sussistevano sufficienti riscontri individualizzanti alla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver ricevuto una confidenza da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva detto di essere stato fermato in una occasione dalle Forze dell'ordine in compagnia di uno dei soggetti calabresi mandanti dell'omicidio; dagli atti di indagine era emerso che effettivamente nel dicembre 2019 [OSCURATO:PERSONA] era stato fermato in compagnia di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, gli aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito l'ordigno per l'attentato, che lo stesso nel 2019 aveva effettuato un sopralluogo in Canale d'Agordo e che i soggetti che avevano commissionato l'attentato a Ferraro erano gli stessi che avevano commesso l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al quale [OSCURATO:PERSONA] si trovava sottoposto a misura cautelare.

La gravità indiziaria, inoltre, era confermata dal tenore delle intercettazioni delle chat, tanto che dovevano ritenersi sussistenti le esigenze cautelari, così come accertate dal G.i.p. in capo a entrambi gli indagati.

2. [OSCURATO:PERSONA] denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali, con riferimento agli artt. 8 e 9 cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale ha riconosciuto la sua competenza per territorio, nonostante dalla lettura dello stesso provvedimento si evincerebbe che il porto dell'arma non era iniziato nel 2019 in Isorella, ma prima di allora in un luogo sconosciuto.

A differenza di quanto affermato dal giudice di merito, pertanto, non essendo conosciuto il luogo esatto in cui aveva avuto inizio la consumazione del reato permanente, ai sensi dell'art. art. 9, comma 1, cod. proc. pen. doveva essere dichiarata la competenza del giudice del luogo in cui era avvenuta la cessazione dell'azione delinquenziale, cioè in Canale d'Agordo, luogo del programmato attentato.

Inoltre, nella ricognizione fotografica del 26 ottobre 2020 era stato mostrato un album in cui la fotografia n. 1 di [OSCURATO:PERSONA] non veniva indicata dallo [OSCURATO:PERSONA] come quella del predetto indagato.

3. [OSCURATO:PERSONA] denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 192, comma 3, e 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che non vi era alcun elemento agli atti che aveva confermato l'attendibilità della chiamata in correità de relato.

Le dichiarazioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non erano idonee per la loro genericità e imprecisione, a far ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] (come è anche confermato dal mancato riconoscimento fotografico del 26 ottobre 2020), e non avevano avuto a oggetto il reato di cui al presente procedimento, ma il diverso reato di tentato omicidio di Ferraro, in ordine al quale [OSCURATO:PERSONA] non era stato sottoposto ad alcuna misura cautelare.

Dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], per di più, si evinceva che i mandanti dell'omicidio di Ferraro erano gli stessi che avevano commesso nel 2018 l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], fatto al quale era rimasto estraneo [OSCURATO:PERSONA] (che, in quel periodo, era detenuto nella Casa circondariale di Bologna).

Nel ricorso, infine, si evidenzia che non vi erano elementi in forza dei quali poter affermare che [OSCURATO:PERSONA] il 19 ottobre 2019 avesse effettuato un sopralluogo in Canale d'Agordo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

Con riferimento alla questione della competenza per territorio, infatti, si evidenzia che il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice di merito sulla base di plurimi indizi convergenti ha accertato che il primo momento della detenzione dell'ordigno, ascritta al [OSCURATO:PERSONA], andava collocato come avvenuto nel Bresciano, sicché non aveva rilievo il luogo nel quale era stata detenuto l'ordigno prima che lo stesso fosse consegnato a [OSCURATO:PERSONA], il quale lo aveva detenuto nel capannone di Isorella.

Per tale ragione, considerando che il porto illegale di armi in luogo pubblico o aperto al pubblico ha natura di reato permanente (Sez. 1, n. 4896 del 16/11/2017, dep. 2019, Vaglica, Rv. 276165), si doveva seguire il criterio di cui all'art. 8, comma 3, cod. proc. pen., secondo il quale è competente il giudice del luogo in cui è iniziata con certezza la prima parte dell'azione delittuosa per la quale si procede.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

Giova evidenziare che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la sussistenza degli elementi di cui all'art. 292 cod. proc. pen., controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi acquisiti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

La pronuncia cautelare, infatti, non è fondata su prove, ma su indizi e, quindi, non tende all'accertamento della responsabilità del soggetto agente, ma ad una qualificata probabilità di colpevolezza; il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato.

Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento impugnato, pertanto, limita la decisione del giudice di legittimità in merito alla sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Nel caso in esame, il Tribunale non ha fornito adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, si evidenzia che non vi sono agli atti elementi individualizzanti e specifici in ordine al porto della bomba, non avendo trovato le dichiarazioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] alcun riscontro esterno.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che, in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, anche se non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744).

3. In forza di quanto sopra, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, mentre va rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 4.

Stante lo stato di detenzione di [OSCURATO:PERSONA], si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 15de/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità per il ricorso del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] vesiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso l'ordinanza del 26 ottobre 2021 del Tribunale di Brescia, che ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. dell'ordinanza del 7 ottobre 2021, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Brescia aveva applicato nei loro confronti la misura cautelare della custodia in carcere, in ordine ai reati di detenzione e porto illegale di una bomba a mano aggravati dal numero delle persone concorrenti nel reato e dalla c.d. agevolazione del sodalizio mafioso denominato 'ndrangheta. 1.1. Il G.i.p. aveva evidenziato che il presente procedimento aveva preso le mosse dalle risultanze indiziarie emerse nell'ambito di diverso procedimento, laddove le conversazioni captate avevano disvelato la programmazione di un attentato omicidiario ai danni di un presunto collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] (considerato coinvolto in fatti delittuosi omicidiari per conto della cosca Crea di Rizziconi negli anni Ottanta e Novanta), mediante l'impiego di una bomba a mano che era risultata essere nella disponibilità degli indagati. L'ordigno era stato rinvenuto in forza delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva indicato il luogo nel quale il complice [OSCURATO:PERSONA] aveva nascosto la bomba a seguito di un fallito attentato avvenuto il 18 luglio 2020. Secondo il G.i.p., dagli atti di indagine, si evinceva che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati i soggetti deputati alla progettazione e al coordinamento dell'attentato di Ferraro, la cui esecuzione materiale era stata affidata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La gravità indiziaria di [OSCURATO:PERSONA] si fondava essenzialmente sulla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] che, nel corso dell'interrogatorio del 25 febbraio 2021, aveva riconosciuto con assoluta certezza il volto dell'indagato, indicandolo come uno dei mandanti del tentato omicidio di Ferraro, in forza delle confidenze ricevute da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], a detta di [OSCURATO:PERSONA], si era incontrato in più circostanze con quest'ultimo per pianificare l'azione delittuosa. Tali circostanze, inoltre, erano state confermate nel verbale illustrativo del 3 marzo 2021, sia pure con dichiarazioni de relato, dalle intercettazioni delle chat [OSCURATO:PERSONA] e dal fatto che [OSCURATO:PERSONA], poco dopo aver incontrato [OSCURATO:PERSONA], si fosse recata per un sopralluogo in Canale d'Agordo al fine di adescare Ferraro. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il relativo coinvolgimento nei fatti oggetto di indagine era stato ricavato dall'acquisizione delle chat [OSCURATO:PERSONA] tra gli indagati e dal sopralluogo effettuato da quest'ultimo in Canale d'Agordo (luogo destinato alla commissione dell'attentato) unitamente a [OSCURATO:PERSONA] il 24 novembre 2019.Il G.i.p., quindi, aveva ravvisato per entrambi gli indagati il pericolo di fuga, di inquinamento probatorio e di recidiva di intensità tale da rendere necessaria la massima misura cautelare. 1.2. Il Tribunale, condividendo la ricostruzione dei fatti offerta nel provvedimento oggetto di riesame, ha evidenziato che entrambi i ricorsi erano infondati, poiché [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi collaboratore di giustizia attendibile sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, posto che le sue dichiarazioni avevano trovato riscontri in atti e considerando che lo stesso si era autoaccusato di reati gravi quali la detenzione e il porto di ami da guerra e di esplosivi, nonché dell'organizzazione del tentato omicidio di Ferraro e considerando che non vi era da parte sua alcun motivo di astio o vendetta nei confronti degli indagati. Le principali omissioni, ritrosie e discrasie obiettivamente risultanti dal confronto tra le diverse dichiarazioni da lui rilasciate erano dovute al fatto che lo stesso aveva avuto timore di gravi ritorsioni con serio pericolo per la sua incolumità, per quella di Mistretta, con la quale aveva una relazione sentimentale, e per quella dei suoi familiari. Il giudice di merito, quindi, ha evidenziato che sussistevano sufficienti riscontri individualizzanti alla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver ricevuto una confidenza da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva detto di essere stato fermato in una occasione dalle Forze dell'ordine in compagnia di uno dei soggetti calabresi mandanti dell'omicidio; dagli atti di indagine era emerso che effettivamente nel dicembre 2019 [OSCURATO:PERSONA] era stato fermato in compagnia di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, gli aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito l'ordigno per l'attentato, che lo stesso nel 2019 aveva effettuato un sopralluogo in Canale d'Agordo e che i soggetti che avevano commissionato l'attentato a Ferraro erano gli stessi che avevano commesso l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al quale [OSCURATO:PERSONA] si trovava sottoposto a misura cautelare. La gravità indiziaria, inoltre, era confermata dal tenore delle intercettazioni delle chat, tanto che dovevano ritenersi sussistenti le esigenze cautelari, così come accertate dal G.i.p. in capo a entrambi gli indagati. 2. [OSCURATO:PERSONA] denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali, con riferimento agli artt. 8 e 9 cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale ha riconosciuto la sua competenza per territorio, nonostante dalla lettura dello stesso provvedimento si evincerebbe che il porto dell'arma non era iniziato nel 2019 in Isorella, ma prima di allora in un luogo sconosciuto. A differenza di quanto affermato dal giudice di merito, pertanto, non essendo conosciuto il luogo esatto in cui aveva avuto inizio la consumazione del reato permanente, ai sensi dell'art. art. 9, comma 1, cod. proc. pen. doveva essere dichiarata la competenza del giudice del luogo in cui era avvenuta la cessazione dell'azione delinquenziale, cioè in Canale d'Agordo, luogo del programmato attentato. Inoltre, nella ricognizione fotografica del 26 ottobre 2020 era stato mostrato un album in cui la fotografia n. 1 di [OSCURATO:PERSONA] non veniva indicata dallo [OSCURATO:PERSONA] come quella del predetto indagato. 3. [OSCURATO:PERSONA] denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 192, comma 3, e 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che non vi era alcun elemento agli atti che aveva confermato l'attendibilità della chiamata in correità de relato. Le dichiarazioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non erano idonee per la loro genericità e imprecisione, a far ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] (come è anche confermato dal mancato riconoscimento fotografico del 26 ottobre 2020), e non avevano avuto a oggetto il reato di cui al presente procedimento, ma il diverso reato di tentato omicidio di Ferraro, in ordine al quale [OSCURATO:PERSONA] non era stato sottoposto ad alcuna misura cautelare. Dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], per di più, si evinceva che i mandanti dell'omicidio di Ferraro erano gli stessi che avevano commesso nel 2018 l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], fatto al quale era rimasto estraneo [OSCURATO:PERSONA] (che, in quel periodo, era detenuto nella Casa circondariale di Bologna). Nel ricorso, infine, si evidenzia che non vi erano elementi in forza dei quali poter affermare che [OSCURATO:PERSONA] il 19 ottobre 2019 avesse effettuato un sopralluogo in Canale d'Agordo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Con riferimento alla questione della competenza per territorio, infatti, si evidenzia che il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice di merito sulla base di plurimi indizi convergenti ha accertato che il primo momento della detenzione dell'ordigno, ascritta al [OSCURATO:PERSONA], andava collocato come avvenuto nel Bresciano, sicché non aveva rilievo il luogo nel quale era stata detenuto l'ordigno prima che lo stesso fosse consegnato a [OSCURATO:PERSONA], il quale lo aveva detenuto nel capannone di Isorella. Per tale ragione, considerando che il porto illegale di armi in luogo pubblico o aperto al pubblico ha natura di reato permanente (Sez. 1, n. 4896 del 16/11/2017, dep. 2019, Vaglica, Rv. 276165), si doveva seguire il criterio di cui all'art. 8, comma 3, cod. proc. pen., secondo il quale è competente il giudice del luogo in cui è iniziata con certezza la prima parte dell'azione delittuosa per la quale si procede. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Giova evidenziare che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la sussistenza degli elementi di cui all'art. 292 cod. proc. pen., controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi acquisiti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). La pronuncia cautelare, infatti, non è fondata su prove, ma su indizi e, quindi, non tende all'accertamento della responsabilità del soggetto agente, ma ad una qualificata probabilità di colpevolezza; il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato. Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento impugnato, pertanto, limita la decisione del giudice di legittimità in merito alla sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Nel caso in esame, il Tribunale non ha fornito adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, si evidenzia che non vi sono agli atti elementi individualizzanti e specifici in ordine al porto della bomba, non avendo trovato le dichiarazioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] alcun riscontro esterno. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che, in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, anche se non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744). 3. In forza di quanto sopra, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, mentre va rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 4. Stante lo stato di detenzione di [OSCURATO:PERSONA], si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento
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