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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 novembre 1980

Cassazione n. 41560/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Foggia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/11/1980 rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], d'ufficio avverso l'ordinanza n. 399/2020 in data 28/03/2022 del Tribunale di Bari, quale giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18 dicembre 2020, 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella L. 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 28/03/2022, il Tribunale di Bari rigettava l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa il 03/03/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia che aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di cui ai capi 2, 4, 5, 7, 9, 12 e 26 della rubrica cautelare.

2. Avverso la predetta ordinanza, è stato proposto ricorso per cassazione dal Procuratore della Repubblica di Foggia i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Primo motivo: violazione di legge, sub specie degli artt. 512 bis, 648 bis, 353 cod. pen., 8 d.lgs. 74/2000 e 629, primo e secondo comma, cod. pen.

Con un'ordinanza graficamente e concettualmente identica per tutte le posizioni processuali differenti da quella di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha escluso la sussistenza nei confronti del ricorrente di gravi indizi per il delitto di cui all'art. 512 bis cod. pen., in ragione del fatto che, per tale reato, si risponde a titolo di dolo specifico e che in atti non sarebbe stata raggiunta la prova a suo carico di questa particolare declinazione dell'elemento soggettivo del reato.

In realtà, l'errore del Tribunale appare evidente dal momento che il Dileo non risponde del delitto in parola, bensì di quelli di riciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti, turbativa d'asta ed estorsione aggravata, per i quale è sufficiente il dolo generico ovvero un dolo specifico orientato diversamente da quello contemplato dall'art. 512 bis cod. pen. 2.2.

Secondo motivo: violazione di legge, sub specie degli artt. 292, comma 2, lett. c) e 274 lett. c) cod. proc. pen.

L'ordinanza impugnata ha escluso per il Dileo la sussistenza dell'esigenza cautelare di natura socialpreventiva in ragione della distanza intercorrente tra l'epoca di consumazione dei reati e quella di proposizione della domanda cautelare: la valutazione espressa dal Tribunale appare in aperto contrasto con i principi di diritto recentemente affermati da questa Suprema Corte, i quali superano il filone ermeneutico (di certo più risalente) a cui si richiama il giudice a quo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

Alcune considerazioni di ordine generale si impongono alla luce della verificata applicazione del principio della c.d.

"ragione più liquida".

Secondo il diritto vivente, qualora il giudice per le indagini preliminari abbia rigettato la richiesta di adozione di un provvedimento coercitivo e - come nel caso in esame - il pubblico ministero abbia presentato appello avverso tale decisione, «il tribunale della libertà funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del pubblico ministero, ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 cod. proc. pen. e, all'esito di siffatto scrutinio, di adottare infine, eventualmente, il provvedimento genetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall'art. 292, risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporzionalità della misura» (Sez.

U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357).

In tale pronuncia, ampiamente ripresa anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 6, n. 41997 del 24/09/2019, Romano, Rv. 277205; Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019, Caria, Rv. 278335; Sez. 3, n. 37086 del 19/05/2015, Grasso, Rv. 265008), le Sezioni Unite hanno osservato che i poteri di cognizione e di decisione del giudice dell'appello de libertate, pur nel rispetto del perimetro disegnato dall'originaria domanda cautelare, si estendono, senza subire alcuna preclusione, all'intero thema decidendum, che è costituito dalla verifica dell'esistenza di tutti i presupposti richiesti per l'adozione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare; e ciò in quanto, il tribunale della libertà funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del pubblico ministero, ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 274, 275, 278, 280, 287 cod. proc. pen. e, all'esito di siffatto scrutinio, di adottare infine, eventualmente, il provvedimento genetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall'art. 292, risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporzionalità della misura.

2.1. Pertanto, è «ragionevole affermare che (con riguardo all'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di diniego della misura cautelare) al rilevato allargamento del devolutum a tutti i profili della domanda cautelare, indipendentemente dallo specifico petitum contenuto nei motivi di gravame, debba corrispondere una pari ampiezza del materiale cognitivo».

2.2. Alla luce di questi principi è censurabile il procedimento seguìto nel provvedimento impugnato, che nella sostanza si è limitato ad esaminare unicamente il profilo delle esigenze cautelari, ritenute insussistenti, osservando peraltro, quanto alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], soltanto che egli risponde dei delitti di cui ai capi 2, 4, 5, 7, 9, 12 e 26 della rubrica cautelare (risultando evidente che tutte le ordinanze emesse a seguito dell'appello cumulativamente proposto nei confronti dei diciassette indagati hanno nella sostanza ricalcato quelle adottate per le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Il Tribunale, dunque, avrebbe dovuto esaminare prima l'aspetto della gravità indiziaria, la cui totale assenza il pubblico ministero aveva lamentato con il primo motivo di appello, per poi valutare, laddove avesse ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, il tema, logicamente successivo, delle esigenze cautelari.

2.3. Va evidenziato, in proposito, che il primo aspetto ben può incidere anche sulla seconda valutazione, avuto riguardo soprattutto al giudizio sulla gravità in concreto dei fatti-reato contestati.

L'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (cfr., Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168; da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 14007 del 10/03/2022, Miraglia, non mass.).

3. Fermo quanto precede, osserva il Collegio come il Tribunale abbia erroneamente applicato il principio della "ragione più liquida", affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella giurisdizione civile in una prospettiva di economia processuale, secondo il quale la decisione di una causa è comunque possibile dando precedenza a una questione diversa e di più agevole decisione, anche se logicamente subordinata (cfr., ad es., Sez.

U, n. 9936 del 08/05/2014, , v Rv. 630490; Sez. 5, n. 363 del 09/01/2019, Rv. 652184; Sez. 5, n. 11458 del 11/05/2018, Rv. 648510).

Si tratta di un principio non "esportabile" tout court nel processo penale, tant'è che nell'unica pronuncia richiamata nell'ordinanza impugnata (Sez. 1, n. 17850 del 12/01/2017, Castriotta, Rv. 270298) a esso si è fatto riferimento in una ipotesi del tutto peculiare: in presenza di una questione di diritto controversa nella giurisprudenza di legittimità, la sezione semplice non deve rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., se il ricorso può trovare autonoma soluzione in ragione della presenza di un concorrente motivo di annullamento del provvedimento impugnato (nello stesso senso, di recente, v.

Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini nonché Sez. 2, n. 8327 del 24/11/2021, dep. 2022, Salvatore, non massinnate sul punto).

All'evidenza, si è in presenza di pronunce del tutto condivisibili ma che riguardano una situazione del tutto diversa da quella in esame, al pari di quelle in cui il giudice di merito o di legittimità, assunta la decisione sulla base di una questione pregiudiziale o preliminare, di rito o di merito, si limita in motivazione a trattare quell'unico punto assorbente.

Non è condivisibile, invece, il richiamo del Tribunale al principio della ragionevole durata del processo, «non esistendo alcuna ragione di economia processuale che possa sostituirsi all'obbligo di motivazione» (così, efficacemente, Sez. 3, n. 10458 del 14/01/2020, Palma, non mass.).

Il giudice della cautela, in sede di impugnazione, laddove concordi con le valutazioni espresse nell'ordinanza impugnata, potrà ben motivare per relationem, facendo risultare di avere preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e di averle ritenute coerenti con la propria decisione (in questo senso v., ad es., Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664; Sez. 3, n. 26483 del 05/04/2022, Maifredi, Rv. 283393; Sez. 2, n. 10699 del 30/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248); non potrà, invece, obliterare del tutto l'aspetto della gravità indiziaria, che logicamente precede e ben può influenzare — come si è detto — quello delle esigenze cautelari.

4. Quanto precede non è tuttavia utile a far ritenere ammissibile il ricorso proposto dal pubblico ministero.

Invero, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] (così come per quella degli altri quattordici indagati diversi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) l'appello della [OSCURATO:PERSONA] non aveva lamentato la omessa valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari della esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., indicando gli elementi dai quali desumere il concreto e attuale pericolo di reiterazione nel reato, bensì aveva solo dedotto, con l'ultimo motivo, formulato peraltro cumulativamente per tutti, il pericolo di "inquinamento probatorio", richiamando l'art. 274, comma 1, lett. a), del codice di rito, profilo non più ripreso nel ricorso.

L'ordinanza impugnata, dunque, ha con fondamento osservato che l'appello del pubblico ministero aveva trascurato, "per tutti gli indagati diversi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il tema dell'attualità e del pericolo di recidiva", tema proposto soltanto con il ricorso in esame, peraltro in termini assai generici, con una inammissibile interruzione della catena devolutiva che non consente l'esame in questa sede della nuova doglianza, inerente alla omessa valutazione del pericolo di recidiva.

Il principio secondo il quale è preclusa la deduzione con ricorso per cassazione di motivi relativi alla sussistenza delle esigenze cautelari che non siano stati fatti valere nel procedimento di riesame, concentrato sui soli profili di gravità indiziaria (Sez. 5, n. 47078 del 19/06/2019, Zavettieri, Rv. 277543), pure affermato in relazione all'impugnazione di un imputato, va ritenuto estensibile al caso, come quello in esame, in cui il pubblico ministero abbia dedotto con il ricorso la sussistenza di una determinata esigenza cautelare la cui omessa valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari non aveva formato oggetto di appello.

La impossibilità di censurare l'ordinanza impugnata in punto di esigenze cautelari rende inammissibile il ricorso del pubblico ministero, non potendosi egli comunque giovare del dedotto deficit motivazionale in tema di gravità indiziaria.

Come osservato dal Procuratore generale nella propria requisitoria scritta, l'accoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all'applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l'impugnante (in questo senso cfr., Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282355; Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv. 281010; Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276375).

5. La natura di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Foggia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/11/1980 rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], d'ufficio avverso l'ordinanza n. 399/2020 in data 28/03/2022 del Tribunale di Bari, quale giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18 dicembre 2020, 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella L. 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28/03/2022, il Tribunale di Bari rigettava l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa il 03/03/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia che aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di cui ai capi 2, 4, 5, 7, 9, 12 e 26 della rubrica cautelare. 2. Avverso la predetta ordinanza, è stato proposto ricorso per cassazione dal Procuratore della Repubblica di Foggia i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Primo motivo: violazione di legge, sub specie degli artt. 512 bis, 648 bis, 353 cod. pen., 8 d.lgs. 74/2000 e 629, primo e secondo comma, cod. pen. Con un'ordinanza graficamente e concettualmente identica per tutte le posizioni processuali differenti da quella di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha escluso la sussistenza nei confronti del ricorrente di gravi indizi per il delitto di cui all'art. 512 bis cod. pen., in ragione del fatto che, per tale reato, si risponde a titolo di dolo specifico e che in atti non sarebbe stata raggiunta la prova a suo carico di questa particolare declinazione dell'elemento soggettivo del reato. In realtà, l'errore del Tribunale appare evidente dal momento che il Dileo non risponde del delitto in parola, bensì di quelli di riciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti, turbativa d'asta ed estorsione aggravata, per i quale è sufficiente il dolo generico ovvero un dolo specifico orientato diversamente da quello contemplato dall'art. 512 bis cod. pen. 2.2. Secondo motivo: violazione di legge, sub specie degli artt. 292, comma 2, lett. c) e 274 lett. c) cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata ha escluso per il Dileo la sussistenza dell'esigenza cautelare di natura socialpreventiva in ragione della distanza intercorrente tra l'epoca di consumazione dei reati e quella di proposizione della domanda cautelare: la valutazione espressa dal Tribunale appare in aperto contrasto con i principi di diritto recentemente affermati da questa Suprema Corte, i quali superano il filone ermeneutico (di certo più risalente) a cui si richiama il giudice a quo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Alcune considerazioni di ordine generale si impongono alla luce della verificata applicazione del principio della c.d. "ragione più liquida". Secondo il diritto vivente, qualora il giudice per le indagini preliminari abbia rigettato la richiesta di adozione di un provvedimento coercitivo e - come nel caso in esame - il pubblico ministero abbia presentato appello avverso tale decisione, «il tribunale della libertà funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del pubblico ministero, ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 cod. proc. pen. e, all'esito di siffatto scrutinio, di adottare infine, eventualmente, il provvedimento genetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall'art. 292, risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporzionalità della misura» (Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357). In tale pronuncia, ampiamente ripresa anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 6, n. 41997 del 24/09/2019, Romano, Rv. 277205; Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019, Caria, Rv. 278335; Sez. 3, n. 37086 del 19/05/2015, Grasso, Rv. 265008), le Sezioni Unite hanno osservato che i poteri di cognizione e di decisione del giudice dell'appello de libertate, pur nel rispetto del perimetro disegnato dall'originaria domanda cautelare, si estendono, senza subire alcuna preclusione, all'intero thema decidendum, che è costituito dalla verifica dell'esistenza di tutti i presupposti richiesti per l'adozione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare; e ciò in quanto, il tribunale della libertà funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del pubblico ministero, ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 274, 275, 278, 280, 287 cod. proc. pen. e, all'esito di siffatto scrutinio, di adottare infine, eventualmente, il provvedimento genetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall'art. 292, risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporzionalità della misura. 2.1. Pertanto, è «ragionevole affermare che (con riguardo all'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di diniego della misura cautelare) al rilevato allargamento del devolutum a tutti i profili della domanda cautelare, indipendentemente dallo specifico petitum contenuto nei motivi di gravame, debba corrispondere una pari ampiezza del materiale cognitivo». 2.2. Alla luce di questi principi è censurabile il procedimento seguìto nel provvedimento impugnato, che nella sostanza si è limitato ad esaminare unicamente il profilo delle esigenze cautelari, ritenute insussistenti, osservando peraltro, quanto alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], soltanto che egli risponde dei delitti di cui ai capi 2, 4, 5, 7, 9, 12 e 26 della rubrica cautelare (risultando evidente che tutte le ordinanze emesse a seguito dell'appello cumulativamente proposto nei confronti dei diciassette indagati hanno nella sostanza ricalcato quelle adottate per le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Il Tribunale, dunque, avrebbe dovuto esaminare prima l'aspetto della gravità indiziaria, la cui totale assenza il pubblico ministero aveva lamentato con il primo motivo di appello, per poi valutare, laddove avesse ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, il tema, logicamente successivo, delle esigenze cautelari. 2.3. Va evidenziato, in proposito, che il primo aspetto ben può incidere anche sulla seconda valutazione, avuto riguardo soprattutto al giudizio sulla gravità in concreto dei fatti-reato contestati. L'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (cfr., Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168; da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 14007 del 10/03/2022, Miraglia, non mass.). 3. Fermo quanto precede, osserva il Collegio come il Tribunale abbia erroneamente applicato il principio della "ragione più liquida", affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella giurisdizione civile in una prospettiva di economia processuale, secondo il quale la decisione di una causa è comunque possibile dando precedenza a una questione diversa e di più agevole decisione, anche se logicamente subordinata (cfr., ad es., Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014, , v Rv. 630490; Sez. 5, n. 363 del 09/01/2019, Rv. 652184; Sez. 5, n. 11458 del 11/05/2018, Rv. 648510). Si tratta di un principio non "esportabile" tout court nel processo penale, tant'è che nell'unica pronuncia richiamata nell'ordinanza impugnata (Sez. 1, n. 17850 del 12/01/2017, Castriotta, Rv. 270298) a esso si è fatto riferimento in una ipotesi del tutto peculiare: in presenza di una questione di diritto controversa nella giurisprudenza di legittimità, la sezione semplice non deve rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., se il ricorso può trovare autonoma soluzione in ragione della presenza di un concorrente motivo di annullamento del provvedimento impugnato (nello stesso senso, di recente, v. Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini nonché Sez. 2, n. 8327 del 24/11/2021, dep. 2022, Salvatore, non massinnate sul punto). All'evidenza, si è in presenza di pronunce del tutto condivisibili ma che riguardano una situazione del tutto diversa da quella in esame, al pari di quelle in cui il giudice di merito o di legittimità, assunta la decisione sulla base di una questione pregiudiziale o preliminare, di rito o di merito, si limita in motivazione a trattare quell'unico punto assorbente. Non è condivisibile, invece, il richiamo del Tribunale al principio della ragionevole durata del processo, «non esistendo alcuna ragione di economia processuale che possa sostituirsi all'obbligo di motivazione» (così, efficacemente, Sez. 3, n. 10458 del 14/01/2020, Palma, non mass.). Il giudice della cautela, in sede di impugnazione, laddove concordi con le valutazioni espresse nell'ordinanza impugnata, potrà ben motivare per relationem, facendo risultare di avere preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e di averle ritenute coerenti con la propria decisione (in questo senso v., ad es., Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664; Sez. 3, n. 26483 del 05/04/2022, Maifredi, Rv. 283393; Sez. 2, n. 10699 del 30/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248); non potrà, invece, obliterare del tutto l'aspetto della gravità indiziaria, che logicamente precede e ben può influenzare — come si è detto — quello delle esigenze cautelari. 4. Quanto precede non è tuttavia utile a far ritenere ammissibile il ricorso proposto dal pubblico ministero. Invero, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] (così come per quella degli altri quattordici indagati diversi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) l'appello della [OSCURATO:PERSONA] non aveva lamentato la omessa valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari della esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., indicando gli elementi dai quali desumere il concreto e attuale pericolo di reiterazione nel reato, bensì aveva solo dedotto, con l'ultimo motivo, formulato peraltro cumulativamente per tutti, il pericolo di "inquinamento probatorio", richiamando l'art. 274, comma 1, lett. a), del codice di rito, profilo non più ripreso nel ricorso. L'ordinanza impugnata, dunque, ha con fondamento osservato che l'appello del pubblico ministero aveva trascurato, "per tutti gli indagati diversi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il tema dell'attualità e del pericolo di recidiva", tema proposto soltanto con il ricorso in esame, peraltro in termini assai generici, con una inammissibile interruzione della catena devolutiva che non consente l'esame in questa sede della nuova doglianza, inerente alla omessa valutazione del pericolo di recidiva. Il principio secondo il quale è preclusa la deduzione con ricorso per cassazione di motivi relativi alla sussistenza delle esigenze cautelari che non siano stati fatti valere nel procedimento di riesame, concentrato sui soli profili di gravità indiziaria (Sez. 5, n. 47078 del 19/06/2019, Zavettieri, Rv. 277543), pure affermato in relazione all'impugnazione di un imputato, va ritenuto estensibile al caso, come quello in esame, in cui il pubblico ministero abbia dedotto con il ricorso la sussistenza di una determinata esigenza cautelare la cui omessa valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari non aveva formato oggetto di appello. La impossibilità di censurare l'ordinanza impugnata in punto di esigenze cautelari rende inammissibile il ricorso del pubblico ministero, non potendosi egli comunque giovare del dedotto deficit motivazionale in tema di gravità indiziaria. Come osservato dal Procuratore generale nella propria requisitoria scritta, l'accoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all'applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l'impugnante (in questo senso cfr., Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282355; Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv. 281010; Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276375). 5. La natura di
Sentenza Cassazione n. 41560/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris