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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23896/2026

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tà, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Micieli;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaSicilia n. 6297/2023 depositata il 21/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di 2° grado della Siciliadichiarava inammissibile l’appello proposto dal Consorzio di bonifica 6Enna avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso diInguì [OSCURATO:PERSONA], ritenendo, in riforma della sentenza impugnata, fondato ilprimo motivo del ricorso di primo grado con cui il contribuente avevasostenuto l’inesistenza dell'avviso di pagamento a titolo di “Tributo 0648 –contributo opere irrigue” per gli anni 2015, 2016 e 2017 perché adottatoNumero registro generale 1027/2024Numero sezionale 5562/2026Numero di raccolta generale 23896/2026Data pubblicazione 22/07/2026da un soggetto inesistente senza potere impositivo, in quanto accorpatonel Consorzio di bonifica Sicilia orientale, insieme ai Consorzi diCaltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina, con la conseguenza chetale unificazione, operata dal legislatore regionale con l'art. 13 della leggen. 5/2014, aveva comportato che l'unico soggetto giuridicamenteesistente fosse il nuovo Consorzio della Sicilia orientale che, come emergedall’avviso di pagamento impugnato, aveva conferito “mandato senzarappresentanza” ad un soggetto non più esistente.2.

Ricorre in cassazione contro tale pronuncia il Consorzio che si affidaa 4 motivi di censura.3.

Il contribuente ha depositato controricorso.4.

In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Ragioni logico-giuridiche impongono di esaminare preliminarmentel’eccezione di improcedibilità per difetto di valida e tempestiva procuraproposta dal controricorrente che, a tal fine, ha dedotto che il ricorso percassazione, notificato a mezzo posta elettronica certificata, era corredatoda procura rilasciata su supporto analogico, senza che la relata dinotificazione contenesse l’attestazione di conformità della copiainformatica all’originale cartaceo della procura speciale conferita aldifensore.1.1.

L’eccezione non merita accoglimento.1.2.

Occorre muovere dal quadro normativo di riferimento.

L’art. 196-novies disp. att. c.p.c. attribuisce, tra gli altri, al difensore il potere diin copia conforme, stabilendo che la copia munita dell’attestazione diconformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto.

L’art. 369c.p.c. prevede, poi, che, unitamente al ricorso per cassazione, debbaNumero registro generale 1027/2024Numero sezionale 5562/2026Numero di raccolta generale 23896/2026Data pubblicazione 22/07/2026essere depositata, a pena di improcedibilità, la procura speciale oveconferita con atto separato.

L’art. 372, secondo comma, c.p.c. consente,infine, il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità del ricorsoindipendentemente dal deposito del ricorso e del controricorso, fino aquindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio.1.3.

Nel sistema anteriore alla generalizzazione del deposito telematico,questa Corte, con arresti delle Sezioni Unite, aveva già escluso che lamancanza dell’attestazione di conformità determinasse automaticamentel’improcedibilità del ricorso, ove il controricorrente avesse depositato copiadell’atto ricevuto debitamente autenticata, ovvero non avessedisconosciuto la conformità della copia semplice depositata dal ricorrente,ai sensi dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, ovvero ancoraove il ricorrente avesse depositato l’asseverazione di conformità entrol’udienza di discussione o l’adunanza camerale.

In tal senso si sonoespresse Cass., Sez.

Un., n. 22438 del 2018 e Cass., Sez.

Un., n. 8312del 2019, valorizzando la natura progressiva della fattispecie e lapossibilità di completarne il perfezionamento entro un termineragionevole.1.4.

È vero che successive pronunce hanno ritenuto inammissibili ricorsinotificati a mezzo PEC in ragione della mancata attestazione di conformitàdella procura rilasciata su supporto analogico e trasformata in copiainformatica, richiamando l’art. 16-undecies del d.l. n. 179 del 2012.

Intale prospettiva si collocano Cass. n. 6318 del 2023 e Cass. n. 12850 del2019, secondo cui la conformità della copia informatica della procuraanalogica deve essere attestata dal difensore nella relata di notificazione.1.5.

Tuttavia, l’approdo più recente e più coerente con i principisovraordinati impone una lettura non formalistica della disciplinaprocessuale.

Le Sezioni Unite hanno infatti ribadito, alla luce del principiodi effettività della tutela giurisdizionale, desumibile dagli artt. 24 e 111Cost., dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,Numero registro generale 1027/2024Numero sezionale 5562/2026Numero di raccolta generale 23896/2026Data pubblicazione 22/07/2026dall’art. 19 TUE e dall’art. 6 CEDU, che le restrizioni all’accesso al giudicedevono essere interpretate secondo criteri di ragionevolezza eproporzionalità, privilegiando, ove possibile, una decisione di merito.1.6.

In questa direzione si collocano Cass., Sez.

Un., n. 25513 del 2016,Cass., Sez.

Un., n. 10648 del 2017, Cass., Sez.

Un., n. 8950 del 2022,Cass., Sez.

Un., n. 28403 del 2023 e Cass., Sez.

Un., n. 2075 del 2024,nonché Cass., Sez.

Un., n. 6477 del 2024, che ha riaffermato il principio distrumentalità delle forme, secondo cui le forme processuali non sonoprescritte per la realizzazione di un valore in sé, ma in quanto funzionali alconseguimento dello scopo cui l’atto è preordinato.

Tale principio era statogià valorizzato, tra le altre, da Cass. n. 9772 del 2016, Cass., Sez.

Un., n.14916 del 2016, Cass., Sez.

Un., n. 10937 del 2017, Cass. n. 8873 del2020, Cass. n. 31085 del 2022 e Cass. n. 14692 del 2023.1.7.

Applicando tali coordinate al caso di specie, assume rilievo decisivoche il controricorrente non ha disconosciuto la conformità della procuraalla lite allegata al ricorso notificato via PEC rispetto all’originale cartaceo,essendosi limitato a dedurre l’assenza dell’attestazione di conformità dellacopia informatica all’originale analogico.

Non è stata, dunque, contestatain concreto né l’esistenza della procura né la sua riferibilità alla parte, masolo la mancanza della formalità certificativa.1.8.

In tale situazione, l’omissione dell’attestazione non determinal’improcedibilità del ricorso, ma integra una mera irregolarità formale.

Pereffetto della mancanza dell’attestazione viene meno soltanto, ai sensidell’art. 196-novies disp. att. c.p.c., l’equivalenza legale della copiaall’originale, con conseguente facoltà della controparte di disconoscerne laconformità.

Ove, tuttavia, tale disconoscimento non sia formulato, lacarenza formale non produce alcun effetto pregiudizievole per il ricorrentee non può giustificare la sanzione radicale dell’improcedibilità.1.9.

La soluzione è coerente anche con la giurisprudenza della Corteeuropea dei diritti dell’uomo, la quale, nella causa Patricolo ed altri c.Numero registro generale 1027/2024Numero sezionale 5562/2026Numero di raccolta generale 23896/2026Data pubblicazione 22/07/2026Italia, ha richiamato l’arresto di Cass., Sez.

Un., n. 8312 del 2019,valorizzando il principio secondo cui il mancato deposito dell’attestazionedi conformità entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c. non devecomportare l’improcedibilità del ricorso qualora la controparte non abbiaaffermato la difformità delle copie dagli originali, ovvero qualora ilricorrente provveda al deposito dell’attestazione mancante primadell’udienza.1.10.

Deve pertanto affermarsi che, in tema di ricorso per cassazionenotificato a mezzo PEC e corredato da procura rilasciata su supportoanalogico, la mancata attestazione di conformità della copia informaticadella procura all’originale cartaceo non determina l’improcedibilità delricorso ove la controparte non disconosca la conformità della copiaprodotta, risolvendosi l’omissione in una mera irregolarità non lesiva delloscopo dell’atto.1.11.

Ne consegue che l’eccezione pregiudiziale di improcedibilità deveessere rigettata.2.

Ciò posto con il primo motivo, il consorzio lamenta la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 19 d.lgs 546/1992 in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., assumendo che l’atto tributario impugnato dalcontribuente, col ricorso introduttivo del presente contenzioso tributario,consiste in un mero avviso di pagamento di contributi consortili (cd.avviso bonario), comunicato a mezzo posta ordinaria.

Sostiene che,trattandosi di atto non indicato nell’elencazione di cui all’art. 19 d.lgs546/1992, lo stesso, in conformità all’orientamento più volte espresso daCodesta Ecc.ma Suprema Corte (Cass. civ., Sez.

V, Ord., 07/06/2023, n.16118), avrebbe potuto essere impugnato dal contribuente al più percontestare la “legittimità sostanziale” dell’obbligazione tributaria, non giàper avanzare motivi di carattere meramente formali, quali quelli trattati edaccolti, in primo e secondo grado, dalle corti tributarie di merito, cheavrebbero dovuto essere dichiarati come tali inammissibili.Numero registro generale 1027/2024Numero sezionale 5562/2026Numero di raccolta generale 23896/2026Data pubblicazione 22/07/20262.1.

Il motivo è inammissibile.2.2.

La censura non può essere scrutinata nel merito, risultando anzituttoinammissibile per novità della questione.

Dall’esame della sentenzaimpugnata emerge, infatti, che il ricorso originario del contribuente erastato accolto in primo grado per difetto di motivazione dell’avviso dipagamento, e che il Consorzio aveva impugnato tale decisione deducendoprofili attinenti alla motivazione dell’atto, senza devolvere al giudice diappello la diversa e pregiudiziale questione della sua impugnabilità.2.3.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado non ha statuito sutale profilo, né dalla sentenza risulta che la questione fosse stataintrodotta con specifico motivo di gravame.

Ne consegue che il ricorrente,nel proporla per la prima volta in sede di legittimità, avrebbe avutol’onere, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso percassazione, di allegare non solo l’avvenuta deduzione della questione nelgiudizio di merito, ma anche di indicare puntualmente in quale attoprocessuale essa fosse stata prospettata, così da consentire alla Corte ilcontrollo ex actis della veridicità dell’assunto.2.4.

Trova applicazione, al riguardo, il consolidato orientamento di questaCorte secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono investirequestioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello;qualora siano dedotte questioni di cui non vi sia cenno nella sentenzaimpugnata, il ricorrente deve indicare specificamente dove e quando essesiano state proposte nei precedenti gradi, non essendo consentita laprospettazione, per la prima volta in sede di legittimità, di questioni nuoveo di nuovi temi di contestazione non trattati nel giudizio di merito e nonrilevabili d’ufficio.

In tal senso si sono espresse, tra le altre, Cass. n.25743 del 2025, Cass. n. 11238 del 2025, Cass. n. 3473 del 2025, Cass.n. 18018 del 2024 e Cass. n. 5429 del 2023.2.5.

La censura è, peraltro, inammissibile e comunque infondata anchesotto il profilo della prospettazione sostanziale, poiché muove da una nonNumero registro generale 1027/2024Numero sezionale 5562/2026Numero di raccolta generale 23896/2026Data pubblicazione 22/07/2026condivisibile limitazione del diritto di difesa del contribuente.

Lagiurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l’elencazionedegli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 hanatura tassativa, ma deve essere interpretata alla luce dei principicostituzionali di tutela giurisdizionale del contribuente, di cui agli artt. 24 e53 Cost., e di buon andamento della pubblica amministrazione, di cuiall’art. 97 Cost.2.6.

Pertanto, ogni atto con il quale l’ente impositore porti comunque aconoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria,esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti algiudice tributario, anche se non ricompreso nominativamente nell’elencodell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e anche se non manifestato in formaautoritativa.

In questa prospettiva si collocano Cass. n. 3914 del 2025 eCass. n. 10667 del 2025.2.7.

Ne deriva che il contribuente, una volta ricevuto un atto idoneo amanifestare una pretesa tributaria, può esercitare anticipatamente ilproprio diritto di difesa per contrastarla in tutte le sue componenti, tantosostanziali quanto formali.

Il riferimento, talora contenuto nellagiurisprudenza di questa Corte, alla possibilità di impugnare tali atti percontestare la legittimità sostanziale della pretesa impositiva non introduceun limite alle ragioni deducibili, ma vale piuttosto a riconoscere l’ampiezzadella tutela anticipata, comprensiva anche dei vizi formali dell’atto.2.8.

La contraria lettura risulterebbe irragionevole, poiché priverebbe ilcontribuente della possibilità di dedurre vizi che incidono sulla stessavalidità dell’atto portatore della pretesa.

La giurisprudenza di legittimità,del resto, ammette espressamente l’impugnazione dell’avviso dipagamento anche per difetto di motivazione, che integra tipicamente unvizio formale, come ribadito, tra le altre, da Cass. n. 3914 del 2025.

Amaggior ragione deve ritenersi deducibile il vizio concernente la dedottainesistenza dell’ente emittente o la carenza del potere impositivo,Numero registro generale 1027/2024Numero sezionale 5562/2026Numero di raccolta generale 23896/2026Data pubblicazione 22/07/2026trattandosi di profilo incidente radicalmente sulla legittimità dell’attoimpugnato.3.

Con il secondo motivo il Consorzio lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 21 d.lgs 546/1992 e 2697 cod. civ. in relazioneall’art. 360, comma i, n. 3 c.p.c., sostiene che sebbene – in linea con lagiurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez.

V, Ord., 07/06/2023, n.16118) – il contribuente avesse la facoltà di impugnare l’avviso dipagamento dei contributi consortili, benché atto diverso da quello indicatinell’art. 19 d.lgs 546/1992, “in ogni caso, resta fermo che laimpugnazione di detto atto è soggetto al rispetto del termine generaleprevisto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, essendo ininfluentela facoltatività della sua impugnazione per la permanenza, in capo alcontribuente, del diritto di impugnare anche il primo atto impositivo tipicosuccessivamente notificatogli (in termini: Cass., Sez. 5, 17 giugno 2021,n. 17237; Cass., Sez. 6-5, 43 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5, 8aprile 2022, n. 11481; Cass.,Sez. 5, 17 gennaio 2023, n. 1213” (Cass.ibidem).

Assume che, nel caso di specie, è del tutto mancata da partedella Corte di Giustizia di secondo grado, prima, e della CommissioneTributaria Provinciale ennese, prima, il necessario preliminare sindacatocirca la presenza della prova agli atti della tempestiva proposizione delricorso; il che si risolve in una innegabile violazione degli artt. 21 d.lgs546/1992 e 2697 cod. civ. giacché la Corte tributaria ha, di fatto,esonerato la parte contribuente di detto onere.3.1.

Anche tale motivo è inammissibile.3.2.

La censura, infatti, si risolve nella deduzione di una mera carenza diverifica da parte del giudice di merito in ordine alla regolarità processualedell’impugnazione sotto il profilo della tempestività, senza che il ricorrentededuca in concreto la tardività del ricorso originario o indichi elementi daiquali desumere che il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 21 deld.lgs. n. 546 del 1992 fosse effettivamente decorso prima dellaNumero registro generale 1027/2024Numero sezionale 5562/2026Numero di raccolta generale 23896/2026Data pubblicazione 22/07/2026proposizione dell’impugnazione.3.3.

In tal modo il motivo resta confinato su un piano meramenteastratto o accademico, poiché non denuncia uno specifico vizio delladecisione impugnata, ma si limita a lamentare l’assenza di un’espressaverifica motivazionale su un profilo che, in mancanza di contestazione,deve ritenersi verosimilmente scrutinato dal giudice di merito senzanecessità di specifica motivazione.3.4.

La dedotta violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 è,dunque, inconferente, non essendo neppure rappresentato che il ricorsodel contribuente sia stato proposto oltre il termine decadenziale disessanta giorni dalla notificazione dell’atto impugnato.

Parimentiinconferente è il richiamo all’art. 2697 c.c., poiché il ricorrente nonprospetta un effettivo erroneo riparto dell’onere probatorio su un fattocontroverso e decisivo, ma censura soltanto l’omessa esplicitazione di unaverifica processuale non accompagnata dalla deduzione della relativaviolazione sostanziale.4.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 13 della Legge 28 gennaio 2014 n. 5 della RegioneSiciliana e 19, commi XII e XIII, del Regolamento di organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato con Deliberazione delCommissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 secondo lo schema tipoapprovato con Decreto del Presidente della Regionen. 468 del 13settembre 2017) 97, commi II e III, Cost., degli artt. 24, 111 Cost, 100,323 c.p.c., 49, 50 e 52 d.lgs 546/1992 in relazione all’art. 360, comma I,n. 3 c.p.c..

Assume che contrariamente alla (non condivisibile)interpretazione del disposto normativo richiamato in epigrafe approntatadalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, esso non ha stabilitol’estinzione dei Consorzi di Bonifica territoriali, bensì, al fine di precipuo disoddisfare le nuove esigenze della moderna imprenditoria agricola siciliana(creando opportune economie di scale ed interventi improntantiNumero registro generale 1027/2024Numero sezionale 5562/2026Numero di raccolta generale 23896/2026Data pubblicazione 22/07/2026all’efficienza ed efficacia), ha solamente istituito due nuovi macro [OSCURATO:PERSONA] (Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])unificando –sul piano degli ambiti territoriali di operatività - i comprensoridei già esistenti Consorzi territoriali.

D’altronde, diversamente nel sensoopinato dalla Corte di giustizia tributaria d’appello a quo, il Legislatoreregionale, prima, e l’Organo di Governo ([OSCURATO:PERSONA]), dipoi, avrebbeprevisto e disposto la apposita procedura di liquidazione di detti consorzidi bonifica territoriali; di talché, già tale rilievo depone nel senso che nongià il Legislatore abbia intesso sopprimerli bensì conferire ai medesimi unanuova connotazione e missione, nell’ambito del complessivo impiantodelineato dalla legge di riforma.

Ed invero, l’errore di diritto commesso dalgiudice d’appello, essenzialmente risiede nel fatto che, a seguito dellariforma avvenuta con la legge regionale n. 5/2014 e del conseguenzialec.d. regime transitorio, si è creata un’articolazione in uffici (centrali eperiferici) fra il Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] ed i singoli consorzidi Bonifica territoriali accorpati (fra cui anche quello di Enna, n. 6).Pertanto, in accoglimento del presente motivo di gravame, andrà cassatoil capo della sentenza impugnata, laddove la stessa ha statuito che aseguito dell’emanazione dell’art. 13 L.R. n. 5/2014, il Consorzio di Bonifica6 di Enna “non esiste più”, “con l’ulteriore conseguenza che lo stessoappello va considerato inammissibile”; quest’ultima conseguenzialestatuizione rappresenta una violazione del diritto costituzionale di difesa,ex art- 24 Cost.,del diritto ad un giusto processo, ex art. 111 Cost.,oltreché del diritto di adire il giudice tributario d’appello, ex artt. 100, 323c.p.c., 49, 50 e 52 d.lgs 546/1992.5.

Con il quarto motivo, infine, il ricorrente si duole della violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1705 cod. civ., 97, commi II e III, Cost., 21septies L. 241/1990, 13 della Legge 28 gennaio 2014 n. 5 della RegioneSiciliana, 19, commi XII e XIII, del Regolamento di organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato con Deliberazione delNumero registro generale 1027/2024Numero sezionale 5562/2026Numero di raccolta generale 23896/2026Data pubblicazione 22/07/2026Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 secondo lo schema tipoapprovato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13settembre 2017) e Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 8 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c..

Sostiene che aseguito della riforma avvenuta con la legge regionale n. 5/2014 e delconseguenziale c.d. regime transitorio, si sia creata un’articolazione inuffici (centrali e periferici) fra il Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] ed isingoli consorzi di Bonifica territoriali accorpati (fra cui anche quello diEnna, n. 6), sulla scorta della quale il mandato senza rappresentanza dicui alla deliberazione n. 8 del 2017 del [OSCURATO:PERSONA] delConsorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] (in forza del quale il Consorzio diBonifica n. 6 Enna ha formalmente agito quale “mandatario senzarappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]”) andrebbequalificato, sul piano amministrativistico, come una vera e propria delegainterorganica (istituto, questo, che ricorre quando all'interno della stessastruttura si verifica uno spostamento di competenze da un organo a unaltro).

Peraltro, a dispetto di quanto ravvisato dai giudici tributarid’appello, la menzionata deliberazione n. 8/17 del CommissarioStraordinario non avrebbe inteso costituire un mandato senzarappresentanza, ma – per come evincibile dal tenore dell’atto – avrebbesemplicemente richiamato tale istituto in quanto ritenuto corrispondentealle previsioni regolamentari di cui all’art. 19 punti 12 e 13 Regolamentodi organizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre,erroneo sarebbe l’asserto dalla corte a quo per cui “quello del mandato,con o senza rappresentanza, è un istituto giuridico che trova precisacollocazione (solo) nell’ambito di rapporti prettamente privatistici,incompatibili con l’esercizio di pubbliche funzioni ”: basti solo rammentare– e con ciò si coglie l’erroneità dell’asserto in argomento che l’Istituto delmandato indubbiamente si configura anche in materia pubblicisticatributaria, sia sufficiente richiamare il rapporto fra ente impositore edNumero registro generale 1027/2024Numero sezionale 5562/2026Numero di raccolta generale 23896/2026Data pubblicazione 22/07/2026agente della riscossione nonché quello fra l’amministrazione finanziaria edamministrazione comunale, nel caso in cui la prima, per eseguire lenotificazioni degli atti tributari, si avvalga dei messi comunali.

Di talché,contrariamente a quanto ravvisato dalla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado, alcuna “incompetenza assoluta” è riscontrabile nell’attotributario impugnato (cfr.

“non è quindi mai configurabile un vizio assolutodi incompetenza nel caso di "mera delega interorganica" (figura bendifferente dalla "delegazione di funzioni amministrative", avente carattereextraorganico”) (Cons.

Stato, Sez.

IV, Sent., 08/05/2013, n. 2486),essedo il Consorzio di Bonifica legittimato a riscuotere i ruoli oggetto delpresente contenzioso.5.1.

Il terzo motivo è fondato con conseguente assorbimento del quarto.5.2.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire, con riferimento alladisciplina di riordino dei consorzi di bonifica siciliani, che l’art. 13 dellalegge reg.

Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5, nel prevedere la ridefinizionedegli ambiti territoriali di operatività dei consorzi di bonifica mediantel’unificazione dei comprensori consortili e l’istituzione, tra gli altri, delConsorzio di bonifica Sicilia orientale, non ha disposto l’immediataestinzione dei consorzi territoriali accorpati, né ha previsto un effettosoppressivo automatico e contestuale alla mera istituzione del nuovo ente.5.3.

In tal senso si è espressa Cass. civ., sez.

V, 19 marzo 2026, n.6610, la quale, pronunciando in fattispecie relativa al Consorzio di bonifica6 Enna, ha affermato che la previsione normativa regionale ha naturaprogrammatica e organizzatoria, essendo volta a pianificare il nuovoassetto dei consorzi di bonifica, ma non determina, per il solo fattodell’istituzione del consorzio accorpante, l’estinzione immediata deiconsorzi preesistenti.

L’operazione di accorpamento, infatti, postula unprocedimento di progressiva riunificazione degli enti e dei relativi rapporti,sicché la piena operatività del nuovo soggetto costituisce l’esito conclusivodel processo di riorganizzazione, non già un effetto istantaneo della normaNumero registro generale 1027/2024Numero sezionale 5562/2026Numero di raccolta generale 23896/2026Data pubblicazione 22/07/2026istitutiva.5.4.

Tale conclusione, a cui il Collegio ritiene di dare continuità, trovaconferma nel contenuto dell’art. 19 del regolamento di organizzazione delConsorzio di bonifica Sicilia orientale, approvato in attuazione dell’art. 13della legge reg.

Sicilia n. 5 del 2014, il quale, al comma 13, stabilisce che ipiani, i regolamenti, i ruoli e gli affidamenti dei consorzi accorpati restanovigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversa determinazionedel Commissario straordinario e del Direttore generale, cui competel’adozione delle misure, anche transitorie, necessarie per l’operatività delnuovo consorzio.5.5.

La permanenza degli affidamenti già facenti capo ai consorziaccorpati va valorizzata quale indice della volontà ordinamentale diassicurare continuità all’attività amministrativa e consortile nelle more delcompletamento della procedura di accorpamento.

In tale prospettiva, ladeliberazione commissariale n. 8 del 30 ottobre 2017, istitutiva di unperiodo transitorio, non è incompatibile con il quadro normativo, macoerente con l’esigenza di evitare soluzioni di continuità nello svolgimentodelle funzioni consortili, anche impositive e di riscossione.5.6.

Del resto, occorre evidenziare che tale periodo transitorio è statosuccessivamente prorogato e ratificato dalla Giunta regionale siciliana, inparticolare con deliberazioni nn. 241 e 242 del 27 giugno 2019, n. 452 del13 dicembre 2019 e n. 275 del 25 giugno 2020, sino alla conclusione delleprocedure relative alla definitiva riforma dei consorzi di bonifica.

Ne derivache, fino al completamento del procedimento di riunificazione, i consorziaccorpati non possono considerarsi enti estinti o privi di legittimazione,permanendo in capo ad essi la capacità di svolgere le attività già affidate,ivi comprese quelle relative all’emissione degli atti impositivi.5.7.

Tale ricostruzione è coerente anche con il principio affermato daCass. civ. n. 15351 del 2023, richiamata da Cass. n. 6610 del 2026,secondo cui l’art. 13 della legge reg.

Sicilia n. 5 del 2014, pur disponendoNumero registro generale 1027/2024Numero sezionale 5562/2026Numero di raccolta generale 23896/2026Data pubblicazione 22/07/2026l’accorpamento dei consorzi, non ne prevede espressamente lasoppressione; l’assenza di una fase di liquidazione e la previsione di unperiodo transitorio legittimano, pertanto, la prosecuzione dell’attività deiconsorzi accorpati nelle more del completamento dell’operazione diriordino.5.8.

La medesima conclusione è ulteriormente corroborata dal richiamo aCass. civ. n. 22104 del 2025, resa in tema di accorpamento di consorzi disviluppo industriale della Regione [OSCURATO:PERSONA], la quale ha escluso chel’estinzione dell’ente accorpato possa farsi discendere automaticamentedall’entrata in vigore della legge regionale istitutiva dell’ente accorpante,dovendo essa ritenersi verificata solo all’esito della conclusione dellaprocedura di accorpamento, con il trasferimento dei beni e dei rapportiall’ente di nuova costituzione.5.9.

Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi, pertanto,che il consorzio territoriale accorpato conservi, sino al completamento delprocesso di riunificazione, la propria operatività e la legittimazioneall’esercizio delle attività già affidategli, senza che possa configurarsi undifetto assoluto di attribuzione o una carenza radicale di poterenell’adozione dell’atto impugnato.5.10.

Né assume rilievo invalidante l’eventuale improprio riferimento,contenuto negli atti amministrativi di organizzazione, al mandato senzarappresentanza di cui all’art. 1705 c.c.

Tale qualificazione, come precisatoda Cass. n. 6610 del 2026, è certamente erronea e superflua, poichél’istituto privatistico del mandato senza rappresentanza non è esportabile,in quanto tale, nell’ambito dell’esercizio di funzioni pubblicistiche;nondimeno, l’erronea indicazione non incide sulla legittimazione delconsorzio accorpato, la quale trova fondamento non nel mandato, bensìnella persistente operatività dell’ente e nella permanenza degli affidamentigià in essere, secondo la disciplina normativa e regolamentare soprarichiamata.Numero registro generale 1027/2024Numero sezionale 5562/2026Numero di raccolta generale 23896/2026Data pubblicazione 22/07/20265.11.

Deve pertanto affermarsi che, in forza dell’art. 13 della legge reg.Sicilia n. 5 del 2014, dell’art. 19 del regolamento di organizzazione delConsorzio di bonifica Sicilia orientale e delle deliberazioni commissariali eregionali istitutive e di proroga del periodo transitorio, il consorzioaccorpato conserva, fino alla definitiva conclusione del procedimento diriordino, la legittimazione ad adottare gli atti inerenti alle attività giàaffidategli, compresi gli atti di imposizione e riscossione dei contributiconsortili.5.12.

La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto chel’accorpamento avesse comportato l’immediata estinzione del consorzioterritoriale e, conseguentemente, la nullità dell’atto per carenza assolutadi potere, si pone in contrasto con i principi sopra richiamati.6.

In definitiva va accolto il terzo motivo, rigettati i primi due, assorbitoil quarto e, pertanto, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto,con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado dellaSicilia, in diversa composizione, per provvedere anche alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo, rigetta i primi due, dichiaraassorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado dellaSicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 10/7/2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tà, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Micieli;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaSicilia n. 6297/2023 depositata il 21/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di 2° grado della Siciliadichiarava inammissibile l’appello proposto dal Consorzio di bonifica 6Enna avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso diInguì [OSCURATO:PERSONA], ritenendo, in riforma della sentenza impugnata, fondato ilprimo motivo del ricorso di primo grado con cui il contribuente avevasostenuto l’inesistenza dell'avviso di pagamento a titolo di “Tributo 0648 –contributo opere irrigue” per gli anni 2015, 2016 e 2017 perché adottatoNumero registro generale 1027/2024Numero sezionale 5562/2026Numero di raccolta generale 23896/2026Data pubblicazione 22/07/2026da un soggetto inesistente senza potere impositivo, in quanto accorpatonel Consorzio di bonifica Sicilia orientale, insieme ai Consorzi diCaltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina, con la conseguenza chetale unificazione, operata dal legislatore regionale con l'art. 13 della leggen. 5/2014, aveva comportato che l'unico soggetto giuridicamenteesistente fosse il nuovo Consorzio della Sicilia orientale che, come emergedall’avviso di pagamento impugnato, aveva conferito “mandato senzarappresentanza” ad un soggetto non più esistente.2. Ricorre in cassazione contro tale pronuncia il Consorzio che si affidaa 4 motivi di censura.3. Il contribuente ha depositato controricorso.4. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Ragioni logico-giuridiche impongono di esaminare preliminarmentel’eccezione di improcedibilità per difetto di valida e tempestiva procuraproposta dal controricorrente che, a tal fine, ha dedotto che il ricorso percassazione, notificato a mezzo posta elettronica certificata, era corredatoda procura rilasciata su supporto analogico, senza che la relata dinotificazione contenesse l’attestazione di conformità della copiainformatica all’originale cartaceo della procura speciale conferita aldifensore.1.1. L’eccezione non merita accoglimento.1.2. Occorre muovere dal quadro normativo di riferimento. L’art. 196-novies disp. att. c.p.c. attribuisce, tra gli altri, al difensore il potere diin copia conforme, stabilendo che la copia munita dell’attestazione diconformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto. L’art. 369c.p.c. prevede, poi, che, unitamente al ricorso per cassazione, debbaNumero registro generale 1027/2024Numero sezionale 5562/2026Numero di raccolta generale 23896/2026Data pubblicazione 22/07/2026essere depositata, a pena di improcedibilità, la procura speciale oveconferita con atto separato. L’art. 372, secondo comma, c.p.c. consente,infine, il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità del ricorsoindipendentemente dal deposito del ricorso e del controricorso, fino aquindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio.1.3. Nel sistema anteriore alla generalizzazione del deposito telematico,questa Corte, con arresti delle Sezioni Unite, aveva già escluso che lamancanza dell’attestazione di conformità determinasse automaticamentel’improcedibilità del ricorso, ove il controricorrente avesse depositato copiadell’atto ricevuto debitamente autenticata, ovvero non avessedisconosciuto la conformità della copia semplice depositata dal ricorrente,ai sensi dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, ovvero ancoraove il ricorrente avesse depositato l’asseverazione di conformità entrol’udienza di discussione o l’adunanza camerale. In tal senso si sonoespresse Cass., Sez. Un., n. 22438 del 2018 e Cass., Sez. Un., n. 8312del 2019, valorizzando la natura progressiva della fattispecie e lapossibilità di completarne il perfezionamento entro un termineragionevole.1.4. È vero che successive pronunce hanno ritenuto inammissibili ricorsinotificati a mezzo PEC in ragione della mancata attestazione di conformitàdella procura rilasciata su supporto analogico e trasformata in copiainformatica, richiamando l’art. 16-undecies del d.l. n. 179 del 2012. Intale prospettiva si collocano Cass. n. 6318 del 2023 e Cass. n. 12850 del2019, secondo cui la conformità della copia informatica della procuraanalogica deve essere attestata dal difensore nella relata di notificazione.1.5. Tuttavia, l’approdo più recente e più coerente con i principisovraordinati impone una lettura non formalistica della disciplinaprocessuale. Le Sezioni Unite hanno infatti ribadito, alla luce del principiodi effettività della tutela giurisdizionale, desumibile dagli artt. 24 e 111Cost., dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,Numero registro generale 1027/2024Numero sezionale 5562/2026Numero di raccolta generale 23896/2026Data pubblicazione 22/07/2026dall’art. 19 TUE e dall’art. 6 CEDU, che le restrizioni all’accesso al giudicedevono essere interpretate secondo criteri di ragionevolezza eproporzionalità, privilegiando, ove possibile, una decisione di merito.1.6. In questa direzione si collocano Cass., Sez. Un., n. 25513 del 2016,Cass., Sez. Un., n. 10648 del 2017, Cass., Sez. Un., n. 8950 del 2022,Cass., Sez. Un., n. 28403 del 2023 e Cass., Sez. Un., n. 2075 del 2024,nonché Cass., Sez. Un., n. 6477 del 2024, che ha riaffermato il principio distrumentalità delle forme, secondo cui le forme processuali non sonoprescritte per la realizzazione di un valore in sé, ma in quanto funzionali alconseguimento dello scopo cui l’atto è preordinato. Tale principio era statogià valorizzato, tra le altre, da Cass. n. 9772 del 2016, Cass., Sez. Un., n.14916 del 2016, Cass., Sez. Un., n. 10937 del 2017, Cass. n. 8873 del2020, Cass. n. 31085 del 2022 e Cass. n. 14692 del 2023.1.7. Applicando tali coordinate al caso di specie, assume rilievo decisivoche il controricorrente non ha disconosciuto la conformità della procuraalla lite allegata al ricorso notificato via PEC rispetto all’originale cartaceo,essendosi limitato a dedurre l’assenza dell’attestazione di conformità dellacopia informatica all’originale analogico. Non è stata, dunque, contestatain concreto né l’esistenza della procura né la sua riferibilità alla parte, masolo la mancanza della formalità certificativa.1.8. In tale situazione, l’omissione dell’attestazione non determinal’improcedibilità del ricorso, ma integra una mera irregolarità formale. Pereffetto della mancanza dell’attestazione viene meno soltanto, ai sensidell’art. 196-novies disp. att. c.p.c., l’equivalenza legale della copiaall’originale, con conseguente facoltà della controparte di disconoscerne laconformità. Ove, tuttavia, tale disconoscimento non sia formulato, lacarenza formale non produce alcun effetto pregiudizievole per il ricorrentee non può giustificare la sanzione radicale dell’improcedibilità.1.9. La soluzione è coerente anche con la giurisprudenza della Corteeuropea dei diritti dell’uomo, la quale, nella causa Patricolo ed altri c.Numero registro generale 1027/2024Numero sezionale 5562/2026Numero di raccolta generale 23896/2026Data pubblicazione 22/07/2026Italia, ha richiamato l’arresto di Cass., Sez. Un., n. 8312 del 2019,valorizzando il principio secondo cui il mancato deposito dell’attestazionedi conformità entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c. non devecomportare l’improcedibilità del ricorso qualora la controparte non abbiaaffermato la difformità delle copie dagli originali, ovvero qualora ilricorrente provveda al deposito dell’attestazione mancante primadell’udienza.1.10. Deve pertanto affermarsi che, in tema di ricorso per cassazionenotificato a mezzo PEC e corredato da procura rilasciata su supportoanalogico, la mancata attestazione di conformità della copia informaticadella procura all’originale cartaceo non determina l’improcedibilità delricorso ove la controparte non disconosca la conformità della copiaprodotta, risolvendosi l’omissione in una mera irregolarità non lesiva delloscopo dell’atto.1.11. Ne consegue che l’eccezione pregiudiziale di improcedibilità deveessere rigettata.2. Ciò posto con il primo motivo, il consorzio lamenta la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 19 d.lgs 546/1992 in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., assumendo che l’atto tributario impugnato dalcontribuente, col ricorso introduttivo del presente contenzioso tributario,consiste in un mero avviso di pagamento di contributi consortili (cd.avviso bonario), comunicato a mezzo posta ordinaria. Sostiene che,trattandosi di atto non indicato nell’elencazione di cui all’art. 19 d.lgs546/1992, lo stesso, in conformità all’orientamento più volte espresso daCodesta Ecc.ma Suprema Corte (Cass. civ., Sez. V, Ord., 07/06/2023, n.16118), avrebbe potuto essere impugnato dal contribuente al più percontestare la “legittimità sostanziale” dell’obbligazione tributaria, non giàper avanzare motivi di carattere meramente formali, quali quelli trattati edaccolti, in primo e secondo grado, dalle corti tributarie di merito, cheavrebbero dovuto essere dichiarati come tali inammissibili.Numero registro generale 1027/2024Numero sezionale 5562/2026Numero di raccolta generale 23896/2026Data pubblicazione 22/07/20262.1. Il motivo è inammissibile.2.2. La censura non può essere scrutinata nel merito, risultando anzituttoinammissibile per novità della questione. Dall’esame della sentenzaimpugnata emerge, infatti, che il ricorso originario del contribuente erastato accolto in primo grado per difetto di motivazione dell’avviso dipagamento, e che il Consorzio aveva impugnato tale decisione deducendoprofili attinenti alla motivazione dell’atto, senza devolvere al giudice diappello la diversa e pregiudiziale questione della sua impugnabilità.2.3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado non ha statuito sutale profilo, né dalla sentenza risulta che la questione fosse stataintrodotta con specifico motivo di gravame. Ne consegue che il ricorrente,nel proporla per la prima volta in sede di legittimità, avrebbe avutol’onere, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso percassazione, di allegare non solo l’avvenuta deduzione della questione nelgiudizio di merito, ma anche di indicare puntualmente in quale attoprocessuale essa fosse stata prospettata, così da consentire alla Corte ilcontrollo ex actis della veridicità dell’assunto.2.4. Trova applicazione, al riguardo, il consolidato orientamento di questaCorte secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono investirequestioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello;qualora siano dedotte questioni di cui non vi sia cenno nella sentenzaimpugnata, il ricorrente deve indicare specificamente dove e quando essesiano state proposte nei precedenti gradi, non essendo consentita laprospettazione, per la prima volta in sede di legittimità, di questioni nuoveo di nuovi temi di contestazione non trattati nel giudizio di merito e nonrilevabili d’ufficio. In tal senso si sono espresse, tra le altre, Cass. n.25743 del 2025, Cass. n. 11238 del 2025, Cass. n. 3473 del 2025, Cass.n. 18018 del 2024 e Cass. n. 5429 del 2023.2.5. La censura è, peraltro, inammissibile e comunque infondata anchesotto il profilo della prospettazione sostanziale, poiché muove da una nonNumero registro generale 1027/2024Numero sezionale 5562/2026Numero di raccolta generale 23896/2026Data pubblicazione 22/07/2026condivisibile limitazione del diritto di difesa del contribuente. Lagiurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l’elencazionedegli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 hanatura tassativa, ma deve essere interpretata alla luce dei principicostituzionali di tutela giurisdizionale del contribuente, di cui agli artt. 24 e53 Cost., e di buon andamento della pubblica amministrazione, di cuiall’art. 97 Cost.2.6. Pertanto, ogni atto con il quale l’ente impositore porti comunque aconoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria,esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti algiudice tributario, anche se non ricompreso nominativamente nell’elencodell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e anche se non manifestato in formaautoritativa. In questa prospettiva si collocano Cass. n. 3914 del 2025 eCass. n. 10667 del 2025.2.7. Ne deriva che il contribuente, una volta ricevuto un atto idoneo amanifestare una pretesa tributaria, può esercitare anticipatamente ilproprio diritto di difesa per contrastarla in tutte le sue componenti, tantosostanziali quanto formali. Il riferimento, talora contenuto nellagiurisprudenza di questa Corte, alla possibilità di impugnare tali atti percontestare la legittimità sostanziale della pretesa impositiva non introduceun limite alle ragioni deducibili, ma vale piuttosto a riconoscere l’ampiezzadella tutela anticipata, comprensiva anche dei vizi formali dell’atto.2.8. La contraria lettura risulterebbe irragionevole, poiché priverebbe ilcontribuente della possibilità di dedurre vizi che incidono sulla stessavalidità dell’atto portatore della pretesa. La giurisprudenza di legittimità,del resto, ammette espressamente l’impugnazione dell’avviso dipagamento anche per difetto di motivazione, che integra tipicamente unvizio formale, come ribadito, tra le altre, da Cass. n. 3914 del 2025. Amaggior ragione deve ritenersi deducibile il vizio concernente la dedottainesistenza dell’ente emittente o la carenza del potere impositivo,Numero registro generale 1027/2024Numero sezionale 5562/2026Numero di raccolta generale 23896/2026Data pubblicazione 22/07/2026trattandosi di profilo incidente radicalmente sulla legittimità dell’attoimpugnato.3. Con il secondo motivo il Consorzio lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 21 d.lgs 546/1992 e 2697 cod. civ. in relazioneall’art. 360, comma i, n. 3 c.p.c., sostiene che sebbene – in linea con lagiurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. V, Ord., 07/06/2023, n.16118) – il contribuente avesse la facoltà di impugnare l’avviso dipagamento dei contributi consortili, benché atto diverso da quello indicatinell’art. 19 d.lgs 546/1992, “in ogni caso, resta fermo che laimpugnazione di detto atto è soggetto al rispetto del termine generaleprevisto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, essendo ininfluentela facoltatività della sua impugnazione per la permanenza, in capo alcontribuente, del diritto di impugnare anche il primo atto impositivo tipicosuccessivamente notificatogli (in termini: Cass., Sez. 5, 17 giugno 2021,n. 17237; Cass., Sez. 6-5, 43 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5, 8aprile 2022, n. 11481; Cass.,Sez. 5, 17 gennaio 2023, n. 1213” (Cass.ibidem). Assume che, nel caso di specie, è del tutto mancata da partedella Corte di Giustizia di secondo grado, prima, e della CommissioneTributaria Provinciale ennese, prima, il necessario preliminare sindacatocirca la presenza della prova agli atti della tempestiva proposizione delricorso; il che si risolve in una innegabile violazione degli artt. 21 d.lgs546/1992 e 2697 cod. civ. giacché la Corte tributaria ha, di fatto,esonerato la parte contribuente di detto onere.3.1. Anche tale motivo è inammissibile.3.2. La censura, infatti, si risolve nella deduzione di una mera carenza diverifica da parte del giudice di merito in ordine alla regolarità processualedell’impugnazione sotto il profilo della tempestività, senza che il ricorrentededuca in concreto la tardività del ricorso originario o indichi elementi daiquali desumere che il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 21 deld.lgs. n. 546 del 1992 fosse effettivamente decorso prima dellaNumero registro generale 1027/2024Numero sezionale 5562/2026Numero di raccolta generale 23896/2026Data pubblicazione 22/07/2026proposizione dell’impugnazione.3.3. In tal modo il motivo resta confinato su un piano meramenteastratto o accademico, poiché non denuncia uno specifico vizio delladecisione impugnata, ma si limita a lamentare l’assenza di un’espressaverifica motivazionale su un profilo che, in mancanza di contestazione,deve ritenersi verosimilmente scrutinato dal giudice di merito senzanecessità di specifica motivazione.3.4. La dedotta violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 è,dunque, inconferente, non essendo neppure rappresentato che il ricorsodel contribuente sia stato proposto oltre il termine decadenziale disessanta giorni dalla notificazione dell’atto impugnato. Parimentiinconferente è il richiamo all’art. 2697 c.c., poiché il ricorrente nonprospetta un effettivo erroneo riparto dell’onere probatorio su un fattocontroverso e decisivo, ma censura soltanto l’omessa esplicitazione di unaverifica processuale non accompagnata dalla deduzione della relativaviolazione sostanziale.4. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 13 della Legge 28 gennaio 2014 n. 5 della RegioneSiciliana e 19, commi XII e XIII, del Regolamento di organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato con Deliberazione delCommissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 secondo lo schema tipoapprovato con Decreto del Presidente della Regionen. 468 del 13settembre 2017) 97, commi II e III, Cost., degli artt. 24, 111 Cost, 100,323 c.p.c., 49, 50 e 52 d.lgs 546/1992 in relazione all’art. 360, comma I,n. 3 c.p.c.. Assume che contrariamente alla (non condivisibile)interpretazione del disposto normativo richiamato in epigrafe approntatadalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, esso non ha stabilitol’estinzione dei Consorzi di Bonifica territoriali, bensì, al fine di precipuo disoddisfare le nuove esigenze della moderna imprenditoria agricola siciliana(creando opportune economie di scale ed interventi improntantiNumero registro generale 1027/2024Numero sezionale 5562/2026Numero di raccolta generale 23896/2026Data pubblicazione 22/07/2026all’efficienza ed efficacia), ha solamente istituito due nuovi macro [OSCURATO:PERSONA] (Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])unificando –sul piano degli ambiti territoriali di operatività - i comprensoridei già esistenti Consorzi territoriali. D’altronde, diversamente nel sensoopinato dalla Corte di giustizia tributaria d’appello a quo, il Legislatoreregionale, prima, e l’Organo di Governo ([OSCURATO:PERSONA]), dipoi, avrebbeprevisto e disposto la apposita procedura di liquidazione di detti consorzidi bonifica territoriali; di talché, già tale rilievo depone nel senso che nongià il Legislatore abbia intesso sopprimerli bensì conferire ai medesimi unanuova connotazione e missione, nell’ambito del complessivo impiantodelineato dalla legge di riforma. Ed invero, l’errore di diritto commesso dalgiudice d’appello, essenzialmente risiede nel fatto che, a seguito dellariforma avvenuta con la legge regionale n. 5/2014 e del conseguenzialec.d. regime transitorio, si è creata un’articolazione in uffici (centrali eperiferici) fra il Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] ed i singoli consorzidi Bonifica territoriali accorpati (fra cui anche quello di Enna, n. 6).Pertanto, in accoglimento del presente motivo di gravame, andrà cassatoil capo della sentenza impugnata, laddove la stessa ha statuito che aseguito dell’emanazione dell’art. 13 L.R. n. 5/2014, il Consorzio di Bonifica6 di Enna “non esiste più”, “con l’ulteriore conseguenza che lo stessoappello va considerato inammissibile”; quest’ultima conseguenzialestatuizione rappresenta una violazione del diritto costituzionale di difesa,ex art- 24 Cost.,del diritto ad un giusto processo, ex art. 111 Cost.,oltreché del diritto di adire il giudice tributario d’appello, ex artt. 100, 323c.p.c., 49, 50 e 52 d.lgs 546/1992.5. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente si duole della violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1705 cod. civ., 97, commi II e III, Cost., 21septies L. 241/1990, 13 della Legge 28 gennaio 2014 n. 5 della RegioneSiciliana, 19, commi XII e XIII, del Regolamento di organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato con Deliberazione delNumero registro generale 1027/2024Numero sezionale 5562/2026Numero di raccolta generale 23896/2026Data pubblicazione 22/07/2026Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 secondo lo schema tipoapprovato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13settembre 2017) e Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 8 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.. Sostiene che aseguito della riforma avvenuta con la legge regionale n. 5/2014 e delconseguenziale c.d. regime transitorio, si sia creata un’articolazione inuffici (centrali e periferici) fra il Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] ed isingoli consorzi di Bonifica territoriali accorpati (fra cui anche quello diEnna, n. 6), sulla scorta della quale il mandato senza rappresentanza dicui alla deliberazione n. 8 del 2017 del [OSCURATO:PERSONA] delConsorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] (in forza del quale il Consorzio diBonifica n. 6 Enna ha formalmente agito quale “mandatario senzarappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]”) andrebbequalificato, sul piano amministrativistico, come una vera e propria delegainterorganica (istituto, questo, che ricorre quando all'interno della stessastruttura si verifica uno spostamento di competenze da un organo a unaltro). Peraltro, a dispetto di quanto ravvisato dai giudici tributarid’appello, la menzionata deliberazione n. 8/17 del CommissarioStraordinario non avrebbe inteso costituire un mandato senzarappresentanza, ma – per come evincibile dal tenore dell’atto – avrebbesemplicemente richiamato tale istituto in quanto ritenuto corrispondentealle previsioni regolamentari di cui all’art. 19 punti 12 e 13 Regolamentodi organizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre,erroneo sarebbe l’asserto dalla corte a quo per cui “quello del mandato,con o senza rappresentanza, è un istituto giuridico che trova precisacollocazione (solo) nell’ambito di rapporti prettamente privatistici,incompatibili con l’esercizio di pubbliche funzioni ”: basti solo rammentare– e con ciò si coglie l’erroneità dell’asserto in argomento che l’Istituto delmandato indubbiamente si configura anche in materia pubblicisticatributaria, sia sufficiente richiamare il rapporto fra ente impositore edNumero registro generale 1027/2024Numero sezionale 5562/2026Numero di raccolta generale 23896/2026Data pubblicazione 22/07/2026agente della riscossione nonché quello fra l’amministrazione finanziaria edamministrazione comunale, nel caso in cui la prima, per eseguire lenotificazioni degli atti tributari, si avvalga dei messi comunali. Di talché,contrariamente a quanto ravvisato dalla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado, alcuna “incompetenza assoluta” è riscontrabile nell’attotributario impugnato (cfr. “non è quindi mai configurabile un vizio assolutodi incompetenza nel caso di "mera delega interorganica" (figura bendifferente dalla "delegazione di funzioni amministrative", avente carattereextraorganico”) (Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 08/05/2013, n. 2486),essedo il Consorzio di Bonifica legittimato a riscuotere i ruoli oggetto delpresente contenzioso.5.1. Il terzo motivo è fondato con conseguente assorbimento del quarto.5.2. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire, con riferimento alladisciplina di riordino dei consorzi di bonifica siciliani, che l’art. 13 dellalegge reg. Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5, nel prevedere la ridefinizionedegli ambiti territoriali di operatività dei consorzi di bonifica mediantel’unificazione dei comprensori consortili e l’istituzione, tra gli altri, delConsorzio di bonifica Sicilia orientale, non ha disposto l’immediataestinzione dei consorzi territoriali accorpati, né ha previsto un effettosoppressivo automatico e contestuale alla mera istituzione del nuovo ente.5.3. In tal senso si è espressa Cass. civ., sez. V, 19 marzo 2026, n.6610, la quale, pronunciando in fattispecie relativa al Consorzio di bonifica6 Enna, ha affermato che la previsione normativa regionale ha naturaprogrammatica e organizzatoria, essendo volta a pianificare il nuovoassetto dei consorzi di bonifica, ma non determina, per il solo fattodell’istituzione del consorzio accorpante, l’estinzione immediata deiconsorzi preesistenti. L’operazione di accorpamento, infatti, postula unprocedimento di progressiva riunificazione degli enti e dei relativi rapporti,sicché la piena operatività del nuovo soggetto costituisce l’esito conclusivodel processo di riorganizzazione, non già un effetto istantaneo della normaNumero registro generale 1027/2024Numero sezionale 5562/2026Numero di raccolta generale 23896/2026Data pubblicazione 22/07/2026istitutiva.5.4. Tale conclusione, a cui il Collegio ritiene di dare continuità, trovaconferma nel contenuto dell’art. 19 del regolamento di organizzazione delConsorzio di bonifica Sicilia orientale, approvato in attuazione dell’art. 13della legge reg. Sicilia n. 5 del 2014, il quale, al comma 13, stabilisce che ipiani, i regolamenti, i ruoli e gli affidamenti dei consorzi accorpati restanovigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversa determinazionedel Commissario straordinario e del Direttore generale, cui competel’adozione delle misure, anche transitorie, necessarie per l’operatività delnuovo consorzio.5.5. La permanenza degli affidamenti già facenti capo ai consorziaccorpati va valorizzata quale indice della volontà ordinamentale diassicurare continuità all’attività amministrativa e consortile nelle more delcompletamento della procedura di accorpamento. In tale prospettiva, ladeliberazione commissariale n. 8 del 30 ottobre 2017, istitutiva di unperiodo transitorio, non è incompatibile con il quadro normativo, macoerente con l’esigenza di evitare soluzioni di continuità nello svolgimentodelle funzioni consortili, anche impositive e di riscossione.5.6. Del resto, occorre evidenziare che tale periodo transitorio è statosuccessivamente prorogato e ratificato dalla Giunta regionale siciliana, inparticolare con deliberazioni nn. 241 e 242 del 27 giugno 2019, n. 452 del13 dicembre 2019 e n. 275 del 25 giugno 2020, sino alla conclusione delleprocedure relative alla definitiva riforma dei consorzi di bonifica. Ne derivache, fino al completamento del procedimento di riunificazione, i consorziaccorpati non possono considerarsi enti estinti o privi di legittimazione,permanendo in capo ad essi la capacità di svolgere le attività già affidate,ivi comprese quelle relative all’emissione degli atti impositivi.5.7. Tale ricostruzione è coerente anche con il principio affermato daCass. civ. n. 15351 del 2023, richiamata da Cass. n. 6610 del 2026,secondo cui l’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5 del 2014, pur disponendoNumero registro generale 1027/2024Numero sezionale 5562/2026Numero di raccolta generale 23896/2026Data pubblicazione 22/07/2026l’accorpamento dei consorzi, non ne prevede espressamente lasoppressione; l’assenza di una fase di liquidazione e la previsione di unperiodo transitorio legittimano, pertanto, la prosecuzione dell’attività deiconsorzi accorpati nelle more del completamento dell’operazione diriordino.5.8. La medesima conclusione è ulteriormente corroborata dal richiamo aCass. civ. n. 22104 del 2025, resa in tema di accorpamento di consorzi disviluppo industriale della Regione [OSCURATO:PERSONA], la quale ha escluso chel’estinzione dell’ente accorpato possa farsi discendere automaticamentedall’entrata in vigore della legge regionale istitutiva dell’ente accorpante,dovendo essa ritenersi verificata solo all’esito della conclusione dellaprocedura di accorpamento, con il trasferimento dei beni e dei rapportiall’ente di nuova costituzione.5.9. Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi, pertanto,che il consorzio territoriale accorpato conservi, sino al completamento delprocesso di riunificazione, la propria operatività e la legittimazioneall’esercizio delle attività già affidategli, senza che possa configurarsi undifetto assoluto di attribuzione o una carenza radicale di poterenell’adozione dell’atto impugnato.5.10. Né assume rilievo invalidante l’eventuale improprio riferimento,contenuto negli atti amministrativi di organizzazione, al mandato senzarappresentanza di cui all’art. 1705 c.c. Tale qualificazione, come precisatoda Cass. n. 6610 del 2026, è certamente erronea e superflua, poichél’istituto privatistico del mandato senza rappresentanza non è esportabile,in quanto tale, nell’ambito dell’esercizio di funzioni pubblicistiche;nondimeno, l’erronea indicazione non incide sulla legittimazione delconsorzio accorpato, la quale trova fondamento non nel mandato, bensìnella persistente operatività dell’ente e nella permanenza degli affidamentigià in essere, secondo la disciplina normativa e regolamentare soprarichiamata.Numero registro generale 1027/2024Numero sezionale 5562/2026Numero di raccolta generale 23896/2026Data pubblicazione 22/07/20265.11. Deve pertanto affermarsi che, in forza dell’art. 13 della legge reg.Sicilia n. 5 del 2014, dell’art. 19 del regolamento di organizzazione delConsorzio di bonifica Sicilia orientale e delle deliberazioni commissariali eregionali istitutive e di proroga del periodo transitorio, il consorzioaccorpato conserva, fino alla definitiva conclusione del procedimento diriordino, la legittimazione ad adottare gli atti inerenti alle attività giàaffidategli, compresi gli atti di imposizione e riscossione dei contributiconsortili.5.12. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto chel’accorpamento avesse comportato l’immediata estinzione del consorzioterritoriale e, conseguentemente, la nullità dell’atto per carenza assolutadi potere, si pone in contrasto con i principi sopra richiamati.6. In definitiva va accolto il terzo motivo, rigettati i primi due, assorbitoil quarto e, pertanto, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto,con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado dellaSicilia, in diversa composizione, per provvedere anche alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo, rigetta i primi due, dichiaraassorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado dellaSicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 10/7/2026.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23896/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris