CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07552/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6726/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Bosnia-Erzegovina),cittadino italiano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], via Trieste, n.83, CAP 34075 (GO), in proprio quale ex socio unico della società“[OSCURATO:SOCIETA]. – in liquidazione” (C.F. e P.I. 01072850314), con sociounico, cancellata in data 13 gennaio 2022, con sede legale in SanCanzian d’Isonzo (GO), via Trieste, n. 83, nonché in qualità diliquidatore ratione temporis e legale rappresentante della suddettasocietà, domiciliato presso la sede sociale della stessa, rappresentatoe difeso – per procura speciale da intendersi congiunta al presenteRicorrenteAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA], presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via deiPortoghesi n. 12;Numero registro generale 6726/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 7552/2026– controricorrente –Data pubblicazione 29/03/2026Per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria diII Grado del [OSCURATO:PERSONA], Sez. 3, n. 313/2024, depositata il18.09.24Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA] Gennaro1. Con distinti ricorsi la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla premessa di avereeffettuato operazioni di sponsorizzazione a favore di societàdilettatistiche e di avere imputato i costi come spese dipubblicità per portarli in deduzione nell’anno oggetto delcontrollo, impugnava l’avviso di accertamento della Agenziadelle Entrate, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA].2. Contestava la violazione dell’art. 12, comma 7, della l. n.212/2000 per “avere l’Ufficio notificato l’avviso diaccertamento prima della scadenza del termine di 60 giorni dalrilascio del verbale di incontro/chiusura operazioni”;lamentava inoltre, la violazione dell’art. 90, comma 8, della l.n. 289/2002 evidenziando l’errore in cui era incorso l’Ufficionel ritenere che vi fosse una sproporzione tra l’ammontare delcosto delle sponsorizzazioni ed il ritorno di immagine che talitipologie di interventi (volantini, striscioni, magliette)avrebbero portato in dote.3. Con la sentenza n. 87/01/2020 la Commissione TributariaProvinciale di Gorizia, previa riunione, accoglieva i ricorsipresentati dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendoli fondati allastregua della previsione di cui all’art. 90, comma 8, della l. n.289/2002.4. L’Ufficio impugnava detta pronuncia innanzi alla CommissioneTributaria Regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], lamentandonel’erroneità e l’illegittimità, per violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 6726/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 7552/2026degli artt. 90, comma 8, l. n. 289/2022, 109, comma 3, delData pubblicazione 29/03/2026TUIR e 2967 c.c5. Con la sentenza n. 313/03/2024 la CGT del Friuli-VeneziaGiulia, in accoglimento dell’appello, riformava la sentenza diprimo grado rilevandone la erroneità poiché in essa eranoassenti le valutazioni sull’inerenza e sulla congruità del costo,che sono imprescindibili anche nell’ipotesi dell’ art. 90 comma8 citato.6. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unicomotivo.7. L’Agenzia ha resistito con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 3 febbraio2026Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo del ricorso, la ricorrente ha lamentato lacontrarietà a diritto della sentenza della impugnata e la falsaapplicazione del disposto di cui all’art 108 e 109 T.U.I.R. e art.90, comma 8, legge n. 289/2002, vigente ratione temporis(ora – con medesima formulazione – art. 12, comma 3 deldlgs. N. 36/2021), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.1.1. Ha lamentato che la Corte di Giustizia Tributaria di IIgrado, ha erroneamente ritenuto di dover subordinare ladeduzione ai fini IRES e IRAP e la detrazione ai fini IVA (dellespese di sponsorizzazione) alla sussistenza dei requisiti di cuiall’art. 109 T.U.I.R., escludendone la deducibilità per asseritimotivi di “antieconomicità” ed omettendo di considerare cheper la presunzione assoluta della natura pubblicitaria dellespese di sponsorizzazione in favore delle A.S.D., sancitadall’art. 90, comma 8, della Legge n. 289/2002, non occorre ilnesso inferenziale tra attività dello sponsor e del soggettoNumero registro generale 6726/2025Numero sezionale 1058/2026sponsorizzato, perché l’inerenza è automaticamenteNumero di raccolta generale 7552/2026sussistente fino alla soglia, normativamente prefissDaataa p ubdblii ca€zio ne 29/03/2026200.000,00.2. Il motivo è infondato.Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema didetrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90,comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una"presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria,e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggettosponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) siarispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazionemiri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) ilsoggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essereuna specifica attività promozionale (così, fra le altre, Cass., n.4612/2023; Cass. n. 8540/2020; Cass. n. 14232/2017; Cass.N. 4920/2025). Inoltre, e sempre sul punto, è stato affermatoche la menzionata disposizione costituisce norma speciale,destinata a derogare anche al regime generale di deducibilitàdei costi previsto dall'art. 109 del TUIR, in quanto dettapeculiari condizioni di deducibilità delle spese di pubblicità cherispondono alle specifiche esigenze del settore delle compaginisportive dilettantistiche; la norma intende infatti intendeperseguire finalità diverse che, con tutta evidenza, possonoessere rintracciate nella voluntas legis di approntare un regimeagevolativo per quei soggetti che decidono di investire nellosport amatoriale e di favorire - tramite la leva fiscale - ladiffusione di questo genere di attività giudicate socialmenteutili e degne di protezione, stante anche la rilevanzacostituzionale dello sport (cfr. Cass. n. 21452/2021, inmotivazione). Pertanto, continuano le richiamate pronunzie, ilpeculiare regime approntato dall'art. 90, comma 8, in forzadella sua natura agevolativa, fissa una presunzione assoluta diinerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore diNumero registro generale 6726/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 7552/2026imprese sportive dilettantistiche soltanto laddove risultinoData pubblicazione 29/03/2026soddisfatti i requisiti sopra indicati.2.2. Nel ritenere non sussistenti i presupposti per ladeducibilità dei costi in questione, la sentenza impugnata hafatto corretta applicazione di tali principi. I giudici d'appellohanno, infatti, valorizzato la circostanza che l'erogazioneriguardasse un'associazione sportiva dilettantistica, svolgendouna puntuale indagine circa l'obiettivo della sponsorizzazionee l'effettiva realizzazione dell'attività posta in essere dalsoggetto sponsorizzato; la Corte di giustizia di secondo gradoha compiutamente motivato sul difetto di coerenza economicadei costi sostenuti nella attività di impresa e sulla sproporzionetra l’ammontare della sponsorizzazione e la tipologia diinterventi (pubblicità, striscioni, magliette ecc). In particolare,il giudice di appello, quanto al merito, ha rilevato chel’appellata ha prodotto alcune fotografie da cui risultal’apposizione del logo sulle magliette, calendari, trofei, ecc.,senza documentare in alcun modo, a fronte dell’erogazione di€ 75.500,00, le attività del beneficiario; sono state unicamentepresentate due fatture di costo della [OSCURATO:PERSONA] (negozio diarticoli sportivi), che però sono state intestate, pagate ededotte dalla [OSCURATO:SOCIETA]Il giudice di secondo grado ha , dunque, ritenuto che lacontribuente non avesse dimostrato l’effettivo svolgimentodell’attività del soggetto sponsorizzato.2.3. Inoltre, e quanto all'onere della prova della sussistenzadei predetti requisiti, è stato ripetutamente affermato che essograva sul contribuente, e non può ritenersi soddisfatto daldato, del tutto estrinseco e neutrale, della natura di ente noncommerciale del soggetto sponsorizzato (cfr., fra le altre, Cass.n. 29510/2023; Cass. n. 16449/2016). Anche sotto taleprofilo, pertanto, la sentenza impugnata appare correttaNumero registro generale 6726/2025Numero sezionale 1058/2026avendo considerato le rilevanti carenze probatorie denunziateNumero di raccolta generale 7552/2026dall'Amministrazione. Data pubblicazione 29/03/20263. In definitiva, il ricorso va rigettato con condanna dellaricorrente alle spese di giudizioNumero registro generale 6726/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 7552/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dai sottoscritti MagistratiOggetto:Ires-Irap-Costi diSponsorizzazioneAndreina Giudicepietro - Presidente -Marcello M. Fracanzani - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. 6726/2025Livia [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6726/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Bosnia-Erzegovina),cittadino italiano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], via Trieste, n.83, CAP 34075 (GO), in proprio quale ex socio unico della società“[OSCURATO:SOCIETA]. – in liquidazione” (C.F. e P.I. 01072850314), con sociounico, cancellata in data 13 gennaio 2022, con sede legale in SanCanzian d’Isonzo (GO), via Trieste, n. 83, nonché in qualità diliquidatore ratione temporis e legale rappresentante della suddettasocietà, domiciliato presso la sede sociale della stessa, rappresentatoe difeso – per procura speciale da intendersi congiunta al presenteRicorrenteAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA], presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via deiPortoghesi n. 12;Numero registro generale 6726/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 7552/2026– controricorrente –Data pubblicazione 29/03/2026Per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria diII Grado del [OSCURATO:PERSONA], Sez. 3, n. 313/2024, depositata il18.09.24Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA] Gennaro1. Con distinti ricorsi la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla premessa di avereeffettuato operazioni di sponsorizzazione a favore di societàdilettatistiche e di avere imputato i costi come spese dipubblicità per portarli in deduzione nell’anno oggetto delcontrollo, impugnava l’avviso di accertamento della Agenziadelle Entrate, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA].2. Contestava la violazione dell’art. 12, comma 7, della l. n.212/2000 per “avere l’Ufficio notificato l’avviso diaccertamento prima della scadenza del termine di 60 giorni dalrilascio del verbale di incontro/chiusura operazioni”;lamentava inoltre, la violazione dell’art. 90, comma 8, della l.n. 289/2002 evidenziando l’errore in cui era incorso l’Ufficionel ritenere che vi fosse una sproporzione tra l’ammontare delcosto delle sponsorizzazioni ed il ritorno di immagine che talitipologie di interventi (volantini, striscioni, magliette)avrebbero portato in dote.3. Con la sentenza n. 87/01/2020 la Commissione TributariaProvinciale di Gorizia, previa riunione, accoglieva i ricorsipresentati dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendoli fondati allastregua della previsione di cui all’art. 90, comma 8, della l. n.289/2002.4. L’Ufficio impugnava detta pronuncia innanzi alla CommissioneTributaria Regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], lamentandonel’erroneità e l’illegittimità, per violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 6726/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 7552/2026degli artt. 90, comma 8, l. n. 289/2022, 109, comma 3, delData pubblicazione 29/03/2026TUIR e 2967 c.c5. Con la sentenza n. 313/03/2024 la CGT del Friuli-VeneziaGiulia, in accoglimento dell’appello, riformava la sentenza diprimo grado rilevandone la erroneità poiché in essa eranoassenti le valutazioni sull’inerenza e sulla congruità del costo,che sono imprescindibili anche nell’ipotesi dell’ art. 90 comma8 citato.6. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unicomotivo.7. L’Agenzia ha resistito con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 3 febbraio2026Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo del ricorso, la ricorrente ha lamentato lacontrarietà a diritto della sentenza della impugnata e la falsaapplicazione del disposto di cui all’art 108 e 109 T.U.I.R. e art.90, comma 8, legge n. 289/2002, vigente ratione temporis(ora – con medesima formulazione – art. 12, comma 3 deldlgs. N. 36/2021), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.1.1. Ha lamentato che la Corte di Giustizia Tributaria di IIgrado, ha erroneamente ritenuto di dover subordinare ladeduzione ai fini IRES e IRAP e la detrazione ai fini IVA (dellespese di sponsorizzazione) alla sussistenza dei requisiti di cuiall’art. 109 T.U.I.R., escludendone la deducibilità per asseritimotivi di “antieconomicità” ed omettendo di considerare cheper la presunzione assoluta della natura pubblicitaria dellespese di sponsorizzazione in favore delle A.S.D., sancitadall’art. 90, comma 8, della Legge n. 289/2002, non occorre ilnesso inferenziale tra attività dello sponsor e del soggettoNumero registro generale 6726/2025Numero sezionale 1058/2026sponsorizzato, perché l’inerenza è automaticamenteNumero di raccolta generale 7552/2026sussistente fino alla soglia, normativamente prefissDaataa p ubdblii ca€zio ne 29/03/2026200.000,00.2. Il motivo è infondato.Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema didetrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90,comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una"presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria,e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggettosponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) siarispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazionemiri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) ilsoggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essereuna specifica attività promozionale (così, fra le altre, Cass., n.4612/2023; Cass. n. 8540/2020; Cass. n. 14232/2017; Cass.N. 4920/2025). Inoltre, e sempre sul punto, è stato affermatoche la menzionata disposizione costituisce norma speciale,destinata a derogare anche al regime generale di deducibilitàdei costi previsto dall'art. 109 del TUIR, in quanto dettapeculiari condizioni di deducibilità delle spese di pubblicità cherispondono alle specifiche esigenze del settore delle compaginisportive dilettantistiche; la norma intende infatti intendeperseguire finalità diverse che, con tutta evidenza, possonoessere rintracciate nella voluntas legis di approntare un regimeagevolativo per quei soggetti che decidono di investire nellosport amatoriale e di favorire - tramite la leva fiscale - ladiffusione di questo genere di attività giudicate socialmenteutili e degne di protezione, stante anche la rilevanzacostituzionale dello sport (cfr. Cass. n. 21452/2021, inmotivazione). Pertanto, continuano le richiamate pronunzie, ilpeculiare regime approntato dall'art. 90, comma 8, in forzadella sua natura agevolativa, fissa una presunzione assoluta diinerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore diNumero registro generale 6726/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 7552/2026imprese sportive dilettantistiche soltanto laddove risultinoData pubblicazione 29/03/2026soddisfatti i requisiti sopra indicati.2.2. Nel ritenere non sussistenti i presupposti per ladeducibilità dei costi in questione, la sentenza impugnata hafatto corretta applicazione di tali principi. I giudici d'appellohanno, infatti, valorizzato la circostanza che l'erogazioneriguardasse un'associazione sportiva dilettantistica, svolgendouna puntuale indagine circa l'obiettivo della sponsorizzazionee l'effettiva realizzazione dell'attività posta in essere dalsoggetto sponsorizzato; la Corte di giustizia di secondo gradoha compiutamente motivato sul difetto di coerenza economicadei costi sostenuti nella attività di impresa e sulla sproporzionetra l’ammontare della sponsorizzazione e la tipologia diinterventi (pubblicità, striscioni, magliette ecc). In particolare,il giudice di appello, quanto al merito, ha rilevato chel’appellata ha prodotto alcune fotografie da cui risultal’apposizione del logo sulle magliette, calendari, trofei, ecc.,senza documentare in alcun modo, a fronte dell’erogazione di€ 75.500,00, le attività del beneficiario; sono state unicamentepresentate due fatture di costo della [OSCURATO:PERSONA] (negozio diarticoli sportivi), che però sono state intestate, pagate ededotte dalla [OSCURATO:SOCIETA]Il giudice di secondo grado ha , dunque, ritenuto che lacontribuente non avesse dimostrato l’effettivo svolgimentodell’attività del soggetto sponsorizzato.2.3. Inoltre, e quanto all'onere della prova della sussistenzadei predetti requisiti, è stato ripetutamente affermato che essograva sul contribuente, e non può ritenersi soddisfatto daldato, del tutto estrinseco e neutrale, della natura di ente noncommerciale del soggetto sponsorizzato (cfr., fra le altre, Cass.n. 29510/2023; Cass. n. 16449/2016). Anche sotto taleprofilo, pertanto, la sentenza impugnata appare correttaNumero registro generale 6726/2025Numero sezionale 1058/2026avendo considerato le rilevanti carenze probatorie denunziateNumero di raccolta generale 7552/2026dall'Amministrazione. Data pubblicazione 29/03/20263. In definitiva, il ricorso va rigettato con condanna dellaricorrente alle spese di giudizio P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle speseprocessuali del giudizio di legittimità, che liquida in euro9.300,00 per compenso, oltre 15% per le spese generali, euro200,00 per esborsi, ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 3 febbraio 2026La PresidenteAndreina GiudicepietroP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle speseprocessuali del giudizio di legittimità, che liquida in euro9.300,00 per compenso, oltre 15% per le spese generali, euro200,00 per esborsi, ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 3 febbraio 2026La PresidenteAndreina Giudicepietro