CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 ottobre 2023
Cassazione n. 29510/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26771 d el ruo l o generale dell’anno 20 1 5 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso, PEC , presso il cui studio Oggetto: associazione sportiva dilettantistica - in Roma, Piazza dei Martiri di Belfiore, n. 2 , sono elettivamente domiciliati; - controricorrent i - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale dell’Umbria, n. 211/2/2015, depositata in data9 aprile 2015; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 16 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. , nonché ai soci, rispettivi avvis i di accertamento con i qual i , relativamente all’anno 2006,aveva disconosciuto le agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche, essendo invece configurabile una società di fatto tra i soci, con conseguente pretesa a titolo di Irpef, Irap e Iva e irrogazione delle sanzioni; avverso gli atti impositivi sia [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. che i soci avevano proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia; avverso la sentenza del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale dell’Umbria ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che gli elementi indiziari fatti valere dall’amministrazione finanziaria non potevano condurre a escludere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.; l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a un unico motivo di ricorso, cui hannoresistito, depositando controricorso,[OSCURATO:PERSONA] A.S.D. ( deduce ndo che erroneamente la stessa era stata qualificata come s.n.c. nel ricorso avversario)e i soci;considerato che: con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 90, l. n. 289/2002, degli artt. 2697 e 2699, cod. civ., dell’art. 148, comma 8, lett. f), TUIR e dell’art 4, comma 7, d.P.R. n. 633/1972; in particolare, il motivo di ricorso si basa su tre diversi profili di censura: in primo luogo, per non avere rilevato che la mancata indicazione del termine “dilettantistica” nel s ito web costituisce violazione dell’art.90, comma 17, l. n. 289/2002, e per non avere verificata la violazione del principio di democrazia interna necessaria per lo svolgimento di una attività sportiva dilettantistica e non riscontrabile in concreto;in secondo luogo, per avere ritenuto decisivo, ai fini della contestata approvazione nei termini del rendiconto annuale, il verbale di assemblea del 12 gennaio 2007, sebbene privo di data certa e prodotto oltre due anni dopo la fine del controllo; infine, in quanto l’atto costitutivo e lo statuto vigenti nel 2006 non contenevano le clausole di intrasmissibilità della quota o del contributo associativo e di non rivalutabilità della stessa, il che avrebbe dovuto condurre a ritenere che correttamente era stata contestata l’esistenza di una società di fatto tra i soci, mancando la partecipazione degli associati e sussistendo, invece, solo il potere decisionale dei tre soci; il motivo è fondato; questa Corte ha più volte precisato che, in tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione d'imposta, prevista dal d .P.R. n. 917 del 1986, art. 148 in favore delle associazioni non lucrative, dipende non dall'elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell'affiliazione al CONI" (Cass. civ., 5 agosto 2016, n. 16449); inoltre, le suddette agevolazioni tributarie in favore delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto (Cass. civ., 11 marzo 2015, n. 4872); ciò precisato, va rilevato che l’amministrazione finanziaria aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della natura di associazione sportiva dilettantistica sulla base di diversi elementi, quali: la mancata indicazione nella pubblicizzazione dell’attività dell’ente della natura di associazione “dilettantistica”; la mancanza di una vita associativa; la mancata approvazione del rendiconto economico finanziario; la mancata previsione nello statuto della intrasmissibilità della quota associativa e della non rivalutabilità della stessa; la sentenza censurata si è soffermata su una considerazione atomistica degli elementi, aventi per l’amministrazione finanziaria valenza indiziaria circa l'operatività dell’ente alla stregua di una vera e propria società commerciale, giungendo a disconoscerne detta valenza senza che ne fosse stata valutata la tenuta nel quadro di una valutazione complessiva degli stessi elementi raccolti, incorrendo quindi nella denunciata violazione o falsa applicazione delle norme di diritto indicate in epigrafe, laddove, in particolare, ha omesso di valutare le conseguenze che, in relazione a quanto richiesto dalla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 18, lett. e), e dall'art. 148, TUIR commi 3 e 8, si determinano sul regime applicabile qualora le associazioni interessate non si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa;peraltro, gli stessi elementi di prova presuntiva fatti valere dall’amministrazione finanziaria sono stati svalutati alla luce di considerazione astratte, non idonee di per sé a inficiare il quadro probatorio prospettato a fondamento della pretesa; la mancanza di pubblicizzazione della natura di ente dilettantistico è stata ritenuta non rilevante in base alla mera considerazione che si trattavadi un dato “meramente formale”, sebbene il comma 17, art. 90, l. n. 289/2002, preveda espressamente che: “ Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica”; inoltre, nessuna verifica in concreto è stata compiuta ai fini della valutazione dell’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, nonostante l’onere di fornire la prova sia a carico dell’ente medesimo; sotto tale profilo, rispetto al requisito del rispetto dello svolgimento dell’attività secondo i principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, previste dalle norme sull'ordinamento interno dell’ente, la pronuncia censurata si è limitata a evid enziare che lo stesso era stato dimostrato dalle dichiarazioni degli associati fatte in sede di accesso e che la mancata frequentazione all’attività della società non poteva essere indice di mancanza di collegialità;la stessa, inoltre, ha evidenziato che la mancata partecipazione dei soci poteva trovare giustificazione nella circostanza che è “notoria e di comune dominiola disaffezione degli associati, anche per ragioni di tempo o di impegni familiari, verso ogni tipo di riunione assembleare, essendo interessati più che altro all’attività ludico-sportiva che non alla gestione amministrativa”; si tratta, a ben vedere, di una considerazione meramente astratta e priva di elementi specifici di riferimento, non sufficiente a ritenere assolto l’onere di prova gravantesull ’ente il quale, in realtà, avrebbe dovuto fornire elementi concreti relativi all’effettivo svolgimento dell’attività secondo la partecipazione attiva dei soci alle deliberazioni dell’ente; ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza censurata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. P.Q.M. La Corte: in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’U