CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34993/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19762-2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 149/8/2011 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 24/6/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria aveva accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 420/02/2009 della [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro, in rigetto del ricorso proposto avverso cartella di pagamento notificata a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 36 bis DPR n. 600/1973 per [OSCURATO:PERSONA] e recupero credito d’imposta indebitamente compensata per l’annualità 2012; la società contribuente è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] 1. va preliminarmente evidenziato che la società contribuente non risulta aver presentato alcuna domanda di definizione agevolata della controversia in esame atteso che la documentazione prodotta dalla suddetta parte attiene a cartella esattoriale diversa da quella impugnata nella presente sede, così come puntualmente contestato dall’Agenzia ricorrente con nota depositata in data 10.3.2022; 2.1. a seguire, con unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione degli artt. 36 bis 2° co. lett. e) DPR n. 600/1973 e 2697 c.c. nonché «omessa o comunque insufficiente motivazione» e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente annullato la cartella esattoriale ritenendo quest’ultima espressione di attività accertativa in quanto recante modifiche ai «risultati della dichiarazione», pur avendo l’Ufficio unicamente corretto gli errori in conformità dei dati risultati dalla dichiarazione circala mancanza di prova dei riportati crediti d’imposta; 2.2. la censura in diritto è fondata (risultando assorbita la contestuale denuncia di vizio motivazionale, peraltro inammissibile non potendosi, come noto, tale vizio configurare rispetto a questioni di mero diritto qual è quella trattata); 2.3. il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 1 (in tema di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni), dispone che «sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione», e dello stesso tenore è l'art. 54 bis DPR. n. 633/1972; 2.4. è stato dunque chiarito in giurisprudenza che «in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, non essendo necessario un previo avviso di recupero» (cfr. Cass. nn. 29582/2018, 4360/201; cfr. anche Cass. n. 24747/2020); 2.5. tale indirizzo interpretativo non contrasta con quanto affermato in altre decisioni, secondo cui «in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente odi una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché il disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un credito d'imposta non può avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario» (cfr. Cass. nn. 14949/2018, 11292/2016); 2.6. va, infatti, considerato che anche quest'ultimo orientamento subordina la legittimità del controllo automatizzato al carattere meramente cartolare ed avalutativo del disconoscimento del credito d'imposta, potendo, quest'ultimo, appunto dipendere sia da una valutazione giuridica ed accertativa di inesistenza ovvero non compensabilità del credito (ipotesi nella quale il controllo automatizzato non è ammesso), sia dal riscontro puramente obiettivo della dichiarazione (ipotesi nella quale esso è invece consentito); 2.7. occorre inoltre evidenziare che incombesul contribuente, il quale invochi, come nel caso in esame, il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito, e, a tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo (cfr. Cass. nn. 6988/2021, 18427/2012); 2.8. poste tali premesse, la CTR, escludendo tout court che il disconoscimento del credito di imposta possa avvenire tramite emissione di cartelle di pagamento senza essere preceduta da un avviso di accertamento, non si è uniformata ai principi sopra enunciati, in quanto la non spettanza del credito di imposta emergeva proprio dai dati risultanti dalla dichiarazione, che era del tutto priva di supporto probatorio documentale con riguardo agli esposti crediti utilizzati in compensazione, senza, dunque, alcuna valutazione di questioni giuridiche, ma solo con la mera presa d'atto di tale omesso adempimento al fine della prova dell'esistenza dei suddetti crediti d’imposta; 2.9. è pacifico, infatti, che il disconoscimento sia appunto stato operato non per contestazione di merito, ma sul mero riscontro formale di una carenza della dichiarazione reddituale, con cui ci si limitava ad esporre nel quadro RU i crediti d’imposta senza alcuna documentazione a supporto; 3. ne segue l'accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata; 4. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e non essendo state dedotte altre questioni controverse (si rileva dalla sentenza della CTR che la società contribuente, non costituitasi nel presente giudizio, aveva contestato la pretesa solo perché portata direttamente da cartella, e non da previo avviso di accertamento), sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante rigetto del ricorso introduttivo; 5. le spese del presente giudizio di legittimità vengono poste a carico della soccombente, con compensazione delle spese di merito stante il delinearsi soltanto in corso di causa del su riportato indirizzo interpretativo P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna la società contribuente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così