CassazionedecretoSezione 3Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 30707/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 marzo 2022 il Tribunale di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto del 16 febbraio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, di convalida del sequestro preventivo eseguito d'urgenza a fini probatori dai funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Salerno in relazione al reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006. 2. Avverso tale ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 256 d.lgs. 152/2006, a causa dell'impropria considerazione dei materiali trasportati e custoditi dal ricorrente come rifiuti, trattandosi di componenti meccanici recuperati e messi in sicurezza, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 209 del 2003, da parte di soggetti autorizzati ai sensi del medesimo d.lgs. 209/2003, dai quali il ricorrente li aveva acquistati, e cioè la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA], cosicché non avrebbe potuto essere imputato al ricorrente il fatto di non aver compreso che i componenti bonificati che aveva acquistato in realtà non lo erano stati, richiedendo ciò conoscenze tecniche che il ricorrente non possedeva. In ogni caso, la sottoposizione di detti componenti alle operazioni di trattamento richieste dall'art. 15 del suddetto d.lgs. n. 209 del 2003 escludeva la qualificabilità di detti componenti come rifiuti, con la conseguente insussistenza del fumus commissi delicti, rientrando tra le finalità perseguite dal legislatore il riutilizzo dei materiali riciclati, in particolare non metallici. Il Tribunale aveva quindi erroneamente omesso di considerare che il ricorrente si era limitato ad acquistare le componenti meccaniche da imprese autorizzate alla messa in sicurezza e alla bonifica delle stesse, come risultava dalle fatture emesse dalle venditrici ed esibite dal ricorrente alla polizia giudiziaria in occasione del sequestro. 2.2. Con il secondo e il terzo motivo ha denunciato la violazione di disposizioni di legge processuale e la apparenza della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della sussistenza delle ragioni di pericolo idonee a consentire di apporre il vincolo cautelare sui beni sottoposti a sequestro in via di urgenza da parte della polizia giudiziaria. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando la manifesta infondatezza del primo motivo, per avere il Tribunale motivato diffusamente sulla natura di rifiuti delle componenti meccaniche rinvenute, non essendo stata prodotta alcuna documentazione idonea ad attestare 2 L l'esecuzione delle operazioni di recupero e bonifica previste dalla legge da parte di soggetti autorizzati, e trattandosi di materiale sporco e con perdite di olio lubrificante, e tracce di ruggine; e il contenuto non consentito del secondo motivo, fondato su una indebita rilettura degli elementi di fatto, priva di concreto confronto con l'ordinanza impugnata, che ha compiutamente evidenziato come la libera disponibilità dei beni sequestrati potrebbe agevolare la commissione di altri reati, o comunque comportarne l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze, con incremento del pericolo di circolazione di beni privi dei requisiti richiesti per la commercializzazione e del pericolo per l'ambiente. 4. Con memoria del 15 giugno 2021 il ricorrente ha replicato a tali richieste, ribadendo l'erroneità della qualificazione come rifiuti dei materiali sequestrati e anche delle valutazioni compiute dal Tribunale a proposito del pericolo nel ritardo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo, mediante il quale è stata prospettata l'errata applicazione dell'art. 256 d.lgs. 152/2006, a causa della indebita e impropria considerazione dei materiali detenuti e trasportati dal ricorrente, considerati rifiuti pur essendo stati sottoposti a operazioni di recupero, è inammissibile, in quanto tende, attraverso la deduzione della violazione di disposizioni di legge penale e della errata applicazione della disciplina sui rifiuti e di quella speciale che riguarda il riutilizzo delle componenti meccaniche dei veicoli fuori uso, dopo il compimento delle prescritte operazioni di messa in sicurezza da parte dei soggetti a ciò autorizzati, a conseguire una non consentita rivisitazione degli elementi indiziari considerati per affermare la configurabilità del reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, allo scopo di conseguirne una lettura alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito per quanto riguarda detta qualificazione, che, però, non è suscettibile di rivalutazione sul piano del merito e non è affatto frutto di una errata interpretazione delle disposizioni denunciate dal ricorrente. Il Tribunale di Salerno, nel disattendere la richiesta di riesame del ricorrente, ha ritenuto sussistenti gli indizi del reato di gestione non autorizzata di rifiuti da parte del ricorrente medesimo, a causa della mancanza di documentazione attestante l'esecuzione delle prescritte operazioni di recupero e bonifica, da eseguire necessariamente da parte dei soggetti autorizzati per poter considerare rifiuti trattabili per il recupero in regime semplificato ai sensi del d.M. 5 febbraio 1998 i veicoli fuori uso e i prodotti del loro smantellamento, da considerare, in difetto come rifiuti.11 0 L': La documentazione di acquisto prodotta dal ricorrente, a sostegno della avvenuta bonifica dei componenti di veicoli da lui detenuti in vista del trasporto in Senegal, è stata ritenuta inidonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione delle suddette operazioni di recupero, bonifica e messa in sicurezza, stante l'assenza di qualsiasi indicazione al riguardo. Inoltre, l'aspetto e la presentazione dei componenti di veicoli nella disponibilità del ricorrente (tra cui parti di automobili non disassemblate, portiere di automobili complete di finestrini, di componenti elettrici o meccanici e di parti di materiale plastico, con perdite di olio), sono stati ritenuti palesemente sintomatici della mancata esecuzione di dette operazioni, con la conseguente certa qualificabilità degli stessi come rifiuti destinati al trasporto, indipendentemente dalla mancata dimostrazione della esecuzione delle operazioni di recupero, bonifica e messa in sicurezza. Analogamente, per i copertoni di autoveicoli detenuti dal ricorrente al medesimo scopo, in cattivo stato di conservazione, collocati alla rinfusa e ammassati, ritenuti riconducibili al ricorrente con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, è stata esclusa l'esecuzione della preventiva sottoposizione al programma di recupero disciplinato dall'art. 184 ter d.lgs. 152/2006, come peraltro riconosciuto dallo -stesso ricorrente, che aveva dichiarato che prima dell'esportazione in Senegal la merce che aveva acquistato e stoccato in un contenitore nel porto di Salerno avrebbe dovuto essere preparata per la bonifica. Si tratta di motivazione non certamente apparente, ma, anzi, pienamente idonea a illustrare le ragioni della qualificazione come rifiuti di quanto detenuto e gestito dal ricorrente in vista dell'esportazione, sulla base di una corretta lettura degli artt. 183 e 184 ter d.lgs. 152/2006 e delle disposizioni del d.M. 5 febbraio 1998, che il ricorrente ha censurato in modo generico e, soprattutto, sul piano della qualificazione dei beni nella sua disponibilità, cioè della valutazione e considerazione delle loro caratteristiche, ossia della lettura dei relativi elementi di fatto a disposizione, che non è censurabile in questa sede di legittimità sul piano del merito, in presenza di motivazione idonea e immune da vizi logici, tantonneno nella materia delle impugnazioni avverso provvedimenti relativi a misure cautelari reali (cfr., in proposito, ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 3. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente essendo entrambi relativi al pericolo nel ritardo, cioè alle ragioni di opportunità per mantenere il sequestro, sono anch'essi inammissibili, sia perché con essi si censura, espressamente, l'adeguatezza della motivazione, che non è affatto apparente come affermato nel ricorso, e dunque non è, come ricordato, sindacabile in sede di legittimità; sia perché il Tribunale ha adeguatamente e correttamente dato atto del rapporto tra i beni in sequestro e il reato contestato e delle ragioni per le quali ne è necessaria la sottrazione alla disponibilità del ricorrente, sottolineando che la libera disponibilità di detti beni potrebbe agevolare la commissione di altri reati (quali l'abbandono incontrollato di rifiuti o il loro smaltimento con modalità non consentite), o protrarre le conseguenze del reato contestato, consentendo al ricorrente la gestione illecita di detti rifiuti esportandoli. Si tratta, anche a questo proposito, di motivazione adeguata e corretta, che il ricorrente ha censurato esclusivamente sul piano delle valutazioni di merito, sia quanto alla liceità della condotta sia quanto alla sussistenza delle ragioni di opportunità necessarie per disporre il sequestro, con la conseguente manifesta infondatezza delle censure sollevate su tale punto. 4. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante il contenuto non consentito e la manifesta infondatezza di tutte le censure alle quali è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag