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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33798/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16405/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa «ope legis» -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 2292/2022 depositata il 18 luglio 2022 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], socio usufruttuario di una quota del 50 per cento del capitale della [OSCURATO:SOCIETA]., un avviso di accertamento con il quale, in virtù della presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai partecipanti a società di capitali a ristretta base proprietaria, rettificava la dichiarazione dei redditi dallo stesso presentata per l’anno 2013, procedendo alle conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRPEF.

L’atto impositivo faceva sèguito ad altro precedente avviso di accertamento -definitivamente confermato in sede giudiziaria- mediante il quale il medesimo Ufficio aveva rideterminato il reddito denunciato dalla prefata società per il medesimo periodo d’imposta, contestando l’indebita deduzione di quote di ammortamento di beni strumentali per un importo di 33.547.18 euro.

Il contribuente reagiva proponendo ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Catanzaro, la quale, riconosciuta la fondatezza delle ragioni da lui addotte, annullava l’atto impugnato.

La pronuncia di primo grado veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Calabria, che con sentenza n. 2292/2022 del 18 luglio 2022 respingeva l’appello erariale in base al decisivo rilievo che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. aveva «ratifica(to)la notevole perdita di esercizio» da questa riportata «nell’anno in contestazione, con la conseguenza che non p(oteva)in alcun modo operare la presunzione di distr(ib)uzione degli utili ai soci, mancando, per stessa ammissione dell’Ufficio, un qualsiasi utile».

Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 38, comma e, e 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 2263, comma 1, c.c.. 1.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente affermato che, essendosi l’esercizio 2013 della [OSCURATO:SOCIETA]. chiuso in perdita, non poteva trovare applicazione nei confronti del socio Mantella la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili realizzati da società a ristretta base proprietaria. 1.2 Il motivo è fondato. 1.3 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi legittima la presunzione di distribuzione in favore dei soci degli utili non contabilizzati conseguiti da società di capitali a ristretta partecipazione, non ricorrendo in detta ipotesi il divieto di presunzioni di secondo grado (ove mai operante nel nostro ordinamento), atteso che il fatto noto su cui si fonda il procedimento inferenziale non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo che normalmente caratterizza la gestione di questo tipo di enti (cfr., ex permultis, Cass. n. 8903/2021, Cass. n. 25737/2022, Cass. n. 19272/2024, Cass. n. 24536/2025). 1.4 È stato, inoltre, precisato che tale presunzione non è inficiata dalla circostanza che il bilancio del periodo d’imposta in verifica abbia esposto un risultato economico negativo (cfr. Cass. n. 18640/2008).

Si è, al riguardo, osservato che il surriferito principio, «in carenza di qualsivoglia convincente argomentazione contraria, deve essere confermato anche per l’ipotesi di definitivo accertamento di una perdita contabile nonostante la considerazione di ricavi non contabilizzati, atteso che, per effetto della mancata loro inclusione nella contabilità sociale, comunque i ricavi conseguiti da operazioni ”in nero“ non risultano nè accantonati nè reinvestiti e, quindi, sono stati distratti dalla società per essere distribuiti ai soci: il risultato ”pur sempre negativo“ del bilancio..., infatti, non esclude il fatto oggettivo che i ricavi non contabilizzati, non entrati nelle casse sociali, sono stati distribuiti ai soci in quanto tali (uti soci), quindi senza nessun altro titolo giuridico che la qualità rivestita» (cfr. Cass. n. 18640/2008, paragrafo B della motivazione). 1.5 Non si è poi mancato di puntualizzare che «la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili da parte di società di capitali a ristretta base azionaria non si applica solo se il maggior reddito accertato tragga origine da ricavi occultati o da costi fittizi, ma anche nell’ipotesi di costi indeducibili» (cfr. Cass. n. 10679/2022); ciò in quanto «i costi costituiscono un elemento rilevante ai fini della determinazione del reddito d’impresa, sicchè, quando essi siano ”fittizi“ o ”indeducibili“, scatta la presunzione che il medesimo è maggiore di quanto dichiarato o indicato in bilancio, con la conseguenza che non può riscontrarsi alcuna differenza tra la percezione di maggiori ricavi e l’indeducibilità o inesistenza di costi» (cfr. Cass. nn. 17959-17960/2012, Cass. n. 3980/2020, Cass. n. 2224/2021). 1.6 [OSCURATO:PERSONA] regionale si è discostata dal surrichiamato insegnamento di legittimità, incorrendo, conseguentemente, nel denunciato «error in iudicando».

2. Per quanto precede, va disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, già CTR, della Calabria, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi alle «regulae iuris»sopra espresse. 2.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16405/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa «ope legis» -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 2292/2022 depositata il 18 luglio 2022 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], socio usufruttuario di una quota del 50 per cento del capitale della [OSCURATO:SOCIETA]., un avviso di accertamento con il quale, in virtù della presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai partecipanti a società di capitali a ristretta base proprietaria, rettificava la dichiarazione dei redditi dallo stesso presentata per l’anno 2013, procedendo alle conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRPEF. L’atto impositivo faceva sèguito ad altro precedente avviso di accertamento -definitivamente confermato in sede giudiziaria- mediante il quale il medesimo Ufficio aveva rideterminato il reddito denunciato dalla prefata società per il medesimo periodo d’imposta, contestando l’indebita deduzione di quote di ammortamento di beni strumentali per un importo di 33.547.18 euro. Il contribuente reagiva proponendo ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Catanzaro, la quale, riconosciuta la fondatezza delle ragioni da lui addotte, annullava l’atto impugnato. La pronuncia di primo grado veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Calabria, che con sentenza n. 2292/2022 del 18 luglio 2022 respingeva l’appello erariale in base al decisivo rilievo che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. aveva «ratifica(to)la notevole perdita di esercizio» da questa riportata «nell’anno in contestazione, con la conseguenza che non p(oteva)in alcun modo operare la presunzione di distr(ib)uzione degli utili ai soci, mancando, per stessa ammissione dell’Ufficio, un qualsiasi utile». Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 38, comma e, e 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 2263, comma 1, c.c.. 1.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente affermato che, essendosi l’esercizio 2013 della [OSCURATO:SOCIETA]. chiuso in perdita, non poteva trovare applicazione nei confronti del socio Mantella la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili realizzati da società a ristretta base proprietaria. 1.2 Il motivo è fondato. 1.3 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi legittima la presunzione di distribuzione in favore dei soci degli utili non contabilizzati conseguiti da società di capitali a ristretta partecipazione, non ricorrendo in detta ipotesi il divieto di presunzioni di secondo grado (ove mai operante nel nostro ordinamento), atteso che il fatto noto su cui si fonda il procedimento inferenziale non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo che normalmente caratterizza la gestione di questo tipo di enti (cfr., ex permultis, Cass. n. 8903/2021, Cass. n. 25737/2022, Cass. n. 19272/2024, Cass. n. 24536/2025). 1.4 È stato, inoltre, precisato che tale presunzione non è inficiata dalla circostanza che il bilancio del periodo d’imposta in verifica abbia esposto un risultato economico negativo (cfr. Cass. n. 18640/2008). Si è, al riguardo, osservato che il surriferito principio, «in carenza di qualsivoglia convincente argomentazione contraria, deve essere confermato anche per l’ipotesi di definitivo accertamento di una perdita contabile nonostante la considerazione di ricavi non contabilizzati, atteso che, per effetto della mancata loro inclusione nella contabilità sociale, comunque i ricavi conseguiti da operazioni ”in nero“ non risultano nè accantonati nè reinvestiti e, quindi, sono stati distratti dalla società per essere distribuiti ai soci: il risultato ”pur sempre negativo“ del bilancio..., infatti, non esclude il fatto oggettivo che i ricavi non contabilizzati, non entrati nelle casse sociali, sono stati distribuiti ai soci in quanto tali (uti soci), quindi senza nessun altro titolo giuridico che la qualità rivestita» (cfr. Cass. n. 18640/2008, paragrafo B della motivazione). 1.5 Non si è poi mancato di puntualizzare che «la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili da parte di società di capitali a ristretta base azionaria non si applica solo se il maggior reddito accertato tragga origine da ricavi occultati o da costi fittizi, ma anche nell’ipotesi di costi indeducibili» (cfr. Cass. n. 10679/2022); ciò in quanto «i costi costituiscono un elemento rilevante ai fini della determinazione del reddito d’impresa, sicchè, quando essi siano ”fittizi“ o ”indeducibili“, scatta la presunzione che il medesimo è maggiore di quanto dichiarato o indicato in bilancio, con la conseguenza che non può riscontrarsi alcuna differenza tra la percezione di maggiori ricavi e l’indeducibilità o inesistenza di costi» (cfr. Cass. nn. 17959-17960/2012, Cass. n. 3980/2020, Cass. n. 2224/2021). 1.6 [OSCURATO:PERSONA] regionale si è discostata dal surrichiamato insegnamento di legittimità, incorrendo, conseguentemente, nel denunciato «error in iudicando». 2. Per quanto precede, va disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, già CTR, della Calabria, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi alle «regulae iuris»sopra espresse. 2.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit.. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.