Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 03901/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

Nel caso di specie non è configurabilel’apparenza della motivazione, avendo la Corte territoriale dato contezza del ragionamento che ha condotto alla decisione.

La sentenza impugnata ha infatti escluso l’applicabilità dell’art.202 del d.P.R. n. 3/1957, come innovato dall’art. 3, comma 57, della legge n. 537/1993 in quanto riferibile al solo passaggio di carriera nell’ambito delle amministrazioni statali.

Ha poi richiamato precedenti di questa Corteper sostenere chedopo l’entrata in vigore della modifica disposta dall’art. 16 della legge n. 24 del 2005 ( che ha introdotto il comma 2 quinquiesnell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001) al dipendente trasferito per mobilità spettano gli assegni ad personam riassorbibili, al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius, solo in relazione a fattispecie sottoposte alle disposizioni previgenti, mentre a seguito di tale modifica legislativa può essere riconosciuto unicamenteil trattamento economico dovuto al momento dell’iscrizione in ruolo dell’Amministrazione di destinazione, senza alcun adeguamento al pregresso percorso lavorativo del dipendente.

Anche sulla scorta deipareri resi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le note del 27.3.2007 e del 21.4.2021,ha dunque ritenuto che al ricorrente, transitato nei ruoli dell’INPS per mobilità volontaria, salvo diverse previsioni di legge, regolamento, contratto collettivo o atto amministrativo, dovesse essere attribuito il trattamento economico e giuridico dell’Amministrazione di destinazione, anche in deroga al divieto di reformatio in peius, in applicazione dell’art. 30, comma 2 quinquies, d.lgs. n. 165/2001.

Si tratta di un percorso argomentativo logico e coerente, sicché non si ravvisa il vizio motivazionale denunciato nel motivo, vizio che deve essere interno al provvedimento e non può discendere dall’asserita contraddittorietà della decisione con l’ordinanza istruttoria, peraltro revocabile, di ammissione della CTU.

5. La prima censura è infondata nella parte in cui invoca la direttiva 2001/23/CE, che riguarda la cessione di azienda e non si applica, al pari dei principi enunciati dal giudice eurounitario, alla mobilità volontariaindividuale.

Nella restante parte la censura è fondata,perché la sentenza impugnata non è conforme al principio di diritto espresso da questa Corte, secondo cui “Le modifiche introdotte all’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 dall’art. 16 comma 1 lett. c) della legge 28.11.2005, n. 246 non hanno inciso sul diritto del dipendente, interessato da procedura di mobilità con transito in diversa P.A. in epoca successiva al 16.12.2005, a vedersi riconoscere l’assegno ad personam al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito presso l’amministrazione di provenienza”(Cass. n. 20197/2024 e Cass.n. 20953/2024).

Nel ricostruire il quadro normativo, questa Corte ha evidenziato che l’art. 16 della legge n. 246/2005 ha apportato specifiche modifiche all’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 prevedendo, per quanto rilevain questa sede, che: a) al comma 1, le parole: “passaggio diretto” sono sostituite dalle seguenti: “cessione del contratto di lavoro”; c) dopo il comma 2-quater, è aggiunto il seguente: “2- quinquies.

Salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quelo accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”.

Si è in proposito chiarito che l’espressione “esclusivamente” riferita al trattamento economico da riconoscersi e l’esplicito riferimento alla “iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione” non conducono affatto a concludere che, a seguito della novella, sia riconoscibile al dipendente coinvolto in procedura di mobilità solo il trattamento economico della P.A. di destinazione, senza alcun adeguamento in rapporto al pregresso percorso lavorativo.

Infatti, la sostituzione dell’espressione “passaggio diretto” di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 nella sua formulazione originaria, con la dizione “cessione del contratto di lavoro” non fa che ribadire l’esegesi che a tale disposizione già era stata data dalla giurisprudenza di legittimità, e che riconnetteva la fattispecie all’istituto civilistico della cessione del contratto (art. 1406 cod. civ.) che, come precisato da Cass. 5 novembre 2003 n. 16635, comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali e realizzando soltanto una sostituzione soggettiva, con conservazione dell’anzianità e mantenimento del trattamento economico goduto nell’amministrazione di provenienza.

E’ stato ritenuto significativo che la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26420 del 12 dicembre 2006 abbia richiamato la motivazione dell’art. 30, introdotta dall’art. 16 della legge n. 246 del 2005, esclusivamente per rilevare che l’introduzione nel nuovo testo dell’espressione “cessione del contratto” offre un elemento per l’interpretazione dell’espressione atecnica “passaggio diretto” anche per il passato (nello stesso senso cfr. Cass. n. 24949 del 24/11/2014).

Si è pertanto evidenziato che l’espressione “esclusivamente”, riferita al trattamento economico da riconoscere, non esclude che possa essere mantenuto, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile, il trattamento economico già in godimento onde evitare per il dipendente una regressione delle condizioni economico-retributive in violazione dei «vincoli esistenti per la mobilità del settore pubblico, quanto a conservazione dell’anzianità, della qualifica e del trattamento economico»([OSCURATO:PERSONA].

S.U. n. 26420/2006 cit., v. in particolare a p. 9).

Su tale formante interpretativo, Cass. n. 18299/2017 ha affermato, in un caso in cui il transito del lavoratore si era verificato nel settembre 2006 e, quindi, successivamente all’entrata in vigore della legge n. 246 del 2005, art. 16 comma 1, che « a regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all’altro comporta l’inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 cod. civ.) è confermata, per i dipendenti pubblici, dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 30, che nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 16 comma 1 della legge n. 246 del 2005, applicabile ratione temporis […] riconduce ormai in maniera espressa il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della “cessione del contratto” (art. 1406 cod. civ.), al cui schema dogmatico anche prima della modifica apportata nel 2005 questa Corte aveva riferito l’istituto della mobilità volontaria (Cass.

SSUU 6420/2006 e 19251/2010; Cass. 2/2017, Cass.24724/2014, 5949/2012), affermando il principio secondo cui al lavoratore trasferito spetta il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi del comparto dell’Amministrazione cessionari, non giustificandosi diversità di trattamento (salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito) tra dipendenti, dello stesso ente, a seconda della provenienza (Cass. 169/2017, 22782/2016, 20557/2016, 18850/2016, 10219/2014, 24949/2014, 2181/2013, 5959/2012; Ord. 21804/2014)»(negli stessi termini Cass. n. 24122/2018).

A tale orientamento è stata data continuità; si è infatti ribadito che il legislatore, nel riformulare l’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 se, da un lato, ha voluto con chiarezza ricondurre la mobilità all’istituto più generale della cessione del contratto, dall’altro però, anche mostrando di condividere l’approdo al quale la giurisprudenza di questa Corte era già pervenuta, ha inteso con altrettanta chiarezza rimarcarne una specialità rispetto alla cessione civilistica del contratto, evidenziando che, a seguito dell’inserimento definitivo nella nuova amministrazione, il dipendente viene ad essere assoggettato quanto agli aspetti economici e normativi, alle regole che vigono nell’ente di destinazione e non può, conseguentemente pretendere un’ultrattività della disciplina contrattuale opponibile al solo cedente né far valere nei confronti del cessionario mere aspettative maturate rispetto al precedente datore di lavoro pubblico.

La riforma del 2005 si è inserita in un contesto ancora caratterizzato dalla vigenza del principio generale, proprio dell’impiego pubblico, del divieto di reformatio in peius, sicché, ove il legislatore avesse inteso derogare a detto principio, lo avrebbe fatto in modo esplicito, non essendo sufficiente a giustificare la riduzione del trattamento economico il solo uso dell’avverbio «esclusivamente», che, come si è detto, è compatibile anche con la diversa opzione esegetica a cui ha aderito tale pronuncia, ben potendo il termine rimarcare solo la giuridica impossibilità di attribuire rilievo, in relazione alle vicende successive al trasferimento, alla normativa, legale e contrattuale, dell’ente di provenienza.

Né l’interpretazione ribadita contrasta con la ratio della riscrittura dell’art. 30 e con la prevista necessità di ricorrere, per la copertura delle vacanze, alla procedura di mobilità in via prioritaria, avendo il legislatore apprezzato anche l’esigenza di contenimento del costo del personale, valutandola non in relazione alla singola amministrazione, ma in un’ottica più generale, ossia con riferimento all’intero complesso delle articolazioni dello Stato e degli enti pubblici che concorrono ad assicurare l’attività amministrativa, sicché, sotto tale profilo, la conservazione del trattamento economico fisso e continuativo goduto dal dipendente nell’ente di provenienza non determina alcuna lesione dell’interesse perseguito.

D’altro canto, se il legislatore ha voluto incentivare la mobilità volontaria, ravvisando in essa uno strumento per attuare, a parità di costo, l’ottimale distribuzione del personale tra le amministrazioni pubbliche, sarebbe incompatibile condetta finalità la previsione di una riduzione del trattamento economico del dipendente transitato che, all’evidenza, finirebbe per disincentivare quella redistribuzione delle risorse umane indicata dalla norma come prioritaria rispetto al reclutamento.

Le conclusioni alle quali sono pervenute le pronunce sopra citate non possono essere contrastate facendo leva su quanto si legge in Cass. n. 10266/2021 ed in Cass. n. 9770/2024, in quanto dette decisioni, ancorché mostrino in motivazione di aderire alla tesi opposta, hanno deciso fattispecie nelle quali la nuova normativa è stata ritenuta inapplicabile, sicché quanto affermato sull’interpretazione della suddetta normativa, non costituendo la ratio decidendi della pronuncia, finisce per essere un obiter, come tale non idoneo a far sorgere un effettivo contrasto con i principi affermati da Cass.

S.U. n. 26420/2006 e da Cass. n. 18299/2017.

Non è stato infine ritenuto dirimente il richiamo al parere del 27 luglio 2007 espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA], essendo stato ribadito il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra le tante Cass. n. 276/2024 resa in continuità con precedenti arresti espressamente richiamati in motivazione) secondo cui le circolari e i pareri non contengono norme di diritto e sono riconducibili alla categoria degli atti unilaterali negoziali o amministrativi, sicché la loro violazione non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge.

Infatti la prassi amministrativa, di cui le circolari medesime ed i pareri sono espressione, non costituisce una fonte di diritti e di obblighi e non pone alcun vincolo quanto all’interpretazione delle disposizioni di legge neanche per l’amministrazione alla quale la stessa è riferibile, potendo solo contribuire, come elemento fattuale concorrente con i dati linguistici del testo, ad orientarne l’esegesi, nei limiti consentiti dal dettato normativo.

6. In conclusione va accolto il primo motivo per quanto di ragione e va dichiarato inammissibileil secondo; la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato nel punto che precede e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo nei sensi di cui in motivazione e dichiara inammissibileil secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). Nel caso di specie non è configurabilel’apparenza della motivazione, avendo la Corte territoriale dato contezza del ragionamento che ha condotto alla decisione. La sentenza impugnata ha infatti escluso l’applicabilità dell’art.202 del d.P.R. n. 3/1957, come innovato dall’art. 3, comma 57, della legge n. 537/1993 in quanto riferibile al solo passaggio di carriera nell’ambito delle amministrazioni statali. Ha poi richiamato precedenti di questa Corteper sostenere chedopo l’entrata in vigore della modifica disposta dall’art. 16 della legge n. 24 del 2005 ( che ha introdotto il comma 2 quinquiesnell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001) al dipendente trasferito per mobilità spettano gli assegni ad personam riassorbibili, al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius, solo in relazione a fattispecie sottoposte alle disposizioni previgenti, mentre a seguito di tale modifica legislativa può essere riconosciuto unicamenteil trattamento economico dovuto al momento dell’iscrizione in ruolo dell’Amministrazione di destinazione, senza alcun adeguamento al pregresso percorso lavorativo del dipendente. Anche sulla scorta deipareri resi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le note del 27.3.2007 e del 21.4.2021,ha dunque ritenuto che al ricorrente, transitato nei ruoli dell’INPS per mobilità volontaria, salvo diverse previsioni di legge, regolamento, contratto collettivo o atto amministrativo, dovesse essere attribuito il trattamento economico e giuridico dell’Amministrazione di destinazione, anche in deroga al divieto di reformatio in peius, in applicazione dell’art. 30, comma 2 quinquies, d.lgs. n. 165/2001. Si tratta di un percorso argomentativo logico e coerente, sicché non si ravvisa il vizio motivazionale denunciato nel motivo, vizio che deve essere interno al provvedimento e non può discendere dall’asserita contraddittorietà della decisione con l’ordinanza istruttoria, peraltro revocabile, di ammissione della CTU. 5. La prima censura è infondata nella parte in cui invoca la direttiva 2001/23/CE, che riguarda la cessione di azienda e non si applica, al pari dei principi enunciati dal giudice eurounitario, alla mobilità volontariaindividuale. Nella restante parte la censura è fondata,perché la sentenza impugnata non è conforme al principio di diritto espresso da questa Corte, secondo cui “Le modifiche introdotte all’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 dall’art. 16 comma 1 lett. c) della legge 28.11.2005, n. 246 non hanno inciso sul diritto del dipendente, interessato da procedura di mobilità con transito in diversa P.A. in epoca successiva al 16.12.2005, a vedersi riconoscere l’assegno ad personam al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito presso l’amministrazione di provenienza”(Cass. n. 20197/2024 e Cass.n. 20953/2024). Nel ricostruire il quadro normativo, questa Corte ha evidenziato che l’art. 16 della legge n. 246/2005 ha apportato specifiche modifiche all’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 prevedendo, per quanto rilevain questa sede, che: a) al comma 1, le parole: “passaggio diretto” sono sostituite dalle seguenti: “cessione del contratto di lavoro”; c) dopo il comma 2-quater, è aggiunto il seguente: “2- quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quelo accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”. Si è in proposito chiarito che l’espressione “esclusivamente” riferita al trattamento economico da riconoscersi e l’esplicito riferimento alla “iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione” non conducono affatto a concludere che, a seguito della novella, sia riconoscibile al dipendente coinvolto in procedura di mobilità solo il trattamento economico della P.A. di destinazione, senza alcun adeguamento in rapporto al pregresso percorso lavorativo. Infatti, la sostituzione dell’espressione “passaggio diretto” di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 nella sua formulazione originaria, con la dizione “cessione del contratto di lavoro” non fa che ribadire l’esegesi che a tale disposizione già era stata data dalla giurisprudenza di legittimità, e che riconnetteva la fattispecie all’istituto civilistico della cessione del contratto (art. 1406 cod. civ.) che, come precisato da Cass. 5 novembre 2003 n. 16635, comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali e realizzando soltanto una sostituzione soggettiva, con conservazione dell’anzianità e mantenimento del trattamento economico goduto nell’amministrazione di provenienza. E’ stato ritenuto significativo che la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26420 del 12 dicembre 2006 abbia richiamato la motivazione dell’art. 30, introdotta dall’art. 16 della legge n. 246 del 2005, esclusivamente per rilevare che l’introduzione nel nuovo testo dell’espressione “cessione del contratto” offre un elemento per l’interpretazione dell’espressione atecnica “passaggio diretto” anche per il passato (nello stesso senso cfr. Cass. n. 24949 del 24/11/2014). Si è pertanto evidenziato che l’espressione “esclusivamente”, riferita al trattamento economico da riconoscere, non esclude che possa essere mantenuto, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile, il trattamento economico già in godimento onde evitare per il dipendente una regressione delle condizioni economico-retributive in violazione dei «vincoli esistenti per la mobilità del settore pubblico, quanto a conservazione dell’anzianità, della qualifica e del trattamento economico»([OSCURATO:PERSONA]. S.U. n. 26420/2006 cit., v. in particolare a p. 9). Su tale formante interpretativo, Cass. n. 18299/2017 ha affermato, in un caso in cui il transito del lavoratore si era verificato nel settembre 2006 e, quindi, successivamente all’entrata in vigore della legge n. 246 del 2005, art. 16 comma 1, che « a regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all’altro comporta l’inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 cod. civ.) è confermata, per i dipendenti pubblici, dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 30, che nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 16 comma 1 della legge n. 246 del 2005, applicabile ratione temporis […] riconduce ormai in maniera espressa il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della “cessione del contratto” (art. 1406 cod. civ.), al cui schema dogmatico anche prima della modifica apportata nel 2005 questa Corte aveva riferito l’istituto della mobilità volontaria (Cass. SSUU 6420/2006 e 19251/2010; Cass. 2/2017, Cass.24724/2014, 5949/2012), affermando il principio secondo cui al lavoratore trasferito spetta il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi del comparto dell’Amministrazione cessionari, non giustificandosi diversità di trattamento (salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito) tra dipendenti, dello stesso ente, a seconda della provenienza (Cass. 169/2017, 22782/2016, 20557/2016, 18850/2016, 10219/2014, 24949/2014, 2181/2013, 5959/2012; Ord. 21804/2014)»(negli stessi termini Cass. n. 24122/2018). A tale orientamento è stata data continuità; si è infatti ribadito che il legislatore, nel riformulare l’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 se, da un lato, ha voluto con chiarezza ricondurre la mobilità all’istituto più generale della cessione del contratto, dall’altro però, anche mostrando di condividere l’approdo al quale la giurisprudenza di questa Corte era già pervenuta, ha inteso con altrettanta chiarezza rimarcarne una specialità rispetto alla cessione civilistica del contratto, evidenziando che, a seguito dell’inserimento definitivo nella nuova amministrazione, il dipendente viene ad essere assoggettato quanto agli aspetti economici e normativi, alle regole che vigono nell’ente di destinazione e non può, conseguentemente pretendere un’ultrattività della disciplina contrattuale opponibile al solo cedente né far valere nei confronti del cessionario mere aspettative maturate rispetto al precedente datore di lavoro pubblico. La riforma del 2005 si è inserita in un contesto ancora caratterizzato dalla vigenza del principio generale, proprio dell’impiego pubblico, del divieto di reformatio in peius, sicché, ove il legislatore avesse inteso derogare a detto principio, lo avrebbe fatto in modo esplicito, non essendo sufficiente a giustificare la riduzione del trattamento economico il solo uso dell’avverbio «esclusivamente», che, come si è detto, è compatibile anche con la diversa opzione esegetica a cui ha aderito tale pronuncia, ben potendo il termine rimarcare solo la giuridica impossibilità di attribuire rilievo, in relazione alle vicende successive al trasferimento, alla normativa, legale e contrattuale, dell’ente di provenienza. Né l’interpretazione ribadita contrasta con la ratio della riscrittura dell’art. 30 e con la prevista necessità di ricorrere, per la copertura delle vacanze, alla procedura di mobilità in via prioritaria, avendo il legislatore apprezzato anche l’esigenza di contenimento del costo del personale, valutandola non in relazione alla singola amministrazione, ma in un’ottica più generale, ossia con riferimento all’intero complesso delle articolazioni dello Stato e degli enti pubblici che concorrono ad assicurare l’attività amministrativa, sicché, sotto tale profilo, la conservazione del trattamento economico fisso e continuativo goduto dal dipendente nell’ente di provenienza non determina alcuna lesione dell’interesse perseguito. D’altro canto, se il legislatore ha voluto incentivare la mobilità volontaria, ravvisando in essa uno strumento per attuare, a parità di costo, l’ottimale distribuzione del personale tra le amministrazioni pubbliche, sarebbe incompatibile condetta finalità la previsione di una riduzione del trattamento economico del dipendente transitato che, all’evidenza, finirebbe per disincentivare quella redistribuzione delle risorse umane indicata dalla norma come prioritaria rispetto al reclutamento. Le conclusioni alle quali sono pervenute le pronunce sopra citate non possono essere contrastate facendo leva su quanto si legge in Cass. n. 10266/2021 ed in Cass. n. 9770/2024, in quanto dette decisioni, ancorché mostrino in motivazione di aderire alla tesi opposta, hanno deciso fattispecie nelle quali la nuova normativa è stata ritenuta inapplicabile, sicché quanto affermato sull’interpretazione della suddetta normativa, non costituendo la ratio decidendi della pronuncia, finisce per essere un obiter, come tale non idoneo a far sorgere un effettivo contrasto con i principi affermati da Cass. S.U. n. 26420/2006 e da Cass. n. 18299/2017. Non è stato infine ritenuto dirimente il richiamo al parere del 27 luglio 2007 espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA], essendo stato ribadito il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra le tante Cass. n. 276/2024 resa in continuità con precedenti arresti espressamente richiamati in motivazione) secondo cui le circolari e i pareri non contengono norme di diritto e sono riconducibili alla categoria degli atti unilaterali negoziali o amministrativi, sicché la loro violazione non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge. Infatti la prassi amministrativa, di cui le circolari medesime ed i pareri sono espressione, non costituisce una fonte di diritti e di obblighi e non pone alcun vincolo quanto all’interpretazione delle disposizioni di legge neanche per l’amministrazione alla quale la stessa è riferibile, potendo solo contribuire, come elemento fattuale concorrente con i dati linguistici del testo, ad orientarne l’esegesi, nei limiti consentiti dal dettato normativo. 6. In conclusione va accolto il primo motivo per quanto di ragione e va dichiarato inammissibileil secondo; la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato nel punto che precede e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo nei sensi di cui in motivazione e dichiara inammissibileil secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla