CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 giugno 2024
Cassazione n. 20197/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30607-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia ope legis in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BARILE [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.30607/2019 Cron. Rep. Ud.20/06/2024 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. G. BELLI 27, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentano e difendono; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1631/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/04/2019 R.G.N. 5751/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza n. 1631/2018, pubblicata in data 8.4.2019, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del locale Tribunale, accoglieva parzialmente la domanda degli odierni controricorrenti ‒ tutti ex-dipendenti del Ministero dell’Interno o del Ministero della Difesa transitati nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri(in seguito: PCM), Dipartimento della Protezione Civile con decorrenza 27.12.2010 ‒ dichiarando il loro diritto a percepire un assegno ad personam riassorbibile , pari alla differenza tra il trattamento economico percepito nell'amministrazione di provenienza e il trattamento economico previsto a seguito del loro reinquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministro, con ogni conseguente statuizione condannatoria; 2. la Corte di appello, pur ritenendo trattarsi di una mobilità atipica regolata direttamente dal d.l. n. 195/2009, osservava che, nulla prevedendo tale decreto sul trattamento economico, potesse comunque farsi richiamo alla regola generale posta dall’art. 30 comma2- quinquies d.lgs. n. 165/2001; nella specie operava il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito, che era principio generale della disciplina del pubblico impiego, di cui era espressio ne , in particolare , altresì l'art. 2 comma 3 del d.lgs. 165/2001; 3. avverso tale sentenza la PCM ha interposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo assistito da memoria , cui si sono opposti i lavoratoricon controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. nell’unico motivo si denuncia , ex art. 360, comma 1, n. 3 , c od . proc. c iv . , violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al «combinato disposto dall'art. 30 comma 2 - quinquies del d . l gs . n. 165/2001, introdotto dall'art. 16 , comma 1 lett. c) , della legge 28 novembre2005, n. 246, ratione temporis vigente, e dell'art. 14 , comma 3-bis,del d.l . 30 dicembre 2009 n. 195, conv. , con mod if . , dalla legge 26 febbraio 2010 n.26, in una con gli artt. 2 , comma 3 , e 45 , comma 2 , dello stesso d.lgs. n. 165/2001»; la modifica apportata al testo dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, cit., con l’art. 16, comma 1, della legge n. 246/2005,cit., nell’ottica di raggiungere «un contenimento di costi», e la successiva novellazione dell’articolo con l’art. 4, comma 1, d.l. n. 90/2014, conv. nella legge n. 114/2014, che avrebbe abbandonato « la dogmatica della cessione del contratto » , farebberocomprendere che al dipendente trasferito per mobilità e iscritto nel ruolo dell’amministrazione di destinazione si applica “esclusivamente” il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione, con esclusione (salva disposizione ad hoc che espressamente lo consenta, in deroga alla regola generale) dell’assegno ad personamaggiuntivo; nella specie, i dipendenti erano transitati , a far data dal 29.12.2010, nella nuova amministrazione ( i.e., Dipartimento della Protezione Civile) a seguito del trasferimento a domanda di cui all’art. 14, co mma 3 - bis , del d.l. n. 195/2009, in conseguenza della stipula dei rispettivi contratti individuali di lavoro, sicché era loro applicabile la modifica di cui all’art. 30, co mma 2 - quinquies , del d.lgs. n. 165/2001; tutti i precedenti di legittimità che afferma va no il d ivieto di reformatio in peius del trattamento economico erano, secondo la ricorrente,riferiti a vicende antecedenti alla data d’entrata in vigore della legge n. 246/2005, cit.; 2. occorre dare preliminarmente atto dell’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione svolta dai controricorrenti, i qualine assumono la tardività a fronte d i notifica della sentenza impugnata intervenuta in data 17/4/2019; secondo i controricorrenti, il termine breve di giorni sessanta, ai sensi dell’art. 325, comma 2 , cod. proc. civ ., era spirato in data 16/6/2019, sicché tardiva era la proposizione del ricorso per cassazionein data 7/10/2019 ; 2.1 l’eccezione va disattesa; secondo consolidato orientamento di questa Corte, in difetto di un'espressa comminatoria di legge, la nullità della notificazione della sentenza effettuata mediante consegna di una copia incompleta può essere affermata, al fine di escludere il decorso del termine breve di impugnazione, solo se il destinatario deduca e dimostri che detta incompletezza gli abbia precluso la compiuta conoscenza dell'atto, perciò incidendo negativamente sul pieno esercizio della facoltà d'impugnativa della stessa (Cass. Sez. U, 391/1989, 2081/1995; Cass. 11528/2003, 10488/2012, 2321/2017); da questo approdo interpretativo deriva l’ulteriore conclusione che la notifica di un atto processuale privo di qualche pagina rileva unicamente ove detta mancanza abbia impedito al destinatario la piena comprensione dell'atto stesso e, quindi, abbia menomato il suo diritto di difesa, rendendo in ogni caso configurabile un vizio del procedimento notificatorio e non dell'atto, con conseguente possibilità di una sanatoria ex tunc, fatta salva la possibilità di concedere al destinatario un termine per integrare le sue difese (Cass. Sez. U, 14/09/2016, n. 18121; Cass. 858/2019); nella specie, è incontroverso fra le parti (v. pag. 11 del controricorso ove si legge che « l’incompletezza dell’atto notificato può ritenersi pacifica») che mancavano, nella copia notificata della sentenza, le pagine da n. 5 a n. 7, e, dunque, proprio quelle centrali della motivazione che inizia nel suo complesso a pagina 4 e termina alla pagina 8, precludendone la compiuta valutazione, su cui si è poi innestata la critica, svolta col ricorso per cassazione, degli argomenti trattati specialmente nella pagina 7 mancante della sentenza; né può obiettarsi che la Corte d’appello di Roma avesse «provveduto a notificare con PEC dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (ore 11:52:24) a entrambe le parti la sentenza in questa sede impugnata», la quale comunque avrebbe potuto essere reperita agevolmente « con l’utilizzo degli ordinari strumenti informatici»; prescindendo dal fatto che la deduzione in questione ‒ i.e. notifica della sentenza a cura della Cancelleria ‒ difetta dei requisiti di specificità ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ., mancando ogni profilo di localizzazione dell’atto richiamato, giova evidenziare che la comprensione dell’atto deve poter essere attinta dalla stessa copia notificata e non aliunde,ove si voglia (beninteso) riconnettere all’adempimento notificatorio in parola gli scopi sollecitatori che sono suoi propri; 3. ciò detto, il motivo di ricorso non è fondato; 3.1 i controricorrenti sono stati inseriti nei ruoli della PCM in virtù di una procedura speciale di reclutamento introdotta con l’art. 14, comma 3-bis, del d.l. n. 195/2009, conv. in legge n. 26/2010, a tenore del quale: «Nelle more dell'attuazione dell'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di razionalizzare la gestione e l'ottimale impiego del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo da trasferire a domanda nel ruolo speciale di protezione civile, la consistenza del predetto contingente è provvisoriamente determinata in misura pari al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta in servizio presso il Dipartimento medesimo»; siamo fuori dell’ambito di cui all’art. 30, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001, secondo il quale, le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio; quella per cui è causa, infatti, come di recente affermato da Cass.11/4/2024 n. 9774 , non è una procedura di mobilità ma una procedura speciale di reclutamento (art. 1 del d.l. n. 195/2005: «Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza …»), in ragione della nuova istituzione del ruolo speciale della Protezione civile; n on vi sono, pertanto , posti “vacanti” da ricoprire ma un’intera nuova struttura da rendere operativa; 3.2 rebus sic stantibus , il giudice d’appello ha ritenuto, pur nell’atipicità della procedura, che pot esse applicarsi , in difetto di disposizioni ad hocsul trattamento da erogare al personale trasferito, la disciplina generale dell’art. 30 comma 2 d.lgs. n. 165/2001, e dunque il divieto di reformatio in peiusdel trattamento economico acquisito, ragion per cui i dipendenti avevano diritto di percepire l’assegno ad personam riassorbibile, pari alla differenza tra il trattamento economico fondamentale percepito presso la P.A. di provenienza e il deteriore trattamento economico presso la P.A. di destinazione; 3.3 non sull ’individuazione della disciplina applicabile ma su tale specifica affermazione didiritto si appuntano le censure della presidenza del Consiglio dei ministri , la quale deduce che il transito nella nuova amministrazione sarebbe intervenuto sotto la vigenza della legge n. 246/2005, la quale, all'art. 16, commi 1 e 2, al fine di rafforzare i servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo ai servizi di informazione e di semplificazione, nel rispetto del contenimento dei costi, avrebbe apportato all'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, una significativa modifica, nel senso di prevedere , per l’avvenire, che al dipendente trasferito spetti « esclusivamente » il trattamento previsti dal comparto della P.A. di destinazione, venendo così menoil principio di irriducibilità della retribuzione;4. tale ordine di idee non può essere però condiviso; 4.1 il giudice d’appello ha fa tto dichiarato ossequio ai principi espressi da Cass. n. 169/2017 e Cass. n. 24949/2014 , le quali, richiamandosi ad altre sentenze , pronunciate all'udienza del 16 ottobre 2014 (nn. da 24724 a 24726, da 24729 a 24731, 24889, 24890, 24949, 25017, 25018, 25160, 25245, 25246), nonché all'udienza del 2 marzo 2016 (nn. da 8575 a 8582, da 8612 a 8616, 9309 e 9310, 9487 e 9488, 9762 e 9763, da 9762 a 9764, 9916 e 9917, 10063), fanno riferimento a procedure di mobilità volontaria, ex art. 30 d.lgs n. 165 del 2001, espletate, in effetti, in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 246 del 2005; 4.2 l'indicata legge n. 246/2005, all'art. 16, commi 1 e 2, ha apportato all'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, una specifica modifica, nel senso che: a) al comma 1, le parole: «passaggio diretto» sono sostituite dalle seguenti: «cessione del contratto di lavoro»e b) dopo il comma 2-quater, è aggiunto il seguente: «2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione»; senonché, l' avverbio « esclusivamente » riferit o al trattamento economico da riconoscersi e l'esplicito riferimento alla «iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione» non conduc ono affatto a concludere che, a seguito dellanovella, sia riconoscibile al dipendente coinvolto in procedura di mobilità solo il trattamento economico della P.A. di destinazione, senza alcun adeguamento in rapporto al pregresso percorso lavorativo;4.3infatti, la sostituzione dell’espressione «passaggio diretto», di cui all'art. 30 del d.lgs n. 165 del 2001 nella sua formulazione originaria, con la dizione «cessione del contratto di lavoro»non fa che ribadire l’esegesi che a tale disposizione si forniva, e che riconnetteva la fattispecie all'istituto civilistico della cessione del contratto(art. 1406 cod. civ.) che, come precisatogià in epoca risalente da Cass. 5 novembre 2003 n. 16635, comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti e obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali e realizzando soltanto una sostituzione soggettiva, con conservazione della anzianità e mantenimento del trattamento economico goduto nell'amministrazione di provenienza; ed è significativo che le Sezioni Unite n. 26420 del 12 dicembre 2006 richiamino la modificazione all'art. 30, introdotta dall'art. 16 della legge n. 246 del 2005, esclusivamente per sottolineare che l'in serimento nel nuovo testo della locuzione «cessione del contratto» offre un elemento per l’interpretazione dell'espressione atecnica «passaggio diretto»anche per il passato(nello stesso senso cfr. Cass. n. 24949 del 24/11/2014) ; ben s’intende, allora, come l'avverbio « esclusivamente » , riferit o al trattamento economico da riconoscersi, non esclude che possa essere mantenuto, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile, il trattamento economico già in godimento onde evitare per il dipendente una regressione delle c ondizioni economico - retributive in violazione dei «vincoli esistenti per la mobilità del settore pubblico, quanto a conservazione dell’anzianità, della qualifica e del trattamento economico» (così Cass. SU n. 26420/2006, cit., v. in particolare a p. 9); 4.4su tale formante interpretativo, Cass. n. 18299 del 25.7.2017 ha affermato, in un caso in cui il transito del lavoratore si era verificato nel settembre 2006 e, quindi, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 246 del 2005, art. 16 comma 1, che «la regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all'altro comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 cod. civ.) è confermata, per i dipendenti pubblici, dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 30, che, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 16 comma 1 della legge n. 246 del 2005, applicabile ratione temporis […], riconduce ormai in maniera espressa il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della “cessione del contratto”(art. 1406 cod. civ.), al cui schema dogmatico anche prima della modifica apportata nel 2005 questa Corte aveva riferito l'istituto della mobilità volontaria (Cass. SSUU 6420/2006 e 19251/2010; Cass. 2/2017, 24724/2014, 5949/2012), affermando il principio secondo cui al lavoratore trasferito spetta il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell'Amministrazione cessionari, non giustificandosi diversità di trattamento (salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito) tra dipendenti, dello stesso ente, a seconda della provenienza (Cass. 169/2017, 22782/2016, 20557/2016, 18850/2016, 101219/2014, 24949/2014, 2181/2013, 5959/2012; Ord. 21803/2014)»; 4.5al richiamato orientamento va qui data continuità, ribadendo che il legislatore, nel riformulare l’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, se, da un lato, ha voluto con chiarezza ricondurre la mobilità all’istituto più generale della cessione del contratto, dall’altro, però, anche in ciò mostrando di condividere l’approdo al quale la giurisprudenza di questa Corte era già pervenuta, ha inteso con altrettanta chiarezza rimarcarne una specialità rispetto alla cessione civilistica del contratto, evidenziando che, a seguito dell’inserimento definitivo nella nuova amministrazione, il dipendente viene a essere assoggettato, quanto agli aspetti economici e normativi, alle regole che vigono nell’ente di destinazione e non può, conseguentemente, pretendere un’ultrattività della disciplina contrattuale opponibile al solo cedente né far valere nei confronti del cessionario mere aspettative maturate rispetto al precedente datore di lavoro pubblico; 4.6 la riforma del 2005 si è inserita in un contesto ancora caratterizzato dalla vigenza del principio generale, proprio dell’impiego pubblico, del divieto di reformatio in peius, sicché, ove il legislatore avesse inteso derogare a detto principio, lo avrebbe fatto in modo esplicito, non essendo sufficiente a giustificare la riduzione del trattamento economico il solo uso dell’avverbio «esclusivamente», che, come si è detto, è compatibile anche con l’opzione esegetica alla quale si ritiene di prestare adesione, ben potendo il termine rimarcare solo la giuridica impossibilità di attribuire rilievo, in relazione alle vicende successive al trasferimento, alla normativa, legale e contrattuale, dell’ente di provenienza; 4.7né l’interpretazione qui ribadita contrasta con quella che, a detta della ricorrente, sarebbe la ratio della riscrittura dell’art. 30 e della prevista necessità di ricorrere, per la copertura delle vacanze, alla procedura di mobilità in via prioritaria; il legislatore, infatti, ha senz’altro apprezzato anche l’esigenza di contenimento del costo del personale, ma valutandola, non in relazione alla singola amministrazione, bensì in un’ottica più generale, ossia con riferimento all’intero complesso delle articolazioni dello Stato e degli enti pubblici che concorrono ad assicurare l’attività amministrativa, sicché, sotto questo profilo, la conservazione del trattamento economico fisso e continuativo goduto dal dipendente nell’ente di provenienza non determina alcuna lesione dell’interesse perseguito; 4.8d’altro canto, è proprio quella finalità che porta a conclusioni opposte a quelle sollecitate da parte ricorrente: se, infatti, il legislatore ha voluto incentivare la mobilità volontaria, ravvisando in essa uno strumento per attuare, a parità di costo, l’ottimale distribuzione del personale fra le amministrazioni pubbliche, incompatibile con detta finalità sarebbe la previsione di una riduzione del trattamento economico del dipendente transitato, che, all’evidenza, finirebbe per disincentivare quella redistribuzione delle risorse umane indicata dalla norma come prioritaria rispetto al reclutamento; 5. né vale il richiamo, operato dalla difesa della PCM che parla di “oscillazioni” della giurisprudenza di legittimità in materia, a Cass. n. 10266/2021 e a Cass. n. 9770/2024, perché quelle pronunce, seppure in motivazione mostrano di aderire alla tesi, sollecitata dalla ricorrente e non condivisa dal Collegio, hanno deciso fattispecie nelle quali la nuova normativa è stata ritenuta inapplicabile, sicché quanto affermato sull’interpretazione della stessa, non costituendo la ratio decidendi della pronuncia, finisce per essere un obiter, come tale non idoneo a far sorgere un effettivo contrasto con i principi affermati dai precedenti richiamati nei punti che precedono; 6.alla stregua dei rilievi suesposti, il ricorso dev’essere rigettato in applicazione del seguente principio di diritto: «le modifiche introdotte all’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 dall’art. 16 comma 1 lett. c) della legge 28.11.2005, n. 246 non hanno inciso sul diritto del dipendente, interessato da procedura di mobilità con transito in diversa P.A. in epoca successiva al 16.12.2005, a vedersi riconoscere l’assegno ad personam al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito presso l’amministrazione di provenienza»; 6.1 le spese di lite seguono la soccombenza è sono liquidate come in dispositivo; 6.2 ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto, trattandosi di P.A. statale non tenuta a pagare il detto contributo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del gi