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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 giugno 2024

Cassazione n. 24451/2024

Testo disponibile della fonte

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24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31680/2019 R.G. proposto da -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Assessore pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difendeope legis -controricorrente - avverso la s entenza n. 1 5 6 /20 1 9 de lla Corte d’Appello di Caltanissetta, depositata il15.4.2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.6.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Iricorrenti – tutti dipendent i della Regione siciliana con vari inquadramenti non dirigenziali– si rivolse ro al Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere che fosse loro riconosciuto il diritto auno stato giuridico ed economico non inferiore a quello del personale statale, in ossequio a quanto disposto dall’art. 14, lett. q, dello Statuto della Regione siciliana (r.d.lgs. 455 del 1946, elevato a far « parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 della Costituzione»con legge costituzionale n. 2 del 1948).

Più concretamente, invocando quella disposizione dello Statuto regionale, il lavoratori chiesero che veni sse loro riconosciuto, per il biennio 2008/2009, il diritto a un trattamento retributivo « pari a quello goduto dai dipendenti ministeriali dello Stato di parigrado, con relativa condanna alle differenze, nonché a percepire l’aumento del 3,2% della retribuzione complessiva» (così la domanda dei lavoratori è riassunta nella sentenza qui impugnata).

In contumacia de l competente Assessorato regionale , il Tribunale accolse ledomande.

La sentenza venne impugnata dall’Assessorato regionale e la Corte d’Appello di Caltanissetta, in accoglimento del gravame, rigettò le domande dei lavoratori, compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.

Contro la sentenza della Corte d’Appello i lavoratori hanno presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi.

L’Assessorato regionale si è difesocon controricorso.

Il ricorso è trattato incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motiv o di ricorso si denuncia « violazione dell’art. 14 del r.d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] , n. 456 [ recte : 455] , dell’art.116 Cost. e dell’art. 1 della Legge cost. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte ritenuto che la norma in questione non sia sovraordinata alla disciplina contenuta nelle leggi ordinarie».

I ricorrent i contestano alla Corte d’Appello di avere sovvertito la gerarchia delle fonti del diritto, subordinando la norma costituzionale dello Statuto regionale alla legge ordinaria e, in particolare, all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei pubblici impiegati è definito dai contratti collettivi.

2. Il secondo motivo censura , « violazione dell’art. 6 , comma 9, della l.r. 11.5.2012, n. 26 (art. 360, comma 1 , n. 3 , 4 c.p.c.), e sua eventuale illegittimità costituzionale, qualora lo si interpretasse nel senso fatto proprio dalla Corte d’Appello».

Con questo motivo sono gli stessi ricorrenti ad invocare «il principio della disciplina del rapporto di lavoro mediante la fonte contrattuale collettiva» per dedurne l’illegittimità della norma di legge regionale che limitò l’autonomia negoziale delle parti sociali, mediante il divieto, per il biennio 2008/2009e con riferimento al personale non dirigenziale, di «determinare aumenti retributivi superiori al 2 per cento».

3. Idue motivi di ricorso – che possono essere esaminati congiuntamente,anche per rilevarne l’intima contraddittorietà – sono infondati , intendendosi qui dare continuità a quanto questa Corte ha già deciso pronunciandosi su un ricorso analogo, presentato da altri dipendenti della Regione siciliana (Cass. n. 33004/2023).

3.1. Con il primo motivo i ricorrenti pretenderebbero di trarre da una norma costituzionale sull’attribuzione di poteri legislativi alla Regione a Statuto speciale (« L ’ Assemblea, nell’ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie: … q ) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato») una norma di diritto sostanziale sulla misura della retribuzione, di diretta e immediata applicazione ai singoli contratti di lavoro dei pubblici impiegati regionali.

E infatti chiedono, sostanzialmente, che le clausole dei loro contratti di lavoro (che traggono il contenuto dai contratti collettivi) , laddove prevedanoretribuzioni inferiori a quelle degli impiegati ministeriali, siano sostituite d all e corrispondenti clausole applicate ai dipendenti statali, in quanto clausole imposte dalla legge, secondo il meccanismo dell’art. 1339 c.c.

Ma è evidente che non può essere questa l’interpretazione della disposizione dello Statuto regionale.

Innanzitutto, essa è dettata a tutt’altro scopo ( la ripartizione di poteri tra Stato e Regione a Statuto speciale)e non certo per disciplinare i singoli contratti di lavoro.

Del resto, a seguire una così rigida interpretazione, s i dovrebbe pervenire all a impensabile conclusione dell’illegittimità dell’intero sistema della contrattazione collettiva del pubblico impiego ripartita per comparti, in quanto tale sistema implica necessariamente la possibilità di una differente disciplina, anche sul piano economico, nei diversi contratti collettivi.

In particolare, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province di Trento e Bolzano, l’art. 46, comma 13, del d.lgs. n. 165 del 2001 in ossequio alla loro accentuata autonomia, prevede che «possono avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero dell’assistenza dell’ARAN».

E la Regione siciliana, avvalendosi dell’identico previgente art. 50, comma 16, del d.lgs. 29 del 1993, si è in effetti dotata di una propria Agenzia per la rappresentanza negoziale con l’art. 25 della l.r. n. 10 del 2000, stabilendo – all’art. 24, comma 2 – che « L ’ Amministrazione regionale e gli enti di cui all’articolo 1 costituiscono un unico comparto di contrattazione».Bene ha fatto, quindi, la Corte d’Appello a rifiutare una siffatta interpretazione dello Statuto regionale e a leggerlo in armonia con il «principio fondamentale di riforma economico - sociale della Repubblica» che attribuisce alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubbliciil cui rapporto di lavoro è stato «privatizzato».

Del resto, spetta alla contrattazione collettiva di comparto individuare anche le aree funzionali e stabilire , all’interno di queste, le modalità per le progressioni professionali (art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001), il che rende di per sé impossibile un’automatica comparazione tra impiegati regionali siciliani e impiegati ministeriali «di pari grado»e tra i rispettivi trattamenti economici.

In sostanza, lo «stato giuridico ed economico … non inferiore a quello del personale dello Stato» prescritto per gli impiegati regionali dall’art. 14, lett. q , dello Statuto sicilian o deve essere inteso comeuna limitazione al potere legislativo ivi affidato alla Regione, la quale deve comunque garantire ai propri impiegati pari dignità , in termini generali, rispetto a gl i impiegati dello Stato.Dunque, nessun limite, invece, al potere dello Stato di dettare i « principi generali dell’ordinamento giuridico statale» e le « norme fondamentali d i riform a economico-sociali della Repubblica»(v., in tal senso , Corte cost. n. 265/2013), tra le quali rientra la contrattualizzazione del pubblico impiego(v.

Corte cost. n. 314/2003 e art. 1, comma 3, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001).Ciò f ermo restando che il metodo della negoziazione delle parti sociali per la determinazione del trattamento economico rappresenta, di per sé, una garanzia di dignità per il lavoratori che la legislazione nazionale assicura, pariteticamente , a tutti i pubblici impiegati dei vari comparti contrattualizzati.

3.2. Il secondo motivo, in singolare contrasto con il primo –che invocava l a prevalenza de ll’autonomia legislativa siciliana rispetto alla legislazione statale sulla contrattualizzazione del pubblico impiego– si duole dell’applicazione , da parte del datore di lavoro, di una norma di legge regionale , di cui viene prospettata l’incostituzionalità proprio per contrasto con quella legislazione statale di riforma e con il sottostante principio di libertà sindacale(art. 39 Cost.).

I ricorrenti richiamano la sentenza n. 178/2015 della Corte costituzionale, che però – statuendo l’illegittimità sopravvenuta di un «reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica» –non viene in soccorso alla tesi dell’incostituzionalità di una legge regionale che, per quanto qui di interesse, ha solo limitato, e solo per un biennio, il potere di contrattazione economica dei sindacati, contenendo gli aumentiretributivi consentiti nella misura massima del 2%.

È quindi doveroso ricordare che quella sentenza, prima di pronunciare l’illegittimità della sola reiterazione sistematica, ha «sgombrato il campo dalle censure che presuppongono l’indiscriminata illegittimità della sospensione delle procedure negoziali» e sottolineato che «l’analisi non può che riguardare ciascun provvedimento legislativo, ricostruendone la ratio e le finalità, allo scopo di saggiarne la compatibilità con i parametri costituzionali» (punto 10 del «Considerato in diritto»).

Ebbene, in questo caso, esclusa la reiterazione delle misure di sospensione , posto che si tratta di un’unica disposizione di legge, limitata ad un biennio, i ricorrenti nemmeno adombrano il dubbio che quella disposizione non fosse coerente con «la salvaguardia degli equilibri di bilancio», che è la «finalità» espressamente dichiarata nella rubrica dell’art. 6della l.r. n. 26 del 2012.

4. Rigettato il ricorso , l e spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquida no in dispositivo .

5. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , se dovuto dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte: rigettail ricors o ; condanna iricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 8.000per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; si dà atto che sussiste il p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31680/2019 R.G. proposto da -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Assessore pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difendeope legis -controricorrente - avverso la s entenza n. 1 5 6 /20 1 9 de lla Corte d’Appello di Caltanissetta, depositata il15.4.2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.6.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Iricorrenti – tutti dipendent i della Regione siciliana con vari inquadramenti non dirigenziali– si rivolse ro al Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere che fosse loro riconosciuto il diritto auno stato giuridico ed economico non inferiore a quello del personale statale, in ossequio a quanto disposto dall’art. 14, lett. q, dello Statuto della Regione siciliana (r.d.lgs. 455 del 1946, elevato a far « parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 della Costituzione»con legge costituzionale n. 2 del 1948). Più concretamente, invocando quella disposizione dello Statuto regionale, il lavoratori chiesero che veni sse loro riconosciuto, per il biennio 2008/2009, il diritto a un trattamento retributivo « pari a quello goduto dai dipendenti ministeriali dello Stato di parigrado, con relativa condanna alle differenze, nonché a percepire l’aumento del 3,2% della retribuzione complessiva» (così la domanda dei lavoratori è riassunta nella sentenza qui impugnata). In contumacia de l competente Assessorato regionale , il Tribunale accolse ledomande. La sentenza venne impugnata dall’Assessorato regionale e la Corte d’Appello di Caltanissetta, in accoglimento del gravame, rigettò le domande dei lavoratori, compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito. Contro la sentenza della Corte d’Appello i lavoratori hanno presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi. L’Assessorato regionale si è difesocon controricorso. Il ricorso è trattato incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motiv o di ricorso si denuncia « violazione dell’art. 14 del r.d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] , n. 456 [ recte : 455] , dell’art.116 Cost. e dell’art. 1 della Legge cost. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte ritenuto che la norma in questione non sia sovraordinata alla disciplina contenuta nelle leggi ordinarie». I ricorrent i contestano alla Corte d’Appello di avere sovvertito la gerarchia delle fonti del diritto, subordinando la norma costituzionale dello Statuto regionale alla legge ordinaria e, in particolare, all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei pubblici impiegati è definito dai contratti collettivi. 2. Il secondo motivo censura , « violazione dell’art. 6 , comma 9, della l.r. 11.5.2012, n. 26 (art. 360, comma 1 , n. 3 , 4 c.p.c.), e sua eventuale illegittimità costituzionale, qualora lo si interpretasse nel senso fatto proprio dalla Corte d’Appello». Con questo motivo sono gli stessi ricorrenti ad invocare «il principio della disciplina del rapporto di lavoro mediante la fonte contrattuale collettiva» per dedurne l’illegittimità della norma di legge regionale che limitò l’autonomia negoziale delle parti sociali, mediante il divieto, per il biennio 2008/2009e con riferimento al personale non dirigenziale, di «determinare aumenti retributivi superiori al 2 per cento». 3. Idue motivi di ricorso – che possono essere esaminati congiuntamente,anche per rilevarne l’intima contraddittorietà – sono infondati , intendendosi qui dare continuità a quanto questa Corte ha già deciso pronunciandosi su un ricorso analogo, presentato da altri dipendenti della Regione siciliana (Cass. n. 33004/2023). 3.1. Con il primo motivo i ricorrenti pretenderebbero di trarre da una norma costituzionale sull’attribuzione di poteri legislativi alla Regione a Statuto speciale (« L ’ Assemblea, nell’ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie: … q ) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato») una norma di diritto sostanziale sulla misura della retribuzione, di diretta e immediata applicazione ai singoli contratti di lavoro dei pubblici impiegati regionali. E infatti chiedono, sostanzialmente, che le clausole dei loro contratti di lavoro (che traggono il contenuto dai contratti collettivi) , laddove prevedanoretribuzioni inferiori a quelle degli impiegati ministeriali, siano sostituite d all e corrispondenti clausole applicate ai dipendenti statali, in quanto clausole imposte dalla legge, secondo il meccanismo dell’art. 1339 c.c. Ma è evidente che non può essere questa l’interpretazione della disposizione dello Statuto regionale. Innanzitutto, essa è dettata a tutt’altro scopo ( la ripartizione di poteri tra Stato e Regione a Statuto speciale)e non certo per disciplinare i singoli contratti di lavoro. Del resto, a seguire una così rigida interpretazione, s i dovrebbe pervenire all a impensabile conclusione dell’illegittimità dell’intero sistema della contrattazione collettiva del pubblico impiego ripartita per comparti, in quanto tale sistema implica necessariamente la possibilità di una differente disciplina, anche sul piano economico, nei diversi contratti collettivi. In particolare, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province di Trento e Bolzano, l’art. 46, comma 13, del d.lgs. n. 165 del 2001 in ossequio alla loro accentuata autonomia, prevede che «possono avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero dell’assistenza dell’ARAN». E la Regione siciliana, avvalendosi dell’identico previgente art. 50, comma 16, del d.lgs. 29 del 1993, si è in effetti dotata di una propria Agenzia per la rappresentanza negoziale con l’art. 25 della l.r. n. 10 del 2000, stabilendo – all’art. 24, comma 2 – che « L ’ Amministrazione regionale e gli enti di cui all’articolo 1 costituiscono un unico comparto di contrattazione».Bene ha fatto, quindi, la Corte d’Appello a rifiutare una siffatta interpretazione dello Statuto regionale e a leggerlo in armonia con il «principio fondamentale di riforma economico - sociale della Repubblica» che attribuisce alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubbliciil cui rapporto di lavoro è stato «privatizzato». Del resto, spetta alla contrattazione collettiva di comparto individuare anche le aree funzionali e stabilire , all’interno di queste, le modalità per le progressioni professionali (art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001), il che rende di per sé impossibile un’automatica comparazione tra impiegati regionali siciliani e impiegati ministeriali «di pari grado»e tra i rispettivi trattamenti economici. In sostanza, lo «stato giuridico ed economico … non inferiore a quello del personale dello Stato» prescritto per gli impiegati regionali dall’art. 14, lett. q , dello Statuto sicilian o deve essere inteso comeuna limitazione al potere legislativo ivi affidato alla Regione, la quale deve comunque garantire ai propri impiegati pari dignità , in termini generali, rispetto a gl i impiegati dello Stato.Dunque, nessun limite, invece, al potere dello Stato di dettare i « principi generali dell’ordinamento giuridico statale» e le « norme fondamentali d i riform a economico-sociali della Repubblica»(v., in tal senso , Corte cost. n. 265/2013), tra le quali rientra la contrattualizzazione del pubblico impiego(v. Corte cost. n. 314/2003 e art. 1, comma 3, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001).Ciò f ermo restando che il metodo della negoziazione delle parti sociali per la determinazione del trattamento economico rappresenta, di per sé, una garanzia di dignità per il lavoratori che la legislazione nazionale assicura, pariteticamente , a tutti i pubblici impiegati dei vari comparti contrattualizzati. 3.2. Il secondo motivo, in singolare contrasto con il primo –che invocava l a prevalenza de ll’autonomia legislativa siciliana rispetto alla legislazione statale sulla contrattualizzazione del pubblico impiego– si duole dell’applicazione , da parte del datore di lavoro, di una norma di legge regionale , di cui viene prospettata l’incostituzionalità proprio per contrasto con quella legislazione statale di riforma e con il sottostante principio di libertà sindacale(art. 39 Cost.). I ricorrenti richiamano la sentenza n. 178/2015 della Corte costituzionale, che però – statuendo l’illegittimità sopravvenuta di un «reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica» –non viene in soccorso alla tesi dell’incostituzionalità di una legge regionale che, per quanto qui di interesse, ha solo limitato, e solo per un biennio, il potere di contrattazione economica dei sindacati, contenendo gli aumentiretributivi consentiti nella misura massima del 2%. È quindi doveroso ricordare che quella sentenza, prima di pronunciare l’illegittimità della sola reiterazione sistematica, ha «sgombrato il campo dalle censure che presuppongono l’indiscriminata illegittimità della sospensione delle procedure negoziali» e sottolineato che «l’analisi non può che riguardare ciascun provvedimento legislativo, ricostruendone la ratio e le finalità, allo scopo di saggiarne la compatibilità con i parametri costituzionali» (punto 10 del «Considerato in diritto»). Ebbene, in questo caso, esclusa la reiterazione delle misure di sospensione , posto che si tratta di un’unica disposizione di legge, limitata ad un biennio, i ricorrenti nemmeno adombrano il dubbio che quella disposizione non fosse coerente con «la salvaguardia degli equilibri di bilancio», che è la «finalità» espressamente dichiarata nella rubrica dell’art. 6della l.r. n. 26 del 2012. 4. Rigettato il ricorso , l e spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquida no in dispositivo . 5. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , se dovuto dalla ricorrente. P.Q.M. La Corte: rigettail ricors o ; condanna iricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 8.000per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; si dà atto che sussiste il p