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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 33004/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11347-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PRIOLO [OSCURATO:PERSONA] - Parificazione ai dipendenti statali exart. 14, lett. q dello Statuto - Esclusione - Blocchi stipendiali disposti dalla legislazione regionale (l.r. n. 26/2012) - Ammissibilità.

R.G.N. 11347/2018 Cron.

Rep.

Ud. 09/11/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 540/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 02/10/2017 R.G.N. 1765/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO CHE1.

La Corte di Appello di Palermo, confermando la decisione del Tribunale di Marsala, rigettava la domanda proposta dagli epigrafati ricorrenti in cassazione, tutti dipendenti regionali inquadrati in diverse categorie e posizioni economiche, volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 14, lett. q) dello [OSCURATO:PERSONA], il riconoscimento del medesimo stato giuridico ed economico dei personale statale.

1.1. Nello specifico, i lavoratori avevano lamentato (vedi pag. 3 del ricorso in cassazione) di aver goduto, dal 2009, di un trattamento economico inferiore a quello dei dipendenti del comparto Ministeri ad essi equiparati, in violazione dell’art. 14, lett. q), innanzi ricordato.

1.2. Chiedevano, pertanto, in via principale, come già anticipato, il riconoscimento dello stesso stato giuridico ed economico del personale statale dei Ministeri, oltre all’accertamento del diritto - per il biennio 2008-2009 - a percepire il trattamento retributivo principale comprensivo dello stipendio tabellare, dell’indennità integrativa speciale e di amministrazione pari a quello goduto dai dipendenti dello Stato; in via subordinata, di accertare il diritto a percepire gli aumenti contrattuali nella misura corrispondente a quella dei dipendenti statali del comparto non dirigenziale nella misura del 3,2% per il biennio 2008-2009 e, quanto ai dirigenti, nella misura del 4,85% per il biennio 2006-2007 e del 3,2% per il biennio 2008 - 2009.

1.3. La Corte territoriale, confermando la decisione di prime cure, rigettava sia la domanda principale che quella incidentale.

2. Avverso detta pronunzia i lavoratori proponevano ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

3. Resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] locali e funzione pubblica della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 14 del r.d.l. 15 maggio 1946 n. 456, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

1.1. Si sostiene l’erroneità dell’interpretazione che dell’art. 14, lett. q), dello Statuto siciliano è stato offerta dalla Corte territoriale che ha negato che da detta norma discendesse il diritto dei dipendenti della Regione ad un trattamento economico non inferiore a quello dei dipendenti dello Stato.

1.2. Si insiste che la disposizione di cui innanzi ponga una soglia minima in ordine ai trattamenti economico-normativi spettanti ai lavoratori regionali, non inferiore a quelli dei lavoratori statali, con specifico riguardo, nella specie, a quelli del comparto Ministeri.

1.3. Si evidenzia l’erroneità della sentenza di appello, laddove afferma che la comparazione fra dipendenti regionali e statali - si ribadisce del comparto Ministeri - dovrebbe essere effettuata con riguardo sia all’aspetto giuridico che a quello economico, laddove, invece, già il differente trattamento retributivo costituisce violazione della disposizione statutaria.

2. Con la seconda doglianza si lamenta, ancora, ma sotto altro profilo, la violazione dell’art. 14 del r.d.l. n. 456 del 1946, dell’art. 116 della Carta costituzionale e dell’art. 1 della legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Corte ritenuto che la norma in questione non sia sovraordinata alla disciplina contenuta in leggi ordinarie.

2.1. In sostanza, secondo la Corte di Appello la disposizione contenuta nello Statuto della Regione Sicilia sarebbe stata superata dalle previsioni contenute nel d.lgs. n. 29 del 1993 (poi d.lgs. n. 165 del 2001), come recepito dalla legislazione regionale, per converso, si sostiene nel motivo, tale lettura non tiene conto del principio di gerarchia delle fonti che disciplina il nostro ordinamento, che vede le disposizione dello Statuto siciliano, approvato con legge costituzionale, porsi su di un piano superiore rispetto a quello delle leggi ordinarie e quindi anche rispetto al d.lgs. n. 29 del 1993 ed al d.lgs. n. 165 del 2001, oltre che alla l. n. 10 del 2000.

2.2. Tanto premesso, si lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che il d.lgs. n. 165 del 2001 ha la possibilità di introdurre dei limiti allo Statuto regionale, in quanto il sistema delle fonti può essere oggetto di revisione o modifica soltanto mediante il procedimento di cui all’art. 138 Cost., irrilevante - si aggiunge - la natura imperativa dell’art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 che non consente comunque a detta norma di disporre deroghe o introdurre limiti allo Statuto della Regione Sicilia e, nel dettaglio, al citato art. 14, lett. q).

2.3. In altri termini, si conclude, le norme contenute nel d.lgs. n. 165 del 2001 non possono essere interpretate nel senso di avere escluso l’applicazione della regola invocata dalle parti ricorrenti, e ove questa fosse l’unica interpretazione possibile, l’innanzi ricordato art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 sarebbe costituzionalmente illegittima.

3. Con il terzo mezzo si denunzia la violazione dell’art. 6, comma 9, della l.r.

Sicilia n. 26 dell’11 maggio 2012, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

3.1. Richiamandosi a quanto già sostenuto nel primo motivo di ricorso per cassazione si torna a lamentare, sotto altro profilo, l’erroneità dell’affermazione della sentenza di appello, nella parte in cui ritiene che la comparazione ai fini dell’applicazione dell’art. 14, lett. q), debba avvenire avuto riguardo al “complessivo status” e non con riferimento al solo trattamento economico (nei termini già innanzi esposti).

3.2. Si lamenta, inoltre, che il principio contenuto nell’art. 14, lett. q) dello Statuto siciliano sarebbe violato, in quanto per il personale statale è stato previsto che il blocco della contrattazione collettiva fosse legittimo, esclusivamente per il quinquennio 2010-2015, laddove nel caso di specie, il blocco della contrattazione collettiva è stato previsto fin dal 2006 al momento del deposito del ricorso per cassazione (cfr. pag. 46 del ricorso) per il personale appartenente alla categoria dirigenziale e dal 2008 per gli altri dipendenti, in palese violazione dell’art. 39 della Costituzione.

4. I primi due motivi che ruotano intorno alla disamina di questioni strettamente connesse possono essere esaminati congiuntamente.

4.1. Giova innanzi tutto chiarire, in via preliminare, che è del tutto erroneo il presupposto posto a fondamento delle domande dei ricorrenti.

4.2. Essi, dipendenti della Regione Sicilia, pretendono di essere parificati, nel trattamento retributivo ai dipendenti del [OSCURATO:PERSONA], in forza del disposto normativo dell’art. 14, lett. q) dello Statuto siciliano.

4.3. A prescindere dalle considerazioni che saranno di seguito sviluppate, l’interpretazionedella norma innanzi indicata fornita dai ricorrenti è erronea e fuorviante, vieppiù alla luce del nuovo sistema di regolazione dei rapporti di lavoro cd. contrattualizzati conseguente alla complessiva riforma del pubblico impiego.

4.4. Va infatti precisato che giammai la pretesa equiparazione tra dipendenti regionali e dipendenti statali, di cui alla più volte ricordata disposizione statutaria, potrebbe essere intesa nel senso che i dipendenti della Regione Sicilia - afferenti quindi al Comparto degli [OSCURATO:PERSONA] - potrebbero essere equiparati ai dipendenti statali di altro comparto, quello dei Ministeri, appunto.

4.5. Già questa breve notazione rende palese la complessiva infondatezza della prospettazione ricostruttiva offerta dalle parti ricorrenti nel ricorso ex art. 414 c.p.c., perché pretende di affermare una equiparazione tra dipendenti della Regione Sicilia ai dipendenti del Ministero che giammai potrebbe essere fondata stante la non omogeneità di funzioni e mansioni delle figure professionali che si intendono comparare (non i dipendenti della Regione Sicilia con gli omologhi delle Regioni non a Statuto speciale, ma dipendenti regionali con quelli dello Stato, in presenza di una evidente disomogeneità di ruoli, funzioni e mansioni, oltre che della disciplina collettiva di riferimento, come di qui a poco meglio si preciserà che esclude ogni possibilità di equiparazione e comparazione).

4.6. Tale considerazione è già da sola sufficiente a determinare il rigetto dei primi due motivi del ricorso per cassazione, in ragione dell’erroneità della proposta interpretazione della norma statutaria, che rende quindi irrilevante, ai fini della decisione, anche la questione articolata nel secondo motivo sul rango costituzionale della stessa e sulla impossibilità di deroga, oltre che naturalmente la dedotta erroneità della motivazione della Corte territoriale laddove ritiene che la comparazione tra i profili professionali debba riguardare congiuntamente i profili giuridici ed economici e non solo quelli economici.

4.7. In disparte quanto sottolineato al punto

4.6. già sufficiente, come anticipato, al rigetto in relazione ai primi due motivi del ricorso, il Collegio ritiene comunque opportuno precisare e ribadire, in armonia con gli insegnamenti del giudice costituzionale che, benché l’ art. 14 lett. q), sia norma di rango costituzionale e affermi la competenza esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del personale dipendente della Regione Sicilia, riconoscendo al legislatore regionale ampia discrezionalità nella determinazione del trattamento economico da accordare ai propri dipendenti, tuttavia l’esercizio dei poteri legislativi regionali deve - sempre ed in ogni caso - avvenire “nei limiti derivanti da norme di rango costituzionale, dalle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica nonché degli obblighi internazionali” (cfr. in tal senso Corte cost. n. 265/2013).

A tal proposito, nel dettagliare e delimitare la categoria dei limiti, la Consulta ha statuito che, senza dubbio, rappresenta limite ai poteri regionali la disciplina della “privatizzazione del pubblico impiego” - della quale costituisce senz'altro norma emblematica l'art. 45 d.lgs n. 165/2001 in quanto afferma la priorità del contratto collettivo sulla legge nella disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici, attribuendo un ruolo emblematico alla contrattazione collettiva e quindi alle organizzazioni sindacali.

A tal proposito la Corte Costituzionale ha, conseguentemente, statuito che (così Corte cost. n. 314/2003) “la disciplina dei rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche -alla quale la normativa impugnata intende concorrere -è oggetto di contrattazione collettiva; e che questo metodo di disciplina costituisce norma fondamentale di riforma economico - sociale della Repubblica, alla stregua dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale rinvia, in proposito ai principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (che, al comma 1, lettera a), stabilisce per l'appunto come principio la regolazione mediante contratti individuali e collettivi dei rapporti di lavoro e di impiego nel settore pubblico)”.

4.8. Tale precisazione rende esplicita l’infondatezza dei motivi di ricorso nella parte in cui, sotto vari profili, affermano una superiorità della legislazione regionale siciliana - in virtù del citato art. 14 -sulla contrattazione collettiva.4.9.

Le osservazioni innanzi svolte sono altresì idonee ad assorbire tutte le altre questioni poste nei primi due motivi, oltre che l’insistito profilo nel terzo mezzo (si veda il punto 3.1.) della insussistenza della necessità di procedere alla comparazione globale del trattamento giuridico- retributivo onde verificare la disparità di trattamento, aspetto che (in disparte l’erroneità dell’affermazione contenuta sul punto nella sentenza di merito) diviene - come anticipato - irrilevante ai fini del rigetto.

4.10. Resta da esaminare l’ultimo profilo di doglianza contenuto nel terzo motivo.

4.11. Va in primis evidenziata la contraddittorietà della prospettazione ricostruttiva proposta dalle parti ricorrenti in cassazione che nei primi due motivi sostengono la preminenza assoluta dello Statuto e della legge regionale nella disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti regionali, per poi negarla, nel terzo motivo, nella parte in cui con legge regionale, il citato art. 6, comma 9, l. n. 26 del 2012, dispone un limite alla contrattazione collettiva, quanto agli aumenti retributivi, disponendo che: “9.

I rinnovi contrattuali del personale dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, della Regione Siciliana e degli enti che ne applicano i contratti non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori all'1,5 per cento, per il biennio 2006/2007, ed all'1 per cento, per il biennio 2008/2009.

I rinnovi contrattuali per il biennio 2008/2009 del personale del comparto non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, della Regione Siciliana e degli enti che ne applicano i contratti non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 2 per cento.

La corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati in applicazione dei contratti collettivi di cui ai precedenti commi, complessivamente quantificate in 25.933 migliaia di euro, è effettuata in quattro rate annuali a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione dei medesimi; nessuna somma aggiuntiva è dovuta a titolo di interessi e rivalutazione monetaria”.

4.12. Tanto premesso, va poi evidenziato come, in armonia con il complessivo sistema delle fonti innanzi descritto, la richiamata legge regionale ha previsto una limitazione delle dinamiche retributive e un limite alla contrattazione collettiva in tale ambito.

4.13. La mera lettura della norma evidenzia che essa ha mera efficacia regolativa, sicché è infondata ogni pretesa relativa ad incrementi retributivi non previsti nella contrattazione collettiva.

4.14. La norma innanzi indicata, anzi , fissa dei limiti e dei tetti nelle dinamiche retributive.

4.15. Sulla possibilità da parte del legislatore, nella specie, regionale, ma anche nazionale di intervenire in detta materia, fissando limiti alla contrattazione collettiva, la Corte costituzionale ha già avuto modo di pronunziarsi, ritenendo infondata la questione di costituzionalità sollevata in riferimento all’art. 39 della Costituzione e all’art. 9, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010.

Sul punto il giudice delle leggi ha infatti affermato che “il fatto che il trattamento economico sia materia di contrattazione collettiva non esclude che quest’ultima si debba svolgere entro limiti generali di compatibilità con le finanze pubbliche legittimamente fissati dal legislatore, come di fatto avviene sempre, perché è la legge che ogni volta individua le risorse destinate ai rinnovi contrattuali nell’impiego pubblico” e che “ una complessiva violazione degli artt. 35, 36 e 39, complessivamente considerati, in quanto la fissazione del limite agli incrementi economici definisce il confine entro il quale può svolgersi l’attività negoziale delle parti, dovendosi svolgere la contrattazione collettiva entro limiti generali di compatibilità con le finanze pubbliche legittimamente determinati dal legislatore (cfr.

Corte Cost. n. 219 del 2014)”.

4.16. Nell’alveo del medesimo percorso motivazionale - per quanto qui di rilievo - si colloca altresì la pronunzia n. 178 del 2015 della Consulta che riconferma la legittimità del sistema di contingentamento degli aumenti contrattuali per legge, pur precisando che il lasso temporale in cui detta limitazione è consentita deve comunque essere limitata nel tempo (tant’è che viene dichiarata l’illegittimità della proroga).

4.17. La normativa regionale di cui si discute è del tutto sovrapponibile a quella nazionale già oggetto di esame da parte della Consulta, ne condivide la ratio ed è operativa nel ristretto ambito normativo indicato nel richiamato testo normativo.

4.18. In sintesi, non vi alcuna ragione di sospettare dell’incostituzionalità del citato art. 6, comma 9, della l.r.

Sicilia n. 26 del 2012, in quanto esso non costituisce altro che la previsione, quanto alla Sicilia, della normativa nazionale.

4.19. Conclusivamente, quindi, nello specifico, del tutto correttamente l’amministrazione regionale ha corrisposto ai dipendenti della regione Sicilia in applicazione dell’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 e dei contratti collettivi (poi, invero, oggetto di blocco in virtù del citato art. 6, comma 9) i trattamenti retributivi per essi previsti.

5. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con la precisazione che la condanna al rimborso delle spese vive in favore di un’amministrazione dello Stato deve essere limitato al rimborso di quelle prenotate a debito (cfr. Cass. n. 22014/2018).

7. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, liquidate in € 8000,00 per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11347-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PRIOLO [OSCURATO:PERSONA] - Parificazione ai dipendenti statali exart. 14, lett. q dello Statuto - Esclusione - Blocchi stipendiali disposti dalla legislazione regionale (l.r. n. 26/2012) - Ammissibilità. R.G.N. 11347/2018 Cron. Rep. Ud. 09/11/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 540/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 02/10/2017 R.G.N. 1765/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO CHE1. La Corte di Appello di Palermo, confermando la decisione del Tribunale di Marsala, rigettava la domanda proposta dagli epigrafati ricorrenti in cassazione, tutti dipendenti regionali inquadrati in diverse categorie e posizioni economiche, volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 14, lett. q) dello [OSCURATO:PERSONA], il riconoscimento del medesimo stato giuridico ed economico dei personale statale. 1.1. Nello specifico, i lavoratori avevano lamentato (vedi pag. 3 del ricorso in cassazione) di aver goduto, dal 2009, di un trattamento economico inferiore a quello dei dipendenti del comparto Ministeri ad essi equiparati, in violazione dell’art. 14, lett. q), innanzi ricordato. 1.2. Chiedevano, pertanto, in via principale, come già anticipato, il riconoscimento dello stesso stato giuridico ed economico del personale statale dei Ministeri, oltre all’accertamento del diritto - per il biennio 2008-2009 - a percepire il trattamento retributivo principale comprensivo dello stipendio tabellare, dell’indennità integrativa speciale e di amministrazione pari a quello goduto dai dipendenti dello Stato; in via subordinata, di accertare il diritto a percepire gli aumenti contrattuali nella misura corrispondente a quella dei dipendenti statali del comparto non dirigenziale nella misura del 3,2% per il biennio 2008-2009 e, quanto ai dirigenti, nella misura del 4,85% per il biennio 2006-2007 e del 3,2% per il biennio 2008 - 2009. 1.3. La Corte territoriale, confermando la decisione di prime cure, rigettava sia la domanda principale che quella incidentale. 2. Avverso detta pronunzia i lavoratori proponevano ricorso per cassazione articolato in tre motivi. 3. Resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] locali e funzione pubblica della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 14 del r.d.l. 15 maggio 1946 n. 456, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. 1.1. Si sostiene l’erroneità dell’interpretazione che dell’art. 14, lett. q), dello Statuto siciliano è stato offerta dalla Corte territoriale che ha negato che da detta norma discendesse il diritto dei dipendenti della Regione ad un trattamento economico non inferiore a quello dei dipendenti dello Stato. 1.2. Si insiste che la disposizione di cui innanzi ponga una soglia minima in ordine ai trattamenti economico-normativi spettanti ai lavoratori regionali, non inferiore a quelli dei lavoratori statali, con specifico riguardo, nella specie, a quelli del comparto Ministeri. 1.3. Si evidenzia l’erroneità della sentenza di appello, laddove afferma che la comparazione fra dipendenti regionali e statali - si ribadisce del comparto Ministeri - dovrebbe essere effettuata con riguardo sia all’aspetto giuridico che a quello economico, laddove, invece, già il differente trattamento retributivo costituisce violazione della disposizione statutaria. 2. Con la seconda doglianza si lamenta, ancora, ma sotto altro profilo, la violazione dell’art. 14 del r.d.l. n. 456 del 1946, dell’art. 116 della Carta costituzionale e dell’art. 1 della legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Corte ritenuto che la norma in questione non sia sovraordinata alla disciplina contenuta in leggi ordinarie. 2.1. In sostanza, secondo la Corte di Appello la disposizione contenuta nello Statuto della Regione Sicilia sarebbe stata superata dalle previsioni contenute nel d.lgs. n. 29 del 1993 (poi d.lgs. n. 165 del 2001), come recepito dalla legislazione regionale, per converso, si sostiene nel motivo, tale lettura non tiene conto del principio di gerarchia delle fonti che disciplina il nostro ordinamento, che vede le disposizione dello Statuto siciliano, approvato con legge costituzionale, porsi su di un piano superiore rispetto a quello delle leggi ordinarie e quindi anche rispetto al d.lgs. n. 29 del 1993 ed al d.lgs. n. 165 del 2001, oltre che alla l. n. 10 del 2000. 2.2. Tanto premesso, si lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che il d.lgs. n. 165 del 2001 ha la possibilità di introdurre dei limiti allo Statuto regionale, in quanto il sistema delle fonti può essere oggetto di revisione o modifica soltanto mediante il procedimento di cui all’art. 138 Cost., irrilevante - si aggiunge - la natura imperativa dell’art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 che non consente comunque a detta norma di disporre deroghe o introdurre limiti allo Statuto della Regione Sicilia e, nel dettaglio, al citato art. 14, lett. q). 2.3. In altri termini, si conclude, le norme contenute nel d.lgs. n. 165 del 2001 non possono essere interpretate nel senso di avere escluso l’applicazione della regola invocata dalle parti ricorrenti, e ove questa fosse l’unica interpretazione possibile, l’innanzi ricordato art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 sarebbe costituzionalmente illegittima. 3. Con il terzo mezzo si denunzia la violazione dell’art. 6, comma 9, della l.r. Sicilia n. 26 dell’11 maggio 2012, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. 3.1. Richiamandosi a quanto già sostenuto nel primo motivo di ricorso per cassazione si torna a lamentare, sotto altro profilo, l’erroneità dell’affermazione della sentenza di appello, nella parte in cui ritiene che la comparazione ai fini dell’applicazione dell’art. 14, lett. q), debba avvenire avuto riguardo al “complessivo status” e non con riferimento al solo trattamento economico (nei termini già innanzi esposti). 3.2. Si lamenta, inoltre, che il principio contenuto nell’art. 14, lett. q) dello Statuto siciliano sarebbe violato, in quanto per il personale statale è stato previsto che il blocco della contrattazione collettiva fosse legittimo, esclusivamente per il quinquennio 2010-2015, laddove nel caso di specie, il blocco della contrattazione collettiva è stato previsto fin dal 2006 al momento del deposito del ricorso per cassazione (cfr. pag. 46 del ricorso) per il personale appartenente alla categoria dirigenziale e dal 2008 per gli altri dipendenti, in palese violazione dell’art. 39 della Costituzione. 4. I primi due motivi che ruotano intorno alla disamina di questioni strettamente connesse possono essere esaminati congiuntamente. 4.1. Giova innanzi tutto chiarire, in via preliminare, che è del tutto erroneo il presupposto posto a fondamento delle domande dei ricorrenti. 4.2. Essi, dipendenti della Regione Sicilia, pretendono di essere parificati, nel trattamento retributivo ai dipendenti del [OSCURATO:PERSONA], in forza del disposto normativo dell’art. 14, lett. q) dello Statuto siciliano. 4.3. A prescindere dalle considerazioni che saranno di seguito sviluppate, l’interpretazionedella norma innanzi indicata fornita dai ricorrenti è erronea e fuorviante, vieppiù alla luce del nuovo sistema di regolazione dei rapporti di lavoro cd. contrattualizzati conseguente alla complessiva riforma del pubblico impiego. 4.4. Va infatti precisato che giammai la pretesa equiparazione tra dipendenti regionali e dipendenti statali, di cui alla più volte ricordata disposizione statutaria, potrebbe essere intesa nel senso che i dipendenti della Regione Sicilia - afferenti quindi al Comparto degli [OSCURATO:PERSONA] - potrebbero essere equiparati ai dipendenti statali di altro comparto, quello dei Ministeri, appunto. 4.5. Già questa breve notazione rende palese la complessiva infondatezza della prospettazione ricostruttiva offerta dalle parti ricorrenti nel ricorso ex art. 414 c.p.c., perché pretende di affermare una equiparazione tra dipendenti della Regione Sicilia ai dipendenti del Ministero che giammai potrebbe essere fondata stante la non omogeneità di funzioni e mansioni delle figure professionali che si intendono comparare (non i dipendenti della Regione Sicilia con gli omologhi delle Regioni non a Statuto speciale, ma dipendenti regionali con quelli dello Stato, in presenza di una evidente disomogeneità di ruoli, funzioni e mansioni, oltre che della disciplina collettiva di riferimento, come di qui a poco meglio si preciserà che esclude ogni possibilità di equiparazione e comparazione). 4.6. Tale considerazione è già da sola sufficiente a determinare il rigetto dei primi due motivi del ricorso per cassazione, in ragione dell’erroneità della proposta interpretazione della norma statutaria, che rende quindi irrilevante, ai fini della decisione, anche la questione articolata nel secondo motivo sul rango costituzionale della stessa e sulla impossibilità di deroga, oltre che naturalmente la dedotta erroneità della motivazione della Corte territoriale laddove ritiene che la comparazione tra i profili professionali debba riguardare congiuntamente i profili giuridici ed economici e non solo quelli economici. 4.7. In disparte quanto sottolineato al punto 4.6. già sufficiente, come anticipato, al rigetto in relazione ai primi due motivi del ricorso, il Collegio ritiene comunque opportuno precisare e ribadire, in armonia con gli insegnamenti del giudice costituzionale che, benché l’ art. 14 lett. q), sia norma di rango costituzionale e affermi la competenza esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del personale dipendente della Regione Sicilia, riconoscendo al legislatore regionale ampia discrezionalità nella determinazione del trattamento economico da accordare ai propri dipendenti, tuttavia l’esercizio dei poteri legislativi regionali deve - sempre ed in ogni caso - avvenire “nei limiti derivanti da norme di rango costituzionale, dalle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica nonché degli obblighi internazionali” (cfr. in tal senso Corte cost. n. 265/2013). A tal proposito, nel dettagliare e delimitare la categoria dei limiti, la Consulta ha statuito che, senza dubbio, rappresenta limite ai poteri regionali la disciplina della “privatizzazione del pubblico impiego” - della quale costituisce senz'altro norma emblematica l'art. 45 d.lgs n. 165/2001 in quanto afferma la priorità del contratto collettivo sulla legge nella disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici, attribuendo un ruolo emblematico alla contrattazione collettiva e quindi alle organizzazioni sindacali. A tal proposito la Corte Costituzionale ha, conseguentemente, statuito che (così Corte cost. n. 314/2003) “la disciplina dei rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche -alla quale la normativa impugnata intende concorrere -è oggetto di contrattazione collettiva; e che questo metodo di disciplina costituisce norma fondamentale di riforma economico - sociale della Repubblica, alla stregua dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale rinvia, in proposito ai principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (che, al comma 1, lettera a), stabilisce per l'appunto come principio la regolazione mediante contratti individuali e collettivi dei rapporti di lavoro e di impiego nel settore pubblico)”. 4.8. Tale precisazione rende esplicita l’infondatezza dei motivi di ricorso nella parte in cui, sotto vari profili, affermano una superiorità della legislazione regionale siciliana - in virtù del citato art. 14 -sulla contrattazione collettiva.4.9. Le osservazioni innanzi svolte sono altresì idonee ad assorbire tutte le altre questioni poste nei primi due motivi, oltre che l’insistito profilo nel terzo mezzo (si veda il punto 3.1.) della insussistenza della necessità di procedere alla comparazione globale del trattamento giuridico- retributivo onde verificare la disparità di trattamento, aspetto che (in disparte l’erroneità dell’affermazione contenuta sul punto nella sentenza di merito) diviene - come anticipato - irrilevante ai fini del rigetto. 4.10. Resta da esaminare l’ultimo profilo di doglianza contenuto nel terzo motivo. 4.11. Va in primis evidenziata la contraddittorietà della prospettazione ricostruttiva proposta dalle parti ricorrenti in cassazione che nei primi due motivi sostengono la preminenza assoluta dello Statuto e della legge regionale nella disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti regionali, per poi negarla, nel terzo motivo, nella parte in cui con legge regionale, il citato art. 6, comma 9, l. n. 26 del 2012, dispone un limite alla contrattazione collettiva, quanto agli aumenti retributivi, disponendo che: “9. I rinnovi contrattuali del personale dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, della Regione Siciliana e degli enti che ne applicano i contratti non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori all'1,5 per cento, per il biennio 2006/2007, ed all'1 per cento, per il biennio 2008/2009. I rinnovi contrattuali per il biennio 2008/2009 del personale del comparto non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, della Regione Siciliana e degli enti che ne applicano i contratti non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 2 per cento. La corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati in applicazione dei contratti collettivi di cui ai precedenti commi, complessivamente quantificate in 25.933 migliaia di euro, è effettuata in quattro rate annuali a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione dei medesimi; nessuna somma aggiuntiva è dovuta a titolo di interessi e rivalutazione monetaria”. 4.12. Tanto premesso, va poi evidenziato come, in armonia con il complessivo sistema delle fonti innanzi descritto, la richiamata legge regionale ha previsto una limitazione delle dinamiche retributive e un limite alla contrattazione collettiva in tale ambito. 4.13. La mera lettura della norma evidenzia che essa ha mera efficacia regolativa, sicché è infondata ogni pretesa relativa ad incrementi retributivi non previsti nella contrattazione collettiva. 4.14. La norma innanzi indicata, anzi , fissa dei limiti e dei tetti nelle dinamiche retributive. 4.15. Sulla possibilità da parte del legislatore, nella specie, regionale, ma anche nazionale di intervenire in detta materia, fissando limiti alla contrattazione collettiva, la Corte costituzionale ha già avuto modo di pronunziarsi, ritenendo infondata la questione di costituzionalità sollevata in riferimento all’art. 39 della Costituzione e all’art. 9, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010. Sul punto il giudice delle leggi ha infatti affermato che “il fatto che il trattamento economico sia materia di contrattazione collettiva non esclude che quest’ultima si debba svolgere entro limiti generali di compatibilità con le finanze pubbliche legittimamente fissati dal legislatore, come di fatto avviene sempre, perché è la legge che ogni volta individua le risorse destinate ai rinnovi contrattuali nell’impiego pubblico” e che “ una complessiva violazione degli artt. 35, 36 e 39, complessivamente considerati, in quanto la fissazione del limite agli incrementi economici definisce il confine entro il quale può svolgersi l’attività negoziale delle parti, dovendosi svolgere la contrattazione collettiva entro limiti generali di compatibilità con le finanze pubbliche legittimamente determinati dal legislatore (cfr. Corte Cost. n. 219 del 2014)”. 4.16. Nell’alveo del medesimo percorso motivazionale - per quanto qui di rilievo - si colloca altresì la pronunzia n. 178 del 2015 della Consulta che riconferma la legittimità del sistema di contingentamento degli aumenti contrattuali per legge, pur precisando che il lasso temporale in cui detta limitazione è consentita deve comunque essere limitata nel tempo (tant’è che viene dichiarata l’illegittimità della proroga). 4.17. La normativa regionale di cui si discute è del tutto sovrapponibile a quella nazionale già oggetto di esame da parte della Consulta, ne condivide la ratio ed è operativa nel ristretto ambito normativo indicato nel richiamato testo normativo. 4.18. In sintesi, non vi alcuna ragione di sospettare dell’incostituzionalità del citato art. 6, comma 9, della l.r. Sicilia n. 26 del 2012, in quanto esso non costituisce altro che la previsione, quanto alla Sicilia, della normativa nazionale. 4.19. Conclusivamente, quindi, nello specifico, del tutto correttamente l’amministrazione regionale ha corrisposto ai dipendenti della regione Sicilia in applicazione dell’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 e dei contratti collettivi (poi, invero, oggetto di blocco in virtù del citato art. 6, comma 9) i trattamenti retributivi per essi previsti. 5. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. 6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con la precisazione che la condanna al rimborso delle spese vive in favore di un’amministrazione dello Stato deve essere limitato al rimborso di quelle prenotate a debito (cfr. Cass. n. 22014/2018). 7. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. PQM rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, liquidate in € 8000,00 per
Sentenza Cassazione n. 33004/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris