CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00198/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 5384 /20 25 R.G. propost o da [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, pressoi cui uffici è domiciliata in Roma , via d ei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – Oggetto:fideiussioni a garanzia di rimborso Iva – restituzione dei relativi costi –interessi contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del rappresentante fiscalein Italia ai fini Iva, dott. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avv.Eugenio della Valle , con domicilio e letto presso lo studio del difensorein Roma, via Lima n. 7 ; –controricorrente e ricorrente incidentale condizionato – avversola sentenza n. 4978 / 20 24 della Co rte di giustizia tributaria di secondogrado d el Lazio , depositata il 30 / 7 /20 24 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 novembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] SA impugnò dinanzi alla Commissione tributaria p rovinciale di Roma il silenzio - rifiuto dell’Agenzia delle entrateformatosi in relazione ad una serie di sue istanze di rimborso aventiad oggetto la restituzione dei costi per il rilascio di fideiussioni, sostenuti,ai sensi dell’art. 38 - bis , comma 1 , d.P.R. n. 633 del 1972, alloscopo di ottenere il rimborso dell’eccedenza Iva relativa al primo trimestre2011, al secondo trimestre 2011, al terzo trimestre 2011 e all’annod’imposta 2011. 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse integralmente i l ricorso , tendente ad otteneredall’amministrazione finanziaria il rimborso dei predetti costi, nonché la corresponsione degli « interessi maturati e maturandi dalla datain cui la fideiussione è stata prestata fino al saldo » . 3.[OSCURATO:PERSONA] rte di giustizia tributaria di secondo grado d el Lazio , investita dell’appello dell ’Agenzia fiscale , dichiarò cessata la materia del contenderelimitatamente all’importo capitale dei costi sostenuti per il rilasciodelle fideiussioni, importo riconosciuto dall’amministrazione in corsodi causa, e rigettò il gravame quanto agli interessi, che ritenne dovutisiccome costituenti seguito necessario del diritto ad ottenere la restituzionedi una determinata somma di denaro. 4. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso percassazione sulla base di un motivo , cui la società contribuente ha resistitocon controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a unmotivo. Consideratoche: 1. Con l’unico motivo d el ricorso principale s i deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c od. p roc. c iv. , «violazione e/o falsa applicazione dell’art.8, comma 4, della Legge n. 212/2000 » . Il motivo, specificamente riferito alla statuizione sugli interessi, si articola in due censure: la ricorrentesostieneinfatti, da un lato, che in applicazione della disposizione normativada ultimo citata poteva essere rimborsato alla contribuente il solo «costo delle fideiussioni», cioè la somma spesa al momento del rilasciodelle fideiussioni , dall’altro, che gli interessi, ove eventualmente dovuti, non potevano decorrere, come affermato nella sentenza impugnata, dal giorno di presentazione delle garanzie, decorrendo, invece,dal definitivo accertamento della non debenza dell’imposta. 2. Il motivo è fondato limitatamente alla seconda delle due riferite censure. 2.1. L’obbligo di rimborsare alla contribuente i costi della garanzia fideiussorianon è contestato in questa sede dall’Agenzia fiscale, la quale, nelrinunciare parzialmente all’appello avverso la sentenza di primo grado e nel determinarsi a corrispondere alla società contribuente gli oneri fideiussorida questa sostenuti ai sensi dell’art. 38 - bis , comma 1 , d.P.R. n. 633 del 1972 , sia pure per la sola sorte capitale, ha evidentemente aderitoall’indirizzo più volte espresso da questa Corte, a tenore del quale «In tema di IVA, il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria, chiesta dal contribuente per ottenere la sospensione, la rateizzazione o il rimborso dei tributi, ha portata generale ed è indipendente dalla fisionomia della controversia tributaria, stante l’esigenza ad essa sottesa di preservare l'integrit à patrimoniale dei contribuenti, in caso di infondatezza della pretesa impositiva o di legittimitàdella pretesa di rimborso di somme dovute, che una diversa interpretazione frustrerebbe, oltre a porsi in contrasto con il diritto unionale» ( Cass. n. 16409 / 2015 ; Cass. n. 5508 / 2020 ; Cass. n. 1671/2024). 2.2.Il credito di rimborso spettante alla contribuente è liquido, avendo ad oggettouna somma di denaro di ammontare certo, ed esigibile, essendo indubitabilmente scaduto il termine per l’esecuzione dell’accertamento dell’impostarimborsata da parte dell’Amministrazione finanziaria , termine che, ai sensi de ll’art. 38 - bis cit. , costituisce il momento dal quale il rimborsova eseguito . Talecredito rientra, pertanto, nello spettro operativo di cui all’art. 1282 cod.civ. – disposizione invocata dalla società quale base normativa della suapretesa al pagamento degli interessi legali – a mente del quale « I creditiliquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto,salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente ». La norma prende in considerazione l’ipotesi in cui il debitore goda di un capitale attualmentespettante al creditore e prevede che questi sia compensato della mancata disponibilità del capitale mediante gli interessi legali, indifferenteessendo il titol o del rapporto obbligatorio. È appunto questo il caso verificatosi nella specie, in cui l’Ufficio, non avendoprovveduto nel termine di legge al dovuto rimborso, da ricondurre allacategoria dei debiti di valuta siccome avente ad oggetto fin dall’origine laprestazione di un importo n ominale di denaro determinato, è tenuto a versare alla contribuente gli interessi legali corrispettivi allo scopo di compensarelo spazio temporale di attesa intercorrente tra il momento in cui il rimborso doveva essere eseguito e quello in cui esso è stato effettivamentecompiuto. 2.3.Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l a disposizione di cui all’a rt. 8, comma 4, della legge n. 212 del 2000, che impone all’amministrazionefinanziaria d i « rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamentoo la rateizzazione o il rimborso dei tributi », non costituisce deroga al principio generale di cui al ridetto art. 1282 giacché essa disciplinal’obbligazione pecuniaria principale – quella relativa al rimborso delcosto delle fideiussioni – senza in alcun modo incidere sul regime degli interessi di pieno diritto che maturano sul capitale dovuto quale prestazioneprincipale, regime che resta quello ordinario. In altri termini , ilfatto che l’art. 8, comma 4, legge n. 212 del 2000 circoscriva l’obbligo restitutorio dell’amministrazione finanziaria alla sola somma spesa dal contribuenteper ottenere il rilascio della fideiussione non significa certo chel’Ufficio vada esente dal l’obbligazione accessoria relativa agli interessi ove sussistano i presupposti della liquidità e dell’esigibilità cui fa riferimento l’art. 1282 cod. civ., norma costituente espressione del principiodi naturale fecondità del denaro. 2.4.Né argomenti in senso contrario rispetto all’applicabilità dell’art. 1282 cod.civ. potrebbero essere tratti, come invece auspicato dalla ricorrente, daldisposto di cui all’art. 7 , comma 1, legge n. 167 del 2017, secondo cui «Aisoggettipassivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all ’ articolo 38-bis,comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633 , che richiedono un rimborso dell ’ IVA prestando la garanzia richiestadallo stesso comma è riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario deicosti sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una somma pari alla 0,15 per cento dell ’ importo garantito per ogni anno di durata della garanzia.La somma è versata alla scadenza del termine per l'emissione dell'avvisodi rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di taleavviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettavail rimborso dell'imposta » . Lanorma testé richiamata, oltre a non essere applicabile ratione temporis al caso di specie, applicandosi infatti, in virtù di quanto previsto dal secondocomma dell’art. 7 cit., « a decorrere dalle richieste di rimborso fattecon la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all’anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre dell’anno 2018», si limita a determinare in modo forfettario l’oggetto dell’obbligazionepecuniaria principale di rimborso, ma non incide affatto sull’obbligazioneaccessoria degli interessi, che può pur sempre insorgere alverificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 1 282 cod. civ. 2.5.Sulla base di quanto dianzi esposto va allora enunciato il seguente principiodi diritto: « Sul debito dell’amministrazione finanziaria avente ad oggetto il rimborso dei costi delle garanzie sostenuti, ai sensi dell’art.38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, allo scopo di ottenere ilrimborso di tributi – debito costituente obbligazione di valuta – sono dovutigli interessi legali ai sensi dell’art. 1282 cod. civ. dal momento incui il credito di rimborso è divenuto esigibile, non valendo in contrario il disposto dell’art. 8, comma 4, della legge n. 212 del 2000, che, nel chiarire che l’obbligo restitutorio dell’amministrazione riguarda quanto spesodal contribuente per ottenere il rilascio della fideiussione, definisce soltantol’oggettodell’obbligazione pecuniaria principale, senza incidere su quellaaccessoria relat iva agli interessi ». 2.6.Gli interessi legali di pieno diritto di cui alla norma codicistica più volte citata decorrono dal momento in cui la somma costituente oggetto dell’obbligazionepecuniaria principale è esigibile. Al fine di stabilire il dies a quo della decorrenza degli interessi oggetto di causa occorre allora individuare il momento in cui sorge l’obbligo dell’amministrazione finanziariadi provvedere al rimborso dei costi delle garanzie rilasciate in suofavore ai sensi dell’art. 38 - bis , comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972. QuestaCorte ha già avuto modo di chiarire che il diritto al rimborso degli onerifideiussori non può essere circoscritto alle garanzie prestate per il pagamentodi tributi in corso di accertamento, copre ndo esso anche i casi incui la garanzia è rilasciata per la restituzione del credito di imposta rimborsatodall’amministrazione finanziaria per l ’ eventualità che, all ’ esito dell’attivitàdi accertamento dell’Ufficio, dovesse emergere l ’ insussistenza delcredito medesimo. In questi ultimi casi – quale quello qui in esame – ildiritto alla restituzione degli oneri fideiussori sorge allorquando l ’ Ufficio abbiaespressamente riconosciuto il credito di imposta ovvero siano spirati i termini per l’accertamento dell ’ imposta rimborsata (così Cass. n. 20024/2023). Vainvece respinta la tesi della controricorrente secondo cui gli interessi in suofavore dovrebbero maturare «dal giorno del versamento indebito». Al riguardo è sufficiente osservare che tale tesi si fonda sull’erroneo presuppostoche il pagamento dei cos ti delle fideiussioni costituisca un indebito e che l’obbligazione dell’amministrazione abbia natura restitutoria, mentre invece le somme pagate dalla contribuente per il rilascio delle garanzie sono versate, in virtù di un titolo negoziale pienamentevalido ed efficace, a favore di un terzo (l’impresa che rende le garanzie) e l’obbligo dell’Ufficio non ha ad oggetto la restituzione di somme,invero da esso mai ricevute, bensì il rimborso di esborsi sostenuti dalcontribuente per l a remunerazion e di un servizio fornito da altri: ciò che esclude la possibilità di ricondurre la fattispecie ora in esame all’ipotizzatoparadigma normativo di cui all’art. 2033 c od. c iv. IGiudici di seconde cure, nel confermare la decisione di primo grado , che inpunto di interessi li ha fatti decorrere « dalla data di presentazione della fideiussione», non si sono attenut i agli esposti principi, non avendo correttamente individuato la scadenza dell’obbligazione principale di rimborsoné, con essa, il termine di decorrenza dei relativi interessi legali. Atanto provvederà la fase di rinvio. 3.Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato – esaminabile in virtù della fondatezza del ricorso principale e, quindi, in presenza dell’attualità dell’interesse (Cass., sez. un., n. 7381/2013; v. anche Cass.n. 25694 del 2024) – si deduce, in relazione all’art. 3 6 0, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., «erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazionedel divieto di ius novorum di cui all’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546». L a ricorrente incidentale lamenta che l’Ufficio haintrodotto per la prima volta solo nel corso del giudizio d’appello il temadell’asserita non produttività di interessi degli oneri fideiussori, con ciò proponendo un motivo nuovo che ha comportato un ampliamentodei temi d’indagi ne rispetto a quelli fissati nel giudizio di primecure, in violazione del richiamato art. 57. 4.Il motivo è infondato. 4.1. L’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 vieta la proposizione in grado d’appello di domande nuove e di nuove eccezioni che non siano rilevabili d’ufficio , mentre nel caso di specie, escluso in radice che venga in rilievo una nuova domanda, la contestazione della debenza degli interessi, specificamente formulata dall’Agenzia fiscale solo nel giudizio di secondo grado sulla base delle argomentazioni sopra riportate,non costituisce un’eccezione in senso stretto , ma una mera difesache non amplia certo il tema decisionale , rimanendo piuttosto confinata alla mera contestazione della giuridica configurabilità dell’obbligazione accessoria degli interessi fatta valere dalla società contribuente. 4.2. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che n el processo tributario, la parte resistente la quale, in primo grado, si sia limitataad una contestazione generica del ricorso può rendere specifica la stessain sede di gravame poiché il divieto di proporre nuove eccezioni in appello,posto dall ’ art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non anche le mere difese, che non introducono nuovi temi di indagine» (Cass. n. 12651/2018 ; Cass. n. 7434/2021).Si è anche detto che il divieto di proporre nuove eccezioni i n sededi gravame concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti neivizi d ’ invalidità dell ’ atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprieo alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi delcredito tributario o delle censure del contribue nte, che restano sempre deducibili(ex multis v. Cass. n. 31224/2017) . 4.4.Lasentenza impugnata, nell’escludere che la contestazione formulata dall’Ufficioin ordine agli interessi costituisse ius novorum ai sensi dell’art. 57 cit., riguardando esso « le sole eccezioni sostanziali in senso stretto ovveroquelle per cui la legge riserva espressamente alla parte il potere di rilevazione o quelle in cui si fa valere un fatto modificativo, estintivo o impeditivodella pretesa fiscale », si è attenuta ai richiamati principi sicché, sottoil profilo ora in esame, va esente dalle censure mossele. 5. In conclusione, il ricorso principale va accolto nei termini sopra esposti,mentre va rigettato quello incidentale condizionato ; va quindi cassata l ’ impugnata sentenza e rinviato, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso principale nei termini precisati in motivazione; rigetta il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia , anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di g iustizia tributariadi secondo grado del Lazio , in diversa composizione . Ai sensi dell ’ ar