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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 48554/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'8.3-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli ha accolto (parzialmente e con riferimento all'odierno ricorrente) l'appello proposto dal PM contro il provvedimento del GIP del capoluogo partenopeo che, in data 12.2.2021, aveva rigettato la richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti di 43 indagati relativamente a svariate ipotesi di reato e, in particolare, per associazione a delinquere, traffico illecito di rifiuti, riciclaggio, falso; in parziale accoglimento del gravame, il Tribunale ha riqualificato i fatti nel delitto di cui all'art. 648 cod. pen. e ha disposto l'applicazione, nei confronti del Cotumaccio, della misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività di spedizioniere doganale per la durata di 8 mesi;

2. ricorre per cassazione il difensore del Comtumaccio deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto di cui all'art. 648bis cod. pen. ed in punto di sussistenza degli indizi di colpevolezza quanto all'elemento soggettivo: richiama i presupposti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere il dolo eventuale nel delitto di ricettazione e sottolinea come, d'altra parte, vi sono delle fattispecie quali quella del favoreggiamento che operano proprio in termini di sussidiarietà; segnala che il provvedimento impugnato, pur aderendo ai principi enunciati dalla S.C., finisce tuttavia per ricorrere a meccanismi presuntivi che, anche tenendo conto della peculiarità della fase cautelare, non possono riposare su un mero simulacro di motivazione; segnala che il Tribunale ha ritenuto di poter aggirare il problema facendo riferimento al contenuto di intercettazioni relative a fatti non costituenti reato in tal modo omettendo di motivare sul fatto contestato e, per altro verso, fondando l'elemento soggettivo esclusivamente sulla consapevolezza della provenienza del bene senza far emergere l'elemento specializzante del delitto di riciclaggio; evidenzia che la portata indiziaria delle intercettazioni, peraltro successive ai fatti ed anche alla conoscenza della indagine, avrebbe dovuto essere affermata dopo aver escluso interpretazioni alternative e non collimanti con la ipotesi accusatoria dovendosi considerare che, in quelle occasioni, il Cotumaccio aveva rifiutato la spedizione; richiama la conversazione del 17.5.2018 intercorsa con tale [OSCURATO:PERSONA] il cui contenuto dà contezza di una condotta contrastante con la prognosi di colpevolezza e con cui il Tribunale non si sarebbe confrontato; evidenzia come il Tribunale abbia in definitiva selezionato il materiale probatorio al fine di confortare la ipotesi accusatoria sottraendosi al dovere di operarne una valutazione globale e complessiva; sottolinea, ancora, come il Tribunale abbia trascurato l'elemento della consapevolezza dell'ostacolo alle indagini; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen. e 479 cod. pen.: rileva che le considerazioni spese con riguardo al delitto di riciclaggio sono riferibili anche al falso evidenziando, peraltro, che il ragionamento del Tribunale risulta in tal caso ancora più specioso e presuntivo dovendo cadere sulle bollette doganali contestate e non sulla falsità della documentazione proveniente dai clienti; né, aggiunge, essa poteva essere ricavata da fatti diversi;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la fondatezza del ricorso essendo mancata la trasmissione ai difensori degli atti che sono stati valutati ai fini della decisione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero comunque non consentite in questa sede.

1. Non è inutile ribadire quali siano i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è pertanto ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 5, Sentenza n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).

E' altresì pacifico che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, Sentenza n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, Sentenza n. 26992 del 29/05/2013, PM in proc.

Tiana, Rv. 255460; Sez.

F, Sentenza n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). 2.1 Tanto premesso, si deve allora dare atto che la motivazione del Tribunale del Riesame, in punto di gravità indiziaria, risulta assolutamente congrua, esaustiva ed immune da profili di manifesta illogicità oltre che puntualmente ancorata alle emergenze acquisite di cui ha dato conto in termini del tutto adeguati.

Il Tribunale ha spiegato che il procedimento nasce da una indagine che aveva svelato un traffico di containers inviati in Africa e contenenti oggetti consistenti in rifiuti o in beni provento di furto (comprendenti anche beni di valore come pannelli solari ...); la attività investigativa aveva consentito di individuare una quindicina di carichi e di ritenere configurabile, in tesi, non soltanto il delitto associativo ma anche quello di traffico illecito di rifiuti e, ulteriormente, il delitto di riciclaggio e, ancora, la contravvenzione di cui all'art. 256 D. Lg.vo 152 del 2006 oltre il falso in atto pubblico con riguardo alla documentazione di accompagnamento.

Se non ché, secondo i giudici del riesame, l'inutilizzabilità dei risultati di attività di captazione telefonica, alla luce dei rigorosi limiti di cui all'art. 270 cod. proc. pen., e le dichiarazioni acquisite in violazione delle prerogative difensive avevaA ND comportato la impossibilità di fondare una diagnosi di gravità indiziaria con riguardo al delitto associativo di cui, peraltro, secondo la ipotesi accusatoria, avrebbero fatto parte e sarebbero stati componenti gli stessi dipendenti di talune società di spedizione ed alcuni spedizionieri tra cui, per l'appunto, il Cotumacci, socio della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] alcune precisazioni sulla figura ed il ruolo dello spedizioniere quale figura normativamente necessaria perché uno straniero o una impresa non stabilita in UE possa operare da esportatore, hanno chiarito, in particolare, che si tratta di un incarico che si risolve in una rappresentanza indiretta con produzione degli effetti giuridici degli atti negoziali in capo al rappresentante che assume tutti gli obblighi ed è tenuto a tutti gli adempimenti richiesti rispondendo egli stessi in caso contrario.

In particolare, per quel che qui interesse, il Tribunale ha sottolineato che, nella formazione della bolletta doganale, lo spedizioniere assume la veste di pubblico ufficiale (cfr., in tal senso, peraltro, Sez. 2, Sentenza n. 5224 del 24/01/2007, Brambilla ed altro, Rv. 235865 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 4950 del 30/11/2006, Prudenziati, Rv. 235783 - 01). 2.2 Con specifico riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente (cfr., pagg. 26-28 della ordinanza), inoltre, il Tribunale, con motivazione che non si presta a rilievi di manifesta illogicità, ha potuto concludere nel senso della piena consapevolezza, da parte sua, della illiceità delle esportazioni disposte dagli stranieri che egli assisteva in tale attività.A conforto di questa diagnosi ha riportato, infatti, le risultanze di alcune intercettazioni che, pur riferendosi, evidentemente, a fatti diversi, sono state interpretate come emblematiche del consapevole contributo fornito dal ricorrente nelle operazioni precedenti (la cui "materialità", va ribadito, è incontroversa) e per le quali è stata elevata la provvisoria incolpazione.

In tal senso, e con valutazione pienamente lineare, il Tribunale ha inteso, ad esempio, la conversazione di cui alla progr. 148 del 4.4.2018 in cui il ricorrente consigliava a tale [OSCURATO:PERSONA] di non spedire pannelli solari, batterie e pezzi di ricambio, motori ...; la conversazione di cui alla progr. 1564 del 9.4.2918, nella quale egli consigliava [OSCURATO:PERSONA] di avvisare anche altri stranieri di non caricare parti di autoveicoli; la conversazione di cui alla progr. 1848 del 10.4.2018, in cui tale [OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto se poteva caricare motori non bonificati e gli aveva detto che era meglio di no; la conversazione di cui alla progr. 4652 del 17.4.2018 in cui tale [OSCURATO:PERSONA] chiedeva se poteva caricare merce di provenienza illecita e quello gli dice di no perché "... c'è confusione, c'è confusione ..."; la conversazione di cui alla progr. 5172 del 19.4.2018 in cui l'indagato negava a taluno (n.m.i.) la propria disponibilità e gli consigliava di trovare prima qualcuno che gli "cambiasse" le fatture; la conversazione di cui alla progr. 8834 del 4.5.2018 e 9227 del 7.5.2018 in cui consigliava ad alcuni stranieri di non fare spedizioni riservandosi di avvisarli di quando le acque si fossero calmate; la conversazione di cui alla progr. 2896 del 12.4.2018 in cui il Cotumaccio e la sua collaboratrice [OSCURATO:PERSONA] discorrevano di "andare avanti di fantasia ..." e di "... lavorare di fantasia" nella compilazione dei documenti relativi alle società dei soggetti africani; la conversazione di cui alla progr. 4647 del 12.4.2018, il cui il Cotumaccio consigliava a tale [OSCURATO:PERSONA] di non ricorrere più alle fatture di [OSCURATO:PERSONA] dimostrando in tal modo di sapere che si trattava di fatture false di copertura della provenienza illecita della merce esportata in Africa; la conversazione di cui alla progr. 8229 del 1.5.2018, in cui tale [OSCURATO:PERSONA] comunicava al Cotumaccio che le fatture consegnategli non erano "buone" e la sua collaboratrice diceva allo straniero di "provare da un'altra parte" dimostrando perciò la sua consapevolezza che si stava parlando di fatture false e compiacenti; la conversazione di cui alla progr. 1231 del 21.5.2018, in cui tale Daniela (impiegata della [OSCURATO:SOCIETA]) comunicava a tale [OSCURATO:PERSONA] che Gino ([OSCURATO:PERSONA]) voleva fargli sapere che tale "Andrea" aveva la disponibilità delle "gomme" da lui richieste così dimostrando di essere a disposizione degli stranieri anche ben al di là dei compiti propri dello spedizioniere doganale.

In definitiva, secondo il Tribunale, ed alla luce di una lettura complessiva delle emergenze investigative, il Cotumaccio era perfettamente consapevole della illiceità delle operazioni di esportazione che solo per l'attivarsi delle indagini erano state interrotte in attesa che si calmassero le acque; ha riportato, sempre a tal proposito, la conversazione di cui alla progr. 2074 del 10.4.2018 in cui l'indagato comunicava al procacciatore [OSCURATO:PERSONA] di non intendere più pagargli le provvigioni perché gli stranieri non pagavano a loro volta proprio a causa dei problemi che c'erano stati; mentre nella progr. 11215 del 14.5.2018 si lamentava con altro coindagato, tale [OSCURATO:PERSONA], che gli stranieri non andavano più da lui.

I giudici del riesame non hanno mancato di vagliare le segnalazioni difensive circa la conversazione con l'Arangione, sostenendo che non era affatto irragionevole che egli negasse il suo coinvolgimento nei fatti e sottolineando, per altro verso, la distanza temporale delle denunce rispetto ai fatti contestati che conseguono a carichi di cui il Cotumaccio era stato spedizioniere e che si era scoperto contenevano merce rubata.

Il provvedimento impugnato, perciò, risulta motivato in termini congrui e non manifestamente illogici oltre che con puntuale riferimento alle emergenze istruttorie la cui "lettura", proprio in quanto non connotata da profili di irragionevolezza, non è sindacabile in questa sede (cfr., con riferimento alle risultanze delle intercettazioni, Sez. 3 - , Sentenza n. 44938 del 05/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282337 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio ed altri, Rv. 257784 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439 - 01). 2.3 Va anche ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in particolare, condivide la tesi secondo cui "in tema di misure caute/ari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza.

Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall'art. 273 cod. proc. pen., comma ibis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)" (cfr., Cass. Pen., 5, 5.6.2012 n. 36.079, Fracassi; Cass. Pen., 4, 24.1.2017 n. 6.660, Pugiotto; Cass. Pen., 4, 9.11.2016 n. 53.369, Jovanovic; conf., ancora, Cass. Pen., 4, 14.3.2019 n. 17.247, Marando, in cui la Corte ha ribadito i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma ibis, cod. proc. pen.; conf., Cass. Pen., 1, 22.5.2018 n. 43.258, Tantone; Cass. Pen., 2, 8.3.2017 n. 22.968, Carrubba).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8.3-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli ha accolto (parzialmente e con riferimento all'odierno ricorrente) l'appello proposto dal PM contro il provvedimento del GIP del capoluogo partenopeo che, in data 12.2.2021, aveva rigettato la richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti di 43 indagati relativamente a svariate ipotesi di reato e, in particolare, per associazione a delinquere, traffico illecito di rifiuti, riciclaggio, falso; in parziale accoglimento del gravame, il Tribunale ha riqualificato i fatti nel delitto di cui all'art. 648 cod. pen. e ha disposto l'applicazione, nei confronti del Cotumaccio, della misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività di spedizioniere doganale per la durata di 8 mesi; 2. ricorre per cassazione il difensore del Comtumaccio deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto di cui all'art. 648bis cod. pen. ed in punto di sussistenza degli indizi di colpevolezza quanto all'elemento soggettivo: richiama i presupposti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere il dolo eventuale nel delitto di ricettazione e sottolinea come, d'altra parte, vi sono delle fattispecie quali quella del favoreggiamento che operano proprio in termini di sussidiarietà; segnala che il provvedimento impugnato, pur aderendo ai principi enunciati dalla S.C., finisce tuttavia per ricorrere a meccanismi presuntivi che, anche tenendo conto della peculiarità della fase cautelare, non possono riposare su un mero simulacro di motivazione; segnala che il Tribunale ha ritenuto di poter aggirare il problema facendo riferimento al contenuto di intercettazioni relative a fatti non costituenti reato in tal modo omettendo di motivare sul fatto contestato e, per altro verso, fondando l'elemento soggettivo esclusivamente sulla consapevolezza della provenienza del bene senza far emergere l'elemento specializzante del delitto di riciclaggio; evidenzia che la portata indiziaria delle intercettazioni, peraltro successive ai fatti ed anche alla conoscenza della indagine, avrebbe dovuto essere affermata dopo aver escluso interpretazioni alternative e non collimanti con la ipotesi accusatoria dovendosi considerare che, in quelle occasioni, il Cotumaccio aveva rifiutato la spedizione; richiama la conversazione del 17.5.2018 intercorsa con tale [OSCURATO:PERSONA] il cui contenuto dà contezza di una condotta contrastante con la prognosi di colpevolezza e con cui il Tribunale non si sarebbe confrontato; evidenzia come il Tribunale abbia in definitiva selezionato il materiale probatorio al fine di confortare la ipotesi accusatoria sottraendosi al dovere di operarne una valutazione globale e complessiva; sottolinea, ancora, come il Tribunale abbia trascurato l'elemento della consapevolezza dell'ostacolo alle indagini; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen. e 479 cod. pen.: rileva che le considerazioni spese con riguardo al delitto di riciclaggio sono riferibili anche al falso evidenziando, peraltro, che il ragionamento del Tribunale risulta in tal caso ancora più specioso e presuntivo dovendo cadere sulle bollette doganali contestate e non sulla falsità della documentazione proveniente dai clienti; né, aggiunge, essa poteva essere ricavata da fatti diversi; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la fondatezza del ricorso essendo mancata la trasmissione ai difensori degli atti che sono stati valutati ai fini della decisione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero comunque non consentite in questa sede. 1. Non è inutile ribadire quali siano i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è pertanto ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 5, Sentenza n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). E' altresì pacifico che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, Sentenza n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, Sentenza n. 26992 del 29/05/2013, PM in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. F, Sentenza n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). 2.1 Tanto premesso, si deve allora dare atto che la motivazione del Tribunale del Riesame, in punto di gravità indiziaria, risulta assolutamente congrua, esaustiva ed immune da profili di manifesta illogicità oltre che puntualmente ancorata alle emergenze acquisite di cui ha dato conto in termini del tutto adeguati. Il Tribunale ha spiegato che il procedimento nasce da una indagine che aveva svelato un traffico di containers inviati in Africa e contenenti oggetti consistenti in rifiuti o in beni provento di furto (comprendenti anche beni di valore come pannelli solari ...); la attività investigativa aveva consentito di individuare una quindicina di carichi e di ritenere configurabile, in tesi, non soltanto il delitto associativo ma anche quello di traffico illecito di rifiuti e, ulteriormente, il delitto di riciclaggio e, ancora, la contravvenzione di cui all'art. 256 D. Lg.vo 152 del 2006 oltre il falso in atto pubblico con riguardo alla documentazione di accompagnamento. Se non ché, secondo i giudici del riesame, l'inutilizzabilità dei risultati di attività di captazione telefonica, alla luce dei rigorosi limiti di cui all'art. 270 cod. proc. pen., e le dichiarazioni acquisite in violazione delle prerogative difensive avevaA ND comportato la impossibilità di fondare una diagnosi di gravità indiziaria con riguardo al delitto associativo di cui, peraltro, secondo la ipotesi accusatoria, avrebbero fatto parte e sarebbero stati componenti gli stessi dipendenti di talune società di spedizione ed alcuni spedizionieri tra cui, per l'appunto, il Cotumacci, socio della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] alcune precisazioni sulla figura ed il ruolo dello spedizioniere quale figura normativamente necessaria perché uno straniero o una impresa non stabilita in UE possa operare da esportatore, hanno chiarito, in particolare, che si tratta di un incarico che si risolve in una rappresentanza indiretta con produzione degli effetti giuridici degli atti negoziali in capo al rappresentante che assume tutti gli obblighi ed è tenuto a tutti gli adempimenti richiesti rispondendo egli stessi in caso contrario. In particolare, per quel che qui interesse, il Tribunale ha sottolineato che, nella formazione della bolletta doganale, lo spedizioniere assume la veste di pubblico ufficiale (cfr., in tal senso, peraltro, Sez. 2, Sentenza n. 5224 del 24/01/2007, Brambilla ed altro, Rv. 235865 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 4950 del 30/11/2006, Prudenziati, Rv. 235783 - 01). 2.2 Con specifico riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente (cfr., pagg. 26-28 della ordinanza), inoltre, il Tribunale, con motivazione che non si presta a rilievi di manifesta illogicità, ha potuto concludere nel senso della piena consapevolezza, da parte sua, della illiceità delle esportazioni disposte dagli stranieri che egli assisteva in tale attività.A conforto di questa diagnosi ha riportato, infatti, le risultanze di alcune intercettazioni che, pur riferendosi, evidentemente, a fatti diversi, sono state interpretate come emblematiche del consapevole contributo fornito dal ricorrente nelle operazioni precedenti (la cui "materialità", va ribadito, è incontroversa) e per le quali è stata elevata la provvisoria incolpazione. In tal senso, e con valutazione pienamente lineare, il Tribunale ha inteso, ad esempio, la conversazione di cui alla progr. 148 del 4.4.2018 in cui il ricorrente consigliava a tale [OSCURATO:PERSONA] di non spedire pannelli solari, batterie e pezzi di ricambio, motori ...; la conversazione di cui alla progr. 1564 del 9.4.2918, nella quale egli consigliava [OSCURATO:PERSONA] di avvisare anche altri stranieri di non caricare parti di autoveicoli; la conversazione di cui alla progr. 1848 del 10.4.2018, in cui tale [OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto se poteva caricare motori non bonificati e gli aveva detto che era meglio di no; la conversazione di cui alla progr. 4652 del 17.4.2018 in cui tale [OSCURATO:PERSONA] chiedeva se poteva caricare merce di provenienza illecita e quello gli dice di no perché "... c'è confusione, c'è confusione ..."; la conversazione di cui alla progr. 5172 del 19.4.2018 in cui l'indagato negava a taluno (n.m.i.) la propria disponibilità e gli consigliava di trovare prima qualcuno che gli "cambiasse" le fatture; la conversazione di cui alla progr. 8834 del 4.5.2018 e 9227 del 7.5.2018 in cui consigliava ad alcuni stranieri di non fare spedizioni riservandosi di avvisarli di quando le acque si fossero calmate; la conversazione di cui alla progr. 2896 del 12.4.2018 in cui il Cotumaccio e la sua collaboratrice [OSCURATO:PERSONA] discorrevano di "andare avanti di fantasia ..." e di "... lavorare di fantasia" nella compilazione dei documenti relativi alle società dei soggetti africani; la conversazione di cui alla progr. 4647 del 12.4.2018, il cui il Cotumaccio consigliava a tale [OSCURATO:PERSONA] di non ricorrere più alle fatture di [OSCURATO:PERSONA] dimostrando in tal modo di sapere che si trattava di fatture false di copertura della provenienza illecita della merce esportata in Africa; la conversazione di cui alla progr. 8229 del 1.5.2018, in cui tale [OSCURATO:PERSONA] comunicava al Cotumaccio che le fatture consegnategli non erano "buone" e la sua collaboratrice diceva allo straniero di "provare da un'altra parte" dimostrando perciò la sua consapevolezza che si stava parlando di fatture false e compiacenti; la conversazione di cui alla progr. 1231 del 21.5.2018, in cui tale Daniela (impiegata della [OSCURATO:SOCIETA]) comunicava a tale [OSCURATO:PERSONA] che Gino ([OSCURATO:PERSONA]) voleva fargli sapere che tale "Andrea" aveva la disponibilità delle "gomme" da lui richieste così dimostrando di essere a disposizione degli stranieri anche ben al di là dei compiti propri dello spedizioniere doganale. In definitiva, secondo il Tribunale, ed alla luce di una lettura complessiva delle emergenze investigative, il Cotumaccio era perfettamente consapevole della illiceità delle operazioni di esportazione che solo per l'attivarsi delle indagini erano state interrotte in attesa che si calmassero le acque; ha riportato, sempre a tal proposito, la conversazione di cui alla progr. 2074 del 10.4.2018 in cui l'indagato comunicava al procacciatore [OSCURATO:PERSONA] di non intendere più pagargli le provvigioni perché gli stranieri non pagavano a loro volta proprio a causa dei problemi che c'erano stati; mentre nella progr. 11215 del 14.5.2018 si lamentava con altro coindagato, tale [OSCURATO:PERSONA], che gli stranieri non andavano più da lui. I giudici del riesame non hanno mancato di vagliare le segnalazioni difensive circa la conversazione con l'Arangione, sostenendo che non era affatto irragionevole che egli negasse il suo coinvolgimento nei fatti e sottolineando, per altro verso, la distanza temporale delle denunce rispetto ai fatti contestati che conseguono a carichi di cui il Cotumaccio era stato spedizioniere e che si era scoperto contenevano merce rubata. Il provvedimento impugnato, perciò, risulta motivato in termini congrui e non manifestamente illogici oltre che con puntuale riferimento alle emergenze istruttorie la cui "lettura", proprio in quanto non connotata da profili di irragionevolezza, non è sindacabile in questa sede (cfr., con riferimento alle risultanze delle intercettazioni, Sez. 3 - , Sentenza n. 44938 del 05/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282337 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio ed altri, Rv. 257784 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439 - 01). 2.3 Va anche ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in particolare, condivide la tesi secondo cui "in tema di misure caute/ari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall'art. 273 cod. proc. pen., comma ibis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)" (cfr., Cass. Pen., 5, 5.6.2012 n. 36.079, Fracassi; Cass. Pen., 4, 24.1.2017 n. 6.660, Pugiotto; Cass. Pen., 4, 9.11.2016 n. 53.369, Jovanovic; conf., ancora, Cass. Pen., 4, 14.3.2019 n. 17.247, Marando, in cui la Corte ha ribadito i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma ibis, cod. proc. pen.; conf., Cass. Pen., 1, 22.5.2018 n. 43.258, Tantone; Cass. Pen., 2, 8.3.2017 n. 22.968, Carrubba). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
Sentenza Cassazione n. 48554/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris