CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 03911/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2784/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 6994/2023, depositata il 9/3/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/1/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2012 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presentò una dichiarazione di variazione DOCFA per la modifica di classamento dell'unità immobiliare sita nel Comune di Roma, censita al Foglio 263, particella 1559, Subalterno 525, mediante attribuzione alla stessa della categoria D/8 e della rendita catastale di € 39.290,00. L’Agenzia delle Entrate, con avviso di accertamento del 2013, attribuì una rendita superiore, modificando le superfici dichiarate. 2.L’odierna ricorrente impugnò tale atto, eccependone la carenza di motivazione. La C.T.P. di Roma accolse il ricorso, annullando l’accertamento catastale. 3.L’Agenzia delle Entrate propose appello, che notificò unicamente presso la sede della società appellata (non, dunque, presso il difensore costituito). [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rimase contumace nel giudizio di secondo grado, conclusosi con la conferma della sentenza di primo grado (sentenza n. 1892/2020). 4.Propose ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rimase intimata. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 6994 del 2023, accolse il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata. Nessuna delle parti riassunse il giudizio. Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA] un nuovo avviso di accertamento (avente ad oggetto “Nuova determinazione di classamento e rendita catastale relativa al reddito dell’immobile Foglio 263, particella 1559 Sub 525, [OSCURATO:PERSONA] 25, p. T –1 0002, Zona censuaria 6, Cat. D/8, Rendita 60.904,00”), che fu a sua volta impugnato dinanzi al giudice tributario. 5.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ex art. 327, comma 2, c.p.c., sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1892/2020 della CTR del Lazio nonché dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 6994/2023. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente, premettendo di essere venuta a conoscenza della sentenza della CTR del Lazio in data 01/10/2024 (al momento, cioè, della notifica del secondo avviso di accertamento), deduce la nullità della sentenza impugnata, conseguente alla “nullità del giudizio di secondo grado per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 330 cod. proc. civ. e degli articoli 53, 49, 20, 16 e 17 del D.lgs. n. 546/1992, avendo la C.T.R. omesso di rilevare che il ricorso in appello era stato notificato alla parte personalmente e non al suo difensore costituito in primo grado nonché per avere omesso di disporre la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ.. - Vizio di notificazione dell’appello – Notifica alla parte personalmente e non al suo difensore costituito in primo grado –Ipotesi di inesistenza della notifica -Nullità dell’intero secondo grado di giudizio”. 2.Il ricorso è inammissibile, perché pretenderebbe di aggredire una sentenza di legittimità sulla base di un motivo riconducibile allo schema dell’art. 360 c.p.c., mentre l’unico mezzo di impugnazione spendibile avverso una sentenza di legittimità è la revocazione. Non avendo la ricorrente proposto tale mezzo nel termine perentorio di cui all’art. 391- bis, comma 1, ult. parte, c.p.c., la sentenza di legittimità è divenuta, ormai, intangibile (si vedano Cass., n. 10028/2016; n. 28288/2019), con conseguente definitività della statuizione di cassazione con rinvio in essa contenuta la quale, in virtù della mancata instaurazione del giudizio ex art.394 c.p.c., ha determinato la definitiva caducazione di tutte le sentenze precedentemente emesse (Cass., n. 26970/2023). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 2.400,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ric