CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06994/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2691/2021R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -intimata – avverso la sentenza n. 1892 /1 7 / 20 20 emessa dalla CTR del Lazio il 24/06/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva distinti ricorsi davanti alla [OSCURATO:PERSONA] accertamento rettifica rendita catastale unità immobiliare -[OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso un avviso di accertamento emesso in rettifica della rendita catastale di un’unità immobiliare, scaturente da procedura Docfa per cambio di destinazione d’uso da ufficio a commerciale. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, ritenendo, da un lato, che non vi era obbligo di sopralluogo in sede di verifica del classamento e, dall’altro lato, che nell’avviso non era stata adeguatamente motivata la differenza di superficie rilevata (mq. 2.272) rispetto a quella dichiarata con Docfa (mq. 1.775). 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Preliminarmente, va analizzata la notificazione del ricorso per cassazione. Invero, premesso che la contribuente è rimasta contumace nel corso del giudizio di secondo grado, l’odierna ricorrente ha notificato il ricorso per cassazione a mezzo pec al dott. [OSCURATO:PERSONA], che rappresentava e difendeva la società durante il primo grado di giudizio, essendone altresì il domiciliatario. Orbene, alla luce del carattere speciale della disciplina contenuta nell'art. 17 d.lgs. n. 546/1992 rispetto a quella prevista nel codice di procedura civile, non può trovare applicazione l’art. 330, comma 1, c.p.c. perquel che concerne la notificazione degli atti processuali tributari, in quanto il secondo comma del citato art. 17 espressamente stabilisce che " la indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo", enucleando una disciplina esauriente e specifica circa il luogo delle notificazioni in materia di contenzioso tributario, che deroga, come tale a quella contenuta nel codice di rito (Cass. n. 3984/2022, n. 11031/2021, n. 26308/2020). La questione concernente i rapporti tra la disciplina speciale del processo tributario e le previsioni codicistiche è stata già affrontata dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 14916 del 20/07/2016, con le quali hanno affermato che gli artt. 1 e 49 d.lgs. n. 546 del 1992 istituiscono un'autentica specialità del rito tributario di merito, sancendo la prevalenza della norma processuale tributaria, ove esistente, sulla norma processuale ordinaria, la quale ultima trova applicazione in via del tutto sussidiaria, oltre che nei limiti della compatibilità; mentre l'art. 62 del medesimo d.lgs., per il giudizio di cassazione, fa espressamente riferimento all'applicabilità delle norme del codice di procedura civile, così attribuendo, per questa sola ipotesi, la prevalenza alle norme processuali ordinarie ed escludendo la possibilità di configurare un "giudizio tributario di legittimità", cioè un giudizio di cassazione speciale in materia tributaria. Le medesime Sezioni Unite hanno quindi rilevato che, quanto all'individuazione del luogo in cui deve essere effettuata la notificazione delle impugnazioni delle sentenze delle Commissioni tributarie, occorre tenere distinta la disciplina dettata dall'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 per il processo tributario di merito da quella prevista dal codice di rito in tema di ricorso per cassazione. In particolare, secondo le Sezioni Unite, non esistono ragioni normative che impongano di affermare che l'art. 17 cit. si riferisca esclusivamente alle notificazioni endoprocessuali (come invece, in precedenza, ritenuto da Cass., Sez. U, n. 29290 del 15/12/2008), tenuto conto che proprio la previsione contenuta dall'art. 17, comma 2, d.lgs. cit. (secondo cui l'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo) ed anche esigenze di coerenza sistematica inducono a ritenere che la norma sia applicabile, con carattere di specialità e, quindi, di prevalenza, anche alla notificazione del ricorso in appello. Da ciò deriva che il ricorso deve ritenersi validamente notificato, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., anche nel caso in cui il soggetto destinatario della notificazione non si sia, come nel caso di specie, costituito nel giudizio di appello (oppure, pur costituitosi, non abbia effettuato alcuna indicazione). 2. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, l. n. 241/1990, 7, comma 1, l. n. 212/2000 e 11 d.l. n. 79/1988 (conv. in l. n. 154/1988) del r.d.l. n. 652/1939, del dPR n. 1142/1949 e del dm n. 791/1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR ritenuto che l’avviso era stato il frutto solo di una diversa valutazione del valore economico e della rendita catastale dell’immobile contestato, sicchè la sua motivazione, indicando le caratteristiche dell’unità immobiliare oggetto di accertamento e la perizia di stima sulla quale era fondata la rendita, era congrua. 2.1. Il motivo è fondato. In tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 211 del 2004: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni (Sez. 5, Ordinanza n. 30166 del 20/11/2019). Pertanto, solo nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 12777 del 23/05/2018). Nel caso di specie, l’Ufficio ha recepito gli elementi di fatto indicati dalla contribuente, avendo sì attribuito una maggiore consistenza lorda alla maggior parte delle destinazioni dalle quali era composta l’unità immobiliare, ma sulla base degli elaborati grafici depositati dalla parte privata ed utilizzando per la misura lo stesso sistema informatico dei poligoni di cui si erano avvalsi i tecnici professionisti esterni per la redazione del Docfa. Ragion per cui la motivazione dell’avviso di accertamento non doveva essere più approfondita, come invece sostenuto dalla CTR; in buona sostanza, l’avviso di accertamento era motivato, essendo state nello stesso riportate le diverse superfici accertate. 3. Alla luce di quanto precede, il ricorso merita di essere accolto; la sentenza impugnata va, per l’effetto, cassata, con rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte