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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01773/2024

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15306/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Prefetto, rappresentata ed assistita dall’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]); –intimato – avverso la sentenza n. 1143/2021 del TRIBUNALE DI UDINEdepositata il 15.12.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La Corte osserva

1. [OSCURATO:PERSONA], fermato dai Carabinieri alla guida di autovettura, sottoposto a controllo etilometrico, riscontrato tasso alcolemico superiore a 1,5 g/i, venne assoggettato alla sanzione di legge, ivi inclusa la sospensione della patente di guida, per la durata di mesi sei, disposta dalla competente Prefettura.

2. [OSCURATO:PERSONA] di pace rigettò l’opposizione del sanzionato.

3. [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso la statuizione di primo grado prospettando i motivi sintetizzati dal Tribunale di Udine nei termini seguenti: - La violazione non poteva reputarsi sussistere poiché non riscontrata dalla prevista seconda misurazione; - il verbale di accertamento era stato compilato in assenza del difensore; -la prova della violazione doveva reputarsi insufficiente ai sensi dell’art. 186, co. 2, lett. a), cod. della str.

4. [OSCURATO:PERSONA] dell’appello rigettò l’impugnazione.

5. [OSCURATO:PERSONA] ricorre davanti a questa Corte avverso la decisione di secondo grado sulla base di due motivi.

La controparte è rimastaintimata.

6. Il Presidente di questa Sezione, con provvedimento del 18/4/2023 ha proposto definirsi il ricorso ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.

7. Il ricorrente, con istanza, sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, ha chiesto definirsi il ricorso.

Il processo è stato fissato per l’adunanza camerale del 28 novembre 2023, all’approssimarsi della quale il ricorrente ha depositato memoria.

8. Preliminarmente va rilevato il grave errore processuale nel quale è incorso il ricorrente, il quale ha notificato il ricorso, invece che all’Avvocatura generale dello Stato in Roma, all’Avvocatura distrettuale.

Una siffatta notificazione deve considerarsi nulla (cfr., ex aliis, Cass. n. 27692 del 2018; Cass. n. 20890 del 2018).

Tuttavia, ritiene il Collegio, facendo proprio un orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.

Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie inammissibile o infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr., ex multis, Cass. n. 15106 del 2013; Cass. n. 11287 del 2018; Cass. n. 12515 del 2018) (Sez. 1, n. 18225/2019, in motivazione, non massimata; nello stesso senso, Cass. n. 29578/2023).

In applicazione di tale principio, quindi, presentandosi il ricorso destituito di fondamento, per quanto appresso si dirà, diviene superfluo disporne la rinnovazione della notificazione.

9. Passando all’esame dei due motivi, tra loro correlati, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 354, 356, 357 e 373 cod. proc. pen., 114 disp. attuaz, cod. proc. pen. e 186 cod. della strada; nonché inosservanza e/o erronea interpretazione della legge e omesso esame circa un fatto decisivo controverso, e omessa motivazione. 9.

1. Questi, in sintesi, per quel che ancora qui rileva, gli argomenti posti a sostegno delle doglianze: - il verbale deve contenere, ab origine, l’avviso all’indagato di potersi fare assistere da un difensore di fiducia; - il verbale non può essere integrato solo successivamente di informazione non trascritte nell’immediatezza; -gli stessi agenti operanti, sentiti nel processo penale, avevano confermato la compilazione parziale, né avevano riferito alcunché in ordine all’asserito rifiuto dell’indagato di sottoporsi a una seconda misurazione; -l’omissione dell’avviso di cui si è detto aveva determinato una nullità di tipo intermedio di ordine generale, ex art. 178, lett. c) e 180 cod. proc. civ.

10. Il complessivo asserto censorio si appalesa inammissibile nella parte in cui denunziail vizio di motivazione e l’omesso esame circa un fatto decisivo perché l’art. 360 comma 1 n. 5 cpc non prevede più le censure sulla motivazione; quanto all’omesso esame, trattandosi di “doppia conforme” trova applicazione l’art. 348 ter ultimo comma cpc (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame).

Per il resto le censure sono infondate.

Il Tribunale ha affermato, con motivazione assorbente di ogni altra, che il verbale avrebbe dovuto essere impugnato con querela di falso, che non constava essere stata proposta, in relazione a entrambi profili evidenziati (rifiuto di ripetere il test e avviso della facoltà di potersi fare assistere da un difensore di fiducia).

Inoltre, la pronuncia d’appello evidenzia che dal verbale constava che il Pozzi presentava equilibrio precario, difficoltà di espressione verbale e stato di aggressività .

Soggiunge il Giudice dell’appello che di conforme avviso era andato quello penale, che, con sentenza del 24/6/2019, aveva condannato l’imputato.

Il ricorrente, in primo luogo, confonde la querela di falso prevista dagli artt. 221 e segg. cod. proc. civ., con la denuncia in sede penale per il reato di falso, nelle sue varie configurazioni.

In secondo luogo,contesta inammissibilmente l’accertamento di fatto operato dal giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, confondendo, ancora una volta la disciplina penalistica con quella civilistica.

In terzo luogo, omette di censurare la “ ratio decidendi ” della sentenza, secondo la quale la necessità dell’avviso viene meno laddove lo stato d’ebbrezza emerga “ictu oculi” dalla condizione fisica del controllato, evidente a “quisque de populo”.

In definitiva, non può che confermarsi la valutazione giuridica espressa nella proposta di definizione anticipata, nei termini di cui appresso. …entrambi i motivi sono manifestamente infondati, in quanto: a) confondono la querela di falso di cui agli artt. 221 e ss. c.p.c. – e di cui la sentenza impugnata esclude l’avvenuta proposizione (v. pag. 3) – con la denuncia in sede penale per il delitto di falso ideologico, questa non essendo equivalente a quella; b) infatti, il giudizio civile di falso ed il procedimento penale di falso, pur conducendo entrambi ad un'eliminazione dell'efficacia rappresentativa del documento risultato falso, sono sostanzialmente differenti tra loro: il primo tende soltanto a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione; il secondo, mira anche ad identificare l'autore, al fine di assoggettarlo alle pene stabilite dalla legge.

La querela di falso di cui all'art. 221 cod. proc. civ. e la denuncia in sede penale hanno, quindi, funzioni diverse, salvo l'obbligo del giudice civile di sospendere il giudizio civile sulla querela allorché sia iniziato il procedimento penale, in relazione al disposto di cui all'art. 295 cod. proc. civ. e, considerata l'efficacia propria della sentenza penale sul giudizio civile, ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio e rigettando il motivo di ricorso proposto, ha chiarito che, nel caso in questione, i fatti esaminati in sede penale - il cui procedimento si era concluso con la declaratoria di estinzione del reato per amnistia - non potevano essere ritenuti vincolanti nel successivo giudizio civile e la predetta definizione del procedimento penale non avrebbe impedito, da un lato, la presentazione della querela di falso, mentre, dall'altro, l'avrebbe imposta, ai fini della contestazione della veridicità di quanto risultava da una scrittura privata con sottoscrizione riconosciuta ma oggetto di riempimento "absque pactis") (Sez. 3, Sentenza n. 2524 del 07/02/2006); c) pertanto, e in disparte la non deducibilità con il ricorso per cassazione di censure inerenti alla ricostruzione e all’apprezzamento dei fatti, ogni riferimento vuoi agli atti del processo penale, per di più conclusosi in primo grado con sentenza di condanna dell’odierno ricorrente per i medesimi fatti che hanno originato i verbali di accertamento opposti (v. pag. 4 sentenza impugnata), vuoi al regime giuridico delle relative nullità, non hanno attitudine né a surrogarsi alla proposizione di una rituale querela di falso secondo le norme del c.p.c., né a censurare efficacemente l’interpretazione di tali verbali operata dal giudice di merito, il quale ha ritenuto essere stato dato l’avviso di cui all’art. 186, terzo comma, C.d.S.; d) infine, la necessità di tale avviso viene meno nei casi in cui, come nella specie, la guida in stato d’ebbrezza è stata ritenuta dal giudice di merito non già per effetto della compiuta rilevazione del tasso alcolemico, la cui decisività appare esclusa, invece, proprio dal rifiuto dell’odierno ricorrente a sottoporsi alla seconda misurazione (v. inizio pag. 4 sentenza impugnata), ma dall’aver detto giudice ritenuto sufficienti gli elementi di prova raccolti in sede penale; e) infatti, così si legge a pag. 4 della sentenza impugnata: “La sufficienza degli elementi di prova, infine, è stata riconosciuta dallo stesso Giudice penale con la sentenza di condanna n. 1303/2019 sent. emessa in data 24.6.2019, avendo egli ritenuto univoci gli elementi costituiti dall’unica misurazione alcolimetrica effettuata e dagli elementi sintomatici riferiti negli atti e già sopra in parte riportati (“occhi lucidi, alito vinoso, reazioni inconsuete, equilibrio precario, difficoltà di espressione verbale e stato di aggressività”).

Questo Tribunale non può che concordare con la valutazione del Giudice penale stante l’alto grado alcolimetrico riportato e la presenza di tutta la sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza”; f) ratio decidendi, questa, che i motivi di ricorso neppure colgono .

11. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vigente art. 96, co. 4, cod. proc. civ., la condanna del ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende, della somma, stimata congrua, di cui in dispositivo (cfr.

S.U. n. 27195/2023).

12. Non può farsi luogo, invece, a statuizione sulle spese, e, di conseguenza, in ordine alla responsabilità aggravata, ai sensi del terzo comma del citato art. 96, del pari previsto dall’art. 380 - bis., in assenza di difese della contropa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15306/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Prefetto, rappresentata ed assistita dall’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]); –intimato – avverso la sentenza n. 1143/2021 del TRIBUNALE DI UDINEdepositata il 15.12.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La Corte osserva 1. [OSCURATO:PERSONA], fermato dai Carabinieri alla guida di autovettura, sottoposto a controllo etilometrico, riscontrato tasso alcolemico superiore a 1,5 g/i, venne assoggettato alla sanzione di legge, ivi inclusa la sospensione della patente di guida, per la durata di mesi sei, disposta dalla competente Prefettura. 2. [OSCURATO:PERSONA] di pace rigettò l’opposizione del sanzionato. 3. [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso la statuizione di primo grado prospettando i motivi sintetizzati dal Tribunale di Udine nei termini seguenti: - La violazione non poteva reputarsi sussistere poiché non riscontrata dalla prevista seconda misurazione; - il verbale di accertamento era stato compilato in assenza del difensore; -la prova della violazione doveva reputarsi insufficiente ai sensi dell’art. 186, co. 2, lett. a), cod. della str. 4. [OSCURATO:PERSONA] dell’appello rigettò l’impugnazione. 5. [OSCURATO:PERSONA] ricorre davanti a questa Corte avverso la decisione di secondo grado sulla base di due motivi. La controparte è rimastaintimata. 6. Il Presidente di questa Sezione, con provvedimento del 18/4/2023 ha proposto definirsi il ricorso ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ. 7. Il ricorrente, con istanza, sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, ha chiesto definirsi il ricorso. Il processo è stato fissato per l’adunanza camerale del 28 novembre 2023, all’approssimarsi della quale il ricorrente ha depositato memoria. 8. Preliminarmente va rilevato il grave errore processuale nel quale è incorso il ricorrente, il quale ha notificato il ricorso, invece che all’Avvocatura generale dello Stato in Roma, all’Avvocatura distrettuale. Una siffatta notificazione deve considerarsi nulla (cfr., ex aliis, Cass. n. 27692 del 2018; Cass. n. 20890 del 2018). Tuttavia, ritiene il Collegio, facendo proprio un orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie inammissibile o infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr., ex multis, Cass. n. 15106 del 2013; Cass. n. 11287 del 2018; Cass. n. 12515 del 2018) (Sez. 1, n. 18225/2019, in motivazione, non massimata; nello stesso senso, Cass. n. 29578/2023). In applicazione di tale principio, quindi, presentandosi il ricorso destituito di fondamento, per quanto appresso si dirà, diviene superfluo disporne la rinnovazione della notificazione. 9. Passando all’esame dei due motivi, tra loro correlati, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 354, 356, 357 e 373 cod. proc. pen., 114 disp. attuaz, cod. proc. pen. e 186 cod. della strada; nonché inosservanza e/o erronea interpretazione della legge e omesso esame circa un fatto decisivo controverso, e omessa motivazione. 9. 1. Questi, in sintesi, per quel che ancora qui rileva, gli argomenti posti a sostegno delle doglianze: - il verbale deve contenere, ab origine, l’avviso all’indagato di potersi fare assistere da un difensore di fiducia; - il verbale non può essere integrato solo successivamente di informazione non trascritte nell’immediatezza; -gli stessi agenti operanti, sentiti nel processo penale, avevano confermato la compilazione parziale, né avevano riferito alcunché in ordine all’asserito rifiuto dell’indagato di sottoporsi a una seconda misurazione; -l’omissione dell’avviso di cui si è detto aveva determinato una nullità di tipo intermedio di ordine generale, ex art. 178, lett. c) e 180 cod. proc. civ. 10. Il complessivo asserto censorio si appalesa inammissibile nella parte in cui denunziail vizio di motivazione e l’omesso esame circa un fatto decisivo perché l’art. 360 comma 1 n. 5 cpc non prevede più le censure sulla motivazione; quanto all’omesso esame, trattandosi di “doppia conforme” trova applicazione l’art. 348 ter ultimo comma cpc (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame). Per il resto le censure sono infondate. Il Tribunale ha affermato, con motivazione assorbente di ogni altra, che il verbale avrebbe dovuto essere impugnato con querela di falso, che non constava essere stata proposta, in relazione a entrambi profili evidenziati (rifiuto di ripetere il test e avviso della facoltà di potersi fare assistere da un difensore di fiducia). Inoltre, la pronuncia d’appello evidenzia che dal verbale constava che il Pozzi presentava equilibrio precario, difficoltà di espressione verbale e stato di aggressività . Soggiunge il Giudice dell’appello che di conforme avviso era andato quello penale, che, con sentenza del 24/6/2019, aveva condannato l’imputato. Il ricorrente, in primo luogo, confonde la querela di falso prevista dagli artt. 221 e segg. cod. proc. civ., con la denuncia in sede penale per il reato di falso, nelle sue varie configurazioni. In secondo luogo,contesta inammissibilmente l’accertamento di fatto operato dal giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, confondendo, ancora una volta la disciplina penalistica con quella civilistica. In terzo luogo, omette di censurare la “ ratio decidendi ” della sentenza, secondo la quale la necessità dell’avviso viene meno laddove lo stato d’ebbrezza emerga “ictu oculi” dalla condizione fisica del controllato, evidente a “quisque de populo”. In definitiva, non può che confermarsi la valutazione giuridica espressa nella proposta di definizione anticipata, nei termini di cui appresso. …entrambi i motivi sono manifestamente infondati, in quanto: a) confondono la querela di falso di cui agli artt. 221 e ss. c.p.c. – e di cui la sentenza impugnata esclude l’avvenuta proposizione (v. pag. 3) – con la denuncia in sede penale per il delitto di falso ideologico, questa non essendo equivalente a quella; b) infatti, il giudizio civile di falso ed il procedimento penale di falso, pur conducendo entrambi ad un'eliminazione dell'efficacia rappresentativa del documento risultato falso, sono sostanzialmente differenti tra loro: il primo tende soltanto a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione; il secondo, mira anche ad identificare l'autore, al fine di assoggettarlo alle pene stabilite dalla legge. La querela di falso di cui all'art. 221 cod. proc. civ. e la denuncia in sede penale hanno, quindi, funzioni diverse, salvo l'obbligo del giudice civile di sospendere il giudizio civile sulla querela allorché sia iniziato il procedimento penale, in relazione al disposto di cui all'art. 295 cod. proc. civ. e, considerata l'efficacia propria della sentenza penale sul giudizio civile, ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio e rigettando il motivo di ricorso proposto, ha chiarito che, nel caso in questione, i fatti esaminati in sede penale - il cui procedimento si era concluso con la declaratoria di estinzione del reato per amnistia - non potevano essere ritenuti vincolanti nel successivo giudizio civile e la predetta definizione del procedimento penale non avrebbe impedito, da un lato, la presentazione della querela di falso, mentre, dall'altro, l'avrebbe imposta, ai fini della contestazione della veridicità di quanto risultava da una scrittura privata con sottoscrizione riconosciuta ma oggetto di riempimento "absque pactis") (Sez. 3, Sentenza n. 2524 del 07/02/2006); c) pertanto, e in disparte la non deducibilità con il ricorso per cassazione di censure inerenti alla ricostruzione e all’apprezzamento dei fatti, ogni riferimento vuoi agli atti del processo penale, per di più conclusosi in primo grado con sentenza di condanna dell’odierno ricorrente per i medesimi fatti che hanno originato i verbali di accertamento opposti (v. pag. 4 sentenza impugnata), vuoi al regime giuridico delle relative nullità, non hanno attitudine né a surrogarsi alla proposizione di una rituale querela di falso secondo le norme del c.p.c., né a censurare efficacemente l’interpretazione di tali verbali operata dal giudice di merito, il quale ha ritenuto essere stato dato l’avviso di cui all’art. 186, terzo comma, C.d.S.; d) infine, la necessità di tale avviso viene meno nei casi in cui, come nella specie, la guida in stato d’ebbrezza è stata ritenuta dal giudice di merito non già per effetto della compiuta rilevazione del tasso alcolemico, la cui decisività appare esclusa, invece, proprio dal rifiuto dell’odierno ricorrente a sottoporsi alla seconda misurazione (v. inizio pag. 4 sentenza impugnata), ma dall’aver detto giudice ritenuto sufficienti gli elementi di prova raccolti in sede penale; e) infatti, così si legge a pag. 4 della sentenza impugnata: “La sufficienza degli elementi di prova, infine, è stata riconosciuta dallo stesso Giudice penale con la sentenza di condanna n. 1303/2019 sent. emessa in data 24.6.2019, avendo egli ritenuto univoci gli elementi costituiti dall’unica misurazione alcolimetrica effettuata e dagli elementi sintomatici riferiti negli atti e già sopra in parte riportati (“occhi lucidi, alito vinoso, reazioni inconsuete, equilibrio precario, difficoltà di espressione verbale e stato di aggressività”). Questo Tribunale non può che concordare con la valutazione del Giudice penale stante l’alto grado alcolimetrico riportato e la presenza di tutta la sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza”; f) ratio decidendi, questa, che i motivi di ricorso neppure colgono . 11. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vigente art. 96, co. 4, cod. proc. civ., la condanna del ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende, della somma, stimata congrua, di cui in dispositivo (cfr. S.U. n. 27195/2023). 12. Non può farsi luogo, invece, a statuizione sulle spese, e, di conseguenza, in ordine alla responsabilità aggravata, ai sensi del terzo comma del citato art. 96, del pari previsto dall’art. 380 - bis., in assenza di difese della contropa
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