CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 ottobre 2023
Cassazione n. 29578/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rdinanza della Corte di [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Rel. - [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - CC 3.10.2023 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - R.G.n.18001/2021 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 18001-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma via S. Evaristo n. 157 -ricorrente - contro Prefettura di [OSCURATO:PERSONA] -intimata- Per la revocazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 14484/2021 depositata il 26.5.2021 Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] domanda la revocazione dell’ordinanza di questa Corte (n. 14484/2021) di inammissibilità del ricorso contro la sentenza d’appello (Tribunale di Forlì n. 77/2020) che aveva, a sua volta, confermato il rigetto dell’opposizione da lui proposta contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento della somma di €. 4.012,00 e revoca della patente di guida (l’infrazione che aveva dato luogo alla sanzione era scaturita da un controllo durante il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sorpreso alla guida di un veicolo senza essere in possesso della patente perché sospesa). [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1 Preliminarmente, la Corte rileva l’errore nella notifica del ricorso per cassazione perché l’atto processuale non risulta notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato (cfr. tra le tante, Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 608 /2015 Rv. 633916). Tuttavia, l’inammissibilità del ricorso per revocazione – per le ragioni che saranno tra breve illustrate – esonera il Collegio dall’ordinare la rinotifica, in applicazione del principio costituzionale della durata ragionevole del processo (cfr. tra le varie, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018 Rv. 648755; Sez. 1 - , Ordinanza n. 6924 del 11/03/2020 Rv. 657479). 2 Passando all’esame del ricorso, l’errore revocatorio addebitato a questa Corte ex art. 395 comma 1 n. 4 cpc, consisterebbe, secondo la tesi del ricorrente, nell’avere escluso l’esimente dello stato di necessità attraverso una interpretazione restrittiva dell’istituto. Il motivo, come accennato, è inammissibile. Appare opportuno per evidenti ragioni di chiarezza espositiva, trascrivere integralmente il contenuto dell’ordinanza oggi impugnata: “[OSCURATO:PERSONA] Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto avverso la sentenza con cui il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione che lo stesso aveva proposta avverso l'ordinanza della Prefettura di Forlì che, in data 20/11/2017, gli aveva ingiunto il pagamento della somma di €. 4.012,00 e disposto la revoca della patente di guida. Il tribunale, per quanto ancora rileva, ha escluso che l'appellante potesse utilmente invocare l'esimente dello stato di necessità prevista dall'art. 4 della I. n. 689 del 1981, la quale, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione, laddove, nel caso in esame, l'opponente era stato fermato non quando stava portando la madre in ospedale ma quando, una volta riaccompagnata la madre a casa, stava riportando l'auto alla figlia per cui, "in relazione a tale circostanza, lo stato di necessità non sussiste, non essendovi alcuna situazione di pericolo imminente tale da costringere l'appellante a fare uso della automobile, nonostante la sospensione della patente, per riportarla alla figlia". Il tribunale, quindi, dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla prefettura in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, che il giudice di pace aveva integralmente compensato, ha condannato l'appellante al pagamento delle spese del giudizio d'appello. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 17/2/2020, ha chiesto per tre motivi, la cassazione della sentenza. La prefettura di Forlì-Cesena è rimasta intimata. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 4, comma 1, della l. n. 689 del 1981, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti dello stato di necessità senza, tuttavia, considerare che l'opponente, dopo aver soccorso la madre trasportandola fino al pronto soccorso dell'ospedale malgrado il ritiro temporaneo della patente di guida, aveva, poi, condotta in casa la madre, dovuto percorrere un intero viale, dove non sussiste alcuna possibilità di parcheggio, per riconsegnare l'auto alla figlia. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 4, comma 1, della l. n. 689 del 1981, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti dello stato di necessità senza, tuttavia, considerare che l'opponente aveva dovuto soccorrere la madre e che tale fatto oggettivo coinvolge l'intero episodio della guida dell'auto in uso alla figlia, compreso il momento in cui, riportata la madre nell'abitazione, si era recato sotto l'abitazione della stessa per la riconsegna del mezzo. 3. Imotivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Con specifico riguardo alla scriminante dello "stato di necessità", infatti, è indispensabile, ai fini della sua configurabilità (e, perciò, allo scopo del riconoscimento della fondatezza della sua prospettazione in sede giudiziale, che deve ovviamente essere supportata da un idoneo riscontro probatorio gravante sul ricorrente), che, in applicazione dei principi fissati dagli arti. 54 e 59 c.p., ricorra un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile (Cass. n. 287 del 2005; Cass. n. 16155 del 2019, in motiv.). 4. La sentenza impugnata, lì dove ha rilevato che l'opponente era stato fermato non già quando stava portando la madre in ospedale ma quando, una volta riaccompagnata la madre a casa, stava riportando l'auto alla figlia e che, dunque, "in relazione a tale circostanza", non sussisteva lo stato di necessità "non essendovi alcuna situazione di pericolo imminente tale da costringere l'appellante a fare uso della automobile, nonostante la sospensione della patente, per riportarla alla figlia", si è evidentemente attenuta al principio esposto e si sottrae, quindi, alle censure svolte dal ricorrente. 5. Con il terzo motivo, il ricorrente ha lamentato, a norma dell'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., che il tribunale, pur avendo dichiarato l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla prefettura, ha condannato l'appellante al rimborso delle spese di lite e non ha, invece, disposto, come avrebbe dovuto fare, la compensazione, in tutto o in parte, delle spese di lite. 6. Il motivo è infondato. Con riferimento al regolamento delle spese, infatti, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. n. 27871 del 2017, in motiv.; Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n. 24502 del 2017) 7 I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poiché il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c., è manifestamente inammissibile……”. Ebbene, la surriportata ordinanza si sottrae alla censura del ricorrente. Come infatti costantemente affermato da questa Corte, in materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. E’ invece inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (tra le tante, v. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6945 del 2022; Cass.22/09/2014, n. 19926; Cass. 09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez. Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass. 12/12/2012, n. 22868; Cass.18/01/2012, n. 714; Cass. Sez. Un. 30/10/2008, n. 26022). Nel caso di specie, la parte addebita alla Corte di legittimità di avere escluso lo stato di necessità, pur avendo riconosciuto che una volta riportata la madre a casa dall’Ospedale, il ricorrente, avrebbe dovuto lasciare l’auto in una zona priva di spazi per parcheggi. La Corte di Cassazione viene insomma censurata per avere, attraverso una interpretazione restrittiva dello stato di necessità, erroneamente suddiviso “in due momenti, quello del grave malore della madre del ricorrente e quello successivo della ripresa diconoscenza, senza considerare tale situazione in un unico contesto inscindibile, quello del soccorso alla madre che non dava segni di vita con il trasporto in auto al [OSCURATO:PERSONA] e quello successivo del ritorno dall’Ospedale….dopo la ripresa di coscienza dell’anziana donna ed il parcheggio dell’auto in viale [OSCURATO:PERSONA], prosecuzione di viale dell’Appennino, dove veniva fermato dalla pattuglia della [OSCURATO:PERSONA] di Forlì” (cfr . ricorso pag. 4). Come appare evidente, una siffatta censura, lungi dall’evidenziare un errore revocatorio nel senso sopra inteso, si risolve in una alternativa e del tutto personale interpretazione dell’istituto dello stato di necessità, finendo, altresì, per alterare lo stesso contenuto dell’ordinanza in cui non si è mai affermato che il contravventore doveva fermare l’auto in zone vietate o prive di aree di sosta, ma si è semplicemente rilevato – sulla scorta degli accertamenti in fatto compiti dal giudice di merito – che l’opponente era stato fermato “non già quando stava portando la madre in Ospedale, ma quando, una volta riaccompagnata la madre a casa, stava riportando l’auto alla figlia e che dunque, in relazione a tale circostanza, non sussisteva lo stato di necessità….” (cfr. pag. 3 ordinanza impugnata e sopra trascritta). In conclusione, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile, senza alcuna pronuncia sulle spese (non avendo l’altra parte svolto difese in questa sede). Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la