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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04744/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24146/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], difensore di s è medes imo ex art. 86 c.p.c., e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal lo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] (i n dirizzo p.e.c. indicato nel ricorso: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 / 20 21 depositata il 5 febbraio 2021 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del28 novembre dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza-ingiunzione n. 00 01 5502 del 18 dicembre 201 8 il Prefetto di [OSCURATO:PERSONA] irrogava a [OSCURATO:PERSONA] e un a sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strad a , consistita nell’aver lasciato in sosta un ve icolo di sua proprietà , oltre iltempo consentito, all ’ interno d i un ’ area a paga mento.

Taleprovvedimento ven i va opposto dal l a [OSCURATO:PERSONA] , ai sensi degli artt. 22 L. n. 689 del 1981 e 6 D. L gs. n . 1 50 del 2 011 , davan ti al Giudice di pacedi [OSCURATO:PERSONA].

Insieme a lei proponeva opposizione anche l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’allegata qualità di conducente del veicolo contravvenzionato.

All’esito del giudizio, con sentenza n. 227/2019 del 31 maggio 2019, depositata il 3 agosto 2019, il g iudice adìto così definitivamente statuiva: (a)dichiarava inammissibile per difetto di «legittimazione passiva» l ’ o pposizione proposta da l Palmieri ; (b)convalidava il provvedimento opposto, ai sensi dell’art. 6, comma 10, lettera b), D .

Lg s. cit . , nei confronti della Taglialeg ne ; (c)condannava in solido entrambi gli opponenti alla rifusione delle spese processuali.

I soccombenti proponevano appello davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, con sentenza n. 2 /2021 del 14 gennaio 2021 / 5 feb bra io 2021, respin geva l ’ esperito gravame e poneva a carico degli impugnanti le ulteriori spese del grado.

Contro tale sentenza il Palmieri e la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi , con i quali v engono lamentati: (1)la violazione dell’art. 429 c.p.c., per aver e il Tr i bunale ingiustamente respinto il motivo di gravame con cui si co ntesta va al g iudice di p rime cur e di esser si limitato , al termine dell ’ udienza di discussione orale, a dare lettura del solo dispositivo dell a sentenza,e non anche della contestuale motivazione, nonostante la semplicità della controversia; (2)la violazione dell’art. 6, commi 8 e 9 , D. Lgs. n. 150 del 2011 , per avere il Tribunale a torto rigettato il motivo di appello con cui si denunciava l’irregolare costituzione della Prefettura di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado a mezzo di un agente della [OSCURATO:PERSONA] di Dervio privo di apposita delega scritta; (3)la violazione dell’art. 91 c.p.c. , per avere il gi ud ice d ’ appello erroneamente d isatteso il motivo di impugnazio ne con cui si censurava la liquidazion e delle spese d i primo grado o perata dal Giudice di pace in favore dell’amministrazione opposta; (4)la violazione dell’art. 196 D. Lgs. n. 285 del 1992 (codice dell a strada), per avere i l Tribunale dichiarato il Pal mieri carente di legittimazione a proporreopposizione ex artt. 22 L. n. 689 del 1981 e 6 D. Lgs. n. 150 del 2011, tralasciando di considerare che quest i risultava essere il conducente del veicolo contravvenzio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] t ale obb ligato in solido c on la pr o prietaria al pagamento della sanzione amminis t r ativa p e cuniaria irrogata con l ’ ordinanza - ingiunzione opposta; (5)la violazione dell’art. 6 D. Lgs. n. 150 del 2011, per avere il Tribunale confermato la decisione assunta da l primo giudice nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], pur emergendo ex actis che al la prefata opponente non era stat o notificato il decreto di fissazione dell’udienza di discussione della c ausa , né a ssegnato un termine per il rilascio della procura ad litem all ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], compars o alla detta udienza; (6)la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., per avere il giudice di secondo grado o messo di pron u nc iare nel merito dell ’ appello , adottando una decisione secondo criteri che non appartengono al diritto . [OSCURATO:PERSONA] efettura di [OSCURATO:PERSONA], al la quale il ricor so è stato notificato in via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Milano, è rimasta intimata.

In data 8 maggio 2 023 è st ata formulata da pa rte del Presid ente della Sezioneproposta di definizione accele rata del giudizio ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c.,ritualmente comunicata ai ricorrenti.

A sèguito di tale comunicazione il solo avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chi esto la decisionedella causa.

È stata, quindi, fissa ta per la trattazione del ri corso l ’ odierna adunanza in cameradi consigl io, ai sensi dell ’ art. 380 - b is .1 c.p.c. .

Non sono state depositatememorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va anzitutto posto in risalto che gli impugnanti son o incorsi in un grave errore procedurale, avendo irritualmente notificato il ri corso per cassazione alla Prefettura di [OSCURATO:PERSONA] presso l ’ ufficio dell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Milano, anziché presso quello dell’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, come invece sarebbe stato necessario fare in base al combinato disposto degli artt. 11, comma 1, e 18, comma 4, del [OSCURATO:PERSONA] delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato (R.D. n. 1611 del 1933) e 1, comma 1, del relativo regolamento di esecuzione (R.D. n. 1612 del 1933: vedasi, sull’argomento, Cass. n. 14273/20 23 ) .

2. Il vizio riscontrato d à luogo a una nullità dell ’ atto , sanabile mediantela fissazione di un termine perentorio per la rinnov azione della notificazione ex a rt. 291, comma 1, c.p.c. (cfr. Cass . n. 20890/2018, Cass. Sez.

Un. n. 608/2015, Cass. n. 22079 /2014 , Cass. n. 9411/2011,Cass.

Sez.

Un. n. 17 207 /2003 ) .

3. Un s iffatto adempimento si appalesa, tuttavia, u ltron eo e inutilmente dispendioso, anche in os sequio al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, stante l ’ e sito al quale il ricorso è destinato per le ragioni che ci si accinge ad esporre (cfr., Cass. n. 29578/2023, Cass. n. 7338 /2022 , Cass. n. 15106/2013,Cass.

Sez.

Un. n. 6826/2010).

4. Fatta tale premessa, g iov a , a questo punto, riportare qui di sèguito il contenuto della proposta di definizione acc elerata del giudizio formulata dal Presidente della Sezione in data 8 maggio 2023: «Rilevato che il ricorso è affidato a sei motivi, ora rivoltiavverso la pronuncia di primo grado, ora indirizzati contro quella d’appello, ma consistenti nella mera riproduzione delle censure poste a base del gravame, per di più gli uni e gli altri trattati p romiscuamente; che tale ricorso è manifestamente inammissibile; che, infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché sono inammissibili le censure rivolte contro la sentenza di primo grado anziché contro quella di appello, oggetto dell’impugnazione (cfr. Sez. 1, sentenza n. 15952 del 17/07/2007); che l’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., qualunque sia il tipo di errore per cui è proposto (”in procedendo o in judicando“), non può essere assolto per ”relationem“con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto.

Il requisito della specificità, completezza e riferibilità dei motivi alla decisione impugnata, pertanto, non è rispettato quando il ricorso per cassazione è basato sul richiamo di motivi di appello, procedimento che non risponde al concetto stesso di motivo di impugnazione, particolarmente con riferimento ad un’impugnazione di à mbito limitato, e che comporta la non chiara indicazione della critica che si intende muovere ad una parte ben identificabile del giudizio espresso in sentenza (v.

Sez. 3, sentenza n. 14075 del 01/10/2002; conforme, ex multis, n. 1479/18); che, ancora, nessuno dei motivi vale a contrastare la parte della sentenza d’appello che ha ritenuto rettamente convalidata detta ordinanza, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per mancata comparizione all’udienza, non essendo stata quest’ultima rappresentata, nel giudizio di primo grado, né dal citato avvocato né da altri (v. pagg. 4 e 5 sentenza impugnata); che, infine, neppure è adeguatamente confutata la parte della sentenza d’appello che ha ritenuto l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non legittimato all’opposizione, per non essere stato questi destinatario dell’ordinanza di ingiunzione; che, infatti, legittimato passivo nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, è - anche in caso di eventuale responsabilità sanzionatoria con vincolo di solidarietà- esclusivamente il destinatario dell’ingiunzione al quale viene addebitata la violazione amministrativa, in quanto tale giudizio, sebbene abbia ad oggetto un rapporto giuridico avente fonte in un’obbligazione di tipo sanzionatorio, è formalmente struttu rato quale impugnazione di un atto amministrativo, sicché non è consentita in esso la partecipazione di soggetti diversi dall’amministrazione ingiungente e dall’ingiunto, trovando la legittimazione a ricorrere fondamento nell’esistenza di un interesse giuridico alla rimozione di un atto del quale il ricorrente sia destinatario, mentre il fatto di essere esposto ad una eventuale azione di regresso integra un semplice interesse di fatto (Nell a specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dell’opponente, comodatario del veicolo in relazione al quale era stata accertata la violazione ed obbligato contrattualmente nei confronti della proprietaria a pagare le eventuali sanzioni amministrative attinenti alla circolazione del veicolo stesso) (Sez. 1, sentenza n. 325 del 11/01/2007); propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.».

5. As èguito della comu nicazione della proposta che pre cede , i l solo avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la decisionedella causa (come chiaramente si ricava dall’intestazione dell’atto: istanza per la trattaz ione del processo da parte di uno dei ricorrenti [[OSCURATO:PERSONA], in proprio ex art. 86 c.p.c.] ).

6. In un simile contesto, alla luce del disposto dell ’ a rt. 380 - bis , comma 2, c.p.c., il ricorso deve int e n dersi rin unciato dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale, oltre tutto, ove interessata ad ottener n e la decisione, avrebbe dovuto rilasciare una nuov a procura speciale al proprio difensore ; procura d i cui però non è fat ta menzione nell’istanza presentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nési rinviene traccia negli attiinterni al presente giudizio di le git timità .

7. Con riferimento alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - rispetto alla q uale , ovviamente , no n si prospetta il problema del rilascio di una nuova procura speciale, essendosi egli costituit o in giudizio di persona, ai sensi dell ’ art . 86 c.p.c . - , r it iene il Collegio che la proposta di definizione del giudizio sopra trascritta sia pienamente condivisibile, sì da dover condurre a una declaratoria di inammissibilità dell’esperito gravame.

8. Al riguardo, non può che ribadirsi quanto già è st ato rimarcato nella suddetta proposta, ovvero che l e argomentazion i svolte nel ricorso appaion o in idonee a contra stare la fondame n t ale ratio decidendi della sentenza grav ata, in dividua bile nel rilievo che il Palmieri non è legittimato a impugnare l ’ ordinanza - ingiu nzione per cui è causa, emess a dal Pre fetto di [OSCURATO:PERSONA] nei confron ti della sola [OSCURATO:PERSONA].

9. Sul punto, la pronuncia del giudice lombardo risulta pienamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte, la quale è costa nte nell’affermare che, anche in c aso di eventuale res ponsabilità sanzionatoria con vincolo di solidarietà, legittimat o a proporre opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi della L. n. 689 del 1981 è esclusivamente il destinatario dell ’ ingiunzione al quale viene addebitata la violazione amministrativa.

Invero,tale giudizio, pur inerendo a un rapporto giuri dico avent e la sua fonte in un ’ obbligazione di tipo sanzionatorio, è formalmente strutturato come impugnazione di un atto amministra tivo, c on la conseguenza che non può ritenersi consentita la partecipazione ad esso di soggetti diversi dall ’ amm inistrazione ingiungente e dall’ingiunto, giacchè la legittimazione a ricorr ere trova fondamento nell’esistenza di un interesse giuridico alla rimozione di un atto di cui il ricorrente sia destinatario, mentre la circostanza di essere esposto a un ’ eventuale azione di regresso integra un semplice interesse di fatto ( c fr.

Cass. n. 9286/2018, Cass. n. 325/2007 , Cass. n. 14098/2006, nonché, con specifico riguardo all’argomento qui in discussione , Cass. n. 6359 /2006, sec ondo cui , «i n tema di violazioni al codice della strada, il conducente del veicolo con il quale sia stata commessa l’infrazione è privo di legittimazione a proporre opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa soltanto a carico del proprietario del veicolo, responsabile in solido della violazione»).

10. Alla cennata questione è dedicato i l quarto motivo di ricorso , il quale, non offre n do elementi che possano i ndur r e a mutar e l’orientamento surrif erito , va in contro a una declara toria di inammissibilità ex art. 360-bisn. 2) c.p.c.. 11.Per effetto dell ’ esito sf avorevole del motivo scrutinato , r esta no travolti e superati tutti i mez zi di gravame ( seg n a tamente il primo, il secondo e il ses to ) che presuppon gono il rico noscimento dell’ammissibilità dell’opposizioneintrodotta dal Palmieri.

12. Il quinto motiv o attie ne all ’ opposizione pro pos ta dalla [OSCURATO:PERSONA], onde la sua di samina è preclusa dalla rinuncia al ricorso dalla stessa operata.

13. Rimane esaminabile il terzo motivo, relativo alla liquidazione delle spese di primo gradoin favore dell’amministrazione o pposta .

14. Anche rispetto ad esso non può che confermarsi quanto rilevato nella proposta di definizione del giudizio, ovvero che tale motivo, oltre a risolve rsi nella mera r ipr oposizione dell a censura g i à formulata in appello, appare priv o di specific ità , non i ndi v idua ndo con precisione i pretesi errori c ontenuti nella sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 1479/2018).

In particolare, non risultano indicate le a ttività s trava ganti e non previste dal tariffario , asseritamente esposte nella nota specifica depositatain primo grado dalla Prefettura di [OSCURATO:PERSONA] , i n relazione alle quali sarebbe stato illegittimamente riconosciuto a quest ’ultima il diritto al compenso.

15. Per le ragioni illustrate, il ricorso proposto dal Palmieri va dichiarato inammissibile.

16. Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta intimata la parte pubblica contr o la quale l’impugnazione è stata rivolta.

17. Poichè nei c onfronti del P almieri il giudizio è stato de finit o in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. , viene in rilievo la previsione del comma 3 dello stesso ar ticolo, in virtù dell a quale , ove ricorra una simile evenienza, la Corte «applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96».

Non avendo, peraltro, l ’amministraz ione int imat a svolto atti vit à difensiva nel presente grado di giudizio, non può in concreto trovare applicazione la norma di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c., la quale presuppone la condanna della parte soccombente al rimborso dellespese di lite a favore dell ’alt ra parte (come si ricava dall ’inciso «quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91», ivi contenuto).

Cionondimeno, a carico delsunnominato ricorrente deve comunque emettersi, ai sensi de l l ’art. 96, comma 4, c.p.c., statuizione di condanna al pagamento di una somma di denaro in favore dell a cassa delle ammende, nell ’ammontare stabil it o in dispositivo nell’osservanza de i limiti di legge, trattandosi di mi sura avente una funzione deterrente e al tempo stesso sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori (cf r.

Cass. Sez.

Un. n. 27195/2023).

18. In considerazione dell’esito del giudizio, va infine emessa n ei confronti del Palmieri l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), prevista per i casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

19. Analoga attestazione non deve essere resa nei riguardi della rinunciante [OSCURATO:PERSONA], dal momento chela disposizione norma tiva testè citata, per il suo carattere eccezionale elato sensu sanzionatori o , è in suscettibile d i interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 2522 8/2022, Cass. Sez.

U n. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).

P.Q.M.

La C orte dichi ara estint o il presente giudiz io di legittimità , limitatamente al ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], per intervenuta rinuncia ex art. 380 - bis , comma 2, secondo periodo, c.p.c. ; dichiara inammissibile il ricorso proposto dalPalmieri ; condanna il Palmieri, ai sensi dell ’ a rt. 96, comma 4, c.p.c . , al pagamento dell a pena pecuniaria di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del Palmieri di un ulte riore importo a tito lo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24146/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], difensore di s è medes imo ex art. 86 c.p.c., e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal lo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] (i n dirizzo p.e.c. indicato nel ricorso: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 / 20 21 depositata il 5 febbraio 2021 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del28 novembre dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza-ingiunzione n. 00 01 5502 del 18 dicembre 201 8 il Prefetto di [OSCURATO:PERSONA] irrogava a [OSCURATO:PERSONA] e un a sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strad a , consistita nell’aver lasciato in sosta un ve icolo di sua proprietà , oltre iltempo consentito, all ’ interno d i un ’ area a paga mento. Taleprovvedimento ven i va opposto dal l a [OSCURATO:PERSONA] , ai sensi degli artt. 22 L. n. 689 del 1981 e 6 D. L gs. n . 1 50 del 2 011 , davan ti al Giudice di pacedi [OSCURATO:PERSONA]. Insieme a lei proponeva opposizione anche l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’allegata qualità di conducente del veicolo contravvenzionato. All’esito del giudizio, con sentenza n. 227/2019 del 31 maggio 2019, depositata il 3 agosto 2019, il g iudice adìto così definitivamente statuiva: (a)dichiarava inammissibile per difetto di «legittimazione passiva» l ’ o pposizione proposta da l Palmieri ; (b)convalidava il provvedimento opposto, ai sensi dell’art. 6, comma 10, lettera b), D . Lg s. cit . , nei confronti della Taglialeg ne ; (c)condannava in solido entrambi gli opponenti alla rifusione delle spese processuali. I soccombenti proponevano appello davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, con sentenza n. 2 /2021 del 14 gennaio 2021 / 5 feb bra io 2021, respin geva l ’ esperito gravame e poneva a carico degli impugnanti le ulteriori spese del grado. Contro tale sentenza il Palmieri e la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi , con i quali v engono lamentati: (1)la violazione dell’art. 429 c.p.c., per aver e il Tr i bunale ingiustamente respinto il motivo di gravame con cui si co ntesta va al g iudice di p rime cur e di esser si limitato , al termine dell ’ udienza di discussione orale, a dare lettura del solo dispositivo dell a sentenza,e non anche della contestuale motivazione, nonostante la semplicità della controversia; (2)la violazione dell’art. 6, commi 8 e 9 , D. Lgs. n. 150 del 2011 , per avere il Tribunale a torto rigettato il motivo di appello con cui si denunciava l’irregolare costituzione della Prefettura di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado a mezzo di un agente della [OSCURATO:PERSONA] di Dervio privo di apposita delega scritta; (3)la violazione dell’art. 91 c.p.c. , per avere il gi ud ice d ’ appello erroneamente d isatteso il motivo di impugnazio ne con cui si censurava la liquidazion e delle spese d i primo grado o perata dal Giudice di pace in favore dell’amministrazione opposta; (4)la violazione dell’art. 196 D. Lgs. n. 285 del 1992 (codice dell a strada), per avere i l Tribunale dichiarato il Pal mieri carente di legittimazione a proporreopposizione ex artt. 22 L. n. 689 del 1981 e 6 D. Lgs. n. 150 del 2011, tralasciando di considerare che quest i risultava essere il conducente del veicolo contravvenzio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] t ale obb ligato in solido c on la pr o prietaria al pagamento della sanzione amminis t r ativa p e cuniaria irrogata con l ’ ordinanza - ingiunzione opposta; (5)la violazione dell’art. 6 D. Lgs. n. 150 del 2011, per avere il Tribunale confermato la decisione assunta da l primo giudice nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], pur emergendo ex actis che al la prefata opponente non era stat o notificato il decreto di fissazione dell’udienza di discussione della c ausa , né a ssegnato un termine per il rilascio della procura ad litem all ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], compars o alla detta udienza; (6)la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., per avere il giudice di secondo grado o messo di pron u nc iare nel merito dell ’ appello , adottando una decisione secondo criteri che non appartengono al diritto . [OSCURATO:PERSONA] efettura di [OSCURATO:PERSONA], al la quale il ricor so è stato notificato in via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Milano, è rimasta intimata. In data 8 maggio 2 023 è st ata formulata da pa rte del Presid ente della Sezioneproposta di definizione accele rata del giudizio ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c.,ritualmente comunicata ai ricorrenti. A sèguito di tale comunicazione il solo avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chi esto la decisionedella causa. È stata, quindi, fissa ta per la trattazione del ri corso l ’ odierna adunanza in cameradi consigl io, ai sensi dell ’ art. 380 - b is .1 c.p.c. . Non sono state depositatememorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va anzitutto posto in risalto che gli impugnanti son o incorsi in un grave errore procedurale, avendo irritualmente notificato il ri corso per cassazione alla Prefettura di [OSCURATO:PERSONA] presso l ’ ufficio dell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Milano, anziché presso quello dell’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, come invece sarebbe stato necessario fare in base al combinato disposto degli artt. 11, comma 1, e 18, comma 4, del [OSCURATO:PERSONA] delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato (R.D. n. 1611 del 1933) e 1, comma 1, del relativo regolamento di esecuzione (R.D. n. 1612 del 1933: vedasi, sull’argomento, Cass. n. 14273/20 23 ) . 2. Il vizio riscontrato d à luogo a una nullità dell ’ atto , sanabile mediantela fissazione di un termine perentorio per la rinnov azione della notificazione ex a rt. 291, comma 1, c.p.c. (cfr. Cass . n. 20890/2018, Cass. Sez. Un. n. 608/2015, Cass. n. 22079 /2014 , Cass. n. 9411/2011,Cass. Sez. Un. n. 17 207 /2003 ) . 3. Un s iffatto adempimento si appalesa, tuttavia, u ltron eo e inutilmente dispendioso, anche in os sequio al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, stante l ’ e sito al quale il ricorso è destinato per le ragioni che ci si accinge ad esporre (cfr., Cass. n. 29578/2023, Cass. n. 7338 /2022 , Cass. n. 15106/2013,Cass. Sez. Un. n. 6826/2010). 4. Fatta tale premessa, g iov a , a questo punto, riportare qui di sèguito il contenuto della proposta di definizione acc elerata del giudizio formulata dal Presidente della Sezione in data 8 maggio 2023: «Rilevato che il ricorso è affidato a sei motivi, ora rivoltiavverso la pronuncia di primo grado, ora indirizzati contro quella d’appello, ma consistenti nella mera riproduzione delle censure poste a base del gravame, per di più gli uni e gli altri trattati p romiscuamente; che tale ricorso è manifestamente inammissibile; che, infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché sono inammissibili le censure rivolte contro la sentenza di primo grado anziché contro quella di appello, oggetto dell’impugnazione (cfr. Sez. 1, sentenza n. 15952 del 17/07/2007); che l’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., qualunque sia il tipo di errore per cui è proposto (”in procedendo o in judicando“), non può essere assolto per ”relationem“con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto. Il requisito della specificità, completezza e riferibilità dei motivi alla decisione impugnata, pertanto, non è rispettato quando il ricorso per cassazione è basato sul richiamo di motivi di appello, procedimento che non risponde al concetto stesso di motivo di impugnazione, particolarmente con riferimento ad un’impugnazione di à mbito limitato, e che comporta la non chiara indicazione della critica che si intende muovere ad una parte ben identificabile del giudizio espresso in sentenza (v. Sez. 3, sentenza n. 14075 del 01/10/2002; conforme, ex multis, n. 1479/18); che, ancora, nessuno dei motivi vale a contrastare la parte della sentenza d’appello che ha ritenuto rettamente convalidata detta ordinanza, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per mancata comparizione all’udienza, non essendo stata quest’ultima rappresentata, nel giudizio di primo grado, né dal citato avvocato né da altri (v. pagg. 4 e 5 sentenza impugnata); che, infine, neppure è adeguatamente confutata la parte della sentenza d’appello che ha ritenuto l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non legittimato all’opposizione, per non essere stato questi destinatario dell’ordinanza di ingiunzione; che, infatti, legittimato passivo nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, è - anche in caso di eventuale responsabilità sanzionatoria con vincolo di solidarietà- esclusivamente il destinatario dell’ingiunzione al quale viene addebitata la violazione amministrativa, in quanto tale giudizio, sebbene abbia ad oggetto un rapporto giuridico avente fonte in un’obbligazione di tipo sanzionatorio, è formalmente struttu rato quale impugnazione di un atto amministrativo, sicché non è consentita in esso la partecipazione di soggetti diversi dall’amministrazione ingiungente e dall’ingiunto, trovando la legittimazione a ricorrere fondamento nell’esistenza di un interesse giuridico alla rimozione di un atto del quale il ricorrente sia destinatario, mentre il fatto di essere esposto ad una eventuale azione di regresso integra un semplice interesse di fatto (Nell a specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dell’opponente, comodatario del veicolo in relazione al quale era stata accertata la violazione ed obbligato contrattualmente nei confronti della proprietaria a pagare le eventuali sanzioni amministrative attinenti alla circolazione del veicolo stesso) (Sez. 1, sentenza n. 325 del 11/01/2007); propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.». 5. As èguito della comu nicazione della proposta che pre cede , i l solo avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la decisionedella causa (come chiaramente si ricava dall’intestazione dell’atto: istanza per la trattaz ione del processo da parte di uno dei ricorrenti [[OSCURATO:PERSONA], in proprio ex art. 86 c.p.c.] ). 6. In un simile contesto, alla luce del disposto dell ’ a rt. 380 - bis , comma 2, c.p.c., il ricorso deve int e n dersi rin unciato dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale, oltre tutto, ove interessata ad ottener n e la decisione, avrebbe dovuto rilasciare una nuov a procura speciale al proprio difensore ; procura d i cui però non è fat ta menzione nell’istanza presentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nési rinviene traccia negli attiinterni al presente giudizio di le git timità . 7. Con riferimento alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - rispetto alla q uale , ovviamente , no n si prospetta il problema del rilascio di una nuova procura speciale, essendosi egli costituit o in giudizio di persona, ai sensi dell ’ art . 86 c.p.c . - , r it iene il Collegio che la proposta di definizione del giudizio sopra trascritta sia pienamente condivisibile, sì da dover condurre a una declaratoria di inammissibilità dell’esperito gravame. 8. Al riguardo, non può che ribadirsi quanto già è st ato rimarcato nella suddetta proposta, ovvero che l e argomentazion i svolte nel ricorso appaion o in idonee a contra stare la fondame n t ale ratio decidendi della sentenza grav ata, in dividua bile nel rilievo che il Palmieri non è legittimato a impugnare l ’ ordinanza - ingiu nzione per cui è causa, emess a dal Pre fetto di [OSCURATO:PERSONA] nei confron ti della sola [OSCURATO:PERSONA]. 9. Sul punto, la pronuncia del giudice lombardo risulta pienamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte, la quale è costa nte nell’affermare che, anche in c aso di eventuale res ponsabilità sanzionatoria con vincolo di solidarietà, legittimat o a proporre opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi della L. n. 689 del 1981 è esclusivamente il destinatario dell ’ ingiunzione al quale viene addebitata la violazione amministrativa. Invero,tale giudizio, pur inerendo a un rapporto giuri dico avent e la sua fonte in un ’ obbligazione di tipo sanzionatorio, è formalmente strutturato come impugnazione di un atto amministra tivo, c on la conseguenza che non può ritenersi consentita la partecipazione ad esso di soggetti diversi dall ’ amm inistrazione ingiungente e dall’ingiunto, giacchè la legittimazione a ricorr ere trova fondamento nell’esistenza di un interesse giuridico alla rimozione di un atto di cui il ricorrente sia destinatario, mentre la circostanza di essere esposto a un ’ eventuale azione di regresso integra un semplice interesse di fatto ( c fr. Cass. n. 9286/2018, Cass. n. 325/2007 , Cass. n. 14098/2006, nonché, con specifico riguardo all’argomento qui in discussione , Cass. n. 6359 /2006, sec ondo cui , «i n tema di violazioni al codice della strada, il conducente del veicolo con il quale sia stata commessa l’infrazione è privo di legittimazione a proporre opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa soltanto a carico del proprietario del veicolo, responsabile in solido della violazione»). 10. Alla cennata questione è dedicato i l quarto motivo di ricorso , il quale, non offre n do elementi che possano i ndur r e a mutar e l’orientamento surrif erito , va in contro a una declara toria di inammissibilità ex art. 360-bisn. 2) c.p.c.. 11.Per effetto dell ’ esito sf avorevole del motivo scrutinato , r esta no travolti e superati tutti i mez zi di gravame ( seg n a tamente il primo, il secondo e il ses to ) che presuppon gono il rico noscimento dell’ammissibilità dell’opposizioneintrodotta dal Palmieri. 12. Il quinto motiv o attie ne all ’ opposizione pro pos ta dalla [OSCURATO:PERSONA], onde la sua di samina è preclusa dalla rinuncia al ricorso dalla stessa operata. 13. Rimane esaminabile il terzo motivo, relativo alla liquidazione delle spese di primo gradoin favore dell’amministrazione o pposta . 14. Anche rispetto ad esso non può che confermarsi quanto rilevato nella proposta di definizione del giudizio, ovvero che tale motivo, oltre a risolve rsi nella mera r ipr oposizione dell a censura g i à formulata in appello, appare priv o di specific ità , non i ndi v idua ndo con precisione i pretesi errori c ontenuti nella sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 1479/2018). In particolare, non risultano indicate le a ttività s trava ganti e non previste dal tariffario , asseritamente esposte nella nota specifica depositatain primo grado dalla Prefettura di [OSCURATO:PERSONA] , i n relazione alle quali sarebbe stato illegittimamente riconosciuto a quest ’ultima il diritto al compenso. 15. Per le ragioni illustrate, il ricorso proposto dal Palmieri va dichiarato inammissibile. 16. Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta intimata la parte pubblica contr o la quale l’impugnazione è stata rivolta. 17. Poichè nei c onfronti del P almieri il giudizio è stato de finit o in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. , viene in rilievo la previsione del comma 3 dello stesso ar ticolo, in virtù dell a quale , ove ricorra una simile evenienza, la Corte «applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96». Non avendo, peraltro, l ’amministraz ione int imat a svolto atti vit à difensiva nel presente grado di giudizio, non può in concreto trovare applicazione la norma di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c., la quale presuppone la condanna della parte soccombente al rimborso dellespese di lite a favore dell ’alt ra parte (come si ricava dall ’inciso «quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91», ivi contenuto). Cionondimeno, a carico delsunnominato ricorrente deve comunque emettersi, ai sensi de l l ’art. 96, comma 4, c.p.c., statuizione di condanna al pagamento di una somma di denaro in favore dell a cassa delle ammende, nell ’ammontare stabil it o in dispositivo nell’osservanza de i limiti di legge, trattandosi di mi sura avente una funzione deterrente e al tempo stesso sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori (cf r. Cass. Sez. Un. n. 27195/2023). 18. In considerazione dell’esito del giudizio, va infine emessa n ei confronti del Palmieri l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), prevista per i casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. 19. Analoga attestazione non deve essere resa nei riguardi della rinunciante [OSCURATO:PERSONA], dal momento chela disposizione norma tiva testè citata, per il suo carattere eccezionale elato sensu sanzionatori o , è in suscettibile d i interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 2522 8/2022, Cass. Sez. U n. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021). P.Q.M. La C orte dichi ara estint o il presente giudiz io di legittimità , limitatamente al ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], per intervenuta rinuncia ex art. 380 - bis , comma 2, secondo periodo, c.p.c. ; dichiara inammissibile il ricorso proposto dalPalmieri ; condanna il Palmieri, ai sensi dell ’ a rt. 96, comma 4, c.p.c . , al pagamento dell a pena pecuniaria di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del Palmieri di un ulte riore importo a tito lo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors
Sentenza Cassazione n. 04744/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris