CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 32393/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale KOPITOR -intimato– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 102/3/2022, depositata il 12.1.2022, non notificata; udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale KOPITOR, proponeva ricorso volto all’annullamento parziale dell’avviso di accertamento parziale TRIBUTI: Abrogazione agevolazione legge n. 388/2000 – procedimenti avviati n. T7S010302411/2018, emesso per l’anno di imposta 2013, con il quale l’Agenzia delle Entrate di Cuneo disconosceva, per quel che qui interessa, l’indebita fruizione della detassazione del reddito di impresa di cui all’art. 6, commi 13-19, della legge n. 388/2000. 2. La C.T.P. di Cuneo accoglieva il ricorso, ritenendo che non potesse configurarsi la decadenza dall’agevolazione per i lavori avviati prima dell’abrogazione della stessa e che le agevolazioni (IV [OSCURATO:PERSONA] e detassazione) erano in ogni caso cumulabili. 3.La C.T.R. del Piemonte, adita dall’Agenzia delle Entrate, rigettava il gravame, ritenendo che non si era verificata alcuna decadenza dall’agevolazione, fatta salva per gli impianti realizzati prima dell’abrogazione, essendo invece irrilevante la data di presentazione della dichiarazione integrativa. In ogni caso, le agevolazioni (IV conto energia e detassazione) erano da ritenersi cumulabili. 4. Avverso la precitata sentenza ha proposto ricorso per l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi. 6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 7. E’ stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art., 6, commi da 13 a 19 della legge n. 388/2000, in combinato disposto con l’art. 23, comma 11, del d.l. 83/2012, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» la parte ricorrente deduce che la C.T.R. ha erroneamente interpretato le norme indicate, sostanzialmente ritenendo che tutti gli investimenti effettuati concretamente prima della data di abrogazione dell’agevolazione [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), tra cui pacificamente quello in questione, sarebbero destinatari dell’agevolazione, anziché ritenere che la locuzione “procedimenti avviati” si riferisca al momento in cui il contribuente esprime la volontà di avvalersi dell’agevolazione. Nel caso di specie, la prima dichiarazione integrativa era stata presentata in data 19.12.2013 e dunque dopo l’abrogazione dell’agevolazione. 2. Con il secondo motivo si deduce «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, commi 13-19 della legge n. 388/2000 in combinato disposto con il D.M. del MISE 5.5.2011 ( IV conto energia) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», la ricorrente, ribadita la competenza dell’A.F. a procedere al recupero dell’incentivo, lamenta che la C.T.R. abbia erroneamente interpretato la Risoluzione n. 58/E del 20.7.2016, peraltro non vincolante. 3.Il primo motivo è infondato. 3.1. Il comma 11 dell’art. 23 del D.L. n. 83/2012 stabilisce che «i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell’erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all’Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge». 3.2. Della questione posta questa Corte si è occupata in diverse pronunce (cfr. Cass. n. 10737/2023, Cass. n. 21034/2023, Cass. n. 35919/2023, Cass. n. 9007/2025, da ultimo Cass. 20231/2025) alle quali si intende dare continuità. Gli arresti giurisprudenziali sopra citati si sono premurati di confutare l’assunto dell’Agenzia delle Entrate secondo cui la sopravvenuta abrogazione dei commi da 13 a 19 dell’art. 6 della L. n. 388 del 2000 non pregiudicherebbe la posizione di quei soli contribuenti che avessero manifestato all’Amministrazione la volontà di avvalersi del beneficio della detassazione ambientale entro il 26 giugno 2012, data di entrata in vigore della norma abrogatrice, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa o di un’istanza di rimborso, in assenza delle quali dovrebbe ritenersi maturata la decadenza dall’agevolazione. Al riguardo, si è osservato che: - l’agevolazione in esame è fruibile attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione dell’imponibile da operare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato realizzato l’investimento, senza necessità di rivolgere apposita istanza all’[OSCURATO:PERSONA]; - non esiste, quindi, una procedura attivabile dal contribuente, al termine della quale sia prevista l’adozione di un provvedimento dell’Amministrazione; - il controllo sul diritto alla deduzione deve essere esplicato con l’uso degli strumenti ordinari dell’avviso di accertamento o della cartella di pagamento. 3.3.È stato, altresì, sottolineato come la stessa Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016, nel ricordare che «la disposizione agevolativa è stata abrogata a decorrere dal26 giugno 2012, con decreto- legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», abbia riconosciuto che, «conseguentemente, possono beneficiare dell’agevolazione in esame gli investimenti ambientali realizzati entro la data del 25 giugno 2012», dando così rilevanza al tempo di realizzazione dell’investimento (cfr. Cass. n. 35919/2023) Quindi, dopo il rilievo che «la dichiarazione dei redditi non è istitutiva del diritto fatto valere», si è conclusivamente affermato che l’abrogazione dell’agevolazione di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della L. n. 388 del 2000, disposta dall’art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, non opera per gli investimenti ambientali realizzati entro la data del 25 giugno 2012 (cfr. Cass. n. 9007/2025). In una più recente pronuncia è stato puntualizzato che, in tema di detassazione ex L. ”Tremonti ambiente“, il momento di avvio del procedimento - rilevante anche al fine di stabilire la possibilità di accesso ai benefici pur in presenza dell’intervenuta abrogazione del regime agevolativo disposta dall’art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012 - è quello in cui ha avuto inizio la realizzazione dell’opera nella quale l’investimento si concretizza; in tal senso, deve aversi riguardo, ai sensi degli artt. 2426, comma 1, n. 1) c.c. e 109, comma 2, lettera a), del TUIR, al tempo in cui sono stati affrontati i ”costi direttamente imputabili al prodotto“ e, correlativamente, a quello dell’effettiva consegna dei beni che afferiscono all’intervento (cfr. anche Cass. n. 9918/2025). 4. Alle sopra enunciate regulae iuris si è attenuta la CTR nella sentenza impugnata, essendo pacifico, per come ammette la stessa parte ricorrente, che l’impianto era stato realizzato prima del 25.6.2012. 5. Il secondo motivo è assorbito. 6. Nulla per le spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. 7. Poiché che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle