CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 21034/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36718/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 542/2019 depositata il 30/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. effettuava nel 2010 un investimento ambientale suscettibile di detassazione in base alla c.d. Tremonti ambientale (art. 6, commi da 13 a 17, della l. n. 388 del 2000); nel 2014, risoltasi in senso affermativo l’incertezza normativa sulla cumulabilità della c.d. Tremonti ambientale con la tariffa incentivante GSE, la società presentava istanza di rimborso dell’Ires (euro 363.033,00) versata in eccesso per l’anno di imposta 2010 per effetto della detassazione della quota di reddito impiegata nell’investimento; infine, impugnava il silenzio-rifiuto opposto all’istanza dall’amministrazione finanziaria. 2. La C.T.P. di Cuneo rigettava il ricorso con sentenza (n. 542/2019) che è stata confermata dalla C.T.R. del [OSCURATO:PERSONA], la quale ha disatteso l’appello della contribuente. 3. Ricorre la società con due motivi. L’Amministrazione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, con riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3, cod. proc. civ., rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 commi da 13 a 19 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 in relazione all’art. 23 comma 11 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 ed art. 8 del Regolamento CE 06 agosto 2008 n. 800”, la società contribuente censura la sentenza impugnata perché, trascurando che, nel 2010, quando venne effettuato l’investimento ambientale, la detassazione della c.d. Tremonti ambientale era in vigore, avrebbe contra legem delineato un’abrogazione retroattiva del beneficio fiscale. 2. Con il secondo motivo si denuncia, con riferimento all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la “nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in ordine ai motivi di gravame riguardanti la sussistenza in capo alla contribuente dei requisiti previsti dall’art. 6 L. 388/2000 e quindi sulla spettanza del rimborso”. 3. Il primo motivo è fondato. La CTR ha rigettato l’appello del contribuente sulla base delle seguenti considerazioni: i) l'istanza di rimborso presentata attiene all'agevolazione c.d. Tremonti ambiente, disciplinata dall'art. 6, commi da 13 a 19, legge 388/2000; ii) tale agevolazione risulta abrogata far data dal 26/6/2012 dall'art. 23 del decreto legge 22/6/2012 n. 83 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), che al comma 7 prevede che “dalla data di entrata in vigore del decreto legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate nell'Allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 nel presente articolo”; iii) il comma 11 del citato articolo prevede che “i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto legge sono disciplinati ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni comunque fino alla loro definizione dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1”; iv) l’allegato 1 tra le disposizioni abrogate indica al n. 37) l’art. 6, commi da 13 a 19, legge 23.12.2000 n. 388; v) per effetto delle norme riportate, in particolare l’art. 11, la concessione e l’erogazione delle agevolazioni in questione è possibile solo “per i procedimenti avviati in data anteriore al 26.6.2012, dovendosi intendere il termine “procedimenti avviati” come “inizio di una serie di attività preordinate ad ottenere il riconoscimento del diritto o l’emanazione di un provvedimento”, mentre “la mera effettuazione dell’investimento non si può considerare avvio del procedimento”. 3.1. Così interpretando il compendio normativo la C.T.R. ha erroneamente escluso che alla contribuente spetti l’agevolazione fiscale a causa del mancato avvio di un certo procedimento, senza considerare che, a norma dell’art. 6, comma 13, della legge n. 388 del 2000, il beneficio fiscale, senza presupporre l’avvio di alcun procedimento, si sostanzia nella detassazione della quota di reddito dell’impresa destinata all’investimento ambientale, purché effettuato anteriormente all’abrogazione della norma agevolativa (Cass. n. 10737 del 20.04.2023). 4. Assorbito il secondo motivo di ricorso a seguito dell’accoglimento del precedente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato